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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 20/10/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott. CE QU Presidente dott. CA D. MA Giudice rel. dott.sa Alessandra Frasca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 2040/2024 V.G., avente ad oggetto: ricorso per separazione consensuale;
promossa congiuntamente da:
(c.f.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CL) il 30.11.1974 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Bellini, presso il cui studio in
Caltanissetta alla via Libertà n. 12 è elettivamente domiciliato e
(c.f.: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
24.07.1977 e residente a Volpiano (TO) in contrada Cascina Dente n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Lobue, presso il cui studio in Palermo alla via Goethe, 1 è elettivamente domiciliata;
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
*****
Conclusioni delel parti: all'udienza fissata per il giorno 25.06.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto dopo lel precisazioni delel parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 16.12.2024, Parte_1 e premesso di avere contratto matrimonio
[...] Parte_2 concordatario in data 13/09/1997, in Resuttano (CL), con atto trascritto nel registro degli Atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Resuttano, nell'Anno 1997, Numero 8, Parte II, Serie A., e che dalla loro unione sono nati due figli: (c.f.: ) nato a [...] Controparte_1 C.F._3 il 29.03.1999 e (c.f.: ) nata a Controparte_2 C.F._4
Caltanissetta il 30.10.2011 e tenuto conto del fatto che negli ultimi anni sono sopravvenute ragioni di incompatibilità caratteriale tali da far scemare la comunione materiale e spirituale hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione personale alle condizioni riportate in ricorso, che si riportano integralmente:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Resuttano (CL) alla via Luigi Capuana n.6, rimarrà assegnata al Sig. il quale continuerà ad abitare nella stessa con la figlia minore Parte_1
; CP_2
3) i coniugi condivideranno l'affidamento della figlia con conseguente esercizio CP_2 congiunto della responsabilità genitoriale;
4) la madre, la quale attualmente è andata a vivere fuori dalla Sicilia per motivi di carattere lavorativo, potrà esercitare il diritto di visita nei confronti della figlia minore ogni CP_2 qualvolta lo vorrà e compatibilmente ai suoi impegni e a quelli della figlia;
5) la Sig.ra si obbliga a corrispondere al Sig. a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 150,00, da CP_2 versare entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat nel conto intestato al Sig. avente le seguenti coordinate Parte_1
[...]. Entrambi i genitori verseranno tutte le spese occorrenti per la figlia di natura straordinaria al 50%, quest'ultime dovranno essere preventivamente concordate.
Infine, le parti danno atto di avere definito ogni rapporto personale e patrimoniale e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere.
In ricorso le parti hanno chiesto sostituirsi l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed hanno ribadito la loro volontà di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella domanda di separazione, alle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, rilevava la carenza in ricorso delle indicazioni reddituali delle parti e, in particolare, delle condizioni economiche del figlio maggiorenne;
e, pertanto, esprimeva, allo stato, CP_1 parere negativo all'accoglimento.
Con Decreto emesso in data 01.04.2025, il Tribunale invitava le parti a depositare note scritte e a riferire ed indicare le disponibilità economiche e reddituali delle parti, al fine di poter valutare, nell'interesse della minore, le condizioni concordate.
Con successive note scritte le parti ottemperavano a quanto richiesto dal
Tribunale, precisando che il figlio maggiorenne svolge l'attività di CP_1 bracciante agricolo ed è economicamente autosufficiente poiché percepisce un reddito mensile di circa € 1.600,00. Riferivano, intoltre, quanto all'assegno unico relativo alla figlia minorenne , che questo ammonta ad € 200,00 circa CP_2 mensili e viene percepito interamente dal padre.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi e la concorde volontà dagli stessi manifestata integrano i presupposti di cui all'art. 158 Cod. Civ. per giungere alla pronuncia della separazione personale.
Le condizioni concordate dalle parti, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono rispondenti all'interesse della figlia minore, . Controparte_2
Nessuna statuizione sulle spese deve adottarsi stante la natura congiunta della domanda proposta.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2040/2024 V.G.:
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 16.12.2024;
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Resuttano (CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile Unica del Tribunale del 17 ottobre 2025.
Il Presidente
CE QU
Il Giudice rel.
CA D. MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott. CE QU Presidente dott. CA D. MA Giudice rel. dott.sa Alessandra Frasca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 2040/2024 V.G., avente ad oggetto: ricorso per separazione consensuale;
promossa congiuntamente da:
(c.f.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CL) il 30.11.1974 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Bellini, presso il cui studio in
Caltanissetta alla via Libertà n. 12 è elettivamente domiciliato e
(c.f.: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
24.07.1977 e residente a Volpiano (TO) in contrada Cascina Dente n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Lobue, presso il cui studio in Palermo alla via Goethe, 1 è elettivamente domiciliata;
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
*****
Conclusioni delel parti: all'udienza fissata per il giorno 25.06.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto dopo lel precisazioni delel parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 16.12.2024, Parte_1 e premesso di avere contratto matrimonio
[...] Parte_2 concordatario in data 13/09/1997, in Resuttano (CL), con atto trascritto nel registro degli Atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Resuttano, nell'Anno 1997, Numero 8, Parte II, Serie A., e che dalla loro unione sono nati due figli: (c.f.: ) nato a [...] Controparte_1 C.F._3 il 29.03.1999 e (c.f.: ) nata a Controparte_2 C.F._4
Caltanissetta il 30.10.2011 e tenuto conto del fatto che negli ultimi anni sono sopravvenute ragioni di incompatibilità caratteriale tali da far scemare la comunione materiale e spirituale hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione personale alle condizioni riportate in ricorso, che si riportano integralmente:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Resuttano (CL) alla via Luigi Capuana n.6, rimarrà assegnata al Sig. il quale continuerà ad abitare nella stessa con la figlia minore Parte_1
; CP_2
3) i coniugi condivideranno l'affidamento della figlia con conseguente esercizio CP_2 congiunto della responsabilità genitoriale;
4) la madre, la quale attualmente è andata a vivere fuori dalla Sicilia per motivi di carattere lavorativo, potrà esercitare il diritto di visita nei confronti della figlia minore ogni CP_2 qualvolta lo vorrà e compatibilmente ai suoi impegni e a quelli della figlia;
5) la Sig.ra si obbliga a corrispondere al Sig. a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 150,00, da CP_2 versare entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat nel conto intestato al Sig. avente le seguenti coordinate Parte_1
[...]. Entrambi i genitori verseranno tutte le spese occorrenti per la figlia di natura straordinaria al 50%, quest'ultime dovranno essere preventivamente concordate.
Infine, le parti danno atto di avere definito ogni rapporto personale e patrimoniale e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere.
In ricorso le parti hanno chiesto sostituirsi l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed hanno ribadito la loro volontà di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella domanda di separazione, alle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, rilevava la carenza in ricorso delle indicazioni reddituali delle parti e, in particolare, delle condizioni economiche del figlio maggiorenne;
e, pertanto, esprimeva, allo stato, CP_1 parere negativo all'accoglimento.
Con Decreto emesso in data 01.04.2025, il Tribunale invitava le parti a depositare note scritte e a riferire ed indicare le disponibilità economiche e reddituali delle parti, al fine di poter valutare, nell'interesse della minore, le condizioni concordate.
Con successive note scritte le parti ottemperavano a quanto richiesto dal
Tribunale, precisando che il figlio maggiorenne svolge l'attività di CP_1 bracciante agricolo ed è economicamente autosufficiente poiché percepisce un reddito mensile di circa € 1.600,00. Riferivano, intoltre, quanto all'assegno unico relativo alla figlia minorenne , che questo ammonta ad € 200,00 circa CP_2 mensili e viene percepito interamente dal padre.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi e la concorde volontà dagli stessi manifestata integrano i presupposti di cui all'art. 158 Cod. Civ. per giungere alla pronuncia della separazione personale.
Le condizioni concordate dalle parti, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono rispondenti all'interesse della figlia minore, . Controparte_2
Nessuna statuizione sulle spese deve adottarsi stante la natura congiunta della domanda proposta.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2040/2024 V.G.:
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 16.12.2024;
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Resuttano (CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile Unica del Tribunale del 17 ottobre 2025.
Il Presidente
CE QU
Il Giudice rel.
CA D. MA