Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 22/04/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
n. 240/2022 RGCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d'appello avverso la sentenza n. 4/2022 resa dal TR di Genova, pubblicata in data 04.01.2022, notificata in data 17.02.2022, promossa da:
, P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Picasso del Foro di Genova, giusto mandato a margine dell'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Genova, Via Roma 4/1
APPELLANTE contro
, Genova 07.10.1963, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Controparte_1
Cameranesi Capretti e Claudia Dipasquale entrambi del Foro di Genova, giusto mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Roberto Cameranesi Capretti, in Genova Via XX Settembre n°3/17
APPELLATO
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Controparte_2 Controparte_3
Giangreco del Foro di Genova, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Francesco Giangreco in Chiavari, Via Tripoli 34/2
APPELLATI avente ad oggetto: responsabilità professionale medica
nella quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI:
PER L'APPELLANTE
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, previe le pronunce e declaratorie tutte del caso, contrariis reictis, previa rinnovazione della CT, respinte le avverse eccezioni tutte, in riforma della
Sentenza n. 4/202 datata e pubblicata il 4/01/2022 dal TR civile di Genova, notificata in data
17 febbraio 2022, che ha deciso le cause riunite RG N. 8905/2018 e N. RG 11239/2018, in accoglimento dei motivi di appello,
1
; Controparte_1
- in denegato subordine, per la non creduta ipotesi di conferma della responsabilità dell' , ridurre la quantificazione del danno non Parte_1 patrimoniale da perdita del rapporto parentale liquidato in favore dell'appellato come segue:
- € 107.873,7 per , figlio NON CONVIVENTE (€ 215.747,40 – 50%); Controparte_1
- e/o nella somma maggiore o minore meglio vista;
- in ogni caso, ordinare la restituzione in favore di Parte_1 delle somme corrisposte al Sig. in forza della sentenza di primo grado Controparte_1 risultanti non dovute;
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio;
- preso atto del fatto che parte appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti dei signori e a spese legali compensate;
Controparte_2 Controparte_3
- rilevato che i signori e hanno accettato la rinuncia a Controparte_2 Controparte_3 spese compensate;
- dichiarare estinto il processo nei confronti di e e/o la Controparte_2 Controparte_3 cessazione della materia del contendere con i signori e , Controparte_2 Controparte_3 compensando le spese di causa tra l'appellante e i medesimi e Controparte_2 CP
.”
[...]
PER L'APPELLATO : Controparte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
– previa declaratoria di inammissibilità dei motivi d'appello avverso proposti,
– previa pronuncia di inammissibilità di ogni nuova domanda formulata in questo grado di giudizio:
1. in via principale e nel merito, respingere l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata resa in primo grado;
2. vinte le competenze e spese di giudizio tutte, con distrazione a favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
PER GLI APPELLATI E Controparte_2 Controparte_3 come da Parte appellante rispetto a esse Parti appellate;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702bis del 30.08.2018, ritualmente notificato, e Controparte_2 CP
in qualità rispettivamente di figlia e nipote di , convenivano in giudizio
[...] Parte_2
l , originando la causa n,8905/18 RG. Controparte_4
In particolare, gli allora ricorrenti esponevano che:
- il 29.06.2015 , padre dell'attrice e nonno di , veniva ricoverato presso Parte_2 CP la struttura ospedaliera ”, nel reparto di Neurologia dopo Controparte_4 essere caduto nella propria dimora ed essersi provocato una ferita al cuoio cappelluto, una frattura della seconda vertebra cervicale e una frattura dell'omero destro;
- i familiari di andavano spesso a trovarlo durante il ricovero, soprattutto Parte_2
, che provvedeva alle di lui esigenze di cura ed igiene personale;
Controparte_2
- il 19.07.2015, alle 13,00, detta figlia, in visita al padre, dopo aver fatto consumare il pranzo all'uomo, posizionato seduto con i piedi appoggiati su una sedia e con un cuscino sedile di
2 appoggio alla schiena, previo abbassamento della sbarra di contenzione del letto, salutava il genitore;
- quest'ultimo chiedeva espressamente di essere lasciato ancora nella citata posizione seduta, sì che la figlia medesima, nell'allontanarsi dal reparto, avvisava le infermiere del fatto che il padre era solo e si trovava come detto, raccomandando, dunque, di controllare l'uomo, con relative rassicurazioni del Personale;
- la mattina del 20.07.2015 sempre la citata congiunta, recatasi in visita al genitore, lo trovava con un evidente ematoma all'altezza dello zigomo sinistro, apprendendo che il giorno precedente era caduto dal letto, con sottoposizione ad esami clinici, fra cui Parte_2 una TAC, che aveva confermato l'esistenza di una frattura, in particolare del ponte zigomatico sinistro;
- da un rilievo effettuato il giorno 20.7, tuttavia, emergeva un incremento delle componenti ematiche alla convessità fronto-parietale, con incremento dei segni dell'effetto massa sul parenchima e sui settori ventricolari limitrofi;
- alle 23 dello stesso giorno, allora, essendo nelle more stato diagnosticato un ematoma subdurale acuto con frattura del dente dell'epistrofeo, veniva trasferito al Parte_2 reparto di Neurochirurgia;
- durante la notte fra il 20 e il 21 di luglio l'uomo veniva sottoposto ad intervento di craniotomia, ma alle ore 9 dello stesso 21 luglio le sue condizioni risultavano critiche al punto che si annotava la non contattabilità dello stesso;
- alle ore 14:00 del 21 luglio 2015 si verificava un peggioramento e entrava in Parte_2 coma fino al decesso, che avveniva alle ore 18.50;
- in merito, era stato radicato presso la Procura della Repubblica di Genova un procedimento penale, nel quale il Consulente del P.M., Dott. , aveva stabilito la sussistenza del Per_1 nesso eziologico tra la caduta di , registrata il 19.07.2015, e il successivo Parte_2 decesso, in quanto la caduta medesima era da ricondursi alla mancata attivazione da parte del Personale sanitario delle barriere protettive in dotazione al letto, ove era ricoverato il paziente.
A fronte di tale antefatto, dunque, è stato ancora dedotto che promuoveva Controparte_2 inutilmente la mediazione con IRCCS, per , dunque, proporre ricorso per ATP, notificato il
02.10.2017, in esito al quale veniva depositata CT ad opera dei Dott.ri e Persona_2 Per_3
i quali ribadivano la responsabilità in capo ai nella causazione del decesso di
[...] CP_5 Pt_2
, per le medesime ragioni già evidenziate sopra, ma anche rispetto alle cure prestate dopo
[...] la caduta, ravvisando, in sostanza, un deficit afferente alla vigilanza e contenimento del paziente, deficit in conseguenza del quale si era verificata la caduta rammentata, divenuta letale in forza di un decisivo ritardo diagnostico-terapeutico.
e chiedevano, quindi, il risarcimento per i danni Controparte_2 Controparte_3 derivanti dalla perdita per morte rispettivamente del padre e del nonno, oltre al risarcimento determinato in favore di , iure hereditatis, nella quota di spettanza, in ragione dei Controparte_2 danni patiti dal de cuius.
Successivamente alla proposizione del suddetto ricorso, l Parte_1
veniva convenuto in separato giudizio, rubricato al n.11239/18 RG, anch'esso nanti il
[...]
TR di Genova, da , figlio del defunto . Controparte_1 Parte_2
In particolare, deduceva: Controparte_1
- di essere figlio ed erede di;
Parte_2
- ripercorreva l'intera vicenda clinica del padre ed evidenziava che lo stesso, al momento del ricovero, era affetto da “cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa con vasculopatia generalizzata con iniziale decadimento cognitivo e insufficienza renale cronica”;
3 - che in data 09.06.2015 veniva trasferito nella sezione neuro-riabilitativa della Parte_2 stessa Divisione di Neurologia, al fine di proseguire le cure e le terapie;
- che il 15.06.2015 , a causa di una grave proctorragia, manifestava una grave Parte_2 anemizzazione che lo costringeva a sottoporsi a trasfusione e, ciononostante, si verificava un episodio di angor accompagnato da modificazioni ECG;
- che il 06.07.2015, a fronte di un nuovo episodio di angor con modificazioni ECG, il paziente veniva trasferito presso la Unità Coronarica dell , over rimaneva fino Parte_1 al 08.07.2015, per poi rientrare come sopra nel reparto di Neurologia;
- che il 21.07.2015 veniva sottoposto ad intervento di “craniotopia per Parte_2 evacuazione di ematoma subdurale acuto post traumatico in OP” e, a seguito di un peggioramento delle condizioni cliniche, decedeva;
- che, in conseguenza dei fatti descritti, veniva avviato un procedimento penale a carico del
Personale sanitario, nel quale, come già anticipato, il P.M. incaricava il Dott. al fine Per_1 di “accertare la causa biologica della morte e se la morte fosse o meno da porsi in nesso di causalità materiale con il trattamento medico”;
- che dalle operazioni peritali espletate emergeva quale causa del decesso la presenza di un
“edema polmonare acuto terminale in un soggetto 83 enne affetto” da gravi patologie pregresse, rilevando, altresì, “la sussistenza di nesso causale tra l'evento traumatico patito dall in occasione della caduta occorsagli il 19 luglio 2015, in regime di ricovero Pt_2 ospedaliero, ed i tempi e le modalità della sua morte”;
- che il proprio Consulente tecnico, Dott. individuava diversi aspetti censurabili Persona_4 nelle modalità di cura e gestione del paziente da parte del Personale sanitario operante, aspetti che facevano emergere una responsabilità professionale a carico del Personale medesimo dell , responsabilità consistente in una carenza di vigilanza, Parte_1 anche in termini di gestione del paziente nell'immediato post trauma, nel quale si rilevava un ritardo diagnostico terapeutico;
- che il 30.10.2017 esso deducente formulava richiesta di risarcimento danni all Parte_1
, richiesta che rimaneva, però, priva di riscontro;
[...]
- che l'istanza di mediazione presentata presso l'Organismo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova non sortiva esito positivo.
chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare la responsabilità dell Controparte_1 [...]
per i danni arrecati a lui stesso ed a e condannare il nosocomio Parte_1 Parte_2 convenuto al risarcimento di tutti i danni iure hereditatis, subiti da , nonché iure proprio Parte_2 per perdita del rapporto parentale.
L' si costituiva nei due giudizi pendenti, Parte_1 rispettivamente con comparsa del 25.10.2018 e del 23.11.2018.
Il nosocomio genovese, in particolare, con comparsa di costituzione e risposta del
25.10.2018, nel procedimento introdotto da e : Controparte_2 Controparte_3
- eccepiva l'inammissibilità della procedura ex art. 702 bis c.p.c. stante la contestata responsabilità del convenuto per i fatti di causa e la necessità di un'attenta istruttoria nel giudizio;
- evidenziava la presenza di due giudizi pendenti con identico petitum e causa petendi e, pertanto, rilevava come necessitasse un accertamento unitario complessivo in ordine alla responsabilità dedotta e contestata, alle posizioni soggettive ed ai rapporti di parentela, affettivi e familiari oggetto delle pretese risarcitorie iure proprio avanzate, il tutto sollecitando la riunione delle cause;
4 - eccepiva, altresì, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda introdotta dal CP
, poiché quest'ultimo non aveva preso parte al precedente procedimento ex art. 696
[...] bis c.p.c.;
- contestava gli addebiti mossi all , evidenziando come le censure Parte_1 derivassero da un erroneo recepimento delle conclusioni rese all'esito dell'accertamento tecnico preventivo;
- sottolineava che il Personale sanitario, nelle more, era stato assolto dalla sentenza del
TR Penale di Genova del 20.09.2018, che aveva optato per il proscioglimento con formula "il fatto non sussiste";
- ribadiva come il Personale avesse seguito procedure adeguate alla salvaguardia del paziente e che l'evento poteva essere stato causato da fattori fortuiti;
- reputava, altresì, necessario accertare se la condotta di , che aveva Controparte_2 abbassato le barriere di contenzione, integrasse una qualsivoglia responsabilità, o quantomeno corresponsabilità, nella caduta del padre;
- in merito alla condotta dei Sanitari, contestava che, sebbene una TC cerebrale potesse essere più opportuna di una radiografia al cranio, non vi erano segni di deficit neurologico e che l'eventualità di un rischio emorragico era di certo minore rispetto a quello che avrebbe comportato una terapia anticoagulante con dicumarolici o NAO;
- in merito alla prognosi generale della patologia in oggetto, sottolineava che l'ematoma subdurale acuto veniva descritto come una patologia grave, con un rischio di morte del 50% per un paziente di 83 anni, indipendentemente dal trattamento;
- rilevava come la consulenza NCH fosse stata richiesta dopo la prima TC, suggerendo che i neurochirurghi avessero monitorato il paziente prima di decidere per l'intervento;
- sottolineava, quanto alla “sospensione della terapia con clopidogrel”, che l'assunzione del farmaco dopo il trauma avrebbe comunque avuto un ruolo causale irrilevante sull'evoluzione successiva del paziente;
- concludeva, pertanto, nel senso che non esisteva nesso causale tra il comportamento del
Personale e l'esito infausto, con la richiesta di rigetto delle domande attoree.
Il nosocomio in questione contestava, infine, l'esito della CT , lamentando che l'Ausiliario del Giudice aveva sottostimato l'effettiva incidenza delle malattie da cui l era affetto, con Pt_2 conseguenti limitate prospettive di vita.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.11.2018, l Parte_1
si costituiva anche nel giudizio promosso da , esponendo:
[...] Controparte_1
- che i procedimenti pendenti nanti il TR di Genova dovevano essere riuniti in quanto avevano medesimi petitum e causa petendi;
- che valevano le medesime difese svolte nella comparsa di costituzione e risposta nel procedimento promosso da e , difese che , dunque, Controparte_2 Controparte_3 riproponeva.
L' concludeva, per l'effetto, anche in tale processo, Pt_1 Parte_1 per rigetto integrale delle domande ex adverso formulate.
All'udienza del 06.11.2018 celebrata nel procedimento RG n°8905/2018 parte attrice si rimetteva sull'istanza di conversione del rito, opponendosi all'eccezione del convenuto circa l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea. L chiedeva preliminarmente la sospensione del Parte_1 giudizio in attesa della definizione della sentenza penale di cui procedimento NR 15234/2016 – RG
GIP 8767/2017, deciso con sentenza n° 705/2018, procedimento pendente in appello, che risultava appellato dal PM, in quanto si era costituita parte civile nel predetto giudizio, nel Controparte_2
5 quale era stato convenuto anche l'Ente ospedaliero deducente quale responsabile civile, il tutto, in via subordinata, instando per la riunione della citate cause RG n°11239/2018 e RG n°8905/2018.
Il Giudice respingeva l'istanza di sospensione, in quanto l non risultava rivestire Pt_1 ruolo di imputato nel procedimento penale, e rinviava la causa all'udienza del 07.12.2018 per consentire ai ricorrenti di cui al giudizio introdotto con ricorso ex art.702bis c.p.c. di produrre la documentazione relativa al tentativo di mediazione.
Disposta nei seguiti la conversione del rito nel primo citato giudizio, il Giudice all'udienza del 2.4.2019, cui erano chiamate entrambe le cause, riuniva il giudizio n°11239/2018 RG con quello avente RG n°8905/2018, concedeva i richiesti termini ex art.183 c.p.c. e rinviava la causa al
19.11.2019.
La causa veniva, dunque, istruita a mezzo delle prove orali dedotte, nei limiti di quelle ammesse, sì che all'udienza del 10.02.2021 parte convenuta dava atto che, con sentenza dell'11.11.2020, la Corte d'Appello di Genova aveva confermato l'assoluzione delle due infermiere indagate, rigettando l'appello del P.M. e della parte civile.
A fronte della richiesta di nuova CT, da parte di , il primo Giudice, con provvedimento Pt_1 del 19.02.2021, riteneva la causa matura per la decisione e fissava l'udienza del 01.10.2021 per la precisazione delle conclusioni, allorquando le Parti assumevano le rispettive conclusioni ed il
TR tratteneva la causa in decisione assegnando termini di legge per il deposito delle difese finali.
Con Sentenza n. 4/2022, datata e pubblicata il 4/01/2022, il TR civile di Genova, così statuiva:
“
P.Q.M.
Il TR, definitivamente pronunciando nelle cause riunite R.G. n. 8905/2018 e R.G. n.
11239/2018, disattesa ogni contraria istanza, dichiara il convenuto Controparte_6
responsabile del decesso del sig. in data 21/7/2015.
[...] Controparte_7
NA , in persona del Direttore Generale Parte_1 pro tempore, al pagamento delle seguenti somme:
€ 286.894,30 (€ 284.394,30+€ 2.500,00), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, a favore dell'attrice sig.ra ; Controparte_2
€ 140.000,00, oltre a rivalutazione ed interessi legali, a favore dell'attore sig. CP
;
[...]
€ 245.167,50, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, a favore dell'attore sig.
Controparte_1
a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali indicati in parte motiva.
Respinge le altre pretese degli attori.
NA la struttura ospedaliera convenuta, in persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 16.429,50 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA a favore degli attori (causa R.G. 8905/2018) e Controparte_2 CP
, e in € 862,00 per esborsi ed € 10.730,00 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, IVA e
[...]
CPA come per legge a favore dell'attore , con distrazione a favore dei difensori di Controparte_1 quest'ultimo, dichiaratisi antistatari.
Compensa tra le Parti le spese di lite del procedimento per ATP.
Pone le spese della CT espletata nel procedimento R.G. n. 10725/2017, così come già liquidate, a carico di , in persona del Direttore Generale Parte_1 pro tempore ”.
Il TR motivava la decisione assunta, in particolare, come segue:
- le domande dovevano essere accolte nei limiti citati;
6 - le conclusioni dei CCTTUU avevano, infatti, confermato il comportamento negligente del
Personale dell in due occasioni, sia il 19.07.2015, per la Pt_1 Parte_1 caduta dal letto di , sia per la gestione della situazione susseguente alla Parte_2 caduta;
- in merito all'omessa vigilanza del paziente, doveva addebitarsi a Parte convenuta, da un lato, il significativo lasso temporale intercorso tra l'uscita della figlia dalla stanza e CP_2
l'orario della caduta, che ben acclarava il periodo nel quale non venivano attivate le necessarie misure di protezione , dall'altro che, come posto in risalto dai CC.TT.UU., “si trattava di un pz a elevato rischio caduta con precedenti traumatismi in anamnesi tra cui
l'ultimo, avvenuto presso il domicilio, per cui era stato ricoverato il 29.06.2015. Stante tale premessa pare evidente si trattasse di un pz meritevole di contenzione o quantomeno di posizionamento di apposite barriere protettive in assenza di sorveglianza diretta”;
- in merito, poi, all'operato dei Sanitari successivo alla caduta, la Dott.ssa ed il Dott. Per_2 avevano sottolineato quanto segue: “Si ribadisce che la gestione dell'evento traumatico Per_3 non sia stata adeguata. Per quel che riguarda la gestione post-traumatica, innanzitutto, sorprende la scelta del Neurologo che, in occasione della prima consulenza post-traumatica opta per la richiesta di esame RX anziché TC, considerato ad oggi l'esame gold standard in caso di trauma cranico. Inoltre, risulta evidente un chiaro ritardo diagnostico-terapeutico nella gestione del pz traumatizzato sia per la mancanza di immediati accertamenti strumentali, sia per la conseguente tardiva sospensione di terapia antiaggregante che per il mancato adeguato monitoraggio del pz, che altrimenti sarebbe stato tempestivamente preso in cura dai neurochirurghi che invece nel caso in esame intervenivano chirurgicamente solo nella notte tra il 20 e il 21 luglio”;
- certo, ancora, era il nesso causale tra il decesso di e le condotte colpose dei Parte_2
Sanitari come descritte, stanti le valutazioni dei Consulenti, secondo i quali :“la mancanza di adeguate procedure di contenzione in pz ad elevato rischio caduta, le lesioni riportate in seguito all'evento traumatico occorso in data 19.07.15 e la successiva inadeguata gestione del pz, in concomitanza con il quadro clinico pre-esistente, conducevano il paziente al decesso che si verificava in tempi molto ristretti … In considerazione dell'iter clinico affrontato dal pz si ritiene che la caduta del 19.07.15 sia da considerarsi concausa necessaria a cagionare il decesso del pz …”;
- dette conclusioni erano condivisibili e coerenti con la regola causale del “più probabile che non”, atteso che la caduta del paziente e la conseguente inadeguata gestione di tale evento rappresentavano, in sequenza, la causa preponderante del decesso di , il Parte_2 quale, peraltro, non era affetto da qualsivoglia patologia che potesse far prevedere una morte imminente dell'uomo;
- gli assunti del , riguardo alla valenza dell'assoluzione delle "due infermiere coinvolte" Pt_1 apparivano privi di pregio per escludere la responsabilità della struttura, stante l'autonomia del processo civile rispetto a quello penale, con effetti anche ai fini delle prove;
- per quanto riguardava l'ammontare del pregiudizio, circa la perdita da rapporto parentale, in ragione della necessaria valutazione equitativa di tale posta di danno non patrimoniale, risultavano adeguati i parametri liquidatori di cui alle Tabelle del TR di Roma, che consentivano di valorizzare l'età della vittima (83 anni al momento del decesso), l'età dei familiari superstiti, il grado di parentela e l'intensità del vincolo affettivo;
- andava, viceversa, respinta la domanda di per il danno catastrofale, poiché Controparte_2 non era emersa una sofferenza psichica del padre, in ragione della sequenza degli eventi;
7 - andavano, parimenti, respinte le altre pretese risarcitorie di per danno Controparte_1 esistenziale e morale, onde evitare duplicazioni risarcitorie, rispetto al riconosciuto danno da perdita parentale;
- andava, ancora, respinta ogni pretesa iure hereditatis per perdita di chance di guarigione, poiché l'affermazione dei Consulenti risultava generica e priva di riferimenti scientifici;
- in virtù, infine, del criterio della soccombenza, parte convenuta doveva essere condannata al pagamento delle spese di lite, con una riduzione del 50% , rispetto ai parametri medi stabiliti, date le non complesse questioni istruttorie;
- le spese di CT dovevano anch'esse essere sostenute dall Parte_1
.
[...]
Nei confronti della predetta sentenza l ha proposto Parte_1 tempestivo appello con atto 10.03.22, per i seguenti motivi.
I° MOTIVO Erronea valutazione dei dati clinici documentali ed erroneo riconoscimento di una responsabilità a carico dei sanitari dell'IRCCS San Martino
L'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino ha contestato la decisione del TR di accogliere in modo acritico le conclusioni della CT, ignorando le osservazioni contrapposte dei
CCTTPP del nosocomio.
L'appellante ha lamentato come la sentenza di primo grado avesse attribuito al Personale sanitario presunte negligenze nella gestione del trauma subito dal paziente a seguito di una caduta avvenuta il 19.07.2015, così come il decesso successivo, senza tenere conto in modo idoneo di tutte le risultanze, fra cui anche quella afferente al fatto che le infermiere coinvolte erano state assolte sia in primo, che secondo grado, stabilendo che le predette avevano seguito procedure adeguate alla sicurezza del paziente.
