TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 27/11/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
NRG 888/2025
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 26.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 888/2025, posta in deliberazione tra:
Parte_1 con l'avv. GATTA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
[...] in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Frosinone, Piazza Gramsci n. 4,
-convenuto contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio 1 CP_1, e ha chiesto di
"dichiarare irripetibile l'importo di euro 2627,82 e quindi non dovuto per le motivazioni già enunciate nel ricorso, in particolare perché erogato in base a provvedimento definitivo, comunicato all'interessato senza che quest'ultimo omettesse di segnalare fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione;
- per l'effetto condannare l'CP_1 alla restituzione di detti importi già recuperati.".
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue: che al ricorrente veniva recapitata da CP_1 lettera racc. n.
22PRM9E0020944 datata 30 agosto 2022 in cui veniva comunicato un debito di euro 2.627,82 relativo all'anno 2022. La missiva rappresentava che il ricalcolo sarebbe derivato dalla titolarità di altra pensione. La somma veniva in ogni caso recuperata (rif. all. n. 1);
-di aver proposto ricorso al Comitato Provinciale, in data
05.11.2022, rimasto inevaso.
Ciò premesso, parte ricorrente ha quindi chiesto di accertare la illegittimità della ripetizione dell'indebito assistenziale per motivi reddituali in quanto ripetibile soltanto a partire dal provvedimento che ne abbia accertata l'esistenza. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione del provvedimento CP_1 di accertamento dell'indebito.
L' CP_1, regolarmente citato, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza del
26.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito indicati. Con il presente giudizio, parte ricorrente, titolare della pensione di Invalidità Civile n. Numer_1 ha convenuto in giudizio l' CP_1 per
,
l'accertamento e la declaratoria di inesistenza dell'indebito contestato con nota CP_1 del 30.08.2022 con cui gli veniva richiesta la restituzione della somma di € 2.627,82 dal ottobre 2018 per “titolarità di altra pensione", di cui richiedeva la restituzione.
Ciò premesso, la soluzione della controversia impone l'esame della disciplina delle prestazioni indebite, assistenziali e previdenziali
(maggiorazione sociale su prestazione di invalidità civile).
In primo luogo, va rilevato che trattasi nel caso di specie si tratta di fattispecie di indebito di natura assistenziale e non di indebito previdenziale.
La Suprema Corte ha evidenziato (cfr Cass 28771/2018) che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia»>
(Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost.
- un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)".
La Corte ha precisato che, in generale, «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17. aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3- ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l.
173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui con decreto del Ministro del Te. sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L.
537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge,
l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994).
La Suprema Corte, nella sentenza n. 29419/2018, in ipotesi del tutto analoga e sovrapponibile alla presente, ha affermato che "in tema di indebito assistenziale questa Corte di Cassazione non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'art. 2033 c.c.i avendo per contro individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha infatti sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Pi., sentenza n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte
Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni natura/iter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
3. In effetti, lo stesso
Giudice delle leggi pronunciandosi anche con successive ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, con specifico riferimento all'indebito assistenziale pur affermando che non sussisti
-
un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord.
n. 264/2004). Ed ha pure rilevato in relazione alla
-
regolamentazione apprestata proprio dall'art. dall'art. 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.323, convertito in legge 8 agosto
1996, n.425 - come si tratti di una disciplina che "si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale" "nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento" erogate prima della visita di verifica. Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre quindi il "problema della ripetibilità" - la stessa Corte Cost. n. 448/2000 ha evidenziato che esista pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' CP_1 avendo evidenziato come la legge vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica, "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione". Ed è per tali ragioni, pure richiamate nella sentenza impugnata - per il fatto cioè di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione avvicinandosi all'indebito previdenziale e di curarsi di non gravare, con la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente, in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita che la stessa disciplina è stata
-
ritenuta complessivamente "diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost.". 4.
