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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/07/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3318/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente Rel. dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 3318/2024 promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LIBERTINI PIETRO, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Priverno, in via
Paolina, n. 40, giusta procura in atti,
RICORRENTE
Contro
, (C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. MALECCHI FABIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Aprilia,
Via Antonio Meucci, n. 54, giusta procura in atti,
RESISTENTE
E con la partecipazione del P.M. in sede. OGGETTO: Separazione giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO
Con ricorso del 02/08/2024 chiedeva la pronuncia della separazione dal Parte_2 coniuge, , con assegnazione della casa coniugale in suo favore e Parte_3 assegno di mantenimento pari ad € 1.000,00 mensili a carico del marito.
Più precisamente concludeva chiedendo: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati. 2) Stabilire che l'abitazione familiare, di proprietà comune, sita in Aprilia (LT) Via Salvatore Di Giacomo, n.54, sia assegnata alla Sig.ra
[...]
. 3) Stabilire a carico del sig. ed a favore della Sig.ra Parte_1 Parte_3
un assegno di mantenimento di €. 1.000,00, da corrispondere Parte_1 anticipatamente ed entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat.
4) Ordinare lo scioglimento della comunione legali dei beni mobili ed immobili, con attribuzione a ciascuno dei coniugi delle quote in eguale misura.”.
Si costituiva in giudizio , il quale si associava alla domanda di Parte_3
separazione, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice. A sostegno delle proprie richieste, deduceva che l'immobile adibito a casa coniugale era già stato venduto, che, in ogni caso, i coniugi non avevano avuto figli e che entrambi risultavano economicamente indipendenti.
Chiedeva, quindi, “rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: a) i coniugi vivranno separati con il mutuo rispetto;
b) nulla sarà disposto circa la casa coniugale, essendo stata già venduta e diviso in parti uguali il ricavato dalla vendita;
c) i coniugi sono entrambi economicamente indipendenti;
pertanto, nulla sarà disposto a titolo di mantenimento a carico di uno ed in favore dell'altro; d) ogni altra questione economica risulta essere già stata risolta;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”.
Con ordinanza del 14/02/2025, il Presidente di Sezione dott. Pier Luigi De Cinti, decidendo in via provvisoria ed urgente, dichiarava che nulla doveva disporsi in merito alla casa coniugale, essendo stata venduta e poneva a carico del marito l'assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 600,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat. Con la medesima ordinanza rigettava le istanze istruttorie formulate da parte resistente e rinviava la causa all'udienza del 16/07/2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la rimessione al Collegio per la decisione definitiva.
Con le note di trattazione del 15/07/2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni.
Parte ricorrente chiedeva di confermare l'obbligo, a carico del sig. , Parte_3
di versare un assegno di mantenimento mensile di € 600,00 in suo favore, nonché domandava la restituzione della somma di € 20.000, quale metà del ricavato per la vendita del posto barca.
Parte resistente concludeva come da relativa memoria chiedendo, nella denegata ipotesi di non ammissione delle prove articolate, che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione in ordine alla pronuncia della separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate nella propria comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 16/07/2025, preso atto delle note depositate dalle parti e, ritenendo la causa matura per la decisione, essa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
IN DIRITTO
1) Sulla pronunzia di separazione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve, pertanto, essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. (“sussistono le condizioni per pronunciare la separazione giudiziale, essendo pacifica e non contestata
l'avvenuta separazione di fatto dei coniugi perdurante da epoca anteriore alla proposizione del ricorso, motivata da una situazione di obiettiva intollerabilità della convivenza, dovuta al venire meno dell'affectio coniugalis”, tra le tante, Cass. n°3356.2007; Cass. n°6970.2003).
2) Sull'assegno di mantenimento
Quanto alla richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente, essa risulta fondata. L'art. 156 c.c., stabilisce, infatti, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al proprio mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione
è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
In linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole deve essere parametrato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, purché la situazione di bisogno non sia
“riconducibile ad una sua colpevole inerzia nel reperimento di un'occupazione lavorativa”
(Cfr. Cass. civ., n. 20866/2021).
Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente ha raggiunto un'età avanzata (74 anni) che la rende, di fatto, non più collocabile nel mercato del lavoro, ed è percettrice di una pensione di un importo contenuto (€ 603,96). Deve, dunque, escludersi la sussistenza di una capacità lavorativa residua tale da giustificare un onere attivo di ricerca di occupazione, con la conseguente permanenza del dovere solidaristico di assistenza materiale in capo al coniuge resistente.
Di contro, il resistente ha goduto per l'anno 2022 di un reddito lordo pari a € 19.654,00 e
21.1194,00 per l'anno 2023, è proprietario di due immobili locati ad uso commerciale, pur essendo gravato dal canone di locazione di € 500,00 mensili.
Tenuto conto, pertanto, della condizione economica della ricorrente, dell'età anagrafica, nonché del tenore di vita pregresso, si ritiene equo determinare in € 600,00 l'importo dell'assegno mensile dovuto a titolo di mantenimento da parte del resistente, con obbligo di rivalutazione annuale secondo indici ISTAT.
3) Sull'assegnazione della casa coniugale
Il Collegio dà atto che nulla è da statuire sull'assegnazione della casa coniugale, considerato che è stata venduta, oltre al fatto che in assenza di prole alcun diritto può essere rivendicato.
4) Sulla restituzione di quota parte per la vendita del posto barca.
La ricorrente ha chiesto che fosse accertato e dichiarato, in questa sede, il proprio diritto a percepire la somma di € 20.000, corrispondente alla metà del ricavato derivante dalla vendita di un posto barca sito in Nettuno, bene che sarebbe stato in comunione tra le parti e venduto unilateralmente dal resistente.
Tuttavia, tale domanda, si configura come “restitutoria” ed è, pertanto, estranea all'ambito del presente giudizio, avente ad oggetto la separazione personale tra i coniugi.
Essa, quindi, deve essere dichiarata inammissibile, alla stregua dell'insegnamento della
Suprema Corte secondo cui non è possibile la trattazione congiunta della domanda di separazione o divorzio e delle domande risarcitorie o restitutorie, in difetto di ipotesi qualificata di connessione (artt. 31, 32, 34, 35, e 36 c.p.c.), atteso che la domanda restitutoria formulata dalla resistente è autonoma rispetto a quella di separazione, e certo non accessoria
(cfr. Cass. sent. 11828 del 2009).
Resta impregiudicata la facoltà per la parte di far valere i propri diritti in separato giudizio contenzioso ordinario o sommario.
5) Sulla domanda di scioglimento della comunione legale.
La comunione tra i coniugi si scioglie ex lege nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza gli stessi a vivere separati, ex art 191 c.c. comma 2. Non va, pertanto, emessa alcuna pronuncia in proposito.
6) Sulle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, in ragione della soccombenza reciproca, della natura del giudizio, delle questioni trattate, sussistono gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la separazione personale tra le parti, coniugate in data 18/06/2005 (matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Aprilia, atto n. 28, parte I, anno 2005); DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra , a Parte_3 Parte_1
titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di € 600,00, oltre rivalutazione Istat annuale, da versarsi entro il giorno 5 del mese sul conto corrente che sarà indicato dalla beneficiaria.
RIGETTA la richiesta di assegnazione della casa coniugale;
DICHIARA l'inammissibilità della domanda restitutoria;
COMPENSA integralmente le spese di lite;
DISPONE l'annotazione come per legge.
Latina, 21/07/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente Rel. dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 3318/2024 promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LIBERTINI PIETRO, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Priverno, in via
Paolina, n. 40, giusta procura in atti,
RICORRENTE
Contro
, (C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. MALECCHI FABIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Aprilia,
Via Antonio Meucci, n. 54, giusta procura in atti,
RESISTENTE
E con la partecipazione del P.M. in sede. OGGETTO: Separazione giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO
Con ricorso del 02/08/2024 chiedeva la pronuncia della separazione dal Parte_2 coniuge, , con assegnazione della casa coniugale in suo favore e Parte_3 assegno di mantenimento pari ad € 1.000,00 mensili a carico del marito.
Più precisamente concludeva chiedendo: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati. 2) Stabilire che l'abitazione familiare, di proprietà comune, sita in Aprilia (LT) Via Salvatore Di Giacomo, n.54, sia assegnata alla Sig.ra
[...]
. 3) Stabilire a carico del sig. ed a favore della Sig.ra Parte_1 Parte_3
un assegno di mantenimento di €. 1.000,00, da corrispondere Parte_1 anticipatamente ed entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat.
4) Ordinare lo scioglimento della comunione legali dei beni mobili ed immobili, con attribuzione a ciascuno dei coniugi delle quote in eguale misura.”.
Si costituiva in giudizio , il quale si associava alla domanda di Parte_3
separazione, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice. A sostegno delle proprie richieste, deduceva che l'immobile adibito a casa coniugale era già stato venduto, che, in ogni caso, i coniugi non avevano avuto figli e che entrambi risultavano economicamente indipendenti.
Chiedeva, quindi, “rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: a) i coniugi vivranno separati con il mutuo rispetto;
b) nulla sarà disposto circa la casa coniugale, essendo stata già venduta e diviso in parti uguali il ricavato dalla vendita;
c) i coniugi sono entrambi economicamente indipendenti;
pertanto, nulla sarà disposto a titolo di mantenimento a carico di uno ed in favore dell'altro; d) ogni altra questione economica risulta essere già stata risolta;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”.
Con ordinanza del 14/02/2025, il Presidente di Sezione dott. Pier Luigi De Cinti, decidendo in via provvisoria ed urgente, dichiarava che nulla doveva disporsi in merito alla casa coniugale, essendo stata venduta e poneva a carico del marito l'assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 600,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat. Con la medesima ordinanza rigettava le istanze istruttorie formulate da parte resistente e rinviava la causa all'udienza del 16/07/2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la rimessione al Collegio per la decisione definitiva.
