Decreto decisorio 30 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 30/09/2021, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/09/2021
N. 01149/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1149 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Serrangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Serrangeli in Feltre, via XXXI Ottobre 36;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di revisione della patente di guida -OMISSIS-dimesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - -OMISSIS--USCITA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 81 cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno-OMISSIS-;
Considerato che entro il termine di un anno da tale data non è stata presentata istanza di fissazione di udienza;
Ritenuto quindi che, ai sensi dell'art. 81 cod. proc. amm., il ricorso va dichiarato perento;
Dato atto che, secondo quanto previsto dall’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti e depositato presso la Segreteria entro 10 giorni dall'ultima notifica.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente e gli altri dati identificativi del soggetto interessato.
Così deciso il giorno 29 settembre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.