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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 490/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
OL FA EN EUG, Presidente
DRAGO TIZIANA, Relatore
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1862/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Dei Plutino N. 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Terzo_1 - CF_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_19100 Reggio Di Calabria RC
Terzo_2 - CF_Rappresentante_1 elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_1 89100 Reggio Di Calabria RC
Terzo_3 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_1 89100 Reggio Di Calabria RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7020101349 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7275/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria la Ricorrente_1 s.a.s. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TD7020101349/2024 ai fini Irap e del reddito da ripartire in capo ai soci anno d'imposta 2018.
A sostegno del ricorso ha esposto che: l'avviso era stato preceduto dalla notifica, in data 13.09.2024, dello schema d'atto TD7T210000574/2024 ai sensi dell'art.
6-bis legge n. 212/2000, nel quale venivano compendiati gli esiti dell'attività istruttoria nonché le ragioni per le quali si procedeva alla rideterminazione del reddito e del valore della produzione netta dichiarati;
in particolare, sulla scorta delle risultanze del PVC della Guardia di Finanza del 05.12.2019, l'Ufficio determinava maggiori ricavi pari ad € 74.036,86 e tanto in ragione dell'applicazione della presunzione legale relativa d'imponibilità delle movimentazioni finanziarie, asseritamente non giustificate, di cui € 64.836,86 quali prelevamenti ed € 9.000,00 quali versamenti;
i predetti maggiori ricavi venivano, quindi, addizionati a quelli dichiarati e sull'ammontare complessivo dei ricavi così come rideterminati pari ad € 317.037,00 l'Ufficio applicava una redditività pari al 16,73%, accertando quindi un reddito di impresa pari ad € 53.040,00 da ripartire ai soci;
ai fini Irap invece l'Ufficio, ai fini della determinazione del valore dell produzione netta, applicava ai ricavi accertati una diversa redditività pari al
50,85%, accertando così un valore della produzione pari ad € 161.213,00; la società non presentava deduzioni difensive allo schema d'atto e quindi l'Ufficio notificava l'opposto avviso di accertamento con il quale accerta rispettivamente: i) un reddito pari ad € 53.040,00, a fronte di quello dichiarato pari ad € 8.100,00, ai fini della ripartizione ai singoli soci;
i) un valore della produzione pari ad € 161.213,00, a fronte di quello dichiarato pari ad € 8.100,00, con una maggiore Irap accertata pari ad € 7.144,00 oltre ad irrogare una sanzione pecuniaria unica pari ad € 32.379,00 tenuto conto delle sanzioni irrogate con gli atti relativi alle annualità precedenti. Ha quindi eccepito: 1) la nullità dell'avviso di accertamento per avere l'Ufficio omesso di motivare l'atto impositivo in violazione dei dettami di cui agli artt. 42 Dpr 600/73, 56 Dpr 633/72 e 7 L
212/2000 e per carenza di prova;
2) l'erronea applicazione della presunzione legale relativa di imponibilità delle movimentazioni finanziarie. Ad avviso della ricorrente tutti i prelevamenti confluiti sul c/c Banca_1 risultano essere giustificati, in particolare gli addebiti relativi alle carte di credito sono giustificabili ex se, così come i prelevamenti di modico valore nonché quelli disposti nei confronti di professionisti per il pagamento dei relativi onorari;
invero l'unico movimento rispetto al quale l'Ufficio poteva legittimamente addurre il mancato superamento della presunzione di imponibilità era quello riferito all'accredito di somme pari ad € 9.000,00 sul c/c del proprio amministratore ma, semmai, quelle potevano essere contestate al medesimo quali presunti redditi diversi sottratti all'imposizione. Assume la ricorrente che nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi come comprovata l'evasione dei maggiori ricavi in misura pari al minore di importo di € 9.200,00 la redditività da applicare è pari alla minore percentuale del 10%; 3) l'assoluta erroneità della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 6 Dlgs 471/97 avendo l'Ufficio presunto, ai fini Iva, gli acquisti in nero sulla scorta dell'importo di € 242.836,86 relativo ai prelevamenti in realtà giustificati, essendo evincibile il nominativo del beneficiario dei bonifici.
Si è costituito l'Ufficio che ha resistito al ricorso ribadendo la legittimità del proprio operato.
Dopo un rinvio per la integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, all'udienza del 09.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Preliminarmente va respinta la doglianza relativa al difetto di motivazione. L'atto impugnato contiene infatti tutti gli elementi necessari per consentire al contribuente di comprendere le richieste dell'Amministrazione ed approntare con pienezza l'esercizio del diritto di difesa.
Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte l'accertamento c.d. per relationem, che fa riferimento ad atti non allegati, è legittimo purché gli atti siano conosciuti o conoscibili dal contribuente (Cass. n.
18073/2008); la norma citata, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione (Cass. n.
29968/2019; Cass. n. 15327/2014).
Nella specie risulta ex actis che una copia del pvc, richiamato nell'avviso di accertamento, è stata consegnata alla parte.
Nel merito la pretesa dell'Amministrazione è fondata.
A fronte della presunzione legale da accertamenti bancari, in virtù della quale le movimentazioni di denaro risultanti dai dati acquisiti dall'Ufficio si presumono conseguenza di operazioni imponibili, il contribuente ha l'onere di fornire la prova contraria, anche attraverso presunzioni, non essendo comunque sufficiente una prova generica, ma dovendo il contribuente fornire la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività (ex multis Cass. n. 4826/25).
Orbene, nella specie, il contribuente ha omesso di fornire l'analitica giustificazione delle singole movimentazioni bancarie elencate nell'atto impugnato, essendosi limitato ad affermare che gli addebiti di cui alle carte di credito e i prelevamenti di modico valore sarebbero giustificabili ex se.
In particolare, dall'atto impugnato si ricava che i dati relativi alle movimentazioni finanziarie sono stati riscontrati dai verbalizzanti con la documentazione amministrativo/contabile acquisita nel corso delle attività di verifica. Tutte le movimentazioni che non hanno trovato riscontro nella documentazione contabile sono state riepilogate in appositi prospetti notificati alla parte al fine di richiedere le dovute giustificazioni. Il legale rappresentante della società ha riconsegnato i prospetti senza alcuna indicazione circa le giustificazioni richieste.
Quanto invece ai bonifici disposti nei confronti dei professionisti, l'Ufficio ha considerato le relative operazioni rilevanti solo ai fini IVA.
Non può poi essere accolta la richiesta di riduzione della percentuale di redditività. L'Ufficio ha infatti preso in considerazione i dati dichiarati dalle imprese operanti nel medesimo settore e territorio della società sottoposta a controllo.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €780,00 oltre accessori se dovuti. Reggio Calabria, 09.12.2025
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
OL FA EN EUG, Presidente
DRAGO TIZIANA, Relatore
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1862/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Dei Plutino N. 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Terzo_1 - CF_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_19100 Reggio Di Calabria RC
Terzo_2 - CF_Rappresentante_1 elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_1 89100 Reggio Di Calabria RC
Terzo_3 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_1 89100 Reggio Di Calabria RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7020101349 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7275/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria la Ricorrente_1 s.a.s. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TD7020101349/2024 ai fini Irap e del reddito da ripartire in capo ai soci anno d'imposta 2018.
A sostegno del ricorso ha esposto che: l'avviso era stato preceduto dalla notifica, in data 13.09.2024, dello schema d'atto TD7T210000574/2024 ai sensi dell'art.
6-bis legge n. 212/2000, nel quale venivano compendiati gli esiti dell'attività istruttoria nonché le ragioni per le quali si procedeva alla rideterminazione del reddito e del valore della produzione netta dichiarati;
in particolare, sulla scorta delle risultanze del PVC della Guardia di Finanza del 05.12.2019, l'Ufficio determinava maggiori ricavi pari ad € 74.036,86 e tanto in ragione dell'applicazione della presunzione legale relativa d'imponibilità delle movimentazioni finanziarie, asseritamente non giustificate, di cui € 64.836,86 quali prelevamenti ed € 9.000,00 quali versamenti;
i predetti maggiori ricavi venivano, quindi, addizionati a quelli dichiarati e sull'ammontare complessivo dei ricavi così come rideterminati pari ad € 317.037,00 l'Ufficio applicava una redditività pari al 16,73%, accertando quindi un reddito di impresa pari ad € 53.040,00 da ripartire ai soci;
ai fini Irap invece l'Ufficio, ai fini della determinazione del valore dell produzione netta, applicava ai ricavi accertati una diversa redditività pari al
50,85%, accertando così un valore della produzione pari ad € 161.213,00; la società non presentava deduzioni difensive allo schema d'atto e quindi l'Ufficio notificava l'opposto avviso di accertamento con il quale accerta rispettivamente: i) un reddito pari ad € 53.040,00, a fronte di quello dichiarato pari ad € 8.100,00, ai fini della ripartizione ai singoli soci;
i) un valore della produzione pari ad € 161.213,00, a fronte di quello dichiarato pari ad € 8.100,00, con una maggiore Irap accertata pari ad € 7.144,00 oltre ad irrogare una sanzione pecuniaria unica pari ad € 32.379,00 tenuto conto delle sanzioni irrogate con gli atti relativi alle annualità precedenti. Ha quindi eccepito: 1) la nullità dell'avviso di accertamento per avere l'Ufficio omesso di motivare l'atto impositivo in violazione dei dettami di cui agli artt. 42 Dpr 600/73, 56 Dpr 633/72 e 7 L
212/2000 e per carenza di prova;
2) l'erronea applicazione della presunzione legale relativa di imponibilità delle movimentazioni finanziarie. Ad avviso della ricorrente tutti i prelevamenti confluiti sul c/c Banca_1 risultano essere giustificati, in particolare gli addebiti relativi alle carte di credito sono giustificabili ex se, così come i prelevamenti di modico valore nonché quelli disposti nei confronti di professionisti per il pagamento dei relativi onorari;
invero l'unico movimento rispetto al quale l'Ufficio poteva legittimamente addurre il mancato superamento della presunzione di imponibilità era quello riferito all'accredito di somme pari ad € 9.000,00 sul c/c del proprio amministratore ma, semmai, quelle potevano essere contestate al medesimo quali presunti redditi diversi sottratti all'imposizione. Assume la ricorrente che nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi come comprovata l'evasione dei maggiori ricavi in misura pari al minore di importo di € 9.200,00 la redditività da applicare è pari alla minore percentuale del 10%; 3) l'assoluta erroneità della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 6 Dlgs 471/97 avendo l'Ufficio presunto, ai fini Iva, gli acquisti in nero sulla scorta dell'importo di € 242.836,86 relativo ai prelevamenti in realtà giustificati, essendo evincibile il nominativo del beneficiario dei bonifici.
Si è costituito l'Ufficio che ha resistito al ricorso ribadendo la legittimità del proprio operato.
Dopo un rinvio per la integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, all'udienza del 09.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Preliminarmente va respinta la doglianza relativa al difetto di motivazione. L'atto impugnato contiene infatti tutti gli elementi necessari per consentire al contribuente di comprendere le richieste dell'Amministrazione ed approntare con pienezza l'esercizio del diritto di difesa.
Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte l'accertamento c.d. per relationem, che fa riferimento ad atti non allegati, è legittimo purché gli atti siano conosciuti o conoscibili dal contribuente (Cass. n.
18073/2008); la norma citata, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione (Cass. n.
29968/2019; Cass. n. 15327/2014).
Nella specie risulta ex actis che una copia del pvc, richiamato nell'avviso di accertamento, è stata consegnata alla parte.
Nel merito la pretesa dell'Amministrazione è fondata.
A fronte della presunzione legale da accertamenti bancari, in virtù della quale le movimentazioni di denaro risultanti dai dati acquisiti dall'Ufficio si presumono conseguenza di operazioni imponibili, il contribuente ha l'onere di fornire la prova contraria, anche attraverso presunzioni, non essendo comunque sufficiente una prova generica, ma dovendo il contribuente fornire la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività (ex multis Cass. n. 4826/25).
Orbene, nella specie, il contribuente ha omesso di fornire l'analitica giustificazione delle singole movimentazioni bancarie elencate nell'atto impugnato, essendosi limitato ad affermare che gli addebiti di cui alle carte di credito e i prelevamenti di modico valore sarebbero giustificabili ex se.
In particolare, dall'atto impugnato si ricava che i dati relativi alle movimentazioni finanziarie sono stati riscontrati dai verbalizzanti con la documentazione amministrativo/contabile acquisita nel corso delle attività di verifica. Tutte le movimentazioni che non hanno trovato riscontro nella documentazione contabile sono state riepilogate in appositi prospetti notificati alla parte al fine di richiedere le dovute giustificazioni. Il legale rappresentante della società ha riconsegnato i prospetti senza alcuna indicazione circa le giustificazioni richieste.
Quanto invece ai bonifici disposti nei confronti dei professionisti, l'Ufficio ha considerato le relative operazioni rilevanti solo ai fini IVA.
Non può poi essere accolta la richiesta di riduzione della percentuale di redditività. L'Ufficio ha infatti preso in considerazione i dati dichiarati dalle imprese operanti nel medesimo settore e territorio della società sottoposta a controllo.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €780,00 oltre accessori se dovuti. Reggio Calabria, 09.12.2025