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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/06/2024, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1208/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Gop dott.ssa Antonella Soro, all'udienza del 17 giugno 2024 sostituita dalle note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1208/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO per procura Parte_1 alle liti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Mirabello n. 14
RICORRENTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. EUTIZI CINZIA per procura alle liti, elettivamente domiciliata CP_1 in Roma, via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura distrettuale dell CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 13.6.2023, Pt_1 ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito,
[...] limitatamente al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento avendo il CTU riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 L. 118/71 e lo status di handicap grave a far data dalla CP_ domanda. Affermando di essere in possesso dei requisiti richiesti, ha convenuto in giudizio l' chiedendo a questo Tribunale l'accertamento dei suddetti requisiti, con ogni provvedimento consequenziale. CP_ Si è costituito l chiedendo il rigetto del ricorso, essendo carenti i requisiti per la concessione dei benefici richiesti e generiche le contestazioni mosse con il ricorso introduttivo del giudizio.
La causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo. Deve essere riconosciuto al ricorrente il diritto alla pensione di inabilità e lo status di handicap grave secondo le risultanze cui è pervenuto il CTU nominato nella fase di ATPO. Occorre a tal proposito ricordare che la Suprema Corte ha statuito che la contestazione parziale preclude al giudice l'emissione del decreto di omologa ed al giudice adito in opposizione (ai sensi del comma sesto dell'art. 445 bis cpc) è rimesso l'accertamento dell'intera res controversa sottesa alla pretesa fatta valere nel giudizio e non solo dei motivi oggetto di opposizione (Cass. civ. Sez. VI, 5 febbraio 2019, n. 3377).
Ritiene il Tribunale che le contestazioni espresse nel ricorso non consentano di disattendere la valutazione del consulente tecnico e siano tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale avente ad oggetto l'accertamento del diritto di cui all'art. 1 L. 18/80 , non avendo, peraltro, parte ricorrente rappresentato un mutamento in senso peggiorativo delle proprie condizioni di salute successivamente alla visita.
pagina 1 di 2 Parte ricorrente contesta nell'opposizione l'omessa valutazione da parte del CTU dei certificati del 4.6.2021 e del 25.5.2021 da cui emerge a suo parere un quadro patologico serio e l'impossibilità a deambulare;
deduce, inoltre, la mancanza di autonomia del ricorrente per la grave patologia cardiologica. Le contestazioni appaiono generiche da un punto di vista medico legale e si fondano su opinioni espresse da medici che contrastano, tuttavia, con l'indagine obiettiva compiuta dall'ausiliario il quale ha verificato che il , quanto alla deambulazione, procede con cambi Pt_1 posturali autonomi anche se difficoltosi, con alcune oscillazioni di mantenimento della stazione eretta. Quanto all'impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana il ricorrente è apparso orientato nel tempo e nello spazio, vigile e collaborativo al colloquio, di umore depresso, né è stato chiarito in ricorso in che modo le patologie rendano impossibile il compimento degli atti quotidiani della vita senza la necessità di una assistenza continua.
Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, che si presenta completa, esaustiva e priva di contraddizioni e che, dunque, deve essere integralmente recepita (risolvendosi le avverse contestazioni nella mera prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico d'ufficio), non può, pertanto, essere riconosciuta alla parte ricorrente la prestazione assistenziale richiesta, per difetto dei requisiti sanitari.
Le spese dei due giudizi vengono interamente compensate tra le parti.
PQM
Accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da handicap grave ex art. 3 co. 3 L. 104/92 e che sussistono i requisiti sanitarie per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 con decorrenza dalla domanda (21.7.2021); Non sussistono i requisiti previsti dall'art. 1 L. 18/80 ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Civitavecchia, 17.6.2024
Il Giudice
dott. ssa Antonella Soro
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Gop dott.ssa Antonella Soro, all'udienza del 17 giugno 2024 sostituita dalle note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1208/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO per procura Parte_1 alle liti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Mirabello n. 14
RICORRENTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. EUTIZI CINZIA per procura alle liti, elettivamente domiciliata CP_1 in Roma, via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura distrettuale dell CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 13.6.2023, Pt_1 ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito,
[...] limitatamente al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento avendo il CTU riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 L. 118/71 e lo status di handicap grave a far data dalla CP_ domanda. Affermando di essere in possesso dei requisiti richiesti, ha convenuto in giudizio l' chiedendo a questo Tribunale l'accertamento dei suddetti requisiti, con ogni provvedimento consequenziale. CP_ Si è costituito l chiedendo il rigetto del ricorso, essendo carenti i requisiti per la concessione dei benefici richiesti e generiche le contestazioni mosse con il ricorso introduttivo del giudizio.
La causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo. Deve essere riconosciuto al ricorrente il diritto alla pensione di inabilità e lo status di handicap grave secondo le risultanze cui è pervenuto il CTU nominato nella fase di ATPO. Occorre a tal proposito ricordare che la Suprema Corte ha statuito che la contestazione parziale preclude al giudice l'emissione del decreto di omologa ed al giudice adito in opposizione (ai sensi del comma sesto dell'art. 445 bis cpc) è rimesso l'accertamento dell'intera res controversa sottesa alla pretesa fatta valere nel giudizio e non solo dei motivi oggetto di opposizione (Cass. civ. Sez. VI, 5 febbraio 2019, n. 3377).
Ritiene il Tribunale che le contestazioni espresse nel ricorso non consentano di disattendere la valutazione del consulente tecnico e siano tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale avente ad oggetto l'accertamento del diritto di cui all'art. 1 L. 18/80 , non avendo, peraltro, parte ricorrente rappresentato un mutamento in senso peggiorativo delle proprie condizioni di salute successivamente alla visita.
pagina 1 di 2 Parte ricorrente contesta nell'opposizione l'omessa valutazione da parte del CTU dei certificati del 4.6.2021 e del 25.5.2021 da cui emerge a suo parere un quadro patologico serio e l'impossibilità a deambulare;
deduce, inoltre, la mancanza di autonomia del ricorrente per la grave patologia cardiologica. Le contestazioni appaiono generiche da un punto di vista medico legale e si fondano su opinioni espresse da medici che contrastano, tuttavia, con l'indagine obiettiva compiuta dall'ausiliario il quale ha verificato che il , quanto alla deambulazione, procede con cambi Pt_1 posturali autonomi anche se difficoltosi, con alcune oscillazioni di mantenimento della stazione eretta. Quanto all'impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana il ricorrente è apparso orientato nel tempo e nello spazio, vigile e collaborativo al colloquio, di umore depresso, né è stato chiarito in ricorso in che modo le patologie rendano impossibile il compimento degli atti quotidiani della vita senza la necessità di una assistenza continua.
Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, che si presenta completa, esaustiva e priva di contraddizioni e che, dunque, deve essere integralmente recepita (risolvendosi le avverse contestazioni nella mera prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico d'ufficio), non può, pertanto, essere riconosciuta alla parte ricorrente la prestazione assistenziale richiesta, per difetto dei requisiti sanitari.
Le spese dei due giudizi vengono interamente compensate tra le parti.
PQM
Accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da handicap grave ex art. 3 co. 3 L. 104/92 e che sussistono i requisiti sanitarie per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 con decorrenza dalla domanda (21.7.2021); Non sussistono i requisiti previsti dall'art. 1 L. 18/80 ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Civitavecchia, 17.6.2024
Il Giudice
dott. ssa Antonella Soro
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