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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/04/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 3219 /2024 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3219 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Sara Memola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Roma, Circonvallazione Clodia n. 15, come da procura in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE -
E
(c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 C.F._2
Marco Cavalcanti e Vincenzo Valentini, presso il cui studio, in Cosenza, al C.so L.
Fera n. 115, è elettivamente domiciliata, in virtù di mandato alle liti da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione
- RESISTENTE -
NONCHE'
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. 2
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate dai difensori delle parti in sostituzione dell'udienza del 24.3.2025.
FATTO E DIRITTO
Nel presente procedimento è stato già pronunciato, con sentenza n. 308/2025, lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi. A seguito di rimessione della causa sul ruolo, le parti hanno raggiunto un accordo che impone di dichiarare cessata la materia del contendere sulle questioni rimaste controverse all'esito di pronuncia sullo status, avendo la rinunciato alla domanda finalizzata al riconoscimento CP_1
di assegno divorzile in suo favore ed essendosi il impegnato al versamento Pt_1
della somma complessiva di euro 1.500,00 a saldo e stralcio di ogni preesistente situazione debitoria. Non essendovi, pertanto, situazioni regolabili d'ufficio da parte del Tribunale (in mancanza di figli nati dall'unione coniugale), il processo viene definito nei termini indicati in dispositivo. E' solo il caso di osservare, in relazione alle conclusioni rassegnate dalle parti, che la sentenza sullo status non necessita di conferma da parte del collegio a conclusione del processo, trattandosi di pronuncia definitoria avverso la quale è possibile solo appello immediato in forza dell'espressa previsione di cui all'art. 473 bis.22 cpc.
Gli interessi sottesi alla domanda e l'accordo raggiunto tra le parti in corso di causa in punto di statuizioni accessorie legittimano l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe, all'esito di sentenza parziale n. 308/2025:
1. dichiara cessata la materia del contendere sulle ulteriori domande delle parti;
2. dichiara compensate tra le parti le spese e competenze di lite;
3. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.3.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma