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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/09/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 10 settembre 2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3006/2023
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Sorbello, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Lidia Carcavallo
RESISTENTE
OGGETTO: assegno di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 3 giugno 2023, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 30 marzo 2021, domanda per il riconoscimento in suo favore dell'invalidità civile, ex artt. 2 e 13 L. 118/71;
- sottoposta a visita medica collegiale, in data 6 agosto 2021, presso la competente Commissione
Medica era stata riconosciuta invalida in misura pari al 55%;
- aveva proposto ricorso per accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a codesto Tribunale, iscritto al n. 4452/2021 R.G., per l'accertamento del requisito sanitario utile alla prestazione richiesta e, disposta ed espletata la ctu medico legale, era stata riconosciuta invalida nella misura del 67%;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni del ctu rilevando che il c.t.u. nominato in sede di atp non aveva valutato correttamente che le gravi e inemendabili patologie da cui era affetta erano tali da fondare il diritto alla prestazione richiesta.
Osservava, in particolare, che la classe NYHA della cardiopatia ipertensiva non fosse la I, come ritenuto dal C.T.U., bensì la II, atteso che l'impegno d'organo risultava evidente dagli esami strumentali cardiologici, dai quali emergeva un'ipertrofia parietale (setto interventricolare e PP 9.5 mm) e una lieve insufficienza mitralica con jet centro-valvolare, unitamente a segni di alterato rilasciamento diastolico del ventricolo sinistro, elementi questi configuranti i danni tipici della cardiopatia ipertensiva, con dispnea da modico sforzo.
Evidenziava, altresì, che la recente certificazione cardiologica, corredata da ECG ed ecocardiogramma ecocolordoppler, attestava la sussistenza di una cardiopatia ipertensiva in II classe
NYHA.
Lamentava, poi, che il c.t.u. si era soffermato unicamente sulle percentuali riportate nella tabellazione delle patologie da lui ritenute sussistenti in capo ad ella ricorrente, fondate su una erronea ascrizione dei codici relativi alla cardiopatia e sull'applicazione del calcolo riduzionistico, senza procedere ad una compiuta e globale valutazione delle patologie certificate e dei relativi effetti invalidanti.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuta e dichiarata invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 74%, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, contestava i requisiti di ammissibilità dell'avverso ricorso. CP_1
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il rinnovo della ctu espletata nel procedimento per atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
4.- L'udienza del 10 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario utile per ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità (giudizio iscritto al RG n. 4452/2021, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati riconosceva la ricorrente invalida nella misura del 67% sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede l'accertamento dell'invalidità in misura superiore al
74% utile al conseguimento dell'assegno di invalidità. Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Questo decidente ha disposto il rinnovo della ctu medico-legale del giudizio di atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da:
“Cardiopatia ipertensiva, insufficienza mitralica e valvulopatia aortica di grado lieve. Ipoacusia bilaterale. Osteoporosi”.
