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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/04/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3748/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3748/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TINA DI Parte_1 C.F._1
GIROLAMO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TINA DI Controparte_1 C.F._2
GIROLAMO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4
Con ricorso presentato in data 13.12.2024 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 [...]
chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, con affidamento CP_1
condiviso dei figli minori e collocamento prevalente degli stessi presso la madre, che la casa coniugale fosse assegnata al che fosse posto in capo al l'obbligo di versare alla ricorrente a titolo CP_1 CP_1
di partecipazione alle spese di mantenimento dei figli e del coniuge, nonché a titolo di contributo per il canone di locazione, l'importo mensile di € 1.500,00, che l'Assegno unico universale per i figli venisse percepito interamente dalla stessa e proponeva una ripartizione delle spese straordinarie ed un piano di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Parte resistente, sebbene non formalmente costituitasi in giudizio, compariva all'udienza del 25.2.2025 dichiarando di essere disponibile ad avviare una trattativa di conciliazione.
Nelle more del giudizio le parti, nel frattempo assistite dal medesimo difensore, raggiungevano un accordo, depositato in atti in data 17.3.2025, contenente le seguenti condizioni di separazione:
“Sub 1) i coniugi si concedono reciproca liberatoria di aver già provveduto alla divisione degli effetti personali;
Sub 2) i figli , nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Persona_1 Persona_2
14.09.2022, saranno affidati ad entrambi i coniugi con collocamento prevalente presso la madre;
Sub 3) la casa coniugale sarà assegnata al marito che continuerà a risiedervi mentre la SI.ra ha già trasferito la propria residenza in Tollo (CH) alla via San Biagio n. 20 unitamente ai Parte_1
due figli;
ogni cambio di residenza sarà comunicato fra i coniugi;
Sub 4) il SI. verserà alla moglie, a titolo di partecipazione alle spese di mantenimento dei figli CP_1
e del coniuge, nonché a titolo di contributo per il canone di locazione, l'importo mensile di € 1.4000,00
(millequattrocento/00);
Sub 5) l'assegno unico per i figli minori sarà percepito come per legge;
Sub 6) le spese straordinarie che dovranno essere sostenute per i figli, verranno rimborsate dall'altro coniuge nella misura del 50% al genitore che le avrà sostenute, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale, il tutto secondo la seguente suddivisione:
Spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, a loro volta suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: tasse scolastiche, iscrizioni a rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
pagina 2 di 4 Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informativa, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia specialistica privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
Sub 7) il padre avrà diritto di tenere con sé i figli, con modalità di volta in volta da concordare con la madre, data la tenera età dei due minori. In mancanza di un accordo con la madre, il padre avrà diritto di tenere i propri figli per due fine settimana al mese dal sabato pomeriggio alla domenica sera,
a settimane alterne.
Per quanto riguarda le festività, le stesse saranno ripartite in egual misura alternando di anno in anno i vari periodi. Dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 al 6 gennaio con l'altro, alternando per l'anno successivo gli stessi periodi.
Durante il periodo pasquale, ad anni alterni dal venerdì Santo alla Domenica di Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì in Albis con l'altro.
Durante l'estate i genitori potranno trascorrere entrambi un periodo di dieci giorni consecutivi con il proprio figlio, previa comunicazione entro il mese di maggio;
i figli, infine, a prescindere da chi ha il diritto di visita, trascorreranno il compleanno della mamma con questa e il compleanno del padre con questo, così come per la festa della mamma e per quella del papà;
Sub 8) i genitori si impegnano, altresì, a darsi preventiva comunicazione di eventuali viaggi e/o spostamenti, anche temporanei, con i figli minori;
Sub 9) le parti si danno sin d'ora il reciproco consenso al rilascio del documento id identità valido per l'espatrio e/o passaporto, sia per sé che per i figli minori, senza necessità di ulteriore e successivo consenso.”.
pagina 3 di 4 All'udienza del 18.3.2025 le parti hanno precisato che l'assegno di mantenimento mensile di €
1.400,00 dovuto dal alla moglie avrebbe avuto decorrenza dal marzo 2025, sarebbe stato da CP_1
versare ogni mese entro il giorno 30, e sarebbe stato destinato per € 550,00 al pagamento del canone di locazione dell'abitazione di Tollo, per € 600 al contributo al mantenimento dei figli (300 per ciascuno)
e per € 250 al contributo al mantenimento della moglie.
La separazione può essere pronunciata, essendo intervenuti fatti tali da rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi, come affermato concordemente dai medesimi, e il predetto accordo può essere omologato in quanto conforme all'interesse dei figli minori e non contrario a norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito della lite, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) omologa l'accordo di separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, coniugati in Pescara il 17.10.2020 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Pescara al N. 85, parte I, anno 2020) riportato in motivazione;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 7 aprile 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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