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Sentenza 21 ottobre 2024
Sentenza 21 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 21/10/2024, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1254 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Visto il provvedimento con il quale era disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
viste le note depositate per l'opponente dall'avv. MATTIONI SILVIA
per gli opposti dall'avv. FIOCCHI LUISA GIUSEPPINA
Il Giudice
Deposita la seguente sentenza mediante “consolle del magistrato”.
Il Giudice
Enza Foti
pagina 1 di 6 N. R.G. 1254/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1254/2023 promossa da:
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante legale , rappresentato e difeso dall'avv. MATTIONI Controparte_1
SILVIA giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro
e rappresentati e difesi dall'avv. FIOCCHI LUISA Controparte_2 CP_3
GIUSEPPINA giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a e , l' Controparte_2 CP_3 CP_1
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in data 08.08.2023, contestualmente
[...]
alla sentenza n. 322/2021 del 23.04.2021 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno nella causa iscritta al n. 700033/2013 R.G. con la quale veniva respinta la domanda di accertamento di usucapione promossa dall' , con condanna alle spese legali. CP_1
A fondamento della citata opposizione spiegava come il precetto fosse illegittimo ed affetto da nullità assoluta poiché basato su di una sentenza di mero accertamento, non passata in giudicato, in quanto impugnata dall' dinanzi alla Corte d'Appello di Ancona e quindi non provvisoriamente CP_1
esecutiva.
pagina 2 di 6 Sosteneva, in particolare, che tale sentenza nulla avesse disposto in merito all'obbligo di liberare le particelle di terreno, con la conseguenza che gli opposti non avevano diritto ad agire esecutivamente.
Concludeva quindi chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno, contrariis reiectis: - preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato in data 08.08.2023 ad istanza dei signori e , quali eredi CP_3 Controparte_2
del de cuius , per i motivi indicati in parte narrativa. – nel merito, accertare Persona_1
l'illegittimità, nullità ed inefficacia del precetto notificato l'08.08.2023, dichiarando che i signori
e , quali eredi del de cuius non hanno diritto a CP_3 Controparte_2 Persona_1
procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno opponente. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Si costituivano in giudizio e quali eredi di contestando in CP_2 CP_3 Persona_1 fatto ed in diritto tutto quanto affermato dall'opponente e concludevano chiedendo “In via preliminare
– accertare e dichiarare l'efficacia del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato in data
08.08.2023, ad istanza dei Sigg.ri e - conseguentemente rigettare la CP_2 CP_3
domanda proposta da parte attrice in quanto inammissibile nonché, infondata in fatto e diritto. Nel merito – accertare e dichiarare l'ammissibilità e l'efficacia del precetto notificato l'08.08.2023, riconoscendo il diritto dei Sigg.ri e a procedere ad esecuzione nei confronti CP_2 CP_3 dell'odierno opponente. – condannare l' ai sensi Controparte_1 dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese”.
All'udienza del 19.01.2024 il procedimento era rinviato per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, poi sostituita con il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Pertanto, all'esito dell'esame delle note conclusive e delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, era pubblicata la presente pronuncia mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Va innanzitutto precisato come la sentenza diviene esecutiva quando passa in giudicato, ossia quando è definitiva.
È noto, però che il legislatore è intervenuto scindendo il momento del passaggio in giudicato della sentenza dal momento in cui è possibile iniziare l'esecuzione forzata, prevedendo la (automatica) provvisoria esecutorietà della sentenza anche se la medesima non è ancora passata in giudicato. All'art. 282 c.p.c., infatti, si stabilisce che “La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”. È altresì noto, però, tale disciplina trova attuazione solo con riferimento alle sentenze di condanna che “sono le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo”. Il concetto stesso pagina 3 di 6 di esecuzione, infatti, “esprime un'esigenza di adeguamento della realtà al "decisum" che, evidentemente, manca nelle pronunce di natura costitutiva e in quelle di accertamento” (Cass., nn.
1037/1999, 9236/2000, richiamate da Cass. civ., n. 4007/2018) con l'ovvia conseguenza che queste ultime pronunce non possono avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato
(Cass., n. 7369/2009, Cass. 25743/2013, Cass. civ., n. 4007/2018, Cass. 12872/2021).
Ne consegue che, in relazione alle sentenze dichiarative e di accertamento di primo grado, non ancora passate in giudicato, le stesse possono dirsi provvisoriamente esecutive, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., solo limitatamente al capo relativo alla condanna alle spese del giudizio (v. Ordinanza Corte di Cass.
N. 10826/2020; Cass. 21367/2004; Cass. 16262/2005).
Tanto premesso, passando all'analisi del caso in esame – tralasciando le diverse doglianze avanzate dalle parti che nulla hanno a che fare con il titolo di formazione giudiziale di cui al precetto in esame che in alcun modo rilevano nella presente sede – parte opposta, sul presupposto intervenuto accertamento dell'insussistenza dell'intervenuta usucapione, accertata con la sentenza n. 322/2021, ha notificato il precetto intimando la liberazione delle proprie particelle – riconosciuta con la citata sentenza - dalle auto dei clienti della struttura alberghiera.
Per quanto detto, tuttavia, la citata sentenza in quanto sentenza di accertamento negativo non definitiva
- perché impugnata prima avanti alla Corte di Appello di Ancona e, all'esito del giudizio di appello con ricorso per cassazione - non costituisce valido titolo esecutivo.
Ed infatti, la sentenza in oggetto – limitandosi all'accertamento dell'insussistenza dell'intervenuta usucapione - non contiene la condanna dell'opponente all'adempimento di un obbligo di fare o di non fare poichè né nella parte motiva della sentenza n. 322/2021, né nel dispositivo della stessa è contenuta la condanna alla liberazione delle particelle oggetto del suddetto giudizio.
In altri termini, il giudizio instaurato per l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione, conclusosi – in via ancora non definitiva - con il disconoscimento dell'acquisto a titolo originario dell'immobile da parte dell'attuale opponente, non costituisce per l'odierna opposta lo strumento per richiedere all'opponente l'adempimento dell'obbligo di liberazione delle particelle di terreno, non potendo l'accertamento non definitivo della insussistenza dell'intervenuta usucapione da parte dell' costituire valido titolo per ottenere la restituzione del bene (non contenendo la CP_1
sentenza alcuna statuizione – in assenza di specifica domanda – in ordine al rilascio dell'immobile).
Ne discende che il precetto oggi opposto non risulta sorretto da un valido titolo esecutivo.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, dunque, l'opposizione andrà accolta e il precetto dichiarato inefficace.
pagina 4 di 6 Quanto alle reciproche domande di condanna ex art. 96 c.p.c. è evidente che l'esito del giudizio esclude l'accoglibilità della domanda formulata dalla parte intimante nei confronti dell'opposta.
Quanto, invece, alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 12.01.2024, si ritiene che la stessa vada invece accolta sussistendo gli estremi della colpa grave. È principio granitico e consolidato quello per cui la sentenza dichiarativa o di accertamento non ancora passata in giudicato non goda della provvisoria esecutività con la conseguenza che il comportamento di una parte che notifica un precetto intimando il rilascio dell'immobile sulla base di una sentenza di accertamento negativo dell'acquisto a titolo originario dell'immobile in capo alla controparte non ancora passata in giudicato può dirsi certamente
(quantomeno) colposo. Ne discende che gli opposti andranno condannati in questa sede, ex art. 96
c.p.c., al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare nella misura di 1/3 delle spese di lite.
Spese di lite che, chiaramente, seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della causa (indeterminabile), al numero e complessità delle questioni trattate
(bassa) ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1254 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto di e CP_3 CP_2
di agire esecutivamente in forza della sentenza di primo grado n. 322/2021 per la liberazione
[...] delle particelle con conseguente inefficacia dell'atto di precetto;
- Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta;
- Accoglie la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente e condanna la parte opposta al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c. in complessivi euro
1.400,00;
- condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 4200,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a.,
c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 18 ottobre 2024
pagina 5 di 6 Il Giudice
Enza Foti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Visto il provvedimento con il quale era disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
viste le note depositate per l'opponente dall'avv. MATTIONI SILVIA
per gli opposti dall'avv. FIOCCHI LUISA GIUSEPPINA
Il Giudice
Deposita la seguente sentenza mediante “consolle del magistrato”.
Il Giudice
Enza Foti
pagina 1 di 6 N. R.G. 1254/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1254/2023 promossa da:
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante legale , rappresentato e difeso dall'avv. MATTIONI Controparte_1
SILVIA giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro
e rappresentati e difesi dall'avv. FIOCCHI LUISA Controparte_2 CP_3
GIUSEPPINA giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a e , l' Controparte_2 CP_3 CP_1
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in data 08.08.2023, contestualmente
[...]
alla sentenza n. 322/2021 del 23.04.2021 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno nella causa iscritta al n. 700033/2013 R.G. con la quale veniva respinta la domanda di accertamento di usucapione promossa dall' , con condanna alle spese legali. CP_1
A fondamento della citata opposizione spiegava come il precetto fosse illegittimo ed affetto da nullità assoluta poiché basato su di una sentenza di mero accertamento, non passata in giudicato, in quanto impugnata dall' dinanzi alla Corte d'Appello di Ancona e quindi non provvisoriamente CP_1
esecutiva.
pagina 2 di 6 Sosteneva, in particolare, che tale sentenza nulla avesse disposto in merito all'obbligo di liberare le particelle di terreno, con la conseguenza che gli opposti non avevano diritto ad agire esecutivamente.
Concludeva quindi chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno, contrariis reiectis: - preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato in data 08.08.2023 ad istanza dei signori e , quali eredi CP_3 Controparte_2
del de cuius , per i motivi indicati in parte narrativa. – nel merito, accertare Persona_1
l'illegittimità, nullità ed inefficacia del precetto notificato l'08.08.2023, dichiarando che i signori
e , quali eredi del de cuius non hanno diritto a CP_3 Controparte_2 Persona_1
procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno opponente. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Si costituivano in giudizio e quali eredi di contestando in CP_2 CP_3 Persona_1 fatto ed in diritto tutto quanto affermato dall'opponente e concludevano chiedendo “In via preliminare
– accertare e dichiarare l'efficacia del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato in data
08.08.2023, ad istanza dei Sigg.ri e - conseguentemente rigettare la CP_2 CP_3
domanda proposta da parte attrice in quanto inammissibile nonché, infondata in fatto e diritto. Nel merito – accertare e dichiarare l'ammissibilità e l'efficacia del precetto notificato l'08.08.2023, riconoscendo il diritto dei Sigg.ri e a procedere ad esecuzione nei confronti CP_2 CP_3 dell'odierno opponente. – condannare l' ai sensi Controparte_1 dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese”.
All'udienza del 19.01.2024 il procedimento era rinviato per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, poi sostituita con il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Pertanto, all'esito dell'esame delle note conclusive e delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, era pubblicata la presente pronuncia mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Va innanzitutto precisato come la sentenza diviene esecutiva quando passa in giudicato, ossia quando è definitiva.
È noto, però che il legislatore è intervenuto scindendo il momento del passaggio in giudicato della sentenza dal momento in cui è possibile iniziare l'esecuzione forzata, prevedendo la (automatica) provvisoria esecutorietà della sentenza anche se la medesima non è ancora passata in giudicato. All'art. 282 c.p.c., infatti, si stabilisce che “La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”. È altresì noto, però, tale disciplina trova attuazione solo con riferimento alle sentenze di condanna che “sono le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo”. Il concetto stesso pagina 3 di 6 di esecuzione, infatti, “esprime un'esigenza di adeguamento della realtà al "decisum" che, evidentemente, manca nelle pronunce di natura costitutiva e in quelle di accertamento” (Cass., nn.
1037/1999, 9236/2000, richiamate da Cass. civ., n. 4007/2018) con l'ovvia conseguenza che queste ultime pronunce non possono avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato
(Cass., n. 7369/2009, Cass. 25743/2013, Cass. civ., n. 4007/2018, Cass. 12872/2021).
Ne consegue che, in relazione alle sentenze dichiarative e di accertamento di primo grado, non ancora passate in giudicato, le stesse possono dirsi provvisoriamente esecutive, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., solo limitatamente al capo relativo alla condanna alle spese del giudizio (v. Ordinanza Corte di Cass.
N. 10826/2020; Cass. 21367/2004; Cass. 16262/2005).
Tanto premesso, passando all'analisi del caso in esame – tralasciando le diverse doglianze avanzate dalle parti che nulla hanno a che fare con il titolo di formazione giudiziale di cui al precetto in esame che in alcun modo rilevano nella presente sede – parte opposta, sul presupposto intervenuto accertamento dell'insussistenza dell'intervenuta usucapione, accertata con la sentenza n. 322/2021, ha notificato il precetto intimando la liberazione delle proprie particelle – riconosciuta con la citata sentenza - dalle auto dei clienti della struttura alberghiera.
Per quanto detto, tuttavia, la citata sentenza in quanto sentenza di accertamento negativo non definitiva
- perché impugnata prima avanti alla Corte di Appello di Ancona e, all'esito del giudizio di appello con ricorso per cassazione - non costituisce valido titolo esecutivo.
Ed infatti, la sentenza in oggetto – limitandosi all'accertamento dell'insussistenza dell'intervenuta usucapione - non contiene la condanna dell'opponente all'adempimento di un obbligo di fare o di non fare poichè né nella parte motiva della sentenza n. 322/2021, né nel dispositivo della stessa è contenuta la condanna alla liberazione delle particelle oggetto del suddetto giudizio.
In altri termini, il giudizio instaurato per l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione, conclusosi – in via ancora non definitiva - con il disconoscimento dell'acquisto a titolo originario dell'immobile da parte dell'attuale opponente, non costituisce per l'odierna opposta lo strumento per richiedere all'opponente l'adempimento dell'obbligo di liberazione delle particelle di terreno, non potendo l'accertamento non definitivo della insussistenza dell'intervenuta usucapione da parte dell' costituire valido titolo per ottenere la restituzione del bene (non contenendo la CP_1
sentenza alcuna statuizione – in assenza di specifica domanda – in ordine al rilascio dell'immobile).
Ne discende che il precetto oggi opposto non risulta sorretto da un valido titolo esecutivo.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, dunque, l'opposizione andrà accolta e il precetto dichiarato inefficace.
pagina 4 di 6 Quanto alle reciproche domande di condanna ex art. 96 c.p.c. è evidente che l'esito del giudizio esclude l'accoglibilità della domanda formulata dalla parte intimante nei confronti dell'opposta.
Quanto, invece, alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 12.01.2024, si ritiene che la stessa vada invece accolta sussistendo gli estremi della colpa grave. È principio granitico e consolidato quello per cui la sentenza dichiarativa o di accertamento non ancora passata in giudicato non goda della provvisoria esecutività con la conseguenza che il comportamento di una parte che notifica un precetto intimando il rilascio dell'immobile sulla base di una sentenza di accertamento negativo dell'acquisto a titolo originario dell'immobile in capo alla controparte non ancora passata in giudicato può dirsi certamente
(quantomeno) colposo. Ne discende che gli opposti andranno condannati in questa sede, ex art. 96
c.p.c., al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare nella misura di 1/3 delle spese di lite.
Spese di lite che, chiaramente, seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della causa (indeterminabile), al numero e complessità delle questioni trattate
(bassa) ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1254 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto di e CP_3 CP_2
di agire esecutivamente in forza della sentenza di primo grado n. 322/2021 per la liberazione
[...] delle particelle con conseguente inefficacia dell'atto di precetto;
- Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta;
- Accoglie la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente e condanna la parte opposta al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c. in complessivi euro
1.400,00;
- condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 4200,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a.,
c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 18 ottobre 2024
pagina 5 di 6 Il Giudice
Enza Foti
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