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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Alessandra Aragno Presidente
Tiziana De Fazio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 21518 / 2024 promossa da:
nato nella Repubblica Popolare Cinese in data 11/03/1991, rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Salvatore Fabio FARRUGGIA
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis,
- In via preliminare e cautelare, voglia l'On.le Giudice, investito della decisione in ordine al presente ricorso, disporre in via cautelare la sospensione dell'efficacia del provvedimento prot. n°1855/2023 del 29.12.2023 e notificato in data 14.11.2024, del
Questore della Provincia di Torino alla luce della presenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora che caratterizzano la vicenda del giovane straniero
- in via preliminare, annullare, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento prot. n°1855/2023 del 29.12.2023 e notificato in data 14.11.2024, adottato dal
Questore della Provincia di Torino, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale 19 comma 1.1 del D. Lgs. 286/1998;
1 - nel merito, accertata la fondatezza della domanda del ricorrente, annullare la gravata decisione e conseguentemente dichiarare il diritto della straniera al riconoscimento della sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.1 del D. Lgs. 286/1998 ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2.12.2024 il sig. cittadino cinese, ha Parte_1
impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data 29.12.2023, notificato il
14.11.2024, con il quale è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, il rilascio del permesso di soggiorno già richiesto in via amministrativa.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Il , pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'udienza di comparizione, previa declaratoria della contumacia del convenuto, si CP_1
è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente ed è stato ordinato ex art. 213 c.p.c. ai
Servizi Sociali del Comune di Torino il rilascio di informazioni scritte sul nucleo familiare del ricorrente.
Alla successiva udienza del 31.3.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio.
2. In via preliminare, occorre stabile quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto
2 degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, trattandosi di domanda proposta in via amministrativa in data 24.11.2022.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che:
“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
3 Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
3. Nel caso di specie, il ricorso è fondato.
La Questura di Torino ha rigettato la richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale in ragione dei reati commessi dal ricorrente durante la sua permanenza in Italia, da ultimo nel dicembre 2021.
Occorre pertanto procedere – ai sensi degli artt. 5 comma 6 e 19 comma 1.1 TUI – al bilanciamento degli opposti interessi di sicurezza dello Stato e di tutela della vita privata e familiare del ricorrente, rilevanti ex art. 8 CEDU giusta il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali operato dal menzionato art. 5 c. 6 TUI.
Per quanto attiene alle esigenze di scurezza dello Stato, dalla documentazione in atti risulta che il sig. abbia commesso in oltre sedici anni di permanenza in Italia i seguenti reati: Pt_1
violazione artt. 416 e 56-629 c.p. (associazione per delinquere e tentata estorsione) commessa a Milano nel 2015, e violazione art. 588 c.p. (rissa) commessa a Torino nel 2021.
Per quanto attiene alle esigenze di tutela della vita privata e familiare, all'udienza del
31.3.2025 il ricorrente ha affermato di vivere in Italia dal 2008 e di non essere da allora mai ritornato in Cina;
di abitare a Torino in via Martorelli, insieme alla mia moglie e ai loro quattro figli, nonché con la madre;
che suo padre è deceduto nel gennaio 2023; di lavorare come dipendente nel negozio di sartoria della madre;
di avere conosciuto sua moglie in Italia,
e di avere iniziato a convivere nel 2010.
A prova di tali affermazioni, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
− certificazione di residenza e stato di famiglia;
− documentazione lavorativa;
− CU 2024.
4 In ottemperanza all'ordine del giudice ex art. 213 c.p.c., è stata inoltre acquisita la relazione dei Servizi Sociali del Comune di Torino che hanno in carico il nucleo familiare del ricorrente, nella quale si dà atto del suo buon comportamento e della sua integrazione.
Il ricorrente ha infine dimostrato in udienza di aver raggiunto una buona padronanza della lingua italiana, aspetto che senz'altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, il quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la regolarità, continuità e attualità dei contratti di lavoro, nonché il percorso scolastico e formativo portato avanti con profitto e la raggiunta indipendenza abitativa.
Si rileva inoltre che i gravi reati contro il patrimonio ascritti al ricorrente sono stati commessi nel 2015, vale a dire dieci anni fa, in altro contesto territoriale (Milano) e che successivamente non risultano a suo carico né denunce né condanne, salvo un episodio di rissa del 2021 che, pur censurabile, è del tutto eccentrico rispetto alle precedenti condotte estorsive ed è stato sanzionato con la condanna alla pena di mesi 6 di reclusione, già espiata.
Valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il
Richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata al ricorrente per costruirsi una rete relazionale e lavorativa in Italia.
Deve dunque concludersi che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata. Da qui il diritto all'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
4. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, sia in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, sia perché i requisiti per l'accoglimento della domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati anche in corso di causa.
P.Q.M.
5 Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e dichiara che , nato in [...] Parte_1
POPOLARE CINESE il 11/03/1991, ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
− compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 04/04/2025
Il Presidente
Alessandra Aragno
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Alessandra Aragno Presidente
Tiziana De Fazio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 21518 / 2024 promossa da:
nato nella Repubblica Popolare Cinese in data 11/03/1991, rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Salvatore Fabio FARRUGGIA
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis,
- In via preliminare e cautelare, voglia l'On.le Giudice, investito della decisione in ordine al presente ricorso, disporre in via cautelare la sospensione dell'efficacia del provvedimento prot. n°1855/2023 del 29.12.2023 e notificato in data 14.11.2024, del
Questore della Provincia di Torino alla luce della presenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora che caratterizzano la vicenda del giovane straniero
- in via preliminare, annullare, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento prot. n°1855/2023 del 29.12.2023 e notificato in data 14.11.2024, adottato dal
Questore della Provincia di Torino, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale 19 comma 1.1 del D. Lgs. 286/1998;
1 - nel merito, accertata la fondatezza della domanda del ricorrente, annullare la gravata decisione e conseguentemente dichiarare il diritto della straniera al riconoscimento della sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.1 del D. Lgs. 286/1998 ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2.12.2024 il sig. cittadino cinese, ha Parte_1
impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data 29.12.2023, notificato il
14.11.2024, con il quale è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, il rilascio del permesso di soggiorno già richiesto in via amministrativa.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Il , pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'udienza di comparizione, previa declaratoria della contumacia del convenuto, si CP_1
è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente ed è stato ordinato ex art. 213 c.p.c. ai
Servizi Sociali del Comune di Torino il rilascio di informazioni scritte sul nucleo familiare del ricorrente.
Alla successiva udienza del 31.3.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio.
2. In via preliminare, occorre stabile quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto
2 degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, trattandosi di domanda proposta in via amministrativa in data 24.11.2022.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che:
“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
3 Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
3. Nel caso di specie, il ricorso è fondato.
La Questura di Torino ha rigettato la richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale in ragione dei reati commessi dal ricorrente durante la sua permanenza in Italia, da ultimo nel dicembre 2021.
Occorre pertanto procedere – ai sensi degli artt. 5 comma 6 e 19 comma 1.1 TUI – al bilanciamento degli opposti interessi di sicurezza dello Stato e di tutela della vita privata e familiare del ricorrente, rilevanti ex art. 8 CEDU giusta il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali operato dal menzionato art. 5 c. 6 TUI.
Per quanto attiene alle esigenze di scurezza dello Stato, dalla documentazione in atti risulta che il sig. abbia commesso in oltre sedici anni di permanenza in Italia i seguenti reati: Pt_1
violazione artt. 416 e 56-629 c.p. (associazione per delinquere e tentata estorsione) commessa a Milano nel 2015, e violazione art. 588 c.p. (rissa) commessa a Torino nel 2021.
Per quanto attiene alle esigenze di tutela della vita privata e familiare, all'udienza del
31.3.2025 il ricorrente ha affermato di vivere in Italia dal 2008 e di non essere da allora mai ritornato in Cina;
di abitare a Torino in via Martorelli, insieme alla mia moglie e ai loro quattro figli, nonché con la madre;
che suo padre è deceduto nel gennaio 2023; di lavorare come dipendente nel negozio di sartoria della madre;
di avere conosciuto sua moglie in Italia,
e di avere iniziato a convivere nel 2010.
A prova di tali affermazioni, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
− certificazione di residenza e stato di famiglia;
− documentazione lavorativa;
− CU 2024.
4 In ottemperanza all'ordine del giudice ex art. 213 c.p.c., è stata inoltre acquisita la relazione dei Servizi Sociali del Comune di Torino che hanno in carico il nucleo familiare del ricorrente, nella quale si dà atto del suo buon comportamento e della sua integrazione.
Il ricorrente ha infine dimostrato in udienza di aver raggiunto una buona padronanza della lingua italiana, aspetto che senz'altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, il quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la regolarità, continuità e attualità dei contratti di lavoro, nonché il percorso scolastico e formativo portato avanti con profitto e la raggiunta indipendenza abitativa.
Si rileva inoltre che i gravi reati contro il patrimonio ascritti al ricorrente sono stati commessi nel 2015, vale a dire dieci anni fa, in altro contesto territoriale (Milano) e che successivamente non risultano a suo carico né denunce né condanne, salvo un episodio di rissa del 2021 che, pur censurabile, è del tutto eccentrico rispetto alle precedenti condotte estorsive ed è stato sanzionato con la condanna alla pena di mesi 6 di reclusione, già espiata.
Valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il
Richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata al ricorrente per costruirsi una rete relazionale e lavorativa in Italia.
Deve dunque concludersi che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata. Da qui il diritto all'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
4. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, sia in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, sia perché i requisiti per l'accoglimento della domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati anche in corso di causa.
P.Q.M.
5 Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e dichiara che , nato in [...] Parte_1
POPOLARE CINESE il 11/03/1991, ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
− compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 04/04/2025
Il Presidente
Alessandra Aragno
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
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