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Sentenza 26 febbraio 2024
Sentenza 26 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/02/2024, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2354/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente dr. Maria Paola Varani Consigliere rel dr. Antonio Corte Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2354/2022 promossa in grado d'appello da
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
SAN PIETRO, 16 20038 SEREGNO presso lo studio pagina 1 di 16 dell'avv. TAGLIABUE GIULIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in VIA DEL P.IVA_1
TRAMONTO 12/B SEVESO presso lo studio dell'avv.
LESMA PAOLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
avente ad oggetto: altri rapporti condominiali sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
pagina 2 di 16 “Voglia la Corte adita in riforma dell'impugnata sentenza:
- previo accertamento che non vi è alcuna soccombenza virtuale in quanto le domande proposte dall'appellante in primo grado era fondate e meritevoli di essere accolte, disporre che le spese ed i compensi legali del giudizio di primo grado, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., vengano posti
a carico di parte appellata con conseguente condanna al pagamento nella misura di euro 7.283,00- oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori od in quella diversa somma ritenuta di giustizia.
- respingere l'appello incidentale proposto da parte appellata in quanto inammissibile e comunque infondato
Con vittoria di spese e compensi anche per il grado di appello.
Per RAG. CP_1 Controparte_1
Voglia questo ECC.MA CORTE D'APPELLO, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e reietta, previa ogni più opportuna declaratoria, in parziale ri-forma della sentenza di primo grado e quindi in via di appello incidentale pagina 3 di 16 relativamente al capo della sentenza che ha ritenuto fondata la lamentela relativa alla supposta mancata consegna delle condizioni di polizza, così giudicare e provvedere:
- dichiarare inammissibile o comunque respingere l'appello proposto e le domande tutte svolte dal dott.
[...]
nei confronti della società convenuta in Parte_1
quanto inammissibili per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., da valutarsi anche in relazione all'art. 111 Cost., ov-vero, in subordine, perché infondate in fatto ed in diritto e non provate, con conseguente condanna dell'attore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
in qualità di proprietario di Parte_1
un'unità immobiliare sita nel di Organizzazione_1
Seregno, Via Camillo Benso Conte di Cavour, n. 98, ha convenuto in giudizio RAG. Controparte_1
lamentando il rifiuto dell'amministratore a consegnarli
[...]
pagina 4 di 16 una copia delle condizioni generali del contratto di assicurazione stipulato con la Organizzazione_2
violazione dell'art. 1129, comma 2, c.c., per omessa comunicazione del locale di ubicazione dei registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'art. 1130 c.c. e la violazione dell'art. 1129, comma 5, c.c., per omessa affissione della targhetta identificativa delle generalità, del domicilio e dei recapiti dell'amministratore.
All'esito del giudizio il Tribunale di Monza, con sentenza n.
188/2022 pubblicata il 26 gennaio 2022, ha accertato il diritto del a prendere visione delle condizioni generali del Pt_1
contratto di assicurazione relativo allo stabile condominiale ed il diritto ad estrarre copia di tali condizioni generali previo rimborso delle spese e per l'effetto ha condannato la società convenuta a consentire all'attore di prendere visione delle condizioni generali applicate a detto rapporto assicurativo ed ad estrarne copia previo rimborso delle spese;
per il resto ha dichiarato la cessazione della materia del contendere tra le parti ed integralmente compensato tre le pagina 5 di 16 parti le spese di lite, comprese quelle relative alla procedura di mediazione.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello
[...]
per sentire accertare l'insussistenza Parte_1
della soccombenza virtuale ritenuta dal Giudicante per fondatezza delle domande proposte e così disporre spese ed i compensi legali del giudizio di primo grado a carico di parte appellata, in applicazione dell'art. 91 c.p.c..
Si è costituita in giudizio RAG. Controparte_1
per sentire, in parziale riforma della sentenza di primo
[...]
grado, dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto e le domande svolte da
[...]
in quanto inammissibili per carenza di Parte_1
interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ovvero, in subordine, perché infondate in fatto ed in diritto e non provate, e per svolgere appello in via incidentale relativamente al capo della sentenza di accoglimento della doglianza di mancata consegna delle condizioni di polizza.
pagina 6 di 16 La Corte, disposta la trattazione scritta, sulle conclusioni precisate per via telematica ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con ordinanza del 3 Ottobre 2023 ha assegnato la causa a sentenza, riservandola in decisione alla scadenza dei termini fissati ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.
In relazione alla prospettazione di insussistenza dell'interesse ad agire del da esaminarsi in via prioritaria, ritiene il Pt_1
Collegio condivisibile la scelta del primo Giudice di effettuare la valutazione nel merito delle domande formulate dall'appellante in via principale, avendo ravvisato l'esigenza del di ottenere un risultato utile giuridicamente Pt_1
apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice in relazione ai profili di seguito esaminati, ad eccezione di quanto verrà esposto in ordine alla questione dell'affissione della targhetta, (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5074 del
05/03/2007; Cass., Sez. un., 10 agosto 2000, n. 565 Cass. 19 agosto 2000 n. 11010), per la deduzione di una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso pagina 7 di 16 ampio, del diritto che senza processo ed esercizio della giurisdizione soffrirebbe un danno.
L'unico motivo proposto con il gravame in via principale investe il capo della sentenza quanto alla pronuncia sulle spese di lite, compensate in ragione della parziale soccombenza virtuale dell'attore per quanto concerne due delle tre domande (ovvero quelle relative alle violazioni dell'art. 1129 c.c. secondo e quinto comma c.c.).
Secondo la prospettazione dell'appellante in relazione alla violazione dell'art. 1129 secondo comma c.c., quanto all'obbligo di comunicazione dei dati ed indicazione del locale dove si trovano i registri condominiali, era stato espressamente richiesto al Tribunale, previo accertamento dell'obbligo previsto dalla norma citata, che l'amministratore venisse condannato all'adempimento di tale obbligo, e non semplicemente a quello di far visionare il registro anagrafe condominiale, in applicazione della norma che prevede l'obbligo dell'amministratore di comunicare, contestualmente pagina 8 di 16 all'accettazione della nomina, il locale di ubicazione dei registri di cui ai numeri 6 e 7 dell'art. 1130 c.c..
Il motivo è infondato.
Invero a differenza della deduzione concernente la richiesta all'amministratore di fare visionare il registro anagrafe condominiale, di cui è stata fornita traccia documentale, evincibile dalla comunicazione dell'amministrazione in data
13.12.2017 (doc. n. 20 del fasc. di primo grado di parte appellante), l'appellante non ha dimostrato la presunta violazione dell'art. 1129 c.c. con riferimento alla lamentata omessa comunicazione del locale di ubicazione dei registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'art. 1130 c.c..
Ragione per la quale la denunciata inosservanza dell'art.1129, comma 2, c.c., risulta in concreto documentata con riferimento alla richiesta avanzata dall'attore il 27.11.2017 di poter prendere visione del registro anagrafe condominiale, come ritenuto dal primo Giudice.
In ogni caso risulta verosimile quanto sul punto sostenuto dalla parte appellata, ovvero che il fosse a conoscenza Pt_1 pagina 9 di 16 del luogo di tenuta dei registri, per essersi recato in data 6 dicembre 2016 presso lo studio dell'amministratore, come evidenziato dai documenti n. 8,9,10 (fascicolo primo grado della parte appellata).
Censura l'appellante la sentenza per avere il Tribunale, in relazione all'art. 1129 quinto comma c.c., affermato che non ci sarebbe stata alcuna necessità per l'attore di vedere la targhetta per conoscere le generalità dell'amministratore e che comunque l'attore non avrebbe subito alcun pregiudizio per l'apposizione della targhetta solo in corso di causa.
Secondo la prospettazione dell'appellante l'apposizione della targhetta prevista dalla norma non sarebbe prescritta per un interesse del singolo condominio, ma costituirebbe un obbligo di legge a tutela dei terzi, ed indirettamente dei condomini, per poter conoscere chi sia l'amministratore dello stabile per qualsiasi evenienza.
Il motivo è infondato.
Premesso che la stessa parte appellante condivide il giudizio reso dal primo Giudice secondo cui il non aveva Pt_1 pagina 10 di 16 necessità della targhetta per conoscere le generalità, il domicilio ed i recapiti (pure) telefonici dell'amministratore, il rilievo secondo cui l'obbligo di corretta applicazione della targhetta con i dati dell'amministratore comporterebbe anche un'indiretta tutela dei condomini, non vale ad inficiare il giudizio espresso nell'impugnata sentenza sulla necessità della dimostrazione del pregiudizio al singolo condomino o al
Condominio derivante dall'omessa affissione, o dell'inottemperanza dell'amministratore all'esecuzione di una delibera condominiale in tal senso, ai sensi dell'art. 1129, comma 12 n. 2 c.c..
Non pare dubitabile che il ai fini dell'ottenimento di Pt_1
una pronuncia di condanna dell'amministratore all'affissione delle indicazioni sopra richiamate, implicante l'accertamento della responsabilità dell'amministratore al mandato ricevuto, avrebbe dovuto dimostrare un concreto, serio ed effettivo interesse a denunciare la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 1129 comma 5 c.c., non potendo esso essere pagina 11 di 16 affermato sulla base della mera inosservanza da parte dell'amministratore di un obbligo collegato alla carica.
L'interesse ad agire è da escludere quando il giudizio sia utilizzato non come fondamento di un diritto fatto valere in giudizio, ma per gli effetti possibili e futuri o in vista di situazioni meramente ipotetiche quali quelle prospettate dal
(Cass. 19 agosto 2000, n. 11010). Pt_1
Passando all'esame dell'appello in via incidentale, riferito alla valutazione del Tribunale di fondatezza della doglianza relativa alla mancata consegna delle condizioni generali di polizza, con il quale Controparte_1
ha lamentato l'impossibilità di comprendere quale
[...]
sarebbe stato l'inadempimento o la negligenza contestati all'amministratore giustificanti il ricorso all'autorità giudiziaria, va rilevato come non sia stata contestata la consegna della polizza da parte di bensì delle CP_1
condizioni generali predisposte dalla compagnia d'assicurazione,
pagina 12 di 16 l'irrilevanza dell'argomentazione relativa al fatto che la polizza trasmessa non sarebbe più stata efficace in quanto risalente a cinque anni prima, non essendo stato contestato all'amministratore il fatto di non avere procurato la copertura assicurativa dello stabile e stante la natura del rapporto assicurativo, prorogabile di volta in volta per effetto del pagamento del premio.
Va su punto considerata la valenza dell'argomento in replica dell'amministratore, che aveva infatti dedotto di essersi limitato a comunicare al ricevutane la richiesta, che Pt_1
le condizioni di polizza erano già a sue mani perché nonostante la polizza multi rischio fabbricati fosse stata nel frattempo rinnovata, ciò non aveva comportato alcuna variazione delle condizioni generali di contratto già fornite.
In ogni caso è del tutto verosimile che il avesse avuto Pt_1
conoscenza o disponibilità delle condizioni di contratto in occasione dell'accesso presso lo studio dell'amministratore del 6 dicembre 2016, sopra indicato, in cui erano stati dal pagina 13 di 16 predetto raccolti tutti i documenti condominiali (doc. già citati n. 8,9,10).
Va osservato che dette condizioni avrebbero potuto essere facilmente reperite sul sito della compagnia assicurativa e che, in ogni caso, il avrebbe potuto liberamente Pt_1
recarsi presso l'agenzia per ottenere copia delle condizioni contrattuali.
Il comunque non ha dimostrato di avere subito alcun Pt_1
pregiudizio a causa del presunto comportamento addebitato all'amministratore.
Ne consegue, in accoglimento dell'appello incidentale, il giudizio di infondatezza delle domande di cui ai capi A) e B) dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ed in riforma parziale dell'impugnata sentenza la statuizione in ordine alle spese di lite del primo grado di giudizio che, in virtu' del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico dell'appellante in via principale.
La regolamentazione delle spese del grado, liquidate a favore dell'appellata, come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri pagina 14 di 16 indicati dal D.M. n.147/2022, con riferimento al valore indeterminato della causa, segue la soccombenza.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R.
n.115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante in via principale, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in rigetto dell'appello proposto da Parte_1
ed in accoglimento dell'appello in via incidentale
[...]
proposto da così Controparte_1
provvede in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Monza, n. 188/2022 pubblicata il 26 gennaio 2022: condanna alla rifusione delle spese del Parte_1
primo grado di giudizio e del grado in favore di
[...]
iquidate, rispettivamente, Controparte_1
in € 1.701,00 per la fase di studio, in € 1.204,00 per la fase introduttiva, in € 1.806,00 per la fase di trattazione, in € pagina 15 di 16 2.905,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed in € 2.051,00 per la fase di studio, in € 1.418,00 per la fase introduttiva e in
€ 3.470,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante in via principale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 1 comma 1 quater, comma inserito dall'art. 1 co. 17 L. n.
228/2012.
Milano, 16 Gennaio 2024
Il Cons. est. Dott.ssa Maria Paola Varani
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Federici
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente dr. Maria Paola Varani Consigliere rel dr. Antonio Corte Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2354/2022 promossa in grado d'appello da
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
SAN PIETRO, 16 20038 SEREGNO presso lo studio pagina 1 di 16 dell'avv. TAGLIABUE GIULIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in VIA DEL P.IVA_1
TRAMONTO 12/B SEVESO presso lo studio dell'avv.
LESMA PAOLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
avente ad oggetto: altri rapporti condominiali sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
pagina 2 di 16 “Voglia la Corte adita in riforma dell'impugnata sentenza:
- previo accertamento che non vi è alcuna soccombenza virtuale in quanto le domande proposte dall'appellante in primo grado era fondate e meritevoli di essere accolte, disporre che le spese ed i compensi legali del giudizio di primo grado, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., vengano posti
a carico di parte appellata con conseguente condanna al pagamento nella misura di euro 7.283,00- oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori od in quella diversa somma ritenuta di giustizia.
- respingere l'appello incidentale proposto da parte appellata in quanto inammissibile e comunque infondato
Con vittoria di spese e compensi anche per il grado di appello.
Per RAG. CP_1 Controparte_1
Voglia questo ECC.MA CORTE D'APPELLO, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e reietta, previa ogni più opportuna declaratoria, in parziale ri-forma della sentenza di primo grado e quindi in via di appello incidentale pagina 3 di 16 relativamente al capo della sentenza che ha ritenuto fondata la lamentela relativa alla supposta mancata consegna delle condizioni di polizza, così giudicare e provvedere:
- dichiarare inammissibile o comunque respingere l'appello proposto e le domande tutte svolte dal dott.
[...]
nei confronti della società convenuta in Parte_1
quanto inammissibili per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., da valutarsi anche in relazione all'art. 111 Cost., ov-vero, in subordine, perché infondate in fatto ed in diritto e non provate, con conseguente condanna dell'attore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
in qualità di proprietario di Parte_1
un'unità immobiliare sita nel di Organizzazione_1
Seregno, Via Camillo Benso Conte di Cavour, n. 98, ha convenuto in giudizio RAG. Controparte_1
lamentando il rifiuto dell'amministratore a consegnarli
[...]
pagina 4 di 16 una copia delle condizioni generali del contratto di assicurazione stipulato con la Organizzazione_2
violazione dell'art. 1129, comma 2, c.c., per omessa comunicazione del locale di ubicazione dei registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'art. 1130 c.c. e la violazione dell'art. 1129, comma 5, c.c., per omessa affissione della targhetta identificativa delle generalità, del domicilio e dei recapiti dell'amministratore.
All'esito del giudizio il Tribunale di Monza, con sentenza n.
188/2022 pubblicata il 26 gennaio 2022, ha accertato il diritto del a prendere visione delle condizioni generali del Pt_1
contratto di assicurazione relativo allo stabile condominiale ed il diritto ad estrarre copia di tali condizioni generali previo rimborso delle spese e per l'effetto ha condannato la società convenuta a consentire all'attore di prendere visione delle condizioni generali applicate a detto rapporto assicurativo ed ad estrarne copia previo rimborso delle spese;
per il resto ha dichiarato la cessazione della materia del contendere tra le parti ed integralmente compensato tre le pagina 5 di 16 parti le spese di lite, comprese quelle relative alla procedura di mediazione.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello
[...]
per sentire accertare l'insussistenza Parte_1
della soccombenza virtuale ritenuta dal Giudicante per fondatezza delle domande proposte e così disporre spese ed i compensi legali del giudizio di primo grado a carico di parte appellata, in applicazione dell'art. 91 c.p.c..
Si è costituita in giudizio RAG. Controparte_1
per sentire, in parziale riforma della sentenza di primo
[...]
grado, dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto e le domande svolte da
[...]
in quanto inammissibili per carenza di Parte_1
interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ovvero, in subordine, perché infondate in fatto ed in diritto e non provate, e per svolgere appello in via incidentale relativamente al capo della sentenza di accoglimento della doglianza di mancata consegna delle condizioni di polizza.
pagina 6 di 16 La Corte, disposta la trattazione scritta, sulle conclusioni precisate per via telematica ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con ordinanza del 3 Ottobre 2023 ha assegnato la causa a sentenza, riservandola in decisione alla scadenza dei termini fissati ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.
In relazione alla prospettazione di insussistenza dell'interesse ad agire del da esaminarsi in via prioritaria, ritiene il Pt_1
Collegio condivisibile la scelta del primo Giudice di effettuare la valutazione nel merito delle domande formulate dall'appellante in via principale, avendo ravvisato l'esigenza del di ottenere un risultato utile giuridicamente Pt_1
apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice in relazione ai profili di seguito esaminati, ad eccezione di quanto verrà esposto in ordine alla questione dell'affissione della targhetta, (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5074 del
05/03/2007; Cass., Sez. un., 10 agosto 2000, n. 565 Cass. 19 agosto 2000 n. 11010), per la deduzione di una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso pagina 7 di 16 ampio, del diritto che senza processo ed esercizio della giurisdizione soffrirebbe un danno.
L'unico motivo proposto con il gravame in via principale investe il capo della sentenza quanto alla pronuncia sulle spese di lite, compensate in ragione della parziale soccombenza virtuale dell'attore per quanto concerne due delle tre domande (ovvero quelle relative alle violazioni dell'art. 1129 c.c. secondo e quinto comma c.c.).
Secondo la prospettazione dell'appellante in relazione alla violazione dell'art. 1129 secondo comma c.c., quanto all'obbligo di comunicazione dei dati ed indicazione del locale dove si trovano i registri condominiali, era stato espressamente richiesto al Tribunale, previo accertamento dell'obbligo previsto dalla norma citata, che l'amministratore venisse condannato all'adempimento di tale obbligo, e non semplicemente a quello di far visionare il registro anagrafe condominiale, in applicazione della norma che prevede l'obbligo dell'amministratore di comunicare, contestualmente pagina 8 di 16 all'accettazione della nomina, il locale di ubicazione dei registri di cui ai numeri 6 e 7 dell'art. 1130 c.c..
Il motivo è infondato.
Invero a differenza della deduzione concernente la richiesta all'amministratore di fare visionare il registro anagrafe condominiale, di cui è stata fornita traccia documentale, evincibile dalla comunicazione dell'amministrazione in data
13.12.2017 (doc. n. 20 del fasc. di primo grado di parte appellante), l'appellante non ha dimostrato la presunta violazione dell'art. 1129 c.c. con riferimento alla lamentata omessa comunicazione del locale di ubicazione dei registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'art. 1130 c.c..
Ragione per la quale la denunciata inosservanza dell'art.1129, comma 2, c.c., risulta in concreto documentata con riferimento alla richiesta avanzata dall'attore il 27.11.2017 di poter prendere visione del registro anagrafe condominiale, come ritenuto dal primo Giudice.
In ogni caso risulta verosimile quanto sul punto sostenuto dalla parte appellata, ovvero che il fosse a conoscenza Pt_1 pagina 9 di 16 del luogo di tenuta dei registri, per essersi recato in data 6 dicembre 2016 presso lo studio dell'amministratore, come evidenziato dai documenti n. 8,9,10 (fascicolo primo grado della parte appellata).
Censura l'appellante la sentenza per avere il Tribunale, in relazione all'art. 1129 quinto comma c.c., affermato che non ci sarebbe stata alcuna necessità per l'attore di vedere la targhetta per conoscere le generalità dell'amministratore e che comunque l'attore non avrebbe subito alcun pregiudizio per l'apposizione della targhetta solo in corso di causa.
Secondo la prospettazione dell'appellante l'apposizione della targhetta prevista dalla norma non sarebbe prescritta per un interesse del singolo condominio, ma costituirebbe un obbligo di legge a tutela dei terzi, ed indirettamente dei condomini, per poter conoscere chi sia l'amministratore dello stabile per qualsiasi evenienza.
Il motivo è infondato.
Premesso che la stessa parte appellante condivide il giudizio reso dal primo Giudice secondo cui il non aveva Pt_1 pagina 10 di 16 necessità della targhetta per conoscere le generalità, il domicilio ed i recapiti (pure) telefonici dell'amministratore, il rilievo secondo cui l'obbligo di corretta applicazione della targhetta con i dati dell'amministratore comporterebbe anche un'indiretta tutela dei condomini, non vale ad inficiare il giudizio espresso nell'impugnata sentenza sulla necessità della dimostrazione del pregiudizio al singolo condomino o al
Condominio derivante dall'omessa affissione, o dell'inottemperanza dell'amministratore all'esecuzione di una delibera condominiale in tal senso, ai sensi dell'art. 1129, comma 12 n. 2 c.c..
Non pare dubitabile che il ai fini dell'ottenimento di Pt_1
una pronuncia di condanna dell'amministratore all'affissione delle indicazioni sopra richiamate, implicante l'accertamento della responsabilità dell'amministratore al mandato ricevuto, avrebbe dovuto dimostrare un concreto, serio ed effettivo interesse a denunciare la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 1129 comma 5 c.c., non potendo esso essere pagina 11 di 16 affermato sulla base della mera inosservanza da parte dell'amministratore di un obbligo collegato alla carica.
L'interesse ad agire è da escludere quando il giudizio sia utilizzato non come fondamento di un diritto fatto valere in giudizio, ma per gli effetti possibili e futuri o in vista di situazioni meramente ipotetiche quali quelle prospettate dal
(Cass. 19 agosto 2000, n. 11010). Pt_1
Passando all'esame dell'appello in via incidentale, riferito alla valutazione del Tribunale di fondatezza della doglianza relativa alla mancata consegna delle condizioni generali di polizza, con il quale Controparte_1
ha lamentato l'impossibilità di comprendere quale
[...]
sarebbe stato l'inadempimento o la negligenza contestati all'amministratore giustificanti il ricorso all'autorità giudiziaria, va rilevato come non sia stata contestata la consegna della polizza da parte di bensì delle CP_1
condizioni generali predisposte dalla compagnia d'assicurazione,
pagina 12 di 16 l'irrilevanza dell'argomentazione relativa al fatto che la polizza trasmessa non sarebbe più stata efficace in quanto risalente a cinque anni prima, non essendo stato contestato all'amministratore il fatto di non avere procurato la copertura assicurativa dello stabile e stante la natura del rapporto assicurativo, prorogabile di volta in volta per effetto del pagamento del premio.
Va su punto considerata la valenza dell'argomento in replica dell'amministratore, che aveva infatti dedotto di essersi limitato a comunicare al ricevutane la richiesta, che Pt_1
le condizioni di polizza erano già a sue mani perché nonostante la polizza multi rischio fabbricati fosse stata nel frattempo rinnovata, ciò non aveva comportato alcuna variazione delle condizioni generali di contratto già fornite.
In ogni caso è del tutto verosimile che il avesse avuto Pt_1
conoscenza o disponibilità delle condizioni di contratto in occasione dell'accesso presso lo studio dell'amministratore del 6 dicembre 2016, sopra indicato, in cui erano stati dal pagina 13 di 16 predetto raccolti tutti i documenti condominiali (doc. già citati n. 8,9,10).
Va osservato che dette condizioni avrebbero potuto essere facilmente reperite sul sito della compagnia assicurativa e che, in ogni caso, il avrebbe potuto liberamente Pt_1
recarsi presso l'agenzia per ottenere copia delle condizioni contrattuali.
Il comunque non ha dimostrato di avere subito alcun Pt_1
pregiudizio a causa del presunto comportamento addebitato all'amministratore.
Ne consegue, in accoglimento dell'appello incidentale, il giudizio di infondatezza delle domande di cui ai capi A) e B) dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ed in riforma parziale dell'impugnata sentenza la statuizione in ordine alle spese di lite del primo grado di giudizio che, in virtu' del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico dell'appellante in via principale.
La regolamentazione delle spese del grado, liquidate a favore dell'appellata, come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri pagina 14 di 16 indicati dal D.M. n.147/2022, con riferimento al valore indeterminato della causa, segue la soccombenza.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R.
n.115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante in via principale, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in rigetto dell'appello proposto da Parte_1
ed in accoglimento dell'appello in via incidentale
[...]
proposto da così Controparte_1
provvede in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Monza, n. 188/2022 pubblicata il 26 gennaio 2022: condanna alla rifusione delle spese del Parte_1
primo grado di giudizio e del grado in favore di
[...]
iquidate, rispettivamente, Controparte_1
in € 1.701,00 per la fase di studio, in € 1.204,00 per la fase introduttiva, in € 1.806,00 per la fase di trattazione, in € pagina 15 di 16 2.905,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed in € 2.051,00 per la fase di studio, in € 1.418,00 per la fase introduttiva e in
€ 3.470,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante in via principale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 1 comma 1 quater, comma inserito dall'art. 1 co. 17 L. n.
228/2012.
Milano, 16 Gennaio 2024
Il Cons. est. Dott.ssa Maria Paola Varani
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Federici
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