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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/04/2024, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott. ssa Maria Cristina Rizzi Giudice rel.
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4038 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto "cessazione degli effetti civili del matrimonio", vertente
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.4.1974, rapp. e difeso dall'avv. Gianluca Viscardi e dall'avv. Giuseppina Esposito
Faraone; ricorrente
E
(c.f.: ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
4.11.1975, rapp. e difesa dall'avv. Aniello Nunziata;
resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 2.4.2024 e note di trattazione scritta;
in data 5.4.2024 è pervenuto visto del p.m. sede che nulla ha opposto.
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 20.12.2023, proponeva domanda di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio, esponendo che:
-aveva contratto matrimonio concordatario in data 4.10.1988 in Palma Campania (AV), atto n.56, p.II, s.A, registro atti di matrimonio anno 1988, con;
CP_1
-dall'unione erano nate due figlie: il 3.1.2001 e il 15.6.2010; Per_1 Per_2
- con decreto n. 2180 del 2021, il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione alle condizioni da loro stessi concordate, in esito a mutamento della originaria separazione giudiziale in consensuale (affidamento condiviso della figlia minore, con collocazione prevalente presso la madre;
assegnazione della casa coniugale alla madre;
diritto di visita come da accordi;
assegno di mantenimento a favore della madre per il mantenimento della figlia minore di € 200,00 mensili, annualmente rivalutabile;
spese ordinarie -non quantificate - per la figlia maggiore di età, a carico del padre in via esclusiva;
spese extra assegno per 1/3 a carico della madre e 2/3 a carico del padre);
-i coniugi avevano vissuto separatamente dalla data della loro comparizione personale dinanzi al Presidente del Tribunale (udienza dell'1.6.2021) per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
- non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale;
dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
Ha chiesto, dunque, parte ricorrente di dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio e di confermare tutte le condizioni separative.
Si è costituita la resistente che aderiva alla domanda di divorzio ed alle altre condizioni accessorie, con le seguenti modifiche: assegno mensile per la figlia minore nel Per_2
maggior importo di € 350,00 per le aumentate esigenze della figlia ed in ragione del sopravvenuto stato di disoccupazione di essa convenuta;
spese extra assegno poste interamente a carico del padre per le medesime ragioni;
percezione per l'intero dell'assegno unico;
precisava poi di rinunciare all'assegno divorzile.
Alla udienza delegata del 14.3.2024 fissata per la comparizione delle parti, il giudice delegato procedeva al loro ascolto;
all'esito, era concesso breve termine per valutare ipotesi di accordo.
Alla successiva udienza del 2.4.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, il giudice, preso atto dell'intervenuto accordo, depositato in atti e sottoscritto, rimetteva la causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473-bis.21 ultimo comma c.p.c..
In data 5.4.2024 è pervenuto visto del p.m. che nulla ha opposto.
2 2. La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (separazione consensuale omologata con decreto n.
2180 del 2021) e sussistono i presupposti di legge (artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70
n.898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare,
è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (1.6.2021), nel procedimento di separazione definito con il decreto sopra richiamato, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalle parti personalmente all'udienza camerale.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Va, dunque, dichiaratala la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Quanto alle pattuizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nell'accordo depositato in atti e sottoscritto dai coniugi, ivi da ritenersi integralmente richiamato (in sintesi: affido condiviso della figlia minore con collocazione Per_2
prevalente presso la madre;
diritto di visita come da accordi;
assegnazione della casa coniugale alla madre;
assegno a carico del ed in favore della per il Pt_1 CP_1
mantenimento della figlia minore, di € 250,00 mensili annualmente rivalutabili;
spese di mantenimento per la figlia , maggiore di età, come da accordi;
spese extra assegno per Per_1
1/3 carico della madre e 2/3 a carico del padre;
nessun assegno divorzile per la con CP_2 diritto alla percezione per intero dell'assegno unico).
Le condizioni del divorzio concordate sono conformi alle vigenti disposizioni in materia e non contrastano con l'interesse della prole, con l'ordine pubblico e con il buon costume.
4. Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti.
5. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 4.10.1988 in Palma
Campania (AV), atto n.56, p.II, s.A, registro atti di matrimonio anno 1988, da Parte_1
e alle condizioni concordate dalle parti;
CP_1
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 5.4.2021.
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
Il Presidente
Dott. Raffaele Califano
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