Art. 1. Articolo unico.
E' fissato al 30 giugno 1949 il termine stabilito dall' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 158 , e prorogato al 5 ottobre 1948, con l' art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 676 , circa la presentazione al Ministero della difesa delle domande di contributo per la traslazione, ai luoghi di origine, delle salme dei militari italiani caduti o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per cause di servizio nella guerra 1940-45, e delle salme dei cittadini caduti nella lotta di liberazione.
E' fissato al 30 giugno 1949 il termine stabilito dall' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 158 , e prorogato al 5 ottobre 1948, con l' art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 676 , circa la presentazione al Ministero della difesa delle domande di contributo per la traslazione, ai luoghi di origine, delle salme dei militari italiani caduti o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per cause di servizio nella guerra 1940-45, e delle salme dei cittadini caduti nella lotta di liberazione.