Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1606 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA
, nata ad [...], in data [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in Catania, via Asiago n.53, presso lo studio dell'Avv. RANDAZZO LUIGI, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato ad [...], in data [...], elettivamente domicilia- CP_1 to in Palermo, via Catania n.15, presso lo studio degli avv.ti CASTELLO CARMELA e CUPPA-
RI LUCA, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: vedi note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
05/03/2025, alle quali si rinvia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ri- corrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfaci-
Tribunale di Palermo sez. I civile
2. PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DELLA PROLE
Tenuto conto del fatto che la figlia maggiore della coppia nata a Palermo in [...] Per_1
24/04/2005, nelle more del presente giudizio, ha raggiunto la maggiore età, non va emessa alcuna statuizione sul suo affidamento e sul suo regime di incontri col padre.
Quanto invece all'altra figlia , nata a [...] in data [...], rilevato che Per_2 all'udienza del 02/10/2024 parte resistente ha rinunciato alla richiesta di collocamento prevalente presso la propria abitazione e, in assenza di ragioni ostative, va senz'altro con- fermata l'Ordinanza Presidenziale del 30/05/2023 nella parte in cui prevede il regime di affidamento condiviso, con domicilio prevalente presso l'abitazione materna. Per_ Per quel che riguarda il regime di frequentazione col genitore non collocatario, ha ormai raggiunto un'età ed un presumibile grado di maturità e di autonomia decisionale da potere determinarsi liberamente con quali modalità incontrare il padre.
3. ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
Dagli atti di causa e dalle dichiarazioni, risulta che la ricorrente ha lasciato la casa fami- liare nel 2020, trasferendosi in un immobile condotto in locazione ove, dopo qualche mese,
è stata raggiunta dalle figlie.
Il provvedimento di assegnazione previsto dall'art. 337 sexies cod. civ. risponde all'esi- genza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e presuppone indefettibil- mente la persistenza, al momento della separazione dei coniugi, di una casa coniugale nell'accezione sopra chiarita.
Nel caso di specie, alla luce dell'avvenuto abbandono volontario dell'immobile nel quale il nucleo familiare viveva all'epoca della separazione, devono ritenersi mancare le esigenze di conservazione dell'habitat domestico, essendo stati le figlie della coppia già irrimediabil- mente sradicate dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia, e non sussistono i presupposti per l'accoglimento della relativa richiesta (cfr. Cass., 9 settembre 2002, n.
13065).
4. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che la ricorren- te ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in proprio fa- vore, nonché a titolo di concorso al mantenimento delle figlie della coppia.
4.1. ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conse- guenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebi- tabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussi- sta una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2006, n.
14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indi- pendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esa- me, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di cia- scun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddi- tuali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in fa- vore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso
Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determi- nazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valuta- zione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
4.2. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, invece, si deve os- servare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse econo- miche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, conti-
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile nuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istrui- re ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non ri- conducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispon- dere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professio- nale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accer- tate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è de-stinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen-
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dichiarato di svolgere la professione di commercialista e di lavorare come consulente per varie amministrazioni con contratti a tempo determinato, per un reddito mensile di circa € 2.500,00 netti;
di vivere in un immobile condotto in loca- zione per il quale corrisponde un canone mensile di € 800,00; di essere titolare di uno stu- dio di 40 mq sito in Palermo ma allo stato inutilizzato e di non avere altri redditi.
Dalla documentazione prodotta risulta che nel 2020 ha dichiarato un reddito complessivo pari a € zero, nel 2021 un reddito complessivo pari ad € 24.442,00, nel 2022 un reddito complessivo pari ad € 28.103,00.
Nulla è invece stato documentato in merito agli ultimi due anni contributivi.
Per quanto attiene alle condizioni economiche del resistente, lo stesso ha dichiarato: di essere un odontoiatra e di guadagnare circa euro 1.000,00 netti al mese;
di essere titolare di uno studio dentistico a Palermo e di un altro ad Agrigento;
di percepire mensilmente anche
420,00 euro a titolo di canone di locazione per un ufficio di cui è proprietario a Palermo;
di non possedere altri beni immobili oltre a detto ufficio e all'appartamento in cui vive.
Ha inoltre prodotto le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2020 di € 1.112,00, 2021 di
€ 6.734,00, 2022 di € 9.244,00 e 2023 di € 20.976,00.
Solo in comparsa conclusionale ha poi rappresentato come la sua situazione reddituale sia in qualche modo incisa anche dal mantenimento di altra figlia (di 14 mesi all'aprile
2025), circostanza non rappresentata in maniera rituale quale elemento sopravvenuto, non documentata né argomentata efficacemente sotto il profilo causale-economico.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare il tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio, nonché le rispettive di- sponibilità economiche e capacità reddituali, non è emersa la prova di una situazione di ef- fettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi.
Va dunque rigettata la richiesta formulata dalla ricorrente di un assegno di mantenimen- to in favore della stessa, comprensiva della voce relativa alle spese di locazione e manteni-
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile mento dell'abitazione in cui risiedono le figlie minori, da escludersi proprio per l'inesistenza di una disparità reddituale (calcolata anche implicitamente dall'esigua - e a tratti inverosi- mile se parametrata alle professioni esercitate - documentazione in atti).
In merito al mantenimento della prole, alla luce delle condizioni reddituali precedente- mente indicate, delle esigenze di mantenimento dei figli, considerate in relazione al tenore di vita mantenuto in costanza di convivenza dai coniugi, della capacità di lavoro concreta dei medesimi, dell'accertata insussistenza di una sperequazione tra le rispettive condizioni economiche ed in considerazione, infine, delle esigenze di vita ordinarie delle due figlie e della fissazione del domicilio prevalente delle medesime presso l'abitazione materna, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto da CP_1 in favore di in complessivi euro 400,00 mensili (€ 200,00 a figlia) a ti- Parte_1 tolo di contributo al mantenimento delle figlie della coppia, somma da versare entro il gior- no 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probatorie relative a redditi maturati in corso di causa.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Palermo in data 2 luglio 2019.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale recipro- ca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'in- tegrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata ad [...], Parte_1 in data 18/02/1972, e , nato ad [...], in data [...], i CP_1 quali hanno contratto matrimonio in Agrigento, in data 02/10/2000, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 402, parte II serie A dell'anno 2000; rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da Parte_2
;
[...] Part rigetta la domanda di un assegno di mantenimento in proprio favore formulata da
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile ; Parte_4 dispone l'affidamento condiviso della figlia della coppia , nata il Persona_3
20/12/2008, ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita determinato di comune accordo tra padre e figlia;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Parte_5
la complessiva somma di euro 400,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento
[...] delle figlie della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I. dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie da so- CP_1 stenere in favore delle figlie, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 05/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile