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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 19/11/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1108/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice/Est.
Dott. Davide Palazzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1108/2023 R.G., avente ad oggetto ricorso giudiziale cumulativo per la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata ad SS (En) in Via Crisa n. 242, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Giunta che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
pagina 1 di 12 nato a [...] il [...] e residente a[...]
Portaterra n. 11.
RESISTENTE-CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero del 02/10/2025.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 27 giugno 2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del giorno 29/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2023, la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della sua separazione personale dal sig. , con il quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario ad SS il giorno 25.06.2005, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 4, parte II, Serie A, Uff. 0, anno 2005.
La ricorrente, nel rappresentare che dal matrimonio sono nati i figli: (nata a [...] il Per_1
10.01.2011) e (nato a [...] il [...]), ha riferito che il rapporto coniugale si è Per_2
progressivamente deteriorato, sino a divenire irrimediabilmente compromesso per la condotta imputabile al resistente, caratterizzata da un abuso cronico di sostanze alcoliche.
Tale dipendenza, lungi dall'essere episodica, si è protratta nel tempo ed è stata accompagnata dal rifiuto di intraprendere percorsi terapeutici efficaci, nonostante i ripetuti tentativi di riabilitazione, tutti interrotti senza esito.
Secondo quanto riferito da parte ricorrente, l'alcolismo del resistente ha inciso in maniera determinante sulla vita familiare, compromettendo il progetto di vita comune e determinando la violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale previsti dall'art. 143 c.c. La ricorrente ha infatti dovuto affrontare da sola la gestione del ménage domestico e la cura dei figli, mentre il resistente ha progressivamente abbandonato la casa coniugale, trasferendosi presso la famiglia d'origine e limitando i rapporti con i minori a contatti sporadici.
A conferma della gravità della situazione, il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, con decreto del
22 marzo 2022, ha disposto che gli incontri tra il padre e i figli avvenissero esclusivamente in modalità protetta, sotto la vigilanza dei servizi sociali.
pagina 2 di 12 Alla luce delle superiori premesse, parte ricorrente ha chiesto la separazione personale dei coniugi, con addebito alla parte resistente, nonché la corresponsione di un assegno mensile di mantenimento per la prole di importo pari a € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte ricorrente ha inoltre chiesto in via principale l'affidamento super-esclusivo dei figli, o in subordine quello esclusivo, con collocazione della prole presso la madre e la consequenziale assegnazione della casa coniugale sita ad
SS (En) in Via Portaterra n.11, di esclusiva proprietà della ricorrente.
Quanto al diritto di visita paterno, parte ricorrente ha chiesto di voler confermare le statuizioni disposte con Decreto dal Tribunale per i minorenni di Caltanissetta in data 22.03.2022, a tenore del quale “gli incontri di con i figli minori e dovranno avvenire in Controparte_1 Persona_3 Persona_4
modalità protetta, secondo calendario a cura dei servizi sociali del Comune di SS, incaricando il servizio sociale del Comune di SS di vigilare costantemente sui minori e svolgere ogni utile iniziativa di supporto e di sostegno a beneficio degli stessi. Incaricando altresì il consultorio familiare competente sul territorio del Comune di SS di intesa con i servizi sociali di SS”.
In data 28 novembre 2023 è stato depositato agli atti il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di
Caltanissetta, relativo al procedimento n. 1000071/2022, con il quale è stata dichiarata l'incompetenza territoriale dello stesso in favore dell'intestato Tribunale ordinario.
All'udienza di comparizione del giorno 24.01.2024, il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del sig. e, ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c., ha proceduto Controparte_1 all'audizione della ricorrente, la quale ha dichiarato l'assenza di possibilità di riconciliazione.
Il Giudice, preso atto della predetta dichiarazione, e rilevato che il Tribunale per i Minorenni di
Caltanissetta con decreto del 21/11/2023 aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale e disposto la trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., ha riunito il fascicolo minorile al presente procedimento e confermato i provvedimenti temporanei ed urgenti già adottati nell'interesse dei minori. In particolare, è stato disposto che gli incontri tra il resistente e i figli avvengano in modalità protetta, secondo calendario predisposto dai servizi sociali del Comune di SS, incaricati della vigilanza e del sostegno, in collaborazione con il consultorio familiare territorialmente competente.
Il giudice istruttore si è inoltre riservato sulle ulteriori richieste.
Con ordinanza del 24.01.2024, resa a scioglimento dell'udienza predetta, il Giudice ha adottato gli ulteriori provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e ha dunque disposto l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa,
pagina 3 di 12 alla quale ha altresì assegnato la casa familiare sita in SS (En) in Via Portaterra n. 11; ha confermato le modalità di visita del padre in modalità protetta, secondo quanto già disposto in sede di ordinanza a verbale;
infine, ha onerato il resistente di versare un assegno mensile pari a € 600,00 per il mantenimento dei figli, oltre rivalutazione ISTAT e il 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda, infine ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del
18.06.2024, in seguito differita al 29/04/2025.
Con ordinanza del 27 giugno 2025, resa a scioglimento dell'udienza predetta, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze, come riferite ed evidenziate da parte ricorrente e confermate all'udienza di comparizione, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione svolta dalla ricorrente, deve premettersi, in linea teorica, che in base all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia sull'addebito della separazione non è sufficiente una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo invece l'ulteriore accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una mera conseguenza di una crisi già in atto (ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass.
5283/2005).
In altri termini, la pronuncia di addebito presuppone l'accertamento della riconducibilità della crisi coniugale alla condotta di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrari ai pagina 4 di 12 doveri coniugali, e quindi della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione.
Orbene, nella fattispecie a mani, la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente è meritevole di accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., l'addebito presuppone la prova che la violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c. sia stata causa determinante della crisi coniugale.
Nel caso di specie, dall'istruttoria è emerso in modo chiaro che la crisi coniugale è stata determinata dalle condotte gravemente lesive dei doveri nascenti dal matrimonio da parte del resistente
[...]
, condotte strettamente correlate alla sua dipendenza da alcol. CP_1
Il quadro probatorio, costituito dalle dichiarazioni della ricorrente e dello stesso resistente, rese in seno al procedimento pendente innanzi al Tribunale dei Minorenni, dalle relazioni dei Servizi Sociali e del
SERT, dai verbali di audizione dei minori, consente di ricostruire una sequenza di episodi che hanno reso impossibile la prosecuzione della convivenza.
Nello specifico, nell'aprile del 2018 la ricorrente è stata costretta a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. In quella circostanza, il resistente, in evidente stato di ebbrezza, aveva assunto atteggiamenti aggressivi e intimidatori “il 26 Aprile 2018 ho chiamato il numero 112 per richiedere un intervento in quanto ero preoccupata per mio marito, il quale durante il trattamento farmacologico del
Sert, aveva ripreso a bere alcol e quindi ero preoccupata per le sue condizioni di salute;
quando quella sera ho chiamato i miei cognati per chiedere il loro aiuto, mio marito è diventato violento sia verbalmente che con tentativi di aggressione, sia fisicamente verso i suoi fratelli quando si sono presentati alla nostra abitazione che verso di me. Questo episodio è soltanto uno dei tanti eventi che sono accaduti durante in 16 anni di matrimonio” (verbale di sommarie informazioni rese dalla sig.ra in data 9.04.2021). Parte_1
Un secondo episodio, di particolare gravità, si è verificato il 7 aprile 2021. La ricorrente, rientrata presso la casa familiare, veniva affrontata dal marito che, nuovamente in stato di ebbrezza, la minacciava esplicitamente dicendo che le avrebbe fatto del male. La situazione, connotata da un clima di forte tensione e pericolo, costrinse la donna ad allontanarsi dall'abitazione insieme ai figli per tutelare la propria incolumità e quella dei minori.
Le relazioni dei Servizi Sociali, depositate nel corso del procedimento pendente presso il Tribunale dei
Minorenni, hanno confermato la persistenza dell'abuso di alcol da parte del resistente e la sua scarsa adesione ai percorsi riabilitativi proposti dal SERT, nonostante le gravi conseguenze sul piano pagina 5 di 12 familiare. È stato inoltre accertato che i figli hanno assistito a frequenti liti tra i genitori, originate dall'abuso di alcol, e hanno manifestato paura e disagio, con ripercussioni sul loro equilibrio psicologico.
Tali condotte, protrattesi nel tempo e nonostante i tentativi di recupero, hanno reso impossibile la convivenza e determinato la rottura del vincolo coniugale, integrando la violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale e collaborazione nell'interesse della famiglia, costituendo esse stesse causa esclusiva della separazione, che pertanto deve essere addebitata al resistente, atteso il nesso causale tra la sua condotta e l'intollerabilità della convivenza.
Con riferimento alla pronunzia della decadenza dalla potestà genitoriale, richiesta dal PM e per il quale era stato avviato il procedimento VG 71/2021 presso il Tribunale dei minorenni di Caltanissetta, in seguito riunito al presente procedimento in forza del disposto ex art. 38 c.p.c, si rileva che ai sensi dell'art. 330 cod. civ., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore viola o trascura i suoi doveri ovvero abusa dei relativi poteri, ogni qualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio.
La giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n. 24708) ha chiarito che
“il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237). Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n.
29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
pagina 6 di 12 Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali.
Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass., Sez. I, 3 agosto 2023, n. 23669)”.
Tanto premesso, dalle risultanze istruttorie emerge che la relazione familiare è stata gravemente compromessa da comportamenti violenti e intimidatori del padre, riconducibili all'abuso di alcol, sia nei confronti della madre sia nei confronti dei figli (in un'occasione il si era addormentato CP_2
lasciando da soli i figli incustoditi tanto che il minore aveva chiamato impaurito la madre al Per_2
cellulare ,in un'altra occasione il resistente, in stato di ebbrezza, era caduto dalle scale tenendo in braccio la figlia , la quale nell'occasione aveva riportato una frattura). Per_1
Tali condotte hanno generato un contesto familiare disfunzionale e pregiudizievole, determinando un significativo rischio per lo sviluppo psico-emotivo dei minori.
Nonostante ciò, il Collegio ritiene non integrati i presupposti per la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c., tali da giustificare l'estromissione piena e permanente dall'esercizio della responsabilità genitoriale del CP_2
Invero, la misura della decadenza deve ritenersi eccezionale e residuale, da adottarsi solo in presenza di un pericolo concreto e attuale per la salute psicofisica del minore, non altrimenti gestibile con strumenti meno invasivi.
Nel caso di specie, i predetti presupposti non possono considerarsi sussistenti, così come evincibile dalla relazione dei servizi sociali del Comune di SS del 10.10.2023 in cui è dato leggere con riferimento al resistente “…In questi ultimi mesi non si rilevano significativi cambiamenti rispetto alla relazione padre figli connotata da contatti telefonici frequenti da parte dello stesso, dai contenuti superficiali e spesso di rimprovero dei figli per non averlo chiamato. Durante l'estate il sig. non CP_2
pagina 7 di 12 ha incontrato i figli e adducendo come motivazione l'impegno al lavoro e la Per_2 Per_1
malattia; il 7 settembre u.s. li incontra a casa dei nonni paterni a LB, per iniziativa della madre dei minori. In tutte le circostanze di incontro lo stesso ha mantenuto un comportamento rispettoso nei confronti della moglie e dei figli. Il sig. è una persona laboriosa, manifesta tuttavia un CP_2
comportamento disorganizzato attribuibile in parte alle sue condizioni psico-fisiche in parte, a suo dire alla mancata disponibilità economica oppure dell'auto e comunque non chiede aiuto ad amici e a familiari”.
Alla luce delle superiori premesse, nel caso a mani, in assenza di un pericolo concreto e attuale per la salute psicofisica dei minori, risulta invece maggiormente opportuna l'applicazione dell'affidamento super esclusivo alla madre, con conferma dunque di quanto previamente disposto con l'ordinanza del
24.01.2024.
Invero, la ricorrente, risulta essere attualmente l'unico genitore in grado di garantire stabilità, protezione e continuità affettiva ai minori, come peraltro confermato dalla relazione dei servizi sociali del Comune di SS del 10.10.2023, allegata agli atti del fascicolo del Tribunale per i minorenni di
Caltanissetta, in cui è dato leggere con riferimento alla ricorrente “La madre dei minori lavora a tempo indeterminato in una cooperativa locale e provvede in modo esclusivo al mantenimento, all'istruzione e
a tutte le esigenze dei figli, con il supporto di un'adeguata rete familiare;
è una figura competente e protettiva, provvede adeguatamente all'accompagnamento educativo dei figli nonché alla mediazione rapporti tra padre-figli. Mantiene un atteggiamento pacato anche nel dialogo con il marito;
appare determinata nella scelta delle separazione legale, disponibile ad ogni forma di collaborazione per favorire i contatti e gli incontri padre-figli.”
