TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/06/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
RG 650/2023
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Sergio Palmas, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Sassari,
Via Mazzini n. 6;
RICORRENTE contro
(P. IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Macciotta, elettivamente P.IVA_1 domiciliata all'indirizzo telematico all'indirizzo PEC
Email_1
CONVENUTA
OGGETTO: anzianità servizio e collocazione temporale prestazione lavorativa part time
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 2 maggio 2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
( chiedendo Controparte_1 CP_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte.
2. Il ricorrente ha rappresentato di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta per mezzo di una serie di contratti a tempo determinato tra il 2011 e il 2015 con qualifica di operaio, mansioni di “addetto carico e scarico” ed inquadramento all'8° livello di cui al CCNL Assaeroporti, per pervenire poi all'assunzione a tempo indeterminato e parziale (20 ore settimanali per 5 mesi all'anno) con decorrenza dall'1.5.2016, a seguito della conciliazione sottoscritta tra le parti in data 16.3.2016.
3. Il sig. ha anzitutto lamentato il mancato corretto computo dell'anzianità di Pt_1
servizio da parte datoriale, posto che in virtù delle disposizioni del contratto collettivo il ricorrente avrebbe avuto diritto al primo scatto di anzianità, che necessita di un biennio per la maturazione, fin dall'1.6.2016, e il secondo a far data dall'1.6.2020; invece, la resistente avrebbe riconosciuto il primo scatto solamente dall'1 gennaio 2020.
4. In ragione di quanto sopra, il ricorrente ha vantato il diritto ad ottenere l'importo di €
756,08, a titolo di differenze retributive per il corretto computo degli scatti di anzianità maturati.
5. Parte ricorrente ha altresì lamentato che determinava i turni orari solamente CP_1
con cadenza mensile e senza un programma articolato su fasce stabilite, procedendo altresì
a frequenti variazioni della turnistica nel corso della stessa mensilità e senza adeguato preavviso al lavoratore.
6. Tale condotta sarebbe illegittima in quanto adottata in violazione di quanto disposto dall'art. 5 del d.lgs. n. 81 del 2015, che imporrebbe una predeterminazione dell'orario lavorativo del dipendente a tempo parziale, mediante riferimento a turni programmati su fasce orarie prestabilite, in ordine al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
7. avrebbe invece indicato 48 differenti turni giornalieri, articolati nel corso delle CP_1
24 ore. Ciò equivarrebbe a tesi del ricorrente a mancata predeterminazione dell'orario lavorativo.
8. Il sig. ha dunque convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento Pt_1 CP_1
delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Sassari, in funzione di Giudice unico del
Lavoro, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione, per le ragioni gradatamente esposte in narrativa, accertare e dichiarare:
A. il diritto del signor al riconoscimento del primo aumento Parte_1
periodico di anzianità alla data del 1 giugno 2016 e del secondo alla data del 1 giugno
2020;
2 B. per l'effetto, accertare e dichiarare che il signor è creditore alla data Controparte_2 odierna per il titolo suindicato della somma complessiva di € 756,18, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dalle singola scadenze e sino al saldo e, conseguentemente, condannare la S.p.A., al pagamento, in favore del ricorrente della somma CP_1 complessiva di € 756,10 maturata alla data del 31 dicembre 2022 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e sino al saldo;
C. accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla preventiva indicazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno;
D. accertare e dichiarare l'inadempimento in capo a in relazione CP_1 all'obbligo di cui al punto C);
E. condannare alla preventiva indicazione della collocazione temporale CP_1 dell'orario di lavoro del ricorrente con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno;
F. condannare, anche ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs.vo 81/2015 ed in ragione del suindicato inadempimento, la al risarcimento del danno in favore CP_1 dell'odierno ricorrente, da liquidarsi in € 5.000,00 o nella diversa misura da determinarsi in via equitativa;
G. con vittoria delle spese del giudizio”.
9. Si è tempestivamente costituita contestando tutte le deduzioni di parte CP_1
ricorrente.
10. La convenuta ha anzitutto eccepito l'infondatezza della domanda volta al riconoscimento e pagamento degli scatti di anzianità, posto che il lavoratore in sede di conciliazione aveva rinunciato a tutti i diritti riconducibili ai pregressi rapporti a termine, ivi inclusi gli scatti di anzianità.
11. In ordine alla contestazione circa la mancata preventiva determinazione dei turni di lavoro, parte convenuta ha sostenuto di aver sempre adottato una pianificazione mensile dei turni dei propri dipendenti. Tale pianificazione poi poteva subire della variazioni in corso d'opera, in ragione delle esigenze tecniche, organizzative ed operative aziendali, ma sempre con tempestive comunicazioni ai propri dipendenti.
3 12. Sicché, la resistente ha chiesto l'integrale rigetto del ricorso avversario.
13. Istruita la causa solo documentalmente, quest'ultima viene definita all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
14. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
15. Quanto al tema della richiesta di pagamento degli scatti di anzianità maturati, mediante computo nell'anzianità di servizio complessiva dei periodi lavorati a tempo determinato, non può essere condivisa l'eccezione sollevata da parte resistente.
16. Invero, col verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale il 16 marzo 2016, il lavoratore ha rinunciato alle sole pretese economiche maturate fino a tale momento, non potendo invece rinunciare a diritti non ancora acquisiti al proprio patrimonio (quale quello azionato nel presente giudizio), ben potendo rivendicare l'anzianità accumulata nel corso dei precedenti rapporti ai fini della maturazione economica del diritto oggi domandato.
17. In tali termini si è espressa la Suprema Corte, ribadendo che “questa Corte ha già avuto occasione, in fattispecie analoga alla presente, di precisare (Cass. n. 12227/2013) che “il regime di eventuale mera annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, previsto dall'art.
2113 cod. civ., riguarda soltanto le ipotesi di rinuncia a un diritto già acquisito, mentre in caso di rinuncia all'incidenza dell'anzianità maturata ad una certa data del rapporto di lavoro sui diritti, derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, ancora non acquisiti nel patrimonio del rinunciante, la rinuncia viene ad assumere il valore di un atto diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata in maniera inderogabile dalle norme di legge o di contratto collettivo, e ciò ne determina la nullità a norma dell'art. 1418 cod. civ., o l'invalidità o
l'inefficacia a norma dell'art. 2077 cod. civ. (Cass. 8 novembre 2001, n. 13834; Cass. 11 marzo 1983 n. 1846; Cass. 28 dicembre 1983 n. 7633; Cass. 8 luglio 1988 n. 4529; Cass.
19 gennaio 1999 n. 477 nonché Cass. 26 marzo 2012, n. 4811)”; da tale premessa traendo, poi, la conclusione che era da ritenersi “del tutto logica” la (difforme rispetto a quella di cui al motivo in esame) “interpretazione dei verbali di conciliazione in oggetto effettuata dalla Corte di appello, nel senso che essi, pur precludendo ai lavoratori la possibilità di rivendicare differenze retributive per scatti di anzianità maturati in base
4 alla anzianità pregressa nel periodo antecedente la formale assunzione da parte di
[omissis], non impedisce loro di esercitare il diritto di avvalersi di tale anzianità al fine del computo degli scatti di anzianità maturati dopo l'assunzione, trattandosi di diritti che non erano ancora maturati al momento delle conciliazioni. Tale soluzione, come ha rilevato la Corte d'appello, trova riscontro negli impegni assunti dalla società in sede di conciliazione sindacale ed è anche conforme al principio affermato da questa Corte secondo cui l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, nel cui ambito integra il presupposto di fatto di specifici diritti (quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità)” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 25315 del 2018).
18. Sicché, va affermato il diritto di parte ricorrente a vantare l'anzianità di servizio accumulata nei vari rapporti a termine intercorsi tra le parti tra il 2011 e il 2015 (doc. 1 fasc. ricorrente), ai fini della maturazione della progressione economica di anzianità.
19. In merito, l'art. 23 del CCNL applicato al rapporto dispone che “dopo ciascun biennio di servizio prestato dalla data di assunzione presso la società il lavoratore ha diritto ad un aumento periodico di anzianità”, stabilendo poi nel medesimo articolo il divieto di assorbimento degli stessi e il valore economico degli aumenti in base al livello di inquadramento.
20. Tenuto conto del servizio maturato dal sig. alle dipendenze di nel Pt_1 CP_1
periodo precedente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione, non avendo peraltro le parti collettive escluso la rilevanza del servizio a tempo determinato, il dipendente ha maturato il primo scatto di anzianità a decorrere dall'1.6.2016 e il secondo dall'1.6.2020, così come richiesto in ricorso.
21. Di conseguenza, sono dovute al ricorrente le differenze retributive maturate sia in relazione a tale mancato riconoscimento, sia con riferimento al secondo scatto di anzianità, maturato dal lavoratore con decorrenza da giugno 2020 (avendo CP_1
invece riconosciuto il primo scatto solo da gennaio 2020).
22. Rispetto ai conteggi prodotti da parte ricorrente, la convenuta, pur essendone onerata, si limita a censurare genericamente l'erroneità degli stessi, senza tuttavia specificare le
5 ragioni dell'eccezione, né dal punto di vista dei criteri e dei valori impiegati, né del calcolo matematico.
23. Invero, “l'art. 416 c.p.c. impone al convenuto di «prendere posizione, in maniera precisa
e non limitata ad una generica contestazione», in ordine ai fatti affermati dall'attore, il che, con specifico riguardo ai conteggi eventualmente prodotti da quest'ultimo circa
l'ammontare del proprio credito, implica che non sia all'uopo sufficiente un mero dissenso (Cass. n. 25588 del 2010), ma occorra una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e si offra contestualmente di provarne il fondamento (Cass. nn. 11667 del 2010, 6202 del 2004), dovendo ritenersi che la contestazione sia tamquam non esset qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, le quali devono risultare dagli atti o essere successivamente provate (Cass. n. 83 del 2003)” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 5949 del 2018).
24. Pertanto, la resistente va condannata a versare al ricorrente l'importo di € 756,08, oltre accessori del credito da lavoro.
25. Risulta altresì fondata anche l'ulteriore pretesa azionata da parte ricorrente.
26. A livello normativo, l'art. 5 del d. lgs. n. 81 del 2015 così prevede: “
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
3. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma
2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”.
27. Tali disposizioni stabiliscono dunque la necessità di indicare puntualmente nel contratto di lavoro non solo la durata della prestazione lavorativa, ma anche la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno (come, peraltro, già previsto dall'articolo 2, comma 2 del d. lgs. n. 61 del 2000), al fine di garantire la programmabilità del tempo di lavoro dei part-timer, che è condizione di legittimità costituzionale di tale figura negoziale, alla luce della sentenza n. 210/1992 della Corte
6 Costituzionale, che ha escluso l'ammissibilità di un contratto di lavoro a tempo parziale nel quale sia riconosciuto al datore di lavoro il potere unilaterale di determinare o variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, assoggettando il lavoratore ad un potere di chiamata esercitabile ad libitum.
28. Nel caso di attività lavorativa organizzata su turni, poi, l'indicazione di cui al comma 2 della norma in esame può essere operata attraverso il rinvio a dei turni programmati stabiliti in fasce orarie predefinite. Ciò implica, dunque, un onere di programmazione specifica in capo a parte datoriale, quantomeno in ordine all'indicazione di “fasce orarie prestabilite”.
29. La disposizione si inserisce nel solco del principio tracciato dalla Corte Costituzionale, risultando chiaro l'intento di consentire al lavoratore di prevedere la collocazione temporale dell'impegno lavorativo al fine di poter organizzare il tempo restante.
30. In tale contesto si aggiunge la possibilità, determinata dall'art. 6, commi 4, 5 e 6, d.lgs. n.
81 del 2015 che, nel rispetto dei contratti collettivi, le parti pattuiscano, per iscritto, clausole cd. “flessibili o elastiche” relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
31. La giurisprudenza ha chiarito che, anche in caso di contrattualizzazione di una clausola relativa alla variazione della collocazione temporale della prestazione, non è consentito derogare all'obbligo di garantire al lavoratore la prevedibilità delle tempistiche della propria prestazione lavorativa, poiché, come rilevato, la programmabilità del tempo di lavoro costituisce condizione di legittimità del contratto part-time (cfr. Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 6900 del 2018, che stabilisce l'illegittimità delle clausole elastiche che consentono al datore di lavoro di richiedere “a comando” la prestazione lavorativa dedotta in contratto part-time poiché comportano una maggiore penosità e onerosità del lavoro;
nello stesso senso Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 25680 del 2014).
32. La disciplina legale posta dall'art. 6 cit. in difetto di regolamentazione contrattuale, prevede, infatti, che le clausole elastiche o flessibili devono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro e che devono prevedere, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due
7 giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento - che non può eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale - e comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
33. La procedura individuata per la sottoscrizione delle clausole, le condizioni della loro validità, le modalità di attivazione e quelle di compensazione economica, lasciano emergere che l'intentio legis è quella tutelare il lavoratore, proprio al fine di garantirgli, anche in queste ipotesi, la prevedibilità dell'impegno lavorativo.
34. In altre parole, nell'ambito del lavoro part-time deve essere riconosciuto al datore di lavoro un potere di variazione unilaterale della collocazione temporale ridotto e regolamentato, dovendosi comunque garantire il contemperamento degli interessi dei lavoratori ai quali sarebbe, altrimenti, del tutto impossibile programmare altre attività lavorative così come la gestione delle esigenze della vita familiare.
35. Il contratto part-time risulta, infatti, in astratto compatibile anche con una seconda attività lavorativa (l'incompatibilità deve essere dimostrata in concreto, cfr. Cass. civ, sez. lav., sentenza n. 13196 del 2017) e, a tale scopo, risulta indispensabile che al lavoratore sia garantita certa stabilità nella collocazione temporale dei turni nonché la loro comunicazione con congruo preavviso.
36. Quanto alle sanzioni per la violazione della disciplina richiamata, l'art. 10 d.lgs. n. 81 del
2015 prevede: “Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché' delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
3. Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti
8 collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”.
37. Con riferimento all'emolumento da corrispondere al lavoratore, la giurisprudenza di legittimità, formatasi in relazione al previgente art. 8, comma 2, d.lgs. n. 61 del 2000 contenente, per il caso di omessa indicazione nel contratto della distribuzione dell'orario part-time, una disciplina sovrapponibile a quella applicabile al caso in esame, è ormai consolidata nell'affermare che lo stesso abbia natura di misura sanzionatoria, e deve pertanto essere liquidato equitativamente senza necessità di prova del danno procurato, che deriva dall'obiettivo disagio subito dal lavoratore per l'unilaterale determinazione del datore di lavoro delle modalità temporali di svolgimento della prestazione (cfr. Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 9229 del 2021; Cass. civ., sez. lav., sez. lav., sentenza n. 8882 del
2015).
38. Nel caso di specie, è pacifico che la programmazione dei turni sia solamente mensile. Né è poi oggetto di censura la deduzione di parte ricorrente secondo cui nell'arco di una giornata lavorativa vengono programmati ben 48 differenti turni, che coprono ogni mezz'ora l'arco temporale che va dalle 00:00 alle 24:00.
39. Peraltro, tale circostanza emerge altresì dal documento nel quale vengono indicati con varie sigle tutti i possibili turni distribuiti sulle 24 ore (doc. 9 fasc. ricorrente).
40. Sempre a livello documentale è poi possibile accertare la ripetuta e variegata distribuzione dei turni assegnati a parte ricorrente, risultando tutta una serie diffusa di fasce lavorative differenti nella distribuzione mensile (doc. 10 fasc. ricorrente). A mero titolo esemplificativo, nel mese di maggio 2021, il ricorrente ha svolto almeno 7 differenti turni, con orizzonte temporale della prestazione lavorativa compreso tra le 05:00 e le 24:00.
41. Vista l'ampia copertura temporale indicata, è evidente che risulta sostanzialmente omessa la predeterminazione dei turni con riferimento a fasce orarie prestabilite, e che dunque risulta violata la disciplina posta dall'art. 5 del d.lgs. n. 81 del 2015. Deve inoltre rilevarsi che, anche in concreto, la condotta della non garantisce al lavoratore la CP_1
programmabilità del tempo di lavoro: a fronte della lamentata tardiva comunicazione dei turni nonché della loro variabilità, la datrice di lavoro si è limitata ad allegare che i turni venivano comunicati tempestivamente, con cadenza mensile.
9 42. Alla luce di questa estrema variabilità dei turni, deve ritenersi esclusa la possibilità del lavoratore di programmare per il futuro il suo tempo di lavoro.
43. pur potendo contare su un consistente numero di dipendenti che CP_1
consentirebbe una regolazione ordinata e prevedibile della turnazione, quanto meno secondo fasce orarie assegnate a ciascun lavoratore, ha, di fatto, esercitato quel potere di chiamata ad libitum che mina il diritto del lavoratore di organizzare la propria vita lavorativa e personale.
44. La prestazione lavorativa del ricorrente viene invece sostanzialmente distribuita su una serie di turni mensili del tutto eterogenei tra loro, ciò evidenziando una particolare soggezione del dipendente alle direttive organizzative imposte dal datore.
45. Il rilievo è ulteriormente amplificato dal fatto che i turni venivano altresì modificati in corso d'opera da come allegato dal ricorrente e non contestato da CP_1 quest'ultima. Peraltro, la circostanza emerge anche a livello documentale (docs. 4 e 9 fasc. ricorrente), ove saltano all'evidenza delle frequenti interlineature alla programmazione dei turni, con sostituzioni 'a penna', nonché vi è traccia delle comunicazioni trasmesse da parte datoriale circa il cambio della turnazione.
46. Deve quindi ritenersi che la condotta della datrice di lavoro sia illegittima.
47. Tale conclusione non muta alla luce delle dedotte - peraltro genericamente - esigenze che caratterizzano il settore di apparenza della SOGEAAL - società che opera nell'ambito dei servizi aeroportuali - posto che le stesse non possono certo derogare alla norma di legge.
48. A tali esigenze fa fronte il CCNL di settore che prevede, con riferimento ai lavoratori a tempo parziale, al paragrafo 6 dell'art. G11: “in presenza di esigenze tecnico-produttive, anche non programmabili, l'azienda ha la facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa di personale a tempo parziale, dandone un preavviso ai soggetti interessati di almeno 48 ore. Le prestazioni lavorative effettuate a seguito dell'applicazione di questo comma sono compensate con una maggiorazione forfettaria legata all'effettiva presenza senza riflesso alcuno sugli istituti retributivi indiretti e differiti contrattuali e legali, pari a euro 0,52 giornalieri. Ai sensi inoltre dell'art. 2120 comma 2 c.c., la stessa non è utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro con le modalità di cui al presente paragrafo richiede il consenso scritto del lavoratore”.
10 49. È evidente come anche tale norma, nel regolamentare la possibilità di variare l'orario del lavoratore part-time in ragione delle “esigenze tecnico-produttive” del settore aeroportuale, presuppone che vi sia stata la predeterminazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa la quale, appunto, può essere “variata” dal datore di lavoro secondo la procedura e con gli effetti indicati.
50. Nel caso di specie, l'assenza di qualsivoglia predeterminazione della collocazione temporale e la comunicazione dei turni nell'imminenza della loro attuazione, qualifica, a monte, la condotta della come illegittima precludendo ogni ulteriore CP_1
valutazione in ordine alla legittimità della individuazione del turno.
51. In ogni caso, sebbene l'art. G11, comma sesto, del CCNL Trasporto Aereo accordi al datore di lavoro uno ius variandi in ordine alla collocazione temporale della prestazione in presenza di esigenze tecnico produttive, lo stesso richiede pur sempre che “la disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro con le modalità di cui al presente paragrafo richiede il consenso scritto del lavoratore”.
52. Nel caso di specie, al di là delle poche richieste di cambio turno effettuate dal ricorrente
(doc. 1 c fasc. convenuta), non consta alcuna allegazione di parte convenuta in ordine alla sussistenza del consenso del lavoratore al cambio di turno rispetto alla programmazione mensile (programmazione già di per sé insufficiente, per quanto già detto sopra), né vi è comunque evidenza documentale di tale circostanza.
53. Con riferimento alle conseguenze dell'accertata illegittimità della condotta del datore di lavoro, in assenza di una specifica domanda volta a richiedere la determinazione dell'orario lavorativo tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 10 del d.lgs. n. 81 del 2015, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno sofferto dal ricorrente in ragione dell'illegittima condotta datoriale.
54. Data la necessaria oggettivizzazione del percorso valutativo da condurre per la determinazione equitativa delle poste risarcitorie, deve ritenersi congruo stabilire il risarcimento nella misura del 10% della RAL dei 5 anni precedenti all'introduzione del giudizio;
quest'ultimo viene dunque parametrato sullo stipendio lordo mensile ricavato dall'ultima busta paga in atti (su cinque mesi di lavoro all'anno), incrementato dello scatto di anzianità ulteriore riconosciuto con la presente pronuncia e di 5/12 delle tredicesima e
11 quattordicesima mensilità, e infine ridotto in virtù dell'orario a tempo parziale del
51,94%; sicché l'importo viene determinato in complessivi € 2.491,64.
55. Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa e della natura seriale della stessa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento del primo Parte_1 aumento periodico di anzianità alla data dell'1.6.2016 e del secondo alla data del
1.6.2020;
- condanna al CP_1 Controparte_1 Controparte_1
pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 756,08 per il titolo che precede, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad essere assegnata a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite nonché l'inadempimento di
[...]
in ordine a tale obbligo;
Controparte_1
- condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 2.491,64, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione;
- condanna la parte soccombente Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di
[...] [...]
, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre agli accessori fiscali e Parte_1
previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 06/06/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
12
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Sergio Palmas, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Sassari,
Via Mazzini n. 6;
RICORRENTE contro
(P. IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Macciotta, elettivamente P.IVA_1 domiciliata all'indirizzo telematico all'indirizzo PEC
Email_1
CONVENUTA
OGGETTO: anzianità servizio e collocazione temporale prestazione lavorativa part time
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 2 maggio 2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
( chiedendo Controparte_1 CP_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte.
2. Il ricorrente ha rappresentato di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta per mezzo di una serie di contratti a tempo determinato tra il 2011 e il 2015 con qualifica di operaio, mansioni di “addetto carico e scarico” ed inquadramento all'8° livello di cui al CCNL Assaeroporti, per pervenire poi all'assunzione a tempo indeterminato e parziale (20 ore settimanali per 5 mesi all'anno) con decorrenza dall'1.5.2016, a seguito della conciliazione sottoscritta tra le parti in data 16.3.2016.
3. Il sig. ha anzitutto lamentato il mancato corretto computo dell'anzianità di Pt_1
servizio da parte datoriale, posto che in virtù delle disposizioni del contratto collettivo il ricorrente avrebbe avuto diritto al primo scatto di anzianità, che necessita di un biennio per la maturazione, fin dall'1.6.2016, e il secondo a far data dall'1.6.2020; invece, la resistente avrebbe riconosciuto il primo scatto solamente dall'1 gennaio 2020.
4. In ragione di quanto sopra, il ricorrente ha vantato il diritto ad ottenere l'importo di €
756,08, a titolo di differenze retributive per il corretto computo degli scatti di anzianità maturati.
5. Parte ricorrente ha altresì lamentato che determinava i turni orari solamente CP_1
con cadenza mensile e senza un programma articolato su fasce stabilite, procedendo altresì
a frequenti variazioni della turnistica nel corso della stessa mensilità e senza adeguato preavviso al lavoratore.
6. Tale condotta sarebbe illegittima in quanto adottata in violazione di quanto disposto dall'art. 5 del d.lgs. n. 81 del 2015, che imporrebbe una predeterminazione dell'orario lavorativo del dipendente a tempo parziale, mediante riferimento a turni programmati su fasce orarie prestabilite, in ordine al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
7. avrebbe invece indicato 48 differenti turni giornalieri, articolati nel corso delle CP_1
24 ore. Ciò equivarrebbe a tesi del ricorrente a mancata predeterminazione dell'orario lavorativo.
8. Il sig. ha dunque convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento Pt_1 CP_1
delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Sassari, in funzione di Giudice unico del
Lavoro, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione, per le ragioni gradatamente esposte in narrativa, accertare e dichiarare:
A. il diritto del signor al riconoscimento del primo aumento Parte_1
periodico di anzianità alla data del 1 giugno 2016 e del secondo alla data del 1 giugno
2020;
2 B. per l'effetto, accertare e dichiarare che il signor è creditore alla data Controparte_2 odierna per il titolo suindicato della somma complessiva di € 756,18, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dalle singola scadenze e sino al saldo e, conseguentemente, condannare la S.p.A., al pagamento, in favore del ricorrente della somma CP_1 complessiva di € 756,10 maturata alla data del 31 dicembre 2022 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e sino al saldo;
C. accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla preventiva indicazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno;
D. accertare e dichiarare l'inadempimento in capo a in relazione CP_1 all'obbligo di cui al punto C);
E. condannare alla preventiva indicazione della collocazione temporale CP_1 dell'orario di lavoro del ricorrente con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno;
F. condannare, anche ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs.vo 81/2015 ed in ragione del suindicato inadempimento, la al risarcimento del danno in favore CP_1 dell'odierno ricorrente, da liquidarsi in € 5.000,00 o nella diversa misura da determinarsi in via equitativa;
G. con vittoria delle spese del giudizio”.
9. Si è tempestivamente costituita contestando tutte le deduzioni di parte CP_1
ricorrente.
10. La convenuta ha anzitutto eccepito l'infondatezza della domanda volta al riconoscimento e pagamento degli scatti di anzianità, posto che il lavoratore in sede di conciliazione aveva rinunciato a tutti i diritti riconducibili ai pregressi rapporti a termine, ivi inclusi gli scatti di anzianità.
11. In ordine alla contestazione circa la mancata preventiva determinazione dei turni di lavoro, parte convenuta ha sostenuto di aver sempre adottato una pianificazione mensile dei turni dei propri dipendenti. Tale pianificazione poi poteva subire della variazioni in corso d'opera, in ragione delle esigenze tecniche, organizzative ed operative aziendali, ma sempre con tempestive comunicazioni ai propri dipendenti.
3 12. Sicché, la resistente ha chiesto l'integrale rigetto del ricorso avversario.
13. Istruita la causa solo documentalmente, quest'ultima viene definita all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
14. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
15. Quanto al tema della richiesta di pagamento degli scatti di anzianità maturati, mediante computo nell'anzianità di servizio complessiva dei periodi lavorati a tempo determinato, non può essere condivisa l'eccezione sollevata da parte resistente.
16. Invero, col verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale il 16 marzo 2016, il lavoratore ha rinunciato alle sole pretese economiche maturate fino a tale momento, non potendo invece rinunciare a diritti non ancora acquisiti al proprio patrimonio (quale quello azionato nel presente giudizio), ben potendo rivendicare l'anzianità accumulata nel corso dei precedenti rapporti ai fini della maturazione economica del diritto oggi domandato.
17. In tali termini si è espressa la Suprema Corte, ribadendo che “questa Corte ha già avuto occasione, in fattispecie analoga alla presente, di precisare (Cass. n. 12227/2013) che “il regime di eventuale mera annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, previsto dall'art.
2113 cod. civ., riguarda soltanto le ipotesi di rinuncia a un diritto già acquisito, mentre in caso di rinuncia all'incidenza dell'anzianità maturata ad una certa data del rapporto di lavoro sui diritti, derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, ancora non acquisiti nel patrimonio del rinunciante, la rinuncia viene ad assumere il valore di un atto diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata in maniera inderogabile dalle norme di legge o di contratto collettivo, e ciò ne determina la nullità a norma dell'art. 1418 cod. civ., o l'invalidità o
l'inefficacia a norma dell'art. 2077 cod. civ. (Cass. 8 novembre 2001, n. 13834; Cass. 11 marzo 1983 n. 1846; Cass. 28 dicembre 1983 n. 7633; Cass. 8 luglio 1988 n. 4529; Cass.
19 gennaio 1999 n. 477 nonché Cass. 26 marzo 2012, n. 4811)”; da tale premessa traendo, poi, la conclusione che era da ritenersi “del tutto logica” la (difforme rispetto a quella di cui al motivo in esame) “interpretazione dei verbali di conciliazione in oggetto effettuata dalla Corte di appello, nel senso che essi, pur precludendo ai lavoratori la possibilità di rivendicare differenze retributive per scatti di anzianità maturati in base
4 alla anzianità pregressa nel periodo antecedente la formale assunzione da parte di
[omissis], non impedisce loro di esercitare il diritto di avvalersi di tale anzianità al fine del computo degli scatti di anzianità maturati dopo l'assunzione, trattandosi di diritti che non erano ancora maturati al momento delle conciliazioni. Tale soluzione, come ha rilevato la Corte d'appello, trova riscontro negli impegni assunti dalla società in sede di conciliazione sindacale ed è anche conforme al principio affermato da questa Corte secondo cui l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, nel cui ambito integra il presupposto di fatto di specifici diritti (quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità)” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 25315 del 2018).
18. Sicché, va affermato il diritto di parte ricorrente a vantare l'anzianità di servizio accumulata nei vari rapporti a termine intercorsi tra le parti tra il 2011 e il 2015 (doc. 1 fasc. ricorrente), ai fini della maturazione della progressione economica di anzianità.
19. In merito, l'art. 23 del CCNL applicato al rapporto dispone che “dopo ciascun biennio di servizio prestato dalla data di assunzione presso la società il lavoratore ha diritto ad un aumento periodico di anzianità”, stabilendo poi nel medesimo articolo il divieto di assorbimento degli stessi e il valore economico degli aumenti in base al livello di inquadramento.
20. Tenuto conto del servizio maturato dal sig. alle dipendenze di nel Pt_1 CP_1
periodo precedente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione, non avendo peraltro le parti collettive escluso la rilevanza del servizio a tempo determinato, il dipendente ha maturato il primo scatto di anzianità a decorrere dall'1.6.2016 e il secondo dall'1.6.2020, così come richiesto in ricorso.
21. Di conseguenza, sono dovute al ricorrente le differenze retributive maturate sia in relazione a tale mancato riconoscimento, sia con riferimento al secondo scatto di anzianità, maturato dal lavoratore con decorrenza da giugno 2020 (avendo CP_1
invece riconosciuto il primo scatto solo da gennaio 2020).
22. Rispetto ai conteggi prodotti da parte ricorrente, la convenuta, pur essendone onerata, si limita a censurare genericamente l'erroneità degli stessi, senza tuttavia specificare le
5 ragioni dell'eccezione, né dal punto di vista dei criteri e dei valori impiegati, né del calcolo matematico.
23. Invero, “l'art. 416 c.p.c. impone al convenuto di «prendere posizione, in maniera precisa
e non limitata ad una generica contestazione», in ordine ai fatti affermati dall'attore, il che, con specifico riguardo ai conteggi eventualmente prodotti da quest'ultimo circa
l'ammontare del proprio credito, implica che non sia all'uopo sufficiente un mero dissenso (Cass. n. 25588 del 2010), ma occorra una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e si offra contestualmente di provarne il fondamento (Cass. nn. 11667 del 2010, 6202 del 2004), dovendo ritenersi che la contestazione sia tamquam non esset qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, le quali devono risultare dagli atti o essere successivamente provate (Cass. n. 83 del 2003)” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 5949 del 2018).
24. Pertanto, la resistente va condannata a versare al ricorrente l'importo di € 756,08, oltre accessori del credito da lavoro.
25. Risulta altresì fondata anche l'ulteriore pretesa azionata da parte ricorrente.
26. A livello normativo, l'art. 5 del d. lgs. n. 81 del 2015 così prevede: “
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
3. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma
2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”.
27. Tali disposizioni stabiliscono dunque la necessità di indicare puntualmente nel contratto di lavoro non solo la durata della prestazione lavorativa, ma anche la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno (come, peraltro, già previsto dall'articolo 2, comma 2 del d. lgs. n. 61 del 2000), al fine di garantire la programmabilità del tempo di lavoro dei part-timer, che è condizione di legittimità costituzionale di tale figura negoziale, alla luce della sentenza n. 210/1992 della Corte
6 Costituzionale, che ha escluso l'ammissibilità di un contratto di lavoro a tempo parziale nel quale sia riconosciuto al datore di lavoro il potere unilaterale di determinare o variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, assoggettando il lavoratore ad un potere di chiamata esercitabile ad libitum.
