Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/06/2002, n. 8438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8438 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
N IA L ITA I 4 L 7 A O 3 LIC B E B E B 1 9 N U 9 O ) 1 I E - T 1 C A 1 - R A 1 T P IS 2 I . G D L E R 9 E 3 0843.97A A D K D E 6 U SSAZIONE I T 4 . N G E T S E T Oggetto E R N . A T Restituzione somma S I SEZIONE TERZA CIVILE ( Ricorso avverso sentenza Giudice di Pace Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito Presidente R.G.N. 10464/99 GIUSTINIANI Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Cron..23329 Rep. - Rel. Consigliere Dott. Italo PURCARO Ud.28/01/02 Dott. Bruno DURANTE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NT ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTEBELLO 109, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO FELICI, difeso dall'avvoca to TOMMASO GERMANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AN AE, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA DELLA LIBERTA' 10, presso lo studio dell'avvocato GEMMA PATERNOSTRO, difeso dall'avvocato VITO ANDREA RANIERI, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 234 avverso la sentenza n. 50/98 del Giudice di pace di BISCEGLIE, emessa e depositata il 15/06/98 (R.G. 60/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito 1'Avvocato Massimo FELICI (per delega Avv. Tommaso GERMANO); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità dei primi 4 motivi ed il rigetto del 5°. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 20 feb- braio 1996, TA AN convenne in giudizio da- vanti al Giudice di Pace di Bisceglie ER DE, de- ducendo di avere - nella sua qualità di conduttore del- l'immobile sito in Bisceglie alla Via XXIV Maggio 71, di proprietà del convenuto - corrisposto a quest'ultimo la somma non dovuta di £.1.000.000, mediante assegno n.017166933 del 25 ottobre 1995, tratto presso la fi- liale di Bisceglie della Banca del Salento. Tale impor- to, secondo l'attore, sarebbe scaturito "a seguito di un erroneo conteggio delle somme dovute" al locatore, conteggio effettuato nel periodo finale del rapporto locativo protrattosi sino al mese di ottobre 1995. 2 Radicatosi il contraddittorio, il convenuto dedusse l'infondatezza della domanda attorea, ponendo in luce come la somma in questione era stata corrisposta, per mutuo accordo delle parti, all'avv. Antonio Belsito, in conseguenza dell'attività professionale da quest'ultimo effettuata su mandato di esso DE, per la tutela dei diritti del medesimo, a fronte dei numerosi inadempi- menti contrattuali del conduttore. Espletata la necessaria istruttoria, il giudice di pace adito, con sentenza depositata in data 15 giugno 1998, accolse la domanda, condannando il convenuto al pagamento della somma richiesta, oltre le spese proces- suali. Per la cassazione della menzionata sentenza ER DE ha proposto ricorso, sulla base di cinque moti- vi, cui ha resistito con controricorso TA AN. Motivi della decisione 1) Preliminarmente va rigettata l'eccezione di li- tispendenza, sollevata dal controricorrente con riferi- mento ad un preteso appello, che sarebbe stato proposto (al Tribunale di Trani) dall'odierno ricorrente, avver- so la medesima sentenza del giudice di pace. Invero, nessuna prova documentale è stata fornita dal resisten- te in ordine a quanto dedotto, per cui la relativa istanza non può che essere disattesa. 3 2) Va osservato, in linea generale, che la pronun- zia del giudice di pace per cause di valore inferiore ai due milioni deve considerarsi sempre secondo equità, anche quando detto giudice nulla abbia esplicitamente detto in ordine all'equità medesima. Si rileva, altresì, come sia pacifico che, a segui- to della nuova formulazione dell'art.113, comma 2, C. p. C., nella decisione di controversie di valore non superiore a lire due milioni, il giudice di pace non deve procedere alla previa individuazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie, ma deve giudi- carla facendo immediata applicazione della equità c. d. formativa (o sostitutiva), non correttiva (o integrati- va), fondata su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico, con osservanza, ai sensi dell'art.311 C. p. c., delle norme processuali, nonché di quelle in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma di pro- cedura che rinvia a una norma sostanziale, senza obbli- go di rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, ma osservando costituzionali, nonché quelle comunitarie, le norme quando siano di rango superiore a quello ordinarie. Pertanto, il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza costituisce impugnazione di sentenza di equità abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa o una norma di legge perché risponden- te ad equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge - ed è ammissibile per violazione di norme processuali, nel senso esposto (art. 360, comma, 1 n. 1, 2 e 4 c. p. c.), laddove la censura di violazione di legge, attinente alla decisione di merito è consentita per violazione di norme costituzionali e di norme comu- nitarie, di normarango superiore alla ordinaria - e tale interpretazione non contrasta con l'art.24 Cost. mentre la pronunzia secondo equità non esclude, poi, la configurabilità di censure ai sensi dell'art.360 n. 4 c. p. c. nei casi di inesistenza della motivazione, ov- vero ai sensi dell'art.360 n. 5 c. p. C., allorché 1'enunciazione del criterio di equità adottato sia in- ficiato da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale e insanabile contraddittorietà motivazione (cfr. Cass.S.U.15 ottobre 1999,della n.716). 3) Alla stregua dei principi di cui sopra, appare evidente che, nella specie, siano ammissibili solo il primo ed il quinto motivo, siccome attinenti a questio- ni procedurali. Essi, peraltro, sono entrambi infondati. Relativamente al quinto motivo - da esaminare in linea logica preliminarmente - il ricorrente, lamentan- do violazione dell'art.295 C. p. c., in relazione al- l'art.360 n.3 c. p. c., deduce che erroneamente il giu- dice di merito non aveva sospeso il giudizio, posto che, a seguito della denunzia proposta da esso deducen- te, risultava pendente presso la Pretura Circondariale di Trani, a carico del resistente, un procedimento pe- nale per il reato di cui all'art.371 c. p.. Al riguardo, è sufficiente osservare come la pre- stazione del giuramento decisorio O suppletorio, ai sensi dell'art.2738 c.c., implica una presunzione iu- ris et de iure in ordine alla esistenza dei fatti che ne hanno formato oggetto e svincola l'esito del giudi- zio civile da quello dell'eventuale procedimento penale per falsità del giuramento stesso, la cui definizione può solo costituire titolo per pretese risarcitorie nei confronti della parte che abbia giurato il falso. Cor- rettamente, pertanto, il giudice di merito ha disatteso l'istanza di sospensione necessaria proposta dal- l'odierno ricorrente, anche se la relativa motivazione che fa impropriamente riferimento alla disciplina di cui all'art.295 c. p. C. novellato non appare confor- a diritto e deve essere corretta nel senso suindica- me essendo unicamente rilevante quanto posto in luce to, in precedenza, con riferimento agli effetti della pre- 6 stazione del giuramento. Per quanto concerne il primo motivo, con esso il ricorrente, lamentando violazione dell'art.2736 C.C., in relazione all'art.360 c. p. c., deduce l'inammissi- bilità del giuramento suppletorio deferito all'attore e posto a base della sentenza impugnata, sia per difetto necessaria condizione processuale del previodella esaurimento degli altri mezzi di prova, sia per inesi- stenza della semiplena probatio. Sotto il primo profilo dedotto, rileva la corte che, per il combinato disposto degli artt.240 e 311 c. p. c. e 62 disp. att. stesso codice, anche nel procedi- mento davanti al giudice di pace il giuramento supple- torio può essere deferito dal giudice soltanto ad istruzione chiusa, previa valutazione di tutti gli ele- menti probatori acquisiti al processo;
peraltro, non essendo operante nel suindicato procedimento la distin- zione tra udienza di precisazione delle conclusioni ed udienza di discussione, non è richiesta una formale di- chiarazione di chiusura della discussione, la quale può essere ritenuta implicita nell'invito a concludere rivolto dal giudice alle parti e a procedere alla discussione della causa. Nella specie, comunque, il giudice ha deferito il giuramento dopo che aveva già preso la causa in decisione, provvedendo alla relativa 7 ammissione con una successiva ordinanza. Con riferimen- to al secondo profilo della censura, è sufficiente ri- levare che costituisce ius receptum, nella giurispru- denza di questa corte regolatrice, il principio secondo del giuramento suppletorio è rimes-cui l'ammissione sa alla valutazione discrezionale del giudice di me- rito, l'esercizio del cui potere di ammissione di uffi- cio non è sindacabile in sede di legittimità. 4) Con il secondo motivo il ricorrente deduce vio- lazione dell'art.24, comma 2, della Costituzione, in relazione all'art.360 n.3 c. p. c., per avere il giudi- ce di merito disatteso la richiesta istruttoria, formu- lata dall'istante, di ammissione di interrogatorio for- male dell'attore, così violando il diritto di difesa del convenuto. Con il terzo ed il quarto motivo si duo- le, inoltre, il ricorrente di omessa valutazione del materiale probatorio acquisito e di contraddittoria mo- tivazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto con riferimento alle risultanze di alcune de- posizioni testimoniali. Con riferimento alle suindicate doglianze, da esa- minare congiuntamente, appare evidente l'inammissibili- tà delle censure proposte, atteso che con le stesse non si deduce la violazione di nessuna norma di ordine co- stituzionale (impropriamente, invero, si richiama 8 l'art.24 Cost., posto che la mancata ammissione del- l'interrogatorio formale non può configurare giammai violazione del diritto di difesa, essendo un potere di- screzionale quello del giudice di ammettere o meno tale tipo di prova) o sostanziale di rango superiore, né di alcuna norma processuale. Non senza considerare che, stante la completa parificazione dell'efficacia proba- toria, assoluta e preclusiva, del giuramento decisorio e del giuramento suppletorio, una volta prestato que- st'ultimo, il giudice è vincolato alle sue risultanze e prescindere da ogni altra valutazione.deve 5) In conclusione, il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 28 gennaio 2002. 4 O 7 ) L 3 L . E Il Consigliere pelatore ed estensorefigliere Delatore O N C B , A 1 E P 9 E I 9 N 1 D - O Il Presidente 1 I Ę 1 Z - A C 1 Vilofins I R 2 T IL CANCELERE C1 D S I L U I G Dott.ssa Maria Aiello 9 E G 3 R E E A 6 N D Depositata in Cancelleria 4 . E T . Oggi, 131.06/02 T T S I N T E R X S REMS E A IL CANCE E T Dott.ssa Maria Abo R O C