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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/08/2025, n. 4778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4778 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 7465/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta del 30/01/2025
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv.to Davide Galiani. Parte_1
-Appellante -
E
, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Alessandro Corsi .
-Appellata– E
; Controparte_2
- Appellato contumace-
E
; Controparte_3
- Appellata contumace –
E
, Controparte_4
- Appellata contumace–
E
(già Controparte_5 Controparte_6
rappresentata e difesa dall' avv. Chiriaco Micaela;
- Appellata/appellante in via incidentale -
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 19746/2019 emessa dal Tribunale Civile di
OM Sez. XIII Giud. Dott.ssa Simona Sansa, depositata il 12.10.2019 nel giudizio iscritto al RG 47980/2014.
CONCLUSIONI : come da note scritte in sostituzione di udienza del 30/01/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato l' Controparte_1
cessionaria del credito da parte della ora in lca , citava
[...] NT
in giudizio davanti al Tribunale di OM la e per ivi sentire CP_5 Parte_1
accoglie le seguenti conclusioni: “condannare la in persona del legale CP_5
rappresentante p.t, in solido con il sig. a risarcire alla Parte_1 [...]
i danni subiti dal veicolo serie Bmw x 6 tg. EG065RS, di proprietà Parte_2 della , in conseguenza del sinistro in oggetto, pari ad in € NT
48.116,70, oltre ad interessi dal momento della domanda”.
2.A sostegno della propria domanda deduceva che in data 29.11.2013, alle ore 13.10 circa, a OM, Via Cassia in corrispondenza del civico n. 1415, il veicolo BM X6 tg.
EG065RS, di proprietà della , e condotto nell'occasione da NT
, durante la manovra di sorpasso dell'Autobus tg. EK353JM, in Controparte_2
sosta alla fermata stabilita, veniva urtato dal veicolo Volkswagen LF tg. DP467PS, di proprietà di e condotto dallo stesso il quale, nell'azzardato tentativo di Parte_1
effettuare la medesima manovra di sorpasso, e senza avvedersi del transito del veicolo tg. EG065RS, urtava con la propria ruota anteriore sinistra quella posteriore destra della
BM tg. EG065RS. A causa di tale urto, pertanto, la BM tg. EG065RS andava ad impattare dapprima l'Autobus tg. EK353JM e successivamente la ringhiera posta al margine destro della carreggiata, riportando danni quantificati in € 48.116,70.
3.Si costituiva in giudizio la , già Controparte_8 Controparte_5
la quale eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione attiva della società attrice e nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto
4.Si costituiva altresì in giudizio il quale chiedeva, in via preliminare, di Parte_1
essere autorizzato alla chiamata in causa della e del Controparte_4
conducente e proprietario dell'autovettura BM X6 tg. EG065RS, al fine di ottenere la condanna di questi ultimi in solido al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura del convenuto stesso chiedendo in via pregiudiziale e di rito, di accertare Parte_1
e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della , e Controparte_1
nel merito il rigetto di tutte le domande di parte attrice, in quanto infondate;
in via riconvenzionale chiedeva che fosse accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura BM X6 targata EG065RS nella causazione del sinistro e di conseguenza la sua condanna in solido con il proprietario dell'autovettura e con al pagamento della somma di € 3.360,65 oltre iva, danno da lucro Controparte_4 cessante e interessi moratori o legali nonché fermo tecnico di giorni tre. In subordine il convenuto chiedeva la condanna della a tenerlo indenne per l'importo che CP_5
questo fosse eventualmente tenuto a corrispondere in favore di parte attrice.
5.Si costituiva la che contestava la domanda chiedendone il Controparte_4
rigetto.
6. e la Ciesse soc. coop., pur regolarmente citati, non si Controparte_2
costituivano e venivano dichiarati contumaci.
7.La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti, con l'espletamento delle prove orali ammesse, con l'espletamento della CTU al fine di valutare i danni subiti dalla BM X6 targata EG065RS.
8.All'udienza del 17.6.2019 sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione di termini in misura di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
9.Il Tribunale quindi così provvedeva:
1) condanna e , in solido Controparte_9 Parte_1
tra loro, al pagamento in favore di parte attrice di € 34.953,73, oltre interessi come precisati in motivazione;
2) condanna in solido i convenuti e Controparte_9
al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1
complessivi € 7.254,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ed in € 568,05 per esborsi, da distrarsi;
3) condanna a tenere indenne Controparte_9 Pt_1
di quanto quest'ultimo pagherà all'attrice in esecuzione della sentenza odierna;
[...]
4) pone definitivamente a carico di Controparte_9
le spese di CTU;
5) rigetta la domanda riconvenzionale;
6) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_4
spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.254,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
10.Il Tribunale motivava la propria decisione sulla base del verbale redatto dagli agenti della polizia municipale intervenuti dopo il sinistro e della testimonianza resa dal teste
, mentre riteneva non attendibile la deposizione della teste Testimone_1 S_
, nonché dalle conclusioni del CTU nominato .Il predetto ausiliario avvalorava
[...]
una ricostruzione del sinistro riconducibile alla manovra del che alla guida Parte_1
della propria autovettura Volkswagen LF , iniziava il superamento dell'autobus che lo precedeva fermo, non avvedendosi che in quel momento sopraggiungeva la Bmw
X6 con alla guida . Controparte_2
11.Avverso detta sentenza proponeva rituale appello dolendosi di errori Parte_1
in iudicando, e di travisamento dei fatti da parte del Tribunale che peraltro avrebbe conferito valore determinante alla deposizione di un teste non sicuramente oculare, rispetto all'altro che invece aveva ben chiarito la dinamica del sinistro e le ragioni della perdita di controllo della vettura da parte del conducente della Bmw X6.
12.In particolare l'appellante si doleva dell'errore evidente del Tribunale che aveva Contro ritenuto lecita la manovra di sorpasso della basando tale convincimento sulla mancata elevazione di infrazione da parte della pattuglia intervenuta e sul fatto che nel punto di impatto, all'altezza del civico 1415 di Via Cassia, le righe di delimitazione della mezzeria fossero discontinue, ritenendo responsabile il convenuto per essersi Contro spostato verso sinistra mentre veniva sorpassata dalla ( v. motivazione sentenza
: “Pertanto dalle risultanze istruttorie risulta provato che la LF, dapprima allineata alla Fiat PA che la precedeva, abbia inteso iniziare il sorpasso , girando le ruote Contr anteriori verso sinistra, proprio nel momento in cui passava la anch'essa in sorpasso ed ha così colpito il veicolo condotto dall . Può dunque CP_2
conclusivamente affermarsi che la responsabilità dell'incidente del 29.11.2013 sia imputabile esclusivamente al la cui domanda riconvenzionale non può Parte_1
pertanto essere accolta”).
13.Evidenziava l'appellante come preliminarmente lo stesso avesse dichiarato CP_2
ai verbalizzanti di marciare in fase di sorpasso a cavallo della linea di mezzeria e che la presumibile velocità dello stesso fosse assai elevata, e ben superiore ai limiti in centro abitato, anche in considerazione della carambola poi avvenuta e degli ingenti Contro danni subiti dalla e altresì che la doppia linea di mezzeria fosse tratteggiata solo nel punto di impatto, ove vi era la svolta per accesso a civici, mentre non lo era Contro precedentemente, ovvero nel punto ove la iniziò la manovra di sorpasso
Inoltre - a detta dell' appellante -il sinistro era dovuto alla manovra di emergenza compiuta dall' che, già in fase di sorpasso e ad alta velocità, si avvide del CP_2
sopraggiungere sulla corsia di marcia opposta della autovettura condotta dalla S_
, che nelle proprie dichiarazioni aveva affermato di aver repentinamente sterzato
[...]
Contro alla propria destra per evitare l'impatto, mentre il conducente della sterzava alla propria destra, cercando di rientrare nella propria corsia di marcia.
Tali importanti elementi istruttori non erano stati valorizzati dal Tribunale, che anzi aveva ritenuto non attendibile proprio la deposizione della testimone oculare S_
, in quanto la stessa aveva riferito di aver visto la LF perfettamente allineata
[...]
dietro l'autobus, ma di non aver visto poi il punto di impatto.
Censura poi la decisione del Tribunale ove recepisce le valutazioni, peraltro nemmeno oggetto di quesito espresse dal CTU, in termini di accertata responsabilità del
[...]
nella causazione del sinistro. Pt_1
Conclude pertanto chiedendo l'integrale riforma della sentenza, con attribuzione esclusiva della responsabilità dell'occorso sinistro all' e con condanna dello CP_2
stesso in solido a risarcirlo dei danni patiti al proprio mezzo, oltre rivalutazione ed interessi, da quantificarsi come da documenti allegati in primo grado;
in via subordinata chiede di essere manlevata da Controparte_11
di quanto dovesse essere condannato a pagare anche per spese legali. 14.Si sono costituiti ritualmente la e la Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza dei relativi motivi Controparte_4
e integrale conferma della gravata sentenza.
