dell'accertamento con adesione e modalita' di sottoscrizione
di atti giudiziari trasmessi a distanza). 1. All' articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall' articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, ovvero, quando la procura e' rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro".
2. A decorrere dal 20 maggio 2001, nel caso di trasmissione a distanza di atti giudiziari mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando il disposto dell' articolo 7, comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n. 664 , l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto e' soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente ovvero di un suo sostituto, purche' dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell' art. 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , recante "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165, cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 7 (Atto di accertamento con adesione). - 1.
L'accertamento con adesione e' redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonche' la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall' art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, ovvero, quando la procura e' rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro.".
- Si riporta il testo dell' art. 7, comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n. 664 , recante "Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1986, n. 241:
"Art. 7 (Disposizioni speciali di organizzazione). - 1-2. (Omissis).
3. L'Avvocatura dello Stato puo' avvalersi dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi consultivi e amministrativi.
4 - 6. (Omissis).".