Art. 15.
Modalita' di accesso all'esercizio delle funzioni di ufficiali della riscossione
1. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, gli articoli 42 e 43 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 42 (Ufficiali della riscossione). - 1. Ferme restando le abilitazioni gia' conseguite fino alla data del 31 dicembre 2024, gli ufficiali della riscossione sono nominati dal legale rappresentante dell'agente della riscossione, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione nazionale, tra i dipendenti dello stesso agente in possesso dei requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di revoca della nomina.
2. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal prefetto del luogo in cui ha sede legale l'agente della riscossione, che appone il proprio visto sull'atto di nomina sempreche' non vi siano le condizioni ostative di cui all' articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ; l'autorizzazione puo' essere revocata in ogni momento dal prefetto.
Art. 43 (Funzioni degli ufficiali della riscossione). - 1.
L'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni in tutto il territorio nazionale, in rapporto di lavoro subordinato con l'agente della riscossione stesso e sotto la sua sorveglianza; l'ufficiale della riscossione non puo' farsi rappresentare ne' sostituire.».
2. Al testo unico in materia di versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, l'articolo 232 e' sostituito dal seguente:
«Art. 232 (Ufficiali della riscossione ( articolo 42 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 )). - 1. Ferme restando le abilitazioni gia' conseguite fino alla data del 31 dicembre 2024, gli ufficiali della riscossione sono nominati dal legale rappresentante dell'agente della riscossione, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione nazionale, tra i dipendenti dello stesso agente in possesso dei requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di revoca della nomina.
2. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal prefetto del luogo in cui ha sede legale l'agente della riscossione, che appone il proprio visto sull'atto di nomina sempreche' non vi siano le condizioni ostative di cui all' articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ; l'autorizzazione puo' essere revocata in ogni momento dal prefetto.».
Modalita' di accesso all'esercizio delle funzioni di ufficiali della riscossione
1. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, gli articoli 42 e 43 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 42 (Ufficiali della riscossione). - 1. Ferme restando le abilitazioni gia' conseguite fino alla data del 31 dicembre 2024, gli ufficiali della riscossione sono nominati dal legale rappresentante dell'agente della riscossione, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione nazionale, tra i dipendenti dello stesso agente in possesso dei requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di revoca della nomina.
2. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal prefetto del luogo in cui ha sede legale l'agente della riscossione, che appone il proprio visto sull'atto di nomina sempreche' non vi siano le condizioni ostative di cui all' articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ; l'autorizzazione puo' essere revocata in ogni momento dal prefetto.
Art. 43 (Funzioni degli ufficiali della riscossione). - 1.
L'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni in tutto il territorio nazionale, in rapporto di lavoro subordinato con l'agente della riscossione stesso e sotto la sua sorveglianza; l'ufficiale della riscossione non puo' farsi rappresentare ne' sostituire.».
2. Al testo unico in materia di versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, l'articolo 232 e' sostituito dal seguente:
«Art. 232 (Ufficiali della riscossione ( articolo 42 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 )). - 1. Ferme restando le abilitazioni gia' conseguite fino alla data del 31 dicembre 2024, gli ufficiali della riscossione sono nominati dal legale rappresentante dell'agente della riscossione, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione nazionale, tra i dipendenti dello stesso agente in possesso dei requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di revoca della nomina.
2. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal prefetto del luogo in cui ha sede legale l'agente della riscossione, che appone il proprio visto sull'atto di nomina sempreche' non vi siano le condizioni ostative di cui all' articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ; l'autorizzazione puo' essere revocata in ogni momento dal prefetto.».