Con le note di trattazione del 15/07/2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni.
Parte ricorrente chiedeva di confermare l'obbligo, a carico del sig. , Parte_3
di versare un assegno di mantenimento mensile di € 600,00 in suo favore, nonché domandava la restituzione della somma di € 20.000, quale metà del ricavato per la vendita del posto barca.
Parte resistente concludeva come da relativa memoria chiedendo, nella denegata ipotesi di non ammissione delle prove articolate, che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione in ordine alla pronuncia della separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate nella propria comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 16/07/2025, preso atto delle note depositate dalle parti e, ritenendo la causa matura per la decisione, essa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
IN DIRITTO
1) Sulla pronunzia di separazione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve, pertanto, essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. (“sussistono le condizioni per pronunciare la separazione giudiziale, essendo pacifica e non contestata
l'avvenuta separazione di fatto dei coniugi perdurante da epoca anteriore alla proposizione del ricorso, motivata da una situazione di obiettiva intollerabilità della convivenza, dovuta al venire meno dell'affectio coniugalis”, tra le tante, Cass. n°3356.2007; Cass. n°6970.2003).
2) Sull'assegno di mantenimento
Quanto alla richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente, essa risulta fondata. L'art. 156 c.c., stabilisce, infatti, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al proprio mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione
è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
In linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole deve essere parametrato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, purché la situazione di bisogno non sia
“riconducibile ad una sua colpevole inerzia nel reperimento di un'occupazione lavorativa”
(Cfr. Cass. civ., n. 20866/2021).
Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente ha raggiunto un'età avanzata (74 anni) che la rende, di fatto, non più collocabile nel mercato del lavoro, ed è percettrice di una pensione di un importo contenuto (€ 603,96). Deve, dunque, escludersi la sussistenza di una capacità lavorativa residua tale da giustificare un onere attivo di ricerca di occupazione, con la conseguente permanenza del dovere solidaristico di assistenza materiale in capo al coniuge resistente.
Di contro, il resistente ha goduto per l'anno 2022 di un reddito lordo pari a € 19.654,00 e
21.1194,00 per l'anno 2023, è proprietario di due immobili locati ad uso commerciale, pur essendo gravato dal canone di locazione di € 500,00 mensili.
Tenuto conto, pertanto, della condizione economica della ricorrente, dell'età anagrafica, nonché del tenore di vita pregresso, si ritiene equo determinare in € 600,00 l'importo dell'assegno mensile dovuto a titolo di mantenimento da parte del resistente, con obbligo di rivalutazione annuale secondo indici ISTAT.
3) Sull'assegnazione della casa coniugale
Il Collegio dà atto che nulla è da statuire sull'assegnazione della casa coniugale, considerato che è stata venduta, oltre al fatto che in assenza di prole alcun diritto può essere rivendicato.
4) Sulla restituzione di quota parte per la vendita del posto barca.
La ricorrente ha chiesto che fosse accertato e dichiarato, in questa sede, il proprio diritto a percepire la somma di € 20.000, corrispondente alla metà del ricavato derivante dalla vendita di un posto barca sito in Nettuno, bene che sarebbe stato in comunione tra le parti e venduto unilateralmente dal resistente.
Tuttavia, tale domanda, si configura come “restitutoria” ed è, pertanto, estranea all'ambito del presente giudizio, avente ad oggetto la separazione personale tra i coniugi.
Essa, quindi, deve essere dichiarata inammissibile, alla stregua dell'insegnamento della
Suprema Corte secondo cui non è possibile la trattazione congiunta della domanda di separazione o divorzio e delle domande risarcitorie o restitutorie, in difetto di ipotesi qualificata di connessione (artt. 31, 32, 34, 35, e 36 c.p.c.), atteso che la domanda restitutoria formulata dalla resistente è autonoma rispetto a quella di separazione, e certo non accessoria
(cfr. Cass. sent. 11828 del 2009).
Resta impregiudicata la facoltà per la parte di far valere i propri diritti in separato giudizio contenzioso ordinario o sommario.
5) Sulla domanda di scioglimento della comunione legale.
La comunione tra i coniugi si scioglie ex lege nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza gli stessi a vivere separati, ex art 191 c.c. comma 2. Non va, pertanto, emessa alcuna pronuncia in proposito.
6) Sulle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, in ragione della soccombenza reciproca, della natura del giudizio, delle questioni trattate, sussistono gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la separazione personale tra le parti, coniugate in data 18/06/2005 (matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Aprilia, atto n. 28, parte I, anno 2005); DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra , a Parte_3 Parte_1
titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di € 600,00, oltre rivalutazione Istat annuale, da versarsi entro il giorno 5 del mese sul conto corrente che sarà indicato dalla beneficiaria.
RIGETTA la richiesta di assegnazione della casa coniugale;
DICHIARA l'inammissibilità della domanda restitutoria;
COMPENSA integralmente le spese di lite;
DISPONE l'annotazione come per legge.
Latina, 21/07/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino