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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/04/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8141/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Gaggiotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8141/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NARBONA Parte_1 C.F._1
ALBERTO ed elettivamente domiciliata presso il medesimo
ATTORE/I contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
La sola ricorrente ha concluso nei seguenti termini: Dichiara di rinunciare, come in effetti rinunciano, alla domanda formulata con il ricorso introduttivo del presente giudizio. La sig.ra , inoltre, rinuncia al patrocinio a spese dello Stato per il quale era stata ammessa con delibera del Consiglio Pt_1 dell'Ordine degli Avvocati di Monza del 4.12.2024.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con atto di rinuncia in data 8.04.25 ha dichiarato di rinunciare alla domanda giudiziale Parte_1 proposta nel presente giudizio.
La rinuncia alla domanda comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere per il venir meno dell'interesse ad una pronuncia nel merito da parte di chi ha agito in giudizio.
Le spese di lite, in assenza di costituzione della controparte, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio
Milano, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Gaggiotti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Gaggiotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8141/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NARBONA Parte_1 C.F._1
ALBERTO ed elettivamente domiciliata presso il medesimo
ATTORE/I contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
La sola ricorrente ha concluso nei seguenti termini: Dichiara di rinunciare, come in effetti rinunciano, alla domanda formulata con il ricorso introduttivo del presente giudizio. La sig.ra , inoltre, rinuncia al patrocinio a spese dello Stato per il quale era stata ammessa con delibera del Consiglio Pt_1 dell'Ordine degli Avvocati di Monza del 4.12.2024.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con atto di rinuncia in data 8.04.25 ha dichiarato di rinunciare alla domanda giudiziale Parte_1 proposta nel presente giudizio.
La rinuncia alla domanda comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere per il venir meno dell'interesse ad una pronuncia nel merito da parte di chi ha agito in giudizio.
Le spese di lite, in assenza di costituzione della controparte, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio
Milano, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Gaggiotti
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