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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/10/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 119 / 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 119 / 2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Vincenzo e Margherita Accardo, con i quali è elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco n. 18/i ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/01/2025, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che è stata riconosciuta invalida civile al 100% dal mese di febbraio
2016, in virtù di un decreto di omologa emesso dal Tribunale di Locri;
- che, con il trascorrere degli anni, le patologie dalle quali è affetta, a carattere evolutivo, hanno subito un aggravamento per cui, nel mese di settembre del 2022, ha presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in quanto incapace di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita quotidiana;
- che la Commissione l'ha riconosciuta invalida nella misura del CP_1
75%, revocando la pensione di inabilità già percepita;
3
- che ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità e all'indennità di accompagnamento;
- che il C.T.U. l'ha riconosciuta inabile al 100% con decorrenza dalla visita peritale, ma non meritevole dell'indennità di accompagnamento;
- che il decreto di omologa pronunziato dal Tribunale di Locri in data
06/06/2019, al quale è conseguita la percezione della pensione di inabilità poi revocata, riguarda specificamente lo stato invalidante rilevante ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, con la conseguenza che la portata vincolante della decisione continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata, a situazione normativa e fattuale immutata;
- che, pertanto, la situazione di fatto già accertata in sede giudiziale non può formare oggetto di valutazione differente, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti;
- che il CTU non ha considerato la valutazione del consulente tecnico nominato dal Tribunale nel precedente procedimento per a.t.p.;
- che le patologie sofferte, nel corso del tempo, non sono migliorate ma si sono aggravate e, nel contempo, ne sono insorte di nuove.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c., accertare e dichiarare che l'appellante è inabile con necessità di assistenza continua fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva che sarà ritenuta di giustizia, comunque precedente al luglio 2024; per l'effetto, riconoscere la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento del beneficio economico richiesto dall'opponente all' in persona del Controparte_2
suo legale rappresentante. Con ogni conseguenza di legge e con la condanna dell' resistente al pagamento delle spese e compensi della doppia fase di CP_2 4
giudizio, da distrarsi al sottoscritto procuratore, che dichiara di avere anticipato le prime e di non avere avuto corrisposti gli altri.”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 11/04/2025, questo giudicante ha disposto che il
C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo rendesse chiarimenti, alla luce della documentazione medica successiva depositata nel corso del presente giudizio.
Con provvedimento del 26/08/2025 questo giudicante ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Va premesso che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge 18/80, avendo il C.T.U. nominato nel giudizio ex art 445 bis c.p.c. riconosciuto la ricorrente soltanto invalida nella misura del 100% (senza necessità di accompagnamento), sebbene con decorrenza dalla visita peritale.
Invero, l'art. 1 della legge 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua.
Pertanto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'indennità in oggetto sono due: 5
1) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
2) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Conseguentemente, non è sufficiente che l'autonomia del paziente sia compromessa, ma lo stesso, invalido al 100%, deve altresì trovarsi nell'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici e nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, limitandosi parte ricorrente, in maniera generica, ad eccepire un errore metodologico del C.T.U. e ad allegare un aggravamento del quadro patologico sopraggiunto nel corso del procedimento.
Pertanto, parte ricorrente non ha espresso una vera censura, neanche sotto forma di mero dissenso diagnostico, limitandosi a richiamare l'intangibilità delle conclusioni del C.T.U. che, nell'ambito di un diverso giudizio, aveva riconosciuto la ricorrente invalida al 100% e meritevole della pensione di inabilità, invocando una sorta di giudicato.
Ed invero, anche volendo attribuire una portata vincolante al decreto di omologa in relazione ad una specifica domanda amministrativa, nella specie parte ricorrente ha allegato di essersi sottoposta ad una nuova visita, che implica un'ulteriore valutazione all'esito della quale l' ha revocato la pensione in CP_1
godimento: pertato, il provvedimento emesso dall' all'esito della nuova CP_1
visita aveva già riconosciuto un grado di inabilità del 75%.
Non sussiste, dunque, alcun vincolo in capo al C.T.U. - che è chiamato a pronunciarsi sui quesiti formulati dal giudice - in relazione alle risultanze peritali culminate nel decreto di omologa, già superate dall' in sede CP_1
amministrativa, con il provvedimento di revoca della prestazione in godimento, censurato dalla parte ricorrente in questa sede.
A fronte delle generiche censure contenute nel ricorso introduttivo, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia analitica 6
esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
Emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della ricorrente, tenendo conto dell'incidenza concreta di tutte le patologie.
In particolare, il C.T.U. ha fornito un'attenta disamina di tutte le patologie da cui la ricorrente è affetta, evidenziando come il quadro patologico determini nella periziata uno stato di invalidità grave, nella misura del 100%, con decorrenza dalla visita peritale, ma che la stessa non sia impossibilitata a compiere gli atti della vita quotidiana.
Il CTU ha effettuato una visita accurata, adeguatamente relazionata, tenendo in considerazione il quadro clinico della ricorrente e motivando le proprie conclusioni, fondate su un attento esame obiettivo e sorrette da congrue valutazioni medico legali, coerenti con la documentazione medica in atti.
Tuttavia, parte ricorrente ha allegato un aggravamento del quadro patologico della periziata, depositando, nel corso del presente giudizio, documentazione medica successiva, sicché questo giudicante ha disposto che il
C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo rendesse chiarimenti, al fine di verificare un eventuale aggravamento del quadro patologico.
Il CTU, dopo aver esaminato la documentazione successiva (certificato del 2/11/2024- visita neurologica “Vasculopatia cerebrale cronica con deterioramento cognitivo. RMN Cerebrale del 10.3.2022 e PET del 4.6.2022.
Continua terapia con donepezil 10 mg -1 cp e mementina 20 mg -1 cp die ), ha rilevato che il certificato, richiamando peraltro documentazione medica pregressa e già oggetto di esame, conferma la patologia già diagnosticata in sede peritale e non evidenzia un aggravamento, confermando la terapia in atto.
Inoltre, il C.T.U. ha evidenziato che le patologie cerebrovasculari croniche (malattia di Alzaimer) presentano un andamento cronico ed 7
ingravescente negli anni da una fase iniziale di decadimento cognitivo (lieve senza disabilità) sino allo stadio moderato severo, in cui viene compromessa l'efficienza funzionale del soggetto, situazione non riscontrata nella ricorrente in sede di visita peritale e che non emerge dalla documentazione depositata nel corso del presente giudizio, alla luce della quale il quadro clinico può considerarsi immutato.
Conseguentemente il CTU ha coerentemente concluso che non è emerso alcun aggravamento del quadro patologico della ricorrente, rispetto al momento della visita peritale eseguita nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, tale da rendere la stessa meritevole del beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Questo giudicante condivide e fa proprie le conclusioni formulate dal
C.T.U., che fanno piena prova nel presente giudizio, in quanto frutto di un attento esame clinico e sorrette da corrette e logiche argomentazioni medico legali.
Del resto, a fronte delle inesistenti censure mosse avverso le conclusioni formulate nell'elaborato peritale, non può dirsi che la sussistenza delle patologie non sia stata presa in considerazione dal CTU, essendo stato riconosciuto un grado di invalidità pari al 100%, valutazione che ha tenuto conto, dandone contezza, di tutte le patologie in atto e della natura ingravescente delle stesse, che ha determinato il raggiungimento di una inabilità totale, come riscontrata in sede di visita peritale (momento al quale viene ancorata la decorrenza).
Pertanto, ritiene il giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti.
Alla luce di quanto argomentato, deve ritenersi le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.., che questo giudicante condivide. 8
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. devono essere considerate mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, tali affermazioni non danno luogo ad una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica
(di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivalgono alla segnalazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico e non si traduce in una critica all'operato del CTU, che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale.
Infatti, in caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. va rigettato, confermando che la ricorrente è invalida a 100% con decorrenza dalla visita peritale (19/07/2024), non meritevole del beneficio dell'indennità di accompagnamento. 9
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della CTU espletata nel CP_1
corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 119/2025, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
- Nulla sulle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c;.
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della CTU espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa . Persona_1
Locri, 15/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 119 / 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 119 / 2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Vincenzo e Margherita Accardo, con i quali è elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco n. 18/i ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/01/2025, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che è stata riconosciuta invalida civile al 100% dal mese di febbraio
2016, in virtù di un decreto di omologa emesso dal Tribunale di Locri;
- che, con il trascorrere degli anni, le patologie dalle quali è affetta, a carattere evolutivo, hanno subito un aggravamento per cui, nel mese di settembre del 2022, ha presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in quanto incapace di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita quotidiana;
- che la Commissione l'ha riconosciuta invalida nella misura del CP_1
75%, revocando la pensione di inabilità già percepita;
3
- che ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità e all'indennità di accompagnamento;
- che il C.T.U. l'ha riconosciuta inabile al 100% con decorrenza dalla visita peritale, ma non meritevole dell'indennità di accompagnamento;
- che il decreto di omologa pronunziato dal Tribunale di Locri in data
06/06/2019, al quale è conseguita la percezione della pensione di inabilità poi revocata, riguarda specificamente lo stato invalidante rilevante ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, con la conseguenza che la portata vincolante della decisione continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata, a situazione normativa e fattuale immutata;
- che, pertanto, la situazione di fatto già accertata in sede giudiziale non può formare oggetto di valutazione differente, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti;
- che il CTU non ha considerato la valutazione del consulente tecnico nominato dal Tribunale nel precedente procedimento per a.t.p.;
- che le patologie sofferte, nel corso del tempo, non sono migliorate ma si sono aggravate e, nel contempo, ne sono insorte di nuove.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c., accertare e dichiarare che l'appellante è inabile con necessità di assistenza continua fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva che sarà ritenuta di giustizia, comunque precedente al luglio 2024; per l'effetto, riconoscere la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento del beneficio economico richiesto dall'opponente all' in persona del Controparte_2
suo legale rappresentante. Con ogni conseguenza di legge e con la condanna dell' resistente al pagamento delle spese e compensi della doppia fase di CP_2 4
giudizio, da distrarsi al sottoscritto procuratore, che dichiara di avere anticipato le prime e di non avere avuto corrisposti gli altri.”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 11/04/2025, questo giudicante ha disposto che il
C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo rendesse chiarimenti, alla luce della documentazione medica successiva depositata nel corso del presente giudizio.
Con provvedimento del 26/08/2025 questo giudicante ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Va premesso che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge 18/80, avendo il C.T.U. nominato nel giudizio ex art 445 bis c.p.c. riconosciuto la ricorrente soltanto invalida nella misura del 100% (senza necessità di accompagnamento), sebbene con decorrenza dalla visita peritale.
Invero, l'art. 1 della legge 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua.
Pertanto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'indennità in oggetto sono due: 5
1) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
2) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Conseguentemente, non è sufficiente che l'autonomia del paziente sia compromessa, ma lo stesso, invalido al 100%, deve altresì trovarsi nell'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici e nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, limitandosi parte ricorrente, in maniera generica, ad eccepire un errore metodologico del C.T.U. e ad allegare un aggravamento del quadro patologico sopraggiunto nel corso del procedimento.
Pertanto, parte ricorrente non ha espresso una vera censura, neanche sotto forma di mero dissenso diagnostico, limitandosi a richiamare l'intangibilità delle conclusioni del C.T.U. che, nell'ambito di un diverso giudizio, aveva riconosciuto la ricorrente invalida al 100% e meritevole della pensione di inabilità, invocando una sorta di giudicato.
Ed invero, anche volendo attribuire una portata vincolante al decreto di omologa in relazione ad una specifica domanda amministrativa, nella specie parte ricorrente ha allegato di essersi sottoposta ad una nuova visita, che implica un'ulteriore valutazione all'esito della quale l' ha revocato la pensione in CP_1
godimento: pertato, il provvedimento emesso dall' all'esito della nuova CP_1
visita aveva già riconosciuto un grado di inabilità del 75%.
Non sussiste, dunque, alcun vincolo in capo al C.T.U. - che è chiamato a pronunciarsi sui quesiti formulati dal giudice - in relazione alle risultanze peritali culminate nel decreto di omologa, già superate dall' in sede CP_1
amministrativa, con il provvedimento di revoca della prestazione in godimento, censurato dalla parte ricorrente in questa sede.
A fronte delle generiche censure contenute nel ricorso introduttivo, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia analitica 6
esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
Emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della ricorrente, tenendo conto dell'incidenza concreta di tutte le patologie.
In particolare, il C.T.U. ha fornito un'attenta disamina di tutte le patologie da cui la ricorrente è affetta, evidenziando come il quadro patologico determini nella periziata uno stato di invalidità grave, nella misura del 100%, con decorrenza dalla visita peritale, ma che la stessa non sia impossibilitata a compiere gli atti della vita quotidiana.
Il CTU ha effettuato una visita accurata, adeguatamente relazionata, tenendo in considerazione il quadro clinico della ricorrente e motivando le proprie conclusioni, fondate su un attento esame obiettivo e sorrette da congrue valutazioni medico legali, coerenti con la documentazione medica in atti.
Tuttavia, parte ricorrente ha allegato un aggravamento del quadro patologico della periziata, depositando, nel corso del presente giudizio, documentazione medica successiva, sicché questo giudicante ha disposto che il
C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo rendesse chiarimenti, al fine di verificare un eventuale aggravamento del quadro patologico.
Il CTU, dopo aver esaminato la documentazione successiva (certificato del 2/11/2024- visita neurologica “Vasculopatia cerebrale cronica con deterioramento cognitivo. RMN Cerebrale del 10.3.2022 e PET del 4.6.2022.
Continua terapia con donepezil 10 mg -1 cp e mementina 20 mg -1 cp die ), ha rilevato che il certificato, richiamando peraltro documentazione medica pregressa e già oggetto di esame, conferma la patologia già diagnosticata in sede peritale e non evidenzia un aggravamento, confermando la terapia in atto.
Inoltre, il C.T.U. ha evidenziato che le patologie cerebrovasculari croniche (malattia di Alzaimer) presentano un andamento cronico ed 7
ingravescente negli anni da una fase iniziale di decadimento cognitivo (lieve senza disabilità) sino allo stadio moderato severo, in cui viene compromessa l'efficienza funzionale del soggetto, situazione non riscontrata nella ricorrente in sede di visita peritale e che non emerge dalla documentazione depositata nel corso del presente giudizio, alla luce della quale il quadro clinico può considerarsi immutato.
Conseguentemente il CTU ha coerentemente concluso che non è emerso alcun aggravamento del quadro patologico della ricorrente, rispetto al momento della visita peritale eseguita nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, tale da rendere la stessa meritevole del beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Questo giudicante condivide e fa proprie le conclusioni formulate dal
C.T.U., che fanno piena prova nel presente giudizio, in quanto frutto di un attento esame clinico e sorrette da corrette e logiche argomentazioni medico legali.
Del resto, a fronte delle inesistenti censure mosse avverso le conclusioni formulate nell'elaborato peritale, non può dirsi che la sussistenza delle patologie non sia stata presa in considerazione dal CTU, essendo stato riconosciuto un grado di invalidità pari al 100%, valutazione che ha tenuto conto, dandone contezza, di tutte le patologie in atto e della natura ingravescente delle stesse, che ha determinato il raggiungimento di una inabilità totale, come riscontrata in sede di visita peritale (momento al quale viene ancorata la decorrenza).
Pertanto, ritiene il giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti.
Alla luce di quanto argomentato, deve ritenersi le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.., che questo giudicante condivide. 8
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. devono essere considerate mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, tali affermazioni non danno luogo ad una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica
(di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivalgono alla segnalazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico e non si traduce in una critica all'operato del CTU, che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale.
Infatti, in caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. va rigettato, confermando che la ricorrente è invalida a 100% con decorrenza dalla visita peritale (19/07/2024), non meritevole del beneficio dell'indennità di accompagnamento. 9
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della CTU espletata nel CP_1
corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 119/2025, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
- Nulla sulle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c;.
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della CTU espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa . Persona_1
Locri, 15/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci