Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 10/06/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1267 /2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. Emanuele Migliore Presidente rel. est. dott. Enrico Chemollo Giudice dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
e nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentanti e difesi dall'avv. Donatella Poggi C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto separazione personale consensuale dei coniugi sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da verbale del 19 maggio 2025 e da ricorso per separazione personale consensuale ex art. 473 bis 51 c.p.c.
Il P.M. non risulta avere svolto conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Parte_2
in Zumaglia (BI) in data 26.10.2010.
L'atto matrimoniale è stato iscritto ex art. 63, comma 1, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di Zumaglia, parte II, n. 2, serie C dell'anno 2010.
Dal matrimonio sono nati i figli in data 26.3.2006 e Persona_1 Persona_2
in data 15.9.2008.
Con ricorso dep. telem. in data 26.3.2025 i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale, essendo divenuta ormai intollerabile la prosecuzione della
Con provvedimento in data 27.3.2025 è stata disposta la comparizione delle parti innanzi al giudice relatore al fine di ottenere chiarimenti in ordine al collocamento della figlia minorenne.
All'udienza in data 19.5.2025, svoltasi innanzi al nuovo giudice relatore nominato, si è proceduto all'audizione delle parti e, all'esito, le parti hanno chiesto che il tribunale voglia omologare l'accordo come da ricorso introduttivo.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Come noto, ai fini dell'integrazione del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza ex art 151 cc, la Suprema Corte ha stabilito che “la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, e a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale”1.
Nel caso che ci occupa, secondo quanto sostenuto da entrambi i coniugi, a causa di incomprensioni e litigi è venuta meno l'unione familiare della coppia rendendo, pertanto, intollerabile la prosecuzione della convivenza familiare.
Quanto sopra esposto giustifica la pronuncia di separazione personale a norma dell'art. 151 c.c. rispetto al matrimonio celebrato fra le parti.
In relazione all'affidamento e mantenimento della figlia minore, il Collegio ritiene che la domanda congiuntamente proposta dalle parti possa essere integralmente omologata, poiché rispondente all'interesse della minore.
Come sopra anticipato, nel corso dell'udienza in data 19.5.2025, entrambe le parti hanno dato atto che la minore, per il periodo in cui è collocata presso la madre, risiede nell'abitazione del nuovo convivente di quest'ultima; tale modalità risulta in ogni caso essere stata previamente concordata dalle parti e già attuata quantomeno dal mese di marzo del 2023, senza che sia mai stata manifestata dalla minore un'opposizione a tale collocazione.
Secondo quanto sempre emerso dall'audizione delle parti, nei momenti di permanenza della minore 1 Cfr. Cass., n. 8713/2015. presso la madre “vi è anche il fratello maggiore e quindi la minore non è mai sola”2.
Non si è proceduto all'audizione della figlia minore in quanto superfluo, anche alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti.
Il Collegio prende atto delle ulteriori statuizioni concordemente raggiunte dalle parti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, stanti le conclusioni conforme sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, così dispone: pronuncia la separazione personale di nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
e nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
, uniti in matrimonio celebrato in data 26.09.2010 a Zumaglia, trascritto C.F._2
nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune, anno 2010, parte II, serie C, n.2; omologa gli accordi delle parti in relazione all'affidamento, mantenimento e collocazione della minore e prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti. manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento all'Ufficiale di stato civile del comune di Zumaglia per gli adempimenti di competenza (matrimonio iscritto al n. 2, parte II, serie
C, dell'anno 2010) compensa integralmente tra le parti le spese di lite dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Biella nella camera di consiglio in data 4.6.2025.
Il Presidente rel. est.
Emanuele Migliore 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. verbale udienza del 19.5.2025.