15.Si è altresì costituita tempestivamente già Controparte_5 [...]
chiedendo di rigettare le domande attoree, in quanto Controparte_6
infondate in fatto e in diritto e non provate, ovvero, in subordine, liquidare il solo danno che sarà ritenuto di giustizia, riducendo proporzionalmente il risarcimento in ragione del prevalente apporto causale colposo del danneggiato, da accertarsi eventualmente anche a mezzo di nuova CTU cinematica, qualora ritenuta opportuna, e per l'effetto condannare la parte appellata - alla Controparte_1
restituzione in favore della odierna appellante della somma di Euro 48.320,64 versata in ottemperanza della sentenza impugnata o della diversa somma ritenuta di giustizia
a seconda del riparto delle rispettive responsabilità. Con vittoria di spese di entrambi
i gradi ”.
16.Precisate le conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
***
16.L' appello principale è fondato per le ragioni di seguito specificate.
Dalle risultanze istruttorie acquisite nel precedente grado l'incidente è pacificamente avvenuto allorchè una colonna di veicoli ferma in prossimità di una fermata del servizio pubblico di trasporto, è stata superata dal veicolo Bmw guidata da CP_2
e di proprietà della ora in lca , che per effettuare
[...] NT
tale manovra si portava a cavallo della linea discontinua di mezzeria, e giunta all'altezza della autovettura LF condotta dal convenuto , che in quel Parte_1
momento aveva girato verso sinistra le ruote dell'avantreno, pur essendo ancora fermo di dietro l'autobus in sosta che lo precedeva, urtava con la ruota posteriore destra la ruota anteriore sinistra della autovettura LF . Orbene tale quadro è frutto delle dichiarazioni spontanee delle parti coinvolte e delle deposizioni testimoniali e risulta ben più attendibile della ricostruzione operata a posteriori dalla pattuglia della polizia municipale (intervenuta dopo circa mezz'ora dal sinistro) , e delle valutazioni espresse nella relazione del CTU( peraltro non espressamente incaricato di ciò dal quesito sottopostogli, esprimendo valutazioni giuridiche estranee alle sue competenze).
Sul punto è appena il caso di riportare il pacifico orientamento di legittimità che conferisce fede privilegiata alle sole constatazioni psicostatiche effettuate da pubblici ufficiali e riportate in verbali, mentre le valutazioni effettuate a posteriori, senza aver direttamente assistito ai fatti e alla loro dinamica, e pertanto frutto di ricostruzioni a posteriori in termini probabilistici, non sono assistite dalla fede pubblica, superabile solo a querela di falso.
Tale valore probatorio limitato è proprio pertanto anche della affermazione contenuta nel verbale della municipale in cui si riferisce che probabilmente il sinistro fosse avvenuto in quanto il conducente della LF aveva iniziato anche lui una manovra di Contro sorpasso, portandosi alla sua sinistra e non avvedendosi del sopraggiungere della
Ciò preliminarmente chiarito il fatto specifico ricadeva obiettivamente nelle ipotesi disciplinate dall'art. 148 codice della strada commi 3 ed 11, che testualmente e rispettivamente prevedono: “3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare”.
“11.É vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonchè il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia”.
Quindi e per le predette ragioni limitative del valore probatorio delle verbalizzazioni su fatti non direttamente constatati dai verbalizzanti, anche la mancata elevazione di Contro multa al conducente della per aver impegnato il sorpasso superando la linea di mezzeria non può avere rilievo dirimente sull'accertamento della responsabilità del sinistro, avendo peraltro l' ammesso spontaneamente di marcare durante il CP_2
sorpasso a cavallo della mezzeria.
Né ad elidere la natura incauta della manovra può valere la constatazione che, nel punto di impatto, la doppia linea di mezzeria fosse discontinua, attesocchè tale interruzione della doppia linea continua è presente per un tratto di strada di circa 30 metri, come constatabile dalla stessa documentazione fotografica prodotta da parte attrice sub doc.
10 allegato alla citazione in primo grado.Ne discende logicamente che il conducente Contro della avesse iniziato la propria manovra di sorpasso in punto precedente in cui la doppia linea era appunto continua.
La pericolosità dell'incauta manovra emerge anche da semplici constatazioni inerenti la dinamica del mezzo che, dopo aver impattato la LF che lo precedeva, ha scarrocciato, impattando con violenza anche l'autobus che precedeva la LF, ed ancora spinto da una considerevole energia cinetica, sia finito contro una recinzione sul lato destro della corsia abbattendola in parte e procurandosi ulteriori notevoli danni alla carrozzeria e alla meccanica.
Peraltro l'elemento obiettivo dell'essere la LF ferma al momento dell'impatto all'interno della propria corsia di marcia e con le sole ruote anteriori direzionate verso sinistra, dimostra all'evidenza che non si sia trattato di un sinistro fra due veicoli in Contro marcia, ma di un tamponamento della che ha impattato la ruota anteriore sinistra della LF ferma, per non aver rispettato la prescrizione dell'art. 148, comma 3 che lo obbligava a tenere una congrua distanza laterale dal veicolo sorpassato. Distanza che non può certo essere pari a quella dell'aggetto esterno alla carrozzeria della ruota in posizione di sterzo massimo, pari evidentemente a poche decine di centimetri.
Inoltre dalle stesse fotografie prodotte da parte attrice, odierna appellata, emerge che la limitazione delle linee discontinue a poche decine di metri fosse funzionale, non tanto a manovre di sorpasso, quanto a consentire ai veicoli di poter svoltare lateralmente accedendo alle intersezioni presenti in quel punto.
Contro Infine , e non il ultimo, la manovra compiuta dal conducente della era particolarmente pericolosa, in considerazione del l fatto che è stata posta in essere ad alta velocità ed in prossimità di una fermata del trasporto pubblico, e quindi con il rischio di investimento di pedoni, ed in presenza, come attestato dai predetti rilievi fotografici, anche di strisce di attraversamento pedonale.
Il Tribunale ha peraltro palesemente errato ove non ha conferito il giusto valore alla deposizione della teste la quale ha riferito nell'immediatezza alla S_
municipale intervenuta ( diversamente dal teste la cui dichiarazione è Testimone_1
stata allegata al verbale il 2/12/2013), di aver assistito al sinistro in quanto si trovava sulla propria vettura marciando nella direzione opposta ai veicoli coinvolti, e di aver visto la LF perfettamente allineata dietro l'autobus in sosta, e di aver dovuto repentinamente spostarsi alla sua destra al margine della propria corsia, per il Contro sopraggiungere al alta velocità della pur dichiarando di non aver visto il punto di impatto fra le due autovetture. ( v. deposizione teste “ io mi trovavo sulla S_
via Cassia in direzione Viterbo;
ho visto l'autobus fermo alla fermata per far scendere
i passeggeri;
dietro l'autobus c'era la LF ferma;
la BM a un certo punto, a velocità sostenuta, invadendo la mia carreggiata, ha sorpassato la LF e l'autobus; io, per non essere presa, mi sono accostata sulla destra… preciso che la BM ha iniziato il sorpasso sia della LF che dell'autobus a sostenuta velocità, quando mi ha visto arrivare dalla direzione opposta ha perso il controllo del mezzo ed ha urtato sia la
LF che l'autobus. ADR: non ho visto il punto di contatto tra la BM e la LF. ADR: la LF era in posizione retta, perfettamente allineata lungo la carreggiata”.) Orbene la deposizione, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, appare perfettamente attendibile in quanto se inizialmente il punto di osservazione della testimone era ottimale per constatare il posizionamento della LF, non lo era più invece nel momento in cui marciando si è portata sul lato destro per evitare di essere Contro investita dalla che evidentemente aveva invaso la corsia opposta, e logicamente non potendo vedere il punto di impatto essendole precluso alla vista dalla stessa Contro sagoma della che lo copriva.
La deposizione della detta testimone avvalora e conferma quanto confessoriamente riferito dallo stesso , ovvero che il detto aveva comunque invaso la corsia CP_2
opposta e ciò in espressa violazione dell'art. 148, comma 11 del Cds. In tal senso Cass.
n. 2848/2007 precisa: “In tema di sanzioni amministrative comminate per violazioni del codice stradale, l'art. 148, undicesimo comma, del codice della strada, punisce il sorpasso dei veicoli fermi o in lento movimento, ogni qual volta esso comporti
l'invasione della carreggiata destinata al senso opposto di marcia, sia nell'ipotesi che
i veicoli oggetto del sorpasso si trovino in prossimità di un passaggio a livello, ai semafori , sia che essi siano costretti alla sosta o ad una marcia lenta per altre cause di congestione della circolazione.”
