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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 26/02/2026, n. 2952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2952 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2952/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente
SILIPO AN, Relatore
NATALINI ALDO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5528/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl P.IVA_1 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240286658564 UNICO 2021 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl, come in atti rappresentata e difesa, impugna la cartella di pagamento n. N. 097 20240286658564 notificata il 24.01.2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, in virtù di un ruolo emesso a seguito di un controllo 36 bis Controllo modello Unico/Redditi anno 2021 dell'Agenzia delle Entrate DP 1 di Roma.
La ricorrente eccepisce:
1. L'inesistenza della notifica tramite pec;
2. La mancata notifica di atti prodromici;
3. La decadenza e prescrizione della richiesta impositiva.
Chiede l'accoglimento del ricorso come in atti con vittoria di spese e compensi da distrarsi all' Avv.
Difensore_1 che si dichiara antistatario.
L'Agenzia delle entrate DP 1 di Roma risponde alle eccezioni della ricorrente, depositando la notifica dell'avviso bonario, e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima eccezione è da rigettare.
La norma in relazione alla quale valutare la legittimità della notifica delle cartelle esattoriali è quella contenuta nell'art. 26, comma 1 bis, DPR 602/1973, secondo cui: “La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta.
In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”, mentre invece il richiamato art. 3 bis, L. 53/1994 nulla ha a che vedere con la fattispecie che viene qui in rilievo riguardando, come è noto, le notificazioni cc.dd. dirette di atti civili, amministrativi e stragiudiziali eseguite da parte degli avvocati.
Nel caso a mani non è quindi affatto necessario che la pec del mittente sia ricompresa nei pubblici registri di cui all'art. 16 ter D.L. 179/2012 (mentre invece è necessario che la notifica venga eseguita – come espressamente previsto dalla norma sopra riportata e come pacificamente avvenuto nel caso a mani
“all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC)”).
Sullo stesso principio anche la Cassazione che ha stabilito che in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica di una cartella di pagamento, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della
I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della RA., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente:( Cass. n. 15979 del 2022)
La Cassazione con la sentenza n.982/23 ha, anche, stabilito che è valida la notifica della cartella da indirizzo pec non presente nei pubblici elenchi se il contribuente non dimostra il pregiudizio subìto.
La seconda eccezione è da rigettare.
Deve evidenziarsi come la cartella di pagamento impugnata è stata emessa ai sensi degli artt. 36-bis del
D.P.R. n. 600/73 e 54-bis D.P.R. 633/72, sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione «La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;
nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo.» (Cass. n. 33344/2019, ord.).
Dalla motivazione della cartella di pagamento emerge che la richiesta di pagamento delle imposte relative a emolumenti soggetti a tassazione separata è emerso da un mero controllo automatico delle dichiarazioni
(modello UNICO o Certificazione unica o modello 730 presentato) né il contribuente ha addotto motivi sul merito della pretesa tributaria.
Comunque l'ADE ha documentato di aver inviato alla contribuente la prodromica comunicazione di irregolarità
n.9906322601, riguardante il Modello UNICO SOC. DI CAP. ENTI COM. ED EQUIP. relativa all'anno di imposta 2021, è stata regolarmente notificata il 28.02.2024 tramite PEC all'indirizzo: Pec_1
.
La terza eccezione è da rigettare.
Per quanto riguarda la prescrizione, deve rilevarsi che in tema di IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale, assumendo rilievo, per quanto riguarda l'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 ed invece per le altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1,
n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"; infatti l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi ( Cass Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020). Per quanto riguarda la prescrizione delle sanzioni ed interessi, la Corte di Cassazione con Ordinanza n.
20955 dell'1Ottobre 2020, sulla scia di quanto statuito dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs n. 472/1997 e dell'art. 2948 comma 1 n. 4 del c.c., “le sanzioni e gli interessi fiscali, relativi ai tributi non pagati e richiesti con le cartelle di pagamento, sono prescrivibili in cinque anni in quanto integrano una autonoma obbligazione anche rispetto al debito principale relativo ai tributi”.
Essendo le somme richieste del 2021 e la cartella opposta notificata nel 2025 nessuna prescrizione è maturata.
Le spese seguono la soccombenza solo per l'ADE, nulla per l'agente della riscossione che non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrete alle spese liquidate in € 1.000,00 (mille/00) oltre oneri di legge se dovuti a favore dell'Agenzia delle Entrate DP 1 di Roma, nulla per l'Agenzia delle entrate Riscossione.
Roma lì 24 febbraio 2026
Il Relatore Il Presidente
RA PO RA EI
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente
SILIPO AN, Relatore
NATALINI ALDO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5528/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl P.IVA_1 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240286658564 UNICO 2021 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl, come in atti rappresentata e difesa, impugna la cartella di pagamento n. N. 097 20240286658564 notificata il 24.01.2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, in virtù di un ruolo emesso a seguito di un controllo 36 bis Controllo modello Unico/Redditi anno 2021 dell'Agenzia delle Entrate DP 1 di Roma.
La ricorrente eccepisce:
1. L'inesistenza della notifica tramite pec;
2. La mancata notifica di atti prodromici;
3. La decadenza e prescrizione della richiesta impositiva.
Chiede l'accoglimento del ricorso come in atti con vittoria di spese e compensi da distrarsi all' Avv.
Difensore_1 che si dichiara antistatario.
L'Agenzia delle entrate DP 1 di Roma risponde alle eccezioni della ricorrente, depositando la notifica dell'avviso bonario, e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima eccezione è da rigettare.
La norma in relazione alla quale valutare la legittimità della notifica delle cartelle esattoriali è quella contenuta nell'art. 26, comma 1 bis, DPR 602/1973, secondo cui: “La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta.
In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”, mentre invece il richiamato art. 3 bis, L. 53/1994 nulla ha a che vedere con la fattispecie che viene qui in rilievo riguardando, come è noto, le notificazioni cc.dd. dirette di atti civili, amministrativi e stragiudiziali eseguite da parte degli avvocati.
Nel caso a mani non è quindi affatto necessario che la pec del mittente sia ricompresa nei pubblici registri di cui all'art. 16 ter D.L. 179/2012 (mentre invece è necessario che la notifica venga eseguita – come espressamente previsto dalla norma sopra riportata e come pacificamente avvenuto nel caso a mani
“all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC)”).
Sullo stesso principio anche la Cassazione che ha stabilito che in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica di una cartella di pagamento, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della
I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della RA., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente:( Cass. n. 15979 del 2022)
La Cassazione con la sentenza n.982/23 ha, anche, stabilito che è valida la notifica della cartella da indirizzo pec non presente nei pubblici elenchi se il contribuente non dimostra il pregiudizio subìto.
La seconda eccezione è da rigettare.
Deve evidenziarsi come la cartella di pagamento impugnata è stata emessa ai sensi degli artt. 36-bis del
D.P.R. n. 600/73 e 54-bis D.P.R. 633/72, sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione «La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;
nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo.» (Cass. n. 33344/2019, ord.).
Dalla motivazione della cartella di pagamento emerge che la richiesta di pagamento delle imposte relative a emolumenti soggetti a tassazione separata è emerso da un mero controllo automatico delle dichiarazioni
(modello UNICO o Certificazione unica o modello 730 presentato) né il contribuente ha addotto motivi sul merito della pretesa tributaria.
Comunque l'ADE ha documentato di aver inviato alla contribuente la prodromica comunicazione di irregolarità
n.9906322601, riguardante il Modello UNICO SOC. DI CAP. ENTI COM. ED EQUIP. relativa all'anno di imposta 2021, è stata regolarmente notificata il 28.02.2024 tramite PEC all'indirizzo: Pec_1
.
La terza eccezione è da rigettare.
Per quanto riguarda la prescrizione, deve rilevarsi che in tema di IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale, assumendo rilievo, per quanto riguarda l'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 ed invece per le altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1,
n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"; infatti l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi ( Cass Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020). Per quanto riguarda la prescrizione delle sanzioni ed interessi, la Corte di Cassazione con Ordinanza n.
20955 dell'1Ottobre 2020, sulla scia di quanto statuito dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs n. 472/1997 e dell'art. 2948 comma 1 n. 4 del c.c., “le sanzioni e gli interessi fiscali, relativi ai tributi non pagati e richiesti con le cartelle di pagamento, sono prescrivibili in cinque anni in quanto integrano una autonoma obbligazione anche rispetto al debito principale relativo ai tributi”.
Essendo le somme richieste del 2021 e la cartella opposta notificata nel 2025 nessuna prescrizione è maturata.
Le spese seguono la soccombenza solo per l'ADE, nulla per l'agente della riscossione che non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrete alle spese liquidate in € 1.000,00 (mille/00) oltre oneri di legge se dovuti a favore dell'Agenzia delle Entrate DP 1 di Roma, nulla per l'Agenzia delle entrate Riscossione.
Roma lì 24 febbraio 2026
Il Relatore Il Presidente
RA PO RA EI