Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 09/05/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1893/2020
Udienza del 9.5.2025
È presente l'Avv. Rasetto, in sostituzione dell'Avv. Cesare.
Nessuno è comparso per parte attrice.
Il giudice, viste le conclusioni di ambo le parti, invita il procuratore alla discussione orale, terminata la quale il giudice decide la causa come da sentenza che segue, di cui viene data lettura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in persona del Presidente Giulio Giuntoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nel procedimento iscritto al n. 1893 dell'anno 2020
TRA
Parte_1 difensore: Avv. Federico Comba
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
e per essa Controparte_1
Controparte_2 difensori: Avv. Fabrizio Cesare - Avv. Maria Gabriella Cesare
- PARTE CONVENUTA
avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. su mutuo bancario.
Con conclusioni così precisate:
Per parte attrice: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 27.7.2023 per l'udienza del 28.7.2023.
Per parte convenuta: come da foglio di p.c. depositato in data 7.1.2025
FATTO E DIRITTO
1.
Con atto di citazione in opposizione preventiva all'esecuzione ritualmente notificato, il signor proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 24.07.2020, Parte_1 con il quale veniva intimato all'opponente il pagamento della somma di € 117.021,39, in forza del
La parte opponente deduceva: i) l'insussistenza della legittimazione attiva di;
CP_1
ii) l'inesistenza/indeterminatezza del credito azionato da . Sotto tale ultimo Controparte_1 profilo, l'attore opponente argomentava di aver proceduto al pagamento del debito e deduceva: i) la nullità del regime di capitalizzazione composta (produttivo di maggiori interessi), praticato dalla banca nella fattispecie in esame, per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma
4 TUB, con conseguente rideterminazione del rapporto di dare / avere tra le parti mediante utilizzo di un piano di ammortamento c.d. “alla francese” sviluppato in regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
ii) l'omessa indicazione del TAE;
iii) la difformità tra taeg/isc indicato in contratto e taeg/isc effettivamente applicato dall'istituto di credito.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio e per essa, Controparte_1 [...]
domandando il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in Controparte_2 diritto.
Con ordinanza resa in data 28/01/2021, il G.I. rigettava l'istanza di sospensione della procedura esecutiva opposta.
La causa proseguiva con la fase istruttoria mediante acquisizione delle produzioni documentali e svolgimento di una C.T.U. tecnica avente ad oggetto l'analisi delle caratteristiche del piano di ammortamento, con particolare riguardo alla determinazione della base di calcolo degli interessi (se capitale residuo o capitale residuo e interessi).
La causa veniva discussa e decisa con sentenza contestuale.
2.
La presente controversia ha ad oggetto una opposizione preventiva all'esecuzione, promossa avverso l'atto di precetto notificato a cura della Controparte_1
2.1.
Titolarità della posizione soggettiva attiva.
Con un primo motivo di opposizione, parte opponente ha eccepito, in capo alla società precettante, il difetto della titolarità della posizione soggettiva attiva.
Segnatamente, ha lamentato che “ asserisce di essere divenuta cessionaria Controparte_1 del presunto credito azionato nei confronti del sig. Tale assunto risulta tuttavia Parte_1 indimostrato, come tale infondato, stante la mancanza del contratto di cessione, unico documento dal quale è possibile ricavare l'effettiva cessione del credito in esame. L'omessa produzione del contratto di cessione non può essere superata neppure dal mero avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, il quale tuttavia svolge una mera funzione di pubblicità, non potendosi sostituire, dal punto di vista sostanziale, al contratto di cessione del credito” (cfr. p. 2 citazione). L'art. 58, comma 2, T.U.B. ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti in blocco.
La giurisprudenza ha affermato che, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale (Cass. n. 5997/2006; Cass. n. 25548/2018). Difatti, il dettato del comma 4 dell'art. 58 TUB, il quale stabilisce che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.”.
La disposizione dell'art. 58 comma 2 T.U.B. non chiede altro se non che sia data la «notizia» di un'avvenuta «cessione».
La ratio della normativa di favore nei confronti del creditore risiede nella natura di questo tipo di cessioni che riguardano un gran numero di rapporti giuridici, e spesso una pluralità di vicende circolatorie: la finalità perseguita dall'art. 58 T.U.B. sarebbe vanificata, se si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione del contratto di cessione, poiché significherebbe costringerlo anche a produrre tutti i contratti che riguardano le cessioni precedenti sino a risalire all'originario creditore cedente.
È per contro principio ricevuto della giurisprudenza della Suprema Corte che colui, che «si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria» ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di «fornire la prova documentale della propria legittimazione», con documenti idonei a «dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco» (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116).
Si osserva, quindi, che la norma dell'art. 58 comma 2 T.U.B., se non impone che un contenuto informativo minimo, consente, tuttavia, che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020).
Di conseguenza, è stato affermato in sede di legittimità che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020; Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118).
Il motivo di opposizione è, dunque, privo di pregio.
Difatti, applicando i suesposti principi nella fattispecie in esame, all'esito delle produzioni documentali, risulta la prova della titolarità del credito in capo alla società cessionaria CP_1
quale creditore procedente pignorante.
[...] All'esito dell'istruttoria svolta, risulta dimostrato agli atti della procedura, per quanto di interesse ai fini del decidere: che ha sottoscritto un contratto di mutuo ipotecario con Parte_1 [...]
(v. doc. 1 convenuta); Controparte_3 che con atto di fusione per incorporazione, stipulato in data 20.12.2011, Controparte_4
è subentrato a far tempo dal 27.12.2011 in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla
[...] [...]
(v. contratto, doc. 1 allegato alla seconda Controparte_3 memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte convenuta); che con atto di fusione stipulato in data 13.12.2016, e la Controparte_4 [...] si sono fusi mediante la costituzione di la Controparte_5 Controparte_6 quale ha assunto tutti i rapporti giuridici di titolarità delle parti della fusione (v. contratto, doc. 2 allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte convenuta); che successivamente ha sottoscritto un contratto di cessione in blocco dei Controparte_6 crediti con in data 06/06/2018; Controparte_1 che l'avviso di cessione di tali rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del
D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive integrazioni e modifiche ("TUB"), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Foglio Inserzioni Parte Seconda n.65 del 7-6-
2018, con indicazione delle parti, della data del contratto, della sua decorrenza e dell'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e di quelli esclusi (cfr. estratto Gazzetta – doc. 3 convenuta allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.); che nell'estratto pubblicato in G.U. è stato chiarito che l'oggetto della cessione è stato “taluni
i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di Controparte_6 credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra 1962 e 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto” (cfr. estratto GU sopra menzionato).
Tale lista è depositata presso il Notaio , avente sede in , con atto di Persona_1 CP_5 deposito n. Repertorio 4584 e pubblicata ai sensi dell'art.
7.1 della Legge 130/1999 ad un link che conduce all'elenco dettagliato dei numerosissimi crediti ceduti. Nel caso di specie, il credito rientra per le sue caratteristiche nel “blocco” trasferito al cessionario in quanto derivante da contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 30.07.2007 ed è, infatti, facilmente rinvenibile a pagina 93 della lista dei crediti ceduti, indicato con il solo codice identificativo del debitore ceduto 146222 per ragioni di privacy, trattandosi di elenchi pubblici.
L'identificativo del debitore ceduto è rinvenibile anche dalla documentazione versata in atti dalla medesima parte attrice (v. docc. 7 e 9 fascicolo attore opponente)
Tale cessione è comprovata anche dalla dichiarazione della cedente datata Controparte_6
23 luglio 2021 (v. dichiarazione, doc. 6 fascicolo convenuta opposta).
Occorre infine tener presente che la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (Cass. 28.2.2020 n. 5617). La prova della cessione può quindi essere fornita con ogni mezzo e la cessionaria ha prodotto anche le proposte di conciliazione inviate a mezzo pec inviata dall'Avv. Claudia Grasselli, per nome e conto del , in data 6 novembre 2018 (v. doc 7 fascicolo parte attrice opponente) alla CP_7 società dante causa della convenuta laddove si legge “A seguito della cessione Controparte_1 del credito effettuata dal Vostro Istituto a favore della “ .” è evidente che con tale Controparte_8 comunicazione l'attore ha espressamente riconosciuto la legittimazione sostanziale della convenuta creditrice procedente.
Deve, pertanto, ritenersi sufficientemente dimostrata la titolarità della posizione soggettiva attiva in capo a quale soggetto che assume, in qualità di cessionario, la titolarità Controparte_1 del credito.
L'eccezione in esame deve essere pertanto disattesa.
2.2.
Sull'asserito pagamento del debito Parte opponente deduce anzitutto che “con n. 2 comunicazioni datate 20.10.2011, l'allora
ha revocato i due rapporti di mutuo -ivi compreso quello oggetto della Controparte_3 presente opposizione- intrattenuti con il sig. per inadempimento di quest'ultimo, invitando il Pt_1 sig. al pagamento del credito risultante a tale data, pari a complessivi Euro 138.400,32 (doc. Pt_1
5); successivamente a tali comunicazioni, il sig. ha concordato con la banca un piano di Pt_1 rientro relativo ai predetti due rapporti di mutuo (entrambi identificati con NDG 000004546122), come da allegato documento (doc. 6), corrispondendo nel lasso temporale compreso tra il 14.02.2012 ed il 02.10.2018 un importo complessivo di Euro 215.180,03, come confermato dal prospetto contabile rilasciato da con nota del 07.11.2018 (doc. 7)”. _6
Dal documento 7 in questione, risultano versamenti effettuati dal Signor in favore di Pt_1 per un importo pari ad euro 206.731,00 fino alla data del maggio 2018, cui devono Controparte_6 essere sommati i bonifici effettuati nei mesi da giugno ad ottobre 2018, per un totale di euro 9.000,00.
Tali versamenti, tuttavia, non sono provvisti di imputazione.
Come confermato dallo stesso attore, quest'ultimo era titolare nei confronti di _6
(ed in seguito nei confronti della cessionaria ) di due distinte posizioni debitorie,
[...] CP_1 una relativa ad un mutuo fondiario di originari euro 230.000,00 e l'altra, oggetto dell'atto di precetto opposto in questa sede, relativa ad un mutuo fondiario di originari euro 126.048,00.
Come detto, l'attore non fornisce una puntuale imputazione dei pagamenti in questione, pertanto, non appare provato alcun atto estintivo dell'obbligazione di pagamento oggetto di precetto.
A ciò si aggiunga che secondo quanto emerge dal documento 10 prodotto da parte attrice (v. atto di precetto notificato contestualmente a quello oggi opposto), si evince come dal credito di euro
230.000,00 siano stati sottratti euro 197.000,00.
Non solo. Nella stessa perizia di parte, prodotta quale allegato 19 del fascicolo di parte attrice,
a p. 22 viene riportata la seguente dicitura “Data ultimo periodo saldato 30/09/2010”; mentre e p. 30 del documento in esame, viene riportato: “Totale capitale erogato: € 126.048,00; Totale pagato (Cap.
+ Int.): € 22.229,92”.
È la stessa parte attrice, dunque, a smentire la sussistenza di pagamenti ad estinzione del debito oggetto di causa.
Al contrario, appare verosimile ritenere che i pagamenti di cui al documento 6 di parte attrice siano stati imputati ad estinzione di altri debiti dell'attore nei confronti della convenuta e non di quello oggetto del presente giudizio.
In assenza di una prova certa circa fatti estintivi dell'obbligazione sottesa all'atto di precetto notificato, l'eccezione non può che essere rigettata.
2.3
Sull'asserita omessa indicazione della metodologia di calcolo applicata.
Con ulteriori doglianze, che possono essere trattate congiuntamente stante la stretta connessione logico-giuridica, parte opponente lamenta la nullità della clausola contenente la determinazione degli interessi corrispettivi, essendo stato il piano di rimborso calcolato secondo i principi del c.d. piano di ammortamento alla francese, in regime di capitalizzazione composta.
La parte opponente lamenta la mancata indicazione tra le clausole contrattuali del regime finanziario applicato: circostanza che determinerebbe la nullità del contratto o, quantomeno, la nullità della clausola relativa agli interessi, anche per indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso di interesse applicato concretamente.
Le argomentazioni, pur meritevoli di attento esame, non appaiono condivisibili nei loro esiti.
Orbene, sia nel piano di ammortamento all'italiana, che nel piano di ammortamento alla francese, il calcolo degli interessi passivi per il cliente della banca potrà essere sviluppato o in regime semplice o in regime composto.
Merita richiamare l'art. 821 c.c., il quale recita che gli interessi “si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto”: la disposizione, dunque, si limita a prevedere che i frutti civili crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica
(interesse semplice), anziché geometrica (interesse composto).
Da questa norma, non appare potersi così ricavare un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una “preferenza” legislativa per il metodo dell'interesse semplice
(Corte appello Torino sez. I, 11/06/2019, n. 983; Trib. Torino sez. I, 30/05/2019).
Giova osservare che, nel settore dei contratti di credito in generale, e del credito bancario in particolare, esiste un'evidente preferenza legislativa per la legge di capitalizzazione composta come metodo per l'espressione del tasso d'interesse e in generale del costo dell'operazione creditizia, atteso che sia il tasso annuo effettivo globale (TAEG) previsto da numerose fonti comunitarie e nazionali, primarie e secondarie, a fini di trasparenza contrattuale, sia il tasso effettivo globale (TEG) previsto dalla L. n. 108 del 1996, sono espressi in capitalizzazione composta.
Inoltre, la mancata esplicita indicazione del regime di capitalizzazione che governa il piano di ammortamento del mutuo neppure si pone in contrasto con la normativa sulla trasparenza bancaria.
Deve, infatti, ritenersi che la applicazione della legge dell'interesse composto nel calcolo delle rate di un piano di ammortamento (alla francese) non comporti, in assenza di un'espressa pattuizione del regime finanziario della capitalizzazione composta, alcuna violazione dell'art. 117 TUB, che impone, a pena di nullità, di indicare per iscritto nei contratti bancari il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
Difatti, il comma 7 del TUB introduce la sanzione della correzione legale del tasso di interesse subordinandola al verificarsi di un duplice alternativo quadro circostanziale: l'inosservanza del comma 4, a mente del quale «i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora»; la ricorrenza di nullità indicate nel comma 6, ai sensi del quale «sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati».
Parimenti, la violazione dell'art. 1284 c.c. si può verificare solo se le parti nel contratto non abbiano chiaramente precisato (anche con rinvio a fonti extracontrattuali specifiche e oggettive) le modalità per determinare - in caso di tasso variabile - in modo certo e univoco l'entità del tasso da applicare per ciascuna rata in scadenza. Nel caso in cui ciò avvenga, non potrà aversi alcuna indeterminatezza del tasso ultra legale pattuito e, conseguentemente, non potrà trovare applicazione la norma sostituiva e integrativa di cui all'art. 1284, comma 3, c.c..
Gli interessi corrispettivi sono conosciuti o conoscibili ex ante sulla base degli elementi contenuti nel contratto e non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la loro produzione cessa alla scadenza del periodo di ammortamento. Questo rende il debito per interessi perfettamente determinato, salva l'eventuale variabilità del parametro (Corte d'Appello Torino Sent. n. 544/2020).
Il piano di ammortamento alla francese, secondo la formula matematica dell'interesse composto
è riconosciuto come legittimo in quanto, di per sé stesso, non genera alcun fenomeno di anatocismo o di indeterminatezza degli interessi (Tribunale Roma Sez. VIII Sent., 11/03/2020).
La precisa indicazione in contratto dell'importo della rata che il mutuatario si impegna a pagare racchiude l'accettazione delle sottostanti modalità matematico finanziarie – giuridicamente irrilevanti
– di costruzione della stessa. Resta irrilevante l'eventuale difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale e la perizia richiesta per la sua esecuzione (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018; Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014).
Del resto, sul punto sono da ultimo intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, le quali hanno dettato il seguente principio di diritto: “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale” (v. Cass. SS.UU. 15130/2024).
I principi sanciti dalla decisione delle Sezioni Unite poc'anzi richiamata risultano applicabili anche a fattispecie aventi ad oggetto mutui bancari a tasso variabile, quale quella che ci occupa.
In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire (v. Cassazione civile sez.
I, 19/03/2025, n.7382).
Orbene, esaminando nel dettaglio la fattispecie portata all'attenzione di questo Tribunale, come espressamente rilevato dal CTU, risulta che il “contratto di mutuo fondiario” che costituisce titolo esecutivo dell'importo precettato, indichi: - la somma complessivamente erogata;
- il tasso di interesse nominale annuale;
- la modalità di calcolo degli interessi;
- l'ammontare della rata, fissa costante e posticipata;
- la periodicità della rata, mensile;
- il numero di rate di durata del piano di rimborso (v. doc. 1 convenuta, contratto di mutuo ed anche allegato C al contratto, documenti di sintesi).
Emerge, quindi, che il tasso d'interesse sia rappresentato in modo corretto, secondo la legge sulla trasparenza bancaria.
Inoltre, risulta allegato al contratto di mutuo fondiario alla lettera B il piano di ammortamento
(cfr. allegati mutuo – doc. 2 opponente), il quale serve i) ad evidenziare le quote capitale comprese nelle singole mensilità di ammortamento e da rimborsare gradualmente, ii) a far risultare il debito residuo che viene a determinarsi mese per mese, iii) a comprendere, oltre la quota capitale, gli interessi al tasso da determinare secondo i crediti di adeguamento dello stesso come contrattualmente previsto;
iv) a comprendere che è stato sviluppato in base alla durata prevista e al tasso di interesse nominale annuo indicato nel contratto.
Dal piano di ammortamento allegato, che costituisce parte integrante dello schema contrattuale, può ricavarsi il regime di interessi da utilizzare per l'imposizione del principio di equità finanziaria da cui scaturisce il valore della rata;
ma soprattutto può determinarsi in modo immediato e facilmente intellegibile il costo dell'intero finanziamento, sottraendo dall'importo derivante dalla sommatoria di tutte le rate concordate (ed esplicitate nell'allegato piano, applicando il tasso di interesse al momento del contratto, in caso di tasso variabile) il capitale erogato.
Questi elementi sono sufficienti a costruire in modo univoco e determinato il piano dei pagamenti necessari all'estinzione, senza che parte attrice sia in grado di individuare profili di indeterminatezza che consentano alla banca margini di manovra nell'elaborazione del piano, incompatibili con la determinatezza e determinabilità dell'oggetto (art. 1346 c.c.) (Tribunale Torino
Sez. I, Sent., 30/05/2019).
Nessuna doglianza è stata sollevata dalle parti in merito al piano di ammortamento.
Una volta conosciuto ed approvato, da parte del mutuatario, il piano di ammortamento allegato al contratto, ai fini della corretta pattuizione del tasso nominale degli interessi corrispettivi, ritiene questo giudice che non sia necessaria la specifica approvazione del regime finanziario composto, in luogo di quello semplice, per avere il mutuatario ricevuto un'informazione nettamente esauriente sul reale importo delle rate da pagare e dell'ammontare complessivo della somma da restituire al mutuante (Trib. Roma sez. IX, 07/12/2022, n.18133).
L'applicazione della formula della capitalizzazione composta non comporta, poi, la surrettizia applicazione di un tasso nominale di interessi diverso da quello effettivamente applicato, dal momento che, per elaborare il piano di ammortamento in regime della capitalizzazione composta, viene utilizzato il tasso netto pattuito per iscritto.
Risulta, pertanto, rispettato il comma 3 dell'art. 1284 c.c., richiamato, in materia di mutuo, dall'art. 1815, comma 1, c.c., secondo il quale “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale”. Merita sottolineare dunque che il piano di ammortamento fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate).
Ne discende, pertanto, che le contestazioni formulate sono, pertanto, infondate.
Devono essere disattese, per l'effetto, le doglianze articolate con riguardo all'indeterminatezza delle somme riportate nell'atto di precetto.
2.4
Sull'omessa indicazione del TAE
L'attore eccepisce, come detto, la mancata indicazione nel contratto di mutuo del TAE.
È agevole replicare che nei mutui con ammortamento alla francese, come quello in oggetto, non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi, ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio.
Ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota di capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota di interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Soltanto in caso di mancato pagamento sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto e quindi esorbita dall'eccezione sollevata dall'opponente, la quale deve essere disattesa.
La censura risulta pertanto priva di pregio giuridico.
2.5
Sull'asserita divergenza del TAEG / ISC indicato in contratto rispetto a quello concretamente applicato
L'attore sostiene che il contratto di mutuo indichi un TAEG/ISC inferiore rispetto a quello effettivamente applicato, ed eccepisce, di conseguenza, la nullità della relativa clausola contrattuale, con conseguente applicazione del tasso ex art. 117 comma 7 TUB.
L'eccezione non è meritevole accoglimento.
Il c.d. T.A.E.G. (o I.S.C.) non è un tasso propriamente detto, ma un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito prima di accedervi, sicché la sua eventuale erronea indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo. Ciò posto, “in considerazione della natura e della funzione meramente informativa di tale indicatore”, la giurisprudenza assolutamente prevalente, in ipotesi di difformità del TAEG, esclude l'applicabilità del meccanismo sanzionatorio ex art. 117, comma 6, TUB (v. Tribunale di Reggio Calabria, sentenza 23.10.2023).
In ogni caso, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di merito, l'eventuale indicazione di un TAEG errato potrebbe comportare solo un eventuale risarcimento del danno, e non la nullità della clausola contrattuale ex art. 117 TUB, con l'applicazione dell'interesse sostitutivo, in quanto la sua indicazione, assolve solo ad una funzione di informazione e trasparenza, mostrando al mutuatario il costo complessivo dell'operazione (Corte Appello Venezia 2/2/2021, Corte di Appello Bari
18/08/2021).
Di qui il rigetto della censura. 3.
Spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37) applicato lo scaglione fino ad €
260.000,00 visto il valore della domanda giudiziale (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15857 del 12/06/2019), per le quattro fasi svolte (secondo il D.M. 147/2022), facendo applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge l'opposizione; condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 14.103,00, Parte_1 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA se dovuti come per legge, ivi comprese le spese di CTU come liquidata in atti.
Così deciso in Massa, in data 09.05.2025
Il Presidente del Tribunale
Giulio Giuntoli