Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N° 723/23 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio COi Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 25 febbraio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 723/23 R.G.L. e vertente
TRA
nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...] Parte_1
– Torre Faro – c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Aurora CodiceFiscale_1
Notarianni, c.f. , pec fax 090 CodiceFiscale_2 Email_1
9485147, unitamente e disgiuntamente all'avv. Maria Grazia Belfiore, c.f.
[...]
, pec elettivamente domiciliato presso lo C.F._3 Email_2 studio in Messina, Viale S. Martino 146 -Appellante
CONTRO in persona del legale rappresentante, già COroparte_1
, c.f. , P. iva COroparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Pino, c.f. , P.IVA_2 C.F._4 pec fax 0902982087, presso il cui studio in Email_3
Messina, Via XXVII Luglio 40 è elettivamente domiciliata –Appellata
OGGETTO: tempo determinato- appello avverso la sentenza del Giudice del la- voro di Messina n° 690 pubblicata in data 11 aprile 2023
CONCLUSIONI
Lascari:
1. riformare la sentenza impugnata dichiarando il diritto dell'appellante alla riqualificazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato in quanto sti- CO pulato in frode alla legge ex art.1344 c.c.. 2. Condannare alla immediata rias- sunzione e al ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro con il riconosci- mento dell'anzianità lavorativa nonché del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 81/2015 o dell'art. 32 della L. 183/2010; In via istruttoria:
3. Acquisire informazioni scritte ex art. 213 c.p.c. presso la Capitaneria di porto di Messina sul CO numero di chiamate effettuate da dal turno generale e sulle convenzioni di CO arruolamento a tempo determinato sottoscritte dal 2015 al 2017; 4. Condannare
alle spese ed ai compensi di ambo i gradi con distrazione a favore delle procuratrici distrattarie;
5. In via subordinata, riformare la sentenza appellata nel capo relativo alla condanna alle spese di giudizio e compensarle totalmente per entrambe le fasi.
RFI: 1) Rigettare l'appello confermando la sentenza impugnata;
2) Accogliere
l'eccezione di giudicato;
2) Condannare l'appellante alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina, operaio motori- Parte_1 CO sta, premesso di avere lavorato sin dal 25 novembre 1997 per a bordo delle navi traghetto in servizio per l'attraversamento dello Stretto di Messina, sempre con contratti a termine, agiva già nel 2005 denunciando l'abuso della clausola di tempo determinato per i contratti sottoscritti fino al 2006. Riunito il giudizio con altri aventi lo stesso oggetto e introdotti da colleghi del la domanda di Pt_1 conversione e risarcimento del danno veniva accolta in primo grado con sentenza
2276/2009. Questa Corte, con sentenza 1064/2010, riformava tuttavia la sentenza di primo grado rigettando le domande. In seguito a ricorso per cassazione, con sentenza 148/2015 ha disposto l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello di
Palermo la quale a sua volta, con sentenza 1501/2015, ha nuovamente riformato integralmente la sentenza del tribunale di Messina confermando in sostanza il decisum della 1064/2010 di questa Corte. Anche la sentenza App. Pa 1501/2015 veniva impugnata per cassazione.
Nelle more del secondo giudizio di cassazione, il introduceva innanzi al Pt_1 tribunale un nuovo giudizio in data 29 gennaio 2017 nel quale, premessa la succitata CO vicenda processuale, evidenziava che aveva continuato ad assumerlo ripetutamente a tempo determinato, accumulando dunque 22 imbarchi fra il 22 novembre 1997 e il 5 dicembre 2016, e invocava nuovamente la conversione del rapporto e il risarcimento del danno. CO Resistendo il giudizio introdotto nel 2005 giungeva nel frattempo a conclu- sione con la sentenza Cass. sez. lav. 14831/2018 che confermava quella pronunciata dalla corte d'appello di Palermo.
Con sentenza n° 690 depositata in data 11 aprile 2023 il giudice di primo grado CO ha rigettato il ricorso condannando il a rimborsare a e spese di lite. Pt_1 ha proposto appello con ricorso depositato in data 2 ottobre 2023. Nella Pt_1 resistenza di depositate note di trattazione scritta COroparte_1 entro il 25 febbraio 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE CO
1- Il tribunale ha innanzitutto rigettato l'eccezione di decadenza proposta da ai sensi dell'art. 32 legge183/2010, evidenziando che, in base a giurisprudenza nel frattempo consolidata, il termine di decadenza in caso di azione basata sull'abuso N° 723/23 r.g.l.
del tempo determinato decorre dall'ultimo dei contratti a termine. Su tale punto non vi sono motivi di appello incidentale e dunque la questione resta fuori dal thema decidendum in questa sede.
Nel merito il Giudice a quo ha in primo luogo esaminato il rilievo del il Pt_1 quale segnalava che il CCNL mobilità area contrattuale attività ferroviarie in vigore dal luglio 2012, e l'accordo di rinnovo 16 dicembre 2016, e in particolare l'art. 19, fissa una durata complessiva di successione dei contratti a termine di 36 mesi, salvo un solo ulteriore successivo contratto da stipulare presso la direzione provinciale del lavoro. Il individuava quale dies a quo il contratto stipulato il 9 luglio Pt_1
2012 e sosteneva che il triennio andava interpretato come arco temporale comples- sivo nel corso del quale si erano svolti i singoli rapporti, a prescindere dalla durata dei singoli contratti. Il tribunale ha di contro ritenuto che il limite di 36 mesi ri- guarda la durata complessiva dell'attività lavorativa, che nel caso di specie era di assai inferiore trattandosi di contratti tutti della durata di 78 giorni.
Il primo giudice è passato poi all'esame del secondo motivo di ricorso, con il quale si deduceva la nullità dei contratti in quanto stipulati in frode alla legge e sanziona- bili dunque ai sensi dell'art. 1344 c.c., osservando che la sentenza Cass. 14831/18 resa inter partes nel precedente giudizio ha ribadito la necessità che sia il lavoratore a dimostrare la frode, da accertare caso per caso, e che il mancato accertamento per il ben più lungo periodo considerato nel precedente contenzioso (1997/2006) non è ulteriormente rivedibile in questa sede in quanto oggetto di giudicato, mentre i soli cinque contratti stipulati nel periodo oggetto del presente giudizio erano fra loro separati da intervalli di 9-10 mesi e tutti collocati nel periodo estivo in cui è fatto notorio l'aumento di traffico nello Stretto di Messina per ragioni turistiche e dunque la necessità di un temporaneo incremento del numero di dipendenti. CO Il tribunale ha anche escluso che il ricorso al rapporto temporaneo da parte di fosse sistematico e programmato, riscontrando le grandi differenze nel numero di contratti a termine stipulati anno per anno (295 nel 2012, 121 nel 2013, addirittura
470 nel 2009), sintomo che il tipo contrattuale veniva utilizzato in base alle esigenze contingenti.
2.1- Il lamenta in primo luogo che il tribunale non abbia adeguatamente Pt_1 istruito la causa verificando, come richiestogli con le note di udienza ex art. 127ter CO c.p.c., se tilizzasse i contratti sostituendo a rotazione i lavoratori nelle stesse mansioni, così violando i principi fissati dalla CGUE nella sentenza 3 luglio 2014
( C-362/2013), punto 72, in relazione alla direttiva 70/99/CE. Per_1
Richiama inoltre la sentenza di questa Corte 523/23 (giudizio 72/23 r.g.l.) che, in caso sovrapponibile, aveva riconosciuto la frode alla legge per un suo collega.
Argomenta che, se il punto 72 - fissa il principio secondo il quale la Per_1 prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un N° 723/23 r.g.l.
contratto e la stipulazione di quello successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni, cosa che rispetto a lui non si è verificata, resta tuttavia l'evidenza CO che, valutando i suoi contratti in una con quelli stipulati da on altri marittimi per le medesime mansioni, emergerebbe un "sistema di rotazione complessivo con chiamata dal turno generale" che costituirebbe "circostanza fattuale emersa in atti e potenzialmente rilevante". Sostiene che l'insieme dei contratti stipulati anche prima del 2006 poteva essere preso in considerazione proprio come "circostanza fattuale" indicativa della frode, avendo utilizzato la rotazione fra i dipendenti come mecca- nismo idoneo a evitare l'assunzione a tempo indeterminato pur in presenza di stabili CO esigenze di organico, avendo coperto ogni mese dell'anno assumendo a turno tre-quattro dipendenti per la stessa funzione di motorista, assumendo ciascuno per
78 giorni e, a seguire, un altro per altri 78, modus operandi riscontrabile anche per le altre figure quali marinai e mozzi. Ciò fra l'altro contraddirebbe l'affermazione del tribunale sulla rilevanza del numero variabile di contratti a tempo determinato CO stipulati da che in realtà si attestava sempre anno per anno fra i 50 e i 60 per la qualifica di motorista.
Il contesta inoltre che i propri contratti siano stati tutti collocati nel pe- Pt_1 riodo estivo, risultando tutt'altro dal suo libretto di navigazione.
L'appellante richiama anche quanto questa Corte ha accertato nella sentenza CO 523/23 e cioè che aveva "costruito un meccanismo di assunzione a rotazione che ha comunque consentito" a ciascun lavoratore "l'assunzione per un dato periodo in ciascun anno a tempo determinato". Analoghe conclusioni, prosegue, ha rag- giunto la Corte d'appello di Roma con sentenza 573/17 sui lavoratori assunti a ter- mine per la tratta Civitavecchia – Golfo degli Aranci, che ha ritenuto sussistere
"concordanti ed univoci elementi i quali, complessivamente considerati, appaiono idonei a dimostrare un utilizzo abusivo dei contratti di arruolamento a termine e l'intento di adoperare tale figura contrattuale al fine di frantumare un unico reale rapporto di lavoro a tempo indeterminato in plurimi apparenti rapporti a termine" rappresentati "a) dal numero complessivo dei contratti, …, con una media, quindi, di almeno un contratto all'anno; b) dall'omogeneità di tali contratti in quanto tutti aventi ad oggetto le medesime mansioni e tutti stipulati per far fronte alle esigenze della stessa tratta…; c) dal fatto che – come dedotto dall'appellante … …nello stesso arco temporale interessato dai contratti" di chi appellava in quella sede "sono stati stipulati molteplici contratti di arruolamento a tempo determinato con altri la- voratori per le stesse mansioni e per la stessa tratta, pur integrando il collegamento
…, un ordinario servizio di linea, connotato da stabili esigenze di forza lavoro, ciò rivelando l'attuazione di un sistema di rotazione tra più dipendenti temporanei per provvedere ad esigenze permanenti".
2.2- Sotto altro aspetto, il contesta ancora la rilevanza del fatto che fra i Pt_1 N° 723/23 r.g.l.
singoli contratti intercorressero periodi di 9-10 mesi, ben superiori a quelli di 60 giorni individuati nella sentenza , evidenziando che, se questo può forse Per_1 valere ai fini della direttiva 70/99/CE, altrettanto non può dirsi in relazione all'art. 1344 c.c., norma applicabile al diritto marittimo pur in presenza della disciplina speciale di cui all'art. 326 comma 3 C. Nav. ("la prestazione del servizio è conside- rata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del con- tratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni"), eviden- ziando che la Suprema Corte, con sentenza 62/2015, ha chiarito che l'art. 326 C.
Nav. introduce un limite minimo che non impedisce tuttavia di valutare se l'intento fraudolento emerga anche in presenza di intervalli maggiori di 60 giorni. CO Evidenzia l'appellante come nel 2021, prendendo atto delle numerose sen- tenze favorevoli ai lavoratori accumulatisi negli anni, ha sintomaticamente deciso di dare corso a selezioni per la stabilizzazione di molti marittimi a copertura dei posti vacanti in organico.
2.3- Il chiede in subordine che sia quantomeno riformato il capo relativo Pt_1 al governo delle spese di lite, evidenziando che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come interpretabile alla luce di C. Cost. 77/2018, la compensazione può anche discendere dal contrasto giurisprudenziale su questioni dirimenti, dato che sul medesimo argo- mento si sono riscontrate diverse pronunce fra loro anche radicalmente contrastanti. CO 2.4- ribadisce in questa sede in via preliminare l'effetto del giudicato Cass.
14831/18, ribadendo che i contratti stipulati fino al 2006 non possono oramai essere in alcun modo considerati in frode alla legge. Limitato l'esame ai soli anni dal 2012 CO al 2017, ormula piena condivisione alle conclusioni del tribunale riguardo la durata di ciascun contratto e dell'intervallo fra l'uno e l'altro, contestando l'intento fraudatorio e l'efficacia probatoria del confronto con le vicende contrattuali dei col- leghi del Pt_1 CO pone l'accento sulla specialità della disciplina del lavoro marittimo, ai sensi degli artt. 325 e ss. C. Nav., ed in particolare sulla naturale acausalità del contratto di arruolamento a viaggio, sulla natura pubblica del sistema di collocamento della gente di mare, a chiamata numerica e su basi automatiche che rendono per forza casuale la cronologia dei periodi di imbarco.
La appellata richiama anch'essa precedenti di questa Corte (516/2019, 697/2019) che hanno escluso la frode alla legge, aggiungendo che il programma di stabilizza- zioni del 2021 non ha alcun nesso con l'asserito implicito riconoscimento della vio- lazione dell'art. 1344 c.c., sia perché relativo a periodo successivo rispetto a quello oggetto di controversia, sia perché, per giurisprudenza consolidata (la appellata cita testualmente la motivazione adottata da numerose sentenze di legittimità a partire da Cass. sez. lav. 60/2015), interruzioni superiori ai sessanta giorni impediscono al N° 723/23 r.g.l.
datore di lavoro una valida programmazione dell'attività e disincentivano la frantu- mazione di un rapporto a tempo indeterminato in plurimi apparenti rapporti a ter- mine, sicchè la previsione dell'art. 326 C. Nav. costituisce misura adeguata e idonea a prevenire gli abusi e, pur non potendosi escludere che, in concreto, la frode ricorra, la relativa verifica va fatta "caso per caso, con apprezzamento del numero dei con- tratti di lavoro a tempo determinato, dell'arco temporale complessivo in cui si sono succeduti e di ogni altra circostanza fattuale emersa in atti, apprezzamento riservato al giudice di merito", il quale, come rimarcato anche nelle sentenze Cass. 148/2015
e 14831/18 concernenti la vicenda ante 2012, deve riscontrare circostanze Pt_1 idonee a sostenere in concreto la tesi di una macchinazione funzionale alla frode alla legge, da intendere come consapevole divergenza fra la causa tipica e l'effettiva determinazione causale delle parti. Citando un'ipotesi esaminata a titolo esemplifi- cativo dalla stessa CGUE, la appellata evidenzia poi che nel caso in esame ci si trova di fronte a contratti della durata di 78 giorni continuativi e pertanto coincidenti con la durata secondo calendario, piuttosto che spalmata su periodi più lunghi. CO videnzia dunque come il non abbia allegato circostanze indiziaria di Pt_1 rilievo, ma solo segnalato la reiterazione dei contratti (in un periodo lungo e in nu- mero esiguo) e la presenza di analoghe convenzioni con altri lavoratori, il tutto a fronte di intervalli fra un contratto e l'altro mediamente superiori a sei mesi.
3- Si deve innanzitutto ribadire in questa sede che la Corte d'appello di Palermo ha esplicitamente escluso che la reiterazione dei contratti fino al 2006 avesse comportato una frode alla legge, e che tale affermazione non è revocabile in dubbio da questa Corte, la quale ha già tuttavia ripetutamente evidenziato come i contratti anteriori possano essere presi in esame quale mera circostanza fattuale al fine di ricostruire l'insieme della vicenda.
Nel merito, come ben evidenziato dall'appellante e mai specificamente contestato CO da la causa in questione è sovrapponibile a quella decisa da questa Corte con la citata sentenza 523/23, riguardante il caso di altro operaio motorista per il quale già il tribunale, senza bisogno di istruzione orale e sulla base di documentazione all'evidenza identica a quella già prodotta dal aveva constatato la dimostra- Pt_1 CO zione dell'intento fraudolento nel fatto che aveva usato il contratto a termine per oltre dieci anni, impiegando il lavoratore per periodi relativamente brevi anno per anno, ma sistematicamente, nel medesimo servizio e con le stesse mansioni, operando una rotazione con altri lavoratori in modo da coprire le permanenti esi- CO genze di personale per l'intero anno e non, come sostiene che tenta di evitare quest'ultimo passaggio logico, alcuni periodi di particolare traffico.
La sentenza 523/23, che ha integralmente confermato l'accoglimento disposto in primo grado, non è stata impugnata e definisce allo stato l'orientamento dell'ufficio. CO Il suo impianto non viene confutato dalle argomentazioni di in questa sede, N° 723/23 r.g.l.
anch'esse sovrapponibili a quelle spese in quel giudizio.
Non v'è pertanto bisogno neanche in questo caso di svolgere ulteriore attività istruttoria, emergendo il quid pluris individuato dalla giurisprudenza di legittimità come indice della nullità ai sensi dell'art. 1344 c.c.
L'appello è dunque fondato e va dichiarata la conversione in contratto a tempo pieno e indeterminato a decorrere dalla stipula del contratto del 9 luglio 2012, alla luce della formulazione della domanda in primo grado ("dichiarare la nullità del temine e la conversione dello stesso in contratto a tempo indeterminato a far data dal contratto del 2012"), con qualifica di operaio motorista. Resta ovviamente as- sorbita la questione dell'eventuale superamento del limite dei trentasei mesi.
Spetta inoltre al l'indennità onnicomprensiva che, avuto riguardo alla de- Pt_1 correnza della trasformazione del rapporto, va calcolata secondo i dettami dell'art. 32 comma 5 legge 183/2010 e dunque nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto in base ai criteri dell'articolo 8 legge
604/1966. Detto importo ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore per il periodo fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. Si tratta di disci- plina compatibile con il lavoro nautico.
Considerato il numero notevole di imbarchi e le dimensioni dell'impresa, si può fare riferimento alla misura massima. Il relativo importo va gravato di accessori secondo l'art. 429 comma 3 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza ma, tenuto conto della particolarità della con- troversia, sulla quale si sono riscontrate oscillazioni delle quali è dimostrazione il tormentato iter della causa intentata dal per il periodo 1996-2006, è corretta Pt_1 la compensazione in ragione di metà. Si applica la tariffa media del quarto sca- glione, considerato il valore indeterminabile della controversia.
In presenza delle dichiarazioni di rito, va disposta la chiesta distrazione.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 2 ottobre 2023 da Pt_1
contro avverso la sentenza del Giudice
[...] COroparte_1 del lavoro di Messina n° 690 pubblicata in data 11 aprile 2023, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara nulli i contratti a tempo determinato intercorsi tra appellante e appellata dal 9 marzo 2007 al 5 dicembre 2017 e dichiara la sussistenza tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica CO di operaio motorista con decorrenza 9 luglio 2012, condannando ripristinare il rapporto riammettendo in servizio il a corrispondergli un'indennità risar- Pt_1 citoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, e a rimborsargli metà delle spese del N° 723/23 r.g.l.
giudizio, liquidate nell'intero quanto al primo grado in 9,257,00 euro e quanto all'appello in 9.991,00 euro, tutte oltre i.v.a., c.p.a., generali e contributi unificati versati, compensando le restanti frazioni e disponendo la distrazione in favore delle procuratrici antistatarie avv. Aurora Notarianni e Maria Grazia Belfiore.
Messina 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Fabio COi) (dott. Beatrice Catarsini)