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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/05/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott. Corrado Croci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1312/2022 avente ad oggetto: cessione dei crediti promossa da:
(C.F. ), già in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
dott. , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Paolo Bonalume del Foro di Milano, che Parte_3
la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in persona del Direttore Generale e Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante dott. elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Piero Giuseppe Controparte_2
Reinaudo e Martina Peano, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di precisazione delle conclusioni del 21.1.2025
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE: pagina 1 di 13 Voglia la Corte d'Appello di Torino, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n.
242/22 emessa dal Tribunale di Cuneo nel giudizio di primo grado di opposizione a decreto ingiuntivo sub RG 515/19 tra l' e – nuova denominazione di Parte_4 Parte_1
- e pubblicata l'8 marzo 2022 e non notificata, Parte_2
In via principale previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di
[...] nei confronti dell' : Parte_1 Parte_4
-€ 36.540,18 per sorte capitale, di cui alle fatture indicate nell'elenco che si riproduce sub doc. 1, precisando che si tratta del medesimo elenco che era stato prodotto con il ricorso per decreto ingiuntivo sub doc. 2 e con indicazione di residuo zero in relazione alle fatture non più dovute;
-gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale al tasso previsto dall'art. 5 del
D.Lgs. n. 231/02, come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura costituente la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc.
2 sin dal ricorso per decreto ingiuntivo (colonna “Data Scadenza”) e che ivi viene riprodotto sub doc. 1;
-gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma
4 c.c. e con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
-gli interessi moratori maturati sulla sorte capitale di € 178.562,15 naturalmente con riferimento alla parte di fatture pagata in relazione a tale importo, corrispondente alla differenza tra la sorte capitale azionata di € 215.102,33 (doc. 2 fascicolo monitorio e che si riproduce sub doc. 2) e la sorte capitale insoluta di € 36.540,18, al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura costituente la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 sin dal ricorso per decreto ingiuntivo
(colonna “Data Scadenza”) e che ivi viene riprodotto sub doc. 2;
-gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale di € 178.562,15 naturalmente con riferimento alla parte di fatture pagata in relazione a tale importo che, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. e con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
pagina 2 di 13 -€ 281.488,62 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati ai Parte precedenti punti – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell' della sorte capitale di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale azionata. Tali interessi sono stati fatturati
Part da mediante le Note Debito riepilogate nell'elenco prodotto con il ricorso per decreto ingiuntivo sub doc. 4 (e che si riproduce sub doc. 3) e prodotte sub doc. 5A e 5B, di cui: Part
o € 99.338,28: 8 Note Debito emesse da (si tratta di quelle precedute dal numero 9000) che aveva acquistato gli interessi dalle società fornitrici indicate nei dettagli allegati alle Note
Debito (doc. 5A fascicolo monitorio); Part
o € 59.625,06: 3 Note Debito emesse da (si tratta di quelle precedute da PF e TK) che aveva acquistato gli interessi dalle società PF (PF) e KE (TK) (doc. 5A fascicolo monitorio); Part
o € 122.525,28 emesse da che le ha cedute a (doc. 5B); Parte_6
-gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. e con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
condannare l' al relativo pagamento in favore di oltre Parte_4 Parte_1 alle spese del giudizio di primo grado e con condanna dell' a restituire a Parte_4
Part le somme da essa eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
In via subordinata accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti dell' Parte_1 Parte_7
diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare l' a
[...] Parte_4
pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e Parte_1
interessi anatocistici, anche a titolo di ingiustificato arricchimento;
In ogni caso con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.
PER PARTE APPELLATA:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiari inammissibile e comunque infondato il ricorso in appello proposto e, per l'effetto, lo rigetti e confermi la sentenza del Tribunale di Cuneo dell'08/03/2023, n. 242/2022.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
pagina 3 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con decreto ingiuntivo n. 1726/2018 il Tribunale di Cuneo ha ingiunto alla il pagamento Pt_8
dell'importo di € 496.590,00 - oltre interessi e spese di procedura - come da ricorso di
[...]
che si è qualificata cessionaria di crediti vantati nei confronti della a Parte_2 Pt_8
titolo di corrispettivo delle forniture merci e prestazioni servizi resi, e ha domandato la corresponsione delle seguenti somme:
- € 215.102,33, oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/02 e interessi anatocistici, per importi di cui alle fatture riepilogate nell'elenco doc. 2;
- € 281.488,62 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale sopra indicata e riportati in Note Debito docc. 4 e 5, oltre interessi anatocistici;
- € 212,00 per il rilascio di atti notarili;
- € 7.000,00 a titolo di costi per il recupero dei crediti ingiunti ex art. 6 D.Lgs. 231/02 ss.mm.ii.
Con atto di citazione la ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo per le seguenti ragioni: Pt_8
-in via preliminare, per il difetto di legittimazione ad agire di poiché la Parte_2
aveva tempestivamente rifiutato tutte le cessioni di credito notificate, ai sensi dell'art. 117 Pt_8
comma 3 D.Lgs. 163/2006 e dell'art.106 comma 13 D.Lgs. 50/2016, e tali rifiuti non erano stati contestati;
-nel merito, il credito di € 215.102,33 non era dovuto perché € 5.229,57 si riferivano a fatture già incluse in precedenti decreti ingiuntivi notificati, opposti e poi oggetto di transazione, € 209.872,76 erano stati oggetto di rifiuto di cessione e comunque non erano dovuti per intervenuto pagamento di parte del credito o per intervenuta transazione relativa ad alcune fatture ingiunte, o per omesso ricevimento di alcune fatture o non corretta fatturazione;
-gli interessi di mora inerenti note debito emesse da e da Parte_2 Parte_6 per un totale di € 281.488,62, non erano dovuti per carenza di prova circa an e quantum, e in ogni caso perché € 273.304,38 erano stati calcolati su fatture di capitale oggetto di atti di cessione rifiutati dalla
Parte
€ 8.184,24 erano interessi di mora aventi ad oggetto fatture di capitali di diversi fornitori per le
Parte quali non era stato notificato alla alcun atto di cessione;
gli importi degli interessi richiesti erano comunque errati, come da prospetto doc. 11.
costituendosi, ha confermato l'intervenuta riduzione del credito in linea Parte_2
capitale e ha dedotto:
pagina 4 di 13 -la piena opponibilità delle cessioni dei crediti perché stipulate nella forma della scrittura privata Parte autenticata da notaio e regolarmente notificate alla e perché questa non aveva fornito prova della riconducibilità dei rifiuti alle cessioni dei crediti ingiunti;
in subordine, era Parte_2
Parte comunque legittimata ad agire nei confronti della quale procuratrice all'incasso delle società fornitrici (in virtù dei docc. 29-35); Parte
-che le contestazioni della sulla non debenza delle fatture ingiunte in linea capitale erano talmente generiche da risultare inammissibili e che i mandati di pagamento volti a comprovare l'effettiva esecuzione dei pagamenti a cui si riferivano erano del tutto inidonei;
-che anche l'eccezione avversaria relativa ai crediti portati dalle note di debito per interessi di mora era
Parte talmente generica da risultare inammissibile, poiché la non aveva neppure indicato le fatture oggetto di contestazione.
Il Tribunale di Cuneo, con sentenza n. 242/2022 pubblicata in data 8.3.2022, ha accolto l'opposizione proposta da ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1726/2018 e ha condannato Pt_8 [...]
a rimborsare le spese di lite all'opponente. Parte_2
Il Tribunale ha rilevato che:
-era cessata la materia del contendere relativamente al maggior importo capitale richiesto, avendo confermato la sopravvenuta riduzione del quantum dovuto a titolo di sorte Parte_2
capitale per le fatture azionate in sede monitoria per l'intervenuto pagamento agli originari creditori e da questi poi rimborsato all'opposta (da € 215.102,33 a € 37.640,06);
-doveva essere accolta l'eccezione formulata dall'opponente di difetto di legittimazione attiva di
[...]
, come titolarità effettiva, per il tempestivo rifiuto espresso volta per volta alle singole Parte_2
cessioni del credito, dapprima ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. 163/2006 e poi ai sensi dell'art. 106 comma
13 D.Lgs. 50/2016; infatti la deroga alla disciplina ordinaria della cessione di credito (art. 1260 c.c.) era fondata sulla normativa relativa ai contratti pubblici di cui all'art.117 D. Lgs. 163/2006, abrogato e sostituito dall'art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016, norme che stabilivano che “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”; la
Parte disposizione doveva essere applicata al caso di specie perché le pur non rientrando nel novero delle “amministrazioni statali” erano sicuramente qualificabili alla stregua di “stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche” (a sostegno la norma definitoria di cui all'art. 3 a D.Lgs. 50/2016 e l'art. 1 co. 2 D.Lgs. 165/2001, T.U. Pubblico Impiego); rappresentava circostanza pacifica che le cessioni effettuate dalla convenuta opposta con i singoli fornitori non rientravano nell'ambito delle pagina 5 di 13 operazioni di cartolarizzazione (difettando i relativi presupposti di legge), trattandosi di cessioni dei crediti stipulate nella forma della scrittura privata autenticata da notaio, afferenti a corrispettivi derivanti da rapporti di fornitura di prodotti farmaceutici, come tali riconducibili alla nozione di
“appalti pubblici” di cui all'art. 3 lettera ii) D.Lgs. 50/2016; pertanto le cessioni dei crediti in virtù delle Parte quali aveva agito non erano produttive di effetti nei confronti della Parte_2
dovendo ritenersi legittimi i rifiuti opposti da quest'ultima, documentati dai docc. 2-28; la tempestività degli stessi non era mai stata contestata dall'opposta; e le deduzioni di circa la Parte_2
non riconducibilità dei rifiuti alle specifiche cessioni azionate apparivano generiche, considerato che ogni rifiuto conteneva anche il riferimento agli estremi degli atti di cessione e alla data della rispettiva notifica;
-esaminando la domanda subordinata della convenuta opposta di legittimazione ad agire per la riscossione dei crediti nella diversa qualità di procuratrice mandataria all'incasso delle società cedenti, i documenti prodotti non erano idonei a supportare la allegata titolarità attiva per i crediti azionati;
infatti erano state prodotte procure all'incasso conferite - peraltro ad altro soggetto ( ) Parte_2
- solo da 7 delle 17 società fornitrici, che in ogni caso non apparivano in alcun modo riferibili ai crediti azionati in sede monitoria, mancando qualsiasi riferimento specifico al rapporto di credito sottostante;
-la domanda concernente il credito di € 281.488,62 a titolo di interessi, di cui alle note di debito prodotte come doc. 4, era infondata in ragione della carenza probatoria in ordine ai relativi fatti costitutivi;
infatti la convenuta opposta non aveva prodotto i titoli comprovanti il credito capitale sotteso, necessari ad individuare il relativo ammontare e il rispettivo termine di adempimento, e quindi la data in cui avrebbe dovuto decorrere la maturazione degli interessi;
alla luce dell'assoluta carenza probatoria in ordine al fatto costitutivo dell'azione, non era invocabile l'istituto della non contestazione ex art. 115 c.p.c..
Con atto di citazione in appello nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
ha impugnato la sentenza del Tribunale, chiedendone la riforma e formulando le conclusioni sopra riportate, con cui ha limitato a € 36.540,18 il credito per sorte capitale relativo al primo punto, rinviando all'elenco di cui al prospetto doc. 1.
La costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità o l'infondatezza nel merito dell'appello, Pt_8
chiedendo la conferma della sentenza impugnata e formulando le conclusioni sopra riportate.
II. L'appello proposto da è articolato in quattro motivi di gravame. Parte_1
pagina 6 di 13 Con il primo motivo – “con riferimento ai crediti per sorte capitale ancora insoluti pari ad € 36.540,18
e ai relativi interessi di mora e anatocistici” - l'appellante censura la sentenza per avere il Tribunale
Part ritenuto il difetto di legittimazione attiva (titolarità attiva) di con riferimento ai crediti costituenti la sorte capitale azionata, oggi residua per € 36.540,18, e relativi interessi, allegando quanto segue. Parte A) -Il Tribunale ha errato nel ritenere inopponibili alla le cessioni dei crediti sul presupposto del legittimo rifiuto, avendo omesso di considerare che:
-(i) nel caso di specie era applicabile la disciplina prevista dalla L. 52/1991 (“Disciplina della cessione dei crediti di impresa”), che ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto (anche nell'ipotesi in cui si tratti di P.A.) prevede che sia sufficiente la sola notifica al debitore ceduto, senza la necessità di ulteriori formalità quale il non rifiuto;
nel caso di specie sussistono i requisiti previsti dall'art. 1 L. 52/1991 ai fini della sua applicabilità, poiché le società fornitrici svolgono attività di impresa, i crediti ceduti traggono origine da contratti stipulati dalle predette società
Part (con controparte) nell'esercizio della propria attività di impresa, la cessionaria è una
Banca/intermediario; l'art. 117 D.Lgs. 163/2006 (ora art. 106 D.Lgs. 50/2016) trova applicazione con esclusivo riferimento alle cessioni dei crediti derivanti da contratti di appalto, progettazione e concorso Parte in progettazione;
l'onere di allegare e provare che i contratti rientrino in tali tipologie grava sulla che non ha allegato e provato la circostanza;
i crediti oggetto del giudizio non hanno tratto origine da tali tipologie di contratto;
il rifiuto, ai sensi degli artt. 117 D.Lgs. 163/2006 e 106 D.Lgs. 50/2016, è efficace solo se il contratto da cui trae origine il credito ceduto è ancora in esecuzione;
l'onere di provare tale circostanza incombe su controparte, che non ha fornito alcuna prova;
in ogni caso nella specie la pressoché totalità dei contratti dai quali hanno tratto origine i crediti non erano di durata bensì ad esecuzione istantanea, e comunque l'esecuzione era da tempo conclusa;
Parte (ii)-i rifiuti delle cessioni operati dalla non riguardano i crediti/le cessioni dei crediti oggetto del giudizio;
è irrilevante un rifiuto preventivo, non previsto dagli artt. 117 D.Lgs. 163/2006 e 106 D.Lgs.
50/2016; Parte (iii)-i rifiuti non risultano inviati dalla entro il termine dei 45 giorni previsto dagli artt. 117 D.Lgs.
Part 163/2006 e 106 D.Lgs. 50/2016 a e alle cedenti.
Part B) -Il Tribunale ha errato non riconoscendo la legittimazione di in qualità di procuratrice all'incasso delle società fornitrici, poiché le procure sono state tutte conferite anteriormente alla data di Parte emissione delle fatture, la rientra tra gli enti del SSN a cui le stesse si riferiscono, tali procure
Parte valgono con riferimento a tutti i crediti vantati dalle società fornitrici nei confronti della
Il profilo A del motivo è inammissibile.
pagina 7 di 13 Con riferimento al punto (i) appare opportuno premettere il contenuto della normativa invocata in Parte primo grado dalla e applicata dal Tribunale, dettata dall'art. 117 D.Lgs. 163/2006 e successivamente dall'art. 106 D.Lgs. 50/2016.
L'art. 117 D.Lgs. 163/2006 prevede che:
“1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
L'art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016 dispone che:
“Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
Le disposizioni della legge 52/1991 sono espressamente previste come applicabili, ma in ogni caso le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto (che può essere di forniture, oltre che di servizi o di opere), sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Le deduzioni dell'appellante in ordine all'assenza dei presupposti di fatto per l'applicazione della normativa di cui sopra - ovvero che i crediti oggetto del giudizio non derivino da contratti di appalto, che i contratti fossero ad esecuzione istantanea, che l'esecuzione fosse cessata - sono inammissibili in quanto tardive.
pagina 8 di 13 Part Parte Nel giudizio di primo grado - a fronte dell'allegazione svolta dalla (nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) di avere rifiutato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 comma 3
D.Lgs 163/2006 e dell'art. 106, comma 13, D.Lgs 50/2016, tutte le cessioni di credito notificate – ha, in comparsa di costituzione, rilevato “Quanto al dedotto rifiuto degli atti di cessione dei crediti ex art. 117
Parte comma 3 D. Lgs. n. 163/06” esclusivamente che la non aveva in alcun modo fornito la prova della riconducibilità dei rifiuti prodotti alle cessioni dei crediti ingiunti.
Non ha contestato l'esistenza delle circostanze di fatto per l'applicabilità degli artt. 117 comma 3 D.Lgs
163/2006 e 106 comma 13 D.Lgs 50/2016, che vengono dedotte come motivi di appello.
Tanto che il Tribunale ha rilevato che <nel caso di specie rappresenta circostanza pacifica che quelle>Part stipulate da (soggetto qualificato ai sensi della L. 52/1991) con i singoli fornitori non rientrino nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione (difettando i relativi presupposti di legge), trattandosi piuttosto di cessioni dei crediti, stipulate nella forma della scrittura privata autenticata da notaio, afferenti a corrispettivi derivanti da rapporti di fornitura di prodotti farmaceutici, come tali riconducibili alla nozione di “appalti pubblici” di cui all'art. 3 lettera ii) D.Lgs. 50/2016 (“i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi”)>>.
E in ordine al fatto che si trattasse di circostanza pacifica in primo grado, nessuna specifica censura è stata svolta nel motivo di appello.
Il punto (ii) è inammissibile in quanto generico.
Con riferimento all'identica contestazione svolta in primo grado, il Tribunale ha infatti rilevato che Part <le deduzioni della circa la non riconducibilit dei rifiuti alle specifiche cessioni azionate appaiono oltremodo generiche considerato che ogni rifiuto contiene finanche il riferimento agli estremi>Parte degli atti di cessione ed alla data della rispettiva notifica alla oltre all'espresso avvertimento – improntato a logica di correttezza e buona fede – che: “al fine di ridurre i costi relativi alla stipula
Part degli atti notarili e delle conseguenti reciproche notifiche si ricorda che questa continuerà ad opporre il rifiuto alle cessioni di credito successive verso , fino a diversa Parte_2
Part comunicazione ”>>.
Il Tribunale non ritiene affatto rilevante un rifiuto preventivo, richiamando l'avvertimento riportato nei Parte rifiuti della solo come condotta improntata a logica di correttezza e buona fede;
rileva invece,
Parte correttamente, che a fronte delle allegazioni e delle produzioni documentali della che con riferimento ad ogni rifiuto indica gli estremi degli atti di cessione e la data della notifica nei propri
Part confronti, la contestazione di è del tutto generica.
pagina 9 di 13 Il motivo di appello si limita a ripetere la contestazione del tutto generica svolta in primo grado, non confrontandosi con la sentenza e senza indicare eventualmente quali tra gli specifici rifiuti prodotti
Parte dalla non riguarderebbe le cessioni dei crediti azionati.
Il punto (iii) è inammissibile perché la deduzione secondo cui i rifiuti alle cessioni dei crediti non
Parte sarebbero stati inviati dalla entro il termine dei 45 giorni, previsto dall'art. 117 D.Lgs. 163/2006, è tardiva in quanto non svolta tempestivamente nel primo grado di giudizio.
Come accertato dal Tribunale in sentenza “La tempestività degli stessi, d'altronde, non è mai stata contestata dalla opposta”. E l'appellante non censura specificamente tale punto della sentenza, non affermando che la deduzione era invece stata svolta tempestivamente nel giudizio di primo grado.
In ordine al profilo B del motivo di appello si rileva quanto segue.
L'appellante non svolge specifica e argomentata censura in ordine ai punti della sentenza in cui il
Tribunale accerta:
-che le procure all'incasso prodotte sono solo sette (docc. da 28 a 35 di parte appellante) e quindi non
Part riguardano tutti i fornitori di cui asserisce di essere procuratore;
Part
-che tali procure sono conferite ad un soggetto diverso da ovvero Parte_2
Il motivo di gravame in esame, pur contestando genericamente tutta la motivazione della sentenza in punto legittimazione in virtù di procure all'incasso, non afferma specificamente non essere vero che le procure sono solo sette e non illustra che sono state prodotte procure per tutti i fornitori e di quali documenti si tratta;
né afferma specificamente non essere vero che (a cui sono Parte_2
conferite le procure prodotte) è soggetto diverso da illustrando il diverso percorso Parte_1
argomentativo che dovrebbe condurre ad una diversa decisione.
Il motivo presenta pertanto profili di inammissibilità.
Il motivo è comunque infondato per una ragione dirimente, che assorbe ogni ulteriore questione.
Le sette procure prodotte (docc. da 28 a 35) risalgono agli anni 1992, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007,
2012, e sono antecedenti agli atti di cessione dei crediti da parte degli stessi fornitori (per i crediti per cui l'appellante deduce in via principale di agire in giudizio in quanto cessionaria).
Le procure precedenti conferite dai fornitori sono superate per effetto delle operazioni di cessione da parte dei medesimi soggetti per i medesimi crediti.
Con il secondo motivo – “con riferimento agli interessi di mora e anatocistici relativi alla sorte capitale azionata e pagata per € 178.562,15 naturalmente con riferimento alla parte pagata in relazione a tale importo” – l'appellante allega che, per le stesse ragioni svolte in ordine al primo motivo di gravame, la pagina 10 di 13 sentenza è errata nella parte in cui il Tribunale ha concluso, implicitamente, per il rigetto della domanda Parte di pagamento degli interessi di mora e anatocistici sull'importo pagato dalla per € 178.562,15 (a fronte del quale la domanda è stata ridotta da € 215.102,33 a € 36.540,18), sul presupposto del difetto Part di legittimazione di al pagamento della sorte capitale.
Con riferimento a tale motivo si richiamano le argomentazioni e conclusioni sopra svolte in ordine al
Part primo motivo, che riguardano l'intera domanda formulata in primo grado da relativamente all'intero importo capitale e ai relativi interessi.
Con il terzo motivo - “in relazione ai crediti a titolo di ulteriori interessi di mora di cui alle note di debito: € 281.488,62” - l'appellante deduce che il Tribunale, pur avendo ritenuto sussistente la Part legittimazione di ha errato nel rigettare la domanda concernente il credito di € 281.488,62 a titolo di interessi di cui alle Note di Debito, perché non ha considerato che: il dettaglio allegato a ciascuna
Nota Debito contiene tutti gli elementi idonei per la determinazione degli interessi per il cui pagamento
Part ha emesso le Note Debito;
è onere di controparte contestare in modo analitico, fornendone la prova, tutte le ragioni per le quali i conteggi posti a fondamento del calcolo degli interessi siano eventualmente errati;
controparte non ha contestato in modo specifico gli importi richiesti in pagamento, le date di decorrenza degli interessi, le date di pagamento tardivo;
in assenza di specifiche Part contestazioni, anche in virtù di quanto previsto dall'art. 115 c.p.c., i dati di calcolo utilizzati da Parte costituiscono fatti pacifici;
in via subordinata deduce che la ha eccepito, in modo generico,
l'erroneità del calcolo degli interessi in relazione a complessivi € 136.029,30 e tale tesi difensiva costituisce un riconoscimento in ordine all'esistenza dei crediti a titolo di interessi di mora per l'importo di € 145.459,32.
Il motivo è infondato.
Si premette che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il Tribunale non ha ritenuto Part sussistente la legittimazione attiva di in relazione al credito in esame;
ha invece accertato, invocando il principio della ragione più liquida, che la domanda era da rigettare per assoluta carenza probatoria in ordine ai fatti costitutivi dell'azione, non esaminando alcuna altra questione prospettata Parte (tra cui rientrava quella relativa all'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla . Part pretende il pagamento di importi per interessi moratori dovuti per tardivo pagamento di altre
Parte fatture relative a forniture in favore della sulla base di note di debito e di prospetti di sua provenienza unilaterale. pagina 11 di 13 Parte La ha specificamente contestato, fin dal giudizio di primo grado, la mancanza di titolarità del Part credito in capo a e la carenza di prova nell'an e nel quantum della pretesa;
solo in subordine, senza rinuncia alle precedenti eccezioni, ha contestato l'esattezza dei conteggi dal punto di vista aritmetico sulla base dei dati offerti da controparte, ove si fossero ritenuti provati i fatti costitutivi della
Part domanda;
non vi è quindi stato alcun riconoscimento del debito o dei dati allegati da
Come rilevato dall'appellata e ritenuto dal Tribunale, manca la prova dell'esistenza e dell'ammontare del preteso credito per interessi da tardivo pagamento, essendo stati prodotti solo documenti di
Part provenienza unilaterale di e mancando produzioni documentali - quali i contratti da cui è sorto il diritto e le fatture - necessarie per determinare le date in cui i pagamenti dovevano essere effettuati, oltre alla prova delle date in cui i pagamenti sono stati eseguiti.
Parte A fronte della mancata produzione di documentazione necessaria, la non è stata messa in condizione di svolgere adeguatamente il suo diritto di difesa con riferimento a ciascuno specifico dato utilizzato da controparte per svolgere i conteggi, dovendosi escludere comunque il meccanismo dell'art. 115 c.p.c..
Con il quarto motivo – “Nullità della sentenza in relazione al capo con cui è stata disposta la condanna
Part di al pagamento delle spese di lite” – l'appellante afferma che per le ragioni esposte con riferimento ai precedenti motivi di gravame, la sentenza dovrà essere riformata anche nella parte in cui Part è stata condannata al pagamento delle spese di lite.
Il motivo è inammissibile, non essendo stato proposto come autonomo motivo di gravame, indipendente dall'accoglimento dei precedenti, ma esclusivamente quale conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi di appello.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 4.389,00 per fase di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva, € 7.298,00 per fase decisionale, per totali € 14.239,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
pagina 12 di 13 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da già avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n.242/2022 del Tribunale di Cuneo, pubblicata in data 8.3.2022, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 14.239,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del
15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 16.5.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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