Il ctu, dopo avere analizzato le patologie da cui è affetta la ricorrente, ha osservato che “In merito alla patologia di natura ortopedica, l'odierna valutazione clinica mette in evidenza un quadro caratterizzato da movimenti limitati ai gradi estremi del rachide lombare e delle ginocchia ed ai gradi medio-estremi delle anche, in assenza di evidenti segni di radicolopatia periferica, in un soggetto con deambulazione autonoma senza ausili. Tenuto conto, dunque, di tale obiettività clinico- funzionale, appare condivisibile, l'attribuzione, per analogia, al codice tabellare 7008
“Spondilolistesi”, con valutazione del 12%. Con riferimento alla patologia a carico dell'apparato cardiocircolatorio, sia documentalmente, dalle visite cardiologiche del 11.09.2007 e 26.10.2019, sia dall'obiettività clinica già riscontrata dal CTU in ATP e da quella attuale, risulta un quadro emodinamico in buon compenso, per cui appare altrettanto condivisibile l'attribuzione del codice tabellare 6441 (“Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I Classe NYHA;
range 21% - 30%), in misura del corrispondente valore massimo del 30%, tenuto conto anche dei minimi vizi valvolari annessi che, comunque, non incidono in maniera significativa sulla efficienza funzionale cardiaca e quindi sul compenso emodinamico. Con riguardo alla patologia a carico dell'apparato uditivo, documentalmente emerge una grave ipoacusia bilaterale, così come dalle risultanze della più recente visita Otorinolaringoiatrica del 13.05.2025 .. che, infatti, conclude: “con la sola protesi destra, si propende per un guadagno protesico nullo”..”. In particolare, il ctu ha osservato che “applicando, dunque, le specifiche previsioni tabellari allegate al corpo delle indicazioni valutative del DM 05.02.92, relative al calcolo della complessiva perdita acustica bilaterale quale emerge dall'esame audiometrico in atti del 12.12.2020 (già indicativo di “grave ipoacusia neurosensoriale destra. Profonda ipoacusia sinistra”), con riferimento al codice tabellare
4005 (Perdite uditive mono e bilaterali pari o inferiori a 275 db (punteggio da 0 a 59 come da tabella allegata)”, si attinge la cifra invalidante del 45%. Ciò, in particolare, tenuto conto della prevista metodologia di valutazione per la quale “la valutazione del grado di ipoacusia ed il calcolo del punteggio vanno effettuati sempre ad orecchio nudo, cioè SENZA protesi;
se l'ipoacusia è protesizzabile deve essere automaticamente applicata una riduzione del 9%”.
Il ctu ha, pertanto, concluso rilevando che la ricorrente “ risulta complessivamente invalida in misura del 67%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (30.03.2021)”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata. Non appare dunque necessario un rinnovo della ctu medico legale.
6.- La domanda non può, dunque, trovare accoglimento.
7.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp att cpc da parte della ricorrente quest'ultima viene esonerata dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp e le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 10 settembre 2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3006/2023
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Sorbello, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Lidia Carcavallo
RESISTENTE
OGGETTO: assegno di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 3 giugno 2023, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 30 marzo 2021, domanda per il riconoscimento in suo favore dell'invalidità civile, ex artt. 2 e 13 L. 118/71;
- sottoposta a visita medica collegiale, in data 6 agosto 2021, presso la competente Commissione
Medica era stata riconosciuta invalida in misura pari al 55%;
- aveva proposto ricorso per accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a codesto Tribunale, iscritto al n. 4452/2021 R.G., per l'accertamento del requisito sanitario utile alla prestazione richiesta e, disposta ed espletata la ctu medico legale, era stata riconosciuta invalida nella misura del 67%;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni del ctu rilevando che il c.t.u. nominato in sede di atp non aveva valutato correttamente che le gravi e inemendabili patologie da cui era affetta erano tali da fondare il diritto alla prestazione richiesta.
Osservava, in particolare, che la classe NYHA della cardiopatia ipertensiva non fosse la I, come ritenuto dal C.T.U., bensì la II, atteso che l'impegno d'organo risultava evidente dagli esami strumentali cardiologici, dai quali emergeva un'ipertrofia parietale (setto interventricolare e PP 9.5 mm) e una lieve insufficienza mitralica con jet centro-valvolare, unitamente a segni di alterato rilasciamento diastolico del ventricolo sinistro, elementi questi configuranti i danni tipici della cardiopatia ipertensiva, con dispnea da modico sforzo.
Evidenziava, altresì, che la recente certificazione cardiologica, corredata da ECG ed ecocardiogramma ecocolordoppler, attestava la sussistenza di una cardiopatia ipertensiva in II classe
NYHA.
Lamentava, poi, che il c.t.u. si era soffermato unicamente sulle percentuali riportate nella tabellazione delle patologie da lui ritenute sussistenti in capo ad ella ricorrente, fondate su una erronea ascrizione dei codici relativi alla cardiopatia e sull'applicazione del calcolo riduzionistico, senza procedere ad una compiuta e globale valutazione delle patologie certificate e dei relativi effetti invalidanti.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuta e dichiarata invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 74%, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, contestava i requisiti di ammissibilità dell'avverso ricorso. CP_1
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il rinnovo della ctu espletata nel procedimento per atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
4.- L'udienza del 10 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario utile per ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità (giudizio iscritto al RG n. 4452/2021, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati riconosceva la ricorrente invalida nella misura del 67% sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede l'accertamento dell'invalidità in misura superiore al
74% utile al conseguimento dell'assegno di invalidità. Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Questo decidente ha disposto il rinnovo della ctu medico-legale del giudizio di atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da:
“Cardiopatia ipertensiva, insufficienza mitralica e valvulopatia aortica di grado lieve. Ipoacusia bilaterale. Osteoporosi”.
Il ctu, dopo avere analizzato le patologie da cui è affetta la ricorrente, ha osservato che “In merito alla patologia di natura ortopedica, l'odierna valutazione clinica mette in evidenza un quadro caratterizzato da movimenti limitati ai gradi estremi del rachide lombare e delle ginocchia ed ai gradi medio-estremi delle anche, in assenza di evidenti segni di radicolopatia periferica, in un soggetto con deambulazione autonoma senza ausili. Tenuto conto, dunque, di tale obiettività clinico- funzionale, appare condivisibile, l'attribuzione, per analogia, al codice tabellare 7008
“Spondilolistesi”, con valutazione del 12%. Con riferimento alla patologia a carico dell'apparato cardiocircolatorio, sia documentalmente, dalle visite cardiologiche del 11.09.2007 e 26.10.2019, sia dall'obiettività clinica già riscontrata dal CTU in ATP e da quella attuale, risulta un quadro emodinamico in buon compenso, per cui appare altrettanto condivisibile l'attribuzione del codice tabellare 6441 (“Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I Classe NYHA;
range 21% - 30%), in misura del corrispondente valore massimo del 30%, tenuto conto anche dei minimi vizi valvolari annessi che, comunque, non incidono in maniera significativa sulla efficienza funzionale cardiaca e quindi sul compenso emodinamico. Con riguardo alla patologia a carico dell'apparato uditivo, documentalmente emerge una grave ipoacusia bilaterale, così come dalle risultanze della più recente visita Otorinolaringoiatrica del 13.05.2025 .. che, infatti, conclude: “con la sola protesi destra, si propende per un guadagno protesico nullo”..”. In particolare, il ctu ha osservato che “applicando, dunque, le specifiche previsioni tabellari allegate al corpo delle indicazioni valutative del DM 05.02.92, relative al calcolo della complessiva perdita acustica bilaterale quale emerge dall'esame audiometrico in atti del 12.12.2020 (già indicativo di “grave ipoacusia neurosensoriale destra. Profonda ipoacusia sinistra”), con riferimento al codice tabellare
4005 (Perdite uditive mono e bilaterali pari o inferiori a 275 db (punteggio da 0 a 59 come da tabella allegata)”, si attinge la cifra invalidante del 45%. Ciò, in particolare, tenuto conto della prevista metodologia di valutazione per la quale “la valutazione del grado di ipoacusia ed il calcolo del punteggio vanno effettuati sempre ad orecchio nudo, cioè SENZA protesi;
se l'ipoacusia è protesizzabile deve essere automaticamente applicata una riduzione del 9%”.
Il ctu ha, pertanto, concluso rilevando che la ricorrente “ risulta complessivamente invalida in misura del 67%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (30.03.2021)”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata. Non appare dunque necessario un rinnovo della ctu medico legale.
6.- La domanda non può, dunque, trovare accoglimento.
7.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp att cpc da parte della ricorrente quest'ultima viene esonerata dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp e le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga