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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/11/2025, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 419/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. LO RE Presidente dott. NN GH Consigliere relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 419/2023 promossa da:
rappresentata e difesa da avv. RENZO GIANPIERO Parte_1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
rappresentata e difesa da avv. BALDI Controparte_1
LA
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 88/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 13/01/2023
CONCLUSIONI
In data 13.11.25 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Per la parte appellata: chiede dichiararsi l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16/02/2023, la proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Firenze n. 88/2023 emessa il 13/01/2023 e pubblicata il
16/01/2023 e notificata il 18/01/2023.
A sostegno del gravame l'appellante deduceva un'incongruenza del percorso logico-giuridico- argomentativo da parte del giudice di prime cure che, aderendo alle tesi di , Controparte_1 avrebbe superficialmente interpretato le prove e le risultanze del giudizio ed avrebbe illegittimamente negato di procedersi alla CTU richiesta da controparte.
La sentenza oggi impugnata veniva emessa al termine di un giudizio di opposizione promosso da avverso al decreto ingiuntivo n. 4145/2020 emesso dal Tribunale di Firenze in Parte_1 data 21/10/20 nell'ambito del procedimento RG 9455/2020, chiedendo in via preliminare di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Firenze in favore del Tribunale di Pistoia e nel merito di revocarsi il decreto ingiuntivo essendo le somme ingiunte non dovute, chiedendo di dichiarare risolti o disdetti i contratti e la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della . Controparte_1
In via riconvenzionale, la opponente chiedeva, altresì, la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti inclusi gli importi già corrisposti a titolo di canone di locazione finanziaria a Grenke Locazione S.r.l., oltre alla restituzione dei costi di manutenzione dei software e costi inerenti l'acquisto di un nuovo software ed Controparte_2
€ 10.000,00 per danni da mancata fruizione dei programmi per la ge-stione della contabilità.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso rilevato ed Controparte_1 eccepito avendo la correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali e CP_1 chiedendo quindi di confermarsi il decreto ingiuntivo e di rigettare la domanda riconvenzionale essendo la stessa del tutto infondata.
Con sentenza n. 88/2023 il Tribunale di Firenze rigettava l'opposizione promossa da
[...]
e confermava il decreto ingiuntivo, ritenendo la stessa infondata per i seguenti motivi: (i) Pt_1 il Tribunale di Firenze è il foro competente atteso che l'obbligazione dedotta in giudizio aveva ad oggetto una prestazione di denaro e quindi da eseguirsi al domicilio del creditore,
[...] con sede a Scandicci (FI); (ii) non vi era stata mancata esecuzione delle CP_1 prestazioni da parte di essendo pacifica l'esistenza dei rapporti contrattuali tra le CP_1
pagina 2 di 4 parti ed ampiamente provata dai documenti versati in atti dall'opposta; (iii) né alcun inadempimento contrattuale da parte di Era, infatti, generica e non provata CP_1
Part l'eccezione relativa ai malfunzionamenti avanzata dalla e comunque superata dalla produzione documentale effettuata dalla da cui si evinceva in modo inequivoco che CP_1 le segnalazioni non erano malfunzionamenti ma solo mere segnalazioni di assistenza – Part peraltro derivanti dal fatto che la ha deciso di procedere in autonomia alla configurazione
- in relazione alle quali la convenuta opposta si è sempre prontamente attivata in maniera risolutiva. Part Il Giudice, quindi, rigettava anche la domanda riconvenzionale avanzata dalla non essendovi stato alcun inadempimento da parte di e condannava l'attrice alla CP_1 refusione delle spese processuali. more del giudizio di appello e prima della udienza di precisazione delle conclusioni CP_3 parte appellata depositava nota in cui chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere e allegava il verbale di mediazione che aveva sortito effetto positivo.
In assenza di precisazioni espressamente precisate da parte della appellante, ma in presenza di un verbale di mediazione positivo, si deve intendere che anche la appellante si associ alla richiesta della controparte.
Sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, perché tutte le parti hanno confermato che l'oggetto della controversia è stato transatto, così che non v'è più necessità dell'intervento del giudice.
Infatti, secondo quanto affermato, a risoluzione di taluni contrasti nella giurisprudenza di legittimità, da Cass. Sez. un. civ. 1048/2000, la cessazione della materia del contendere, istituto introdotto in via pretoria nel processo civile (e diverso da quello ora previsto e tipizzato dalla legge nel processo amministrativo e in quello tributario) è una pronuncia in rito, assumibile anche di ufficio e con sentenza, che consegue, essenzialmente, alla constatazione che è sopravvenuta la carenza di interesse ad agire e che viene adottata tutte le volte in cui l'estinzione del giudizio (ossia la pronuncia in rito per mancanza di interesse) non può essere adottata secondo istituti tipici (rinuncia agli atti, ecc.).
La giurisprudenza successiva è conforme (vds da Cass. sez. lav.
4.1.2001 n. 64 a Cass. sez. 6^ civ. ord. 19.2.2020 n. 4167).
Uno dei tipici casi che induce la cessazione della materia del contendere è per l'appunto la transazione sull'oggetto della controversia, poiché il sopravvenuto accordo delle parti rende pagina 3 di 4 del tutto inutile l'intervento del giudice e si sostituisce a ogni altra precedente statuizione già presa (cfr Cass. sez. lav.
3.3.2003 n. 3122, la quale ha avuto modo di precisare che «[…] nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere, il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato […]»).
In definitiva, in totale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese dei due gradi.
Non sussistono, infine, le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. in totale riforma della sentenza n. 88/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
13/01/2023 impugnata da nei confronti di dichiara cessata Parte_1 Controparte_4 la materia del contendere e compensa integralmente fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Firenze, camera di consiglio del 13.11.25
Il Consigliere estensore
NN GH
Il Presidente
LO RE
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. LO RE Presidente dott. NN GH Consigliere relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 419/2023 promossa da:
rappresentata e difesa da avv. RENZO GIANPIERO Parte_1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
rappresentata e difesa da avv. BALDI Controparte_1
LA
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 88/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 13/01/2023
CONCLUSIONI
In data 13.11.25 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Per la parte appellata: chiede dichiararsi l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16/02/2023, la proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Firenze n. 88/2023 emessa il 13/01/2023 e pubblicata il
16/01/2023 e notificata il 18/01/2023.
A sostegno del gravame l'appellante deduceva un'incongruenza del percorso logico-giuridico- argomentativo da parte del giudice di prime cure che, aderendo alle tesi di , Controparte_1 avrebbe superficialmente interpretato le prove e le risultanze del giudizio ed avrebbe illegittimamente negato di procedersi alla CTU richiesta da controparte.
La sentenza oggi impugnata veniva emessa al termine di un giudizio di opposizione promosso da avverso al decreto ingiuntivo n. 4145/2020 emesso dal Tribunale di Firenze in Parte_1 data 21/10/20 nell'ambito del procedimento RG 9455/2020, chiedendo in via preliminare di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Firenze in favore del Tribunale di Pistoia e nel merito di revocarsi il decreto ingiuntivo essendo le somme ingiunte non dovute, chiedendo di dichiarare risolti o disdetti i contratti e la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della . Controparte_1
In via riconvenzionale, la opponente chiedeva, altresì, la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti inclusi gli importi già corrisposti a titolo di canone di locazione finanziaria a Grenke Locazione S.r.l., oltre alla restituzione dei costi di manutenzione dei software e costi inerenti l'acquisto di un nuovo software ed Controparte_2
€ 10.000,00 per danni da mancata fruizione dei programmi per la ge-stione della contabilità.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso rilevato ed Controparte_1 eccepito avendo la correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali e CP_1 chiedendo quindi di confermarsi il decreto ingiuntivo e di rigettare la domanda riconvenzionale essendo la stessa del tutto infondata.
Con sentenza n. 88/2023 il Tribunale di Firenze rigettava l'opposizione promossa da
[...]
e confermava il decreto ingiuntivo, ritenendo la stessa infondata per i seguenti motivi: (i) Pt_1 il Tribunale di Firenze è il foro competente atteso che l'obbligazione dedotta in giudizio aveva ad oggetto una prestazione di denaro e quindi da eseguirsi al domicilio del creditore,
[...] con sede a Scandicci (FI); (ii) non vi era stata mancata esecuzione delle CP_1 prestazioni da parte di essendo pacifica l'esistenza dei rapporti contrattuali tra le CP_1
pagina 2 di 4 parti ed ampiamente provata dai documenti versati in atti dall'opposta; (iii) né alcun inadempimento contrattuale da parte di Era, infatti, generica e non provata CP_1
Part l'eccezione relativa ai malfunzionamenti avanzata dalla e comunque superata dalla produzione documentale effettuata dalla da cui si evinceva in modo inequivoco che CP_1 le segnalazioni non erano malfunzionamenti ma solo mere segnalazioni di assistenza – Part peraltro derivanti dal fatto che la ha deciso di procedere in autonomia alla configurazione
- in relazione alle quali la convenuta opposta si è sempre prontamente attivata in maniera risolutiva. Part Il Giudice, quindi, rigettava anche la domanda riconvenzionale avanzata dalla non essendovi stato alcun inadempimento da parte di e condannava l'attrice alla CP_1 refusione delle spese processuali. more del giudizio di appello e prima della udienza di precisazione delle conclusioni CP_3 parte appellata depositava nota in cui chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere e allegava il verbale di mediazione che aveva sortito effetto positivo.
In assenza di precisazioni espressamente precisate da parte della appellante, ma in presenza di un verbale di mediazione positivo, si deve intendere che anche la appellante si associ alla richiesta della controparte.
Sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, perché tutte le parti hanno confermato che l'oggetto della controversia è stato transatto, così che non v'è più necessità dell'intervento del giudice.
Infatti, secondo quanto affermato, a risoluzione di taluni contrasti nella giurisprudenza di legittimità, da Cass. Sez. un. civ. 1048/2000, la cessazione della materia del contendere, istituto introdotto in via pretoria nel processo civile (e diverso da quello ora previsto e tipizzato dalla legge nel processo amministrativo e in quello tributario) è una pronuncia in rito, assumibile anche di ufficio e con sentenza, che consegue, essenzialmente, alla constatazione che è sopravvenuta la carenza di interesse ad agire e che viene adottata tutte le volte in cui l'estinzione del giudizio (ossia la pronuncia in rito per mancanza di interesse) non può essere adottata secondo istituti tipici (rinuncia agli atti, ecc.).
La giurisprudenza successiva è conforme (vds da Cass. sez. lav.
4.1.2001 n. 64 a Cass. sez. 6^ civ. ord. 19.2.2020 n. 4167).
Uno dei tipici casi che induce la cessazione della materia del contendere è per l'appunto la transazione sull'oggetto della controversia, poiché il sopravvenuto accordo delle parti rende pagina 3 di 4 del tutto inutile l'intervento del giudice e si sostituisce a ogni altra precedente statuizione già presa (cfr Cass. sez. lav.
3.3.2003 n. 3122, la quale ha avuto modo di precisare che «[…] nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere, il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato […]»).
In definitiva, in totale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese dei due gradi.
Non sussistono, infine, le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. in totale riforma della sentenza n. 88/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
13/01/2023 impugnata da nei confronti di dichiara cessata Parte_1 Controparte_4 la materia del contendere e compensa integralmente fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Firenze, camera di consiglio del 13.11.25
Il Consigliere estensore
NN GH
Il Presidente
LO RE
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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