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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 434/2025
N. R.G. registro generale appello lavoro 298/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere dr. Maria Di Paolo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n 377/2025 del Tribunale di Monza, iscritta al n. r.g. 298/2025 estensore
Giudice Dr.ssa Crispino , discussa all'udienza collegiale del 22 maggio 2025, promossa da
Pt_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMMASELLI
CLARA e dell'avv. MAIO ROBERTO domiciliato presso gli Uffici legali dell'ente in Milano Via Savarè 1
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. PALOTTI ROBERTA , elettivamente domiciliato in Milano Via
Donatello 21 presso il difensore pagina 1 di 6 APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
I procuratori delle parti così formulavano le seguenti
CONCLUSIONI
Per in accoglimento del presente ricorso in appello, e in Pt_1
totale riforma della sentenza n. 377/2025 del Tribunale di Monza, rigettare il ricorso proposto in primo grado dalla sig.ra CP_1
in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di
[...]
prova, con ogni conseguenziale statuizione. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Controparte_1 PER In via principale: respingere il ricorso in appello proposto da confermando la sentenza impugnata, Pt_1
accogliendo le domande già avanzate in primo grado compresa la condanna dell' alla restituzione alla sig.ra di CP_2 CP_1
quanto trattenuto a titolo di indebito, maggiorato di interessi o rivalutazione come per legge. In via incidentale: Riformare il dispositivo della sentenza impugnata, condannando l' alla Pt_1
restituzione alla sig.ra di € 2.745,98 (raddoppio della CP_1
somma trattenuta). con vittoria di spese, compensi e onorari del presente procedimento da liquidarsi, con l'incremento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014, di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dell'Avv. Roberta Palotti.
MOTIVI IN FATTO il Tribunale di Monza ha accolto il ricorso di dichiarando CP_1
il diritto della stessa alla percezione della NASPI per la mensilità di giugno 2019 e conseguentemente l'insussistenza della relativa pretesa restitutoria azionata dall' a titolo di indebito. Pt_1
pagina 2 di 6 La aveva percepito il trattamento integrativo di CP_1
retribuzione NASPI dal 22 4 2019 , data in cui era stata licenziata, fino al 30/6 2019. A luglio 2019 il trattamento era stato sostituito dalla pensione di anzianità, per il conseguimento della quale la aveva maturato i requisiti a decorrere dal 1 6 2019. La CP_1
domanda era stata tempestivamente proposta dalla agli Uffici CP_1
il giorno 4. 6 2019 . Pt_1
aveva richiesto la restituzione della NASPI erogata nel mese di Pt_1
giugno, , sostenendo la intervenuta decadenza dal beneficio per aver la raggiunto i requisiti per la pensione nello stesso mese. CP_1
Il primo Giudice ha ritenuto che la incompatibilità contestata da tra prestazione assistenziale e prestazione previdenziale Pt_1
esiste, nel senso che il legislatore ha voluto impedire il cumulo.
Tuttavia, requisito necessario per ottenere la pensione di anzianità
è la proposizione della domanda da parte dell'avente titolo. Nel caso di specie, la ricorrente aveva formulato la domanda tempestivamente e mai , in effetti e nella pratica, i due trattamenti erano stati cumulati. Di conseguenza non vi era stata indebita percezione.
Il Tribunale ha dato atto del fatto che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11965/2024, si era pronunciata in senso apparentemente difforme. Tuttavia, ha osservato che detto provvedimento aveva posto l'accento sul fatto che , nel caso specifico, la domanda di pensione era stata formulata oltre 5 anni dopo la maturazione del relativo diritto. La Suprema Corte quindi, ad avviso del Tribunale, aveva incentrato il suo giudizio sulla scelta, non ammissibile, effettuata dal beneficiario in ordine ai due trattamenti. Circostanza che non ricorreva nel caso di specie, vista la tempestività di nel CP_1
richiedere la pensione.
ha proposto appello per i motivi che di seguito si illustrano. Pt_1
pagina 3 di 6 resiste difendendo la sentenza e proponendo appello CP_1
incidentale.
All'udienza del 22 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello deve essere accolto.
basa le sue doglianze, contestando violazione dell'art. 2 comma Pt_1
40 L 92/2012, in modo pressochè esclusivo sulla ordinanza della
Corte di Cassazione n. 11965/2024, di cui viene riportata integralmente la parte in diritto.
La Suprema Corte puntualizza che, ferma restando l'incompatibilità tra i due tipi di trattamento, la presentazione della domanda di pensione, da parte dell'interessato, non assume rilievo ai fini della sussistenza della fattispecie di cui all'art 2033 cc. La nascita del diritto a pensione, e correlata perdita di quello alla NASPI, non è condizionata all'iniziativa dell'interessato. Né ciò determina alcun
“ vuoto”, rilevante ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, appunto perché la concatenazione , anche temporale, dei due trattamenti fa sì che in sostanza il cittadino non resti mai effettivamente privo di sostegno.
In effetti, la posizione della Suprema Corte sul punto è precisa e inequivocabile nel ritenere che la normativa di cui all'art. 2 comma
40 L 92/2012 , letto in combinato disposto con il successivo comma
41, impedisce di ritenere che il diritto alla NASPI venga meno solo con l'effettiva percezione del trattamento pensionistico con cui l'indennità è incompatibile. Il legislatore, afferma la Corte , ha infatti individuato come causa di decadenza il semplice maturarsi dei requisiti per la pensione, con disposizione chiara e di altrettanto chiara interpretazione.Il dato letterale, afferma la
Suprema Corte, si impone. pagina 4 di 6 Al dato letterale va aggiunto che, secondo l'interpretazione della
Corte di Cassazione, tale norma non lede in alcun modo la garanzia di cui all'art. 38 della Costituzione, in quanto l'indennità di disoccupazione costituisce, in sostanza, una sorta di extrema ratio.
Il disegno normativo, oltre a contrastare il rischio di una locupletazione ingiustificata da parte del lavoratore e di una coesistenza tra diverse prestazioni, è teso ad armonizzare l'intero panorama previdenziale, per cui,in sostanza,si deve ritenere che l'indennità di disoccupazione, comunque denominata, scatti per sopperire ai bisogni del lavoratore solo quando non vi sia una specifica protezione. L'attività dell'interessato nel presentare o meno la domanda relativa alla protezione specifica non svolge quindi alcun ruolo .
Da ciò consegue che la prestazione di disoccupazione diventa automaticamente indebita se erogata al soggetto titolare del diritto alla protezione specifica, con altrettanto conseguente applicazione dell'art. 2033 cc.
Il Collegio non può fare altro che attenersi ai principi di diritto sanciti dalla Corte di Cassazione nella sua funzione nomofilattica,ribaditi anche dalla ordinanza n. 2287 del 1 agosto
2024, rivedendo quindi i propri precedenti orientamenti di segno contrario.
L'appello va accolto e va quindi respinta la domanda proposta in primo grado da . CP_1
Non vi è luogo a pronunciare sull'appello incidentale di in CP_1
quanto assorbito dall'accoglimento dell'appello principale.
L'oscillazione degli orientamenti giurisprudenziali, che hanno determinato appunto il recente intervento della Corte di Cassazione, inducono però a disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio nei due gradi .
pagina 5 di 6
PQM
In riforma della sentenza del Tribunale di Monza n 377/2025 respinge la domanda proposta da . Controparte_1
Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Milano 22 MAGGIO 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
Maria Di Paolo Giovanni Picciau
pagina 6 di 6
N. R.G. registro generale appello lavoro 298/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere dr. Maria Di Paolo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n 377/2025 del Tribunale di Monza, iscritta al n. r.g. 298/2025 estensore
Giudice Dr.ssa Crispino , discussa all'udienza collegiale del 22 maggio 2025, promossa da
Pt_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMMASELLI
CLARA e dell'avv. MAIO ROBERTO domiciliato presso gli Uffici legali dell'ente in Milano Via Savarè 1
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. PALOTTI ROBERTA , elettivamente domiciliato in Milano Via
Donatello 21 presso il difensore pagina 1 di 6 APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
I procuratori delle parti così formulavano le seguenti
CONCLUSIONI
Per in accoglimento del presente ricorso in appello, e in Pt_1
totale riforma della sentenza n. 377/2025 del Tribunale di Monza, rigettare il ricorso proposto in primo grado dalla sig.ra CP_1
in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di
[...]
prova, con ogni conseguenziale statuizione. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Controparte_1 PER In via principale: respingere il ricorso in appello proposto da confermando la sentenza impugnata, Pt_1
accogliendo le domande già avanzate in primo grado compresa la condanna dell' alla restituzione alla sig.ra di CP_2 CP_1
quanto trattenuto a titolo di indebito, maggiorato di interessi o rivalutazione come per legge. In via incidentale: Riformare il dispositivo della sentenza impugnata, condannando l' alla Pt_1
restituzione alla sig.ra di € 2.745,98 (raddoppio della CP_1
somma trattenuta). con vittoria di spese, compensi e onorari del presente procedimento da liquidarsi, con l'incremento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014, di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dell'Avv. Roberta Palotti.
MOTIVI IN FATTO il Tribunale di Monza ha accolto il ricorso di dichiarando CP_1
il diritto della stessa alla percezione della NASPI per la mensilità di giugno 2019 e conseguentemente l'insussistenza della relativa pretesa restitutoria azionata dall' a titolo di indebito. Pt_1
pagina 2 di 6 La aveva percepito il trattamento integrativo di CP_1
retribuzione NASPI dal 22 4 2019 , data in cui era stata licenziata, fino al 30/6 2019. A luglio 2019 il trattamento era stato sostituito dalla pensione di anzianità, per il conseguimento della quale la aveva maturato i requisiti a decorrere dal 1 6 2019. La CP_1
domanda era stata tempestivamente proposta dalla agli Uffici CP_1
il giorno 4. 6 2019 . Pt_1
aveva richiesto la restituzione della NASPI erogata nel mese di Pt_1
giugno, , sostenendo la intervenuta decadenza dal beneficio per aver la raggiunto i requisiti per la pensione nello stesso mese. CP_1
Il primo Giudice ha ritenuto che la incompatibilità contestata da tra prestazione assistenziale e prestazione previdenziale Pt_1
esiste, nel senso che il legislatore ha voluto impedire il cumulo.
Tuttavia, requisito necessario per ottenere la pensione di anzianità
è la proposizione della domanda da parte dell'avente titolo. Nel caso di specie, la ricorrente aveva formulato la domanda tempestivamente e mai , in effetti e nella pratica, i due trattamenti erano stati cumulati. Di conseguenza non vi era stata indebita percezione.
Il Tribunale ha dato atto del fatto che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11965/2024, si era pronunciata in senso apparentemente difforme. Tuttavia, ha osservato che detto provvedimento aveva posto l'accento sul fatto che , nel caso specifico, la domanda di pensione era stata formulata oltre 5 anni dopo la maturazione del relativo diritto. La Suprema Corte quindi, ad avviso del Tribunale, aveva incentrato il suo giudizio sulla scelta, non ammissibile, effettuata dal beneficiario in ordine ai due trattamenti. Circostanza che non ricorreva nel caso di specie, vista la tempestività di nel CP_1
richiedere la pensione.
ha proposto appello per i motivi che di seguito si illustrano. Pt_1
pagina 3 di 6 resiste difendendo la sentenza e proponendo appello CP_1
incidentale.
All'udienza del 22 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello deve essere accolto.
basa le sue doglianze, contestando violazione dell'art. 2 comma Pt_1
40 L 92/2012, in modo pressochè esclusivo sulla ordinanza della
Corte di Cassazione n. 11965/2024, di cui viene riportata integralmente la parte in diritto.
La Suprema Corte puntualizza che, ferma restando l'incompatibilità tra i due tipi di trattamento, la presentazione della domanda di pensione, da parte dell'interessato, non assume rilievo ai fini della sussistenza della fattispecie di cui all'art 2033 cc. La nascita del diritto a pensione, e correlata perdita di quello alla NASPI, non è condizionata all'iniziativa dell'interessato. Né ciò determina alcun
“ vuoto”, rilevante ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, appunto perché la concatenazione , anche temporale, dei due trattamenti fa sì che in sostanza il cittadino non resti mai effettivamente privo di sostegno.
In effetti, la posizione della Suprema Corte sul punto è precisa e inequivocabile nel ritenere che la normativa di cui all'art. 2 comma
40 L 92/2012 , letto in combinato disposto con il successivo comma
41, impedisce di ritenere che il diritto alla NASPI venga meno solo con l'effettiva percezione del trattamento pensionistico con cui l'indennità è incompatibile. Il legislatore, afferma la Corte , ha infatti individuato come causa di decadenza il semplice maturarsi dei requisiti per la pensione, con disposizione chiara e di altrettanto chiara interpretazione.Il dato letterale, afferma la
Suprema Corte, si impone. pagina 4 di 6 Al dato letterale va aggiunto che, secondo l'interpretazione della
Corte di Cassazione, tale norma non lede in alcun modo la garanzia di cui all'art. 38 della Costituzione, in quanto l'indennità di disoccupazione costituisce, in sostanza, una sorta di extrema ratio.
Il disegno normativo, oltre a contrastare il rischio di una locupletazione ingiustificata da parte del lavoratore e di una coesistenza tra diverse prestazioni, è teso ad armonizzare l'intero panorama previdenziale, per cui,in sostanza,si deve ritenere che l'indennità di disoccupazione, comunque denominata, scatti per sopperire ai bisogni del lavoratore solo quando non vi sia una specifica protezione. L'attività dell'interessato nel presentare o meno la domanda relativa alla protezione specifica non svolge quindi alcun ruolo .
Da ciò consegue che la prestazione di disoccupazione diventa automaticamente indebita se erogata al soggetto titolare del diritto alla protezione specifica, con altrettanto conseguente applicazione dell'art. 2033 cc.
Il Collegio non può fare altro che attenersi ai principi di diritto sanciti dalla Corte di Cassazione nella sua funzione nomofilattica,ribaditi anche dalla ordinanza n. 2287 del 1 agosto
2024, rivedendo quindi i propri precedenti orientamenti di segno contrario.
L'appello va accolto e va quindi respinta la domanda proposta in primo grado da . CP_1
Non vi è luogo a pronunciare sull'appello incidentale di in CP_1
quanto assorbito dall'accoglimento dell'appello principale.
L'oscillazione degli orientamenti giurisprudenziali, che hanno determinato appunto il recente intervento della Corte di Cassazione, inducono però a disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio nei due gradi .
pagina 5 di 6
PQM
In riforma della sentenza del Tribunale di Monza n 377/2025 respinge la domanda proposta da . Controparte_1
Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Milano 22 MAGGIO 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
Maria Di Paolo Giovanni Picciau
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