L'Ente ospedaliero ha, inoltre, sottolineato come, al di là della necessaria prevenzione delle cadute, non sempre fosse praticabile mantenere una contenzione continua per pazienti relativamente autonomi: a tal riguardo, nel caso di specie, non c'erano elementi sufficienti per giustificare misure restrittive severe, nonostante un episodio di caduta avvenuto al domicilio dell alcune settimane prima. Pt_2
L'appellante ha evidenziato, altresì, che rispetto alla dinamica della caduta, era necessario considerare la responsabilità di , che aveva abbassato le barriere di contenzione Controparte_2 senza ripristinarle, contribuendo così al rischio di caduta.
In merito, poi, alla gestione clinica, parte appellante ha posto l'accento su come, al momento dell'osservazione, non vi fossero segni di deficit neurologico o alterazioni della coscienza del paziente, non emergendo così evidenze di condotte colpose da parte del Personale sanitario neppure sotto tale profilo, sottolineando, ancora, che l'ematoma subdurale acuto rappresentava una condizione grave, con una prognosi peggiore rispetto all'ematoma epidurale acuto, circostanza che andava considerata, atteso che solo negli anni recenti i progressi nella diagnosi e nel trattamento chirurgico avevano migliorato i risultati.
Sul punto ha , ancora, lamentato la sottovalutazione dei fattori prognostici sfavorevoli Pt_1 afferenti al “ de cuius”, fattori includenti età, lesioni intraparenchimali associate, terapia anticoagulante, dimensioni dell'ematoma e tempestività dell'intervento, per, dunque, affermare che, pur integrando la rapidità dell'intervento stesso un fattore prognostico favorevole, un paziente di 83 anni presentava comunque un rischio di mortalità di circa il 50%, indipendentemente dal trattamento.
In punto tempistica, dunque, parte appellante ha, inoltre, dedotto come fosse probabile che la decisione di monitorare inizialmente l'evoluzione del quadro clinico fosse stata presa in
8 considerazione della stabilità del paziente e del rischio chirurgico, salvo poi eseguire tempestivamente l'intervento in caso di deterioramento del quadro clinico. Con riferimento, ancora, alla mancata sospensione del clopidogrel, , pur Pt_1 riconoscendo la particolarità del farmaco, ha lamentato che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, ciò non aveva influito significativamente sull'esito dell'intervento, dato che il farmaco aveva un effetto duraturo, il tutto in rapporto alle sequenza temporale degli eventi.
Infine, la Difesa dell'Ente ospedaliero ha ribadito come le evidenze cliniche escludessero un nesso causale tra la gestione del paziente e l'esito mortale, assumendo che una diversa gestione non avrebbe migliorato l'esito, considerando le gravi condizioni preesistenti di . Controparte_1
A fronte di tali deduzioni, è stato, pertanto, chiesto un nuovo incarico di indagine peritale e un approfondimento sulle prospettive di sopravvivenza del paziente, evidenziando carenze e contraddizioni nella CT precedente riguardo all'impatto delle patologie preesistenti e alla speranza di vita.
II° MOTIVO Omessa e/o errata motivazione nel riconoscimento del danno iure proprio
e/o errata liquidazione in eccesso delle poste risarcitorie a favore degli attori
Con tale motivo l'appellante ha dedotto l'erroneità dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di primo grado in merito alla quantificazione dei danni iure proprio.
In particolare, l ha esposto che: Parte_1
1) nella liquidazione a favore della figlia del defunto, , di anni 48, convivente, Controparte_2 il TR aveva liquidato € 284.394,30, sì che, verificando il calcolo, risultavano attribuibili 26 punti, che moltiplicati per il valore di € 9.806,70, portavano a un valore di € 254.974,20, con una differenza rispetto all'importo liquidato di € 29.420,10;
2) nella liquidazione a favore del figlio del defunto, , di anni 51, non Controparte_1 convivente, il TR aveva liquidato € 245.167,50, mentre, anche in questo caso, il calcolo corretto, basato su 22 punti, avrebbe dovuto portare ad € 215.747,40;
3) non era stata applicata, inoltre, quanto a , alcuna riduzione per la non Controparte_1 convivenza, per la quale l'onere probatorio ricadeva sulla parte attrice, la quale non aveva fornito elementi a sostegno della sussistenza di circostanze idonee ad escludere la riduzione massima del
50%;
4) identici errori erano riscontrabili anche nella liquidazione del danno al nipote CP
sebbene in tal caso la differenza fosse stata assorbita dalla riduzione operata dal Giudice.
[...]
, ancora, ha dedotto che tali differenze, esclusa quella sulla non convivenza, potevano Pt_1 essere frutto di errore nell'algoritmo di calcolo utilizzato, rispetto al sito di cui si era presumibilmente avvalso il Giudice di prime cure;
III° MOTIVO relativamente alla richiesta di sospensione dell'esecutività Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha rilevato che la mancata sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata avrebbe comportato un danno grave ed irreparabile, assumendo, peraltro, come il titolo esecutivo fosse manifestamente destinato a venire meno a seguito di una valutazione dell'impugnazione, in presenza di macroscopiche erroneità.
A tal riguardo, l'Ente ospedaliero ha rappresentato di aver proceduto a un pagamento parziale delle somme liquidate in sentenza, con riserva di ripetizione in caso di esito favorevole dell'impugnazione, sottolineando come eventuali esborsi pagati in eccesso, rispetto a quanto dovuto, avrebbero potuto configurarsi come danno erariale, vista la provenienza pubblica dei fondi.
Orbene, muovendo da quanto sopra, va detto che nelle more, e Controparte_2 CP
dopo essersi costituiti in appello, contestando le doglianze avversarie, addivenivano ad un
[...]
9 accordo con l'Ente appellante, per cui , come da conclusioni, rinunciava al gravame e detti Pt_1 appellati accettavano la rinuncia medesima a spese di lite compensate, il tutto come desumibile, in ultimo, dalle note scritte afferenti all'udienza cartolare del 22.10.2024, il che determina l'estinzione del presente giudizio ex art.306 c.p.c., a spese compensate, come concordato.
Esauriti detti rapporti processuali, risulta, invece, in essere il contenzioso fra il nosocomio appellante e . Controparte_1
Quest'ultimo, va detto, si è costituito in giudizio di fronte a questa Corte, contestando, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., tutto quanto dedotto in appello e ha chiesto la reiezione del gravame ex adverso proposto.
In particolare, l'appellato ha eccepito quanto segue. In relazione al primo motivo di gravame, l' ha sottolineato come la CT avesse Pt_2 evidenziato la responsabilità della struttura per negligenza nella gestione del paziente, che presentava fragilità psico-fisica, richiedendo sorveglianza e misure protettive: è stato ribadito, sul punto, come , anziano e con patologie multiple, avesse già manifestato difficoltà Parte_2 motorie e cognitive, sì che la di lui caduta, avvenuta a causa della mancanza di sponde sul letto, era da attribuirsi alla negligenza del Personale, che non aveva adottato le necessarie precauzioni.
L ha, inoltre, sottolineato il ritardo emerso nella diagnosi post-trauma, con un Pt_2 accertamento neurologico eseguito quasi 24 ore dopo l'incidente, ritardo che aveva compromesso le possibilità di sopravvivenza del paziente, palesando la mancanza di un monitoraggio adeguato e di interventi tempestivi che avevano contribuito all'esito fatale.
In conclusione, ha affermato come la morte del padre fosse direttamente Controparte_1 correlata alla caduta e alle carenze nella gestione clinica del paziente, opponendosi ad ogni ulteriore indagine tecnica del tutto superflua, rispetto ad acquisizioni complete e chiare già valutate dal primo
Giudice.
In relazione al secondo motivo di appello, l'appellato in esame ha criticato le deduzioni avversarie, anche in termini di preteso errore materiale.
La difesa di , nello specifico, ha evidenziato che la liquidazione del danno Controparte_1 aveva tenuto conto del forte legame familiare, delle abitudini di vita e dell'età sia della vittima, che del superstite, ribadendo che il Giudice di primo grado aveva correttamente applicato le tabelle di
Roma in base alla giurisprudenza recente, adottando correttivi idonei a riflettere le circostanze specifiche del caso, ciò richiamando gli esiti dell'istruttoria circa la particolarità della relazione parentale interrotta, su cui il TR si era, dunque, espresso.
Nell'affermare, pertanto, che le doglianze di erano infondate, sì da rivendicare il Pt_1 proprio diritto a percepire l'importo di 245.167,50 euro, come riconosciutogli dal Giudice di prime cure, l'appellato in questione ha, pertanto, chiesto la conferma della sentenza e che l
[...]
pagasse l'importo non ancora corrisposto. Parte_1
In relazione all'istanza di sospensiva, ha affermato come tale domanda Controparte_1 fosse da considerarsi inammissibile, mancando i necessari presupposti di legge.
Ciò detto, respinta con ordinanza 28.6.22, la sospensiva invocata da parte appellante,
l'originaria udienza di precisazione delle conclusioni subiva alcuni differimenti, fino alla designazione del nuovo Consigliere, di fronte al quale veniva rifissata l'udienza stessa per il 24.10.24, allorquando, per quanto qui rileva ancora, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Va , in primo luogo, osservato che a fronte delle risultanze esposte, la rituale rinuncia agli atti di nei confronti di e , rinuncia accettata, determina Pt_1 Controparte_2 Controparte_3
l'estinzione del presente gravame, limitatamente a tali rapporti processuali, ex art.306 c.p.c., a spese compensate, come richiesto dalle Parti.
Ciò detto residua da trattare l'appello proposto nei confronti di . Controparte_1
Orbene, rispetto al primo motivo, la critica della sentenza di primo grado di aver passivamente recepito le risultanze della CT acquisita agli atti è, come tale, inconsistente, ben potendo il Giudice condividere e fare proprie le risultanze del di lui Ausiliario, il cui ruolo , peraltro, è terzo, diversamente da quello dei CCTTPP, ferma restando la necessità di disamina critica delle obiezioni svolte dalle Parti.
In merito, reputa la Corte di dover suddividere la motivazione rispetto all'evento caduta, e rispetto all'errore medico, successivo alla stessa.
Orbene, rispetto al primo profilo, va osservato che le generiche deduzioni svolte a favore dell'Ente ospedaliero, circa la dichiarata “ aleatorietà” delle circostanze del fatto “ caduta” e degli obblighi preventivi, sono state oggetto di replica evidenziando quali erano le condizioni del paziente e il pregresso episodio di caduta, il tutto in rapporto ad un contesto nosocomiale che rendeva l soggetto necessitante di misure di prevenzione adeguate e specifiche a maggior ragione Pt_2 attesa la storia clinica del soggetto, riportata dai CC.TT.UU. ,anche a pag. 24 , a dimostrazione delle specificità del paziente.
Tali repliche risultano ampiamente satisfattive, ma, non può tacersi, risultano confortate dalle stesse sentenze penali assolutorie delle infermiere coinvolte nella caduta, sentenze che ha Pt_1 allegato come elementi di prova a proprio favore e che tali non sono affatto.
A riguardo la sentenza 705/18 del Gup di Genova, a carico di e CP_8 [...]
, come anticipato infermiere professionali di , imputate per il delitto p. e p. CP_9 Pt_1 dall'art.589 c.p., attesta in forza delle dichiarazioni del teste direttore del reparto di Tes_1 neurologia:
- come fosse un paziente ad alto rischio di caduta , necessitante della Parte_2 presenza di una persona o di forme di contenimento, con controllo almeno ogni 20 minuti;
- che il Personale era stato avvisato dalla figlia del paziente del di lei allontanamento, nel mentre il padre era seduto, senza sponda;
- che il Personale era andato a verificare la condizione del paziente medesimo, intervenendo su di lui, mediante l'applicazione di un metodo di contenimento con lenzuolo, per lasciarlo seduto, metodo di contenimento che non era codificato, ma era in uso diffuso;
- che tale metodo, tuttavia, si rivelò inidoneo, atteso che alle 13,30, come riferito in sede di s.i. da , si sentirono delle grida e l venne trovato a terra con una visibile Persona_5 Pt_2 contusione allo zigomo, sì da essere soccorso.
A fronte di quanto sopra, inoltre, le argomentazioni riportate a pag.3 della sentenza penale, circa davvero inverosimili cause alternative della caduta, risultano, invece, significativamente seguite dalla considerazione che detto metodo di contenimento, per “facta concludentia” non era realmente idoneo a garantire un paziente, ma era riconducibile alla scelta, di fatto, operata dalla struttura ospedaliera, di utilizzarlo, così da affermare , per ciò solo, la mancanza di colpa delle imputate, rispetto alle quali rimaneva il dubbio sulla loro imperizia, circa la corretta applicazione del lenzuolo medesimo, come contenimento, con conseguente assoluzione, il tutto secondo, in ogni caso, una
11 ricostruzione che depone, a ben vedere, a favore della decisione di condanna civile nei confronti dell . Pt_1
Quanto emerge, infatti, dalla citata sentenza, da un lato esclude totalmente qualsivoglia valenza, il giorno della caduta, della condotta della figlia, dall'altro non esonera affatto il nosocomio dalla responsabilità rispetto ad un soggetto descritto, sempre, dal citato direttore di reparto Tes_1 come: “…una persona con un iniziale deterioramento cognitivo, nel senso che poteva avere stati confusionali o vuoti di memoria, era ad alto rischio di caduta, aveva una autonomia limitata e necessitava di una presenza costante di assistenza;
era in grado di stare seduto, ma necessitava di una contenzione se si trovava solo”, tanto da affermare che: “… avendo l'uomo un'insufficiente percezione dei limiti derivati dalla sua patologia…poteva pensare di alzarsi dal letto e camminare.
Era pertanto necessario quando non vi era una persona presente a controllarlo direttamente,
l'adozione di una forma di contenimento”. Anche la pronuncia penale di appello n.2418/20 dell'11.11.20, non giova al nosocomio appellante, poiché muove dal principio della motivazione rafforzata rispetto al ribaltamento di una pronuncia assolutoria penale, richiamando il rigore, dunque, della prova necessaria a tal fine, al punto tale da affermare: “…Va inoltre considerato che la pronuncia assolutoria introduce un ragionevole dubbio sulla responsabilità penale…”, per, dunque, confermare l'assoluzione ex art.530 cpv , dando , peraltro, atto che le infermiere , in buona sostanza, fecero ciò che era previsto dalle disposizioni sanitarie interne, il che, a ben vedere, riversa sulla struttura nosocomiale i deficit afferenti alla tutela dei pazienti necessitanti, come acclarato nel caso di specie, di controllo e/o contenimento idoneo rispetto a specifiche esigenze, come , peraltro, riportate e conosciute dal direttore del reparto di cui si è detto.
Le risultanze esposte palesano, in conclusione, in modo convergente, carenze evidenti, sia nelle direttive sanitarie, che nella formazione del personale e, dunque, nelle modalità di controllo dei pazienti, rispetto alle peculiarità del loro, conosciuto, quadro clinico, avallando, così, ancor più, le considerazioni dei CC.TT.UU., in linea, peraltro, con quelle iniziali del perito del P.M. Dott. , Per_1 come da produzione sub 3 . Controparte_1
In merito, d'altra parte, alla richiamata l'autonomia del giudizio penale da quello civile, merita, di essere sottolineato come le assoluzioni, in primo e secondo grado siano intervenute ai sensi dell'art.530, comma 2, c.p.p., in relazione, dunque, all'ontologica differenza esistente fra la responsabilità penale, il cui presupposto è la certezza dell'addebito oltre ogni ragionevole dubbio, e la responsabilità civile, per cui vale il principio del “ più probabile che non “ , della preponderanza dell'evidenza. Le acquisizioni esposte escludono, pertanto, ogni fondatezza delle doglianze in esame.
Rispetto, poi, al ritardo diagnostico e terapeutico, omette l'appellante di considerare, nel lamentarsi dell' “appiattimento” del Giudice di prime cure:
- che, in primo luogo, gli stessi CC.TT.PP. del nosocomio hanno evidenziato come effettivamente sarebbe stato meglio nell'immediatezza effettuare una TAC cerebrale, piuttosto che raggi al cranio (prospettando del tutto fumosi eventuali fattori tecnici ostativi), ciò anche in assenza di evidenze afferenti all'alterazione della coscienza;
- che , ancora, detti CC,TT.PP. sono poi giunti sbrigativamente ad affermare , con percepibile fatica, che ragionevolmente l'esito infausto si sarebbe comunque verificato, nei seguenti termini “ Pertanto, anche se la tempestività dell'intervento viene indicata come un fattore capace di influenzare la prognosi, il rischio di morte conseguente alla patologia era, nel soggetto che all'epoca aveva 83 anni compiuti, all'incirca del 50%, indipendentemente dal trattamento”.;
- che , allora, tale affermazione, di per sé, è ben lungi dall'escludere la responsabilità del nosocomio, a fronte anche della “ cronologia” degli eventi riportata dagli stessi Esperti di Parte oggi appellante, cronologia che colloca la prima richiesta di TC cerebrale solo alle 9,45 del giorno dopo
12 la caduta, cui seguì l'accertamento, alle 13,00 dell'ematoma subdurale, con contestuale sospensione del OP, sospensione ritenuta necessaria, a smentita, peraltro, della vantata irrilevanza degli effetti del farmaco, il tutto seguito, ancora, da un “vuoto” negli interventi successivi fino ad arrivare alle 21,15 dello stesso giorno;
- che la verifica delle condizioni con TC di controllo avvenne, d'altra parte, solo a seguito di
“ peggioramento “ dello stato di coscienza del paziente, il che appare ben poco compatibile con un preteso monitoraggio continuo dell'evolversi del quadro clinico;
- che eseguita, comunque, la TC citata alle 22,30, alle 23,00 venne effettuato il trasferimento in neurochirurgia, per intervento di evacuazione dell'ematoma, da cui , di fatto, il paziente non riprese coscienza;
- che della pretesa consulenza neurochirurgica, che viene solo ipotizzato fu chiesta dalle 13, non vi è alcuna traccia, ancor più in termini di effettive scelte mediche che giustifichino i tragici seguiti;
- che gli stessi CCTTPP “ de quibus”, soppesando, le parole, ebbero a concludere nel senso che il nesso causale fra morte ed interventi medici era;
“ …assai dubbio ( nel senso che è improbabile che una diversa gestione del p. avrebbe condotto ad un esito diverso), potendosi al più ipotizzare che le lamentate inadeguatezze abbiano determinato una marginale riduzione delle chances di sopravvivenza”: affermazione per nulla compatibile, sia con il preteso rischio morte di circa il 50%, in presenza di un intervento tempestivo, il che non fu, sia, d'altra parte, con la scelta sanitaria di intervenire comunque, pur tardivamente, nella notte, senza prospettare e documentare, giunti a quel momento, il preteso quasi certo esito infausto dell'operazione.
Orbene a tali, di per sé intrinsecamente fragili e contraddittorie difese tecniche, è inveritiero che i CC.TT.UU. non abbiano replicato, come da pag.24 e segg. della CT stessa, confermando punto per punto, l'errore correlato al non aver effettuato subito una TC cerebrale, in contrasto con le linee guida in caso di trauma cranico ed in presenza di evidenti segni di traumatismo facciale, confermando, ancora, l'assenza di ogni traccia di consulenza neurochirurgica , consulenza che, nonostante il grave referto della TC richiesta alle 13,00, venne avviata solo alla 21,15, in esito, dunque, ad un sostanziale vuoto di controlli e verifiche, durato molte ore, fino, dunque, alla presenza di un quadro clinico gravissimo descritto, infatti, dal neurochirurgo, finalmente chiamato, come segue: “ Pz. giace ad occhi aperti, non contattabile tetraparesi con qualche contrazione AS dx eAI sx. Pupille miotiche. Visto il quadro si dispone inter. chirurgico”. Va detto che i CC.TT.UU., ancora, hanno replicato anche circa l'ulteriore errore di non aver subito interrotto la somministrazione di OP ( sospensione avvenuta, come detto, seppure tardivamente, a riprova della necessità della stessa), per ancora chiarire che il quadro clinico generale dell non era tale da rendere possibile una seria prognosi “ quoad vitam”, a Pt_2 prescindere dall'evento di cui si tratta, tanto da affermare, in modo inequivoco, rispetto alle pretese dei CC.TT.PP., di aggravare le preesistenze: “ Si precisa in ogni caso che il Sig. non fosse Pt_2 affetto da alcuna patologia che potesse far prevedere una morte imminente”. Ciò detto, in forza di tali chiarimenti, risulta evidente come il motivo di appello non si confronti realmente con le considerazioni del primo Giudice, che trovano puntuale riscontro negli atti, sia rispetto all'evento caduta, che con particolare riferimento all'errore medico, in termini di ritardo diagnostico e, dunque, curativo, fattori rispetto ai quali lo scarno contenuto del diario clinico in atti, nei giorni di interesse ( fra le 13,55 del 19.7.15 e la notte a cavallo tra il 20 ed il 21.7.15), offre un eloquente riscontro ulteriore, insormontabile.
In ordine, poi, alle condizioni di salute pregresse del paziente, vanno recisamente contestate le suggestive prospettazioni dell'appellante che si scontrano con le risultanze di cui si è già dato atto, essendo in palese contrasto con il tenore della CT che sia mancata una risposta in termini di prospettive di sopravvivenza, al netto dell'evento in questione, avendo gli Ausiliari del Giudice
13 risposto al quesito 10 e pure replicato, sia in termini di prognosi “ quoad vitam”, che di morte imminente, come sopra detto, al di là del gradimento delle risposte stesse, di cui nell'atto di gravame si è cercato di travisare il senso.
Tale realtà, va evidenziato, non muta per il convincimento personale della Difesa appellante circa la pretesa “ovvia” riduzione dell'aspettativa di vita di un uomo di 83 anni, nelle condizioni di salute emerse in capo all , così da ricercare artificiosamente una sorta di “deadline” Pt_2 anticipata, che i CC.TT.UU. medesimi, tuttavia, in scienza e coscienza, hanno escluso di poter determinare: l'uomo, d'altra parte, presentava un quadro caratterizzato da stent coronarici risalenti al 2005, con patologie afferenti alla circolazione arteriosa, al diabete tipo II, alla vascolarizzazione dell'encefalo, ad un insufficienza renale comunque cronica e ad un gozzo multinodulare, patologie multiorgano comunque trattate e trattabili, in caso di acuzie, nell'ambito di una complessiva cronicizzazione, sì da essere giunto in ospedale a giugno del 2015 per una caduta a domicilio, essere preso in carico, con ricovero anche in cardiologia, per trattamenti specifici rispetto all'insorgere di criticità post ricovero, e fare ritorno in neurologia l'8.7.2015, a fini, come detto, di riabilitazione.
A tal riguardo, merita di essere ricordato quanto emerge dalla cartella clinica circa il rientro in neurologia, rispetto alle finalità del ricovero nel reparto ove poi l'uomo cadde, cartella clinica che, significativamente, riporta: “ 8.7.15 – 11,20 – Stazionario, emocromo stabile, apiretico , P/A 110/60, FC 76, diuresi 2000, come da accordi intercorsi con la Dott.ssa…si trasferisce nel pomeriggio all'U.O. riabilitativa…”, annotazione, ancora, seguita, nel diario riabilitativo da: “ 13.7.15, CP_10 ore 12,00 …si riavvia il trattamento riabilitativo dopo il rientro dalla cardiologia…”, con annotazioni in tal senso di prosecuzione degli interventi a tutto il 17.7.15 ( venerdì).
L'assunto finale del motivo in questione, pertanto, per cui: “ E' fin troppo evidente che nel caso di specie le gravi patologie preesistenti e concomitanti al grave quadro clinico ponevano il paziente in una prospettiva di serio contenimento delle chances di sopravvivenza a prescindere dai trattamenti sanitari”, nella sua obliquità, integra una mera suggestione, sia in termini di concausalità rispetto alle chances di sopravvivenza in esito all'intervento eseguito per la caduta ( al netto della manifesta tardività della diagnosi, fattore causale dirimente), sia con riferimento alle altre possibili cause di morte, non tenendo conto del fatto che l , pur con varie patologie, non presentava Pt_2 affatto, devesi ulteriormente sottolineare, un quadro clinico idoneo a determinare la vita residua, rispetto alla resistenza del soggetto e alle possibilità di cura dello stesso, anche in ambito familiare, con relativa risposta.
Va aggiunto che, d'altra parte, quanto invocato dall appellante, nei termini “pretesi”, Pt_1 non si rinviene, significativamente, neppure nella relazione dei CCTTPP dell stesso, che Pt_1 nelle ultime righe delle loro osservazioni contestano quanto ritenuto dai CC.TT.UU. a riguardo, senza, peraltro, fornire alcuna risposta alternativa precisa: quanto sopra evidenzia l'inconsistenza della critica di Parte appellante, che, a ben vedere, presuppone la possibilità, in sostanza, di determinare, per ogni danneggiato, la vita residua che lo stesso avrebbe avuto senza l'evento dannoso, il che, tuttavia, al di fattispecie particolari, come il malato oncologico in stadio avanzato, si risolve nel chiedere giudizi inesigibili in termini di serietà scientifica.
Sulla questione della concausalità, infine, con effetto assorbente di ogni contestazione, reputa la Corte di dover rammentare l'orientamento consolidato, circa il concorso fra cause naturali e cause umane, in forza del quale, come da Cass., sez.3, n.5737, del 24.2.23: “ In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza
14 causale; ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno,
l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre
"ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del
"quantum" risarcitorio”.
La chiarezza delle acquisizioni, tecniche e non, conforta, inoltre, la scelta del TR, che la Corte fa propria, di ritenere gli accertamenti tecnici agli atti idonei ad una decisione nel senso indicato, al di là del tentativo dilatorio dell'Ente ospedaliero di accentuare pretese incertezze, per rinnovare atti superflui, nella speranza di esiti valutativi più convenienti, nonostante un quadro istruttorio compiuto.
Il primo motivo di appello, pertanto, si appalesa infondato e va respinto.
Passando al secondo motivo di appello, giova in primo luogo sottolineare che il danno da perdita parentale è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale consolidata, rispetto al genere dei danni non patrimoniali, tale danno non essendo oggetto di alcuna disciplina legale quanto alla liquidazione, sì da dover essere liquidato in via equitativa ex art.1226 c.c., essendo certo e, nel caso di specie, neppure posto, ontologicamente, in discussione da parte appellante, che si è doluta, nel gravame , del “quantum”.
A fronte di tale premessa, osserva la Corte di dover, comunque, esplicitamente condividere le considerazioni del TR rispetto al contenuto del danno da perdita parentale, danno correlato alla perdita della presenza fisica di una persona con cui esisteva un rapporto affettivo, di condivisione abituale dei fatti della vita, di confronto e reciproco sostegno, danno, ancora, correlato al conseguente venir meno di uno “stile di vita” consolidato per quella parte ed , in ultimo, danno correlato all'inevitabile alterazione che detta perdita determina nei rapporti fra i superstiti, come, nel caso di specie, quando muore un genitore, l'ultimo della coppia, rispetto a due figli adulti, ponendo fine al “residuo” di nucleo familiare d'origine che detta presenza incarnava.
Ciò detto, in merito al legame padre/figlio di cui si tratta risulta dagli atti la particolare intensità del rapporto, rafforzatosi negli anni dell'invecchiamento paterno, rispetto alle maggiori esigenze di cura ed attenzione dell'uomo, sì che sul punto vanno richiamate le acquisizioni processuali derivanti dalle prove orali, come da deposizione dei testi e Testimone_2 [...]
, acquisizioni che il nosocomio appellante minimizza, anzi omette di considerare e Testimone_3 che, viceversa, rappresentano fattori di spiccato rilievo, come ritenuto dal TR, emergendo dalle stesse: - che vi era uno strettissimo rapporto fra padre e figlio, oltre che con la figlia, con cui l'uomo era andato a vivere, rimasto vedovo;
- che i due figli avevano momenti di socialità con il padre, anche allargata a persone che conoscevano il nucleo familiare da anni, come accaduto nell'ultimo compleanno di , in cui fu organizzato un festeggiamento aperto ad amici Parte_2 di famiglia;
- che i due fratelli si alternavano nell'assistere il padre in ospedale;
- che da sempre il padre aveva rappresentato per l'appellato in esame una figura di riferimento fondamentale, nell'ambito di un rapporto di confidenza e complicità, oltre che aiuto, anche rispetto agli insegnamenti in tema di idraulica, muratura ed elettrotecnica, sì da aver orientato in tal senso gli studi del figlio medesimo ed insieme, negli anni, aver collaborato per la ristrutturazione di una casa a Genova e di una seconda casa a Urbe Marina, quando già era in pensione;
- che l'attuale Parte_2 appellato si occupava con il padre delle galline, oltre che dell'orto e dei conigli, dedicandosi sempre
15 insieme anche alla raccolta di funghi e castagne;
- che spesso, fra il 2010 ed il 2015, il de cuius era andato a pranzare ove il figlio lavorava , per incontrarlo, stare insieme e dargli consigli;
- che tale rapporto aveva da sempre tali caratteristiche.
Ciò detto ed acquisito, passando, allora, al criterio liquidatorio, devesi porre in risalto che le diverse tabelle di origine giurisprudenziale, in particolare Milano, piuttosto che Roma o altre, non sono, pur autorevolmente avallate dalla Suprema Corte, fonti normative, ma strumenti attraverso cui consentire il vaglio dell'attività giudicante, rispetto ad elementi precostituiti, che, tuttavia, non vincolano, né potrebbero, il Giudice, qualora questo ritenga di discostarsi dagli stessi , con adeguata motivazione, ciò in forza dell'assunto per cui ogni fattispecie di danno non patrimoniale va liquidata per intero, tenendo conto di tutte le peculiarità del caso, peculiarità che solo il Giudice stesso può conoscere e valorizzare, offrendo, come detto, adeguata motivazione.
In sé, dunque, parlare di errore materiale, come prospettato da , va considerato Pt_1 improprio, anche in termini di idoneità della doglianza, perché la critica ad una liquidazione comunque equitativa non può risolversi nella mera contestazione del calcolo fondato sulla matematica applicazione di tabelle che presentano variabili, le stesse dovendo essere semmai oggetto di specifica critica.
Quanto sopra rende conto dell'infondatezza della doglianza circa il fatto che, in tesi, il Giudice si sarebbe affidato ad un sito per elaborare il calcolo in base alle tabelle di Roma, che, viceversa, avrebbe dovuto portare ad una cifra inferiore, come desumibile dal calcolo stesso elaborato in forza di altro sito citato nell'atto di appello. La verità è che il TR , applicando le tabelle di Roma, valutate come più adeguate rispetto al danno da perdita parentale , in rapporto al cosiddetto sistema a punti, ha riconosciuto 25 punti che, a fronte del valore base di calcolo di € 9.806,70, portano, utilizzando sia l'uno, che l'altro sito indicato dagli appellanti, alla somma di € 245.167,50, senza arrotondamenti, ciò in forza del punteggio connesso: - al legame parentale, pari a 18-; all'età del danneggiato, pari a 3-; all'età del
“ de cuius”, pari a 1 , ed all'assenza di altri familiari conviventi, pari a 3 , meccanismo di calcolo che può essere adattato alla valenza correlata alla mancanza di convivenza del danneggiato con la vittima, rispetto ad una valutazione che, comunque, sfugge ad ogni automatismo per tutte le ragioni anzidette.
A ben vedere, pertanto, il motivo in esame, da un lato, in termini di preteso errore di calcolo, rappresenta una doglianza a sua volta errata, che neppure si risolve in una critica mirata alla determinazione del punteggio tabellare sopra riportato ( non avendo affatto esplicitato il TR il preteso punteggio di 22 punti), dall'altro affronta il tema della “ non convivenza” in termini di riduzione automatica, riduzione, in realtà, in tal senso, per nulla prevista anche nell'elaborato allegato alle indicazioni del TR di Roma, che invoca. Pt_1
In merito, reputa, dunque, la Corte di dover chiarire: - che nella relazione accompagnatoria di dette tabelle, di pubblico dominio, trattandosi, peraltro, di esito di quanto previsto dall'art.47 quater OG, con riferimento all'anno 2019, cui ha fatto riferimento il primo Giudice, ai punti 58, 59, 60, 61 e 62 di tale elaborato, è chiaramente affermata la valenza orientativa delle tabelle stesse;
- che queste ultime si fondano sull'individuazione di 5 parametri ( indicati dalla lettera a, alla lettera e), che sono risultati essere rilevanti statisticamente in tutte le fattispecie;
- che con riferimento al punto d), afferente alla convivenza del danneggiato con la vittima, sono previsti 4 punti in aggiunta, 4 punti che il TR, merita di essere sottolineato, non ha applicato in toto;
- che con riferimento alla lettera e), afferente all'assenza all'interno del nucleo familiare di altri familiari conviventi, la tabella prevede punti 3, con aumento rispetto al grado di parentela mancante, a prescindere dalla convivenza, da 1/3 a 1/2, punti che sono stati riconosciuti, senza aumento ( leggendosi nella sentenza: “ avente altri parenti entro il 2° grado), non essendo, infine, stato neppure posto in discussione, ancor più in appello, che l'odierno attore non convivesse con altri familiari;
- che, in
16 ultimo, rispetto alla fattispecie della non convivenza con il danneggiato, è prevista , va sottolineato, la possibilità di riduzione fino ad 1/2, onde consentire al Giudice il necessario adattamento.
Orbene, quanto sopra ben spiega allora perché, a fronte della particolare vicinanza esistente da tutta la vita fra un figlio ultracinquantenne ed un padre ultraottantenne, per le ragioni esposte, il primo Giudice non abbia, da un lato aumentato i punti sub d), con interpretazione in senso stretto della nozione di convivenza, ma dall'altro abbia escluso di dover anche procedere a riduzione, non ricorrendo alcun fattore attestante qualsivoglia labilità relazionale, idonea a giustificare l'adeguamento della somma “standard” al ribasso, labilità relazionale che neppure è stata concretamente dedotta , in primo grado, come in secondo grado, quale motivo di appello, e che, per le ragioni esposte, non può essere rinvenuta “sic et simpliciter” nel mero dato della “non convivenza” con la vittima, a fronte dei punti già prudentemente non riconosciuti dal TR in relazione a tale parametro.
Per essere ancora più chiari, merita di essere posto in risalto che il conteggio riprodotto nell'atto di appello, di fatto, muove da un punteggio di 22, che non corrisponde, tuttavia, a quello assegnato dal TR, punteggio quello dell'atto di gravame che, oltre a non riconoscere alcun aumento per la convivenza, disconosce l'applicazione avvenuta del parametro dell'assenza di altri familiari conviventi, senza, peraltro, alcuna specifica critica del passaggio motivazionale del
TR, che, viceversa, rispetto alla composizione del nucleo familiare, ha valorizzato tale assenza, ma anche il fatto che vi fossero altri familiari, non conviventi, entro il secondo grado ( per questo non applicando l'aumento da 1/3 a 1/2). Il motivo di doglianza in questione si appalesa, pertanto, ai limiti dell'ammissibilità, per come articolato, poiché, a ben vedere, si sottrae ad una reale critica della sentenza appellata, a partire dal punteggio complessivo di cui sopra, per, dunque far valere automatismi inesistenti: in ogni caso, reputa la Corte, il motivo medesimo risulta inaccoglibile, poiché fondato su un'errata ed inconsistente applicazione dei principi risarcitori di cui si tratta, le specificità già descritte rendendo la somma liquidata in primo grado certamente adeguata al pregiudizio patito dall'attuale appellato, anche valorizzando, doverosamente, non deve negarsi, l'evidente maggiore sofferenza che colpisce un congiunto stretto rispetto alla morte di una persona cara, nel caso l'unico genitore vivente, ove la morte stessa sia imputabile a disattenzioni, imprudenze, negligenze ed imperizie reiterate, nell'ambito, peraltro, di un contesto di cura, nel quale la vittima stava seguendo un percorso riabilitativo per tornare in famiglia.
Il precedente di merito citato a pag.31 dell'atto di appello non coglie nel segno, per la particolarità di ogni fattispecie, dimostrando, comunque, l'assenza di ogni automatismo di riduzione, anche in termini di onere della prova rispetto a parametri, come detto, orientativi, onere della prova che, comunque, l'originaria parte attrice ha pienamente assolto per quanto oggetto del presente appello.
Le Difese finali, devesi porre in risalto, nulla aggiungono alle deduzioni pregresse, la cui ripetizione non le rende più convincenti, non potendosi tacere, tuttavia, l'errata valutazione di Parte appellante circa la valenza delle statuizioni penali, la davvero ardita pretesa di addebitare qualsivoglia responsabilità ad , proprio in forza di tali sentenze, ed ancora la Controparte_2 contraddittorietà dell'assumere le conclusioni dei propri CC.TT.PP. come chiare ed esaustive, salvo poi sollecitare la Corte ad una nuova CT, con quesito ben poco neutro, alla ricerca, dilatoria, di una nuova chance, in termini medico-legali, chance che , viceversa, reputa convintamente la Corte, come già detto, non abbia alcun motivo oggettivo per essere “ concessa”, il quadro istruttorio essendo chiaro ed esaustivo.
Ciò detto, ogni ulteriore doglianza conseguente all'accoglimento dei motivi citati, attesa l'infondatezza di questi ultimi, rimane assorbita.
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In ragione di quanto sopra, il residuo appello in esame deve essere integralmente respinto, con conferma della sentenza appellata quanto ad . Controparte_1
Le spese del grado non possono che seguire la soccombenza, non essendovi ragioni per derogare alle stesse, sì che le spese medesime, considerato il valore tabellare della causa ( entro i
260.000,00€, rispetto ad ) , in applicazione dei valori medi, salvo che per la voce Controparte_1 di trattazione/istruttoria, da ridursi al minimo, vanno liquidate in complessivi € 12.154,10, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge, con distrazione ex art.93 c.p.c., come richiesto.
Ricorrono, infine, quanto all'appello proposto nei confronti di , relativo alla Controparte_1 causa riunita in primo grado, atteso il totale rigetto, i presupposti in capo all'appellante di cui all'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02, ove esigibile
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza n. 4/2022 resa dal
TR di Genova, pubblicata in data 04.01.2022, notificata in data 17.02.2022, la Corte così provvede:
DICHIARA L'ESTINZIONE del gravame limitatamente al rapporto processuale fra Parte appellante e gli appellati e , per rinuncia agli atti, a spese Controparte_2 Controparte_3 compensate;
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, quanto alla posizione di , CONFERMA Controparte_1 integralmente la sentenza impugnata;
CONDANNA Parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore di
[...]
, spese che liquida in complessivi € 12.154,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed CP_1
IVA come per legge, da distrarsi a favore dei Difensori, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.;
DA' ATTO, relativamente al rapporto processuale con , che ricorrono in Controparte_1 capo a parte appellante, atteso il totale rigetto del gravame, i presupposti di cui all'art.13, comma
1quater, DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato, ove esigibile.
Genova, lì 25.3.2025
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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