Ora, tenuto conto di tali complessive considerazioni, pure messe in evidenza dalla Corte genovese, il ricorso dell'CP_1 non risulta adeguatamente diretto a contrastare le varie rationes decidendi su cui si regge la sentenza impugnata;
e mentre invoca una generalizzata applicazione dell'art.2033 e.e. in relazione alle somme pagate dopo la visita di verifica, da contenersi invece - per i giudici d'appello ed in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata - in caso di sforamento dei termini dettati per l'adozione del provvedimento di revocai trascura del tutto di censurare l'altra argomentazione, che pure sorregge autonomamente la decisione impugnata, secondo cui la mancata adozione di provvedimenti per oltre dieci anni da parte dell'CP_1 dopo la visita di revisione, aveva fatto sì che l'assistita omettesse,
a sua volta, di proporre tempestivamente ricorso avverso l'esito di detta visita trovandosi così priva di idonee tutele (amministrative e giurisdizionali) in relazione all'accertamento del proprio stato di salute risalente ad oltre 10 anni prima. 5.- Si era dunque venuta configurando, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' CP_1 Affidamento riposto da una persona comunque invalida al 100%, che già godeva dell'indennità di accompagnamento, che nel corso dello stesso lungo periodo di tempo poteva anche subire un mutamento delle proprie condizioni di salute;
e che non aveva però ragione di dover richiedere quella tutela assistenziale che in concreto l'ordinamento provvedeva ad erogarle. Ne tale affidamento ingenerato, si ripete, dal concreto e successivo mantenimento dell'erogazione della provvidenza da parte dell CP_1 - potrebbe essere escluso per il solo fatto che l'assistita conoscesse l'esito negativo della precedente visita di verifica.". Da ultimo, con la recentissima sentenza 23 febbraio 2023, n. 5606, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro è tornata ad affrontare la tematica degli indebiti assistenziali, tracciando da un lato una netta demarcazione con gli indebiti previdenziali, disciplinati dalla legge n. 88 del 1989, articolo 52 e dalla legge n. 412 del 1991, articolo 13, dall'altro riaffermando che la ripetizione delle prestazioni assistenziali indebite sfugge alla disciplina generale codicistica dettata in tema di indebito oggettivo dall'art. 2033 c.c..
La Cassazione, in particolare, rifacendosi a una consolidata giurisprudenza della stessa Corte (Sentenza n. 28771 del
09/11/2018, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020), nel respingere il ricorso dell' CP_1 avverso la sentenza della Corte di Appello di
Genova che aveva in parte accolto la richiesta di annullamento dell'indebito proposta dall'assistito, ha sentenziato che "in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere".
La Cassazione ha dunque affermato:
- sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, è principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità che detto indebito, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell""accipiens" ovvero la sua buona fede, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato;
nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi all' CP_1 ed essi fossero perciò conoscibili dall'Istituto previdenziale;
- inoltre, già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva all' CP_1 di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' CP_1 in via telematica le predette informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in
Italia e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' CP_1 in via telematica;
- questo principio risulta rafforzato dall'art. 13 del D.L. n. 78 del
2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, che al comma 1 prevede l'istituzione presso l' CP_1 del “Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma 6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' CP_1 soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria;
- pertanto, è confermato che i pensionati non devono comunicare all' CP_1 la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT
e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere perciò dichiarati all' CP_1 ;
- inoltre, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall' CP_1 e che, quindi,
1' CP_1 già conosce.
In questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, può allora concludersi nel senso indicato dalla Cassazione secondo cui, in tema di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, ai fini della ripetizione dell'indebito è necessario il
"dolo comprovato dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale".
Da ultimo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 4668 del
22.02.2021, e già prima con l'ordinanza n. 13223 del 30.06.2020, ha affermato che "l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'
"accipiens" come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale (cfr. anche Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del
09/11/2018)" ed anche la maggiorazione sociale di cui si discute è una prestazione assistenziale.
Ciò premesso, nl caso di specie, risulta dagli atti di causa che con provvedimento del 30.08.2022, il ricorrente si è visto recapitare, da parte dell' CP_1 sede di Frosinone, comunicazione in ordine all'esistenza di un indebito di €
2.627,82 dal mese di ottobre 2018 per “titolarità di altra pensione", di cui richiedeva la restituzione sulla pensione di Invalidità Civile
n. 07077841 (cfr. all. 1 ricorso) Nè può ritenersi provato il dolo del ricorrente, peraltro neppure allegato dall' CP_1, rimasto contumace.
Come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito
(come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato, e quindi nel caso di specie con decorrenza dal 30.08.2022.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati, e quindi deve ritenersi precluso all CP_1 la ripetizione dell'indebito oggetto di causa.
Le spese di lite, come di norma, seguono il principio della soccombenza, e sono poste in capo all' CP_1 e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' CP_1, nella causa iscritta Parte_1
al n. 888/2025 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda e eccezione:
- dichiara l'irripetibilità della somma di € 2.627,82 richiesta dall' CP_1 e indebitamente percepita dal ricorrente sulla pensione di Invalidità Civile n. Numer_2 , con condanna dell' CP_1 a provvedere alla restituzione di quanto eventualmente recuperato;
-condanna l' CP_1 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 886,00, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 27 Novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 26.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 888/2025, posta in deliberazione tra:
Parte_1 con l'avv. GATTA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
[...] in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Frosinone, Piazza Gramsci n. 4,
-convenuto contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio 1 CP_1, e ha chiesto di
"dichiarare irripetibile l'importo di euro 2627,82 e quindi non dovuto per le motivazioni già enunciate nel ricorso, in particolare perché erogato in base a provvedimento definitivo, comunicato all'interessato senza che quest'ultimo omettesse di segnalare fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione;
- per l'effetto condannare l'CP_1 alla restituzione di detti importi già recuperati.".
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue: che al ricorrente veniva recapitata da CP_1 lettera racc. n.
22PRM9E0020944 datata 30 agosto 2022 in cui veniva comunicato un debito di euro 2.627,82 relativo all'anno 2022. La missiva rappresentava che il ricalcolo sarebbe derivato dalla titolarità di altra pensione. La somma veniva in ogni caso recuperata (rif. all. n. 1);
-di aver proposto ricorso al Comitato Provinciale, in data
05.11.2022, rimasto inevaso.
Ciò premesso, parte ricorrente ha quindi chiesto di accertare la illegittimità della ripetizione dell'indebito assistenziale per motivi reddituali in quanto ripetibile soltanto a partire dal provvedimento che ne abbia accertata l'esistenza. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione del provvedimento CP_1 di accertamento dell'indebito.
L' CP_1, regolarmente citato, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza del
26.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito indicati. Con il presente giudizio, parte ricorrente, titolare della pensione di Invalidità Civile n. Numer_1 ha convenuto in giudizio l' CP_1 per
,
l'accertamento e la declaratoria di inesistenza dell'indebito contestato con nota CP_1 del 30.08.2022 con cui gli veniva richiesta la restituzione della somma di € 2.627,82 dal ottobre 2018 per “titolarità di altra pensione", di cui richiedeva la restituzione.
Ciò premesso, la soluzione della controversia impone l'esame della disciplina delle prestazioni indebite, assistenziali e previdenziali
(maggiorazione sociale su prestazione di invalidità civile).
In primo luogo, va rilevato che trattasi nel caso di specie si tratta di fattispecie di indebito di natura assistenziale e non di indebito previdenziale.
La Suprema Corte ha evidenziato (cfr Cass 28771/2018) che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia»>
(Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost.
- un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)".
La Corte ha precisato che, in generale, «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17. aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3- ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l.
173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui con decreto del Ministro del Te. sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L.
537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge,
l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994).
La Suprema Corte, nella sentenza n. 29419/2018, in ipotesi del tutto analoga e sovrapponibile alla presente, ha affermato che "in tema di indebito assistenziale questa Corte di Cassazione non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'art. 2033 c.c.i avendo per contro individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha infatti sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Pi., sentenza n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte
Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni natura/iter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
3. In effetti, lo stesso
Giudice delle leggi pronunciandosi anche con successive ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, con specifico riferimento all'indebito assistenziale pur affermando che non sussisti
-
un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord.
n. 264/2004). Ed ha pure rilevato in relazione alla
-
regolamentazione apprestata proprio dall'art. dall'art. 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.323, convertito in legge 8 agosto
1996, n.425 - come si tratti di una disciplina che "si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale" "nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento" erogate prima della visita di verifica. Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre quindi il "problema della ripetibilità" - la stessa Corte Cost. n. 448/2000 ha evidenziato che esista pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' CP_1 avendo evidenziato come la legge vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica, "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione". Ed è per tali ragioni, pure richiamate nella sentenza impugnata - per il fatto cioè di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione avvicinandosi all'indebito previdenziale e di curarsi di non gravare, con la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente, in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita che la stessa disciplina è stata
-
ritenuta complessivamente "diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost.". 4.
Ora, tenuto conto di tali complessive considerazioni, pure messe in evidenza dalla Corte genovese, il ricorso dell'CP_1 non risulta adeguatamente diretto a contrastare le varie rationes decidendi su cui si regge la sentenza impugnata;
e mentre invoca una generalizzata applicazione dell'art.2033 e.e. in relazione alle somme pagate dopo la visita di verifica, da contenersi invece - per i giudici d'appello ed in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata - in caso di sforamento dei termini dettati per l'adozione del provvedimento di revocai trascura del tutto di censurare l'altra argomentazione, che pure sorregge autonomamente la decisione impugnata, secondo cui la mancata adozione di provvedimenti per oltre dieci anni da parte dell'CP_1 dopo la visita di revisione, aveva fatto sì che l'assistita omettesse,
a sua volta, di proporre tempestivamente ricorso avverso l'esito di detta visita trovandosi così priva di idonee tutele (amministrative e giurisdizionali) in relazione all'accertamento del proprio stato di salute risalente ad oltre 10 anni prima. 5.- Si era dunque venuta configurando, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' CP_1 Affidamento riposto da una persona comunque invalida al 100%, che già godeva dell'indennità di accompagnamento, che nel corso dello stesso lungo periodo di tempo poteva anche subire un mutamento delle proprie condizioni di salute;
e che non aveva però ragione di dover richiedere quella tutela assistenziale che in concreto l'ordinamento provvedeva ad erogarle. Ne tale affidamento ingenerato, si ripete, dal concreto e successivo mantenimento dell'erogazione della provvidenza da parte dell CP_1 - potrebbe essere escluso per il solo fatto che l'assistita conoscesse l'esito negativo della precedente visita di verifica.". Da ultimo, con la recentissima sentenza 23 febbraio 2023, n. 5606, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro è tornata ad affrontare la tematica degli indebiti assistenziali, tracciando da un lato una netta demarcazione con gli indebiti previdenziali, disciplinati dalla legge n. 88 del 1989, articolo 52 e dalla legge n. 412 del 1991, articolo 13, dall'altro riaffermando che la ripetizione delle prestazioni assistenziali indebite sfugge alla disciplina generale codicistica dettata in tema di indebito oggettivo dall'art. 2033 c.c..
La Cassazione, in particolare, rifacendosi a una consolidata giurisprudenza della stessa Corte (Sentenza n. 28771 del
09/11/2018, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020), nel respingere il ricorso dell' CP_1 avverso la sentenza della Corte di Appello di
Genova che aveva in parte accolto la richiesta di annullamento dell'indebito proposta dall'assistito, ha sentenziato che "in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere".
La Cassazione ha dunque affermato:
- sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, è principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità che detto indebito, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell""accipiens" ovvero la sua buona fede, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato;
nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi all' CP_1 ed essi fossero perciò conoscibili dall'Istituto previdenziale;
- inoltre, già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva all' CP_1 di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' CP_1 in via telematica le predette informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in
Italia e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' CP_1 in via telematica;
- questo principio risulta rafforzato dall'art. 13 del D.L. n. 78 del
2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, che al comma 1 prevede l'istituzione presso l' CP_1 del “Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma 6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' CP_1 soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria;
- pertanto, è confermato che i pensionati non devono comunicare all' CP_1 la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT
e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere perciò dichiarati all' CP_1 ;
- inoltre, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall' CP_1 e che, quindi,
1' CP_1 già conosce.
In questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, può allora concludersi nel senso indicato dalla Cassazione secondo cui, in tema di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, ai fini della ripetizione dell'indebito è necessario il
"dolo comprovato dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale".
Da ultimo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 4668 del
22.02.2021, e già prima con l'ordinanza n. 13223 del 30.06.2020, ha affermato che "l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'
"accipiens" come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale (cfr. anche Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del
09/11/2018)" ed anche la maggiorazione sociale di cui si discute è una prestazione assistenziale.
Ciò premesso, nl caso di specie, risulta dagli atti di causa che con provvedimento del 30.08.2022, il ricorrente si è visto recapitare, da parte dell' CP_1 sede di Frosinone, comunicazione in ordine all'esistenza di un indebito di €
2.627,82 dal mese di ottobre 2018 per “titolarità di altra pensione", di cui richiedeva la restituzione sulla pensione di Invalidità Civile
n. 07077841 (cfr. all. 1 ricorso) Nè può ritenersi provato il dolo del ricorrente, peraltro neppure allegato dall' CP_1, rimasto contumace.
Come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito
(come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato, e quindi nel caso di specie con decorrenza dal 30.08.2022.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati, e quindi deve ritenersi precluso all CP_1 la ripetizione dell'indebito oggetto di causa.
Le spese di lite, come di norma, seguono il principio della soccombenza, e sono poste in capo all' CP_1 e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' CP_1, nella causa iscritta Parte_1
al n. 888/2025 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda e eccezione:
- dichiara l'irripetibilità della somma di € 2.627,82 richiesta dall' CP_1 e indebitamente percepita dal ricorrente sulla pensione di Invalidità Civile n. Numer_2 , con condanna dell' CP_1 a provvedere alla restituzione di quanto eventualmente recuperato;
-condanna l' CP_1 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 886,00, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 27 Novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Giusi Pastore