28. Nel caso di attività lavorativa organizzata su turni, poi, l'indicazione di cui al comma 2 della norma in esame può essere operata attraverso il rinvio a dei turni programmati stabiliti in fasce orarie predefinite. Ciò implica, dunque, un onere di programmazione specifica in capo a parte datoriale, quantomeno in ordine all'indicazione di “fasce orarie prestabilite”.
29. La disposizione si inserisce nel solco del principio tracciato dalla Corte Costituzionale, risultando chiaro l'intento di consentire al lavoratore di prevedere la collocazione temporale dell'impegno lavorativo al fine di poter organizzare il tempo restante.
30. In tale contesto si aggiunge la possibilità, determinata dall'art. 6, commi 4, 5 e 6, d.lgs. n.
81 del 2015 che, nel rispetto dei contratti collettivi, le parti pattuiscano, per iscritto, clausole cd. “flessibili o elastiche” relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
31. La giurisprudenza ha chiarito che, anche in caso di contrattualizzazione di una clausola relativa alla variazione della collocazione temporale della prestazione, non è consentito derogare all'obbligo di garantire al lavoratore la prevedibilità delle tempistiche della propria prestazione lavorativa, poiché, come rilevato, la programmabilità del tempo di lavoro costituisce condizione di legittimità del contratto part-time (cfr. Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 6900 del 2018, che stabilisce l'illegittimità delle clausole elastiche che consentono al datore di lavoro di richiedere “a comando” la prestazione lavorativa dedotta in contratto part-time poiché comportano una maggiore penosità e onerosità del lavoro;
nello stesso senso Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 25680 del 2014).
32. La disciplina legale posta dall'art. 6 cit. in difetto di regolamentazione contrattuale, prevede, infatti, che le clausole elastiche o flessibili devono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro e che devono prevedere, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due
7 giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento - che non può eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale - e comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
33. La procedura individuata per la sottoscrizione delle clausole, le condizioni della loro validità, le modalità di attivazione e quelle di compensazione economica, lasciano emergere che l'intentio legis è quella tutelare il lavoratore, proprio al fine di garantirgli, anche in queste ipotesi, la prevedibilità dell'impegno lavorativo.
34. In altre parole, nell'ambito del lavoro part-time deve essere riconosciuto al datore di lavoro un potere di variazione unilaterale della collocazione temporale ridotto e regolamentato, dovendosi comunque garantire il contemperamento degli interessi dei lavoratori ai quali sarebbe, altrimenti, del tutto impossibile programmare altre attività lavorative così come la gestione delle esigenze della vita familiare.
35. Il contratto part-time risulta, infatti, in astratto compatibile anche con una seconda attività lavorativa (l'incompatibilità deve essere dimostrata in concreto, cfr. Cass. civ, sez. lav., sentenza n. 13196 del 2017) e, a tale scopo, risulta indispensabile che al lavoratore sia garantita certa stabilità nella collocazione temporale dei turni nonché la loro comunicazione con congruo preavviso.
36. Quanto alle sanzioni per la violazione della disciplina richiamata, l'art. 10 d.lgs. n. 81 del
2015 prevede: “Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché' delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
3. Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti
8 collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”.
37. Con riferimento all'emolumento da corrispondere al lavoratore, la giurisprudenza di legittimità, formatasi in relazione al previgente art. 8, comma 2, d.lgs. n. 61 del 2000 contenente, per il caso di omessa indicazione nel contratto della distribuzione dell'orario part-time, una disciplina sovrapponibile a quella applicabile al caso in esame, è ormai consolidata nell'affermare che lo stesso abbia natura di misura sanzionatoria, e deve pertanto essere liquidato equitativamente senza necessità di prova del danno procurato, che deriva dall'obiettivo disagio subito dal lavoratore per l'unilaterale determinazione del datore di lavoro delle modalità temporali di svolgimento della prestazione (cfr. Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 9229 del 2021; Cass. civ., sez. lav., sez. lav., sentenza n. 8882 del
2015).
38. Nel caso di specie, è pacifico che la programmazione dei turni sia solamente mensile. Né è poi oggetto di censura la deduzione di parte ricorrente secondo cui nell'arco di una giornata lavorativa vengono programmati ben 48 differenti turni, che coprono ogni mezz'ora l'arco temporale che va dalle 00:00 alle 24:00.
39. Peraltro, tale circostanza emerge altresì dal documento nel quale vengono indicati con varie sigle tutti i possibili turni distribuiti sulle 24 ore (doc. 9 fasc. ricorrente).
40. Sempre a livello documentale è poi possibile accertare la ripetuta e variegata distribuzione dei turni assegnati a parte ricorrente, risultando tutta una serie diffusa di fasce lavorative differenti nella distribuzione mensile (doc. 10 fasc. ricorrente). A mero titolo esemplificativo, nel mese di maggio 2021, il ricorrente ha svolto almeno 7 differenti turni, con orizzonte temporale della prestazione lavorativa compreso tra le 05:00 e le 24:00.
41. Vista l'ampia copertura temporale indicata, è evidente che risulta sostanzialmente omessa la predeterminazione dei turni con riferimento a fasce orarie prestabilite, e che dunque risulta violata la disciplina posta dall'art. 5 del d.lgs. n. 81 del 2015. Deve inoltre rilevarsi che, anche in concreto, la condotta della non garantisce al lavoratore la CP_1
programmabilità del tempo di lavoro: a fronte della lamentata tardiva comunicazione dei turni nonché della loro variabilità, la datrice di lavoro si è limitata ad allegare che i turni venivano comunicati tempestivamente, con cadenza mensile.
9 42. Alla luce di questa estrema variabilità dei turni, deve ritenersi esclusa la possibilità del lavoratore di programmare per il futuro il suo tempo di lavoro.
43. pur potendo contare su un consistente numero di dipendenti che CP_1
consentirebbe una regolazione ordinata e prevedibile della turnazione, quanto meno secondo fasce orarie assegnate a ciascun lavoratore, ha, di fatto, esercitato quel potere di chiamata ad libitum che mina il diritto del lavoratore di organizzare la propria vita lavorativa e personale.
44. La prestazione lavorativa del ricorrente viene invece sostanzialmente distribuita su una serie di turni mensili del tutto eterogenei tra loro, ciò evidenziando una particolare soggezione del dipendente alle direttive organizzative imposte dal datore.
45. Il rilievo è ulteriormente amplificato dal fatto che i turni venivano altresì modificati in corso d'opera da come allegato dal ricorrente e non contestato da CP_1 quest'ultima. Peraltro, la circostanza emerge anche a livello documentale (docs. 4 e 9 fasc. ricorrente), ove saltano all'evidenza delle frequenti interlineature alla programmazione dei turni, con sostituzioni 'a penna', nonché vi è traccia delle comunicazioni trasmesse da parte datoriale circa il cambio della turnazione.
46. Deve quindi ritenersi che la condotta della datrice di lavoro sia illegittima.
47. Tale conclusione non muta alla luce delle dedotte - peraltro genericamente - esigenze che caratterizzano il settore di apparenza della SOGEAAL - società che opera nell'ambito dei servizi aeroportuali - posto che le stesse non possono certo derogare alla norma di legge.
48. A tali esigenze fa fronte il CCNL di settore che prevede, con riferimento ai lavoratori a tempo parziale, al paragrafo 6 dell'art. G11: “in presenza di esigenze tecnico-produttive, anche non programmabili, l'azienda ha la facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa di personale a tempo parziale, dandone un preavviso ai soggetti interessati di almeno 48 ore. Le prestazioni lavorative effettuate a seguito dell'applicazione di questo comma sono compensate con una maggiorazione forfettaria legata all'effettiva presenza senza riflesso alcuno sugli istituti retributivi indiretti e differiti contrattuali e legali, pari a euro 0,52 giornalieri. Ai sensi inoltre dell'art. 2120 comma 2 c.c., la stessa non è utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro con le modalità di cui al presente paragrafo richiede il consenso scritto del lavoratore”.
10 49. È evidente come anche tale norma, nel regolamentare la possibilità di variare l'orario del lavoratore part-time in ragione delle “esigenze tecnico-produttive” del settore aeroportuale, presuppone che vi sia stata la predeterminazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa la quale, appunto, può essere “variata” dal datore di lavoro secondo la procedura e con gli effetti indicati.
50. Nel caso di specie, l'assenza di qualsivoglia predeterminazione della collocazione temporale e la comunicazione dei turni nell'imminenza della loro attuazione, qualifica, a monte, la condotta della come illegittima precludendo ogni ulteriore CP_1
valutazione in ordine alla legittimità della individuazione del turno.
51. In ogni caso, sebbene l'art. G11, comma sesto, del CCNL Trasporto Aereo accordi al datore di lavoro uno ius variandi in ordine alla collocazione temporale della prestazione in presenza di esigenze tecnico produttive, lo stesso richiede pur sempre che “la disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro con le modalità di cui al presente paragrafo richiede il consenso scritto del lavoratore”.
52. Nel caso di specie, al di là delle poche richieste di cambio turno effettuate dal ricorrente
(doc. 1 c fasc. convenuta), non consta alcuna allegazione di parte convenuta in ordine alla sussistenza del consenso del lavoratore al cambio di turno rispetto alla programmazione mensile (programmazione già di per sé insufficiente, per quanto già detto sopra), né vi è comunque evidenza documentale di tale circostanza.
53. Con riferimento alle conseguenze dell'accertata illegittimità della condotta del datore di lavoro, in assenza di una specifica domanda volta a richiedere la determinazione dell'orario lavorativo tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 10 del d.lgs. n. 81 del 2015, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno sofferto dal ricorrente in ragione dell'illegittima condotta datoriale.
54. Data la necessaria oggettivizzazione del percorso valutativo da condurre per la determinazione equitativa delle poste risarcitorie, deve ritenersi congruo stabilire il risarcimento nella misura del 10% della RAL dei 5 anni precedenti all'introduzione del giudizio;
quest'ultimo viene dunque parametrato sullo stipendio lordo mensile ricavato dall'ultima busta paga in atti (su cinque mesi di lavoro all'anno), incrementato dello scatto di anzianità ulteriore riconosciuto con la presente pronuncia e di 5/12 delle tredicesima e
11 quattordicesima mensilità, e infine ridotto in virtù dell'orario a tempo parziale del
51,94%; sicché l'importo viene determinato in complessivi € 2.491,64.
55. Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa e della natura seriale della stessa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento del primo Parte_1 aumento periodico di anzianità alla data dell'1.6.2016 e del secondo alla data del
1.6.2020;
- condanna al CP_1 Controparte_1 Controparte_1
pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 756,08 per il titolo che precede, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad essere assegnata a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite nonché l'inadempimento di
[...]
in ordine a tale obbligo;
Controparte_1
- condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 2.491,64, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione;
- condanna la parte soccombente Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di
[...] [...]
, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre agli accessori fiscali e Parte_1
previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 06/06/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
12