Peraltro dai verbali di udienza risulta che il conducente della BM diversamente dal convenuto non si è presentato senza giustificazione a rendere l'interrogatorio formale sui capitoli articolati dal predetto convenuto confermativi della versione dei fatti descritta in citazione , di talchè trova applicazione l' art. 232 c.p.c. secondo cui in tale ipotesi il giudice valutati tutti gli altri elementi di prova può ritenere ammessi i fatti dedotti nell' interrogatorio .
In accoglimento dell'appello la sentenza va pertanto integralmente riformata con attribuzione esclusiva della responsabilità del sinistro al conducente della Bmw X6 Tg.
EG065RS e in accoglimento della domanda riconvenzionale il predetto deve essere condannato in solido con la , a risarcire il dei danni Controparte_4 Parte_1
occorsi alla sua autovettura LF Tg. DP467PS in misura di € 3.360,85 oltre IVA come da preventivo in atti, essendo stata rinunziata la domanda nei confronti della proprietaria del mezzo .
Trattandosi di debito di valore l'importo anzidetto deve essere maggiorato degli interessi compensativi, da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto, con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia, e con ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
17.Parimenti deve accogliersi l' appello incidentale della risultando dalla CP_5
documentazione allegata non contestata dall' appellata ( v. atto transazione e quietanza
) l' avvenuto pagamento della somma liquidata a carico della compagnia in favore dell' attrice di primo grado, la quale pertanto è tenuta a restituirla all' appellante in via incidentale maggiorata degli interessi legali dalla data dell' avvenuto pagamento a quella della effettiva restituzione ( v. per la decorrenza degli interessi dalla data del pagamento di somme dovute in forza di sentenza riformata in appello , Cass. ordinanza
12/4/18 n. 9171) , oltre a rifondere le spese di lite del doppio grado che si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva secondo i parametri indicati per l' accoglimento della domanda riconvenzionale .
18.Il rigetto della domanda principale e l'accoglimento della riconvenzionale, comporta anche la riforma del regolamento delle spese del giudizio di primo grado, che dovranno essere poste, come quelle del presente grado e della CTU, totalmente a carico in solido dell' e della , e che verranno Controparte_2 Controparte_4
liquidate secondo valori medi di tariffa ex DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda .
PQM
La Corte d' Appello di OM , V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello principale proposto dal e sull' appello incidentale proposto da Parte_1 , avverso la sentenza n. 19746/2019 del Tribunale di Controparte_5
OM, in accoglimento dell' appello principale e dell' appello incidentale e in totale riforma dell' impugnata sentenza , così provvede:
- accerta l'esclusiva responsabilità di nella causazione del Controparte_2
sinistro avvenuto in data 29.11.2013 e per l'effetto lo condanna in solido con la e la Controparte_1 Controparte_4
a risarcire il dei danni occorsi alla sua autovettura LF Tg.
[...] Parte_1
DP467PS, in misura di € 3.360,85, oltre rivalutazione ed interessi come indicati nella parte motiva .
- Condanna l' n.q. di cessionaria del credito Controparte_1
vantato dalla , a restituire alla NT Controparte_5
la somma di euro 48.320,64 versata in ottemperanza della sentenza
[...]
impugnata oltre interessi legali dalla data del pagamento sino alla avvenuta restituzione .
- Condanna in solido con la Controparte_2 Controparte_1
e la al pagamento delle spese del
[...] Controparte_4
doppio grado di giudizio in favore di , che si liquidano in misura Parte_1
rispettivamente di € 98,00 per esborsi ed euro 2.552,00 per compensi oltre spese generali al 15%, iva e cpa, e per il secondo grado in euro 803,00 per esborsi ed euro 1.923,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge , con vincolo di antistatarietà in favore dell' avv. Davide Galiani .
- Condanna l' nella qualità di Controparte_1
cessionaria del credito da parte della , a rifondere a NT
le spese di lite del doppio grado che liquida quanto al Controparte_5
primo grado in euro 2.552,00 e quanto al secondo grado in euro 777,00 per esborsi ed euro 1.923,00 per compensi , il tutto oltre rimborso spese generali al
15% ,iva e cpa come per legge .
- Così deciso nella Camera di consiglio del 17/7/2025. La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta