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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/06/2025, n. 4634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4634 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23066/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 23066/2024 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. FORNASARI Parte_1 C.F._1
GIORGIO MATTEO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. MOIRAGHI MARCO, domiciliata CP_1 P.IVA_1 presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta assicurazione in relazione al furto de quo in forza della polizza gli atti sub docc. 1 e 2 e per l'effetto,
Condannare la convenuta assicurazione al pagamento, a favore della Signora Parte_1 dell'indennizzo assicurativo nella misura del massimale previsto e che ammonta complessivamente ad
Euro 20.000,00, totali o nella somma minore, maggiore o diversa che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi legali maturati dalla data del furto al saldo effettivo.
pagina 1 di 6 Condannare, altresì, la convenuta assicurazione al pagamento, a favore della Signora Parte_1 delle spese di mediazione per un totale di Euro 749,86, totali o nella somma minore, maggiore o diversa che si riterrà di giustizia.
IN OGNI CASO
Col favore di spese e competenze del presente giudizio.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia il Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così
G I U D I C A R E
1) NEL MERITO: Per i motivi tutti meglio illustrati in atti, respingere in quanto infondate in fatto e diritto le domande tutte formulate dalla attrice nei confronti di CP_1
2) IN VIA GRADATA: Liquidare negli stretti limiti di Giustizia il danno ove accertato al termine dell'espletata istruttoria al netto della franchigia e degli scoperti contrattualmente previsti ed entro i limiti di massimale esplicitati in polizza
3) IN OGNI CASO: Con vittoria dei costi tutti di causa.
4) IN VIA ISTRUTTORIA: A. Senza che ciò possa essere considerato in alcun modo quale inversione dell'onere della prova, si chiede l'ammissione della prova per interrogatorio formale di Parte_1
e per testi sui fatti e le circostanze qui di seguito articolate.
1) Vero che sporgeva denuncia di furto in data 29 luglio 2023 alla Stazione dei Parte_1
Carabinieri di Milano Porta Monforte. (Si indicano a testi i miliari dell'Arma come generalizzati nel doc. 3) prodotto da parte attrice, eventualmente da escutere mediante prova delegata)
2) Vero che precisava in sede di denuncia che gli ignoti malfattori si sono introdotti Parte_1 nell'appartamento ubicato al primo piano, senza apportare effrazioni a nessuna delle porte e finestre di possibile accesso, neanche alla serratura della porta blindata chiusa a chiave. (Si indicano a testi i miliari dell'Arma come generalizzati nel doc. 3) prodotto da parte attrice, eventualmente da escutere mediante prova delegata)
3) Vero che i rapporti tra e all'epoca del fatto erano regolati dalla polizza Parte_1 CP_1
n. 068827066.
4) Vero è che i Carabinieri intervenuti sul posto hanno accertato la totale assenza di segni di effrazione sulle porte e finestre di possibile accesso ed anche sulla serratura della porta blindata chiusa a chiave e l'apertura forzata della cassaforte. (Si confermano a testi i miliari dell'Arma come generalizzati nel doc. 3) prodotto da parte attrice, eventualmente da escutere mediante prova delegata)
5) Vero che la polizza regolante i rapporti tra e all'art. “4.2 Oggetto Parte_1 CP_1 dell'assicurazione” stabilisce che:
“L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati derivati da: 1) Furto a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti gli enti assicurati in uno dei seguenti modi:
a) violandone le difese esterne mediante:
rottura, scasso;
pagina 2 di 6 uso fraudolento di chiavi vere, uso di chiavi false, grimaldelli o di arnesi simili;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, per poi asportare la refurtiva a locali chiusi;
L'assicurazione è prestata per i PREZIOSI custoditi in mezzi di custodia, sempreché l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra descritti, abbia violato tali mezzi di custodia mediante rottura, scasso o con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili.
Se la violazione dovesse avvenire, invece, mediante l'uso fraudolento di chiavi vere, l'Impresa corrisponderà l'indennizzo con lo scoperto indicato in polizza, fermo restando che i danni determinati dall'uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte, sono indennizzati limitatamente agli eventi che si verifichino tra le ore 24 del giorno di presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi stesse all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo e le ore 24 del secondo giorno feriale successivo.”.
6) Vero che la polizza nella sezione furto e rapina prevede che la somma assicurata nel caso in cui i beni di furto siano “Preziosi” è “a primo rischio assoluto e a valore allo stato d'uso è pari a E. 15.000,oo”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito di euro 20.000,00, oltre interessi legali, vantato dall'attrice nei confronti dell'assicuratore convenuto a titolo di indennizzo, in forza della polizza Ultra Casa e Patrimonio, n.
68827066 (v. docc. 1 e 2 att.). Parte attrice ha, infatti, allegato di aver subito tra il 26 e il 28/7/2023 un furto di gioielli e denaro per oltre euro 300.000 nella sua abitazione di Milano, via Seneca 3. La denuncia del furto è stata presentata dalla stessa attrice alla stazione C.C. di Milano Monforte in data
29/7/2023 (v. doc. 3 att.); in essa si dà atto che la porta, ritrovata chiusa a chiave, e le finestre dell'abitazione non presentavano segni di effrazione, mentre la cassaforte era stata aperta con la fiamma ossidrica. La refurtiva è stata così descritta:
pagina 3 di 6 Parte attrice ha anche prodotto sub doc. A alcune fotografie dei gioielli sottratti e sub C due foto della cassaforte, con lo sportello di accesso tagliato: queste ultime foto non sono state specificatamente contestate, perché parte convenuta si è limitata a dedurre che “la fotografia della cassaforte violata dai ladri è irrilevante”, che non è una contestazione in fatto, ma una valutazione di natura probatoria.
Sub doc. B la parte ha prodotto quattro certificazioni di valore di alcuni gioielli, per oltre 70.000 euro.
3. Furto
Anche in merito al furto, parte convenuta non ha operato specifiche contestazioni, ma ha svolto una difesa di principio, ritenendo insufficiente la denuncia e richiamando l'onere della prova gravante su parte attrice.
Tale onere è stato assolto mediante la testimonianza resa da figlia Testimone_1
dell'attrice, e marito in separazione dei beni. In particolare, è rilevante Testimone_2
la deposizione della prima teste, che è la persona che ha scoperto il furto quando è entrata in casa, nell'assenza dei suoi genitori. La teste ha dichiarato che la porta dell'abitazione era chiusa a chiave e di pagina 4 di 6 aver trovato la cassaforte divelta, come si vede nelle foto di cui doc. C. Ha altresì dichiarato che alcuni gioielli, e precisamente: un anello in oro con brillante tondo, un bracciale in oro giallo con monogrammi in brillanti e tormaline e una collana composta da due fili di perle giapponesi e due fermagli in oro con brillanti rubini e smeraldi, erano stati acquistati dal padre per la madre ed erano conservati nella cassaforte a muro. ha confermato le stesse circostanze Testimone_2
riferite dalla figlia ed ha aggiunto che i preziosi oggetto della denuncia erano effettivamente presenti nella cassaforte dell'abitazione al momento di partire per il mare nel giugno 2023, quando ha preso una collana di perle.
Le testimonianze rese sono logiche, intrinsecamente coerenti e concordanti;
non sono emersi elementi per disattendere la loro attendibilità. Risulta così provato sia il previo possesso dei preziosi e del denaro indicati in denuncia, che il loro furto ad opera di ignoti nel luglio 2023.
4. Copertura
Secondo l'assicurazione il sinistro non è indennizzabile anche perché mancherebbe la prova che esso sia stato realizzato mediante l'uso fraudolento di chiavi autentiche, come previsto nell'art.
4.2 delle c.c.gg.
In realtà il richiamato art.
4.2 stabilisce che:
Nel caso di specie non è stato denunciato lo smarrimento o il furto delle chiavi di casa, né la circostanza è stata allegata dalla convenuta, e tanto meno provata. Tale circostanza, unitamente alla mancanza di effrazioni alla porta e alle finestre, costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti che, ai sensi dell'art. 2729 c.c., conducono a ritenere che i ladri sia siano introdotti nell'abitazione dell'attrice facendo uso di chiavi false. Il sinistro è quindi coperto dall'assicurazione azionata, in forza della clausola sopra riportata.
5. Valore assicurato
Come fondatamente eccepito da parte convenuta, la somma assicurata per la sezione “preziosi” è pari pagina 5 di 6 ad euro 15.000,00, valore certamente raggiunto dai gioielli rubati, anche alla luce delle citate valutazioni. Ad essa va aggiunta la somma di euro 1.500 prevista per il furto di denaro, valore certamente integrato dalla somma delle sterline oro, dei CHF e USD rubati. L'indennizzo dovuto è, quindi, pari complessivamente ad euro 16.500,00.
Gli interessi legali, ex art. 1284, primo comma, c.c. decorrono dalla messa in mora, documenta solo con la domanda di mediazione del 6/3/2024.
6. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi del d.m. 55/2014 e succ. mod.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accerta e dichiara che per il sinistro oggetto di causa parte attrice ha diritto ad un indennizzo assicurativo pari ad euro 16.500,00;
2) per l'effetto condanna parte convenuta a pagare in favore di parte attrice la somma di euro 16.500,00 oltre interessi legali dal 6/3/2024;
3) condanna, altresì, parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi, € 264,00 per spese esenti ed € 190,32 per spese di mediazione, oltre
15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Milano, 6 giugno 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 23066/2024 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. FORNASARI Parte_1 C.F._1
GIORGIO MATTEO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. MOIRAGHI MARCO, domiciliata CP_1 P.IVA_1 presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta assicurazione in relazione al furto de quo in forza della polizza gli atti sub docc. 1 e 2 e per l'effetto,
Condannare la convenuta assicurazione al pagamento, a favore della Signora Parte_1 dell'indennizzo assicurativo nella misura del massimale previsto e che ammonta complessivamente ad
Euro 20.000,00, totali o nella somma minore, maggiore o diversa che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi legali maturati dalla data del furto al saldo effettivo.
pagina 1 di 6 Condannare, altresì, la convenuta assicurazione al pagamento, a favore della Signora Parte_1 delle spese di mediazione per un totale di Euro 749,86, totali o nella somma minore, maggiore o diversa che si riterrà di giustizia.
IN OGNI CASO
Col favore di spese e competenze del presente giudizio.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia il Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così
G I U D I C A R E
1) NEL MERITO: Per i motivi tutti meglio illustrati in atti, respingere in quanto infondate in fatto e diritto le domande tutte formulate dalla attrice nei confronti di CP_1
2) IN VIA GRADATA: Liquidare negli stretti limiti di Giustizia il danno ove accertato al termine dell'espletata istruttoria al netto della franchigia e degli scoperti contrattualmente previsti ed entro i limiti di massimale esplicitati in polizza
3) IN OGNI CASO: Con vittoria dei costi tutti di causa.
4) IN VIA ISTRUTTORIA: A. Senza che ciò possa essere considerato in alcun modo quale inversione dell'onere della prova, si chiede l'ammissione della prova per interrogatorio formale di Parte_1
e per testi sui fatti e le circostanze qui di seguito articolate.
1) Vero che sporgeva denuncia di furto in data 29 luglio 2023 alla Stazione dei Parte_1
Carabinieri di Milano Porta Monforte. (Si indicano a testi i miliari dell'Arma come generalizzati nel doc. 3) prodotto da parte attrice, eventualmente da escutere mediante prova delegata)
2) Vero che precisava in sede di denuncia che gli ignoti malfattori si sono introdotti Parte_1 nell'appartamento ubicato al primo piano, senza apportare effrazioni a nessuna delle porte e finestre di possibile accesso, neanche alla serratura della porta blindata chiusa a chiave. (Si indicano a testi i miliari dell'Arma come generalizzati nel doc. 3) prodotto da parte attrice, eventualmente da escutere mediante prova delegata)
3) Vero che i rapporti tra e all'epoca del fatto erano regolati dalla polizza Parte_1 CP_1
n. 068827066.
4) Vero è che i Carabinieri intervenuti sul posto hanno accertato la totale assenza di segni di effrazione sulle porte e finestre di possibile accesso ed anche sulla serratura della porta blindata chiusa a chiave e l'apertura forzata della cassaforte. (Si confermano a testi i miliari dell'Arma come generalizzati nel doc. 3) prodotto da parte attrice, eventualmente da escutere mediante prova delegata)
5) Vero che la polizza regolante i rapporti tra e all'art. “4.2 Oggetto Parte_1 CP_1 dell'assicurazione” stabilisce che:
“L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati derivati da: 1) Furto a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti gli enti assicurati in uno dei seguenti modi:
a) violandone le difese esterne mediante:
rottura, scasso;
pagina 2 di 6 uso fraudolento di chiavi vere, uso di chiavi false, grimaldelli o di arnesi simili;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, per poi asportare la refurtiva a locali chiusi;
L'assicurazione è prestata per i PREZIOSI custoditi in mezzi di custodia, sempreché l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra descritti, abbia violato tali mezzi di custodia mediante rottura, scasso o con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili.
Se la violazione dovesse avvenire, invece, mediante l'uso fraudolento di chiavi vere, l'Impresa corrisponderà l'indennizzo con lo scoperto indicato in polizza, fermo restando che i danni determinati dall'uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte, sono indennizzati limitatamente agli eventi che si verifichino tra le ore 24 del giorno di presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi stesse all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo e le ore 24 del secondo giorno feriale successivo.”.
6) Vero che la polizza nella sezione furto e rapina prevede che la somma assicurata nel caso in cui i beni di furto siano “Preziosi” è “a primo rischio assoluto e a valore allo stato d'uso è pari a E. 15.000,oo”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito di euro 20.000,00, oltre interessi legali, vantato dall'attrice nei confronti dell'assicuratore convenuto a titolo di indennizzo, in forza della polizza Ultra Casa e Patrimonio, n.
68827066 (v. docc. 1 e 2 att.). Parte attrice ha, infatti, allegato di aver subito tra il 26 e il 28/7/2023 un furto di gioielli e denaro per oltre euro 300.000 nella sua abitazione di Milano, via Seneca 3. La denuncia del furto è stata presentata dalla stessa attrice alla stazione C.C. di Milano Monforte in data
29/7/2023 (v. doc. 3 att.); in essa si dà atto che la porta, ritrovata chiusa a chiave, e le finestre dell'abitazione non presentavano segni di effrazione, mentre la cassaforte era stata aperta con la fiamma ossidrica. La refurtiva è stata così descritta:
pagina 3 di 6 Parte attrice ha anche prodotto sub doc. A alcune fotografie dei gioielli sottratti e sub C due foto della cassaforte, con lo sportello di accesso tagliato: queste ultime foto non sono state specificatamente contestate, perché parte convenuta si è limitata a dedurre che “la fotografia della cassaforte violata dai ladri è irrilevante”, che non è una contestazione in fatto, ma una valutazione di natura probatoria.
Sub doc. B la parte ha prodotto quattro certificazioni di valore di alcuni gioielli, per oltre 70.000 euro.
3. Furto
Anche in merito al furto, parte convenuta non ha operato specifiche contestazioni, ma ha svolto una difesa di principio, ritenendo insufficiente la denuncia e richiamando l'onere della prova gravante su parte attrice.
Tale onere è stato assolto mediante la testimonianza resa da figlia Testimone_1
dell'attrice, e marito in separazione dei beni. In particolare, è rilevante Testimone_2
la deposizione della prima teste, che è la persona che ha scoperto il furto quando è entrata in casa, nell'assenza dei suoi genitori. La teste ha dichiarato che la porta dell'abitazione era chiusa a chiave e di pagina 4 di 6 aver trovato la cassaforte divelta, come si vede nelle foto di cui doc. C. Ha altresì dichiarato che alcuni gioielli, e precisamente: un anello in oro con brillante tondo, un bracciale in oro giallo con monogrammi in brillanti e tormaline e una collana composta da due fili di perle giapponesi e due fermagli in oro con brillanti rubini e smeraldi, erano stati acquistati dal padre per la madre ed erano conservati nella cassaforte a muro. ha confermato le stesse circostanze Testimone_2
riferite dalla figlia ed ha aggiunto che i preziosi oggetto della denuncia erano effettivamente presenti nella cassaforte dell'abitazione al momento di partire per il mare nel giugno 2023, quando ha preso una collana di perle.
Le testimonianze rese sono logiche, intrinsecamente coerenti e concordanti;
non sono emersi elementi per disattendere la loro attendibilità. Risulta così provato sia il previo possesso dei preziosi e del denaro indicati in denuncia, che il loro furto ad opera di ignoti nel luglio 2023.
4. Copertura
Secondo l'assicurazione il sinistro non è indennizzabile anche perché mancherebbe la prova che esso sia stato realizzato mediante l'uso fraudolento di chiavi autentiche, come previsto nell'art.
4.2 delle c.c.gg.
In realtà il richiamato art.
4.2 stabilisce che:
Nel caso di specie non è stato denunciato lo smarrimento o il furto delle chiavi di casa, né la circostanza è stata allegata dalla convenuta, e tanto meno provata. Tale circostanza, unitamente alla mancanza di effrazioni alla porta e alle finestre, costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti che, ai sensi dell'art. 2729 c.c., conducono a ritenere che i ladri sia siano introdotti nell'abitazione dell'attrice facendo uso di chiavi false. Il sinistro è quindi coperto dall'assicurazione azionata, in forza della clausola sopra riportata.
5. Valore assicurato
Come fondatamente eccepito da parte convenuta, la somma assicurata per la sezione “preziosi” è pari pagina 5 di 6 ad euro 15.000,00, valore certamente raggiunto dai gioielli rubati, anche alla luce delle citate valutazioni. Ad essa va aggiunta la somma di euro 1.500 prevista per il furto di denaro, valore certamente integrato dalla somma delle sterline oro, dei CHF e USD rubati. L'indennizzo dovuto è, quindi, pari complessivamente ad euro 16.500,00.
Gli interessi legali, ex art. 1284, primo comma, c.c. decorrono dalla messa in mora, documenta solo con la domanda di mediazione del 6/3/2024.
6. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi del d.m. 55/2014 e succ. mod.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accerta e dichiara che per il sinistro oggetto di causa parte attrice ha diritto ad un indennizzo assicurativo pari ad euro 16.500,00;
2) per l'effetto condanna parte convenuta a pagare in favore di parte attrice la somma di euro 16.500,00 oltre interessi legali dal 6/3/2024;
3) condanna, altresì, parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi, € 264,00 per spese esenti ed € 190,32 per spese di mediazione, oltre
15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Milano, 6 giugno 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
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