Articolo 2 della Legge 21 novembre 2000, n. 342
Articolo 1Articolo 3
Versione
10 dicembre 2000
Art. 2. (Razionalizzazione delle disposizioni
in materia di valutazione delle operazioni fuori bilancio) 1. Nell'articolo 103-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, concernente gli enti creditizi e finanziari, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 103-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , gia' citato nelle note all'art. 1, cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 103-bis (Enti creditizi e finanziari). - 1. Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati nell' art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 , concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni "fuori bilancio , in corso alla data di chiusura dell'esercizio, derivanti da contratti che hanno per oggetto titoli, valute o tassi d'interesse, o che assumono come parametro di riferimento per la determinazione della prestazione la quotazione di titoli o valute ovvero l'andamento di un indice su titoli, valute o tassi d'interesse.
2. La valutazione di cui al comma 1 e' effettuata secondo i criteri previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera c), 18, comma 3 , 20 , comma 3, e 21 , commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 . A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume:
a) per i contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;
b) per i contratti di compravendita di titoli, il valore determinato ai sensi delle lettere a) e c) del comma 3 dell'art. 61;
c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 ;
d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 9.
2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1.
3. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalita' di copertura dei rischi relativi ad attivita' e passivita' produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalita' di copertura di rischi connessi a specifiche attivita' e passivita', ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalita' di copertura di rischi connessi ad insiemi di attivita' e passivita'. A tal fine l'operazione si considera di copertura quando ha l'obiettiva funzione di ridurre o trasferire il rischio di variazione del valore di singole attivita' e passivita' o di insiemi di attivita' e passivita'.".
Entrata in vigore il 10 dicembre 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente