Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/05/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2772/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione
Sono presenti:
E' presente l'avv. Federico De Vito, per il sig. il quale si riporta alla pro- Parte_1
pria documentazione versata agli atti nonché al ricorso introduttivo ed insiste in tutte le richieste, principali e subordinate, di merito ed istruttorie formulate nello stesso, in par- ticolare e tra l'altro, nella condanna della sig.ra , in esecuzione della Controparte_1
scrittura di ricognizione del debito datata 31.3.2021, trascritta nel libello introduttivo e pertanto pienamente riconosciuta, al pagamento in favore del ricorrente Parte_1 della somma di €. 15.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione come per legge da quando dovuti al soddisfo, con vittoria di spese e competenze professionali come richie- sto nel ricorso ex art. 281 decies cpc. I difensori delle parti concludono riportandosi ai propri atti di cui chiedono l'integrale accoglimento.
Il Giudice, dato atto che il difensore del ricorrente ha esibito l'originale dell'atto introduttivo tempestivamente notificato per compiuta giacenza, dichiarare lo invita alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2772/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. DE VITO FEDERICO (c.f.: ) dal quale è rap- C.F._2
presenta e difesa in virtù di procura in atti.
- RICORRENTE
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n.
69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de-
cisione, omettendo lo svolgimento del processo.
La domanda è fondata e merita accoglimento
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha convenuto Parte_1
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in giudizio al fine di sentirla condannare alla restituzio- Controparte_1
ne delle somme fatte oggetto di riconoscimento del debito da parte della conve-
nuta, la quale pur regolarmente evocata non si costituiva e della quale veniva di-
chiarata la contumacia in sede di decreto ex art. 171 ter cpc.
Orbene l'attore ha depositato la scrittura contenente la ricognizione del debito data e sottoscritta dalla controparte, la quale dichiarava di aver usufruito dei servizi di lottomatica presenti presso la tabaccheria del primo a partire dal
2017, giungendo ad accumulare un debito di ben 15.000,00 euro che si obbligava a restituire.
Ben vero, non veniva fissato nel suddetto atto tempo per l'adempimento,
convenendosi che la restituzione sarebbe avvenuta secondo le disponibilità della debitrice e, pur, tuttavia, deve ritenersi che il tempo trascorso sia assolutamente congruo.
Al riguardo, in fatti la più recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito il proprio orientamento consolidato in materia in forza del quale “in tema di adempimento dell'obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione deve essere consensualmente eseguita non sempre impone alla parte adempiente l'obbligo di costituire in mora l'altra ex art. 1454
c.c. e, quindi, di fare ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all'art. 1183
c.c. Infatti, può essere sufficiente, in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per il quale possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza” (CASS. CIV., Sez. 3 - , Sentenza n. 14243 del
08/07/2020).
Calando i suddetti principi nel caso di specie la convenuta ha riconosciuto
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di aver fruito per anni del credito e dei servizi forniti dall'attore, ben prima di ri-
conoscersi debitrice ed obbligarsi alla restituzione e, nondimeno, dalla data di sottoscrizione sono trascorsi ulteriori tre anni, nel corso dei quali la parte ha ma-
nifestato la chiara intenzione di non tollerare ulteriori ritardi nella restituzione,
circostanza che non può rimanere priva di rilevanza, benché non abbi assunto le forme della diffida ad adempiere (atto ritenuto in ogni caso superflua dall'orientamento richiamato).
Se a ciò si aggiunge che il rapporto insorto tra le parti inerisce a servizi fruiti dalla convenuta per i quali è previsto il pagamento immediato e contestuale alla erogazione, non può che dedursi la assoluta ed incontestabile congruità del tempo trascorso e, conseguentemente, la possibilità per l'attore di vedere accerta-
to il proprio diritto alla restituzione senza ulteriori dilazioni essendo assoluta-
mente intollerabile il protrarsi dell'inadempimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispo-
sitivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014, in relazione al valore del-
la controversia, nonché alle fasi effettivamente espletate ed all'attività concreta-
mente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed ecce-
zione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna la convenuta alla immedia-
ta restituzione della somma di €.15.000,00;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'attore che si liquidano in liquidate in €.264,00 per spese ed €.2.540,00
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per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosene antistatario.
E' verbale
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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