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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4355 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE – SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
NE RS LL de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2237 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
( C.F. ) ARe_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Mauro Orlandi che la rappresenta e difende con gli Avv.ti Stefano Grassi e Jacopo Salanitro per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Antonio Nuzzo che la rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Massimo Mannocchi che la rappresenta e difende per mandato in atti ( C.F. ) in persona della mandataria Controparte_3 P.IVA_4 CP_4
( C.F. ) CP_5 P.IVA_5
1 Elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv.to Elio Ludini che le rappresenta e difende per mandato in atti NODAVIA S.C.P.A. in Amministrazione Straordinaria ( C.F. ) P.IVA_6
( C.F. ) Controparte_6 P.IVA_7
APPELLATI
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese n. 3829/2022 resa nel procedimento R.G. n. 66232/2016- appalto pubblico -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 66232/2016 ) NO S.c.p.A. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma, sezione specializzata ARe_1 imprese, chiedendo il pagamento di importi per riserve relative ad appalto stipulato il ventotto maggio 2007 ed eseguito in qualità di contraente generale;
il contratto aveva ad oggetto la realizzazione del TE Ferroviario Alta Velocità del Nodo di Firenze, della
Nuova ON AV nonché delle opere propedeutiche e infrastrutturali per la fluidificazione del traffico ferroviario.
AR In particolare in applicazione della l. 443/2001 e del D.Lgs. 190/2002, aveva aggiudicato all'ATI, costituita tra per il 70% ed CP_7 Controparte_8 per il 30%, le attività di progettazione esecutiva, direzione lavori e
[...] realizzazione delle opere.
ed avevano costituivano ad hoc, in applicazione dell'art. 9 D.Lgs. n. CP_7 CP_8
190/2002, NO Società Consortile per Azioni che, in qualità di Contraente Generale, era subentrata all'ATI e quindi nel contratto 21/2007 (già sottoscritto il ventotto maggio 2007) con decorrenza dal sei settembre 2007.
Erano previsti due lotti di lavori per un corrispettivo complessivo di € 770.929.145,95.
In particolare :
a ) lotto 1, consistente:
2 AR i) nella redazione (sulla base del progetto definitivo posto da a base di gara) del
Progetto Esecutivo delle opere relative al TE Ferroviario Alta Velocità del
Nodo di Firenze (c.d. TE) e alle infrastrutture connesse per la fluidificazione del traffico ferroviario (c.d. ); Pt_2
ii) nella verifica del progetto esecutivo posto a base di gara della ON AV (c.d.
ON);
iii) nell'esecuzione delle opere, comprese quelle propedeutiche, relative al solo
; Pt_2
le opere “Scavalco” erano state compiute a ottobre 2011 con verbale di ultimazione dei lavori di tutto il lotto 1 redatto il cinque maggio 2012;
b) lotto 2, consistente:
i) nell'esecuzione dei lavori per la realizzazione del TE Campo di Marte ( lavori avviati a marzo 2010 );
ii ) nella realizzazione della (lavori avviati a ottobre 2010); ARe_3
iii ) nella realizzazione delle relative opere propedeutiche, terminate il dodici ottobre 2010;
il ventidue dicembre 2010 era stato disposto il sequestro del sito ove erano stati sversati i materiali del cantiere Campo di Marte;
il diciassette gennaio 2013 i lavori delle gallerie del erano stati sospesi per altro sequestro . Per_1
L'attrice affermava di vantare crediti per riserve per complessivi € 130.672.452,27, oltre interessi e accessori, elencandoli e suddividendoli in sette gruppi.
La convenuta si costituiva, sosteneva l'infondatezza della domanda e chiedeva la condanna di controparte per lite temeraria.
Il nove ottobre 2018 l'attrice era posta in amministrazione straordinaria e si costituiva tramite i commissari.
Intervenivano nel prosieguo e Controparte_6 Controparte_2
in qualità di cessionarie del credito da riserve, a seguito Controparte_1 della stipula di un accordo quadro nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria del gruppo di cui faceva parte ARe_4 [...]
[...
[...] nonché NO ( in quanto controllata di ) Controparte_9 CP_8 anch'esse in amministrazione straordinaria.
Il Tribunale, sulla base dei documenti prodotti e di CTU con sentenza 3829/2022 così statuiva :
“In parziale accoglimento delle domande attoree, condanna la ARe_1 al pagamento, in favore della NO S.c.p.A. in Ammini
[...] essa, della terza intervenuta quale cessionaria dei crediti da riserve, nella Controparte_1 misura del 50% e per il restante 50% delle altre cessionarie e Controparte_6 [...]
come accertati ed ammessi al passivo Controparte_2 ARe_5 della complessiva somma di € 17.714.980,31, già all'attualità, relativa alle riserve nn. 7Abis, 7B, 7B bis, 9/10, 11, 16 bis, 17, 17 bis, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 31 bis, 34, 38, 40, 43, 44, 46 di natura risarcitoria, oltre interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
b) condanna la al pagamento, in favore della NO ARe_1
S.c.p.A. in Am , della terza intervenut Controparte_1 quale cessionaria dei crediti da , nella misura del 50% e per il restante 50% delle CP_10 altre cessionarie e come accertati e Controparte_6 Controparte_2 ammessi al passi ma di € 245.457,93, ARe_5 per la riserva n. 36 di natura contabile, oltre interessi legali a decorrere dalla data di deposito della ctu sino al saldo;
c) rigetta le restanti domande proposte dalla società attrice e dalle terze intervenute;
d) rigetta la domanda formulata da di condanna di ARe_1
NO S.c.p.A. e delle terze interv lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
d) condanna la alla refusione, in favore della NO ARe_1 S.c.p.A. in Amministrazione Straordinaria, dell dell e della Controparte_1 Controparte_6
delle spese di lite, in ragione della metà, che liquida, per Controparte_2 la prima, in € 38.713,50 per compensi ed € 1.699,50 per spese, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
per ciascuna delle altre tre, in € 20.766,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge;
e) dichiara compensata tra le parti la restante metà delle spese di lite;
f) pone definitivamente a carico della parte attrice e delle terze intervenute, in solido, per la metà e della parte convenuta, per la restante metà, le spese di CTU, già liquidate in separato provvedimento.”
proponeva appello e concludeva chiedendo : ARe_1
“In totale riforma della sentenza n. 3829/2022 depositata il 10/3/2022 dal Tribunale di Roma, nel giudizio RG n. 66232/2016, respingere le domande formulate d ARe_5 nonché – a seguito degli atti di intervento – da Controparte_2 e Controparte_6 Controparte_1
4 fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, eventualmente previa rinnovazione della CTU sulle riserve oggetto di impugnazione;
- in via subordinata, in parziale riforma della sentenza n. 3829/2022 depositata il 10/3/2022 dal Tribunale di Roma, nel giudizio R.G. n. 66232/2016, ridurre congruamente l'ammontare del danno imputabile a secondo la misura che risulterà nel corso del giudizio, ARe_1 eventualmente previa rinnovazione della CTU sulle riserve oggetto di impugnazione.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio o, in via gradata, con accoglimento del motivo relativo alla determinazione delle spese di lite liquidate nella sentenza impugnata;
con condanna alla ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado;
in via istruttoria, considerata la contumacia di chiede di disporre ARe_5
l'acquisizione dei 15 DVD prodotti in primo grado dalla stess o, in mancanza, ARe_5 di autorizzare la ricostruzione del fascicolo di parte su supporto informatico entro un termine congruo”.
si costituiva e concludeva chiedendo : Controparte_1
“In via istruttoria: respingere la richiesta di controparte di rinnovazione della CTU;
in via principale: rigettare per le ragioni di fatto e di diritto esposte tutti i motivi di appello, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre spese generali e accessori come per legge”.
si costituiva e concludeva chiedendo : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario notificato in data 13.04.2022; - nel merito: rigettare l'appello promosso con atto di citazione notificato in data 13.04.2022 dall
[...] perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare Controparte_11 integralmente la sentenza impugnata Tribunale di Roma n. 3829/2022, se del caso anche in forza delle eccezioni rimaste assorbite e riproposte ex art. 346 c.p.c.; in via istruttoria: rigettare le richieste istruttorie avanzate da controparte in quanto inammissibili. Con vittoria di spese e compensi del giudizio d'appello”.
L'undici novembre 2021 cedeva il credito a Controparte_6 Controparte_3
si costituiva in detta qualità il diciannove settembre 2022 e concludeva Controparte_3 chiedendo :
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'appello ex adverso proposto per le causali di cui in premessa e con ogni conseguenziale decisione e provvedimento e con vittoria di compensi ed onorari “.
Il ventisette dicembre 2023 cedeva i crediti a Controparte_3 Controparte_12
il ventotto dicembre 2023 cedeva i crediti ad CP_12 Controparte_5
5 si costituiva in detta qualità con comparsa del nove maggio 2025 e concludeva CP_5 chiedendo :
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'appello ex adverso proposto per le causali di cui in premessa e con ogni conseguenziale decisione e provvedimento e con vittoria di compensi ed onorari”.
e non si costituivano. Controparte_13 Controparte_6
La Corte all'esito dell'udienza del dodici maggio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venti marzo 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile in quanto articolatamente motivato ed è fondato nei limiti che seguono.
Primo motivo di appello ( pag.45 )
Nullità della sentenza perché recepisce acriticamente i risultati della CTU. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 1, n. 4). Riserve nn. 16 bis nn. 17 e 17 bis.
Si sostiene che la sentenza sarebbe affetta da nullità laddove il Tribunale, limitandosi a recepire le risultanze della ctu, non avrebbe svolto alcuna valutazione autonoma per cui la sentenza sarebbe priva di motivazione.
Il motivo è infondato.
Il vizio dedotto ricorre nei casi in cui la sentenza non permetta di comprendere le ragioni poste a suo fondamento, impedendo così ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento. Ove invece il Giudice riconosca come valide le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento;
l'obbligo della motivazione è infatti assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (cfr. Cass. civ., Sez. II,
6 31.8.2018, n. 21504; Cass. civ., Sez. I, 4.3.2011, n. 5229; Cass. civ., Sez. III, 6.10.2005, n.
19475).
Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che
“non è necessario che il giudice si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, risolvendosi in mere allegazioni difensive” (così Cass. civ., Sez. I, 9.1.2009, n. 282; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. II, 31.8.2018, n. 21504).
Nel caso in esame, il c.t.u. aveva risposto compiutamente ai rilievi mossi dalle parti. Il
Giudice di primo grado ha pertanto assolto all'obbligo di motivazione della sentenza impugnata facendone proprie le risultanze.
*******
Secondo motivo di appello ( pag. 48 )
Violazione o falsa applicazione degli artt. 52.1, 52.2 e 52.3-bis della Convenzione sulla valutazione di inammissibilità della riserva n. 16-bis.
Si afferma che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto tempestiva la riserva laddove ha statuito “la domanda dell'Impresa non decorre dal 12/11/2010 ma dal 15/11/2010, essendo intempestiva per il periodo di n.3 giorni, per il quale, però, non c'è domanda di ristoro»
Il motivo è fondato.
La riserva riguarda l'incremento di spesa per il rallentamento dei lavori del per Per_1 indisponibilità del sito di smaltimento di Santa Barbara con necessità di utilizzare un sito meno agevole, quello di AS, trasportando via ferro i materiali di scavo.
La richiesta nell'atto introduttivo di primo grado era pari a € 35.227.243,02.
Il CTU ha riconosciuto nella perizia provvisoria ( ante rilievi dei ctp ) datata “novembre 2018”
e depositata il tredici febbraio 2019 l'importo di € 2.328.184,60 con decorrenza dell'indennizzo dalla data intermedia del rallentamento tra il dieci novembre 2010 e il trenta settembre 2012, individuata nel ventitré ottobre 2011; è stato riconosciuto poi l'importo di
€ 313.928,97 per interessi e rivalutazione fino al trentuno ottobre 2018.
7 Nella perizia definitiva depositata il ventitré febbraio 2019, datata “febbraio 2019”, la riserva
16 bis, dopo le note critiche dei ctp, è stata invero liquidata in un importo minore:
€1.017.915,42 oltre interessi e rivalutazione per € 137.254,21; è stato valutato un rallentamento di 8,25%.
La consegna del cantiere è avvenuta il dieci marzo 2010 con termine lavori ( relativi all'attivazione del TE ) programmato per il ventisette agosto 2015.
La riserva è stata iscritta il trenta novembre 2010 e aggiornata il quindici maggio 2012.
L'utilizzo di AS è stato peraltro previsto nell'ottavo Verbale di Variante, sottoscritto il dodici novembre 2010 per cui la riserva, datata appunto trenta novembre 2010 è intempestiva in quanto formulata oltre i quindici giorni previsti dall'art. 52 della Convenzione.
Secondo NO i lavori sono stati sospesi di fatto fino al sedici novembre 2010 per l'indisponibilità del sito di Santa Barbara per cui da detta data decorrerebbe il termine di quindici giorni.
Valgono a proposito i seguenti rilievi.
Il verbale di variante n. 8 ( sottoscritto il dodici novembre 2010 come risulta dal documento prodotto in atti anche a carte 7.26 fascicolo Tribunale NO ) secondo quanto affermato in citazione di primo grado prevedeva per il deposito un nuovo sito in località AS (più lontano e scomodo, con trasporto via ferro) oltre a prevedere il trasporto, questa volta via gomma, dei materiali derivanti dai diaframmi, ossia le opere di supporto allo scavo.
I lavori secondo NO per detti motivi riprendevano a ritmi rallentati;
nel prosieguo poi il sito di AS era arrivato a saturazione e in assenza di alternative il quindici novembre
2012 i lavori erano stati sospesi dall'alta sorveglianza.
La stessa NO nell'atto introduttivo di primo grado ha invero affermato :
“ le riserve 7A e 16 rivendicano il ripianamento degli oneri subiti per l'anomalo andamento dei lavori del tra il 26/04/2010 (completamento dei lavori preliminari) ed il Per_1
15/11/2010 (data alla quale, con il verbale di variante n. 8, il committente ha reso possibile l'inizio - assai parziale e limitato – dello scavo del ); la riserva 16 bis rivendica il Per_1 ripianamento degli oneri per la sottoproduzione del cantiere del , verificatasi tra il Per_1
15/11/2010 – sottoscrizione del verbale di variante n. 8 che rendeva possibile l'avvio parziale e limitato dei lavori - ed il 30/09/2012, data limite di riferimento del presente giudizio”;
8 Ebbene l'ottava variante, prodotta in atti ( fascicolo primo grado appellante n.
7.26 zip ) è stata sottoscritta dall'Ing. per il contraente generale e dalla committente il dodici CP_14 novembre 2010 ( e non quindici novembre 2010 come affermato nell'atto introduttivo di primo grado ) come del resto indicato anche dal Tribunale.
Atteso quanto detto la scelta del sito di AS e le modalità di smaltimento erano già chiare al momento della redazione della variante ( tanto più che il provvedimento era legato a problemi già manifesti e legati al trasporto e smaltimento dei materiali di scavo ) e comunque sono stati in tal modo stabiliti luoghi, tempi, opere e prezzi relativi al sito di smaltimento individuato dopo aver ottenuto le prescritte autorizzazioni;
l'appaltatore di conseguenza ben poteva rendersi conto del rallentamento conseguente alla modifica del sito sin dalla sottoscrizione della variante.
Come condivisibilmente affermato in materia da Cass. 28801/2018
“Nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso;
in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il "quantum" può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo”.
Cass. 14522/2024 ha poi stabilito:
“In tema di appalto pubblico, le riserve dell'appaltatore derivanti da fatti dannosi continuativi devono essere iscritte nella contabilità, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.m. n. 145 del 2000 (applicabile ratione temporis), contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza dell'evento lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il quantum può essere indicato successivamente….”
Per quanto riguarda il conteggio rileva la Corte quanto segue:
come già indicato la riserva 16 bis era stata liquidata in linea capitale nella prima ctu, depositata il tredici febbraio 2019 e datata novembre 2018 in € 2.328.184,60 perché era stato ritenuto un rallentamento dei lavori nella percentuale di 18,26.
Con la CTU definitiva depositata il ventitrè febbraio 2019 datata febbraio 2019 è stato invece, all'esito delle note critiche dei ctp, liquidato il minore importo di € 1.017.915,42 ed è stato valutato un rallentamento dei lavori nella percentuale di 8,25. 9 Ebbene, come correttamente rilevato dall'appellante nella motivazione relativa alla specifica riserva il Tribunale ha conteggiato in linea capitale l'importo di € 2.328.184,60 ossia quello indicato nella ctu provvisoria.
Si evidenzia peraltro come anche nella determinazione dell'importo complessivo delle riserve da risarcire il Giudice di prime cure abbia tenuto conto di quello indicato nella prima relazione sommando le riserve risarcitorie in linea capitale ( 15.913.985,87 ) alla rivalutazione per dette riserve ( 925.349,02 ) e di detto dato verrà tenuto conto in sede di liquidazione definitiva dell'importo.
*********
Terzo motivo di appello
Violazione o falsa applicazione dell'art. 1223 c.c. e dell'Allegato D al 2° AIM con riferimento alla fondatezza della riserva 16 bis. Omesso esame di fatti decisivi: l'indisponibilità della fresa per assenza dell'assemblaggio e dei documenti tecnici. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
Quarto motivo di appello subordinato
In via subordinata ai motivi nn. 1-2-3: travisamento totale delle conclusioni rassegnate dal CTU sulla riserva n. 16 bis.
I motivi sono assorbiti dall'accoglimento della seconda doglianza.
*****
Quinto motivo di appello
Violazione o falsa applicazione degli artt. 52.1, 52.2 e 52.3-bis della Convenzione sulla valutazione di inammissibilità della riserva n. 17-bis. Omessa motivazione e/o violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (112 c.p.c.).
La riserva 17 bis ( rallentamento lavori dal sedici febbraio 2011 al trenta settembre 2012 )
è stata iscritta il sette marzo 2011 mentre la riserva 17, ad essa correlata ( fermo lavori dal ventitré ottobre 2010 al sedici febbraio 2011 ), è stata iscritta il 5 novembre 2010.
10 Entrambe riguardano i lavori di scavo dei diaframmi per il tratto “ON” i cui materiali di risulta, secondo la Variante 8 del quindici novembre 2010 ( già esaminata per gli scavi del tratto “TE” ) avrebbero dovuto essere trasportati a AS su gomma per inutilizzabilità del sito Santa Barbara.
Nell'atto di citazione NO di primo grado pag. 56 si descrivono le riserve 17 e 17 bis nel seguente modo:
“la riserva 17 rivendica il ripianamento degli oneri relativi al fermo dei lavori di scavo della ON per il periodo intercorrente tra il 23/10/2010 (data contrattuale di inizio dei lavori) e il 16/02/2011 (data alla quale NO ha potuto dare parziale avvio allo scavo dei pali e diaframmi della ON, accantonando provvisoriamente in sito le terre scavate); la riserva 17bis rivendica il ripianamento degli oneri per la ridotta produttività del cantiere per la ON della data del 16/2/2011 (inizio dei lavori) alla data di riferimento finale di questo giudizio del 30/9/2012”
E' poi specificato ( pag 66 citazione primo grado ) per la riserva 17 che la stessa è stata
” aggiornata con le successive note 2335NV-10 del 13.12.2010, 112NV-10 del 14.01.2011, 454NV-11 del 14.02.2011, 822NV-11 dell' 11.03.2011 (cfr. doc. 21.2) - il CG chiede il ristoro dei maggiori oneri indiretti subiti a causa dell'anomalo andamento dei lavori della ON dal 23.10.2010 (data in cui si sarebbero dovute avviare le attività di scavo) al 16.02.2011 (data in cui viene avviata l'attività di scavo dei diaframmi) per effetto dell'indisponibilità dei siti di destino”
E' poi specificato ( pag. 74 citazione primo grado ) per la riserva 17 bis che la stessa è stata
“- formulata per la prima volta con lettera 765NV-11 del 7 marzo 2011 e poi aggiornata con le successive note 821NV-11 dell' 11.03.2011, 1111NV-11 dell' 11.04.2011, 1559NV-11 del 13.05.2011, 1999NV-11 del 14.06.2011, 2415NV-11 del 13.07.2011, 2780NV-11 del 10.08.2011, 3204NV-11 del 13.09.2011, 3922NV-11 del 14.10.2011, 4332NV-11 del 15.11.2011, 4663NV-11 del 14.12.2011, 57NV-12 del 12.01.2012, 388NV-12 del
14.02.2012, 627NV-12 del 13.03.2012, 830NV-12 del 13.04.2012, 1000NV-12 del
15.05.2012, 1199NV-12 del 14.06.2012, 1404NV-12 del 14.07.2012, 1510NV-12 del 3.08.2012, 1696NV-12 del 14.09.2012, 1880NV-12 dell' 11.10.2012 (cfr. doc. 22.2) - il Contraente Generale ha richiesto il ripianamento degli oneri subiti nel periodo intercorrente dal 16 febbraio 2011 (inizio dei lavori di scavo) sino alla data di riferimento finale di questo giudizio del 30 settembre 2012. In questo periodo il Contraente ha bensì potuto compiere una parte degli scavi della ON, ma non ha potuto operare secondo le previsioni contrattuali. Come è già stato narrato in relazione agli scavi del TE, la Committente, dato atto della indisponibilità del sito contrattuale di destinazione delle terre (S. Barbara), ha disposto con il Verbale di Variante n. 8, in data 15.11.2010, il trasporto su ferro degli scavi del TE a AS. Con la stessa variante veniva altresì disposto il trasporto delle terre scavate per la ON su gomma ad un sito di discarica. La variante relativa alla ON, oggetto della presente riserva, non poteva, tuttavia, essere posta in immediata
11 esecuzione, richiedendo una riorganizzazione del cantiere rispetto a quanto contrattualmente previsto…... AR costituendosi in primo grado aveva eccepito la tardività della riserva 17 poiché in realtà il fatto di non poter conferire i materiali di scavo nel sito di Santa Barbara era conosciuto dalla comunicazione di lavoro ( cdl ) n. 1298 del dodici ottobre 2010.
La questione non è stata riproposta in appello per cui l'aspetto della tardività oggetto di doglianza riguarda unicamente la riserva 17 bis.
Per quanto riguarda la riserva 17 bis la tardività era stata così articolata :
“ la tempestività della riserva va valutata muovendo dalla considerazione che il dodici novembre 2010 si è verificato il fatto costitutivo della pretesa agitata ex adverso. Si è già notato infatti che proprio il dodici novembre 2010 è stato sottoscritto il verbale di variante n. 8 ( “ trasporto e conferimento adi impianto di recupero…. dei materiali di scavo dei diagrammi della stazione” ) ove sono state definite compiutamente le nuove modalità di conferimento dei materiali in sostituzione del trasporto all'ex cava di lignite di S. Barbara. Orbene, rispetto a tale data la riserva 17 bis risulta formulata dopo ben 115 giorni n.c. ossia 100 giorni oltre il termine perentorio ( 15 giorni ) previsto dall'art. 52 della convenzione”.
Ebbene tale profilo di tardività di nuovo rilevato in appello non sussiste poiché, come risulta dalla CTU, recepita correttamente dal Tribunale, tutto il periodo pregresso era già coperto dalla riserva 17 relativa al fermo derivante dalle medesime circostanze, riserva accolta in parte previa sua riqualificazione come rallentamento lavori.
In buona sostanza il rallentamento ha iniziato a verificarsi dalla data programmata per l'inizio lavori ( ventitrè ottobre 2010 ) e si è protratto fino a settembre 2012; la riserva 17 con cui per la prima volta, anche se qualificando il fatto come fermo, è stata ritenuto il danno conseguente alla indisponibilità del sito di Santa Barbara è tempestiva poiché iscritta il sette novembre 2010 ossia entro i quindici giorni previsti dalla convenzione ed è stata continuativamente aggiornata fino al sedici febbraio 2011, data rispetto a cui è stata formulata la riserva 17 bis. aggiornamenti hanno poi coperto l'intero periodo di CP_15 riferimento.
In tale contesto la funzione della riserva risulta essere stata espletata poiché il committente
è stato tempestivamente e continuativamente messo in grado di riscontrare l'entità dell'aumento dei costi per come richiesti.
12 L'appellante sostiene poi che la sentenza sarebbe viziata da omessa pronuncia riguardo ad ulteriore profilo di intempestività ossia quello relativo al decorso del termine di quindici giorni tra la decorrenza del danno da rallentamento indicato nella stessa riserva ( sedici febbraio
2011 ) e la data di iscrizione ( sette marzo 2011 ).
Testualmente: “Tra l'altro, anche volendo seguire la (errata) tesi del CTU riprodotta in sentenza, è opportuno rilevare che il termine di decadenza non sarebbe stato rispettato neppure in tale ipotesi. Infatti, se il 16/2/2011 rappresentasse il dies a quo per la sua formulazione, la riserva, iscritta solo in data 7.3.2011, sarebbe comunque tardiva non essendo stato rispettato, anche in questo caso, il termine di 15 giorni (fra il 16/2/2011 e il
7/3/2011 intercorrono, infatti, 19 giorni).”
ARe appellata ha rilevato come detto profilo sia stato dedotto in primo grado intempestivamente;
a tale proposito nelle note conclusive dell'appello, ossia nella prima AR difesa successiva, nulla osserva.
Effettivamente il secondo profilo di inammissibilità è tardivo perché non è stato articolato in AR sede di comparsa di costituzione in primo grado: per la prima volta infatti ha sollevato l'eccezione nelle memorie di udienza del ventiquattro settembre 2019, ossia dopo l'ammissione dei mezzi istruttori e il deposito della ctu, oltre a ribadirla nella memoria conclusionale per cui del tutto correttamente il Giudice di prime cure non l'ha considerata e parimenti non deve essere valutata nel presente grado.
Il motivo è quindi infondato
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Sesto motivo di appello ( pag. 63 )
Violazione o falsa applicazione dell'art. 240 bis D. Lgs. n. 163/2006 con riferimento alla riserva n. 17. Omessa motivazione e/o violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (112 c.p.c.).
L'appellante censura il fatto che nella riserva fosse stato iscritto un importo (€ 7.767.899,40) superiore a quello richiesto in atto di citazione di primo grado ( € 11.170.810,37 ) e a quello riconosciuto dal Tribunale ( € 9.406.758,77 ) .
Il motivo è infondato.
13 La liquidazione effettuata dal Tribunale riguarda infatti globalmente la riserva 17 e 17 bis.
Quest'ultima era stata iscritta per € 17.008.964,11 mentre la riserva 17 per ulteriori
€11.170.810,37 somma complessivamente superiore a quella riconosciuta.
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Settimo motivo di appello:
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13.4 del 2° AIM, dell'Allegato n. 2 dell'Accordo Procedimentale, degli artt.
3.4.1. e 13 della Convenzione, dell'Allegato 10 della Convenzione. Omesso esame di fatti e documenti decisivi relativi: alla redazione del Progetto esecutivo della Collina-schermo da parte di NO;
all'omesso esame del tipo di materiali di risulta derivanti dagli scavi;
alle difficoltà finanziarie che hanno investito e, di riflesso, CP_7
NO; al mancato completamento del Terminal ferroviario Bricchette;
al mancato completamento delle piazzole di caratterizzazione presso il sito di Santa Barbara.
Si ritiene che, riguardo alle riserve 17 e 17bis, erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito i rallentamenti all'inutilizzabilità del sito di discarica di Santa Barbara senza considerare che detta inutilizzabilità era imputabile al comportamento di NO, resasi inadempiente ( in qualità di responsabile del progetto esecutivo ) nel corso dell'iter amministrativo volto a ottenere l'autorizzazione per la “collina – schermo” da realizzare a Santa Barbara con terra e pietre di risulta nonché per la suddivisione in categorie dei materiali di scavo e lo smaltimento delle varie tipologie;
ciò sarebbe riscontrabile in quanto il ventidue dicembre CP_1 2010 era stato disposto un sequestro da parte dell' con cui si rilevava che NO aveva sversato nel sito di ateriali non conformi derivanti dagli scavi per pali e diaframmi. Pt_6
La riclassificazione di detti materiali ( oggetto della variante 10 ) aveva comportato l'impossibilità comunque di utilizzare il sito di Santa Barbara per cui sotto questo profilo la riserva riguardava un aspetto irrilevante.
Il Tribunale non avrebbe poi considerato: a) il pronto assenso dato dalla committente all'utilizzo di siti diversi da Santa Barbara senza alcun rilievo da parte dell'appaltatrice come da varianti 8,10,12,14,16, b) il ritardo dovuto a difficoltà finanziarie di uno dei soci di risultante da diversi documenti;
c) il ritardo imputabile a NO per ARe_7 la realizzazione del terminal ferroviario necessario per raggiungere il sito di Santa Barbara;
d) il ritardo imputabile a NO per la realizzazione delle piazzole ove a Santa Barbara depositare i materiali di scavo.
Il motivo è infondato. 14 Con la riserva 17 del cinque novembre 2010 era stata dedotta l'esistenza di maggiori oneri, conseguenti al fermo cantiere per ritardato inizio degli scavi dei pali e diaframmi della
ON, dalla data del ventitré ottobre 2010 prevista nel programma contrattuale alla data di effettivo inizio del sedici febbraio 2011; con la riserva n.17 bis del sette marzo 2011 erano stati dedotti rallentamenti dei lavori della ON dal diciassette febbraio 2011 al trenta settembre 2012; con la riserva 7 bis erano poi stati chiesti maggiori oneri per il rincaro dei materiali.
Tutte le riserve riguardano gli scavi relativi a uno specifico tratto ossia quello della ON.
A tale proposito il CTU ha rilevato alcuni elementi utili rispetto a quanto dedotto dall'appellante con riferimento ad asseriti inadempimenti progettuali e alla smaltibilità dei materiali oggetto dello scavo per la ON.
In particolare l'individuazione del sito di Santa Barbara non era stato unilateralmente individuato da NO ma era stato contrattualizzato e quindi ritenuto concordemente tra le parti adatto per conferire i materiali di risulta.
Come poi rilevato dall'appellata e non contestato, per tutto detto materiale, non solo della
ON ( mc 1.500.000 ) ma anche del ( mc 1.350.000 ), già nelle conferenze di Per_1 servizi prodromiche alla gara di appalto era stato indicato come sito di versamento l'ex cava di lignite in località Santa Barbara ad Arezzo;
detto sito era utilizzato in concessione dall'NE che avrebbe dovuto provvedere alla sistemazione dei terreni in funzione di detti versamenti;
solo il materiale di scavo dello sarebbe stato conferito a AS (mc 307.000). Pt_2
Nel progetto posto a base di gara invero il sito di trasferimento per la ON era indicato in AS che però successivamente, a settembre 2007, non si rendeva disponibile a ricevere detto ulteriore materiale di mc 1.500.000.
A ottobre 2008 l'Osservatorio Ambientale aveva approvato il trasferimento di tutti i materiali di risulta di ( mc 1.350.000 ) e ON ( mc. 1.500.000 ) a Santa Barbara con la Per_1 realizzazione di una sola collina - schermo il cui progetto, redatto da NO, era stato trasmesso da NE ed era soggetto ad autorizzazione ministeriale.
15 Successivamente erano state progettate due colline, la prima di mc 1.350.000 e la seconda di mc 1.500.000; la prima era stata approvata dal Ministero a luglio 2009 mentre per la seconda NE aveva inviato un progetto per l'autorizzazione il quattro febbraio 2010.
Per la prima collina era stato programmato che metà dei materiali sarebbero stati scavati dal progetto TE e l'altra metà dal progetto ON.
L'Osservatorio Ambientale aveva approvato la prima collina a febbraio 2010.
Nello stesso mese il giorno venticinque ( data del secondo Accordo Integrativo di Modifica
– AIM - ) le parti si erano accordate per il collocamento a Santa Barbara del materiale di risulta degli scavi della ON, pari a mc 1.500.000, con riorganizzazione del trasporto su ferro ed era stato fissato al dodici ottobre 2010 il termine per realizzare le opere propedeutiche del Lotto 2 tra cui il corridoio per fare uscire il materiale di risulta degli scavi;
in detta sede era stato approvato il progetto esecutivo del lotto 2 ( TE e ON ) il cui art. 9 così disponeva “ove il materiale di risulta dei pali e diaframmi sia caratterizzato non come terra ma rifiuto da smaltire, sia pericolosi che non pericolosi, i costi di trasporto e conferimento a discarica saranno di esclusiva competenza di La data di inizio ARe_1 invece dei lavori veri e propri di scavo della ON da quota 51 a quota 46 era stata fissata per il ventitré ottobre 2010.
Il trenta luglio 2010 era stato approvato dall'Osservatorio Ambientale il piano di gestione terre che disponeva il trasferimento a AS ( già indicato come sito per i materiali di risulta dello ) anche di 80.000 mq di terre scavate nel lotto ON - Campo di Pt_2
Marte.
Il ventitré ottobre 2010, ossia la data fissata per l'inizio dello scavo dei terreni della ON,
l'area di discarica non era ancora disponibile per cui l'impresa il cinque novembre 2010, asserendo di non avere aree dove posizionare i materiali di scavo, aveva formulato la Riserva
n.17 per il fermo lavori dal ventitrè ottobre estendendola poi fino all'effettivo inizio dello scavo ossia il sedici febbraio 2011.
Con la variante 8 del dodici novembre 2010 era stato autorizzato il trasporto a AS di quanto approvato dall'Osservatorio Ambientale nel 2008 e in più lo smaltimento delle terre dei diaframmi di ON - Campo di Marte qualificando il rifiuto con Codice CER 17.05.04
( terre e rocce derivanti da scavi e non pericolose ) .
16 Il ventidue dicembre 2010 interveniva il sequestro penale del materiale di scavo dei pali e dei diaframmi del lotto 2 (sia per il TE sia per la ON) con divieto del trasporto dei materiali in quanto ritenuti rientranti tra quelli con codice CER 01.05.09 ( Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose ).
Il sedici febbraio 2011 erano iniziate le lavorazioni di scavo e getto dei diaframmi della
ON, il cui materiale, non potendo uscire dal cantiere, veniva depositato all'interno.
Con variante n. 10 del ventisette luglio 2011 era stato disposto il trasporto e conferimento a impianto autorizzato delle terre di scavo dei pali e diaframmi con il codice indicato dalla Pers Procura ( codice 01.05.09).
Con le varianti 12 del ventidue dicembre 2011, 14 dell'undici aprile 2012 e 16 del ventuno luglio 2012 era stato autorizzato il trasporto a discarica di tutti i materiali di scavo della
ON.
Dalla sequenza procedimentale sopra indicata emerge chiaramente quanto segue.
In primo luogo sulla base del secondo AIM sin da febbraio 2010 era stato concordato che fosse la committenza a farsi carico di costi di trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti, pericolosi o non pericolosi che fossero e detta statuizione non ha subito modifiche nel corso del tempo.
In secondo luogo gli addotti errori di progetto riguardano solo la seconda collina schermo
(la prima era stata infatti approvata sin da luglio 2009) e sono stati indicati in modo del tutto generico;
si trattava comunque di progetto predisposto da NO ma che era obbligo di
NE trasmettere, per ottenere l'autorizzazione ambientale e curare la pratica. Parimenti gli asseriti errori nella realizzazione delle piazzole di sedime presso il sito di discarica o altri lavori simili sono stati indicati genericamente e non vi è alcuna evidenza probatoria riguardo alla loro incidenza effettiva sul rallentamento.
In terzo luogo, anche a voler ritenere la doglianza specifica, comunque la stessa non si confronta con un dato prodromico ossia con il fatto che l'esecuzione di quanto concordato con l'ottava variante ove, sempre in via concordata, i rifiuti erano stati classificati con il
Codice CER 17.05.04 era divenuta impossibile non per un inadempimento di NO ma per il sequestro penale in quanto il PM aveva ritenuto errata la classificazione.
17 A seguito di tale diversa classificazione e nonostante la consistente difficoltà nel reperire siti adatti, come correttamente rilevato dal CTU e riscontrabile dalla cronologia degli atti sopra indicata, è stata la committente a decidere di non sospendere i lavori ma di proseguirli autorizzando di volta in volta singoli blocchi di smaltimenti;
il conseguente rallentamento è quindi addebitabile alla committente stessa.
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Ottavo motivo di appello
Violazione o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 c.c. e 1227 c.c. e dell'art. 8 del VdV n. 8 con riferimento alla riserva n. 17 e 17 bis. Omessa valutazione del Progetto esecutivo di Variante e dell'omessa iscrizione di riserva al VdV n. 8.
Si contesta il passaggio della sentenza di primo grado laddove è stato ritenuto che la sottoproduzione nel cantiere ON, verificatasi dal ventitré ottobre 2010, era dovuta al fatto che le soluzioni organizzative previste nella variante 8 ( sottoscritta il dodici novembre
2010 ) fossero penalizzanti rispetto alle condizioni di gara perché era previsto uno smaltimento tramite gomma, modalità che comportava la possibilità di portare in discarica un quantitativo inferiore di materiale rispetto a quello consentito utilizzando la ferrovia (ossia come originariamente previsto).
Si sostiene che il fatto che nel secondo AIM di febbraio 2010 fosse indicato il tempo di smaltimento mentre nella variante 8 detto tempo non fosse previsto significherebbe la ricomprensione nel corrispettivo anche degli oneri connessi a eventuali rallentamenti.
L'appellante indica a sostegno anche il fatto che la variante era stata sottoscritta senza rilievi tanto che era previsto “Il Contraente Generale dichiara altresì di riconoscere tale progetto esecutivo di variante, allegato sub D) al presente verbale, perfettamente realizzabile e di assumersi la piena e completa responsabilità della sua esecuzione”.
Il motivo è infondato.
Il ragionamento non scalfisce infatti in primo luogo un dato ossia il motivo per cui detta variante è stata adottata: l'indisponibilità, per i motivi già visti e non imputabili a NO, del sito di Santa Barbara.
18 In secondo luogo altro dato incontestato e riscontrato nei fatti è l'essere detta soluzione un
“ripiego” meno performante riguardo ai tempi di esecuzione dei lavori.
Il fatto che la variante sia stata concordata e che il trasporto su gomma fosse fattibile non inficia questi elementi mentre la mancata previsione di un calcolo dei prevedibili tempi di smaltimento costituisce un dato del tutto neutro e anzi è sintomo proprio della natura di seconda scelta adottata in una situazione di “emergenza”.
La previsione di un corrispettivo poi riguarda solo i maggiori costi rispetto al trasporto su ferro ma non il danno conseguente al rallentamento.
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Nono motivo di appello.
Contraddittorietà della motivazione in ordine al dies a quo del quantum debeatur. Omessa valutazione della decorrenza della domanda formulata da NO (16 febbraio 2011, anziché 23 ottobre 2010).
Si afferma che per la riserva 17 bis il conteggio sarebbe stato erroneamente effettuato dal ventitrè ottobre 2010 anziché dal sedici febbraio 2011 ossia da quando decorreva la riserva.
Il motivo è infondato poiché il Tribunale ha effettuato una valutazione globale di rallentamento per la riserva 17 e 17 bis, poste in sequenza temporale senza soluzione di continuità con inizio dalla data di decorrenza della riserva 17 ossia il ventitré ottobre 2010.
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Decimo motivo di appello
Violazione o falsa applicazione degli artt. 52.1, 52.3 e 52.4. della Convenzione sulla valutazione di inammissibilità delle riserve nn.
9-10. Omessa valutazione delle (illegittime) modalità di redazione delle riserve.
Le riserve riguardano i lavori necessari per consentire il regolare deflusso delle acque del torrente Mugnone.
NO aveva previsto la realizzazione di apposito bypass secondo il cronoprogramma di cui al secondo Atto Integrativo e Modificativo con inizio il due novembre 2010 e termine
19 entro il sedici gennaio 2011; la rimozione di interferenze e la demolizione di un edificio
(fabbricato ex SAICAM) che erano di ostacolo a detto bypass avrebbero dovuto essere effettuate da Pt_1
Poco prima dell'avvio dei lavori la committente ( come da comunicazioni di lavoro 1097 dell'otto luglio 2010 e 1123 del 21 luglio 2010 ) aveva peraltro ordinato a NO di redigere due varianti, una per lo spostamento delle interferenze e una per la rimozione del fabbricato con esecuzione da parte del contraente generale;
i lavori della seconda variante avevano comunque subito un rallentamento perché il fabbricato era stato costruito anche utilizzando amianto e non vi era un sito di allocazione delle terre di risulta.
Con le riserve 9 e 10 NO ha quindi lamentato l'impossibilità di procedere all'avvio dei lavori del bypass Mugnone a causa:
a) dell'ordine 1097 dell'otto luglio 2010 relativo alle interferenze, con cui era stato disposto che il contraente provvedesse all'adeguamento degli impianti previa variante, emesso dal committente in ritardo rispetto alla data di inizio dell'opera
(riserva 9 del ventuno luglio 2010); nella riserva era stato indicato il danno come futuro con decorrenza dal termine originario di fine lavori del bypass ossia il sedici gennaio 2011; la riserva è stata, quindi, riformulata nei quindici giorni da detto termine ossia il ventotto gennaio 2011;
b) dell'ordine 1123 del ventuno luglio 2010 relativo al fabbricato, in quanto tardivo rispetto all'avvio dell'opera di bypass fissato per il due novembre 2010 ; la riserva è stata, poi, riformulata nei quindici giorni successivi al due novembre 2010; l'area dove portare i materiali di amianto reperiti durante la demolizione è stata infine individuata solo il ventidue dicembre 2011.
Costituendosi in primo grado l'odierno appellante aveva affermato che i lavori del bypass non erano essenziali nella tempistica di realizzazione per cui il fatto che si dovessero rinviare per rimuovere le interferenze e demolire un fabbricato non avrebbe avuto rilevanza.
Aveva poi considerato come durante dette lavorazioni fosse scaduta l'autorizzazione paesaggistica, circostanza segnalata da il quattordici febbraio 2012; ARe_1
l'aggravamento degli oneri derivanti da detta scadenza era stato comunicato da NO oltre il termine di quindici giorni ossia il tredici marzo 2012; la tardività del rilievo avrebbe dovuto comportare la detrazione dal conteggio dei maggiori costi. 20 Il Tribunale ha ritenuto, in linea con il CTU, che l'irrilevanza nella tempistica di realizzazione dell'opera fosse ininfluente in quanto comunque il fermo e il rallentamento lamentati si erano verificati e ha ritenuto irrilevante l'asserita intempestività riguardo alla scadenza dell'autorizzazione paesaggistica poiché comunque gli adempimenti per il rinnovo dell'autorizzazione erano a carico di Pt_1
L'appellante sostiene che la pronuncia sarebbe viziata in quanto :
a) non avrebbe tenuto conto del fatto che il dieci marzo 2012 NO aveva aggiornato il conteggio portando la somma richiesta globalmente per le due riserve a
€10.032.164,37 in quanto aveva computato anche il danno da ritardo per la scadenza dell'autorizzazione paesaggistica che non avrebbe dovuto essere conteggiato in quanto oggetto di riserva tardiva;
b) avrebbe del tutto omesso la pronuncia riguardo all'eccezione relativa all'illegittimo accorpamento degli importi per le due riserve con duplicazione delle voci.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha descritto l'eccezione di intempestività proprio con riferimento all'aggiornamento dell'importo dovuto con nota del dieci marzo 2012 .
Testualmente: “parte convenuta… si sofferma su un'altra circostanza e, cioè, la problematica legata alla scadenza dell'autorizzazione paesaggistica già acquisita, segnalata d ARe_1 il 14/02/2012, le cui conseguenze onerose sono state evidenziate dal Contraente Generale decorsi i n.15 giorni e, cioè, il 13/03/2012….”
Il medesimo Giudice ha ritenuto che non si potesse in radice trattare di intempestività dell'aggiornamento affermando : “Il CTU ritiene… che le riserve nn. 9 e 10 siano entrambe tempestive e che la problematica relativa al profilo paesaggistico non incide sulle due vicende sopra illustrate…. Inconferente è poi il secondo rilievo sul piano paesaggistico, attesa la circostanza che le attività di cui si discute erano a carico di RFI S.p.A….”
Ebbene l'appellante a fronte dell'affermazione della totale irrilevanza della data di aggiornamento della richiesta risarcitoria si è limitato a ribadire la tesi di primo grado senza confutare, nel presente motivo ( salvo quanto indicato per il motivo seguente ) il ragionamento del Tribunale;
si osserva poi come comunque a fronte di una drastica riduzione del quantum da parte del Giudice di prime cure e del riconoscimento specifico solo
21 di alcune voci di danno l'appellante non abbia allegato e tantomeno dimostrato se e in quali limiti il risarcimento legato alla scadenza dell'autorizzazione paesaggistica sia stato riconosciuto nella liquidazione del Giudice di prime cure.
Per quanto riguarda poi l'accorpamento delle riserve la doglianza è infondata poiché, come risulta in atti e ammesso dallo stesso appellante, le riserve sono state di volta in volta contabilizzate separatamente per cui il committente è stato in grado di averne specifica contezza durante la vigenza contrattuale.
Testualmente : “ Risulta, in effetti, che: - se in un primo momento gli importi domandati nel corso dell'appalto erano di € 21.366.937,11 per la riserva n. 9, e di € 20.255.086,08 per la n. 10, successivamente il Contraente Generale le ha poi accorpate sotto un unico importo, complessivo, di € 28.279.121,83 per poi giungere alla quantificazione seguita nella citazione, pari, complessivamente, a € 10.032.164,37”
L'asserita duplicazione delle voci, in presenza di un analitico conteggio effettuato in sentenza con il già ricordato abbattimento a circa un decimo delle somme riconosciute, rimane poi una doglianza apodittica in quanto non è indicato quali voci sarebbero state duplicate tra quelle riconosciute dal Giudice di primo grado.
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Undicesimo motivo di appello
Violazione o falsa applicazione degli artt. 115-116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., nonché 11.6., 3.4. e 13.1. della Convenzione sulla valutazione di (parziale) fondatezza delle riserve nn. 9-10.
Si contesta il passo della sentenza laddove, condividendo le risultanze della ctu è stato ritenuto che “una mancata esecuzione [dei lavori] produttrice di onerosità potrebbe verificarsi anche quando si operi su lavorazioni critiche che si trovano sul percorso, il cui rallentamento non ha effetti sul termine totale di completamento o su lavorazioni non critiche».
In particolare si ritiene che il Tribunale non avrebbe considerato il fatto che le riserve si riferivano a un termine per la realizzazione del bypass ritenendolo correlato a quello per la realizzazione del mentre in realtà la realizzazione del bypass non incideva sul Per_1
22 tempo utile contrattuale del tanto che le lavorazioni del bypass non sono Per_1 menzionate nel secondo AIM.
La deduzione è infondata.
Il termine per realizzare il bypass era indicato e il fatto che fosse svincolato dal termine utile contrattuale del comunque non incide sul fatto che detta lavorazione era prevista, Per_1 era stata contrattualizzata e non è stata realizzata nei tempi previsti;
il fatto, parimenti dedotto, che il contraente generale debba secondo contratto risolvere le difficoltà in corso d'opera senza maggiori oneri non incide su un dato ossia sul fatto che sia stata l'appaltante a rilevare e a disporre l'eliminazione delle interferenze e l'abbattimento del manufatto con una tempistica incompatibile con il tempo di realizzazione del bypass.
AR Si contesta poi il passo della sentenza con cui è stato ritenuto che “il rilievo d sul piano paesaggistico sarebbe «inconferente», «attesa la circostanza che le attività, di cui si discute, erano a carico d ”. ARe_1
La deduzione sarebbe errata poiché sarebbe a carico del contraente generale ottenere tutte le autorizzazioni e quindi effettuare la richiesta.
Il motivo in primo luogo è infondato poiché, come già rilevato per la precedente doglianza,
l'appellante non specifica entro che limiti l'aggravio di costi per il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica sia stato riconosciuto dal Tribunale e quindi sia stato oggetto di condanna.
Il profilo è poi comunque infondato con le seguenti precisazioni.
Nella Comunicazione di Lavoro 2449 del quattordici febbraio 2012 il committente espressamente evidenzia il proprio parere secondo cui l'autorizzazione paesaggistica, che AR era stata ad ottenere il ventitré febbraio 2004, non fosse scaduta in quanto i lavori erano iniziati nei cinque anni successivi.
Di conseguenza è la stessa committente a ritenere l'inutilità della richiesta di rinnovo e a chiedere a NO di instare per l'integrale rinnovo dell'autorizzazione solo in via cautelativa;
l'obbligo di NO quindi non discende da un comportamento inadempiente pregresso ma dall'eventuale sopravvenuta inefficacia dell'autorizzazione già rilasciata.
L'appellante sostiene poi che, non trattandosi di lavori che interferivano con il tempo utile di contratto, non sarebbero dovute le spese generali relative al rallentamento.
23 Il profilo è infondato in quanto il tempo per realizzare il bypass era previsto nel cronoprogramma indicato nell'esame del motivo precedente e in quanto comunque NO ha dovuto organizzare il cantiere per realizzare l'opera.
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Dodicesimo motivo di appello
Nullità della sentenza perché recepisce acriticamente i risultati della CTU. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 1, n. 4).
Il motivo, limitandosi a ripetere quanto argomentato per il primo motivo è infondato per le stesse considerazioni sopra indicate
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Tredicesimo motivo di appello ( pag. 83 )
Violazione o falsa applicazione degli artt. 52.1., 52.2., 52.3., 52.3bis e 52.4. della Convenzione sulla valutazione di inammissibilità della riserva n. 22. Contraddittorietà manifesta
La riserva riguarda i lavori inerenti l' adeguamento del terminal ferroviario Bricchette nel sito di smaltimento di Santa Barbara.
La consegna delle aree è avvenuta il due agosto 2010 e i lavori erano suddivisi in due fasi della durata complessiva di duecentocinquantuno giorni.
La prima fase ( centoundici giorni ) sarebbe dovuta terminare il ventuno novembre 2010 e la seconda il dieci aprile 2011.
In realtà la prima fase è terminata il venticinque maggio 2011.
L'otto giugno 2011 è stata formulata la riserva 22 di fermo lavori della fase 2, fermo durato fino al trenta settembre 2012.
L'appellante sostiene l'intempestività della riserva perché già dalla scadenza del termine previsto per la prima fase ( ventuno novembre 2010 ) sarebbe stata nota a NO
l'impossibilità a procedere ai lavori della fase 2.
Il motivo è infondato perché, in estrema sintesi, per tutta la fase 1 i lavori sono andati avanti anche se con rallentamento mentre solo a decorrere dalla data in cui è stata terminata la 24 fase 1 NO ha avuto contezza dell'impossibilità di procedere alla fase 2 a causa della mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie in favore di NE, necessaria per procedere al riutilizzo delle terre provenienti dalla fase 2; di conseguenza il cantiere è stato consegnato solo il trenta luglio 2011 come indicato nell'atto di citazione di primo grado e non contestato.
In precedenza il sicuro slittamento del termine di inizio della fase 2 ( che effettivamente ben poteva essere pronosticato sin dalla scadenza del termine previsto per la fase 1 ) non aveva alcunchè a che fare con il fermo totale dei lavori della fase 2, si ribadisce, emerso solo alla data di completamento della fase 1 .
Lo stesso CTU ha risposto analiticamente ad analogo rilievo posto dal ctp;
l'appellante si è limitato a riproporre la questione senza addurre alcun elemento ulteriore a confutazione della risposta del CTU, che è pienamente condivisibile, per cui sotto questo profilo emergono anche elementi di inammissibilità della doglianza.
Il CTU ha infatti a tale proposito coerentemente ed esaustivamente affermato:
“Le riserve che potevano essere formulate da NO erano quelle relative alla Fase 1), conseguenti al rallentamento esecutivo per essersi la lavorazione protratta dalla prevista data di ultimazione del 21/11/2010 alla data effettiva del 25/05/2011 e quella relativa al mancato inizio della Fase 2); la prima, ove formulata, doveva essere trasmessa entro i n.15 giorni successivi al 21/11/2010 ed aggiornata quantificando il danno fino a tutto il 25/05/2011 e se, formulata in data 08/06/2011 sarebbe stata intempestiva appunto per il periodo dal 21/11/2010 al 25/05/2011, come sostenuto da ARe Convenuta.
Però, tale riserva non è stata formulata;
quella iscritta non riguarda il rallentamento dei lavori di Fase 1) ma il fermo operativo dal 26/05/2011 per la Fase 2) mai iniziata, che si è protratto fino al 30/09/2012. Sostenere che il 21/11/2010 si potessero formulare riserve sul mancato inizio della Fase 2) appare improprio, sicchè il riferimento si sposta alla data in cui si è manifestata la possibilità di accertare la mancata esecuzione della Fase 2) che si concretizza nei n.15 giorni successivi all'ultimazione della Fase 1), con annotazione del mancato avvio della Fase 2)”.
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Quattordicesimo motivo di appello
Violazione o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., nonché 3.4., 4.4. e 13.1. della Convenzione sulla valutazione di (parziale) fondatezza della riserva n. 22.
25 Omesso esame delle specifiche contestazioni al quantum calcolato dal CTU sollevate dal CTP d Pt_1
Si contesta il capo della sentenza con cui il Tribunale ha affermato:
“quanto alla fondatezza, essendo la riserva conseguente al mancato e/o ritardato rilascio delle autorizzazioni NE, ARe Convenuta richiama l'Art.13.1 della Convenzione, che pone a carico del Contraente Generale l'acquisizione dei permessi ed autorizzazioni. Il rilievo, come osservato dall'ausiliario, non è confacente, in quanto ARe Convenuta ben sapeva la problematica “ed era lei e solo lei a poter dialogare con l'NE per rimuovere gli impedimenti”, per cui la riserva è fondata”».
Si sostiene che il Tribunale non avrebbe considerato gli obblighi in capo a NO di ottenere le autorizzazioni e di collaborare in quanto “i ritardi lamentati da NO sono Co AR imputabili allo stesso , che non si è fatto parte attiva per collaborare con e CP_18
NE ed ottenere l'autorizzazione dall'Autorità di Vigilanza Mineraria per l'esecuzione dei lavori.”
Il motivo è infondato.
Come correttamente evidenziato dal CTU sulla base della documentazione in atti in risposta alla nota critica del CTP sul punto “non si è dato corso al rapporto diretto NE S.p.A. –
NO perché la consegna dell'area è stata fatta da NE S.p.A. a e, da ARe_1 quest'ultima a NO, sicchè è a non aver trasferito a NO le incombenze ARe_1 del rapporto con NE S.p.A.”.
Si osserva poi come in realtà al momento dell'iscrizione della riserva fosse ancora pendente il procedimento autorizzatorio dell'Autorità regionale di vigilanza sulle attività minerarie incardinato su richiesta di NE che aveva allegato anche il progetto esecutivo del contraente generale.
Solo l'otto agosto 2011 ( ossia solo due mesi dopo l'iscrizione della riserva ) detta autorità aveva comunicato la necessità di interventi morfologici su alcune aree per rischio di smottamento con necessità di rivedere il progetto esecutivo.
Non vi è traccia quindi di alcun comportamento omissivo da parte di NO.
L'appellante poi contesta il quantum affermando : “Il CTU ha, infatti, riconosciuto solo le spese generali relative al presunto periodo di anomalo andamento, mentre ha escluso – in quanto non esistenti o non dimostrati – gli oneri da inoperosità di manodopera e mezzi.
AR Tuttavia, come evidenziato a pag. 31 delle osservazioni del CTP di e da quest'ultima in conclusionale (cfr. pag. 91), il CTU non ha considerato che, «essendo le lavorazioni in questione non determinanti allungamento del tempo utile contrattuale per espressa previsione del relativo Verbale di Variante», «la assunzione del riconoscimento dei 2/3
26 dell'importo calcolato a fronte di spese generali “dipendenti dal tempo” risulta in contraddizione proprio con il fatto che il tempo non è mutato».
Tale valutazione che doveva portare il CTU a rigettare la riserva. Nella perizia finale tale osservazione non è stata in alcun modo dallo stesso considerata e, di conseguenza, neppure nella sentenza che l'ha recepita, che quindi appare errata anche sotto questo profilo. “
Il motivo è infondato.
In realtà il CTU ha risposto adeguatamente al rilievo effettuato dal ctp affermando, del tutto condivisibilmente e senza che vi siano specifiche ulteriori contestazioni:
“E', poi, proposta una ulteriore eccezione sulla fondatezza della riserva connessa al mancato prolungamento dei tempi di esecuzione dell'opera, con conseguente mancato diritto di NO a percepire un qualche indennizzo essendo, anche, accertato che non si sono concretizzati danni per manodopera e mezzi inoperosi;
non è così, perché le spese generali giornaliere collegate al decorso temporale sono ammortizzate con la produzione giornaliera;
ove questa si riduce perché lavorazioni previste non sono realizzate, si ha una maggiore incidenza dell'aliquota giornaliera per la quale si ha diritto al risarcimento”
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Quindicesimo motivo di appello ( pag. 88 )
Nullità della sentenza perché recepisce acriticamente i risultati della CTU. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 1, n. 4). Riserve nn. 11, 18, 25, 26, 28, 34, 38, 40, 44, 46.
Si contesta la statuizione del Tribunale laddove, riguardo alle riserve sopra indicate ( cd. gruppo E ), con cui è stato richiesto il pagamento di maggiori oneri per la progettazione di varianti, il Tribunale si sarebbe limitato a riportare il contenuto della CTU senza alcuna valutazione autonoma.
Il motivo è infondato per quanto indicato nell'analisi del primo motivo di appello.
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Sedicesimo motivo di appello
Violazione o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 1362 cod. civ., 1363 cod. civ. e 1366 cod. civ., nonché 3.4. punto 2, 11.26. e 32.7. della Convenzione e del 7° VdV (doc. Q.10) sulla valutazione di (parziale) fondatezza delle riserve nn. 11, 18, 25, 26, 28, 34, 38, 40, 44, 46.
Il Tribunale, recependo la CTU ha affermato :
27 “tutte le varianti sopraindicate sono espressamente a carico di la quale, però, ARe_1 eccepisce che il testo letterale si riferisce “agli eventuali maggiori costi e tempi”, che non ricomprendono al loro interno gli oneri progettuali di cui si discute. Questo assunto, come rilevato dal CTU, non è condivisibile in quanto tale previsione di mancato pagamento doveva essere espressamente enunciata. Aggiunge l'ausiliario che l'ulteriore eccezione d ARe_1 la quale, richiamando la materiale redazione della perizia differenziale (Allegato Q.10) che non comprende i compensi progettuali, deduceva da ciò la previsione dell'esclusione di tale indennizzo, non è pertinente. Infatti, le perizie differenziali, come redatte, non riferiscono niente del compenso attribuito per la Direzione Lavori, che però è regolarmente liquidato, anche se l'onere è escluso dalla perizia medesima. Inoltre, ed è questo un rilievo fondamentale, la logica che ha interessato l'intera prestazione è stata quella di compensare sia la realizzazione delle opere che la relativa progettazione, logica che il CTU ritiene debba presiedere anche nell'approntamento delle varianti».
Si sostiene invece che sulla base della convenzione le parti avrebbero concordato di porre a carico del contraente generale i costi di progettazione di tutte le varianti a prescindere dalla loro origine.
Il Tribunale non avrebbe considerato la generale responsabilità del contraente generale che riguarda aspetti di solito rimessi, nelle altre forme di affidamento, all'appaltante e in particolare aspetti non prettamente esecutivi ma anche progettuali e di gestione tecnico amministrativa dell'attività realizzata.
Non avrebbe poi considerato il disposto delle seguenti clausole della convenzione:
-3.4 sub 2 :
«Il Contraente Generale provvederà ….. all'esecuzione delle seguenti prestazioni, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, che sono compensate nell'importo…..tutte le attività progettuali che dovessero essere chieste da “IE” o da Enti terzi in fase di approvazione del PEO, in conseguenza di richieste e/o prescrizioni da parte dell'osservatorio ambientale o di Enti terzi.”
-11.26 :
«si intendono compresi e compensati, nell'importo contrattuale di cui agli articoli 5 e 40, tutte le spese, gli onorari e le maggiorazioni previste nelle tariffe professionali, comunque occorrenti per la “Progettazione Esecutiva”, ivi comprese le variazioni progettuali nei limiti di cui alle “PTP” ed alla presente Convenzione, nonché per gli elaborati di dettaglio, disegni di cantiere, rilievi e indagini integrative, relazioni, prove, sperimentazioni ed ogni altro adempimento previsto nel presente articolo e nelle “PTP”, ivi compresa la progettazione relativa alle eventuali varianti o modifiche tecniche resesi necessarie in corso d'opera di cui agli articoli 32 e 33 della presente Convenzione»
- 32.7 :
28 «Alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variante si procederà con perizia differenziale limitata ai soli lavori effettivamente interessati dalla variante stessa. Nella perizia differenziale, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati i prezzi di cui al prezzario allegato (allegato 4), o, limitatamente ai lavori da eseguire non contemplati in detto prezziario, gli eventuali nuovi prezzi determinati con i criteri di cui al successivo articolo 34».
Il Tribunale, sempre recependo acriticamente la CTU, avrebbe poi erroneamente ritenuto irrilevante la settima variante che non conteneva alcuna previsione di compenso per direzione lavori e progettazione ( anche se quello per la direzione lavori era stato liquidato di fatto a parte ) .
In realtà l'art. 4 della variante, osserva l'appellante, prevedeva il costo per la direzione lavori
( € 472.715,69 «per maggiori oneri relativi alle attività di Direzione dei Lavori ed ai compiti di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori” ) mentre nulla prevedeva per la progettazione;
ciò sarebbe a conferma del fatto che detto compenso fosse escluso tanto che il contraente generale ha iscritto riserva sul punto.
Il motivo è infondato.
Nel caso di specie, pacificamente e in base alla documentazione prodotta, si tratta di varianti disposte ex art. 32.3 e 32.4 della Convenzione ( ossia per “forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore” oppure in generale in quanto richieste da IE ).
In dette ipotesi, sulla base sempre dell'art. 32.3 “saranno riconosciuti al contraente generale i maggiori costi” e sulla base dell'art. 32.4 le varianti richieste da IE “ saranno predisposte dal Contraente Generale e potranno comportare una modificazione dell'importo contrattuale “.
Si tratta in sintesi di fattispecie che derogano al generale principio di onnicomprensività del corrispettivo contrattuale e l'interpretazione data dall'appellante secondo cui con il termine
“costi” non sarebbero indicati gli oneri progettuali risulta in contrasto con il fatto che il termine in realtà è generale e comunque anche il progetto ha un costo che comprende anche gli onorari del progettista, non solo le “spese vive”.
In tale contesto il fatto che l'art. 32.7 preveda che per ogni variante venga redatta una
“perizia differenziale “ limitata ai soli “lavori” non implica alcuna esclusione per le spese che
29 comunque sono da un lato inerenti ai lavori stessi (progettazione oltre che direzione lavori)
e dall'altro costituiscono certamente costi aggiuntivi per il contraente generale;
comunque, anche a voler ritenere detta clausola limitata alla fase esecutiva, ciò non esclude il pagamento della progettazione che anzi costituisce una posta dovuta sulla base delle disposizioni sopra indicate.
Per quanto riguarda poi la variante 7 l'omessa liquidazione di un compenso per la progettazione ha comportato l'iscrizione di riserva per cui non può costituire prova dell'assenza del diritto al compenso stesso.
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Diciassettesimo motivo di appello ( pag. 94 )
Violazione o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. sulla valutazione di (parziale) fondatezza delle riserve nn. 11, 18, 25, 26, 28, 34, 38, 40, 44, 46. Contraddittorietà manifesta.
Si sostiene che il Tribunale, erroneamente e contraddittoriamente, avrebbe liquidato l'importo pur rilevando la carenza di documentazione a supporto dei costi di progettazione.
Si cita a tale proposito il seguente passaggio : “in ordine alla congruità, l'indennizzo richiesto da ARe Attrice non incontra un puntuale riscontro tra domanda e documentazione probante quanto all'importo speso, corredata dei bonifici di pagamento”.
Il Tribunale anche sul punto avrebbe ritenuto erroneamente congruo il criterio adottato dal
CTU affermando:
«In questo contesto il CTU ha ritenuto liquidabili le prestazioni con le stesse percentuali utilizzate per i compensi progettuali contrattuali. Detti oneri sono poi riportati nei relativi schemi allegati indicando la tipologia dell'opera, l'importo della variante, il riferimento percentuale applicato alle progettazioni dei lavori del Lotto 1) e Lotto 2), i risultati rinvenienti dalla calcolazione a seconda che le opere in variante rientrino nel Lotto 1) e nel Lotto 2). L'indennizzo complessivo ammonta ad € 1.247.908,84».
Si afferma: a) l'erroneità dell'affermazione poiché i costi avrebbero dovuto essere supportati da idonea documentazione e b)la contraddittorietà tra liquidazione dell'importo e l'affermazione di detta carenza.
Il motivo è infondato. 30 Risulta non contestata in atti la previsione di un'attività progettuale a carico del contraente generale nonché l'effettuazione dell'attività stessa, in quanto necessaria per l'adozione di tutte le varianti oggetto di riserva. Il CTU a tale proposito non ha rilevato la totale assenza di documentazione ma unicamente l'assenza di un “puntuale riscontro tra domanda e documentazione probante dell'importo speso corredata dei bonifici di pagamento”.
In tale contesto del tutto correttamente è stato utilizzato un criterio del tutto congruo (quello del calcolo utilizzato per i compensi progettuali riconosciuti e previsti in contratto ) e che ha del resto portato a un dimezzamento dell'importo richiesto.
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Diciottesimo motivo di appello
Violazione o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1277 cod. civ. sulla qualificazione delle riserve nn. 11, 18, 25, 26, 28, 34, 38, 40, 44, 46 come aventi natura risarcitoria. Contraddittorietà manifesta
Si contesta la natura risarcitoria dell'importo per cui si contesta la voce relativa alla sola rivalutazione riconosciuta dal Tribunale ( non essendovi stato conteggio in linea capitale ).
Il motivo è fondato.
Come affermato dal Tribunale e non contestato : “l'affidamento ha previsto, in generale, a fronte di un corrispettivo per lavori, un compenso per la progettazione di detti lavori, così come un compenso per la Direzione Lavori e la Sicurezza. Il punto 32.2) della Convenzione precisa che sono a carico del Contraente Generale tutte le varianti,…. Orbene tutte le varianti sopraindicate sono espressamente a carico di …. l'ulteriore eccezione di ARe_1 [...]
la quale, richiamando la materiale redazione della perizia differenziale (Allegato Q.10) Pt_1 che non comprende i compensi progettuali, deduceva da ciò la previsione dell'esclusione di tale indennizzo, non è pertinente. Infatti, le perizie differenziali, come redatte, non riferiscono niente del compenso attribuito per la Direzione Lavori, che però è regolarmente liquidato, anche se l'onere è escluso dalla perizia medesima. Inoltre, ed è questo un rilievo fondamentale, la logica che ha interessato l'intera prestazione è stata quella di compensare sia la realizzazione delle opere che la relativa progettazione…”.
Si tratta quindi di compenso per una prestazione insita nella variante i cui costi sono a carico AR di sulla base di una semplice verifica delle condizioni contrattuali.
31 Il fatto che NO avesse chiesto il compenso come “maggiori oneri sostenuti” non comporta, al contrario di quanto affermato dal Tribunale, che si tratti di riserva risarcitoria.
Si tratta infatti di interpretazione delle clausole contrattuali sulla cui base è stato ritenuto dal Tribunale in linea con il CTU che anche le spese di progettazione del corrispettivo di un lavoro contrattualizzato e non del risarcimento per anomalo andamento dell'appalto o per comportamenti dell'appaltante al di fuori del contratto o di maggiori oneri sostenuti.
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Diciannovesimo motivo di appello
Nullità della sentenza perché recepisce acriticamente i risultati della CTU. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 1, n. 4). Riserve nn. 31, 31bis e 43.
Si contesta la statuizione del Tribunale laddove, riguardo alle riserve sopra indicate ( cd. gruppo G ) con cui è stato richiesto il pagamento di maggiori oneri per il ritrovamento e il trasporto a discarica di materiali inquinanti ( riserva 31 ) per il fermo del cantiere presso il
Nord31 dal 5/6/2012 al 10/10/2012 a causa del rinvenimento di idrocarburi ( riserva Pt_8
31 bis ) e per il costo di smaltimento del materiale inquinato ( riserva 43 ) il Tribunale si sarebbe limitato a riportare il contenuto della CTU senza alcuna valutazione autonoma.
Il motivo è infondato per quanto indicato nell'analisi della prima doglianza.
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Ventesimo motivo di appello
Violazione o falsa applicazione degli artt. 52.1., 52.2., 52.3., 52.3bis e 52.4 della Convenzione nonché del 2° AIM sulla valutazione di inammissibilità della riserva n. 31. Illogicità manifesta e omessa valutazione della rinuncia precedente formulata da NO.
Si afferma che erroneamente il Tribunale, recependo acriticamente la CTU, avrebbe affermato che la riserva fosse tempestiva e che non vi fosse stata rinuncia.
Il motivo è fondato riguardo alla tempestività per cui risulta assorbito il profilo riguardante la rinuncia .
La riserva è stata iscritta il nove settembre 2011.
32 Con nota del dodici agosto 2011 NO aveva invero già comunicato alla committente che il materiale estratto e in giacenza sulle piazzole del cantiere aveva ARe_9
“caratteristiche tali da dover essere conferito a discarica per rifiuti non pericolosi e che pertanto, ai sensi del punto W.9 dell'Allegato 10 alla Convenzione 21/2007, l'attività si configura come gestibile a rimborso su fattura”; contestualmente era stato indicato anche il prezzo di smaltimento ( 100,00 €/tonn. ).
In buona sostanza già alla data del dodici agosto 2011 il contraente generale era perfettamente in grado di evidenziare un maggior costo derivante dalla natura dei rifiuti.
Ebbene detti elementi sono sufficienti per far iscrivere la relativa riserva essendo irrilevante il fatto, valorizzato erroneamente dal CTU e dal Tribunale come da censura dell'appellante, consistente nell'assenza di rifiuto da parte della committenza in ordine al pagamento;
la riserva infatti deve essere iscritta nel momento in cui il maggior costo o maggior danno si verifica potenzialmente ben potendo poi la concreta quantificazione essere effettuata in un secondo tempo.
Nel caso di specie era individuato il materiale da smaltire, la natura dello stesso e il costo unitario di smaltimento nonché la necessità per l'azienda di sostenere maggiori costi.
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Ventunesimo motivo di appello
Violazione o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 1362 cod. civ., 1363 cod. civ. e 1366 cod. civ., nonché dell'Allegato 2.7, Sez. X, par. 3 della Convenzione sulla valutazione di (integrale) fondatezza della n. 31.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento del ventesimo motivo.
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Ventiduesimo motivo di appello
Violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1227 cod. civ. sulla valutazione di (integrale) fondatezza della n. 31 bis. Carenza di motivazione e omessa valutazione di fatti decisivi relativi alla consegna delle aree e ai campionamenti eseguiti da NO. Omesso esame delle specifiche contestazioni al quantum calcolato dal CTU sollevate dal CTP d Pt_1
Con la riserva 31 bis, formulata il trentuno luglio 2012, il contraente generale ha chiesto il ristoro dei danni per fermo e rallentamento lavori di consolidamento del jet-grounding 33 nell'area del Pozzo Nord dal cinque giugno al dieci ottobre 2012, a seguito della riscontrata presenza di idrocarburi ( ossia materiali inquinanti ) nel sottosuolo.
Come indicato dal CTU “i lavori erano stati iniziati nei primi giorni del mese di Maggio 2012 ed era stato riscontrato odore di idrocarburi, circostanza della quale era informat ARe_1 con nota del 05/06/2012 del Contraente Generale. Il Committente disponeva l'esecuzione di sondaggi, con analisi acquisite il 13/06/2012 che confermavano l'inquinamento, del quale è derivato il fermo dei lavori”.
L'appellante sostiene che erroneamente il Tribunale, recependo la CTU, non avrebbe AR considerato come all'epoca della consegna del cantiere ( 2010 ) aveva rispettato quanto disposto dall'art. 20.1 della Convenzione che prevedeva l'obbligo della committente di consegnare le aree “libere e disponibili per l'esecuzione dei lavori» in quanto il ventuno giugno 2010 la stessa NO aveva eseguito dei carotaggi che erano stati negativi riguardo alla presenza di inquinamenti.
Si afferma quindi : “o tali analisi erano state eseguite in modo errato o superficiale come sembra riconoscere il CTU e quindi il giudice di primo grado (laddove rilevano la possibilità Co che detti rilievi non abbiano riscontrato l'inquinamento) e allora il nulla può pretendere per propri errori o carenze;
oppure l'inquinamento è intervenuto in seguito, e anche in tal caso nulla può essere riconosciuto a NO che aveva da tempo ricevuto in consegna l'intera area, con la conseguenza che il successivo inquinamento di parte di essa è comunque alla stessa imputabile “.
Il motivo è infondato.
La stessa appellante ha riconosciuto che i carotaggi sono stati eseguiti nel 2010 da CP_19 rispettando le specifiche del Piano di Gestione delle Terre (PGT) che stabiliva per il Pozzo
Nord quattro sondaggi a carotaggio all'interno dell'impronta dello stesso pozzo, spinti fino alla profondità massima di 26 mt. I risultati all'epoca, come sopra indicato, sono stati negativi per gli inquinanti.
Atteso quanto detto l'affermazione secondo cui i carotaggi sarebbero stati eseguiti male rimane del tutto apodittica e comunque non si confronta con il rilievo del CTU secondo cui l'esito è giustificabile considerando la ridottissima area interessata dai singoli carotaggi che comunque, si ripete, sono stati eseguiti nel numero e per la profondità indicata nel PGT;
non solo, i nuovi accertamenti non sono stati eseguiti indifferentemente nell'area ma “i sondaggi nel 2012 sono stati pilotati della presenza di esalazioni percepite olfattivamente” .
34 Ancora più priva di riscontri e apodittica è l'induzione secondo cui l'inquinamento da idrocarburi sarebbe successivo e per di più attribuibile a colpa del contraente generale.
Per quanto riguarda la quantificazione l'appellante sostiene che il calcolo del CTU si baserebbe su un fermo lavori di centosedici giorni ( sei giugno/trenta settembre 2012 ) mentre il fermo lavori sarebbe stato da limitare al periodo di messa in sicurezza dell'area, pari a soli trenta giorni.
Il profilo di doglianza è infondato poiché il CTU ha utilizzato un metodo del tutto corretto analizzando le lavorazioni previste nel periodo, confrontandole con i lavori effettivamente espletati, ricavando la percentuale di rallentamento ( quindi non di fermo totale ) per tutto il periodo e rilevando come il danno sarebbe stato in realtà maggiore rispetto a quello richiesto, importo che comunque ha riconosciuto costituire il limite del quantum.
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Ventitreesimo motivo di appello
Nullità della sentenza perché recepisce acriticamente i risultati della CTU. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 1, n. 4). Riserva n. 36.
Il motivo è infondato per le valutazioni di cui al motivo 1 e comunque lo stesso ctu ha demandato al Tribunale la decisione trattandosi di questioni giuridiche ( applicabilità ai contratti in corso dell'art. 4,5,6 dpr 207/2010 ).
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Ventiquattresimo motivo di appello
Violazione o falsa applicazione degli artt. 4 ( intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore ) , 5 (intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore) e 6 ( documento unico di regolarità contributiva ) d.p.r. 207/2010 ( regolamento di esecuzione del nuovo codice dei contratti pubblici 163/2006 ) sulla valutazione di (parziale) fondatezza della n. 36. Carenza di motivazione e omessa valutazione di fatti decisivi relativi alle difficoltà finanziarie del CG.
Si censura la sentenza laddove ha ritenuto parzialmente fondata la riserva 36 con cui era AR stata contestata la trattenuta operata da sul valore dei SAL ai sensi dell'art. 4 comma 3 dpr 207/2010.
Il motivo è fondato..
35 L'art. 4 ultimo comma del dpr 207/2010 prevede una trattenuta a garanzia delle somme che l'appaltatore deve ai propri dipendenti a titolo di contributi e così dispone:
“In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento;
le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva”
Il regolamento di cui al dpr 207/2010 non era entrato in vigore all'atto dell'aggiudicazione e della stipula del contratto di appalto e manca una norma transitoria specifica.
A tale proposito il collegio condivide pienamente, con riferimento allo scopo della norma posta a tutela di un interesse primario dei lavoratori, il parere ANAC 10/2012 che ha affermato :
“…La ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni, prevista dall'art. 4, comma 3 D.P.R. n. 207/2010, deve essere operata dalle stazioni appaltanti anche con riferimento ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 207/2010, a prescindere dal fatto che la gara d'appalto sia stata espletata anteriormente a tale data, per una serie di ragioni di seguito esposte. La disposizione di cui all'art. 4, comma 3 del Regolamento medesimo, per un verso, non attiene agli aspetti procedimentali dell'affidamento dei contratti pubblici, per cui non si pone nemmeno la questione dell'incidenza dello ius superveniens sulle eventuali procedure di gara già bandite. Per altro verso, pur riguardando aspetti contrattuali, la disposizione in esame non ha una particolare incidenza sulla portata delle obbligazioni già assunte dalle parti. La norma in questione, infatti, disciplina un profilo meramente procedurale relativo alla fase di esecuzione del contratto, concernente una modalità del pagamento (ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni, svincolata in sede di liquidazione finale, previo rilascio del DURC), che non è, di per sé, idoneo ad incidere sull'equilibrio sinallagmatico del contratto in corso di esecuzione raggiunto sotto la vigenza del precedente assetto normativo … Inoltre, la ricostruzione sistematica prospettata in premessa [37] induce, altresì, ad interpretare le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 – e più in generale degli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010 – come dettate a garanzia dell'osservanza, nella fase di esecuzione del contratto, di norme inderogabili poste a tutela del lavoratore. In tal senso, tali norme regolamentari appaiono attuative della normativa primaria di cui all'art. 38 del Codice – nello specifico dell'art. 38, comma 1, lett. i) e lett. e) – e, quindi, anche per tale loro natura non sostanzialmente innovativa ma attuativa di disposizioni che governano la disciplina dei contratti pubblici, suscettibili di immediata applicazione».
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Venticinquesimo motivo di appello
36 Violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1227 cod. civ. sulla valutazione di (parziale) fondatezza della n. 43. Carenza di motivazione e omessa valutazione di fatti decisivi relativi all'individuazione del potenziale responsabile dell'inquinamento.
La riserva 43, del 18 luglio 2011, che il Tribunale ha ritenuto fondata, riguarda la contabilizzazione delle prestazioni di trasporto in discarica dei materiali provenienti dalla lavorazione “PZ01 bonifica in procedura semplificata” relativa allo smaltimento dei rifiuti conseguenti al rinvenimento di inquinamento da idrocarburi nell'area del Pozzo Nord come da fattura della Hydra s.r.l..
Si tratta della medesima fonte di aggravio di spese fatta valere, sotto altro aspetto, con la riserva 31 che il Collegio ha ritenuto tardiva e che riguardava il costo di smaltimento dei suddetti materiali come rifiuto non pericoloso.
Il trasporto con smaltimento è stato effettuato a fine agosto 2011.
Si sostiene che il Tribunale avrebbe errato ponendo i costi di trasporto a carico della committente poiché si sarebbe dovuto attendere l'esito degli accertamenti riguardanti il soggetto responsabile dell'inquinamento che l'appellante individua, in termini di verosimiglianza, con l'ente gestore della ex centrale del latte che in precedenza aveva uno stabilimento sull'area.
Il motivo è infondato sulla base dei seguenti rilievi: a) l'art. 20.1 della convenzione impone comunque al committente di consegnare al contraente generale le aree libere da qualsiasi impedimento e b) i tempi per identificare il soggetto effettivamente inquinante ( che, si rileva, ancora nel 2016 a distanza di anni non era stato individuato ) erano chiaramente incompatibili con lo smaltimento e avrebbero in generale comportato un rallentamento delle opere.
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Ventiseiesimo motivo di appello
Violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Erroneità della statuizione sulle spese di lite per omessa valutazione della soccombenza reciproca.
Il motivo è assorbito dalla necessaria rivalutazione delle rispettive posizioni atteso il parziale accoglimento dell'appello.
37 *******
Conteggi.
Dall'importo riconosciuto dal Tribunale in linea capitale ( € 15.913.985,87 ) deve essere tolto quello, sempre in linea capitale, relativo alla riserva 16 bis ( € 2.328.184,60 ) e alla riserva
31 ( € 91.800,00 ).
La somma da riconoscere è quindi pari a € 13.494.001,27.
Dall'importo poi riconosciuto dal Tribunale per le riserve risarcitorie a titolo di rivalutazione fino al trentuno ottobre 2018 ( € 925.349,02 ) deve essere tolto l'importo conteggiato a tale titolo per la riserva 16 bis ( € 137.362,89 ) nonché per la riserva 31 ( € 5.416,20 ) in quanto non dovute e per le riserve 11, 18, 25, 26, 28, 34, 38, 40, 44, 46 ( € 79.222,46 ) in quanto non risarcitorie.
La somma da riconoscere è quindi pari a € 703.347,47.
Il Tribunale ha poi proceduto, per le riserve risarcitorie, a sommare capitale e rivalutazione
( 15.913.985,87 + 925.349,02 ) e su detto importo ( € 16.839.334,89 ) ha proceduto a ulteriore rivalutazione da ottobre 2018 a gennaio 2022 (giungendo così a € 17.714.980,31);
ha infine riconosciuto gli interessi legali su detta somma dalla data di pubblicazione della sentenza ( dieci marzo 2022 ) al saldo.
Il criterio di calcolo adottato non è oggetto di alcuna doglianza neppure implicita per cui il
Collegio deve mantenerlo modificando le cifre da inserire nel computo in base ai motivi accolti.
Di conseguenza per le riserve risarcitorie deve essere riconosciuto l'importo di
€13.494.001,27 + €703.347,47 = €14.197.348,74 cui si deve aggiungere la rivalutazione su detta somma da ottobre 2018 a gennaio 2022 giungendo così a € 14.935.610,87 oltre
38 interessi legali dal dieci marzo 2022 ( data di pubblicazione della sentenza di primo grado ) al saldo.
Per le riserve 11, 18, 25, 26, 28, 34, 38, 40, 44, 46, trattandosi di riserve contabili, devono essere riconosciuti gli interessi e non la rivalutazione.
Osserva peraltro il collegio come applicando gli interessi come da conteggio del ctu fino al trentuno dicembre 2018, trattandosi di interessi legali e poi moratori secondo la tempistica della convenzione, l'importo indicato a tale titolo ( € 120.404,48 ) è maggiore dell'importo riconosciuto a titolo di rivalutazione ( € 88.931,85 ) nella sentenza di primo grado e, in assenza di qualsiasi controdeduzione sul punto da parte degli appellati comunque la condanna deve essere contenuto entro detto limite.
Atteso quanto detto occorre condannare l'appellante a pagare per dette riserve € 88.931,85 oltre interessi legali dal primo novembre 2018 al saldo applicando anche in tal caso il medesimo criterio di calcolo indicato dal Tribunale per tale tipo di riserve.
Per la riserva 36, di natura prettamente contabile, deve essere respinta la domanda che invece era stata accolta nel capo b della sentenza impugnata.
*******
Restituzioni. come documentato in atti ha ricevuto l'importo liquidato nella sentenza di Controparte_1 primo grado il dieci giugno 2022 e, come richiesto dall'appellante, deve essere condannata alla restituzione della differenza tra quanto erogato e quanto spettante sulla base della presente statuizione oltre interessi legali dal dieci giugno 2022 al saldo.
********
Spese di lite
Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere riconsiderate nella loro globalità atteso il parziale accoglimento dell'appello e sono calcolate sulla base dell'importo riconosciuto
(valori medi).
39 Detto importo per il primo grado, applicando le tariffe attualmente vigenti sarebbe pari a
€83.380,00 per NO, € 64.138,00 per e € 49.336,00 per ciascuna delle altre CP_1 cessionarie, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA E CA;
si tratta di somma invero maggiore rispetto a quello indicata in sentenza;
in detta sede il Tribunale ha proceduto alla liquidazione delle spese applicando un criterio di maggior favore in quanto, sulla base delle tariffe all'epoca vigenti, ha considerato lo scaglione relativo all'importo riconosciuto in sentenza e lo ha abbattuto ulteriormente compensando la somma al 50%.
Atteso quanto detto, in assenza di doglianza incidentale, l'importo deve essere mantenuto nella misura riconosciuta dal Giudice di prime cure.
Per il presente grado le spese sono determinate sulla base della condanna in favore delle parti costituite ( scaglione da € 4.000.001,00 per scaglione da € 2.000.001,00 per CP_1
e, insieme, per e ) senza fase Controparte_2 CP_20 CP_5 istruttoria in quanto non tenuta con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di e di Controparte_6
NO s.c.p.a..
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto:
condanna al pagamento, in favore di NO S.c.p.A. ARe_1 in Amministrazione Straordinaria e, per essa, di quale cessionaria dei crediti Controparte_1 da riserve, nella misura del 50% e per il restante 50% delle altre cessionarie Controparte_6
( e per essa ) e come accertati ed ammessi CP_5 Controparte_2 al passivo della NO S.c.p.A. in A.S., della complessiva somma di € 14.935.610,87 relativa alle riserve nn. 7Abis, 7B, 7B bis, 9/10 17, 17 bis, 22, 31 bis, 43 di natura risarcitoria, oltre interessi legali dal dieci marzo 2022 al saldo;
40 condanna al pagamento, in favore di NO S.c.p.A. ARe_1 in Amministrazione Straordinaria e, per essa, di quale cessionaria dei Controparte_1 crediti da riserve, nella misura del 50% e per il restante 50% delle altre cessionarie CP_6
( e per essa ) e come accertati ed
[...] CP_5 Controparte_2 ammessi al passivo di NO S.c.p.A. in della complessiva somma di € 88.931,85 Pt_5 oltre interessi legali dal primo novembre 2018 al saldo per le riserve di natura contabile 11,
18, 25, 26, 28, 34, 38, 40, 44, 46.
Condanna a restituire a il maggiore importo versato per le riserve Controparte_1 ARe_1 riconosciute dal Tribunale rispetto a quello liquidato nella presente sentenza oltre interessi legali dal dieci giugno 2022 al saldo.
Respinge tutte le altre domande relative alle riserve contabili e risarcitorie.
Conferma per il primo grado le spese di lite come liquidate dal Tribunale.
Condanna alla refusione delle spese di appello in favore ARe_1 di di e di liquidate per Controparte_1 CP_5 Controparte_2 in € 40.668,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA, per Controparte_1 [...] in € 31.283,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA e per CP_2 CP_5 in € 31.283,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
[...]
Roma, camera di consiglio del ventitré giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci NE RS LL de Courtelary
41
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE – SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
NE RS LL de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2237 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
( C.F. ) ARe_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Mauro Orlandi che la rappresenta e difende con gli Avv.ti Stefano Grassi e Jacopo Salanitro per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Antonio Nuzzo che la rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Massimo Mannocchi che la rappresenta e difende per mandato in atti ( C.F. ) in persona della mandataria Controparte_3 P.IVA_4 CP_4
( C.F. ) CP_5 P.IVA_5
1 Elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv.to Elio Ludini che le rappresenta e difende per mandato in atti NODAVIA S.C.P.A. in Amministrazione Straordinaria ( C.F. ) P.IVA_6
( C.F. ) Controparte_6 P.IVA_7
APPELLATI
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese n. 3829/2022 resa nel procedimento R.G. n. 66232/2016- appalto pubblico -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 66232/2016 ) NO S.c.p.A. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma, sezione specializzata ARe_1 imprese, chiedendo il pagamento di importi per riserve relative ad appalto stipulato il ventotto maggio 2007 ed eseguito in qualità di contraente generale;
il contratto aveva ad oggetto la realizzazione del TE Ferroviario Alta Velocità del Nodo di Firenze, della
Nuova ON AV nonché delle opere propedeutiche e infrastrutturali per la fluidificazione del traffico ferroviario.
AR In particolare in applicazione della l. 443/2001 e del D.Lgs. 190/2002, aveva aggiudicato all'ATI, costituita tra per il 70% ed CP_7 Controparte_8 per il 30%, le attività di progettazione esecutiva, direzione lavori e
[...] realizzazione delle opere.
ed avevano costituivano ad hoc, in applicazione dell'art. 9 D.Lgs. n. CP_7 CP_8
190/2002, NO Società Consortile per Azioni che, in qualità di Contraente Generale, era subentrata all'ATI e quindi nel contratto 21/2007 (già sottoscritto il ventotto maggio 2007) con decorrenza dal sei settembre 2007.
Erano previsti due lotti di lavori per un corrispettivo complessivo di € 770.929.145,95.
In particolare :
a ) lotto 1, consistente:
2 AR i) nella redazione (sulla base del progetto definitivo posto da a base di gara) del
Progetto Esecutivo delle opere relative al TE Ferroviario Alta Velocità del
Nodo di Firenze (c.d. TE) e alle infrastrutture connesse per la fluidificazione del traffico ferroviario (c.d. ); Pt_2
ii) nella verifica del progetto esecutivo posto a base di gara della ON AV (c.d.
ON);
iii) nell'esecuzione delle opere, comprese quelle propedeutiche, relative al solo
; Pt_2
le opere “Scavalco” erano state compiute a ottobre 2011 con verbale di ultimazione dei lavori di tutto il lotto 1 redatto il cinque maggio 2012;
b) lotto 2, consistente:
i) nell'esecuzione dei lavori per la realizzazione del TE Campo di Marte ( lavori avviati a marzo 2010 );
ii ) nella realizzazione della (lavori avviati a ottobre 2010); ARe_3
iii ) nella realizzazione delle relative opere propedeutiche, terminate il dodici ottobre 2010;
il ventidue dicembre 2010 era stato disposto il sequestro del sito ove erano stati sversati i materiali del cantiere Campo di Marte;
il diciassette gennaio 2013 i lavori delle gallerie del erano stati sospesi per altro sequestro . Per_1
L'attrice affermava di vantare crediti per riserve per complessivi € 130.672.452,27, oltre interessi e accessori, elencandoli e suddividendoli in sette gruppi.
La convenuta si costituiva, sosteneva l'infondatezza della domanda e chiedeva la condanna di controparte per lite temeraria.
Il nove ottobre 2018 l'attrice era posta in amministrazione straordinaria e si costituiva tramite i commissari.
Intervenivano nel prosieguo e Controparte_6 Controparte_2
in qualità di cessionarie del credito da riserve, a seguito Controparte_1 della stipula di un accordo quadro nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria del gruppo di cui faceva parte ARe_4 [...]
[...
[...] nonché NO ( in quanto controllata di ) Controparte_9 CP_8 anch'esse in amministrazione straordinaria.
Il Tribunale, sulla base dei documenti prodotti e di CTU con sentenza 3829/2022 così statuiva :
“In parziale accoglimento delle domande attoree, condanna la ARe_1 al pagamento, in favore della NO S.c.p.A. in Ammini
[...] essa, della terza intervenuta quale cessionaria dei crediti da riserve, nella Controparte_1 misura del 50% e per il restante 50% delle altre cessionarie e Controparte_6 [...]
come accertati ed ammessi al passivo Controparte_2 ARe_5 della complessiva somma di € 17.714.980,31, già all'attualità, relativa alle riserve nn. 7Abis, 7B, 7B bis, 9/10, 11, 16 bis, 17, 17 bis, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 31 bis, 34, 38, 40, 43, 44, 46 di natura risarcitoria, oltre interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
b) condanna la al pagamento, in favore della NO ARe_1
S.c.p.A. in Am , della terza intervenut Controparte_1 quale cessionaria dei crediti da , nella misura del 50% e per il restante 50% delle CP_10 altre cessionarie e come accertati e Controparte_6 Controparte_2 ammessi al passi ma di € 245.457,93, ARe_5 per la riserva n. 36 di natura contabile, oltre interessi legali a decorrere dalla data di deposito della ctu sino al saldo;
c) rigetta le restanti domande proposte dalla società attrice e dalle terze intervenute;
d) rigetta la domanda formulata da di condanna di ARe_1
NO S.c.p.A. e delle terze interv lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
d) condanna la alla refusione, in favore della NO ARe_1 S.c.p.A. in Amministrazione Straordinaria, dell dell e della Controparte_1 Controparte_6
delle spese di lite, in ragione della metà, che liquida, per Controparte_2 la prima, in € 38.713,50 per compensi ed € 1.699,50 per spese, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
per ciascuna delle altre tre, in € 20.766,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge;
e) dichiara compensata tra le parti la restante metà delle spese di lite;
f) pone definitivamente a carico della parte attrice e delle terze intervenute, in solido, per la metà e della parte convenuta, per la restante metà, le spese di CTU, già liquidate in separato provvedimento.”
proponeva appello e concludeva chiedendo : ARe_1
“In totale riforma della sentenza n. 3829/2022 depositata il 10/3/2022 dal Tribunale di Roma, nel giudizio RG n. 66232/2016, respingere le domande formulate d ARe_5 nonché – a seguito degli atti di intervento – da Controparte_2 e Controparte_6 Controparte_1
4 fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, eventualmente previa rinnovazione della CTU sulle riserve oggetto di impugnazione;
- in via subordinata, in parziale riforma della sentenza n. 3829/2022 depositata il 10/3/2022 dal Tribunale di Roma, nel giudizio R.G. n. 66232/2016, ridurre congruamente l'ammontare del danno imputabile a secondo la misura che risulterà nel corso del giudizio, ARe_1 eventualmente previa rinnovazione della CTU sulle riserve oggetto di impugnazione.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio o, in via gradata, con accoglimento del motivo relativo alla determinazione delle spese di lite liquidate nella sentenza impugnata;
con condanna alla ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado;
in via istruttoria, considerata la contumacia di chiede di disporre ARe_5
l'acquisizione dei 15 DVD prodotti in primo grado dalla stess o, in mancanza, ARe_5 di autorizzare la ricostruzione del fascicolo di parte su supporto informatico entro un termine congruo”.
si costituiva e concludeva chiedendo : Controparte_1
“In via istruttoria: respingere la richiesta di controparte di rinnovazione della CTU;
in via principale: rigettare per le ragioni di fatto e di diritto esposte tutti i motivi di appello, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre spese generali e accessori come per legge”.
si costituiva e concludeva chiedendo : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario notificato in data 13.04.2022; - nel merito: rigettare l'appello promosso con atto di citazione notificato in data 13.04.2022 dall
[...] perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare Controparte_11 integralmente la sentenza impugnata Tribunale di Roma n. 3829/2022, se del caso anche in forza delle eccezioni rimaste assorbite e riproposte ex art. 346 c.p.c.; in via istruttoria: rigettare le richieste istruttorie avanzate da controparte in quanto inammissibili. Con vittoria di spese e compensi del giudizio d'appello”.
L'undici novembre 2021 cedeva il credito a Controparte_6 Controparte_3
si costituiva in detta qualità il diciannove settembre 2022 e concludeva Controparte_3 chiedendo :
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'appello ex adverso proposto per le causali di cui in premessa e con ogni conseguenziale decisione e provvedimento e con vittoria di compensi ed onorari “.
Il ventisette dicembre 2023 cedeva i crediti a Controparte_3 Controparte_12
il ventotto dicembre 2023 cedeva i crediti ad CP_12 Controparte_5
5 si costituiva in detta qualità con comparsa del nove maggio 2025 e concludeva CP_5 chiedendo :
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'appello ex adverso proposto per le causali di cui in premessa e con ogni conseguenziale decisione e provvedimento e con vittoria di compensi ed onorari”.
e non si costituivano. Controparte_13 Controparte_6
La Corte all'esito dell'udienza del dodici maggio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venti marzo 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile in quanto articolatamente motivato ed è fondato nei limiti che seguono.
Primo motivo di appello ( pag.45 )
Nullità della sentenza perché recepisce acriticamente i risultati della CTU. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 1, n. 4). Riserve nn. 16 bis nn. 17 e 17 bis.
Si sostiene che la sentenza sarebbe affetta da nullità laddove il Tribunale, limitandosi a recepire le risultanze della ctu, non avrebbe svolto alcuna valutazione autonoma per cui la sentenza sarebbe priva di motivazione.
Il motivo è infondato.
Il vizio dedotto ricorre nei casi in cui la sentenza non permetta di comprendere le ragioni poste a suo fondamento, impedendo così ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento. Ove invece il Giudice riconosca come valide le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento;
l'obbligo della motivazione è infatti assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (cfr. Cass. civ., Sez. II,
6 31.8.2018, n. 21504; Cass. civ., Sez. I, 4.3.2011, n. 5229; Cass. civ., Sez. III, 6.10.2005, n.
19475).
Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che
“non è necessario che il giudice si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, risolvendosi in mere allegazioni difensive” (così Cass. civ., Sez. I, 9.1.2009, n. 282; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. II, 31.8.2018, n. 21504).
Nel caso in esame, il c.t.u. aveva risposto compiutamente ai rilievi mossi dalle parti. Il
Giudice di primo grado ha pertanto assolto all'obbligo di motivazione della sentenza impugnata facendone proprie le risultanze.
*******
Secondo motivo di appello ( pag. 48 )
Violazione o falsa applicazione degli artt. 52.1, 52.2 e 52.3-bis della Convenzione sulla valutazione di inammissibilità della riserva n. 16-bis.
Si afferma che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto tempestiva la riserva laddove ha statuito “la domanda dell'Impresa non decorre dal 12/11/2010 ma dal 15/11/2010, essendo intempestiva per il periodo di n.3 giorni, per il quale, però, non c'è domanda di ristoro»
Il motivo è fondato.
La riserva riguarda l'incremento di spesa per il rallentamento dei lavori del per Per_1 indisponibilità del sito di smaltimento di Santa Barbara con necessità di utilizzare un sito meno agevole, quello di AS, trasportando via ferro i materiali di scavo.
La richiesta nell'atto introduttivo di primo grado era pari a € 35.227.243,02.
Il CTU ha riconosciuto nella perizia provvisoria ( ante rilievi dei ctp ) datata “novembre 2018”
e depositata il tredici febbraio 2019 l'importo di € 2.328.184,60 con decorrenza dell'indennizzo dalla data intermedia del rallentamento tra il dieci novembre 2010 e il trenta settembre 2012, individuata nel ventitré ottobre 2011; è stato riconosciuto poi l'importo di
€ 313.928,97 per interessi e rivalutazione fino al trentuno ottobre 2018.
7 Nella perizia definitiva depositata il ventitré febbraio 2019, datata “febbraio 2019”, la riserva
16 bis, dopo le note critiche dei ctp, è stata invero liquidata in un importo minore:
€1.017.915,42 oltre interessi e rivalutazione per € 137.254,21; è stato valutato un rallentamento di 8,25%.
La consegna del cantiere è avvenuta il dieci marzo 2010 con termine lavori ( relativi all'attivazione del TE ) programmato per il ventisette agosto 2015.
La riserva è stata iscritta il trenta novembre 2010 e aggiornata il quindici maggio 2012.
L'utilizzo di AS è stato peraltro previsto nell'ottavo Verbale di Variante, sottoscritto il dodici novembre 2010 per cui la riserva, datata appunto trenta novembre 2010 è intempestiva in quanto formulata oltre i quindici giorni previsti dall'art. 52 della Convenzione.
Secondo NO i lavori sono stati sospesi di fatto fino al sedici novembre 2010 per l'indisponibilità del sito di Santa Barbara per cui da detta data decorrerebbe il termine di quindici giorni.
Valgono a proposito i seguenti rilievi.
Il verbale di variante n. 8 ( sottoscritto il dodici novembre 2010 come risulta dal documento prodotto in atti anche a carte 7.26 fascicolo Tribunale NO ) secondo quanto affermato in citazione di primo grado prevedeva per il deposito un nuovo sito in località AS (più lontano e scomodo, con trasporto via ferro) oltre a prevedere il trasporto, questa volta via gomma, dei materiali derivanti dai diaframmi, ossia le opere di supporto allo scavo.
I lavori secondo NO per detti motivi riprendevano a ritmi rallentati;
nel prosieguo poi il sito di AS era arrivato a saturazione e in assenza di alternative il quindici novembre
2012 i lavori erano stati sospesi dall'alta sorveglianza.
La stessa NO nell'atto introduttivo di primo grado ha invero affermato :
“ le riserve 7A e 16 rivendicano il ripianamento degli oneri subiti per l'anomalo andamento dei lavori del tra il 26/04/2010 (completamento dei lavori preliminari) ed il Per_1
15/11/2010 (data alla quale, con il verbale di variante n. 8, il committente ha reso possibile l'inizio - assai parziale e limitato – dello scavo del ); la riserva 16 bis rivendica il Per_1 ripianamento degli oneri per la sottoproduzione del cantiere del , verificatasi tra il Per_1
15/11/2010 – sottoscrizione del verbale di variante n. 8 che rendeva possibile l'avvio parziale e limitato dei lavori - ed il 30/09/2012, data limite di riferimento del presente giudizio”;
8 Ebbene l'ottava variante, prodotta in atti ( fascicolo primo grado appellante n.
7.26 zip ) è stata sottoscritta dall'Ing. per il contraente generale e dalla committente il dodici CP_14 novembre 2010 ( e non quindici novembre 2010 come affermato nell'atto introduttivo di primo grado ) come del resto indicato anche dal Tribunale.
Atteso quanto detto la scelta del sito di AS e le modalità di smaltimento erano già chiare al momento della redazione della variante ( tanto più che il provvedimento era legato a problemi già manifesti e legati al trasporto e smaltimento dei materiali di scavo ) e comunque sono stati in tal modo stabiliti luoghi, tempi, opere e prezzi relativi al sito di smaltimento individuato dopo aver ottenuto le prescritte autorizzazioni;
l'appaltatore di conseguenza ben poteva rendersi conto del rallentamento conseguente alla modifica del sito sin dalla sottoscrizione della variante.
Come condivisibilmente affermato in materia da Cass. 28801/2018
“Nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso;
in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il "quantum" può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo”.
Cass. 14522/2024 ha poi stabilito:
“In tema di appalto pubblico, le riserve dell'appaltatore derivanti da fatti dannosi continuativi devono essere iscritte nella contabilità, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.m. n. 145 del 2000 (applicabile ratione temporis), contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza dell'evento lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il quantum può essere indicato successivamente….”
Per quanto riguarda il conteggio rileva la Corte quanto segue:
come già indicato la riserva 16 bis era stata liquidata in linea capitale nella prima ctu, depositata il tredici febbraio 2019 e datata novembre 2018 in € 2.328.184,60 perché era stato ritenuto un rallentamento dei lavori nella percentuale di 18,26.
Con la CTU definitiva depositata il ventitrè febbraio 2019 datata febbraio 2019 è stato invece, all'esito delle note critiche dei ctp, liquidato il minore importo di € 1.017.915,42 ed è stato valutato un rallentamento dei lavori nella percentuale di 8,25. 9 Ebbene, come correttamente rilevato dall'appellante nella motivazione relativa alla specifica riserva il Tribunale ha conteggiato in linea capitale l'importo di € 2.328.184,60 ossia quello indicato nella ctu provvisoria.
Si evidenzia peraltro come anche nella determinazione dell'importo complessivo delle riserve da risarcire il Giudice di prime cure abbia tenuto conto di quello indicato nella prima relazione sommando le riserve risarcitorie in linea capitale ( 15.913.985,87 ) alla rivalutazione per dette riserve ( 925.349,02 ) e di detto dato verrà tenuto conto in sede di liquidazione definitiva dell'importo.
*********
Terzo motivo di appello
Violazione o falsa applicazione dell'art. 1223 c.c. e dell'Allegato D al 2° AIM con riferimento alla fondatezza della riserva 16 bis. Omesso esame di fatti decisivi: l'indisponibilità della fresa per assenza dell'assemblaggio e dei documenti tecnici. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
Quarto motivo di appello subordinato
In via subordinata ai motivi nn. 1-2-3: travisamento totale delle conclusioni rassegnate dal CTU sulla riserva n. 16 bis.
I motivi sono assorbiti dall'accoglimento della seconda doglianza.
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Quinto motivo di appello
Violazione o falsa applicazione degli artt. 52.1, 52.2 e 52.3-bis della Convenzione sulla valutazione di inammissibilità della riserva n. 17-bis. Omessa motivazione e/o violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (112 c.p.c.).
La riserva 17 bis ( rallentamento lavori dal sedici febbraio 2011 al trenta settembre 2012 )
è stata iscritta il sette marzo 2011 mentre la riserva 17, ad essa correlata ( fermo lavori dal ventitré ottobre 2010 al sedici febbraio 2011 ), è stata iscritta il 5 novembre 2010.
10 Entrambe riguardano i lavori di scavo dei diaframmi per il tratto “ON” i cui materiali di risulta, secondo la Variante 8 del quindici novembre 2010 ( già esaminata per gli scavi del tratto “TE” ) avrebbero dovuto essere trasportati a AS su gomma per inutilizzabilità del sito Santa Barbara.
Nell'atto di citazione NO di primo grado pag. 56 si descrivono le riserve 17 e 17 bis nel seguente modo:
“la riserva 17 rivendica il ripianamento degli oneri relativi al fermo dei lavori di scavo della ON per il periodo intercorrente tra il 23/10/2010 (data contrattuale di inizio dei lavori) e il 16/02/2011 (data alla quale NO ha potuto dare parziale avvio allo scavo dei pali e diaframmi della ON, accantonando provvisoriamente in sito le terre scavate); la riserva 17bis rivendica il ripianamento degli oneri per la ridotta produttività del cantiere per la ON della data del 16/2/2011 (inizio dei lavori) alla data di riferimento finale di questo giudizio del 30/9/2012”
E' poi specificato ( pag 66 citazione primo grado ) per la riserva 17 che la stessa è stata
” aggiornata con le successive note 2335NV-10 del 13.12.2010, 112NV-10 del 14.01.2011, 454NV-11 del 14.02.2011, 822NV-11 dell' 11.03.2011 (cfr. doc. 21.2) - il CG chiede il ristoro dei maggiori oneri indiretti subiti a causa dell'anomalo andamento dei lavori della ON dal 23.10.2010 (data in cui si sarebbero dovute avviare le attività di scavo) al 16.02.2011 (data in cui viene avviata l'attività di scavo dei diaframmi) per effetto dell'indisponibilità dei siti di destino”
E' poi specificato ( pag. 74 citazione primo grado ) per la riserva 17 bis che la stessa è stata
“- formulata per la prima volta con lettera 765NV-11 del 7 marzo 2011 e poi aggiornata con le successive note 821NV-11 dell' 11.03.2011, 1111NV-11 dell' 11.04.2011, 1559NV-11 del 13.05.2011, 1999NV-11 del 14.06.2011, 2415NV-11 del 13.07.2011, 2780NV-11 del 10.08.2011, 3204NV-11 del 13.09.2011, 3922NV-11 del 14.10.2011, 4332NV-11 del 15.11.2011, 4663NV-11 del 14.12.2011, 57NV-12 del 12.01.2012, 388NV-12 del
14.02.2012, 627NV-12 del 13.03.2012, 830NV-12 del 13.04.2012, 1000NV-12 del
15.05.2012, 1199NV-12 del 14.06.2012, 1404NV-12 del 14.07.2012, 1510NV-12 del 3.08.2012, 1696NV-12 del 14.09.2012, 1880NV-12 dell' 11.10.2012 (cfr. doc. 22.2) - il Contraente Generale ha richiesto il ripianamento degli oneri subiti nel periodo intercorrente dal 16 febbraio 2011 (inizio dei lavori di scavo) sino alla data di riferimento finale di questo giudizio del 30 settembre 2012. In questo periodo il Contraente ha bensì potuto compiere una parte degli scavi della ON, ma non ha potuto operare secondo le previsioni contrattuali. Come è già stato narrato in relazione agli scavi del TE, la Committente, dato atto della indisponibilità del sito contrattuale di destinazione delle terre (S. Barbara), ha disposto con il Verbale di Variante n. 8, in data 15.11.2010, il trasporto su ferro degli scavi del TE a AS. Con la stessa variante veniva altresì disposto il trasporto delle terre scavate per la ON su gomma ad un sito di discarica. La variante relativa alla ON, oggetto della presente riserva, non poteva, tuttavia, essere posta in immediata
11 esecuzione, richiedendo una riorganizzazione del cantiere rispetto a quanto contrattualmente previsto…... AR costituendosi in primo grado aveva eccepito la tardività della riserva 17 poiché in realtà il fatto di non poter conferire i materiali di scavo nel sito di Santa Barbara era conosciuto dalla comunicazione di lavoro ( cdl ) n. 1298 del dodici ottobre 2010.
La questione non è stata riproposta in appello per cui l'aspetto della tardività oggetto di doglianza riguarda unicamente la riserva 17 bis.
Per quanto riguarda la riserva 17 bis la tardività era stata così articolata :
“ la tempestività della riserva va valutata muovendo dalla considerazione che il dodici novembre 2010 si è verificato il fatto costitutivo della pretesa agitata ex adverso. Si è già notato infatti che proprio il dodici novembre 2010 è stato sottoscritto il verbale di variante n. 8 ( “ trasporto e conferimento adi impianto di recupero…. dei materiali di scavo dei diagrammi della stazione” ) ove sono state definite compiutamente le nuove modalità di conferimento dei materiali in sostituzione del trasporto all'ex cava di lignite di S. Barbara. Orbene, rispetto a tale data la riserva 17 bis risulta formulata dopo ben 115 giorni n.c. ossia 100 giorni oltre il termine perentorio ( 15 giorni ) previsto dall'art. 52 della convenzione”.
Ebbene tale profilo di tardività di nuovo rilevato in appello non sussiste poiché, come risulta dalla CTU, recepita correttamente dal Tribunale, tutto il periodo pregresso era già coperto dalla riserva 17 relativa al fermo derivante dalle medesime circostanze, riserva accolta in parte previa sua riqualificazione come rallentamento lavori.
In buona sostanza il rallentamento ha iniziato a verificarsi dalla data programmata per l'inizio lavori ( ventitrè ottobre 2010 ) e si è protratto fino a settembre 2012; la riserva 17 con cui per la prima volta, anche se qualificando il fatto come fermo, è stata ritenuto il danno conseguente alla indisponibilità del sito di Santa Barbara è tempestiva poiché iscritta il sette novembre 2010 ossia entro i quindici giorni previsti dalla convenzione ed è stata continuativamente aggiornata fino al sedici febbraio 2011, data rispetto a cui è stata formulata la riserva 17 bis. aggiornamenti hanno poi coperto l'intero periodo di CP_15 riferimento.
In tale contesto la funzione della riserva risulta essere stata espletata poiché il committente
è stato tempestivamente e continuativamente messo in grado di riscontrare l'entità dell'aumento dei costi per come richiesti.
12 L'appellante sostiene poi che la sentenza sarebbe viziata da omessa pronuncia riguardo ad ulteriore profilo di intempestività ossia quello relativo al decorso del termine di quindici giorni tra la decorrenza del danno da rallentamento indicato nella stessa riserva ( sedici febbraio
2011 ) e la data di iscrizione ( sette marzo 2011 ).
Testualmente: “Tra l'altro, anche volendo seguire la (errata) tesi del CTU riprodotta in sentenza, è opportuno rilevare che il termine di decadenza non sarebbe stato rispettato neppure in tale ipotesi. Infatti, se il 16/2/2011 rappresentasse il dies a quo per la sua formulazione, la riserva, iscritta solo in data 7.3.2011, sarebbe comunque tardiva non essendo stato rispettato, anche in questo caso, il termine di 15 giorni (fra il 16/2/2011 e il
7/3/2011 intercorrono, infatti, 19 giorni).”
ARe appellata ha rilevato come detto profilo sia stato dedotto in primo grado intempestivamente;
a tale proposito nelle note conclusive dell'appello, ossia nella prima AR difesa successiva, nulla osserva.
Effettivamente il secondo profilo di inammissibilità è tardivo perché non è stato articolato in AR sede di comparsa di costituzione in primo grado: per la prima volta infatti ha sollevato l'eccezione nelle memorie di udienza del ventiquattro settembre 2019, ossia dopo l'ammissione dei mezzi istruttori e il deposito della ctu, oltre a ribadirla nella memoria conclusionale per cui del tutto correttamente il Giudice di prime cure non l'ha considerata e parimenti non deve essere valutata nel presente grado.
Il motivo è quindi infondato
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Sesto motivo di appello ( pag. 63 )
Violazione o falsa applicazione dell'art. 240 bis D. Lgs. n. 163/2006 con riferimento alla riserva n. 17. Omessa motivazione e/o violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (112 c.p.c.).
L'appellante censura il fatto che nella riserva fosse stato iscritto un importo (€ 7.767.899,40) superiore a quello richiesto in atto di citazione di primo grado ( € 11.170.810,37 ) e a quello riconosciuto dal Tribunale ( € 9.406.758,77 ) .
Il motivo è infondato.
13 La liquidazione effettuata dal Tribunale riguarda infatti globalmente la riserva 17 e 17 bis.
Quest'ultima era stata iscritta per € 17.008.964,11 mentre la riserva 17 per ulteriori
€11.170.810,37 somma complessivamente superiore a quella riconosciuta.
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Settimo motivo di appello:
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13.4 del 2° AIM, dell'Allegato n. 2 dell'Accordo Procedimentale, degli artt.
3.4.1. e 13 della Convenzione, dell'Allegato 10 della Convenzione. Omesso esame di fatti e documenti decisivi relativi: alla redazione del Progetto esecutivo della Collina-schermo da parte di NO;
all'omesso esame del tipo di materiali di risulta derivanti dagli scavi;
alle difficoltà finanziarie che hanno investito e, di riflesso, CP_7
NO; al mancato completamento del Terminal ferroviario Bricchette;
al mancato completamento delle piazzole di caratterizzazione presso il sito di Santa Barbara.
Si ritiene che, riguardo alle riserve 17 e 17bis, erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito i rallentamenti all'inutilizzabilità del sito di discarica di Santa Barbara senza considerare che detta inutilizzabilità era imputabile al comportamento di NO, resasi inadempiente ( in qualità di responsabile del progetto esecutivo ) nel corso dell'iter amministrativo volto a ottenere l'autorizzazione per la “collina – schermo” da realizzare a Santa Barbara con terra e pietre di risulta nonché per la suddivisione in categorie dei materiali di scavo e lo smaltimento delle varie tipologie;
ciò sarebbe riscontrabile in quanto il ventidue dicembre CP_1 2010 era stato disposto un sequestro da parte dell' con cui si rilevava che NO aveva sversato nel sito di ateriali non conformi derivanti dagli scavi per pali e diaframmi. Pt_6
La riclassificazione di detti materiali ( oggetto della variante 10 ) aveva comportato l'impossibilità comunque di utilizzare il sito di Santa Barbara per cui sotto questo profilo la riserva riguardava un aspetto irrilevante.
Il Tribunale non avrebbe poi considerato: a) il pronto assenso dato dalla committente all'utilizzo di siti diversi da Santa Barbara senza alcun rilievo da parte dell'appaltatrice come da varianti 8,10,12,14,16, b) il ritardo dovuto a difficoltà finanziarie di uno dei soci di risultante da diversi documenti;
c) il ritardo imputabile a NO per ARe_7 la realizzazione del terminal ferroviario necessario per raggiungere il sito di Santa Barbara;
d) il ritardo imputabile a NO per la realizzazione delle piazzole ove a Santa Barbara depositare i materiali di scavo.
Il motivo è infondato. 14 Con la riserva 17 del cinque novembre 2010 era stata dedotta l'esistenza di maggiori oneri, conseguenti al fermo cantiere per ritardato inizio degli scavi dei pali e diaframmi della
ON, dalla data del ventitré ottobre 2010 prevista nel programma contrattuale alla data di effettivo inizio del sedici febbraio 2011; con la riserva n.17 bis del sette marzo 2011 erano stati dedotti rallentamenti dei lavori della ON dal diciassette febbraio 2011 al trenta settembre 2012; con la riserva 7 bis erano poi stati chiesti maggiori oneri per il rincaro dei materiali.
Tutte le riserve riguardano gli scavi relativi a uno specifico tratto ossia quello della ON.
A tale proposito il CTU ha rilevato alcuni elementi utili rispetto a quanto dedotto dall'appellante con riferimento ad asseriti inadempimenti progettuali e alla smaltibilità dei materiali oggetto dello scavo per la ON.
In particolare l'individuazione del sito di Santa Barbara non era stato unilateralmente individuato da NO ma era stato contrattualizzato e quindi ritenuto concordemente tra le parti adatto per conferire i materiali di risulta.
Come poi rilevato dall'appellata e non contestato, per tutto detto materiale, non solo della
ON ( mc 1.500.000 ) ma anche del ( mc 1.350.000 ), già nelle conferenze di Per_1 servizi prodromiche alla gara di appalto era stato indicato come sito di versamento l'ex cava di lignite in località Santa Barbara ad Arezzo;
detto sito era utilizzato in concessione dall'NE che avrebbe dovuto provvedere alla sistemazione dei terreni in funzione di detti versamenti;
solo il materiale di scavo dello sarebbe stato conferito a AS (mc 307.000). Pt_2
Nel progetto posto a base di gara invero il sito di trasferimento per la ON era indicato in AS che però successivamente, a settembre 2007, non si rendeva disponibile a ricevere detto ulteriore materiale di mc 1.500.000.
A ottobre 2008 l'Osservatorio Ambientale aveva approvato il trasferimento di tutti i materiali di risulta di ( mc 1.350.000 ) e ON ( mc. 1.500.000 ) a Santa Barbara con la Per_1 realizzazione di una sola collina - schermo il cui progetto, redatto da NO, era stato trasmesso da NE ed era soggetto ad autorizzazione ministeriale.
15 Successivamente erano state progettate due colline, la prima di mc 1.350.000 e la seconda di mc 1.500.000; la prima era stata approvata dal Ministero a luglio 2009 mentre per la seconda NE aveva inviato un progetto per l'autorizzazione il quattro febbraio 2010.
Per la prima collina era stato programmato che metà dei materiali sarebbero stati scavati dal progetto TE e l'altra metà dal progetto ON.
L'Osservatorio Ambientale aveva approvato la prima collina a febbraio 2010.
Nello stesso mese il giorno venticinque ( data del secondo Accordo Integrativo di Modifica
– AIM - ) le parti si erano accordate per il collocamento a Santa Barbara del materiale di risulta degli scavi della ON, pari a mc 1.500.000, con riorganizzazione del trasporto su ferro ed era stato fissato al dodici ottobre 2010 il termine per realizzare le opere propedeutiche del Lotto 2 tra cui il corridoio per fare uscire il materiale di risulta degli scavi;
in detta sede era stato approvato il progetto esecutivo del lotto 2 ( TE e ON ) il cui art. 9 così disponeva “ove il materiale di risulta dei pali e diaframmi sia caratterizzato non come terra ma rifiuto da smaltire, sia pericolosi che non pericolosi, i costi di trasporto e conferimento a discarica saranno di esclusiva competenza di La data di inizio ARe_1 invece dei lavori veri e propri di scavo della ON da quota 51 a quota 46 era stata fissata per il ventitré ottobre 2010.
Il trenta luglio 2010 era stato approvato dall'Osservatorio Ambientale il piano di gestione terre che disponeva il trasferimento a AS ( già indicato come sito per i materiali di risulta dello ) anche di 80.000 mq di terre scavate nel lotto ON - Campo di Pt_2
Marte.
Il ventitré ottobre 2010, ossia la data fissata per l'inizio dello scavo dei terreni della ON,
l'area di discarica non era ancora disponibile per cui l'impresa il cinque novembre 2010, asserendo di non avere aree dove posizionare i materiali di scavo, aveva formulato la Riserva
n.17 per il fermo lavori dal ventitrè ottobre estendendola poi fino all'effettivo inizio dello scavo ossia il sedici febbraio 2011.
Con la variante 8 del dodici novembre 2010 era stato autorizzato il trasporto a AS di quanto approvato dall'Osservatorio Ambientale nel 2008 e in più lo smaltimento delle terre dei diaframmi di ON - Campo di Marte qualificando il rifiuto con Codice CER 17.05.04
( terre e rocce derivanti da scavi e non pericolose ) .
16 Il ventidue dicembre 2010 interveniva il sequestro penale del materiale di scavo dei pali e dei diaframmi del lotto 2 (sia per il TE sia per la ON) con divieto del trasporto dei materiali in quanto ritenuti rientranti tra quelli con codice CER 01.05.09 ( Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose ).
Il sedici febbraio 2011 erano iniziate le lavorazioni di scavo e getto dei diaframmi della
ON, il cui materiale, non potendo uscire dal cantiere, veniva depositato all'interno.
Con variante n. 10 del ventisette luglio 2011 era stato disposto il trasporto e conferimento a impianto autorizzato delle terre di scavo dei pali e diaframmi con il codice indicato dalla Pers Procura ( codice 01.05.09).
Con le varianti 12 del ventidue dicembre 2011, 14 dell'undici aprile 2012 e 16 del ventuno luglio 2012 era stato autorizzato il trasporto a discarica di tutti i materiali di scavo della
ON.
Dalla sequenza procedimentale sopra indicata emerge chiaramente quanto segue.
In primo luogo sulla base del secondo AIM sin da febbraio 2010 era stato concordato che fosse la committenza a farsi carico di costi di trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti, pericolosi o non pericolosi che fossero e detta statuizione non ha subito modifiche nel corso del tempo.
In secondo luogo gli addotti errori di progetto riguardano solo la seconda collina schermo
(la prima era stata infatti approvata sin da luglio 2009) e sono stati indicati in modo del tutto generico;
si trattava comunque di progetto predisposto da NO ma che era obbligo di
NE trasmettere, per ottenere l'autorizzazione ambientale e curare la pratica. Parimenti gli asseriti errori nella realizzazione delle piazzole di sedime presso il sito di discarica o altri lavori simili sono stati indicati genericamente e non vi è alcuna evidenza probatoria riguardo alla loro incidenza effettiva sul rallentamento.
In terzo luogo, anche a voler ritenere la doglianza specifica, comunque la stessa non si confronta con un dato prodromico ossia con il fatto che l'esecuzione di quanto concordato con l'ottava variante ove, sempre in via concordata, i rifiuti erano stati classificati con il
Codice CER 17.05.04 era divenuta impossibile non per un inadempimento di NO ma per il sequestro penale in quanto il PM aveva ritenuto errata la classificazione.
17 A seguito di tale diversa classificazione e nonostante la consistente difficoltà nel reperire siti adatti, come correttamente rilevato dal CTU e riscontrabile dalla cronologia degli atti sopra indicata, è stata la committente a decidere di non sospendere i lavori ma di proseguirli autorizzando di volta in volta singoli blocchi di smaltimenti;
il conseguente rallentamento è quindi addebitabile alla committente stessa.
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Ottavo motivo di appello
Violazione o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 c.c. e 1227 c.c. e dell'art. 8 del VdV n. 8 con riferimento alla riserva n. 17 e 17 bis. Omessa valutazione del Progetto esecutivo di Variante e dell'omessa iscrizione di riserva al VdV n. 8.
Si contesta il passaggio della sentenza di primo grado laddove è stato ritenuto che la sottoproduzione nel cantiere ON, verificatasi dal ventitré ottobre 2010, era dovuta al fatto che le soluzioni organizzative previste nella variante 8 ( sottoscritta il dodici novembre
2010 ) fossero penalizzanti rispetto alle condizioni di gara perché era previsto uno smaltimento tramite gomma, modalità che comportava la possibilità di portare in discarica un quantitativo inferiore di materiale rispetto a quello consentito utilizzando la ferrovia (ossia come originariamente previsto).
Si sostiene che il fatto che nel secondo AIM di febbraio 2010 fosse indicato il tempo di smaltimento mentre nella variante 8 detto tempo non fosse previsto significherebbe la ricomprensione nel corrispettivo anche degli oneri connessi a eventuali rallentamenti.
L'appellante indica a sostegno anche il fatto che la variante era stata sottoscritta senza rilievi tanto che era previsto “Il Contraente Generale dichiara altresì di riconoscere tale progetto esecutivo di variante, allegato sub D) al presente verbale, perfettamente realizzabile e di assumersi la piena e completa responsabilità della sua esecuzione”.
Il motivo è infondato.
Il ragionamento non scalfisce infatti in primo luogo un dato ossia il motivo per cui detta variante è stata adottata: l'indisponibilità, per i motivi già visti e non imputabili a NO, del sito di Santa Barbara.
18 In secondo luogo altro dato incontestato e riscontrato nei fatti è l'essere detta soluzione un
“ripiego” meno performante riguardo ai tempi di esecuzione dei lavori.
Il fatto che la variante sia stata concordata e che il trasporto su gomma fosse fattibile non inficia questi elementi mentre la mancata previsione di un calcolo dei prevedibili tempi di smaltimento costituisce un dato del tutto neutro e anzi è sintomo proprio della natura di seconda scelta adottata in una situazione di “emergenza”.
La previsione di un corrispettivo poi riguarda solo i maggiori costi rispetto al trasporto su ferro ma non il danno conseguente al rallentamento.
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Nono motivo di appello.
Contraddittorietà della motivazione in ordine al dies a quo del quantum debeatur. Omessa valutazione della decorrenza della domanda formulata da NO (16 febbraio 2011, anziché 23 ottobre 2010).
Si afferma che per la riserva 17 bis il conteggio sarebbe stato erroneamente effettuato dal ventitrè ottobre 2010 anziché dal sedici febbraio 2011 ossia da quando decorreva la riserva.
Il motivo è infondato poiché il Tribunale ha effettuato una valutazione globale di rallentamento per la riserva 17 e 17 bis, poste in sequenza temporale senza soluzione di continuità con inizio dalla data di decorrenza della riserva 17 ossia il ventitré ottobre 2010.
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Decimo motivo di appello
Violazione o falsa applicazione degli artt. 52.1, 52.3 e 52.4. della Convenzione sulla valutazione di inammissibilità delle riserve nn.
9-10. Omessa valutazione delle (illegittime) modalità di redazione delle riserve.
Le riserve riguardano i lavori necessari per consentire il regolare deflusso delle acque del torrente Mugnone.
NO aveva previsto la realizzazione di apposito bypass secondo il cronoprogramma di cui al secondo Atto Integrativo e Modificativo con inizio il due novembre 2010 e termine
19 entro il sedici gennaio 2011; la rimozione di interferenze e la demolizione di un edificio
(fabbricato ex SAICAM) che erano di ostacolo a detto bypass avrebbero dovuto essere effettuate da Pt_1
Poco prima dell'avvio dei lavori la committente ( come da comunicazioni di lavoro 1097 dell'otto luglio 2010 e 1123 del 21 luglio 2010 ) aveva peraltro ordinato a NO di redigere due varianti, una per lo spostamento delle interferenze e una per la rimozione del fabbricato con esecuzione da parte del contraente generale;
i lavori della seconda variante avevano comunque subito un rallentamento perché il fabbricato era stato costruito anche utilizzando amianto e non vi era un sito di allocazione delle terre di risulta.
Con le riserve 9 e 10 NO ha quindi lamentato l'impossibilità di procedere all'avvio dei lavori del bypass Mugnone a causa:
a) dell'ordine 1097 dell'otto luglio 2010 relativo alle interferenze, con cui era stato disposto che il contraente provvedesse all'adeguamento degli impianti previa variante, emesso dal committente in ritardo rispetto alla data di inizio dell'opera
(riserva 9 del ventuno luglio 2010); nella riserva era stato indicato il danno come futuro con decorrenza dal termine originario di fine lavori del bypass ossia il sedici gennaio 2011; la riserva è stata, quindi, riformulata nei quindici giorni da detto termine ossia il ventotto gennaio 2011;
b) dell'ordine 1123 del ventuno luglio 2010 relativo al fabbricato, in quanto tardivo rispetto all'avvio dell'opera di bypass fissato per il due novembre 2010 ; la riserva è stata, poi, riformulata nei quindici giorni successivi al due novembre 2010; l'area dove portare i materiali di amianto reperiti durante la demolizione è stata infine individuata solo il ventidue dicembre 2011.
Costituendosi in primo grado l'odierno appellante aveva affermato che i lavori del bypass non erano essenziali nella tempistica di realizzazione per cui il fatto che si dovessero rinviare per rimuovere le interferenze e demolire un fabbricato non avrebbe avuto rilevanza.
Aveva poi considerato come durante dette lavorazioni fosse scaduta l'autorizzazione paesaggistica, circostanza segnalata da il quattordici febbraio 2012; ARe_1
l'aggravamento degli oneri derivanti da detta scadenza era stato comunicato da NO oltre il termine di quindici giorni ossia il tredici marzo 2012; la tardività del rilievo avrebbe dovuto comportare la detrazione dal conteggio dei maggiori costi. 20 Il Tribunale ha ritenuto, in linea con il CTU, che l'irrilevanza nella tempistica di realizzazione dell'opera fosse ininfluente in quanto comunque il fermo e il rallentamento lamentati si erano verificati e ha ritenuto irrilevante l'asserita intempestività riguardo alla scadenza dell'autorizzazione paesaggistica poiché comunque gli adempimenti per il rinnovo dell'autorizzazione erano a carico di Pt_1
L'appellante sostiene che la pronuncia sarebbe viziata in quanto :
a) non avrebbe tenuto conto del fatto che il dieci marzo 2012 NO aveva aggiornato il conteggio portando la somma richiesta globalmente per le due riserve a
€10.032.164,37 in quanto aveva computato anche il danno da ritardo per la scadenza dell'autorizzazione paesaggistica che non avrebbe dovuto essere conteggiato in quanto oggetto di riserva tardiva;
b) avrebbe del tutto omesso la pronuncia riguardo all'eccezione relativa all'illegittimo accorpamento degli importi per le due riserve con duplicazione delle voci.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha descritto l'eccezione di intempestività proprio con riferimento all'aggiornamento dell'importo dovuto con nota del dieci marzo 2012 .
Testualmente: “parte convenuta… si sofferma su un'altra circostanza e, cioè, la problematica legata alla scadenza dell'autorizzazione paesaggistica già acquisita, segnalata d ARe_1 il 14/02/2012, le cui conseguenze onerose sono state evidenziate dal Contraente Generale decorsi i n.15 giorni e, cioè, il 13/03/2012….”
Il medesimo Giudice ha ritenuto che non si potesse in radice trattare di intempestività dell'aggiornamento affermando : “Il CTU ritiene… che le riserve nn. 9 e 10 siano entrambe tempestive e che la problematica relativa al profilo paesaggistico non incide sulle due vicende sopra illustrate…. Inconferente è poi il secondo rilievo sul piano paesaggistico, attesa la circostanza che le attività di cui si discute erano a carico di RFI S.p.A….”
Ebbene l'appellante a fronte dell'affermazione della totale irrilevanza della data di aggiornamento della richiesta risarcitoria si è limitato a ribadire la tesi di primo grado senza confutare, nel presente motivo ( salvo quanto indicato per il motivo seguente ) il ragionamento del Tribunale;
si osserva poi come comunque a fronte di una drastica riduzione del quantum da parte del Giudice di prime cure e del riconoscimento specifico solo
21 di alcune voci di danno l'appellante non abbia allegato e tantomeno dimostrato se e in quali limiti il risarcimento legato alla scadenza dell'autorizzazione paesaggistica sia stato riconosciuto nella liquidazione del Giudice di prime cure.
Per quanto riguarda poi l'accorpamento delle riserve la doglianza è infondata poiché, come risulta in atti e ammesso dallo stesso appellante, le riserve sono state di volta in volta contabilizzate separatamente per cui il committente è stato in grado di averne specifica contezza durante la vigenza contrattuale.
Testualmente : “ Risulta, in effetti, che: - se in un primo momento gli importi domandati nel corso dell'appalto erano di € 21.366.937,11 per la riserva n. 9, e di € 20.255.086,08 per la n. 10, successivamente il Contraente Generale le ha poi accorpate sotto un unico importo, complessivo, di € 28.279.121,83 per poi giungere alla quantificazione seguita nella citazione, pari, complessivamente, a € 10.032.164,37”
L'asserita duplicazione delle voci, in presenza di un analitico conteggio effettuato in sentenza con il già ricordato abbattimento a circa un decimo delle somme riconosciute, rimane poi una doglianza apodittica in quanto non è indicato quali voci sarebbero state duplicate tra quelle riconosciute dal Giudice di primo grado.
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Undicesimo motivo di appello
Violazione o falsa applicazione degli artt. 115-116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., nonché 11.6., 3.4. e 13.1. della Convenzione sulla valutazione di (parziale) fondatezza delle riserve nn. 9-10.
Si contesta il passo della sentenza laddove, condividendo le risultanze della ctu è stato ritenuto che “una mancata esecuzione [dei lavori] produttrice di onerosità potrebbe verificarsi anche quando si operi su lavorazioni critiche che si trovano sul percorso, il cui rallentamento non ha effetti sul termine totale di completamento o su lavorazioni non critiche».
In particolare si ritiene che il Tribunale non avrebbe considerato il fatto che le riserve si riferivano a un termine per la realizzazione del bypass ritenendolo correlato a quello per la realizzazione del mentre in realtà la realizzazione del bypass non incideva sul Per_1
22 tempo utile contrattuale del tanto che le lavorazioni del bypass non sono Per_1 menzionate nel secondo AIM.
La deduzione è infondata.
Il termine per realizzare il bypass era indicato e il fatto che fosse svincolato dal termine utile contrattuale del comunque non incide sul fatto che detta lavorazione era prevista, Per_1 era stata contrattualizzata e non è stata realizzata nei tempi previsti;
il fatto, parimenti dedotto, che il contraente generale debba secondo contratto risolvere le difficoltà in corso d'opera senza maggiori oneri non incide su un dato ossia sul fatto che sia stata l'appaltante a rilevare e a disporre l'eliminazione delle interferenze e l'abbattimento del manufatto con una tempistica incompatibile con il tempo di realizzazione del bypass.
AR Si contesta poi il passo della sentenza con cui è stato ritenuto che “il rilievo d sul piano paesaggistico sarebbe «inconferente», «attesa la circostanza che le attività, di cui si discute, erano a carico d ”. ARe_1
La deduzione sarebbe errata poiché sarebbe a carico del contraente generale ottenere tutte le autorizzazioni e quindi effettuare la richiesta.
Il motivo in primo luogo è infondato poiché, come già rilevato per la precedente doglianza,
l'appellante non specifica entro che limiti l'aggravio di costi per il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica sia stato riconosciuto dal Tribunale e quindi sia stato oggetto di condanna.
Il profilo è poi comunque infondato con le seguenti precisazioni.
Nella Comunicazione di Lavoro 2449 del quattordici febbraio 2012 il committente espressamente evidenzia il proprio parere secondo cui l'autorizzazione paesaggistica, che AR era stata ad ottenere il ventitré febbraio 2004, non fosse scaduta in quanto i lavori erano iniziati nei cinque anni successivi.
Di conseguenza è la stessa committente a ritenere l'inutilità della richiesta di rinnovo e a chiedere a NO di instare per l'integrale rinnovo dell'autorizzazione solo in via cautelativa;
l'obbligo di NO quindi non discende da un comportamento inadempiente pregresso ma dall'eventuale sopravvenuta inefficacia dell'autorizzazione già rilasciata.
L'appellante sostiene poi che, non trattandosi di lavori che interferivano con il tempo utile di contratto, non sarebbero dovute le spese generali relative al rallentamento.
23 Il profilo è infondato in quanto il tempo per realizzare il bypass era previsto nel cronoprogramma indicato nell'esame del motivo precedente e in quanto comunque NO ha dovuto organizzare il cantiere per realizzare l'opera.
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Dodicesimo motivo di appello
Nullità della sentenza perché recepisce acriticamente i risultati della CTU. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 1, n. 4).
Il motivo, limitandosi a ripetere quanto argomentato per il primo motivo è infondato per le stesse considerazioni sopra indicate
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Tredicesimo motivo di appello ( pag. 83 )
Violazione o falsa applicazione degli artt. 52.1., 52.2., 52.3., 52.3bis e 52.4. della Convenzione sulla valutazione di inammissibilità della riserva n. 22. Contraddittorietà manifesta
La riserva riguarda i lavori inerenti l' adeguamento del terminal ferroviario Bricchette nel sito di smaltimento di Santa Barbara.
La consegna delle aree è avvenuta il due agosto 2010 e i lavori erano suddivisi in due fasi della durata complessiva di duecentocinquantuno giorni.
La prima fase ( centoundici giorni ) sarebbe dovuta terminare il ventuno novembre 2010 e la seconda il dieci aprile 2011.
In realtà la prima fase è terminata il venticinque maggio 2011.
L'otto giugno 2011 è stata formulata la riserva 22 di fermo lavori della fase 2, fermo durato fino al trenta settembre 2012.
L'appellante sostiene l'intempestività della riserva perché già dalla scadenza del termine previsto per la prima fase ( ventuno novembre 2010 ) sarebbe stata nota a NO
l'impossibilità a procedere ai lavori della fase 2.
Il motivo è infondato perché, in estrema sintesi, per tutta la fase 1 i lavori sono andati avanti anche se con rallentamento mentre solo a decorrere dalla data in cui è stata terminata la 24 fase 1 NO ha avuto contezza dell'impossibilità di procedere alla fase 2 a causa della mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie in favore di NE, necessaria per procedere al riutilizzo delle terre provenienti dalla fase 2; di conseguenza il cantiere è stato consegnato solo il trenta luglio 2011 come indicato nell'atto di citazione di primo grado e non contestato.
In precedenza il sicuro slittamento del termine di inizio della fase 2 ( che effettivamente ben poteva essere pronosticato sin dalla scadenza del termine previsto per la fase 1 ) non aveva alcunchè a che fare con il fermo totale dei lavori della fase 2, si ribadisce, emerso solo alla data di completamento della fase 1 .
Lo stesso CTU ha risposto analiticamente ad analogo rilievo posto dal ctp;
l'appellante si è limitato a riproporre la questione senza addurre alcun elemento ulteriore a confutazione della risposta del CTU, che è pienamente condivisibile, per cui sotto questo profilo emergono anche elementi di inammissibilità della doglianza.
Il CTU ha infatti a tale proposito coerentemente ed esaustivamente affermato:
“Le riserve che potevano essere formulate da NO erano quelle relative alla Fase 1), conseguenti al rallentamento esecutivo per essersi la lavorazione protratta dalla prevista data di ultimazione del 21/11/2010 alla data effettiva del 25/05/2011 e quella relativa al mancato inizio della Fase 2); la prima, ove formulata, doveva essere trasmessa entro i n.15 giorni successivi al 21/11/2010 ed aggiornata quantificando il danno fino a tutto il 25/05/2011 e se, formulata in data 08/06/2011 sarebbe stata intempestiva appunto per il periodo dal 21/11/2010 al 25/05/2011, come sostenuto da ARe Convenuta.
Però, tale riserva non è stata formulata;
quella iscritta non riguarda il rallentamento dei lavori di Fase 1) ma il fermo operativo dal 26/05/2011 per la Fase 2) mai iniziata, che si è protratto fino al 30/09/2012. Sostenere che il 21/11/2010 si potessero formulare riserve sul mancato inizio della Fase 2) appare improprio, sicchè il riferimento si sposta alla data in cui si è manifestata la possibilità di accertare la mancata esecuzione della Fase 2) che si concretizza nei n.15 giorni successivi all'ultimazione della Fase 1), con annotazione del mancato avvio della Fase 2)”.
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Quattordicesimo motivo di appello
Violazione o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., nonché 3.4., 4.4. e 13.1. della Convenzione sulla valutazione di (parziale) fondatezza della riserva n. 22.
25 Omesso esame delle specifiche contestazioni al quantum calcolato dal CTU sollevate dal CTP d Pt_1
Si contesta il capo della sentenza con cui il Tribunale ha affermato:
“quanto alla fondatezza, essendo la riserva conseguente al mancato e/o ritardato rilascio delle autorizzazioni NE, ARe Convenuta richiama l'Art.13.1 della Convenzione, che pone a carico del Contraente Generale l'acquisizione dei permessi ed autorizzazioni. Il rilievo, come osservato dall'ausiliario, non è confacente, in quanto ARe Convenuta ben sapeva la problematica “ed era lei e solo lei a poter dialogare con l'NE per rimuovere gli impedimenti”, per cui la riserva è fondata”».
Si sostiene che il Tribunale non avrebbe considerato gli obblighi in capo a NO di ottenere le autorizzazioni e di collaborare in quanto “i ritardi lamentati da NO sono Co AR imputabili allo stesso , che non si è fatto parte attiva per collaborare con e CP_18
NE ed ottenere l'autorizzazione dall'Autorità di Vigilanza Mineraria per l'esecuzione dei lavori.”
Il motivo è infondato.
Come correttamente evidenziato dal CTU sulla base della documentazione in atti in risposta alla nota critica del CTP sul punto “non si è dato corso al rapporto diretto NE S.p.A. –
NO perché la consegna dell'area è stata fatta da NE S.p.A. a e, da ARe_1 quest'ultima a NO, sicchè è a non aver trasferito a NO le incombenze ARe_1 del rapporto con NE S.p.A.”.
Si osserva poi come in realtà al momento dell'iscrizione della riserva fosse ancora pendente il procedimento autorizzatorio dell'Autorità regionale di vigilanza sulle attività minerarie incardinato su richiesta di NE che aveva allegato anche il progetto esecutivo del contraente generale.
Solo l'otto agosto 2011 ( ossia solo due mesi dopo l'iscrizione della riserva ) detta autorità aveva comunicato la necessità di interventi morfologici su alcune aree per rischio di smottamento con necessità di rivedere il progetto esecutivo.
Non vi è traccia quindi di alcun comportamento omissivo da parte di NO.
L'appellante poi contesta il quantum affermando : “Il CTU ha, infatti, riconosciuto solo le spese generali relative al presunto periodo di anomalo andamento, mentre ha escluso – in quanto non esistenti o non dimostrati – gli oneri da inoperosità di manodopera e mezzi.
AR Tuttavia, come evidenziato a pag. 31 delle osservazioni del CTP di e da quest'ultima in conclusionale (cfr. pag. 91), il CTU non ha considerato che, «essendo le lavorazioni in questione non determinanti allungamento del tempo utile contrattuale per espressa previsione del relativo Verbale di Variante», «la assunzione del riconoscimento dei 2/3
26 dell'importo calcolato a fronte di spese generali “dipendenti dal tempo” risulta in contraddizione proprio con il fatto che il tempo non è mutato».
Tale valutazione che doveva portare il CTU a rigettare la riserva. Nella perizia finale tale osservazione non è stata in alcun modo dallo stesso considerata e, di conseguenza, neppure nella sentenza che l'ha recepita, che quindi appare errata anche sotto questo profilo. “
Il motivo è infondato.
In realtà il CTU ha risposto adeguatamente al rilievo effettuato dal ctp affermando, del tutto condivisibilmente e senza che vi siano specifiche ulteriori contestazioni:
“E', poi, proposta una ulteriore eccezione sulla fondatezza della riserva connessa al mancato prolungamento dei tempi di esecuzione dell'opera, con conseguente mancato diritto di NO a percepire un qualche indennizzo essendo, anche, accertato che non si sono concretizzati danni per manodopera e mezzi inoperosi;
non è così, perché le spese generali giornaliere collegate al decorso temporale sono ammortizzate con la produzione giornaliera;
ove questa si riduce perché lavorazioni previste non sono realizzate, si ha una maggiore incidenza dell'aliquota giornaliera per la quale si ha diritto al risarcimento”
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Quindicesimo motivo di appello ( pag. 88 )
Nullità della sentenza perché recepisce acriticamente i risultati della CTU. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 1, n. 4). Riserve nn. 11, 18, 25, 26, 28, 34, 38, 40, 44, 46.
Si contesta la statuizione del Tribunale laddove, riguardo alle riserve sopra indicate ( cd. gruppo E ), con cui è stato richiesto il pagamento di maggiori oneri per la progettazione di varianti, il Tribunale si sarebbe limitato a riportare il contenuto della CTU senza alcuna valutazione autonoma.
Il motivo è infondato per quanto indicato nell'analisi del primo motivo di appello.
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Sedicesimo motivo di appello
Violazione o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 1362 cod. civ., 1363 cod. civ. e 1366 cod. civ., nonché 3.4. punto 2, 11.26. e 32.7. della Convenzione e del 7° VdV (doc. Q.10) sulla valutazione di (parziale) fondatezza delle riserve nn. 11, 18, 25, 26, 28, 34, 38, 40, 44, 46.
Il Tribunale, recependo la CTU ha affermato :
27 “tutte le varianti sopraindicate sono espressamente a carico di la quale, però, ARe_1 eccepisce che il testo letterale si riferisce “agli eventuali maggiori costi e tempi”, che non ricomprendono al loro interno gli oneri progettuali di cui si discute. Questo assunto, come rilevato dal CTU, non è condivisibile in quanto tale previsione di mancato pagamento doveva essere espressamente enunciata. Aggiunge l'ausiliario che l'ulteriore eccezione d ARe_1 la quale, richiamando la materiale redazione della perizia differenziale (Allegato Q.10) che non comprende i compensi progettuali, deduceva da ciò la previsione dell'esclusione di tale indennizzo, non è pertinente. Infatti, le perizie differenziali, come redatte, non riferiscono niente del compenso attribuito per la Direzione Lavori, che però è regolarmente liquidato, anche se l'onere è escluso dalla perizia medesima. Inoltre, ed è questo un rilievo fondamentale, la logica che ha interessato l'intera prestazione è stata quella di compensare sia la realizzazione delle opere che la relativa progettazione, logica che il CTU ritiene debba presiedere anche nell'approntamento delle varianti».
Si sostiene invece che sulla base della convenzione le parti avrebbero concordato di porre a carico del contraente generale i costi di progettazione di tutte le varianti a prescindere dalla loro origine.
Il Tribunale non avrebbe considerato la generale responsabilità del contraente generale che riguarda aspetti di solito rimessi, nelle altre forme di affidamento, all'appaltante e in particolare aspetti non prettamente esecutivi ma anche progettuali e di gestione tecnico amministrativa dell'attività realizzata.
Non avrebbe poi considerato il disposto delle seguenti clausole della convenzione:
-3.4 sub 2 :
«Il Contraente Generale provvederà ….. all'esecuzione delle seguenti prestazioni, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, che sono compensate nell'importo…..tutte le attività progettuali che dovessero essere chieste da “IE” o da Enti terzi in fase di approvazione del PEO, in conseguenza di richieste e/o prescrizioni da parte dell'osservatorio ambientale o di Enti terzi.”
-11.26 :
«si intendono compresi e compensati, nell'importo contrattuale di cui agli articoli 5 e 40, tutte le spese, gli onorari e le maggiorazioni previste nelle tariffe professionali, comunque occorrenti per la “Progettazione Esecutiva”, ivi comprese le variazioni progettuali nei limiti di cui alle “PTP” ed alla presente Convenzione, nonché per gli elaborati di dettaglio, disegni di cantiere, rilievi e indagini integrative, relazioni, prove, sperimentazioni ed ogni altro adempimento previsto nel presente articolo e nelle “PTP”, ivi compresa la progettazione relativa alle eventuali varianti o modifiche tecniche resesi necessarie in corso d'opera di cui agli articoli 32 e 33 della presente Convenzione»
- 32.7 :
28 «Alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variante si procederà con perizia differenziale limitata ai soli lavori effettivamente interessati dalla variante stessa. Nella perizia differenziale, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati i prezzi di cui al prezzario allegato (allegato 4), o, limitatamente ai lavori da eseguire non contemplati in detto prezziario, gli eventuali nuovi prezzi determinati con i criteri di cui al successivo articolo 34».
Il Tribunale, sempre recependo acriticamente la CTU, avrebbe poi erroneamente ritenuto irrilevante la settima variante che non conteneva alcuna previsione di compenso per direzione lavori e progettazione ( anche se quello per la direzione lavori era stato liquidato di fatto a parte ) .
In realtà l'art. 4 della variante, osserva l'appellante, prevedeva il costo per la direzione lavori
( € 472.715,69 «per maggiori oneri relativi alle attività di Direzione dei Lavori ed ai compiti di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori” ) mentre nulla prevedeva per la progettazione;
ciò sarebbe a conferma del fatto che detto compenso fosse escluso tanto che il contraente generale ha iscritto riserva sul punto.
Il motivo è infondato.
Nel caso di specie, pacificamente e in base alla documentazione prodotta, si tratta di varianti disposte ex art. 32.3 e 32.4 della Convenzione ( ossia per “forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore” oppure in generale in quanto richieste da IE ).
In dette ipotesi, sulla base sempre dell'art. 32.3 “saranno riconosciuti al contraente generale i maggiori costi” e sulla base dell'art. 32.4 le varianti richieste da IE “ saranno predisposte dal Contraente Generale e potranno comportare una modificazione dell'importo contrattuale “.
Si tratta in sintesi di fattispecie che derogano al generale principio di onnicomprensività del corrispettivo contrattuale e l'interpretazione data dall'appellante secondo cui con il termine
“costi” non sarebbero indicati gli oneri progettuali risulta in contrasto con il fatto che il termine in realtà è generale e comunque anche il progetto ha un costo che comprende anche gli onorari del progettista, non solo le “spese vive”.
In tale contesto il fatto che l'art. 32.7 preveda che per ogni variante venga redatta una
“perizia differenziale “ limitata ai soli “lavori” non implica alcuna esclusione per le spese che
29 comunque sono da un lato inerenti ai lavori stessi (progettazione oltre che direzione lavori)
e dall'altro costituiscono certamente costi aggiuntivi per il contraente generale;
comunque, anche a voler ritenere detta clausola limitata alla fase esecutiva, ciò non esclude il pagamento della progettazione che anzi costituisce una posta dovuta sulla base delle disposizioni sopra indicate.
Per quanto riguarda poi la variante 7 l'omessa liquidazione di un compenso per la progettazione ha comportato l'iscrizione di riserva per cui non può costituire prova dell'assenza del diritto al compenso stesso.
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Diciassettesimo motivo di appello ( pag. 94 )
Violazione o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. sulla valutazione di (parziale) fondatezza delle riserve nn. 11, 18, 25, 26, 28, 34, 38, 40, 44, 46. Contraddittorietà manifesta.
Si sostiene che il Tribunale, erroneamente e contraddittoriamente, avrebbe liquidato l'importo pur rilevando la carenza di documentazione a supporto dei costi di progettazione.
Si cita a tale proposito il seguente passaggio : “in ordine alla congruità, l'indennizzo richiesto da ARe Attrice non incontra un puntuale riscontro tra domanda e documentazione probante quanto all'importo speso, corredata dei bonifici di pagamento”.
Il Tribunale anche sul punto avrebbe ritenuto erroneamente congruo il criterio adottato dal
CTU affermando:
«In questo contesto il CTU ha ritenuto liquidabili le prestazioni con le stesse percentuali utilizzate per i compensi progettuali contrattuali. Detti oneri sono poi riportati nei relativi schemi allegati indicando la tipologia dell'opera, l'importo della variante, il riferimento percentuale applicato alle progettazioni dei lavori del Lotto 1) e Lotto 2), i risultati rinvenienti dalla calcolazione a seconda che le opere in variante rientrino nel Lotto 1) e nel Lotto 2). L'indennizzo complessivo ammonta ad € 1.247.908,84».
Si afferma: a) l'erroneità dell'affermazione poiché i costi avrebbero dovuto essere supportati da idonea documentazione e b)la contraddittorietà tra liquidazione dell'importo e l'affermazione di detta carenza.
Il motivo è infondato. 30 Risulta non contestata in atti la previsione di un'attività progettuale a carico del contraente generale nonché l'effettuazione dell'attività stessa, in quanto necessaria per l'adozione di tutte le varianti oggetto di riserva. Il CTU a tale proposito non ha rilevato la totale assenza di documentazione ma unicamente l'assenza di un “puntuale riscontro tra domanda e documentazione probante dell'importo speso corredata dei bonifici di pagamento”.
In tale contesto del tutto correttamente è stato utilizzato un criterio del tutto congruo (quello del calcolo utilizzato per i compensi progettuali riconosciuti e previsti in contratto ) e che ha del resto portato a un dimezzamento dell'importo richiesto.
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Diciottesimo motivo di appello
Violazione o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1277 cod. civ. sulla qualificazione delle riserve nn. 11, 18, 25, 26, 28, 34, 38, 40, 44, 46 come aventi natura risarcitoria. Contraddittorietà manifesta
Si contesta la natura risarcitoria dell'importo per cui si contesta la voce relativa alla sola rivalutazione riconosciuta dal Tribunale ( non essendovi stato conteggio in linea capitale ).
Il motivo è fondato.
Come affermato dal Tribunale e non contestato : “l'affidamento ha previsto, in generale, a fronte di un corrispettivo per lavori, un compenso per la progettazione di detti lavori, così come un compenso per la Direzione Lavori e la Sicurezza. Il punto 32.2) della Convenzione precisa che sono a carico del Contraente Generale tutte le varianti,…. Orbene tutte le varianti sopraindicate sono espressamente a carico di …. l'ulteriore eccezione di ARe_1 [...]
la quale, richiamando la materiale redazione della perizia differenziale (Allegato Q.10) Pt_1 che non comprende i compensi progettuali, deduceva da ciò la previsione dell'esclusione di tale indennizzo, non è pertinente. Infatti, le perizie differenziali, come redatte, non riferiscono niente del compenso attribuito per la Direzione Lavori, che però è regolarmente liquidato, anche se l'onere è escluso dalla perizia medesima. Inoltre, ed è questo un rilievo fondamentale, la logica che ha interessato l'intera prestazione è stata quella di compensare sia la realizzazione delle opere che la relativa progettazione…”.
Si tratta quindi di compenso per una prestazione insita nella variante i cui costi sono a carico AR di sulla base di una semplice verifica delle condizioni contrattuali.
31 Il fatto che NO avesse chiesto il compenso come “maggiori oneri sostenuti” non comporta, al contrario di quanto affermato dal Tribunale, che si tratti di riserva risarcitoria.
Si tratta infatti di interpretazione delle clausole contrattuali sulla cui base è stato ritenuto dal Tribunale in linea con il CTU che anche le spese di progettazione del corrispettivo di un lavoro contrattualizzato e non del risarcimento per anomalo andamento dell'appalto o per comportamenti dell'appaltante al di fuori del contratto o di maggiori oneri sostenuti.
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Diciannovesimo motivo di appello
Nullità della sentenza perché recepisce acriticamente i risultati della CTU. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 1, n. 4). Riserve nn. 31, 31bis e 43.
Si contesta la statuizione del Tribunale laddove, riguardo alle riserve sopra indicate ( cd. gruppo G ) con cui è stato richiesto il pagamento di maggiori oneri per il ritrovamento e il trasporto a discarica di materiali inquinanti ( riserva 31 ) per il fermo del cantiere presso il
Nord31 dal 5/6/2012 al 10/10/2012 a causa del rinvenimento di idrocarburi ( riserva Pt_8
31 bis ) e per il costo di smaltimento del materiale inquinato ( riserva 43 ) il Tribunale si sarebbe limitato a riportare il contenuto della CTU senza alcuna valutazione autonoma.
Il motivo è infondato per quanto indicato nell'analisi della prima doglianza.
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Ventesimo motivo di appello
Violazione o falsa applicazione degli artt. 52.1., 52.2., 52.3., 52.3bis e 52.4 della Convenzione nonché del 2° AIM sulla valutazione di inammissibilità della riserva n. 31. Illogicità manifesta e omessa valutazione della rinuncia precedente formulata da NO.
Si afferma che erroneamente il Tribunale, recependo acriticamente la CTU, avrebbe affermato che la riserva fosse tempestiva e che non vi fosse stata rinuncia.
Il motivo è fondato riguardo alla tempestività per cui risulta assorbito il profilo riguardante la rinuncia .
La riserva è stata iscritta il nove settembre 2011.
32 Con nota del dodici agosto 2011 NO aveva invero già comunicato alla committente che il materiale estratto e in giacenza sulle piazzole del cantiere aveva ARe_9
“caratteristiche tali da dover essere conferito a discarica per rifiuti non pericolosi e che pertanto, ai sensi del punto W.9 dell'Allegato 10 alla Convenzione 21/2007, l'attività si configura come gestibile a rimborso su fattura”; contestualmente era stato indicato anche il prezzo di smaltimento ( 100,00 €/tonn. ).
In buona sostanza già alla data del dodici agosto 2011 il contraente generale era perfettamente in grado di evidenziare un maggior costo derivante dalla natura dei rifiuti.
Ebbene detti elementi sono sufficienti per far iscrivere la relativa riserva essendo irrilevante il fatto, valorizzato erroneamente dal CTU e dal Tribunale come da censura dell'appellante, consistente nell'assenza di rifiuto da parte della committenza in ordine al pagamento;
la riserva infatti deve essere iscritta nel momento in cui il maggior costo o maggior danno si verifica potenzialmente ben potendo poi la concreta quantificazione essere effettuata in un secondo tempo.
Nel caso di specie era individuato il materiale da smaltire, la natura dello stesso e il costo unitario di smaltimento nonché la necessità per l'azienda di sostenere maggiori costi.
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Ventunesimo motivo di appello
Violazione o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 1362 cod. civ., 1363 cod. civ. e 1366 cod. civ., nonché dell'Allegato 2.7, Sez. X, par. 3 della Convenzione sulla valutazione di (integrale) fondatezza della n. 31.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento del ventesimo motivo.
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Ventiduesimo motivo di appello
Violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1227 cod. civ. sulla valutazione di (integrale) fondatezza della n. 31 bis. Carenza di motivazione e omessa valutazione di fatti decisivi relativi alla consegna delle aree e ai campionamenti eseguiti da NO. Omesso esame delle specifiche contestazioni al quantum calcolato dal CTU sollevate dal CTP d Pt_1
Con la riserva 31 bis, formulata il trentuno luglio 2012, il contraente generale ha chiesto il ristoro dei danni per fermo e rallentamento lavori di consolidamento del jet-grounding 33 nell'area del Pozzo Nord dal cinque giugno al dieci ottobre 2012, a seguito della riscontrata presenza di idrocarburi ( ossia materiali inquinanti ) nel sottosuolo.
Come indicato dal CTU “i lavori erano stati iniziati nei primi giorni del mese di Maggio 2012 ed era stato riscontrato odore di idrocarburi, circostanza della quale era informat ARe_1 con nota del 05/06/2012 del Contraente Generale. Il Committente disponeva l'esecuzione di sondaggi, con analisi acquisite il 13/06/2012 che confermavano l'inquinamento, del quale è derivato il fermo dei lavori”.
L'appellante sostiene che erroneamente il Tribunale, recependo la CTU, non avrebbe AR considerato come all'epoca della consegna del cantiere ( 2010 ) aveva rispettato quanto disposto dall'art. 20.1 della Convenzione che prevedeva l'obbligo della committente di consegnare le aree “libere e disponibili per l'esecuzione dei lavori» in quanto il ventuno giugno 2010 la stessa NO aveva eseguito dei carotaggi che erano stati negativi riguardo alla presenza di inquinamenti.
Si afferma quindi : “o tali analisi erano state eseguite in modo errato o superficiale come sembra riconoscere il CTU e quindi il giudice di primo grado (laddove rilevano la possibilità Co che detti rilievi non abbiano riscontrato l'inquinamento) e allora il nulla può pretendere per propri errori o carenze;
oppure l'inquinamento è intervenuto in seguito, e anche in tal caso nulla può essere riconosciuto a NO che aveva da tempo ricevuto in consegna l'intera area, con la conseguenza che il successivo inquinamento di parte di essa è comunque alla stessa imputabile “.
Il motivo è infondato.
La stessa appellante ha riconosciuto che i carotaggi sono stati eseguiti nel 2010 da CP_19 rispettando le specifiche del Piano di Gestione delle Terre (PGT) che stabiliva per il Pozzo
Nord quattro sondaggi a carotaggio all'interno dell'impronta dello stesso pozzo, spinti fino alla profondità massima di 26 mt. I risultati all'epoca, come sopra indicato, sono stati negativi per gli inquinanti.
Atteso quanto detto l'affermazione secondo cui i carotaggi sarebbero stati eseguiti male rimane del tutto apodittica e comunque non si confronta con il rilievo del CTU secondo cui l'esito è giustificabile considerando la ridottissima area interessata dai singoli carotaggi che comunque, si ripete, sono stati eseguiti nel numero e per la profondità indicata nel PGT;
non solo, i nuovi accertamenti non sono stati eseguiti indifferentemente nell'area ma “i sondaggi nel 2012 sono stati pilotati della presenza di esalazioni percepite olfattivamente” .
34 Ancora più priva di riscontri e apodittica è l'induzione secondo cui l'inquinamento da idrocarburi sarebbe successivo e per di più attribuibile a colpa del contraente generale.
Per quanto riguarda la quantificazione l'appellante sostiene che il calcolo del CTU si baserebbe su un fermo lavori di centosedici giorni ( sei giugno/trenta settembre 2012 ) mentre il fermo lavori sarebbe stato da limitare al periodo di messa in sicurezza dell'area, pari a soli trenta giorni.
Il profilo di doglianza è infondato poiché il CTU ha utilizzato un metodo del tutto corretto analizzando le lavorazioni previste nel periodo, confrontandole con i lavori effettivamente espletati, ricavando la percentuale di rallentamento ( quindi non di fermo totale ) per tutto il periodo e rilevando come il danno sarebbe stato in realtà maggiore rispetto a quello richiesto, importo che comunque ha riconosciuto costituire il limite del quantum.
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Ventitreesimo motivo di appello
Nullità della sentenza perché recepisce acriticamente i risultati della CTU. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 1, n. 4). Riserva n. 36.
Il motivo è infondato per le valutazioni di cui al motivo 1 e comunque lo stesso ctu ha demandato al Tribunale la decisione trattandosi di questioni giuridiche ( applicabilità ai contratti in corso dell'art. 4,5,6 dpr 207/2010 ).
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Ventiquattresimo motivo di appello
Violazione o falsa applicazione degli artt. 4 ( intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore ) , 5 (intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore) e 6 ( documento unico di regolarità contributiva ) d.p.r. 207/2010 ( regolamento di esecuzione del nuovo codice dei contratti pubblici 163/2006 ) sulla valutazione di (parziale) fondatezza della n. 36. Carenza di motivazione e omessa valutazione di fatti decisivi relativi alle difficoltà finanziarie del CG.
Si censura la sentenza laddove ha ritenuto parzialmente fondata la riserva 36 con cui era AR stata contestata la trattenuta operata da sul valore dei SAL ai sensi dell'art. 4 comma 3 dpr 207/2010.
Il motivo è fondato..
35 L'art. 4 ultimo comma del dpr 207/2010 prevede una trattenuta a garanzia delle somme che l'appaltatore deve ai propri dipendenti a titolo di contributi e così dispone:
“In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento;
le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva”
Il regolamento di cui al dpr 207/2010 non era entrato in vigore all'atto dell'aggiudicazione e della stipula del contratto di appalto e manca una norma transitoria specifica.
A tale proposito il collegio condivide pienamente, con riferimento allo scopo della norma posta a tutela di un interesse primario dei lavoratori, il parere ANAC 10/2012 che ha affermato :
“…La ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni, prevista dall'art. 4, comma 3 D.P.R. n. 207/2010, deve essere operata dalle stazioni appaltanti anche con riferimento ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 207/2010, a prescindere dal fatto che la gara d'appalto sia stata espletata anteriormente a tale data, per una serie di ragioni di seguito esposte. La disposizione di cui all'art. 4, comma 3 del Regolamento medesimo, per un verso, non attiene agli aspetti procedimentali dell'affidamento dei contratti pubblici, per cui non si pone nemmeno la questione dell'incidenza dello ius superveniens sulle eventuali procedure di gara già bandite. Per altro verso, pur riguardando aspetti contrattuali, la disposizione in esame non ha una particolare incidenza sulla portata delle obbligazioni già assunte dalle parti. La norma in questione, infatti, disciplina un profilo meramente procedurale relativo alla fase di esecuzione del contratto, concernente una modalità del pagamento (ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni, svincolata in sede di liquidazione finale, previo rilascio del DURC), che non è, di per sé, idoneo ad incidere sull'equilibrio sinallagmatico del contratto in corso di esecuzione raggiunto sotto la vigenza del precedente assetto normativo … Inoltre, la ricostruzione sistematica prospettata in premessa [37] induce, altresì, ad interpretare le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 – e più in generale degli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010 – come dettate a garanzia dell'osservanza, nella fase di esecuzione del contratto, di norme inderogabili poste a tutela del lavoratore. In tal senso, tali norme regolamentari appaiono attuative della normativa primaria di cui all'art. 38 del Codice – nello specifico dell'art. 38, comma 1, lett. i) e lett. e) – e, quindi, anche per tale loro natura non sostanzialmente innovativa ma attuativa di disposizioni che governano la disciplina dei contratti pubblici, suscettibili di immediata applicazione».
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Venticinquesimo motivo di appello
36 Violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1227 cod. civ. sulla valutazione di (parziale) fondatezza della n. 43. Carenza di motivazione e omessa valutazione di fatti decisivi relativi all'individuazione del potenziale responsabile dell'inquinamento.
La riserva 43, del 18 luglio 2011, che il Tribunale ha ritenuto fondata, riguarda la contabilizzazione delle prestazioni di trasporto in discarica dei materiali provenienti dalla lavorazione “PZ01 bonifica in procedura semplificata” relativa allo smaltimento dei rifiuti conseguenti al rinvenimento di inquinamento da idrocarburi nell'area del Pozzo Nord come da fattura della Hydra s.r.l..
Si tratta della medesima fonte di aggravio di spese fatta valere, sotto altro aspetto, con la riserva 31 che il Collegio ha ritenuto tardiva e che riguardava il costo di smaltimento dei suddetti materiali come rifiuto non pericoloso.
Il trasporto con smaltimento è stato effettuato a fine agosto 2011.
Si sostiene che il Tribunale avrebbe errato ponendo i costi di trasporto a carico della committente poiché si sarebbe dovuto attendere l'esito degli accertamenti riguardanti il soggetto responsabile dell'inquinamento che l'appellante individua, in termini di verosimiglianza, con l'ente gestore della ex centrale del latte che in precedenza aveva uno stabilimento sull'area.
Il motivo è infondato sulla base dei seguenti rilievi: a) l'art. 20.1 della convenzione impone comunque al committente di consegnare al contraente generale le aree libere da qualsiasi impedimento e b) i tempi per identificare il soggetto effettivamente inquinante ( che, si rileva, ancora nel 2016 a distanza di anni non era stato individuato ) erano chiaramente incompatibili con lo smaltimento e avrebbero in generale comportato un rallentamento delle opere.
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Ventiseiesimo motivo di appello
Violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Erroneità della statuizione sulle spese di lite per omessa valutazione della soccombenza reciproca.
Il motivo è assorbito dalla necessaria rivalutazione delle rispettive posizioni atteso il parziale accoglimento dell'appello.
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Conteggi.
Dall'importo riconosciuto dal Tribunale in linea capitale ( € 15.913.985,87 ) deve essere tolto quello, sempre in linea capitale, relativo alla riserva 16 bis ( € 2.328.184,60 ) e alla riserva
31 ( € 91.800,00 ).
La somma da riconoscere è quindi pari a € 13.494.001,27.
Dall'importo poi riconosciuto dal Tribunale per le riserve risarcitorie a titolo di rivalutazione fino al trentuno ottobre 2018 ( € 925.349,02 ) deve essere tolto l'importo conteggiato a tale titolo per la riserva 16 bis ( € 137.362,89 ) nonché per la riserva 31 ( € 5.416,20 ) in quanto non dovute e per le riserve 11, 18, 25, 26, 28, 34, 38, 40, 44, 46 ( € 79.222,46 ) in quanto non risarcitorie.
La somma da riconoscere è quindi pari a € 703.347,47.
Il Tribunale ha poi proceduto, per le riserve risarcitorie, a sommare capitale e rivalutazione
( 15.913.985,87 + 925.349,02 ) e su detto importo ( € 16.839.334,89 ) ha proceduto a ulteriore rivalutazione da ottobre 2018 a gennaio 2022 (giungendo così a € 17.714.980,31);
ha infine riconosciuto gli interessi legali su detta somma dalla data di pubblicazione della sentenza ( dieci marzo 2022 ) al saldo.
Il criterio di calcolo adottato non è oggetto di alcuna doglianza neppure implicita per cui il
Collegio deve mantenerlo modificando le cifre da inserire nel computo in base ai motivi accolti.
Di conseguenza per le riserve risarcitorie deve essere riconosciuto l'importo di
€13.494.001,27 + €703.347,47 = €14.197.348,74 cui si deve aggiungere la rivalutazione su detta somma da ottobre 2018 a gennaio 2022 giungendo così a € 14.935.610,87 oltre
38 interessi legali dal dieci marzo 2022 ( data di pubblicazione della sentenza di primo grado ) al saldo.
Per le riserve 11, 18, 25, 26, 28, 34, 38, 40, 44, 46, trattandosi di riserve contabili, devono essere riconosciuti gli interessi e non la rivalutazione.
Osserva peraltro il collegio come applicando gli interessi come da conteggio del ctu fino al trentuno dicembre 2018, trattandosi di interessi legali e poi moratori secondo la tempistica della convenzione, l'importo indicato a tale titolo ( € 120.404,48 ) è maggiore dell'importo riconosciuto a titolo di rivalutazione ( € 88.931,85 ) nella sentenza di primo grado e, in assenza di qualsiasi controdeduzione sul punto da parte degli appellati comunque la condanna deve essere contenuto entro detto limite.
Atteso quanto detto occorre condannare l'appellante a pagare per dette riserve € 88.931,85 oltre interessi legali dal primo novembre 2018 al saldo applicando anche in tal caso il medesimo criterio di calcolo indicato dal Tribunale per tale tipo di riserve.
Per la riserva 36, di natura prettamente contabile, deve essere respinta la domanda che invece era stata accolta nel capo b della sentenza impugnata.
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Restituzioni. come documentato in atti ha ricevuto l'importo liquidato nella sentenza di Controparte_1 primo grado il dieci giugno 2022 e, come richiesto dall'appellante, deve essere condannata alla restituzione della differenza tra quanto erogato e quanto spettante sulla base della presente statuizione oltre interessi legali dal dieci giugno 2022 al saldo.
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Spese di lite
Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere riconsiderate nella loro globalità atteso il parziale accoglimento dell'appello e sono calcolate sulla base dell'importo riconosciuto
(valori medi).
39 Detto importo per il primo grado, applicando le tariffe attualmente vigenti sarebbe pari a
€83.380,00 per NO, € 64.138,00 per e € 49.336,00 per ciascuna delle altre CP_1 cessionarie, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA E CA;
si tratta di somma invero maggiore rispetto a quello indicata in sentenza;
in detta sede il Tribunale ha proceduto alla liquidazione delle spese applicando un criterio di maggior favore in quanto, sulla base delle tariffe all'epoca vigenti, ha considerato lo scaglione relativo all'importo riconosciuto in sentenza e lo ha abbattuto ulteriormente compensando la somma al 50%.
Atteso quanto detto, in assenza di doglianza incidentale, l'importo deve essere mantenuto nella misura riconosciuta dal Giudice di prime cure.
Per il presente grado le spese sono determinate sulla base della condanna in favore delle parti costituite ( scaglione da € 4.000.001,00 per scaglione da € 2.000.001,00 per CP_1
e, insieme, per e ) senza fase Controparte_2 CP_20 CP_5 istruttoria in quanto non tenuta con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di e di Controparte_6
NO s.c.p.a..
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto:
condanna al pagamento, in favore di NO S.c.p.A. ARe_1 in Amministrazione Straordinaria e, per essa, di quale cessionaria dei crediti Controparte_1 da riserve, nella misura del 50% e per il restante 50% delle altre cessionarie Controparte_6
( e per essa ) e come accertati ed ammessi CP_5 Controparte_2 al passivo della NO S.c.p.A. in A.S., della complessiva somma di € 14.935.610,87 relativa alle riserve nn. 7Abis, 7B, 7B bis, 9/10 17, 17 bis, 22, 31 bis, 43 di natura risarcitoria, oltre interessi legali dal dieci marzo 2022 al saldo;
40 condanna al pagamento, in favore di NO S.c.p.A. ARe_1 in Amministrazione Straordinaria e, per essa, di quale cessionaria dei Controparte_1 crediti da riserve, nella misura del 50% e per il restante 50% delle altre cessionarie CP_6
( e per essa ) e come accertati ed
[...] CP_5 Controparte_2 ammessi al passivo di NO S.c.p.A. in della complessiva somma di € 88.931,85 Pt_5 oltre interessi legali dal primo novembre 2018 al saldo per le riserve di natura contabile 11,
18, 25, 26, 28, 34, 38, 40, 44, 46.
Condanna a restituire a il maggiore importo versato per le riserve Controparte_1 ARe_1 riconosciute dal Tribunale rispetto a quello liquidato nella presente sentenza oltre interessi legali dal dieci giugno 2022 al saldo.
Respinge tutte le altre domande relative alle riserve contabili e risarcitorie.
Conferma per il primo grado le spese di lite come liquidate dal Tribunale.
Condanna alla refusione delle spese di appello in favore ARe_1 di di e di liquidate per Controparte_1 CP_5 Controparte_2 in € 40.668,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA, per Controparte_1 [...] in € 31.283,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA e per CP_2 CP_5 in € 31.283,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
[...]
Roma, camera di consiglio del ventitré giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci NE RS LL de Courtelary
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