CASS
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/09/2025, n. 30248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30248 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ST SQ, nato a [...] A CREMANO il 27/09/1983 LU MB, nato a [...] A CREMANO il 29/07/1977 SA VA, nato a [...] il [...] IA CI IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli del 02/12/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
vista la memoria difensiva depositata il 28 giugno 2025 dagli Avv. Valerio Spigarelli e SS PI nell'interesse di BE ON;
vista la memoria difensiva depositata il 30 giugno 2025 LLAvv. Dario Vannetiello nell'interesse di SQ IO;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 30248 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: TUDINO ALESSANDRINA Data Udienza: 15/07/2025 udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, Antonio Balsamo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
sentiti i difensori degli imputati. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata del 2 dicembre 2024, la Corte d'assise d'appello di Napoli, decidendo a seguito di annullamento con rinvio statuito dalla Prima sezione di questa Corte con sentenza n. 17478 del 14 dicembre 2023, ha, in parziale riforma della decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli dell'8 settembre 2020 e per quanto di rilievo in questa sede: - riconosciuta la recidiva semplice contestata ad BE ON, con la già ritenuta continuazione tra i reati contestati ed applicata la diminuente per il rito, confermato la pena dell'ergastolo al medesimo irrogata;
- confermato la sentenza appellata con la ritenuta continuazione tra i reati contestati e la diminuente per il rito nei confronti di SQ IO, NN MO e IR RO CI. 1.1. Nella sentenza della Prima sezione di questa Corte n. 17478 del 14 dicembre 2023, è stato disposto l'annullamento parziale della sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli del 17 marzo 2023, limitatamente alla recidiva, quanto alla posizione di BE ON, e - per tutti i ricorrenti - in relazione agli aumenti per la continuazione. 1.2. Decidendo in sede di rinvio, la Corte d'assise d'appello di Napoli ha deliberato nei termini richiamati in premessa. 2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'assise d'appello di Napoli hanno proposto ricorso, con distinti atti a firma dei rispettivi difensori, gli imputati SQ ST, MB LU, VA SA e IO CI IA, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2 2.1. Con il ricorso a firma dei difensori, Avvocati Valerio Spigarelli e SS PI, BE ON articola quattro motivi. 2.1.1. Con il primo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla (in)competenza funzionale del giudice del rinvio. Premesso che la sentenza d'annullamento aveva censurato il punto relativo all'applicazione a ON della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, in luogo della contestata recidiva semplice, in accoglimento del motivo di ricorso, con il quale era stata dedotta la violazione degli artt. 522, 604 e 624 cod. proc. pen. e richiesta la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, presso il quale si era radicata la nullità prospettata, evidenzia il ricorrente come la Prima sezione di questa Corte sia incorsa in un errore materiale nell'individuazione del giudice del rinvio, dovendo gli atti essere trasmessi alla Corte d'assise; con la conseguenza per cui l'ordinanza resa dalla Corte d'assise d'appello, e con la quale era stata rigettata la relativa questione, deve ritenersi anch'essa fallace, nella misura in cui ha ritenuto l'annullamento pronunciato per un vizio motivazionale che il ricorrente non aveva, invece, dedotto, avendo formulato la censura di cui all'art. 606, lett. C) cod. proc. pen. in relazione alla nullità discendente dal difetto di correlazione. Argomenta, ulteriormente, sulla natura dell'errore della Prima sezione di questa Corte, se di fatto o di diritto, ad emenda del quale la Corte d'assise d'appello avrebbe dovuto o "sospendere il procedimento al fine di mettere la Suprema Corte nelle condizioni di rimuoverlo ovvero - in quanto giudice della propria competenza - avrebbe comunque potuto trasmettere direttamente gli atti al giudice di prime cure, una volta rilevata la propria incompetenza funzionale, sì da consentire una piena ed effettiva attuazione del decisum contenuto nella pronuncia di annullamento". Conclude nell'attribuire all'errore rilevato la natura di mero lapsus calami, come tale emendabile ai sensi del combinato disposto degli articoli 130 e 625-bis cod. proc. pen. 2.1.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in relazione al cumulo giuridico delle pene conseguente all'applicazione della disciplina del reato continuato. Premette, al riguardo, che l'accoglimento del correlativo motivo d'appello ha rimesso al giudice del rinvio la complessiva rivisitazione critica della commisurazione del trattamento sanzionatorio irrogato a ON ed ha, nel contempo, devoluto alla Corte la valutazione dei motivi d'appello su tutti gli aspetti del computo della pena ritenuti assorbiti nella sentenza rescindente. Riportando la scheda di computo della pena elaborata in sede rescissoria, ne evidenzia la fallacia per avere la Corte di rinvio individuato il reato più grave nell'omicidio premeditato sub 1), applicando sulla relativa pena l'aumento: 3 - di anni tre e mesi nove per il tentato omicidio sub 2) (di cui due anni e tre mesi per l'aggravante ex art. 416-bis 1. cod. pen, un anno per il ruolo e sei mesi per la recidiva); - di mesi nove per la detenzione di arma comune da sparo (di cui mesi otto per l'aggravante di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen. e un mese per la recidiva); - di un anno e cinque mesi per il porto d'arma comune da sparo (di cui un anno e quattro mesi per l'aggravante di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen. e un mese per la recidiva); - di un anno e tre mesi per la ricettazione (di cui un anno e due mesi per l'aggravante di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen. e un mese per la recidiva); - di un anno e tre mesi per l'incendio (di cui un anno e due mesi per l'aggravante di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen. e un mese per la recidiva), per una complessiva pena di otto anni e cinque mesi di reclusione, applicando impropriamente i coefficienti di cui all'art. 63 cod. pen. e dando corpo ad una pena ibridata, in luogo di una complessiva e globale valutazione equitativa ed in violazione della disciplina di favore sottesa all'istituto della continuazione e della portata derogatoria dell'art. 81 cpv. cod. pen. 2.1.3. Con il terzo, articolato, motivo, deduce violazione del divieto di reformatio in pejus, l'applicazione di un incremento sanzionatorio riferito a reato per il quale l'imputato è stato assolto e correlato vizio della motivazione. Evidenzia, con un primo punto, come la sentenza annullata in parte qua avesse determinato un complessivo aumento, a titolo di continuazione, pari ad anni nove di reclusione sulla pena dell'ergastolo riferita al reato più grave, quantificando gli incrementi sanzionatori per i reati satellite tenendo conto della recidiva qualificata, invece non applicabile;
ne discende che, al netto della recidiva esclusa, gli incrementi operati si rivelano sproporzionati, ove si consideri - seguendo il metodo analitico prescelto dalla Corte di merito - la omessa decurtazione di 2/3 conseguente all'esclusione della recidiva qualificata, con conseguente violazione del divieto di trattamento deteriore. Con un secondo punto, richiama l'insegnamento di Sez. Un. n. 33752 del 2 agosto 2013, Papola, e sottopone a verifica il computo sopra trascritto, evidenziando come - al netto degli aumenti per l'aggravante e per la recidiva semplice - già la pena base per i reati satellite, determinata nella sentenza impugnata, evidenzia il vulnus denunciato, giacchè trattasi di pene deteriori rispetto a quelle - determinate secondo l'aliquota di pena base - irrogate in primo grado. 4 Un terzo punto contesta l'applicazione dell'incremento sanzionatorio disposto per il reato satellite sub 3), dal quale l'imputato è stato, invece, irrevocabilmente assolto. Il quarto argomento denuncia difetto di motivazione sulla quantificazione delle porzioni di pena confluite nel cumulo;
l'illogicità derivante LLincremento relativo al capo 2), per il quale non si è tenuto conto della partecipazione morale del ricorrente, equiparato qu . oad poenam all'esecutore materiale CI;
l'ingiustificata preterizione di elementi favorevoli (confessione, offerta risarcitoria, condotta processuale). 2.1.4. Con il quarto motivo, denuncia vizio della motivazione in relazione alla recidiva, ritenuta pur in presenza di un carico penale meno grave di quello relativo al coimputato SE per il quale, invece, la stessa è stata esclusa. 2.2. Con il ricorso a firma dei difensori, Avvocati Leopoldo Perrone e Valerio Vianello Accorretti, IR RO CI articola tre motivi. 2.2.1. Con il primo, deduce vizio della motivazione con riferimento agli incrementi sanzionatori dei reati satellite, rimasti ingiustificati (reati di ricettazione e porto abusivo d'arma da fuoco), irragionevolmente determinati rispetto alle posizioni dei coimputati, maggiormente coinvolti nei fatti contestati (omicidio sub 1) e, comunque, tra loro incoerenti. 2.2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione di legge quanto agli aumenti di pena disposti per la recidiva, applicati sui reati satellite e non già sulla sanzione prevista per il reato più grave. 2.2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione relativamente al quantum di pena applicato per il reato di incendio di cui al capo 3), per il quale l'imputato è stato assolto. Rappresenta come la reductio ad legitimitatem della sanzione complessivamente irrogata in aumento consentirebbe - per la scelta del rito - la commutazione della pena perpetua in quella di anni trenta di reclusione. 2.3. Con il ricorso a firma dell'Avvocato Saverio Senese, NN MO deduce due motivi. 2.3.1. Con il primo, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione relativamente agli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen. e 81 cod. pep. quanto agli aumenti relativi ai reati satellite. 2.3.2. Con il secondo, deduce violazione dell'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen. sia in relazione al complessivo trattamento sanzionatorio, sia all'inclusione nel cumulo della quota di pena relativa al reato di incendio per il quale l'imputato era stato assolto. 5 2.4. Il ricorso, proposto nell'interesse di SQ IO LLAvvocato Dario Vannetiello, consta di un unico, articolato, motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione, anche sub specie di travisamento, in riferimento al ruolo svolto LLimputato nell'omicidio di cui al capo 1), limitato ad un intervento estemporaneo ed invece erroneamente riferito - nella sentenza di annullamento - anche alla fase ideativa-deliberativa del delitto. Allo stesso modo, la sentenza della Prima sezione aveva attribuito al ricorrente anche l'incendio del mezzo impiegato nell'agguato dal quale lo stesso era stato assolto ed una condotta post delictum, invece attribuita ad altro imputato. Di tali aporie, reiteratamente segnalate dalla difesa, la Corte del rinvio non ha tenuto conto - al pari dei profili di meritevolezza prospettati dalla difesa - irrogando una pena complessivamente eccedente il limite di cinque anni di reclusione per i reati satellite. In particolare, la Corte territoriale ha replicato gli errori segnalati con il gravame ed ha sopravvalutato la recidiva, irrogato pene sproporzionate rispetto a quelle inflitte ai coimputati ed applicato illegittimamente l'aumento di pena per il delitto di incendio, nonostante l'epilogo liberatorio sul punto della sentenza di prime cure. 3. Con nota depositata il 28 giugno 2025, l'Avvocato Valerio Spigarelli ha presentato una memoria nell'interesse di BE ON, con la quale ribadisce le ragioni rassegnate a fondamento dell'eccezione di incompetenza proposta con il primo motivo. Documenta, al riguardo, gli esiti del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto avverso la sentenza di annullamento, nella parte in cui il rinvio è stato disposto alla Corte d'assise di secondo grado di Napoli. 4.2. Il 30 giugno 2025 l'Avvocato Vannetiello ha depositato - nell'interesse di SQ IO - memoria prodotta in appello. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi proposti nell'interesse di SQ IO, NN MO e IR RO CI sono fondati. L'impugnazione di BE ON lo è solo in parte. 1. L'eccezione di incompetenza funzionale articolata nel primo motivo proposto nell'interesse di BE ON, ribadita con la memoria, è complessivamente infondata. 6 1.1. Come lo stesso ricorrente non mette in discussione, il principio dell'irretrattabilità del cd. foro commissorio individuato dalla Corte di cassazione rende incontestabile, in caso di sentenza di annullamento con rinvio, la competenza del giudice cui sia stato affidato l'ulteriore corso del giudizio, salvo che risultino i "nuovi fatti" indicati LLart. 25 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37918 del 05/09/2024, Corte d'appello di Perugia, Rv. 287084 - 01; N. 27458 del 2011 Rv. 250418 - 01, N. 42893 del 2009 Rv. 245548 - 01, N. 46812 del 2015 Rv. 265516 - 01, N. 30172 del 2003 Rv. 225503 - 01, N. 11332 del 2020 Rv. 278686); fatti nuovi che, nel caso in esame, non sono prospettati. 1.2. Il ricorrente, invece, affronta il tema assumendo che la Prima sezione di questa Corte sia incorsa in una svista o in un errore materiale nell'individuazione del giudice del rinvio in quanto l'accoglimento del motivo di ricorso, incentrato sulla violazione di legge ai sensi degli artt. 522, 604 e 624 cod. proc. pen., con richiesta di trasmissione degli atti al giudice di primo grado, e non già sul vizio di motivazione, avrebbe delineato l'esito decisorio obbligato del rinvio alla Corte d'assise. Censura, pertanto, la statuizione resa sul punto dalla Corte d'assise d'appello, individuando una duplice opzione (V. § 2.1.1. del Ritenuto in fatto) per cui il giudice del rinvio avrebbe dovuto o "sospendere il procedimento al fine di mettere la Suprema Corte nelle condizioni di rimuoverlo ovvero - in quanto giudice della propria competenza - avrebbe comunque potuto trasmettere direttamente gli atti al giudice di prime cure, una volta rilevata la propria incompetenza funzionale, sì da consentire una piena ed effettiva attuazione del decisum contenuto nella pronuncia di annullamento". Trattasi di prospettazione che si rivela, da un lato, giuridicamente impraticabile e che, LLaltro, pretende di censurare l'omessa sollecitazione a questa Corte di attivare un procedimento di correzione di errore materiale che, all'evidenza, è smentito dalla stessa prospettazione difensiva, che qualifica come errore di diritto (violazione dell'art. 604 cod. proc. pen.) il rinvio al giudice d'appello. 1.2.1. Quanto al primo aspetto, va rilevato come il principio dell'irretrattabilità del foro commissorio, rimasto indenne al vaglio di legittimità costituzionale (Corte cost. sent. 294 del 1995), si declina nel senso che la sentenza di annullamento, con la quale la Corte di cassazione devolve il giudizio al giudice del rinvio, è attributiva della competenza in favore di questi, senza che la corretta applicazione dei criteri per la sua individuazione, stante il disposto dell'art. 627, comma primo, cod. proc. pen., possa essere in una qualunque sede sindacata. Ne consegue che «la designazione, una volta intervenuta, non è suscettibile di revoca o modifica, neppure quand 'anche 7 risulti effettuata in violazione della legge» (Sez. 5, n. 13754 del 06/11/2008, dep. 2009, Anello, Rv. 243592). Alla luce di siffatto principio, una volta individuato dalla Corte di legittimità il giudice del rinvio nella Corte d'assise d'appello di Napoli, questa non avrebbe potuto declinare in alcun caso la propria competenza. 1.2.2. Quanto alla seconda opzione che il ricorrente ha prospettato alla Corte d'assise d'appello - e la cui decisione sul punto ora contesta con il ricorso di legittimità e con la memoria conclusionale - va rilevato come la stessa Prima sezione, con l'ordinanza n. 11452 del 20 dicembre 2024 (allegata alla memoria), decidendo sull'istanza dell'imputato ex artt. 130 e 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. abbia escluso - con motivazione articolata in negativo - che l'errore dedotto LListante possa ascriversi, a termini della stessa prospettazione del ricorrente, nell'alveo dell'errore di fatto. Ne discende come, nella delineata prospettiva, la questione di incompetenza funzionale ribadita in questa sede si riveli proposta fuori dei casi previsti dalla legge. 2. La stessa è, comunque, infondata. La designazione del giudice del rinvio relativa alla posizione di ON, contenuta nella sentenza di annullamento della Prima sezione n. 17478 del 14 dicembre 2023 e derivante LLaccoglimento del motivo relativo alla recidiva, è stata, invero, correttamente statuita ed è, sul punto, incensurabile la decisione qui avversata. 2.1. Il tema che il ricorso di ON impone, essenzialmente, di affrontare investe l'individuazione del giudice del rinvio nel caso - ricorrente nella specie - in cui sia ritenuta fondata la deduzione di nullità della sentenza di primo grado in conseguenza della accertata violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., quando sia stata applicata una circostanza aggravante ad effetto speciale non contestata nel capo d'imputazione. 2.1.1. La questione, ampiamente articolata nel primo motivo e nella memoria conclusionale ed alla quale è stata dedicata gran parte della discussione orale, fonda sulla chiara formulazione dell'art. 604 cod. proc. pen., che, per quanto qui rileva, dispone che «1. Il giudice di appello, nei casi previsti LLarticolo 522, dichiara la nullità in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi è stata condanna per un fatto diverso o applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti. 2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti 8 circostanze attenuanti o sono state applicate circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma 1, il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un nuovo giudizio di comparazione e ridetermina la pena [...]» La disposizione in esame rinviene la propria ratio nei principi di conservazione degli atti e di economia processuale, in attuazione della ragionevole durata del processo, ferme restando le garanzie di difesa dell'imputato: per un verso, la nullità, che colpisca una sola parte della sentenza, non travolge le altre parti;
d'altra parte, il giudice d'appello si sostituisce, di regola, a quello di primo grado, correggendo o integrando la decisione. 2.1.2. I casi di regressione del processo al giudice del primo grado, tassativamente enunciati nel primo comma della norma in esame, si caratterizzano in ragione della sussistenza di nullità radicali che, in via derivata, colpiscono il provvedimento conclusivo di una determinata fase e che, in via originaria, afferiscono ad un atto propulsivo, un atto che si colloca, quindi, in una sequenza necessitata e progressiva di atti. Si tratta di ipotesi che chiamano in causa il principio di correlazione tra accusa e condanna, in cui si sostanzia il nucleo intangibile del diritto di difesa. Come ribadito dalla Corte costituzionale (sent. 5 ottobre 2022, n. 230; n. 88 del 1994) «tale regola di sistema è, anzitutto, funzionale al corretto svolgersi del contraddittorio, e a garantire così la pienezza del diritto di difesa dell'imputato. In secondo luogo, essa tutela la stessa posizione del pubblico ministero, che l'ordinamento vigente - imperniato sul principio accusatorio - individua come esclusivo titolare dell'azione penale. Infine, la regola assicura la posizione di terzietà e imparzialità del giudice rispetto alle opposte allegazioni delle parti: posizione che è pur essa inscindibilmente legata alla logica del principio accusatorio». La regola in questione sollecita il giudice a pronunciarsi sulla responsabilità dell'imputato per i soli fatti descritti nel capo di imputazione, o che siano stati oggetto di eventuali contestazioni suppletive durante il processo, proprio perché unicamente su tali fatti si è svolto il contraddittorio tra le parti;
ed esclude che il giudice possa affermare la responsabilità dell'imputato - e applicare la relativa sanzione, o frazione di sanzione - per fatti «nuovi» o «connessi» non ritualmente contestati, per un fatto «diverso» da quello contestato o, ancora, per circostanze aggravanti anch'esse non oggetto di contestazione. 2.1.3. Nella delineata prospettiva, l'applicazione nel giudizio di primo grado di un'aggravante ad effetto speciale, diversa o nuova rispetto al fatto enunciato nell'imputazione e non contestata nel corso del giudizio, integra l'ipotesi del "fatto diversamente circostanziato" ai sensi dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 9 3, n. 28043 del 29/11/2016, dep. 2017, F., Rv. 270331 - 01), che impone al giudice d'appello, investito di specifico gravame, l'obbligo di deliberare sul punto. La sentenza di condanna pronunciata riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata, neppure in fatto, costituendo violazione di disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, è, nella parte relativa a tale statuizione, affetta da nullità assoluta, come tale insanabile e rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 5, n. 11412 del 19/01/2021, Papandrea, Rv. 280748 - 01; Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Trotti, Rv. 273491 - 01). Tanto essendo, del resto, conforme alla previsione dell'art. 6, comma 3, lett. a) CEDU per la quale «ogni accusato ha diritto soprattutto ad essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico», ove il riferimento alla informazione dettagliata sulla natura dell'accusa non può che comprendere le circostanze aggravanti nella loro incidenza sull'entità del fatto contestato e sulle conseguenze sanzionatorie che ne derivano. Come chiarito da Sez. un. n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436, «la contestazione di un'aggravante ne delimita la legittimità nei termini in cui l'imputazione riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie circostanziale, permettendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi. La precisazione degli elementi fattuali costitutivi dell'aggravante può dirsi dunque indiscutibilmente riconosciuta quale condizione perché la contestazione in questa forma possa essere ritenuta valida, pure in una prospettiva sosta nzialistica fondata, come pure le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare con riguardo alla correlazione fra l'accusa e la decisione, sulla concreta possibilità per l'imputato di difendersi sull'oggetto dell'addebito (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; cfr. sentenza 19/6/1996 n. 16, ric. Di Francesco)». 2.1.4. In riferimento alla recidiva, in particolare, il supremo consesso di questa Corte ha chiarito che la stessa, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole (Sez. Un. n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, Li Trenta, Rv. 280262 - 01), va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio (Sez. 11,. n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838 - 01, V. Corte cost., 14 giugno 2007 n. 192; 14 giugno 2007 n. 198; 30 novembre 2007 n. 409; 21 febbraio 2008 n. 33; 4 aprile 2008 n. 90; 4 aprile 2008 n. 91; 6 giugno 2008 n. 193; 10 luglio 2008 n. 257; 29 maggio 2009 n. 171. Vedi Sezioni Unite: N. 1 del 1961, N. 2 del 1971), alla luce dell'art. 111, secondo comma, 10 Cost. e dell'art. 6 della Convenzione EDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, che tutela l'autodeterminazione dell'imputato rispetto alla prevedibilità dell'addebito e sanziona con il presidio della nullità la lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (V. Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01). 2.2. Tanto premesso, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 604 cod. proc. pen. disciplinano i casi di nullità della sentenza impugnata per difetto di contestazione. 2.2.1. In particolare, il primo comma regola anche il caso in cui, in difetto di contestazione, la sentenza abbia applicato una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato oppure una circostanza aggravante ad effetto speciale (ossia, l'aggravante che determina un aumento superiore ad un terzo ex comma 3 dell'art. 63 cod. pen): in tal caso, il giudice dell'impugnazione dichiara la nullità della sentenza, limitatamente al punto relativo all'aggravante non contestata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Siffatta regressione è funzionale alla rinnovazione della delibazione ab imis della regiudicanda, limitatamente al punto devoluto in seguito al rilievo della nullità, e si giustifica per la particolare incidenza che le aggravanti in parola possono determinare sul complessivo trattamento sanzionatorio (Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Trotti, Rv. 273491 - 01; Sez. 5, n. 34643 del 04/09/2008, De Carlo, Rv. 240998 - 01; Sez. 3, n. 12644 del 01/12/2005, dep. 2006, Pasquali, Rv. 234630 - 01). 2.2.2. Trattasi, tuttavia, di un principio che trova già nella norma in esame il proprio limite negativo. La regressione al giudice di primo grado non può, difatti, essere disposta laddove la circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o la circostanza aggravante ad effetto speciale, ritenuta e non contestata, sia stata neutralizzata dal concorso con circostanze attenuanti, ritenute equivalenti o prevalenti: in tal caso, il legislatore ha ritenuto superfluo - e contrario ai principi di economia processuale - il rinvio al primo giudice potendo lo stesso giudice d'appello escludere le aggravanti non contestate ed effettuare, se del caso, un nuovo giudizio di comparazione. In altri termini, la regressione del procedimento - e dunque la necessità di garantire nella massima latitudine il diritto di difesa - si giustifica solo laddove le circostanze autonome, indipendenti o ad effetto speciale, non contestate e ritenute, abbiano dispiegato i propri effetti sul trattamento sanzionatorio, tanto da richiedere una nuova delibazione in parte qua;
ove, invece, le stesse circostanze extra ordinem 1 1 siano state neutralizzate all'esito del giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, il rimedio al difetto di correlazione si riduce alla mera revisione del trattamento sanzionatorio che, potendo essere svolto dal giudice d'appello, non giustifica la retrocessione processuale e garantisce, nel contempo, il pieno diritto di difesa dell'imputato. 2.3. Alla luce di siffatta ratio deve essere esaminato il caso, non disciplinato dalla norma in discorso, in cui una circostanza ad effetto speciale, non contestata e ritenuta, concorra con altre aggravanti, ritualmente contestate, che determinino la pena in via autonoma o in misura superiore ad un terzo;
vale a dire, il caso di concorso omogeneo di circostanze aggravanti extra ordinem. Sembra evidente che la stessa utilizzazione, nel corpo dell'art. 604 in esame, dell'aggettivo numerale "una" limiti la portata dispositiva testuale della norma, affidando all'interprete la soluzione di "casi analoghi" secondo i criteri generali dell'ermeneutica e con i limiti che discendono sia LLart. 12 preleggi, sia LLart. 101, secondo comma, Cost. (V. sul punto l'inquadramento reso da Sez. Un. n. 12759 del 14/12/2023, dep. 2024, L., Rv. 286153 - 01, in motivazione). Il criterio ermeneutico consentito LLordinamento per superare il dato letterale di una disposizione di legge è quello dell'interpretazione analogica, utilizzabile anche in relazione al diritto processuale penale, «solo se si riscontri un ingiustificato vuoto di disciplina capace di menomare la precisione della disposizione» (Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267885-01). In altre parole, «l'analogia postula, anzitutto, che sia correttamente individuata una "lacuna", tanto che al giudice sia impossibile decidere, secondo l 'incipit del precetto ("se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione ..."); l'art. 12, comma 2, preleggi si spiega storicamente soltanto nel senso di evitare, in ragione del principio di completezza dell'ordinamento giuridico, che il giudice possa pronunciare un non liquet, a causa della mancanza di norme che disciplinino la fattispecie» (Sez. Un. civ., n. 38596 del 06/12/2021, Rv. 663248-01). 2.3.1. Procedendo secondo le rime obbligate dell'interpretazione per rispondere al quesito del se ed in che termini le regole della regressione processuale delineate LLart. 604 cod. proc. pen. si applichino in caso di concorso di "più" aggravanti, ricorrendo l'eadem ratio, va osservato che le ricadute sanzionatorie del concorso omogeneo di aggravanti extra ordinem sono diverse a seconda della tipologia di aggravanti concorrenti: - nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, il giudice, se non diversamente stabilito, dopo aver individuato la sanzione prevista per l'aggravante ad effetto speciale più grave, opera, nell'esercizio del potere 12 discrezionale conferitogli LLart. 63, comma quarto, cod. pen., un unico aumento di pena fino a un terzo per tutte le ulteriori aggravanti ad effetto speciale, nei limiti di cui all'art. 66 cod. pen. (Sez. U, n. 38518 del 27/11/2014, dep. 2015, Ventrici, Rv. 264674 - 01; ex multis, Sez. 2, n. 46210 del 03/10/2023, Xaka, Rv. 285437 - 01); - la regola del cumulo giuridico prevista LLart. 63, comma quarto, cod. pen., secondo cui in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave aumentata fino ad un terzo, non attenendo all'istituto della comparazione tra circostanze eterogenee, ma regolando il concorso tra circostanze omogenee, non opera, invece, in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale e aggravanti indipendenti, per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, tranne che esse non comportino un aumento superiore ad un terzo (l'aggravante indipendente della premeditazione nell'omicidio; l'aggravante privilegiata di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., V. Sez. 2, n. 9526 del 17/12/2021, dep. 2022, Biancoviso, Rv. 282791 - 01; Sez. 4, n. 32868 del 05/10/2020, Antille, Rv. 280831 - 01). 2.3.2. Per quanto attiene, in particolare, alla recidiva (V. supra § 2.1.4.), la stessa è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell'applicazione della pena prevista per la circostanza più grave (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 - 01, che ha precisato come sia circostanza più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di massimo, quella con la pena più elevata nel minimo edittale, con l'ulteriore specificazione che l'aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l'una determini una pena più severa nel massimo e l'altra più severa nel minimo). In tema di concorso di circostanze aggravanti speciali, in altri termini, per valutare la maggiore o minore gravità della recidiva rispetto ad una concorrente circostanza aggravante, occorre procedere ad una verifica in concreto (Sez. 2, n. 9365 del 13/02/2015, Bellitto, Rv. 263982 - 01). 2.4. Nelle fattispecie indicate (a titolo esemplificativo e nei termini funzionali alla risoluzione della questione in esame) di concorso omogeneo di circostanze aggravanti extra ordinem, il tema della regola applicabile per l'individuazione del giudice del rinvio ex art. 604 cod. proc. pen., quando solo una delle aggravanti concorrenti sia affetta da nullità per difetto di contestazione, non può che passare attraverso la verifica, in concreto, del ruolo che l'aggravante nulla gioca nell'incidenza complessiva sul trattamento sanzionatorio. 13 2.4.1. Ed invero, se l'aggravante ad effetto speciale ritenuta e non contestata non si configuri come circostanza più grave in concreto, ma costituisca mera circostanza "satellite", l —effetto speciale" sul trattamento sanzionatorio in astratto correlato alla stessa viene a neutralizzarsi e viene meno, di conseguenza, il fondamento razionale che giustifica la regressione del procedimento al giudice di primo grado. In ipotesi siffatte - ad avviso del Collegio - trova applicazione, ricorrendo la medesima ratio, la regola che impone la individuazione dell'autorità giudiziaria che deve emendare l'errore nel giudice di secondo grado, poiché la questione di nullità - parziale - afferente l'aggravante ad effetto speciale ritenuta e non contestata finisce per non incidere extra ordinem sul trattamento sanzionatorio, rendendo irragionevole il regresso in primo grado poiché la salvaguardia del diritto di difesa può essere assicurata nell'ambito del giudizio relativo al concorso di aggravanti, e non legittima la celebrazione ex novo della prima fase. 2.4.2. Tale conclusione è, a fortiori, obbligata laddove la circostanza aggravante ad effetto speciale viziata concorra con l'aggravante indipendente della premeditazione che, per l'omicidio, determina l'applicazione della pena perpetua ai sensi dell'art. 577 cod. pen., così sterilizzando gli effetti sanzionatori delle circostanze omogenee che con la medesima concorrano. Viene, in tal caso, a realizzarsi una situazione analoga a quella prevista dal comma secondo dell'art. 604 cod. proc. pen. non già per l'effetto del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee con esito di equivalenza o prevalenza delle attenuanti, bensì per gli effetti del concorso omogeneo di aggravanti extra ordinem. Deve essere, pertanto, qui affermato che, nel caso in cui una circostanza ad effetto speciale, ritenuta e non contestata, concorra con la circostanza indipendente di cui all'art. 577, comma primo, n. 3), il giudice d'appello esclude la circostanza aggravante, effettua, se occorre, un nuovo giudizio di comparazione e ridetermina la pena, in quanto la mancata produzione di un "effetto speciale" sul trattamento sanzionatorio dell'aggravante nulla non giustifica la regressione in parte qua del procedimento in primo grado. 2.5. È quanto si è verificato nel caso di specie. 2.5.1. La sentenza della Prima sezione n. 17478 del 14 dicembre 2023 ha rigettato il ricorso di ON sui punti relativi all'applicazione della premeditazione e dell'aggravante di cui all'art. 416.bis 1 cod. pen. ed al diniego delle attenuanti generiche, stabilizzando perciò la pena dell'ergastolo per il più grave delitto di omicidio consumato sub 1). 14 In conseguenza dell'irrevocabilità sul punto delle predette statuizioni (si rimanda all'elaborazione del giudicato progressivo di Sez. U. n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 - 01 ed alle correlate implicazioni sull'eseguibilità della pena), la pena dell'ergastolo resta di fatto insensibile, in sede di rinvio, alla rivalutazione dell'aggravante ad effetto speciale della recidiva oggetto di annullamento parziale, in tal modo facendo venir meno la ratio che giustifica la regressione del procedimento al giudice di primo grado. 2.5.2. Il rilievo della nullità assoluta - parziale - afferente la recidiva, contestata a ON ex art. 99, comma 1, cod. proc. pen. ed invece ritenuta in forma qualificata, finisce per incidere, allora, esclusivamente sul piano degli effetti penali della condanna, in considerazione delle conseguenze che a siffatta aggravante sono correlate sulla concessione dei benefici penitenziari, sulle condizioni per la riabilitazione e sull'estinzione della pena per effetto del decorso del tempo (il che fonda anche l'interesse al relativo motivo di ricorso, v. Sez. 5, n. 2109 del 11/10/2024, dep. 2025, G., Rv. 287671 - 01) e, come tale, il relativo punto della sentenza risulta legittimamente (ri)assegnato alla cognizione del giudice d'appello. Non viene, pertanto, ad essere indebitamente eliminato - come rilevato dal ricorrente - un grado di merito, non assicurando il rinvio in primo grado altre e più ampie prerogative difensive, in considerazione alle preclusioni correlate alla formazione progressiva del giudicato. La questione di nullità afferente la circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva non recupera, infine, una propria autonomia laddove esaminata in riferimento agli ulteriori reati unificati nel vincolo della continuazione, per le assorbenti ragioni di cui si dirà nel prosieguo. 2.5.3. Alle osservazioni che precedono consegue che le statuizioni rese, nella sentenza qui impugnata, sulla questione della competenza funzionale del giudice del rinvio, sebbene articolate secondo argomentazioni non condivisibili, non si espongono comunque a censure, una volta operata - nei termini sin qui illustrati - la necessaria rettifica della motivazione ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. e lasciando, comunque, inalterata la ratio decidendi (cfr. Sez. 1, n. 9707 del 10/08/1995, Caprioli, Rv. 202302 -01; ex plurimis Sez. 1, n. 2481 del 04/06/2021, dep. 2022, Dambrosio, non massimata;
Sez. 1, n. 27230 del 04/03/2015, Salzano, non massimata). È, pertanto, infondata la questione prospettata nel primo motivo del ricorso e nella memoria proposti nell'interesse di ON. 3. È, invece, inammissibile per genericità il quarto motivo proposto da ON in riferimento alla recidiva di cui all'art. 99, comma primo, cod. pen.. 15 3.1. La questione, devoluta ut supra al giudice del rinvio, è stata affrontata a foll. 27 e 32 della sentenza impugnata e risolta attraverso un impegno giustificativo del tutto adeguato, che ha lumeggiato il giudizio di qualificata pericolosità dell'imputato, ricostruito secondo gli indicatori f attuali del ruolo sovraordinato rivestito nella vicenda in esame, in correlazione ai precedenti (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690 - 01). Nel quarto motivo di ricorso, ON evidenzia: da un lato, un profilo di contraddittorietà che, a ben vedere, non sussiste, poiché la delibazione di pericolosità rassegnata in entrambi i punti segnalati s'appalesa mirata ad un giudizio personalizzante, con un mero richiamo argomentativo incidentale, in termini di generica comparazione con i coimputati, che non intacca la ratio decidendi sull'aggravante; LLaltro, un vizio di motivazione per disparità di trattamento che, per la genericità della formulazione, non consente di apprezzare evidenti irragionevolezze. 3.3. La censura sulla recidiva è, peraltro, preclusa. Con l'atto d'appello, il ricorrente aveva contestato la recidiva ritenuta dal giudice di primo grado sotto il profilo della contestazione, e non la recidiva semplice ex se. Ne deriva che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale venga dedotta la disapplicazione della circostanza aggravante della recidiva quando in fase di appello sia stato proposto motivo finalizzato ad ottenere l'esclusione della natura infranquiquennale della stessa, trattandosi di richieste diverse anche in relazione ai presupposti, in quanto la prima implica la valutazione della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono segno, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente tra loro e dell'eventuale occasionalità della ricaduta, mentre la seconda richiede solo il controllo di un dato cronologico obiettivo (Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, De Matteis, Rv. 281813 - 01). 4. Sono, invece, fondati i motivi proposti da SQ IO (ultima parte dell'unico motivo), BE ON (terzo punto del terzo motivo), NN MO (secondo motivo) e IR RO CI (terzo motivo) sul punto della continuazione, nella parte in cui contestano l'aumento di pena disposto in ordine al reato sub 3) dal quale i medesimi sono stati irrevocabilmente assolti. 4.1. L'errore in cui è . incorsa la Corte del rinvio è evidente per tabulas, sol che si compulsi la ricognizione degli esiti decisori delle precedenti sentenze, riportate a ff. 6 e 7 della sentenza impugnata, dalla quale risulta che IR RO CI è stato assolto dal delitto di incendio di cui al capo 3) in primo grado e che la condanna per il predetto delitto, pronunciata in primo grado nei confronti di SQ IO, NN MO e BE ON, è stata riformata dalla sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli del 17 marzo 2023, con statuizioni irrevocabili. 4.2. Nondimeno, nel computo degli incrementi sanzionatori irrogati ai predetti ricorrenti ex art. 81 cpv. cod. pen. risulta, per ciascuno di essi, determinata una quota di pena per il reato sub 3), non devoluto alla Corte di merito perché coperto dal giudicato, che deve essere eliminata. 5. Sono, del pari, fondate le censure svolte dai ricorrenti riguardo gli aumenti di pena irrogati a titolo di continuazione, proposte nel primo motivo del ricorso ON, nel primo motivo del ricorso CI, nel primo motivo del ricorso MO e LLIO che, per identità di ratio, possono essere trattate congiuntamente. 5.1. Con la sentenza di annullamento, la Prima sezione ha disposto - come già rilevato - «un nuovo giudizio limitatamente ai punti relativi agli incrementi disposti ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in accoglimento del quarto motivo formulato nel secondo ricorso nell'interesse di IO, nell'ottavo motivo formulato nell'interesse di ON e nel settimo motivo formulato nell'interesse di CI», estendendo la statuizione a NN MO, che non aveva proposto analogo motivo, ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., richiamando le linee direttive enunciate dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 47127 del 24/06/2021, ZZ, Rv. 282269 — 01. Ha, in particolare, ritenuto - per quanto qui di interesse - che la Corte di assise di appello di Napoli, dopo avere stabilito, per tutti gli imputati, la pena base dell'ergastolo con riferimento al delitto di omicidio pluriaggravato di LU IG di cui al capo 1) dell'imputazione, avesse calcolato gli aumenti nella misura di anni 4 di reclusione per il reato di tentato omicidio di SQ IG (capo 1); di anni 1 di reclusione per il reato di detenzione illegale d'arma da fuoco e di anni 2 per il reato di porto d'arma di cui al capo 2); di anni 2 di reclusione per il reato di ricettazione (capo 4), in tal modo articolando l'operazione logico-valutativa in termini del tutto generici e finendo «per realizzare proprio l'operazione che le Sezioni Unite ZZ, con la citata pronuncia, hanno censurato, laddove hanno affermato che il giudice, in sede di aumento per la continuazione, deve compiere una valutazione specifica per ogni singola ipotesi di reato ritenuta avvinta dal vincolo della continuazione». Ha, quindi, ribadito che il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale - è tenuto a motivare anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, affinché sia possibile effettuare un controllo del percorso logico e giuridico seguito 17 nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216). 5.2. Con la sentenza ora impugnata, la Corte del rinvio ha proceduto alla rideterminazione, per ciascun imputato, della pena nei seguenti termini, posta la pena base dell'ergastolo per ON, CI e MO e la pena di anni trenta di reclusione per IO per l'omicidio consumato sub 1): BE ON: 1) Per il tentato omicidio aumento di anni 2 e mesi 3 aggravato dal 416-bis: nella misura di anni 1 per il ruolo anni 3 e mesi tre, aumentata per la recidiva semplice di mesi 6= anni 3 e mesi 9; 2) Per la detenzione di arma comune da sparo aumento di mesi 6 + 416-bis - mesi 8 + recidiva mesi 9; 3) Per il porto di arma comune da sparo: anni 1 aumentato per l'aggravante 416-bis ad anni 1 mesi 4 + mesi 1 per la recidiva = anni 1 mesi 5; 4) Per la ricettazione mesi 10 + 416-bis - mesi 14 + recidiva mesi 1 = anni 1 e mesi tre;
5) Per l'incendio mesi 10 + 416-bis - mesi 14 + recidiva mesi 1 = anni 1 mesi tre Per una pena complessiva pari ad anni 8 e mesi 5, ridotta per il rito di 1/3; IR RO CI: 1) Per il tentato omicidio aumento di anni 2 e mesi 6 aggravato dal 416-bis: nella misura di anni 3 e mesi 4, aumentata per la recidiva sino ad anni 4; 2) Per la detenzione di arma comune da sparo aumento di mesi 6 + 416-bis - mesi 8 + recidiva mesi 9; 3) Per il porto di arma comune da sparo: anni 1 aumentato per l'aggravante 416-bis ad anni 1 mesi 4 + mesi 1 per la recidiva = anni 1 mesi 5; 4) Per la ricettazione mesi 10 + 416-bis - mesi 14 + recidiva mesi 1 = anni 1 e mesi tre;
5) Per l'incendio mesi 9 + 416-bis - mesi 12 + recidiva = anni 1 mesi 3 Per una pena complessiva pari ad anni 8 e mesi 8, ridotta per il rito di 1/3; SQ IO: 1) Per il tentato omicidio aumento di anni 2 e mesi 3, aumentata per la recidiva (2/3) sino ad anni 4; 2) Per la detenzione di arma comune da sparo aumento di mesi 6 + recidiva (2/3) anni 1 mesi 3 + 416-bis mesi 3 = anni 1 e mesi 6; 18 3) Per il porto di arma comune da sparo: mesi 9 + recidiva (2/3) mesi 10 anni 1 aumentato per l'aggravante 416-bis ad anni 1 mesi 4 + mesi 1 per la recidiva = anni 1 mesi 5; 4) Per la ricettazione mesi 9 + recidiva (2/3) mesi 15 + 416-bis - mesi 16 = anni 1 e mesi 6; 5) Per l'incendio mesi 6 + + recidiva (2/3) mesi 10 + 416-bis - mesi 12 = anni 1 Per una pena complessiva pari ad anni 8 e mesi 10, ridotta per il rito di 1/3; NN MO: 1) Per il tentato omicidio aumento di anni 2 e mesi 3, aumentata per la recidiva (2/3) sino ad anni 3 mesi 9 + 416-bis - mesi 3 = anni 4; 2) Per la detenzione di arma comune da sparo aumento di mesi 6 + recidiva (2/3) anni 1 mesi 3 + 416-bis mesi 3 = anni 1; 3) Per il porto di arma comune da sparo: mesi 9 + recidiva (2/3) anni 1 mesi 3 aumentato per l'aggravante 416-bis di mesi 3 = anni 1 mesi 6; 4) Per la ricettazione mesi 9 + recidiva (2/3) mesi 15 + 416-bis - mesi 16 = anni 1 e mesi 4; 5) Per l'incendio mesi 6 + + recidiva (2/3) mesi 10 + 416-bis - mesi 12 = anni 1 Per una pena complessiva pari ad anni 8 e mesi 10, ridotta per il rito di 1/3. Avendo irrogato a tutti i ricorrenti una complessiva pena detentiva aggiuntiva di durata ultra quinquennale, ha confermato, per ciascuno di essi, la condanna alla pena finale dell'ergastolo, eliminando - per la scelta del rito - l'isolamento diurno. 5.3. Prima di affrontare i temi connessi alla pena per i reati satellite, sembra opportuno precisare - come già anticipato (§ 4) - che la fondatezza dei motivi inerenti gli aumenti per il reato sub 3) determina l'annullamento delle relative statuizioni e, dunque, dalle riportate schede di computo va senz'altro eliminata, per ciascuno dei ricorrenti, la relativa quota di pena. A siffatta operazione non può procedere questa Corte, non ricorrendo le condizioni declinate dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831 -01), per almeno due ragioni: perché anche l'eliminazione, dal complessivo apprezzamento che l'istituto della continuazione involge, di uno dei reati avvinti dal medesimo disegno criminoso costituisce un indicatore idoneo alla riconsiderazione della pena irrogata per i residui reati satellite, secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen.; 19 perché la conseguente verifica del rispetto del divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. involge - al netto dello scorporo - un'analisi comparativa che implica valutazioni di merito. 5.4. Ritiene il Collegio che una complessiva riconsiderazione debba investire la stessa determinazione degli aumenti disposti a titolo di continuazione, in tal guisa rivelandosi fondate le censure dei ricorrenti sul punto, in coerenza con la ratio dell'istituto ed in relazione alla fattispecie concreta, che involge il tema degli incrementi sanzionatori sulla pena base dell'ergastolo nell'ambito del giudizio abbreviato. 5.4.1. Si deve all'elaborazione teorica declinata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza ZZ (Sez. Un. n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01) l'aver ribadito - ponendosi nel solco già tracciato, per citarne alcune, da Sez. Un, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273750 - 01; Sez. Un, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717 - 01; Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347 - che, in caso di continuazione tra reati, il giudice deve stabilire (e quindi evidenziare), oltre alla pena per il reato più grave, quelle relative ai singoli reati satellite e che l'obbligo di motivazione richiede di giustificare, in modo distinto, l'entità di ciascun aumento, precisando, altresì, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti LLart. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. In estrema sintesi, riecheggiano, nel dictum delle Sezioni unite ZZ, due direttrici: l'autonomia dei singoli reati, che recede solo e soltanto pro reo nella determinazione del trattamento sanzionatorio di favore, ma che recupera tutta la sua valenza identitaria in funzione delle vicende che i medesimi possano riguardare;
il controllo sulla ragionevolezza e proporzionalità della pena in rapporto alla funzione rieducativa, costituzionalmente imposta. Tanto non implica di stabilire, per una sorta di eterogenesi dei fini, relazioni traducibili in formule matematiche, né pretende di trasformare la motivazione circa la pena determinata per i reati satellite in una pedante e minuziosa scomposizione, per ciascuno di essi, di tutte le componenti che concorrono alla quantificazione, quasi fosse una editio minor della determinazione della pena base. Detto altrimenti, il rinnovato impegno alla analitica giustificazione degli incrementi sanzionatori in tema di continuazione non si traduce nell'elezione di un rigido modello matematico, ma chiama il giudice a dare conto di quella ineludibile 20 ragionevolezza, intesa come «relazione di coerenza tra la specie e la misura della sanzione individuate e gli elementi che devono essere presi in considerazione per la determinazione della pena», che giustifica e limita la sanzione penale. 5.4.2. In riferimento al tema degli incrementi sanzionatori disposti, a titolo di continuazione, sulla pena base dell'ergastolo nell'ambito del giudizio abbreviato, Sez. Un. n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865 - 02 hanno - sia pur trattando il caso del riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell'ergastolo, in sede esecutiva - ricordato qual è il corretto modus procedendi in sede di cognizione, richiamando l'insegnamento di Sez. U. Ciabotti, cit. e, soprattutto, di Sez. U, n. 45583 del 27/10/2007, Volpe, Rv. 237692 - 01, per cui «la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen.; il che vuol dire che, allorché sia riconosciuta la continuazione tra più delitti alcuni dei quali punibili con l'ergastolo, una volta individuato l'ergastolo come pena base per la violazione ritenuta più grave, non è consentito infliggere, per quelle ritenute meno gravi, una pena detentiva temporanea, ma deve essere inasprita la pena perpetua con l'isolamento diurno, quando la pena inflitta per il delitto concorrente sia superiore a cinque anni di reclusione, da intendersi con riferimento alla pena valutata in concreto» (Sez. 1, n. 37852 del 13/06/2024, Mecaj, Rv. 287068 - 01). La diminuente per il rito abbreviato, in altri termini, si applica sulla pena finale (Sez. 5, n. 55807 del 03/10/2018, Piras, Rv. 274622 - 01), e non sugli incrementi disposti a titolo di continuazione, con la conseguenza per cui: laddove, sulla pena base dell'ergastolo, siano determinati, a titolo di continuazione, aumenti per i reati satellite puniti con pene detentive temporanee per un tempo superiore a cinque anni, si applicherà la pena dell'ergastolo con isolamento diurno e quest'ultimo sarà eliminato per la scelta del rito;
se, invece, le pene detentive temporanee riferibili agli aumenti a titolo di continuazione siano di durata inferiore, in luogo dell'ergastolo si applicherà la pena temporanea pari ad anni trenta di reclusione per effetto della diminuente di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019). In tale cornice, ove per il reato più grave sia stata irrogata la pena dell'ergastolo, l'identificazione degli aumenti per i reati satellite va operata sulla pena lorda (cioè, non ridotta per il rito) che, virtualmente, sarebbe inflitta ex art. 133 cod. pen., al fine di verificare gli effetti di cui all'art. 72 cod. pen. 5.5. Alla luce di quanto sin qui osservato, devesi ritenere che il metodo di calcolo prescelto dalla Corte d'assise d'appello di Napoli in sede di rinvio si rivela - mutuando l'espressione utilizzata dal Procuratore generale nella requisitoria orale - senz'altro singolare, nella misura in cui ha scomposto per ciascun reato satellite singoli segmenti sanzionatori, ricalcolando una micro pena-base ed operando sulla stessa aumenti per le aggravanti e la recidiva;
allo stesso modo, il giudice del rinvio ha ridotto per il rito le pene riferite ai reati satellite e non ha, invece, proceduto ad una riduzione finale, all'esito della verifica di cui all'art. 72 cod. pen. Siffatèe criticità non rilevano, tuttavia, ex se, ad eccezione di quanto si dirà infra sulla recidiva: la prima, perché sprovvista di sanzione propria;
la seconda, perché trattasi di errore irrilevante, poiché il risultato raggiunto sarebbe stato il medesimo anche laddove si fosse correttamente esperito l'iter del computo della pena, avendo comunque ritenuto la Corte di merito di irrogare ai ricorrenti pene temporanee superiori, nella durata complessiva, a cinque anni per i reati in continuazione. Le stesse possono, invece, rappresentare indicatori della violazione di altri divieti o dare corpo a vizi della motivazione, sotto il profilo della ragionevolezza comparativa, ove si raffrontino punto per punto i parametri adottati in relazione ai diversi ruoli ed ai diversi profili criminali degli agenti in concorso. 5.5.1. È il caso del divieto di reformatio in pejus. Premesso che, in caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, il potere del giudice di rinvio di rivalutare la pena incontra una duplice limitazione: la prima, risultante dal divieto di "reformatio in peius", che costituisce un principio generale nella disciplina delle impugnazioni, applicabile anche al giudizio rescissorio e che, nel caso di gravame del solo imputato, non consente di superare la misura complessiva della pena già irrogata, e la seconda derivante dal giudicato parziale formatosi, ai sensi degli artt. 624, comma 1, e 627, comma 2, cod. proc. pen., sulla misura della pena base, che non può essere mutata (Sez. 6, n. 16676 del 30/03/2023, Mencaroni, Rv. 284591 - 01), nel caso in esame, le pene che residuano dallo scorporo per il delitto sub 3) debbono essere sottoposte al test comparativo con le corrispondenti irrogate nella sentenza d'appello annullata, impugnata dai soli imputati, in relazione ai singoli elementi di calcolo (Sez. 2, n. 22032 del 16/03/2023, Ciavarella, Rv. 284738 - 01), poiché, in seguito all'annullamento che ha originato gli odierni ricorsi, non è mutata affatto la struttura del reato continuato (Sez. 2, n. 48538 del 21/10/2022, Tiscione, Rv. 284214 - 01), ma al giudice del rinvio è stata devoluta 22 la sola questione del quantum sanzionatorio per i reati accessori rispetto a delitto già irrevocabilmente punito, in concreto, con la pena perpetua. 5.5.2. È il caso, ancora, dei vizi di motivazione e delle preclusioni nel giudizio di rinvio dedotti dai ricorrenti (nel quarto punto del quarto motivo del ricorso ON;
nel primo motivo del ricorso CI;
nel primo punto dell'unico motivo del ricorso IO) riguardo il travisamento della ricostruzione comparativa dei ruoli degli imputati, in funzione della determinazione degli aumenti a titolo di continuazione. Sul punto, la sentenza impugnata non ha preso in carico le doglianze dei ricorrenti, assumendo l'intangibilità della ricostruzione resa nella sentenza di annullamento;
in tal modo, tuttavia, ferma restando l'irrevocabilità delle statuizioni rese sul diniego delle attenuanti generiche, non ha analizzato se le stesse circostanze potessero o meno rilevare in funzione del giudizio di proporzione della sanzione per la continuazione, oggetto del mandato rescissorio, in cui gli stessi indicatori possono essere altresì considerati, tenuto conto che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno (circoscritto ai capi e punti irretrattabili, secondo l'insegnamento di Sez. Un. n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 - 01) può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839 - 01). Per altro verso, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione - che qui rileva - il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629 - 02. Ne consegue che anche sotto il profilo della definizione dei ruoli - punto rilevante ai fini della dosimetria della pena per la continuazione e specificamente introdotto in appello dagli imputati ON, IO e CI - si ravvisa un vulnus motivazionale e l'inosservanza della legge processuale. 5.5.3. Un diverso ordine di considerazioni deve essere rassegnato con riferimento alla recidiva, per la quale è stata applicata dalla Corte del rinvio una quota di pena su ciascun reato satellite ai ricorrenti ON, CI, IO e MO. 23 Ritiene il Collegio che a siffatta "moltiplicazione" del carico sanzionatorio per la recidiva nella continuazione di reati osti la formulazione testuale - e la ratio iuris - dell'art. 81, comma quarto, cod. pen. Nel prevedere che il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dalla disposizione evocata, si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede (Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024, Mouhim, Rv. 286602 - 01), la norma delinea le fasi del procedimento di calcolo, significando che l'aumento per la recidiva si opera sul reato più grave e rispetto a questo va verificato il meccanismo di temperamento, e che non è, invece, consentita una superfetazione dello stesso profilo di aggravamento, con coefficiente aritmetico, sui reati satellite. È vero, invece, che la recidiva può indirizzare, senza automatismi matematici, verso la personalizzazione del trattamento sanzionatorio additivo, nella parte in cui intercetta i profili soggettivi di cui all'art. 133 cod. pen. Nei termini indicati, la sentenza impugnata deve essere annullata e la determinazione degli aumenti di pena per la continuazione devoluti a nuovo esame di merito. 5.5.4. La necessaria rivalutazione della pena nei termini appena enunciati assorbe la questione relativa alla necessità di confronto con il tema del mutamento favorevole del profilo circostanziale, ampiamente esplorato da quel filone giurisprudenziale che si è occupato di verificarne l'impatto sul divieto di trattamento deteriore (ex multis Sez. Un n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660 - 01; Sez. Un, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066 - 01) nell'ambito della continuazione;
questione sostanziale - e rilevante sul punto del divieto di trattamento deteriore - che dovrà essere analiticamente esaminata dal giudice del rinvio, relativamente a ciascun ricorrente, una volta elaborato un nuovo procedimento di calcolo. 6. Da quanto sin qui rilevato - e ritenuti assorbiti i restanti motivi sulla violazione del divieto di trattamento deteriore - discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Napoli perché, in piena libertà di giudizio, ma facendo corretta applicazione dei principi enunciati sui punti evidenziati, proceda a nuovo esame sul punto degli aumenti di pena irrogati ai ricorrenti a titolo di continuazione. Il ricorso di ON deve essere, nel resto delle censure proposte con il primo ed il quarto motivo, rigettato. 24 —
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di assise d'appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso di ON BE. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025
vista la memoria difensiva depositata il 28 giugno 2025 dagli Avv. Valerio Spigarelli e SS PI nell'interesse di BE ON;
vista la memoria difensiva depositata il 30 giugno 2025 LLAvv. Dario Vannetiello nell'interesse di SQ IO;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 30248 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: TUDINO ALESSANDRINA Data Udienza: 15/07/2025 udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, Antonio Balsamo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
sentiti i difensori degli imputati. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata del 2 dicembre 2024, la Corte d'assise d'appello di Napoli, decidendo a seguito di annullamento con rinvio statuito dalla Prima sezione di questa Corte con sentenza n. 17478 del 14 dicembre 2023, ha, in parziale riforma della decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli dell'8 settembre 2020 e per quanto di rilievo in questa sede: - riconosciuta la recidiva semplice contestata ad BE ON, con la già ritenuta continuazione tra i reati contestati ed applicata la diminuente per il rito, confermato la pena dell'ergastolo al medesimo irrogata;
- confermato la sentenza appellata con la ritenuta continuazione tra i reati contestati e la diminuente per il rito nei confronti di SQ IO, NN MO e IR RO CI. 1.1. Nella sentenza della Prima sezione di questa Corte n. 17478 del 14 dicembre 2023, è stato disposto l'annullamento parziale della sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli del 17 marzo 2023, limitatamente alla recidiva, quanto alla posizione di BE ON, e - per tutti i ricorrenti - in relazione agli aumenti per la continuazione. 1.2. Decidendo in sede di rinvio, la Corte d'assise d'appello di Napoli ha deliberato nei termini richiamati in premessa. 2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'assise d'appello di Napoli hanno proposto ricorso, con distinti atti a firma dei rispettivi difensori, gli imputati SQ ST, MB LU, VA SA e IO CI IA, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2 2.1. Con il ricorso a firma dei difensori, Avvocati Valerio Spigarelli e SS PI, BE ON articola quattro motivi. 2.1.1. Con il primo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla (in)competenza funzionale del giudice del rinvio. Premesso che la sentenza d'annullamento aveva censurato il punto relativo all'applicazione a ON della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, in luogo della contestata recidiva semplice, in accoglimento del motivo di ricorso, con il quale era stata dedotta la violazione degli artt. 522, 604 e 624 cod. proc. pen. e richiesta la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, presso il quale si era radicata la nullità prospettata, evidenzia il ricorrente come la Prima sezione di questa Corte sia incorsa in un errore materiale nell'individuazione del giudice del rinvio, dovendo gli atti essere trasmessi alla Corte d'assise; con la conseguenza per cui l'ordinanza resa dalla Corte d'assise d'appello, e con la quale era stata rigettata la relativa questione, deve ritenersi anch'essa fallace, nella misura in cui ha ritenuto l'annullamento pronunciato per un vizio motivazionale che il ricorrente non aveva, invece, dedotto, avendo formulato la censura di cui all'art. 606, lett. C) cod. proc. pen. in relazione alla nullità discendente dal difetto di correlazione. Argomenta, ulteriormente, sulla natura dell'errore della Prima sezione di questa Corte, se di fatto o di diritto, ad emenda del quale la Corte d'assise d'appello avrebbe dovuto o "sospendere il procedimento al fine di mettere la Suprema Corte nelle condizioni di rimuoverlo ovvero - in quanto giudice della propria competenza - avrebbe comunque potuto trasmettere direttamente gli atti al giudice di prime cure, una volta rilevata la propria incompetenza funzionale, sì da consentire una piena ed effettiva attuazione del decisum contenuto nella pronuncia di annullamento". Conclude nell'attribuire all'errore rilevato la natura di mero lapsus calami, come tale emendabile ai sensi del combinato disposto degli articoli 130 e 625-bis cod. proc. pen. 2.1.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in relazione al cumulo giuridico delle pene conseguente all'applicazione della disciplina del reato continuato. Premette, al riguardo, che l'accoglimento del correlativo motivo d'appello ha rimesso al giudice del rinvio la complessiva rivisitazione critica della commisurazione del trattamento sanzionatorio irrogato a ON ed ha, nel contempo, devoluto alla Corte la valutazione dei motivi d'appello su tutti gli aspetti del computo della pena ritenuti assorbiti nella sentenza rescindente. Riportando la scheda di computo della pena elaborata in sede rescissoria, ne evidenzia la fallacia per avere la Corte di rinvio individuato il reato più grave nell'omicidio premeditato sub 1), applicando sulla relativa pena l'aumento: 3 - di anni tre e mesi nove per il tentato omicidio sub 2) (di cui due anni e tre mesi per l'aggravante ex art. 416-bis 1. cod. pen, un anno per il ruolo e sei mesi per la recidiva); - di mesi nove per la detenzione di arma comune da sparo (di cui mesi otto per l'aggravante di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen. e un mese per la recidiva); - di un anno e cinque mesi per il porto d'arma comune da sparo (di cui un anno e quattro mesi per l'aggravante di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen. e un mese per la recidiva); - di un anno e tre mesi per la ricettazione (di cui un anno e due mesi per l'aggravante di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen. e un mese per la recidiva); - di un anno e tre mesi per l'incendio (di cui un anno e due mesi per l'aggravante di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen. e un mese per la recidiva), per una complessiva pena di otto anni e cinque mesi di reclusione, applicando impropriamente i coefficienti di cui all'art. 63 cod. pen. e dando corpo ad una pena ibridata, in luogo di una complessiva e globale valutazione equitativa ed in violazione della disciplina di favore sottesa all'istituto della continuazione e della portata derogatoria dell'art. 81 cpv. cod. pen. 2.1.3. Con il terzo, articolato, motivo, deduce violazione del divieto di reformatio in pejus, l'applicazione di un incremento sanzionatorio riferito a reato per il quale l'imputato è stato assolto e correlato vizio della motivazione. Evidenzia, con un primo punto, come la sentenza annullata in parte qua avesse determinato un complessivo aumento, a titolo di continuazione, pari ad anni nove di reclusione sulla pena dell'ergastolo riferita al reato più grave, quantificando gli incrementi sanzionatori per i reati satellite tenendo conto della recidiva qualificata, invece non applicabile;
ne discende che, al netto della recidiva esclusa, gli incrementi operati si rivelano sproporzionati, ove si consideri - seguendo il metodo analitico prescelto dalla Corte di merito - la omessa decurtazione di 2/3 conseguente all'esclusione della recidiva qualificata, con conseguente violazione del divieto di trattamento deteriore. Con un secondo punto, richiama l'insegnamento di Sez. Un. n. 33752 del 2 agosto 2013, Papola, e sottopone a verifica il computo sopra trascritto, evidenziando come - al netto degli aumenti per l'aggravante e per la recidiva semplice - già la pena base per i reati satellite, determinata nella sentenza impugnata, evidenzia il vulnus denunciato, giacchè trattasi di pene deteriori rispetto a quelle - determinate secondo l'aliquota di pena base - irrogate in primo grado. 4 Un terzo punto contesta l'applicazione dell'incremento sanzionatorio disposto per il reato satellite sub 3), dal quale l'imputato è stato, invece, irrevocabilmente assolto. Il quarto argomento denuncia difetto di motivazione sulla quantificazione delle porzioni di pena confluite nel cumulo;
l'illogicità derivante LLincremento relativo al capo 2), per il quale non si è tenuto conto della partecipazione morale del ricorrente, equiparato qu . oad poenam all'esecutore materiale CI;
l'ingiustificata preterizione di elementi favorevoli (confessione, offerta risarcitoria, condotta processuale). 2.1.4. Con il quarto motivo, denuncia vizio della motivazione in relazione alla recidiva, ritenuta pur in presenza di un carico penale meno grave di quello relativo al coimputato SE per il quale, invece, la stessa è stata esclusa. 2.2. Con il ricorso a firma dei difensori, Avvocati Leopoldo Perrone e Valerio Vianello Accorretti, IR RO CI articola tre motivi. 2.2.1. Con il primo, deduce vizio della motivazione con riferimento agli incrementi sanzionatori dei reati satellite, rimasti ingiustificati (reati di ricettazione e porto abusivo d'arma da fuoco), irragionevolmente determinati rispetto alle posizioni dei coimputati, maggiormente coinvolti nei fatti contestati (omicidio sub 1) e, comunque, tra loro incoerenti. 2.2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione di legge quanto agli aumenti di pena disposti per la recidiva, applicati sui reati satellite e non già sulla sanzione prevista per il reato più grave. 2.2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione relativamente al quantum di pena applicato per il reato di incendio di cui al capo 3), per il quale l'imputato è stato assolto. Rappresenta come la reductio ad legitimitatem della sanzione complessivamente irrogata in aumento consentirebbe - per la scelta del rito - la commutazione della pena perpetua in quella di anni trenta di reclusione. 2.3. Con il ricorso a firma dell'Avvocato Saverio Senese, NN MO deduce due motivi. 2.3.1. Con il primo, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione relativamente agli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen. e 81 cod. pep. quanto agli aumenti relativi ai reati satellite. 2.3.2. Con il secondo, deduce violazione dell'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen. sia in relazione al complessivo trattamento sanzionatorio, sia all'inclusione nel cumulo della quota di pena relativa al reato di incendio per il quale l'imputato era stato assolto. 5 2.4. Il ricorso, proposto nell'interesse di SQ IO LLAvvocato Dario Vannetiello, consta di un unico, articolato, motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione, anche sub specie di travisamento, in riferimento al ruolo svolto LLimputato nell'omicidio di cui al capo 1), limitato ad un intervento estemporaneo ed invece erroneamente riferito - nella sentenza di annullamento - anche alla fase ideativa-deliberativa del delitto. Allo stesso modo, la sentenza della Prima sezione aveva attribuito al ricorrente anche l'incendio del mezzo impiegato nell'agguato dal quale lo stesso era stato assolto ed una condotta post delictum, invece attribuita ad altro imputato. Di tali aporie, reiteratamente segnalate dalla difesa, la Corte del rinvio non ha tenuto conto - al pari dei profili di meritevolezza prospettati dalla difesa - irrogando una pena complessivamente eccedente il limite di cinque anni di reclusione per i reati satellite. In particolare, la Corte territoriale ha replicato gli errori segnalati con il gravame ed ha sopravvalutato la recidiva, irrogato pene sproporzionate rispetto a quelle inflitte ai coimputati ed applicato illegittimamente l'aumento di pena per il delitto di incendio, nonostante l'epilogo liberatorio sul punto della sentenza di prime cure. 3. Con nota depositata il 28 giugno 2025, l'Avvocato Valerio Spigarelli ha presentato una memoria nell'interesse di BE ON, con la quale ribadisce le ragioni rassegnate a fondamento dell'eccezione di incompetenza proposta con il primo motivo. Documenta, al riguardo, gli esiti del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto avverso la sentenza di annullamento, nella parte in cui il rinvio è stato disposto alla Corte d'assise di secondo grado di Napoli. 4.2. Il 30 giugno 2025 l'Avvocato Vannetiello ha depositato - nell'interesse di SQ IO - memoria prodotta in appello. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi proposti nell'interesse di SQ IO, NN MO e IR RO CI sono fondati. L'impugnazione di BE ON lo è solo in parte. 1. L'eccezione di incompetenza funzionale articolata nel primo motivo proposto nell'interesse di BE ON, ribadita con la memoria, è complessivamente infondata. 6 1.1. Come lo stesso ricorrente non mette in discussione, il principio dell'irretrattabilità del cd. foro commissorio individuato dalla Corte di cassazione rende incontestabile, in caso di sentenza di annullamento con rinvio, la competenza del giudice cui sia stato affidato l'ulteriore corso del giudizio, salvo che risultino i "nuovi fatti" indicati LLart. 25 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37918 del 05/09/2024, Corte d'appello di Perugia, Rv. 287084 - 01; N. 27458 del 2011 Rv. 250418 - 01, N. 42893 del 2009 Rv. 245548 - 01, N. 46812 del 2015 Rv. 265516 - 01, N. 30172 del 2003 Rv. 225503 - 01, N. 11332 del 2020 Rv. 278686); fatti nuovi che, nel caso in esame, non sono prospettati. 1.2. Il ricorrente, invece, affronta il tema assumendo che la Prima sezione di questa Corte sia incorsa in una svista o in un errore materiale nell'individuazione del giudice del rinvio in quanto l'accoglimento del motivo di ricorso, incentrato sulla violazione di legge ai sensi degli artt. 522, 604 e 624 cod. proc. pen., con richiesta di trasmissione degli atti al giudice di primo grado, e non già sul vizio di motivazione, avrebbe delineato l'esito decisorio obbligato del rinvio alla Corte d'assise. Censura, pertanto, la statuizione resa sul punto dalla Corte d'assise d'appello, individuando una duplice opzione (V. § 2.1.1. del Ritenuto in fatto) per cui il giudice del rinvio avrebbe dovuto o "sospendere il procedimento al fine di mettere la Suprema Corte nelle condizioni di rimuoverlo ovvero - in quanto giudice della propria competenza - avrebbe comunque potuto trasmettere direttamente gli atti al giudice di prime cure, una volta rilevata la propria incompetenza funzionale, sì da consentire una piena ed effettiva attuazione del decisum contenuto nella pronuncia di annullamento". Trattasi di prospettazione che si rivela, da un lato, giuridicamente impraticabile e che, LLaltro, pretende di censurare l'omessa sollecitazione a questa Corte di attivare un procedimento di correzione di errore materiale che, all'evidenza, è smentito dalla stessa prospettazione difensiva, che qualifica come errore di diritto (violazione dell'art. 604 cod. proc. pen.) il rinvio al giudice d'appello. 1.2.1. Quanto al primo aspetto, va rilevato come il principio dell'irretrattabilità del foro commissorio, rimasto indenne al vaglio di legittimità costituzionale (Corte cost. sent. 294 del 1995), si declina nel senso che la sentenza di annullamento, con la quale la Corte di cassazione devolve il giudizio al giudice del rinvio, è attributiva della competenza in favore di questi, senza che la corretta applicazione dei criteri per la sua individuazione, stante il disposto dell'art. 627, comma primo, cod. proc. pen., possa essere in una qualunque sede sindacata. Ne consegue che «la designazione, una volta intervenuta, non è suscettibile di revoca o modifica, neppure quand 'anche 7 risulti effettuata in violazione della legge» (Sez. 5, n. 13754 del 06/11/2008, dep. 2009, Anello, Rv. 243592). Alla luce di siffatto principio, una volta individuato dalla Corte di legittimità il giudice del rinvio nella Corte d'assise d'appello di Napoli, questa non avrebbe potuto declinare in alcun caso la propria competenza. 1.2.2. Quanto alla seconda opzione che il ricorrente ha prospettato alla Corte d'assise d'appello - e la cui decisione sul punto ora contesta con il ricorso di legittimità e con la memoria conclusionale - va rilevato come la stessa Prima sezione, con l'ordinanza n. 11452 del 20 dicembre 2024 (allegata alla memoria), decidendo sull'istanza dell'imputato ex artt. 130 e 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. abbia escluso - con motivazione articolata in negativo - che l'errore dedotto LListante possa ascriversi, a termini della stessa prospettazione del ricorrente, nell'alveo dell'errore di fatto. Ne discende come, nella delineata prospettiva, la questione di incompetenza funzionale ribadita in questa sede si riveli proposta fuori dei casi previsti dalla legge. 2. La stessa è, comunque, infondata. La designazione del giudice del rinvio relativa alla posizione di ON, contenuta nella sentenza di annullamento della Prima sezione n. 17478 del 14 dicembre 2023 e derivante LLaccoglimento del motivo relativo alla recidiva, è stata, invero, correttamente statuita ed è, sul punto, incensurabile la decisione qui avversata. 2.1. Il tema che il ricorso di ON impone, essenzialmente, di affrontare investe l'individuazione del giudice del rinvio nel caso - ricorrente nella specie - in cui sia ritenuta fondata la deduzione di nullità della sentenza di primo grado in conseguenza della accertata violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., quando sia stata applicata una circostanza aggravante ad effetto speciale non contestata nel capo d'imputazione. 2.1.1. La questione, ampiamente articolata nel primo motivo e nella memoria conclusionale ed alla quale è stata dedicata gran parte della discussione orale, fonda sulla chiara formulazione dell'art. 604 cod. proc. pen., che, per quanto qui rileva, dispone che «1. Il giudice di appello, nei casi previsti LLarticolo 522, dichiara la nullità in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi è stata condanna per un fatto diverso o applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti. 2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti 8 circostanze attenuanti o sono state applicate circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma 1, il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un nuovo giudizio di comparazione e ridetermina la pena [...]» La disposizione in esame rinviene la propria ratio nei principi di conservazione degli atti e di economia processuale, in attuazione della ragionevole durata del processo, ferme restando le garanzie di difesa dell'imputato: per un verso, la nullità, che colpisca una sola parte della sentenza, non travolge le altre parti;
d'altra parte, il giudice d'appello si sostituisce, di regola, a quello di primo grado, correggendo o integrando la decisione. 2.1.2. I casi di regressione del processo al giudice del primo grado, tassativamente enunciati nel primo comma della norma in esame, si caratterizzano in ragione della sussistenza di nullità radicali che, in via derivata, colpiscono il provvedimento conclusivo di una determinata fase e che, in via originaria, afferiscono ad un atto propulsivo, un atto che si colloca, quindi, in una sequenza necessitata e progressiva di atti. Si tratta di ipotesi che chiamano in causa il principio di correlazione tra accusa e condanna, in cui si sostanzia il nucleo intangibile del diritto di difesa. Come ribadito dalla Corte costituzionale (sent. 5 ottobre 2022, n. 230; n. 88 del 1994) «tale regola di sistema è, anzitutto, funzionale al corretto svolgersi del contraddittorio, e a garantire così la pienezza del diritto di difesa dell'imputato. In secondo luogo, essa tutela la stessa posizione del pubblico ministero, che l'ordinamento vigente - imperniato sul principio accusatorio - individua come esclusivo titolare dell'azione penale. Infine, la regola assicura la posizione di terzietà e imparzialità del giudice rispetto alle opposte allegazioni delle parti: posizione che è pur essa inscindibilmente legata alla logica del principio accusatorio». La regola in questione sollecita il giudice a pronunciarsi sulla responsabilità dell'imputato per i soli fatti descritti nel capo di imputazione, o che siano stati oggetto di eventuali contestazioni suppletive durante il processo, proprio perché unicamente su tali fatti si è svolto il contraddittorio tra le parti;
ed esclude che il giudice possa affermare la responsabilità dell'imputato - e applicare la relativa sanzione, o frazione di sanzione - per fatti «nuovi» o «connessi» non ritualmente contestati, per un fatto «diverso» da quello contestato o, ancora, per circostanze aggravanti anch'esse non oggetto di contestazione. 2.1.3. Nella delineata prospettiva, l'applicazione nel giudizio di primo grado di un'aggravante ad effetto speciale, diversa o nuova rispetto al fatto enunciato nell'imputazione e non contestata nel corso del giudizio, integra l'ipotesi del "fatto diversamente circostanziato" ai sensi dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 9 3, n. 28043 del 29/11/2016, dep. 2017, F., Rv. 270331 - 01), che impone al giudice d'appello, investito di specifico gravame, l'obbligo di deliberare sul punto. La sentenza di condanna pronunciata riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata, neppure in fatto, costituendo violazione di disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, è, nella parte relativa a tale statuizione, affetta da nullità assoluta, come tale insanabile e rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 5, n. 11412 del 19/01/2021, Papandrea, Rv. 280748 - 01; Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Trotti, Rv. 273491 - 01). Tanto essendo, del resto, conforme alla previsione dell'art. 6, comma 3, lett. a) CEDU per la quale «ogni accusato ha diritto soprattutto ad essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico», ove il riferimento alla informazione dettagliata sulla natura dell'accusa non può che comprendere le circostanze aggravanti nella loro incidenza sull'entità del fatto contestato e sulle conseguenze sanzionatorie che ne derivano. Come chiarito da Sez. un. n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436, «la contestazione di un'aggravante ne delimita la legittimità nei termini in cui l'imputazione riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie circostanziale, permettendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi. La precisazione degli elementi fattuali costitutivi dell'aggravante può dirsi dunque indiscutibilmente riconosciuta quale condizione perché la contestazione in questa forma possa essere ritenuta valida, pure in una prospettiva sosta nzialistica fondata, come pure le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare con riguardo alla correlazione fra l'accusa e la decisione, sulla concreta possibilità per l'imputato di difendersi sull'oggetto dell'addebito (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; cfr. sentenza 19/6/1996 n. 16, ric. Di Francesco)». 2.1.4. In riferimento alla recidiva, in particolare, il supremo consesso di questa Corte ha chiarito che la stessa, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole (Sez. Un. n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, Li Trenta, Rv. 280262 - 01), va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio (Sez. 11,. n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838 - 01, V. Corte cost., 14 giugno 2007 n. 192; 14 giugno 2007 n. 198; 30 novembre 2007 n. 409; 21 febbraio 2008 n. 33; 4 aprile 2008 n. 90; 4 aprile 2008 n. 91; 6 giugno 2008 n. 193; 10 luglio 2008 n. 257; 29 maggio 2009 n. 171. Vedi Sezioni Unite: N. 1 del 1961, N. 2 del 1971), alla luce dell'art. 111, secondo comma, 10 Cost. e dell'art. 6 della Convenzione EDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, che tutela l'autodeterminazione dell'imputato rispetto alla prevedibilità dell'addebito e sanziona con il presidio della nullità la lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (V. Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01). 2.2. Tanto premesso, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 604 cod. proc. pen. disciplinano i casi di nullità della sentenza impugnata per difetto di contestazione. 2.2.1. In particolare, il primo comma regola anche il caso in cui, in difetto di contestazione, la sentenza abbia applicato una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato oppure una circostanza aggravante ad effetto speciale (ossia, l'aggravante che determina un aumento superiore ad un terzo ex comma 3 dell'art. 63 cod. pen): in tal caso, il giudice dell'impugnazione dichiara la nullità della sentenza, limitatamente al punto relativo all'aggravante non contestata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Siffatta regressione è funzionale alla rinnovazione della delibazione ab imis della regiudicanda, limitatamente al punto devoluto in seguito al rilievo della nullità, e si giustifica per la particolare incidenza che le aggravanti in parola possono determinare sul complessivo trattamento sanzionatorio (Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Trotti, Rv. 273491 - 01; Sez. 5, n. 34643 del 04/09/2008, De Carlo, Rv. 240998 - 01; Sez. 3, n. 12644 del 01/12/2005, dep. 2006, Pasquali, Rv. 234630 - 01). 2.2.2. Trattasi, tuttavia, di un principio che trova già nella norma in esame il proprio limite negativo. La regressione al giudice di primo grado non può, difatti, essere disposta laddove la circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o la circostanza aggravante ad effetto speciale, ritenuta e non contestata, sia stata neutralizzata dal concorso con circostanze attenuanti, ritenute equivalenti o prevalenti: in tal caso, il legislatore ha ritenuto superfluo - e contrario ai principi di economia processuale - il rinvio al primo giudice potendo lo stesso giudice d'appello escludere le aggravanti non contestate ed effettuare, se del caso, un nuovo giudizio di comparazione. In altri termini, la regressione del procedimento - e dunque la necessità di garantire nella massima latitudine il diritto di difesa - si giustifica solo laddove le circostanze autonome, indipendenti o ad effetto speciale, non contestate e ritenute, abbiano dispiegato i propri effetti sul trattamento sanzionatorio, tanto da richiedere una nuova delibazione in parte qua;
ove, invece, le stesse circostanze extra ordinem 1 1 siano state neutralizzate all'esito del giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, il rimedio al difetto di correlazione si riduce alla mera revisione del trattamento sanzionatorio che, potendo essere svolto dal giudice d'appello, non giustifica la retrocessione processuale e garantisce, nel contempo, il pieno diritto di difesa dell'imputato. 2.3. Alla luce di siffatta ratio deve essere esaminato il caso, non disciplinato dalla norma in discorso, in cui una circostanza ad effetto speciale, non contestata e ritenuta, concorra con altre aggravanti, ritualmente contestate, che determinino la pena in via autonoma o in misura superiore ad un terzo;
vale a dire, il caso di concorso omogeneo di circostanze aggravanti extra ordinem. Sembra evidente che la stessa utilizzazione, nel corpo dell'art. 604 in esame, dell'aggettivo numerale "una" limiti la portata dispositiva testuale della norma, affidando all'interprete la soluzione di "casi analoghi" secondo i criteri generali dell'ermeneutica e con i limiti che discendono sia LLart. 12 preleggi, sia LLart. 101, secondo comma, Cost. (V. sul punto l'inquadramento reso da Sez. Un. n. 12759 del 14/12/2023, dep. 2024, L., Rv. 286153 - 01, in motivazione). Il criterio ermeneutico consentito LLordinamento per superare il dato letterale di una disposizione di legge è quello dell'interpretazione analogica, utilizzabile anche in relazione al diritto processuale penale, «solo se si riscontri un ingiustificato vuoto di disciplina capace di menomare la precisione della disposizione» (Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267885-01). In altre parole, «l'analogia postula, anzitutto, che sia correttamente individuata una "lacuna", tanto che al giudice sia impossibile decidere, secondo l 'incipit del precetto ("se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione ..."); l'art. 12, comma 2, preleggi si spiega storicamente soltanto nel senso di evitare, in ragione del principio di completezza dell'ordinamento giuridico, che il giudice possa pronunciare un non liquet, a causa della mancanza di norme che disciplinino la fattispecie» (Sez. Un. civ., n. 38596 del 06/12/2021, Rv. 663248-01). 2.3.1. Procedendo secondo le rime obbligate dell'interpretazione per rispondere al quesito del se ed in che termini le regole della regressione processuale delineate LLart. 604 cod. proc. pen. si applichino in caso di concorso di "più" aggravanti, ricorrendo l'eadem ratio, va osservato che le ricadute sanzionatorie del concorso omogeneo di aggravanti extra ordinem sono diverse a seconda della tipologia di aggravanti concorrenti: - nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, il giudice, se non diversamente stabilito, dopo aver individuato la sanzione prevista per l'aggravante ad effetto speciale più grave, opera, nell'esercizio del potere 12 discrezionale conferitogli LLart. 63, comma quarto, cod. pen., un unico aumento di pena fino a un terzo per tutte le ulteriori aggravanti ad effetto speciale, nei limiti di cui all'art. 66 cod. pen. (Sez. U, n. 38518 del 27/11/2014, dep. 2015, Ventrici, Rv. 264674 - 01; ex multis, Sez. 2, n. 46210 del 03/10/2023, Xaka, Rv. 285437 - 01); - la regola del cumulo giuridico prevista LLart. 63, comma quarto, cod. pen., secondo cui in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave aumentata fino ad un terzo, non attenendo all'istituto della comparazione tra circostanze eterogenee, ma regolando il concorso tra circostanze omogenee, non opera, invece, in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale e aggravanti indipendenti, per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, tranne che esse non comportino un aumento superiore ad un terzo (l'aggravante indipendente della premeditazione nell'omicidio; l'aggravante privilegiata di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., V. Sez. 2, n. 9526 del 17/12/2021, dep. 2022, Biancoviso, Rv. 282791 - 01; Sez. 4, n. 32868 del 05/10/2020, Antille, Rv. 280831 - 01). 2.3.2. Per quanto attiene, in particolare, alla recidiva (V. supra § 2.1.4.), la stessa è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell'applicazione della pena prevista per la circostanza più grave (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 - 01, che ha precisato come sia circostanza più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di massimo, quella con la pena più elevata nel minimo edittale, con l'ulteriore specificazione che l'aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l'una determini una pena più severa nel massimo e l'altra più severa nel minimo). In tema di concorso di circostanze aggravanti speciali, in altri termini, per valutare la maggiore o minore gravità della recidiva rispetto ad una concorrente circostanza aggravante, occorre procedere ad una verifica in concreto (Sez. 2, n. 9365 del 13/02/2015, Bellitto, Rv. 263982 - 01). 2.4. Nelle fattispecie indicate (a titolo esemplificativo e nei termini funzionali alla risoluzione della questione in esame) di concorso omogeneo di circostanze aggravanti extra ordinem, il tema della regola applicabile per l'individuazione del giudice del rinvio ex art. 604 cod. proc. pen., quando solo una delle aggravanti concorrenti sia affetta da nullità per difetto di contestazione, non può che passare attraverso la verifica, in concreto, del ruolo che l'aggravante nulla gioca nell'incidenza complessiva sul trattamento sanzionatorio. 13 2.4.1. Ed invero, se l'aggravante ad effetto speciale ritenuta e non contestata non si configuri come circostanza più grave in concreto, ma costituisca mera circostanza "satellite", l —effetto speciale" sul trattamento sanzionatorio in astratto correlato alla stessa viene a neutralizzarsi e viene meno, di conseguenza, il fondamento razionale che giustifica la regressione del procedimento al giudice di primo grado. In ipotesi siffatte - ad avviso del Collegio - trova applicazione, ricorrendo la medesima ratio, la regola che impone la individuazione dell'autorità giudiziaria che deve emendare l'errore nel giudice di secondo grado, poiché la questione di nullità - parziale - afferente l'aggravante ad effetto speciale ritenuta e non contestata finisce per non incidere extra ordinem sul trattamento sanzionatorio, rendendo irragionevole il regresso in primo grado poiché la salvaguardia del diritto di difesa può essere assicurata nell'ambito del giudizio relativo al concorso di aggravanti, e non legittima la celebrazione ex novo della prima fase. 2.4.2. Tale conclusione è, a fortiori, obbligata laddove la circostanza aggravante ad effetto speciale viziata concorra con l'aggravante indipendente della premeditazione che, per l'omicidio, determina l'applicazione della pena perpetua ai sensi dell'art. 577 cod. pen., così sterilizzando gli effetti sanzionatori delle circostanze omogenee che con la medesima concorrano. Viene, in tal caso, a realizzarsi una situazione analoga a quella prevista dal comma secondo dell'art. 604 cod. proc. pen. non già per l'effetto del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee con esito di equivalenza o prevalenza delle attenuanti, bensì per gli effetti del concorso omogeneo di aggravanti extra ordinem. Deve essere, pertanto, qui affermato che, nel caso in cui una circostanza ad effetto speciale, ritenuta e non contestata, concorra con la circostanza indipendente di cui all'art. 577, comma primo, n. 3), il giudice d'appello esclude la circostanza aggravante, effettua, se occorre, un nuovo giudizio di comparazione e ridetermina la pena, in quanto la mancata produzione di un "effetto speciale" sul trattamento sanzionatorio dell'aggravante nulla non giustifica la regressione in parte qua del procedimento in primo grado. 2.5. È quanto si è verificato nel caso di specie. 2.5.1. La sentenza della Prima sezione n. 17478 del 14 dicembre 2023 ha rigettato il ricorso di ON sui punti relativi all'applicazione della premeditazione e dell'aggravante di cui all'art. 416.bis 1 cod. pen. ed al diniego delle attenuanti generiche, stabilizzando perciò la pena dell'ergastolo per il più grave delitto di omicidio consumato sub 1). 14 In conseguenza dell'irrevocabilità sul punto delle predette statuizioni (si rimanda all'elaborazione del giudicato progressivo di Sez. U. n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 - 01 ed alle correlate implicazioni sull'eseguibilità della pena), la pena dell'ergastolo resta di fatto insensibile, in sede di rinvio, alla rivalutazione dell'aggravante ad effetto speciale della recidiva oggetto di annullamento parziale, in tal modo facendo venir meno la ratio che giustifica la regressione del procedimento al giudice di primo grado. 2.5.2. Il rilievo della nullità assoluta - parziale - afferente la recidiva, contestata a ON ex art. 99, comma 1, cod. proc. pen. ed invece ritenuta in forma qualificata, finisce per incidere, allora, esclusivamente sul piano degli effetti penali della condanna, in considerazione delle conseguenze che a siffatta aggravante sono correlate sulla concessione dei benefici penitenziari, sulle condizioni per la riabilitazione e sull'estinzione della pena per effetto del decorso del tempo (il che fonda anche l'interesse al relativo motivo di ricorso, v. Sez. 5, n. 2109 del 11/10/2024, dep. 2025, G., Rv. 287671 - 01) e, come tale, il relativo punto della sentenza risulta legittimamente (ri)assegnato alla cognizione del giudice d'appello. Non viene, pertanto, ad essere indebitamente eliminato - come rilevato dal ricorrente - un grado di merito, non assicurando il rinvio in primo grado altre e più ampie prerogative difensive, in considerazione alle preclusioni correlate alla formazione progressiva del giudicato. La questione di nullità afferente la circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva non recupera, infine, una propria autonomia laddove esaminata in riferimento agli ulteriori reati unificati nel vincolo della continuazione, per le assorbenti ragioni di cui si dirà nel prosieguo. 2.5.3. Alle osservazioni che precedono consegue che le statuizioni rese, nella sentenza qui impugnata, sulla questione della competenza funzionale del giudice del rinvio, sebbene articolate secondo argomentazioni non condivisibili, non si espongono comunque a censure, una volta operata - nei termini sin qui illustrati - la necessaria rettifica della motivazione ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. e lasciando, comunque, inalterata la ratio decidendi (cfr. Sez. 1, n. 9707 del 10/08/1995, Caprioli, Rv. 202302 -01; ex plurimis Sez. 1, n. 2481 del 04/06/2021, dep. 2022, Dambrosio, non massimata;
Sez. 1, n. 27230 del 04/03/2015, Salzano, non massimata). È, pertanto, infondata la questione prospettata nel primo motivo del ricorso e nella memoria proposti nell'interesse di ON. 3. È, invece, inammissibile per genericità il quarto motivo proposto da ON in riferimento alla recidiva di cui all'art. 99, comma primo, cod. pen.. 15 3.1. La questione, devoluta ut supra al giudice del rinvio, è stata affrontata a foll. 27 e 32 della sentenza impugnata e risolta attraverso un impegno giustificativo del tutto adeguato, che ha lumeggiato il giudizio di qualificata pericolosità dell'imputato, ricostruito secondo gli indicatori f attuali del ruolo sovraordinato rivestito nella vicenda in esame, in correlazione ai precedenti (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690 - 01). Nel quarto motivo di ricorso, ON evidenzia: da un lato, un profilo di contraddittorietà che, a ben vedere, non sussiste, poiché la delibazione di pericolosità rassegnata in entrambi i punti segnalati s'appalesa mirata ad un giudizio personalizzante, con un mero richiamo argomentativo incidentale, in termini di generica comparazione con i coimputati, che non intacca la ratio decidendi sull'aggravante; LLaltro, un vizio di motivazione per disparità di trattamento che, per la genericità della formulazione, non consente di apprezzare evidenti irragionevolezze. 3.3. La censura sulla recidiva è, peraltro, preclusa. Con l'atto d'appello, il ricorrente aveva contestato la recidiva ritenuta dal giudice di primo grado sotto il profilo della contestazione, e non la recidiva semplice ex se. Ne deriva che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale venga dedotta la disapplicazione della circostanza aggravante della recidiva quando in fase di appello sia stato proposto motivo finalizzato ad ottenere l'esclusione della natura infranquiquennale della stessa, trattandosi di richieste diverse anche in relazione ai presupposti, in quanto la prima implica la valutazione della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono segno, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente tra loro e dell'eventuale occasionalità della ricaduta, mentre la seconda richiede solo il controllo di un dato cronologico obiettivo (Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, De Matteis, Rv. 281813 - 01). 4. Sono, invece, fondati i motivi proposti da SQ IO (ultima parte dell'unico motivo), BE ON (terzo punto del terzo motivo), NN MO (secondo motivo) e IR RO CI (terzo motivo) sul punto della continuazione, nella parte in cui contestano l'aumento di pena disposto in ordine al reato sub 3) dal quale i medesimi sono stati irrevocabilmente assolti. 4.1. L'errore in cui è . incorsa la Corte del rinvio è evidente per tabulas, sol che si compulsi la ricognizione degli esiti decisori delle precedenti sentenze, riportate a ff. 6 e 7 della sentenza impugnata, dalla quale risulta che IR RO CI è stato assolto dal delitto di incendio di cui al capo 3) in primo grado e che la condanna per il predetto delitto, pronunciata in primo grado nei confronti di SQ IO, NN MO e BE ON, è stata riformata dalla sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli del 17 marzo 2023, con statuizioni irrevocabili. 4.2. Nondimeno, nel computo degli incrementi sanzionatori irrogati ai predetti ricorrenti ex art. 81 cpv. cod. pen. risulta, per ciascuno di essi, determinata una quota di pena per il reato sub 3), non devoluto alla Corte di merito perché coperto dal giudicato, che deve essere eliminata. 5. Sono, del pari, fondate le censure svolte dai ricorrenti riguardo gli aumenti di pena irrogati a titolo di continuazione, proposte nel primo motivo del ricorso ON, nel primo motivo del ricorso CI, nel primo motivo del ricorso MO e LLIO che, per identità di ratio, possono essere trattate congiuntamente. 5.1. Con la sentenza di annullamento, la Prima sezione ha disposto - come già rilevato - «un nuovo giudizio limitatamente ai punti relativi agli incrementi disposti ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in accoglimento del quarto motivo formulato nel secondo ricorso nell'interesse di IO, nell'ottavo motivo formulato nell'interesse di ON e nel settimo motivo formulato nell'interesse di CI», estendendo la statuizione a NN MO, che non aveva proposto analogo motivo, ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., richiamando le linee direttive enunciate dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 47127 del 24/06/2021, ZZ, Rv. 282269 — 01. Ha, in particolare, ritenuto - per quanto qui di interesse - che la Corte di assise di appello di Napoli, dopo avere stabilito, per tutti gli imputati, la pena base dell'ergastolo con riferimento al delitto di omicidio pluriaggravato di LU IG di cui al capo 1) dell'imputazione, avesse calcolato gli aumenti nella misura di anni 4 di reclusione per il reato di tentato omicidio di SQ IG (capo 1); di anni 1 di reclusione per il reato di detenzione illegale d'arma da fuoco e di anni 2 per il reato di porto d'arma di cui al capo 2); di anni 2 di reclusione per il reato di ricettazione (capo 4), in tal modo articolando l'operazione logico-valutativa in termini del tutto generici e finendo «per realizzare proprio l'operazione che le Sezioni Unite ZZ, con la citata pronuncia, hanno censurato, laddove hanno affermato che il giudice, in sede di aumento per la continuazione, deve compiere una valutazione specifica per ogni singola ipotesi di reato ritenuta avvinta dal vincolo della continuazione». Ha, quindi, ribadito che il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale - è tenuto a motivare anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, affinché sia possibile effettuare un controllo del percorso logico e giuridico seguito 17 nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216). 5.2. Con la sentenza ora impugnata, la Corte del rinvio ha proceduto alla rideterminazione, per ciascun imputato, della pena nei seguenti termini, posta la pena base dell'ergastolo per ON, CI e MO e la pena di anni trenta di reclusione per IO per l'omicidio consumato sub 1): BE ON: 1) Per il tentato omicidio aumento di anni 2 e mesi 3 aggravato dal 416-bis: nella misura di anni 1 per il ruolo anni 3 e mesi tre, aumentata per la recidiva semplice di mesi 6= anni 3 e mesi 9; 2) Per la detenzione di arma comune da sparo aumento di mesi 6 + 416-bis - mesi 8 + recidiva mesi 9; 3) Per il porto di arma comune da sparo: anni 1 aumentato per l'aggravante 416-bis ad anni 1 mesi 4 + mesi 1 per la recidiva = anni 1 mesi 5; 4) Per la ricettazione mesi 10 + 416-bis - mesi 14 + recidiva mesi 1 = anni 1 e mesi tre;
5) Per l'incendio mesi 10 + 416-bis - mesi 14 + recidiva mesi 1 = anni 1 mesi tre Per una pena complessiva pari ad anni 8 e mesi 5, ridotta per il rito di 1/3; IR RO CI: 1) Per il tentato omicidio aumento di anni 2 e mesi 6 aggravato dal 416-bis: nella misura di anni 3 e mesi 4, aumentata per la recidiva sino ad anni 4; 2) Per la detenzione di arma comune da sparo aumento di mesi 6 + 416-bis - mesi 8 + recidiva mesi 9; 3) Per il porto di arma comune da sparo: anni 1 aumentato per l'aggravante 416-bis ad anni 1 mesi 4 + mesi 1 per la recidiva = anni 1 mesi 5; 4) Per la ricettazione mesi 10 + 416-bis - mesi 14 + recidiva mesi 1 = anni 1 e mesi tre;
5) Per l'incendio mesi 9 + 416-bis - mesi 12 + recidiva = anni 1 mesi 3 Per una pena complessiva pari ad anni 8 e mesi 8, ridotta per il rito di 1/3; SQ IO: 1) Per il tentato omicidio aumento di anni 2 e mesi 3, aumentata per la recidiva (2/3) sino ad anni 4; 2) Per la detenzione di arma comune da sparo aumento di mesi 6 + recidiva (2/3) anni 1 mesi 3 + 416-bis mesi 3 = anni 1 e mesi 6; 18 3) Per il porto di arma comune da sparo: mesi 9 + recidiva (2/3) mesi 10 anni 1 aumentato per l'aggravante 416-bis ad anni 1 mesi 4 + mesi 1 per la recidiva = anni 1 mesi 5; 4) Per la ricettazione mesi 9 + recidiva (2/3) mesi 15 + 416-bis - mesi 16 = anni 1 e mesi 6; 5) Per l'incendio mesi 6 + + recidiva (2/3) mesi 10 + 416-bis - mesi 12 = anni 1 Per una pena complessiva pari ad anni 8 e mesi 10, ridotta per il rito di 1/3; NN MO: 1) Per il tentato omicidio aumento di anni 2 e mesi 3, aumentata per la recidiva (2/3) sino ad anni 3 mesi 9 + 416-bis - mesi 3 = anni 4; 2) Per la detenzione di arma comune da sparo aumento di mesi 6 + recidiva (2/3) anni 1 mesi 3 + 416-bis mesi 3 = anni 1; 3) Per il porto di arma comune da sparo: mesi 9 + recidiva (2/3) anni 1 mesi 3 aumentato per l'aggravante 416-bis di mesi 3 = anni 1 mesi 6; 4) Per la ricettazione mesi 9 + recidiva (2/3) mesi 15 + 416-bis - mesi 16 = anni 1 e mesi 4; 5) Per l'incendio mesi 6 + + recidiva (2/3) mesi 10 + 416-bis - mesi 12 = anni 1 Per una pena complessiva pari ad anni 8 e mesi 10, ridotta per il rito di 1/3. Avendo irrogato a tutti i ricorrenti una complessiva pena detentiva aggiuntiva di durata ultra quinquennale, ha confermato, per ciascuno di essi, la condanna alla pena finale dell'ergastolo, eliminando - per la scelta del rito - l'isolamento diurno. 5.3. Prima di affrontare i temi connessi alla pena per i reati satellite, sembra opportuno precisare - come già anticipato (§ 4) - che la fondatezza dei motivi inerenti gli aumenti per il reato sub 3) determina l'annullamento delle relative statuizioni e, dunque, dalle riportate schede di computo va senz'altro eliminata, per ciascuno dei ricorrenti, la relativa quota di pena. A siffatta operazione non può procedere questa Corte, non ricorrendo le condizioni declinate dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831 -01), per almeno due ragioni: perché anche l'eliminazione, dal complessivo apprezzamento che l'istituto della continuazione involge, di uno dei reati avvinti dal medesimo disegno criminoso costituisce un indicatore idoneo alla riconsiderazione della pena irrogata per i residui reati satellite, secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen.; 19 perché la conseguente verifica del rispetto del divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. involge - al netto dello scorporo - un'analisi comparativa che implica valutazioni di merito. 5.4. Ritiene il Collegio che una complessiva riconsiderazione debba investire la stessa determinazione degli aumenti disposti a titolo di continuazione, in tal guisa rivelandosi fondate le censure dei ricorrenti sul punto, in coerenza con la ratio dell'istituto ed in relazione alla fattispecie concreta, che involge il tema degli incrementi sanzionatori sulla pena base dell'ergastolo nell'ambito del giudizio abbreviato. 5.4.1. Si deve all'elaborazione teorica declinata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza ZZ (Sez. Un. n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01) l'aver ribadito - ponendosi nel solco già tracciato, per citarne alcune, da Sez. Un, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273750 - 01; Sez. Un, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717 - 01; Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347 - che, in caso di continuazione tra reati, il giudice deve stabilire (e quindi evidenziare), oltre alla pena per il reato più grave, quelle relative ai singoli reati satellite e che l'obbligo di motivazione richiede di giustificare, in modo distinto, l'entità di ciascun aumento, precisando, altresì, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti LLart. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. In estrema sintesi, riecheggiano, nel dictum delle Sezioni unite ZZ, due direttrici: l'autonomia dei singoli reati, che recede solo e soltanto pro reo nella determinazione del trattamento sanzionatorio di favore, ma che recupera tutta la sua valenza identitaria in funzione delle vicende che i medesimi possano riguardare;
il controllo sulla ragionevolezza e proporzionalità della pena in rapporto alla funzione rieducativa, costituzionalmente imposta. Tanto non implica di stabilire, per una sorta di eterogenesi dei fini, relazioni traducibili in formule matematiche, né pretende di trasformare la motivazione circa la pena determinata per i reati satellite in una pedante e minuziosa scomposizione, per ciascuno di essi, di tutte le componenti che concorrono alla quantificazione, quasi fosse una editio minor della determinazione della pena base. Detto altrimenti, il rinnovato impegno alla analitica giustificazione degli incrementi sanzionatori in tema di continuazione non si traduce nell'elezione di un rigido modello matematico, ma chiama il giudice a dare conto di quella ineludibile 20 ragionevolezza, intesa come «relazione di coerenza tra la specie e la misura della sanzione individuate e gli elementi che devono essere presi in considerazione per la determinazione della pena», che giustifica e limita la sanzione penale. 5.4.2. In riferimento al tema degli incrementi sanzionatori disposti, a titolo di continuazione, sulla pena base dell'ergastolo nell'ambito del giudizio abbreviato, Sez. Un. n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865 - 02 hanno - sia pur trattando il caso del riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell'ergastolo, in sede esecutiva - ricordato qual è il corretto modus procedendi in sede di cognizione, richiamando l'insegnamento di Sez. U. Ciabotti, cit. e, soprattutto, di Sez. U, n. 45583 del 27/10/2007, Volpe, Rv. 237692 - 01, per cui «la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen.; il che vuol dire che, allorché sia riconosciuta la continuazione tra più delitti alcuni dei quali punibili con l'ergastolo, una volta individuato l'ergastolo come pena base per la violazione ritenuta più grave, non è consentito infliggere, per quelle ritenute meno gravi, una pena detentiva temporanea, ma deve essere inasprita la pena perpetua con l'isolamento diurno, quando la pena inflitta per il delitto concorrente sia superiore a cinque anni di reclusione, da intendersi con riferimento alla pena valutata in concreto» (Sez. 1, n. 37852 del 13/06/2024, Mecaj, Rv. 287068 - 01). La diminuente per il rito abbreviato, in altri termini, si applica sulla pena finale (Sez. 5, n. 55807 del 03/10/2018, Piras, Rv. 274622 - 01), e non sugli incrementi disposti a titolo di continuazione, con la conseguenza per cui: laddove, sulla pena base dell'ergastolo, siano determinati, a titolo di continuazione, aumenti per i reati satellite puniti con pene detentive temporanee per un tempo superiore a cinque anni, si applicherà la pena dell'ergastolo con isolamento diurno e quest'ultimo sarà eliminato per la scelta del rito;
se, invece, le pene detentive temporanee riferibili agli aumenti a titolo di continuazione siano di durata inferiore, in luogo dell'ergastolo si applicherà la pena temporanea pari ad anni trenta di reclusione per effetto della diminuente di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019). In tale cornice, ove per il reato più grave sia stata irrogata la pena dell'ergastolo, l'identificazione degli aumenti per i reati satellite va operata sulla pena lorda (cioè, non ridotta per il rito) che, virtualmente, sarebbe inflitta ex art. 133 cod. pen., al fine di verificare gli effetti di cui all'art. 72 cod. pen. 5.5. Alla luce di quanto sin qui osservato, devesi ritenere che il metodo di calcolo prescelto dalla Corte d'assise d'appello di Napoli in sede di rinvio si rivela - mutuando l'espressione utilizzata dal Procuratore generale nella requisitoria orale - senz'altro singolare, nella misura in cui ha scomposto per ciascun reato satellite singoli segmenti sanzionatori, ricalcolando una micro pena-base ed operando sulla stessa aumenti per le aggravanti e la recidiva;
allo stesso modo, il giudice del rinvio ha ridotto per il rito le pene riferite ai reati satellite e non ha, invece, proceduto ad una riduzione finale, all'esito della verifica di cui all'art. 72 cod. pen. Siffatèe criticità non rilevano, tuttavia, ex se, ad eccezione di quanto si dirà infra sulla recidiva: la prima, perché sprovvista di sanzione propria;
la seconda, perché trattasi di errore irrilevante, poiché il risultato raggiunto sarebbe stato il medesimo anche laddove si fosse correttamente esperito l'iter del computo della pena, avendo comunque ritenuto la Corte di merito di irrogare ai ricorrenti pene temporanee superiori, nella durata complessiva, a cinque anni per i reati in continuazione. Le stesse possono, invece, rappresentare indicatori della violazione di altri divieti o dare corpo a vizi della motivazione, sotto il profilo della ragionevolezza comparativa, ove si raffrontino punto per punto i parametri adottati in relazione ai diversi ruoli ed ai diversi profili criminali degli agenti in concorso. 5.5.1. È il caso del divieto di reformatio in pejus. Premesso che, in caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, il potere del giudice di rinvio di rivalutare la pena incontra una duplice limitazione: la prima, risultante dal divieto di "reformatio in peius", che costituisce un principio generale nella disciplina delle impugnazioni, applicabile anche al giudizio rescissorio e che, nel caso di gravame del solo imputato, non consente di superare la misura complessiva della pena già irrogata, e la seconda derivante dal giudicato parziale formatosi, ai sensi degli artt. 624, comma 1, e 627, comma 2, cod. proc. pen., sulla misura della pena base, che non può essere mutata (Sez. 6, n. 16676 del 30/03/2023, Mencaroni, Rv. 284591 - 01), nel caso in esame, le pene che residuano dallo scorporo per il delitto sub 3) debbono essere sottoposte al test comparativo con le corrispondenti irrogate nella sentenza d'appello annullata, impugnata dai soli imputati, in relazione ai singoli elementi di calcolo (Sez. 2, n. 22032 del 16/03/2023, Ciavarella, Rv. 284738 - 01), poiché, in seguito all'annullamento che ha originato gli odierni ricorsi, non è mutata affatto la struttura del reato continuato (Sez. 2, n. 48538 del 21/10/2022, Tiscione, Rv. 284214 - 01), ma al giudice del rinvio è stata devoluta 22 la sola questione del quantum sanzionatorio per i reati accessori rispetto a delitto già irrevocabilmente punito, in concreto, con la pena perpetua. 5.5.2. È il caso, ancora, dei vizi di motivazione e delle preclusioni nel giudizio di rinvio dedotti dai ricorrenti (nel quarto punto del quarto motivo del ricorso ON;
nel primo motivo del ricorso CI;
nel primo punto dell'unico motivo del ricorso IO) riguardo il travisamento della ricostruzione comparativa dei ruoli degli imputati, in funzione della determinazione degli aumenti a titolo di continuazione. Sul punto, la sentenza impugnata non ha preso in carico le doglianze dei ricorrenti, assumendo l'intangibilità della ricostruzione resa nella sentenza di annullamento;
in tal modo, tuttavia, ferma restando l'irrevocabilità delle statuizioni rese sul diniego delle attenuanti generiche, non ha analizzato se le stesse circostanze potessero o meno rilevare in funzione del giudizio di proporzione della sanzione per la continuazione, oggetto del mandato rescissorio, in cui gli stessi indicatori possono essere altresì considerati, tenuto conto che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno (circoscritto ai capi e punti irretrattabili, secondo l'insegnamento di Sez. Un. n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 - 01) può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839 - 01). Per altro verso, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione - che qui rileva - il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629 - 02. Ne consegue che anche sotto il profilo della definizione dei ruoli - punto rilevante ai fini della dosimetria della pena per la continuazione e specificamente introdotto in appello dagli imputati ON, IO e CI - si ravvisa un vulnus motivazionale e l'inosservanza della legge processuale. 5.5.3. Un diverso ordine di considerazioni deve essere rassegnato con riferimento alla recidiva, per la quale è stata applicata dalla Corte del rinvio una quota di pena su ciascun reato satellite ai ricorrenti ON, CI, IO e MO. 23 Ritiene il Collegio che a siffatta "moltiplicazione" del carico sanzionatorio per la recidiva nella continuazione di reati osti la formulazione testuale - e la ratio iuris - dell'art. 81, comma quarto, cod. pen. Nel prevedere che il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dalla disposizione evocata, si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede (Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024, Mouhim, Rv. 286602 - 01), la norma delinea le fasi del procedimento di calcolo, significando che l'aumento per la recidiva si opera sul reato più grave e rispetto a questo va verificato il meccanismo di temperamento, e che non è, invece, consentita una superfetazione dello stesso profilo di aggravamento, con coefficiente aritmetico, sui reati satellite. È vero, invece, che la recidiva può indirizzare, senza automatismi matematici, verso la personalizzazione del trattamento sanzionatorio additivo, nella parte in cui intercetta i profili soggettivi di cui all'art. 133 cod. pen. Nei termini indicati, la sentenza impugnata deve essere annullata e la determinazione degli aumenti di pena per la continuazione devoluti a nuovo esame di merito. 5.5.4. La necessaria rivalutazione della pena nei termini appena enunciati assorbe la questione relativa alla necessità di confronto con il tema del mutamento favorevole del profilo circostanziale, ampiamente esplorato da quel filone giurisprudenziale che si è occupato di verificarne l'impatto sul divieto di trattamento deteriore (ex multis Sez. Un n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660 - 01; Sez. Un, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066 - 01) nell'ambito della continuazione;
questione sostanziale - e rilevante sul punto del divieto di trattamento deteriore - che dovrà essere analiticamente esaminata dal giudice del rinvio, relativamente a ciascun ricorrente, una volta elaborato un nuovo procedimento di calcolo. 6. Da quanto sin qui rilevato - e ritenuti assorbiti i restanti motivi sulla violazione del divieto di trattamento deteriore - discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Napoli perché, in piena libertà di giudizio, ma facendo corretta applicazione dei principi enunciati sui punti evidenziati, proceda a nuovo esame sul punto degli aumenti di pena irrogati ai ricorrenti a titolo di continuazione. Il ricorso di ON deve essere, nel resto delle censure proposte con il primo ed il quarto motivo, rigettato. 24 —
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di assise d'appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso di ON BE. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025