TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/06/2025, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1456/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – opposizione a cartella di pagamento
TRA già Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Giuseppina De Pascale
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Pasquali CP_2
APPELLATO
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1.03.2016
l' proponeva appello avverso la sentenza n. Controparte_1
3895/2015 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva accolto l'opposizione di e annullato la cartella di CP_2 pagamento n. 1002014004308568001 sulla base di un ruolo reso esecutivo dalla e da questa trasmesso Controparte_3 all'appellante per la riscossione. Deduceva a motivi che
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 erroneamente il Giudice di Pace non aveva ritenuto la carenza di legittimazione passiva in ordine alla fase precedente la riscossione e segnatamente rilevava che l'opponente non aveva contestato che la notifica dell'atto prodromico era stata fatta al conducente del mezzo, obbligato in solido con esso proprietario del veicolo. In ogni caso l'appellante evidenziava che la prova della notifica dell'atto prodromico avrebbe dovuta produrla la , che Controparte_3 era rimasta contumace. Chiedeva, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza, con il conseguente rigetto dell'opposizione proposta in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. Si costituiva in giudizio , CP_2 il quale chiedeva dichiararsi inammissibile l'appello in quanto redatto in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto dell'appello con la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamene motivata in fatto e in diritto.
Rimaneva contumace anche in appello la . Controparte_3
Precisate le conclusioni, il giudice riservava la causa in decisione.
L'appello è ammissibile, ma non è fondato.
Invero l'appello contiene l'indicazione delle parti della sentenza censurate e delle modifiche richieste, con sufficiente esposizione dei motivi in fatto e in diritto, tanto è vero che l'appellato si è difeso in modo completo.
Nel merito l'appello va rigettato, atteso che in primo grado l'opponente ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. chiedendo l'annullamento della sola cartella di pagamento notificatagli, sul presupposto del difetto di procedura e di motivazione della cartella di pagamento, atteso che l'emissione della stessa presupponeva la prova della valida notificazione del verbale di accertamento, senza la quale la cartella non poteva essere emessa. Tale prova della notificazione dell'atto prodromico richiamato in cartella non è stata fornita in primo grado né dalla , rimasta Controparte_3 contumace, né dalla concessionaria per la riscossione. Orbene
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 l' agiva ed agisce per la riscossione come mandataria CP_1 della e quindi era tenuta a procurarsi presso Controparte_3
l'ente mandante la prova della notifica dell'atto presupposto, per dimostrare la legittimità dell'emissione della cartella di pagamento. La legittimità sussiste quando il verbale di accertamento prodromico sia stato validamente notificato ed il destinatario non abbia pagato la sanzione e non abbia impugnato nel termine di legge il verbale. Senza la prova della notifica del verbale di accertamento, la cartella è dunque viziata e quindi annullabile sia per vizio di procedura sia per difetto di motivazione, non sussistendo la legale conoscenza nell'intimato del verbale di accertamento in essa richiamato e che avrebbe potuto giustificare la motivazione per relationem.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, con liquidazione in relazione ad un valore della causa fino ad euro 1.100,00, tariffe medie per studio, introduzione e fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del giudizio, che liquida in euro 462,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento all'Erario di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in data 13/06/2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1456/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – opposizione a cartella di pagamento
TRA già Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Giuseppina De Pascale
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Pasquali CP_2
APPELLATO
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1.03.2016
l' proponeva appello avverso la sentenza n. Controparte_1
3895/2015 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva accolto l'opposizione di e annullato la cartella di CP_2 pagamento n. 1002014004308568001 sulla base di un ruolo reso esecutivo dalla e da questa trasmesso Controparte_3 all'appellante per la riscossione. Deduceva a motivi che
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 erroneamente il Giudice di Pace non aveva ritenuto la carenza di legittimazione passiva in ordine alla fase precedente la riscossione e segnatamente rilevava che l'opponente non aveva contestato che la notifica dell'atto prodromico era stata fatta al conducente del mezzo, obbligato in solido con esso proprietario del veicolo. In ogni caso l'appellante evidenziava che la prova della notifica dell'atto prodromico avrebbe dovuta produrla la , che Controparte_3 era rimasta contumace. Chiedeva, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza, con il conseguente rigetto dell'opposizione proposta in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. Si costituiva in giudizio , CP_2 il quale chiedeva dichiararsi inammissibile l'appello in quanto redatto in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto dell'appello con la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamene motivata in fatto e in diritto.
Rimaneva contumace anche in appello la . Controparte_3
Precisate le conclusioni, il giudice riservava la causa in decisione.
L'appello è ammissibile, ma non è fondato.
Invero l'appello contiene l'indicazione delle parti della sentenza censurate e delle modifiche richieste, con sufficiente esposizione dei motivi in fatto e in diritto, tanto è vero che l'appellato si è difeso in modo completo.
Nel merito l'appello va rigettato, atteso che in primo grado l'opponente ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. chiedendo l'annullamento della sola cartella di pagamento notificatagli, sul presupposto del difetto di procedura e di motivazione della cartella di pagamento, atteso che l'emissione della stessa presupponeva la prova della valida notificazione del verbale di accertamento, senza la quale la cartella non poteva essere emessa. Tale prova della notificazione dell'atto prodromico richiamato in cartella non è stata fornita in primo grado né dalla , rimasta Controparte_3 contumace, né dalla concessionaria per la riscossione. Orbene
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 l' agiva ed agisce per la riscossione come mandataria CP_1 della e quindi era tenuta a procurarsi presso Controparte_3
l'ente mandante la prova della notifica dell'atto presupposto, per dimostrare la legittimità dell'emissione della cartella di pagamento. La legittimità sussiste quando il verbale di accertamento prodromico sia stato validamente notificato ed il destinatario non abbia pagato la sanzione e non abbia impugnato nel termine di legge il verbale. Senza la prova della notifica del verbale di accertamento, la cartella è dunque viziata e quindi annullabile sia per vizio di procedura sia per difetto di motivazione, non sussistendo la legale conoscenza nell'intimato del verbale di accertamento in essa richiamato e che avrebbe potuto giustificare la motivazione per relationem.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, con liquidazione in relazione ad un valore della causa fino ad euro 1.100,00, tariffe medie per studio, introduzione e fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del giudizio, che liquida in euro 462,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento all'Erario di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in data 13/06/2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3