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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/05/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr.Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 285/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n.
3371/2023 pubblicata il 4.09.2023
TRA
(avv.to Gallo Giuseppe) Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
(avv.to Schiavarello Marianna) Controparte_1
APPELLATI
All'udienza del 20.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione .
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 03/02/2016, introduceva il giudizio di merito a Parte_1 seguito del provvedimento dell' 11-12/12/2015 con cui il GE aveva concesso la sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi intrapresa da creditrice per € 3.427,26, Controparte_1
nei suoi confronti, quale debitore esecutato, e nei confronti della , Controparte_2 in qualità di terzo pignorato, in forza della sentenza n. 236 del 27/02/2014 della Corte d'Appello di
Bari.
Contestava la quantificazione della somma precettata con riferimento: pagina 1 di 3 - all'importo di € 279 a titolo di rsf 15% trattandosi di una voce contenuta nel D.M. 55/14, introdotto successivamente alla pubblicazione della sentenza costituente il titolo esecutivo;
- al rimborso dell'imposta di Registro, pari ad €317,00, in quanto versata direttamente dall'esecutato e trattandosi di spesa non sostenuta dalla creditrice.
Ha inoltre evidenziato l'esistenza di un controcredito, pari a €875,50, da opporre in compensazione, derivante dal pagamento, in qualità di debitore in solido, della cartella esattoriale notificatagli dalla società Equitalia in data 15/10/2015, ma relativa a debiti gravanti esclusivamente in capo alla creditrice.
Instava per l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Il Tribunale, con la sentenza n. 3371/2023 pubblicata il 4.09.2023, accoglieva l'opposizione per quanto di ragione e dichiarava la nullità parziale del pignoramento presso terzi e della esecuzione intrapresa limitatamente alla somma di € 1.674,50 quale sommatoria di tutti gli importi contestati dall'opponente.
Compensava per metà le spese legali e poneva la residua metà a carico di Controparte_1
valorizzando la nullità parziale del pignoramento e della intrapresa esecuzione.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale, pur Parte_1 avendo accolto l'opposizione aveva compensato per metà le spese sebbene non sussistessero i presupposti della soccombenza reciproca.
Lamentava l'erronea motivazione in ordine alla compensazione parziale avendo il Tribunale argomentato “in ragione della ritenuta nullità parziale del pignoramento e della intrapresa esecuzione” laddove l'oggetto del giudizio di opposizione non riguardava le vicende del processo esecutivo.
Contestava, infine, l'omesso riconoscimento delle spese borsuali di € 271,70 (C.U. € 237,00; marca repertorio € 27,00; notifica citazione € 7,70).
Instava per la parziale riforma della sentenza appellata con vittoria di spese del grado.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il Controparte_1
rigetto.
L'appello va accolto per quanto di ragione.
In tema di spese processuali, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata pagina 2 di 3 in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (fattispecie in tema di opposizione a precetto accolta limitatamente ad una differenza minima fra la somma intimata e quella effettivamente dovuta) Cass. SU n. 32061/2022.
Nel caso di specie, le spese sono state correttamente regolate dal Tribunale che ha ritenuto la fondatezza dell'opposizione proposta accogliendola limitatamente all'importo di € 1.674,00 a fronte della pretesa creditoria originaria di € 3.427,26.
Il , sebbene vittorioso nel giudizio di opposizione, con il suo contegno inadempiente ha dato Pt_1 causa all'atto di pignoramento sia pur in termini quantitativamente erronei.
Devono essere riconosciute, in favore dell'appellante, le spese borsuali nella stessa misura delle spese indicata in sentenza pari, dunque, ad un mezzo rispetto all'importo richiesto di € 271,70 (di cui €
237,00 per CU;
€ 27,00 per marca repertorio ed € 7,70 per notifica atto di citazione).
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3371/2023 pubblicata il 4.09.2023 ed in Parte_1
parziale riforma della stessa, così decide: accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto condanna al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante di € 135,85 per spese borsuali;
conferma per il resto la sentenza appellata;
compensa le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
27.05.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr.Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 285/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n.
3371/2023 pubblicata il 4.09.2023
TRA
(avv.to Gallo Giuseppe) Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
(avv.to Schiavarello Marianna) Controparte_1
APPELLATI
All'udienza del 20.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione .
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 03/02/2016, introduceva il giudizio di merito a Parte_1 seguito del provvedimento dell' 11-12/12/2015 con cui il GE aveva concesso la sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi intrapresa da creditrice per € 3.427,26, Controparte_1
nei suoi confronti, quale debitore esecutato, e nei confronti della , Controparte_2 in qualità di terzo pignorato, in forza della sentenza n. 236 del 27/02/2014 della Corte d'Appello di
Bari.
Contestava la quantificazione della somma precettata con riferimento: pagina 1 di 3 - all'importo di € 279 a titolo di rsf 15% trattandosi di una voce contenuta nel D.M. 55/14, introdotto successivamente alla pubblicazione della sentenza costituente il titolo esecutivo;
- al rimborso dell'imposta di Registro, pari ad €317,00, in quanto versata direttamente dall'esecutato e trattandosi di spesa non sostenuta dalla creditrice.
Ha inoltre evidenziato l'esistenza di un controcredito, pari a €875,50, da opporre in compensazione, derivante dal pagamento, in qualità di debitore in solido, della cartella esattoriale notificatagli dalla società Equitalia in data 15/10/2015, ma relativa a debiti gravanti esclusivamente in capo alla creditrice.
Instava per l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Il Tribunale, con la sentenza n. 3371/2023 pubblicata il 4.09.2023, accoglieva l'opposizione per quanto di ragione e dichiarava la nullità parziale del pignoramento presso terzi e della esecuzione intrapresa limitatamente alla somma di € 1.674,50 quale sommatoria di tutti gli importi contestati dall'opponente.
Compensava per metà le spese legali e poneva la residua metà a carico di Controparte_1
valorizzando la nullità parziale del pignoramento e della intrapresa esecuzione.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale, pur Parte_1 avendo accolto l'opposizione aveva compensato per metà le spese sebbene non sussistessero i presupposti della soccombenza reciproca.
Lamentava l'erronea motivazione in ordine alla compensazione parziale avendo il Tribunale argomentato “in ragione della ritenuta nullità parziale del pignoramento e della intrapresa esecuzione” laddove l'oggetto del giudizio di opposizione non riguardava le vicende del processo esecutivo.
Contestava, infine, l'omesso riconoscimento delle spese borsuali di € 271,70 (C.U. € 237,00; marca repertorio € 27,00; notifica citazione € 7,70).
Instava per la parziale riforma della sentenza appellata con vittoria di spese del grado.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il Controparte_1
rigetto.
L'appello va accolto per quanto di ragione.
In tema di spese processuali, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata pagina 2 di 3 in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (fattispecie in tema di opposizione a precetto accolta limitatamente ad una differenza minima fra la somma intimata e quella effettivamente dovuta) Cass. SU n. 32061/2022.
Nel caso di specie, le spese sono state correttamente regolate dal Tribunale che ha ritenuto la fondatezza dell'opposizione proposta accogliendola limitatamente all'importo di € 1.674,00 a fronte della pretesa creditoria originaria di € 3.427,26.
Il , sebbene vittorioso nel giudizio di opposizione, con il suo contegno inadempiente ha dato Pt_1 causa all'atto di pignoramento sia pur in termini quantitativamente erronei.
Devono essere riconosciute, in favore dell'appellante, le spese borsuali nella stessa misura delle spese indicata in sentenza pari, dunque, ad un mezzo rispetto all'importo richiesto di € 271,70 (di cui €
237,00 per CU;
€ 27,00 per marca repertorio ed € 7,70 per notifica atto di citazione).
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3371/2023 pubblicata il 4.09.2023 ed in Parte_1
parziale riforma della stessa, così decide: accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto condanna al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante di € 135,85 per spese borsuali;
conferma per il resto la sentenza appellata;
compensa le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
27.05.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
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