Alla luce di quanto sopra esposto, l'attribuzione alla madre dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale – comprese le decisioni in ambito scolastico, sanitario, educativo e abitativo – risponde all'esigenza primaria di tutela dell'interesse dei figli, che invece si troverebbe gravemente compromesso in caso di coinvolgimento attivo del padre nella gestione delle loro scelte di vita.
Sul punto, è noto come il legislatore nell'art. 337 ter c.c. abbia individuato nella conservazione della bigenitorialità e, conseguentemente nel modello dell'affidamento condiviso, lo strumento prioritario con cui preservare il mantenimento di un rapporto equilibrato del figlio con entrambi i genitori a fronte della disgregazione dell'unità familiare.
Ciò non toglie che la regola dell'affidamento condiviso possa essere derogata ai sensi dell'art. 337 quater c.c. qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
pagina 8 di 12 Tale pregiudizio presuppone una prognosi negativa in ordine all'idoneità del genitore non affidatario a svolgere effettivamente il proprio ruolo e può ravvisarsi, a giudizio della giurisprudenza sia di legittimità che di merito, anche a fronte del totale disinteresse del genitore per la cura delle esigenze morali e materiali del figlio minore, sintomatico del suo sostanziale allontanamento dalla dinamica familiare e dalla quotidianità del medesimo.
Diversamente opinando, si graverebbe il genitore collocatario del difficile onere di sollecitare (e talvolta materialmente rintracciare) il genitore assente affinché quest'ultimo partecipi attivamente all'assunzione delle scelte di maggiore importanza per la vita della prole, con evidenti possibili conseguenze negative a fronte di decisioni che, nell'interesse del minore, devono necessariamente essere assunte tempestivamente.
In tali situazioni, pertanto, è doveroso derogare all'ordinario modello di affidamento condiviso secondo le modalità più opportune per tutelare l'interesse del minore, che possono andare dall'affidamento condiviso con diversa ripartizione dei doveri derivanti dall'esercizio della responsabilità genitoriale, all'affidamento esclusivo e al c.d. affidamento super esclusivo.
Quanto alla differenza tra i due modelli di affidamento monogenitoriale (l'affidamento esclusivo e il c.d. super esclusivo) occorre evidenziare, per chiarezza espositiva, come nel primo caso, le decisioni di maggior interesse per i figli devono comunque essere adottate da entrambi i genitori, mentre nel secondo modello l'esercizio concreto della responsabilità genitoriale è totalmente concentrato in capo al genitore affidatario, residuando in capo al non affidatario il dovere di vigilare sulle condizioni di vita, sulla salute, sull'educazione e sull'istruzione del figlio minore.
Ebbene, chiariti tali aspetti di ordine generale, il Collegio ritiene che, a conferma di quanto previamente disposto con l'ordinanza del 24.01.2024, nel caso di specie debba essere disposto l'affidamento super esclusivo a favore della ricorrente.
Tale misura consente di preservare la continuità educativa, affettiva e relazionale dei minori, evitando decisioni congiunte che, nella concreta dinamica familiare, si tradurrebbero in ostacolo al benessere degli stessi.
Alla madre viene pertanto attribuito in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale comprensivo delle decisioni fondamentali relative alla salute, all'istruzione, alla residenza, e alla vita quotidiana dei minori, ivi compresa la possibilità di rivolgere istanze alla P.A. nell'interesse dei figli.
pagina 9 di 12 Con riferimento al diritto di visita paterno, in assenza di diversi e ulteriori elementi istruttori, il
Collegio conferma quanto statuito in via provvisoria in seno al verbale d'udienza del 24.01.2024, a tenore del quale, conformemente a quanto previsto dal decreto del 22.03.2022 del Tribunale dei
Minorenni di Caltanissetta, gli incontri del sig. con i figli minori e Controparte_1 Per_2
dovranno avvenire in modalità protetta, secondo calendario che sarà predisposto a cura dei Per_1
servizi sociali del Comune di SS, onerando il servizio sociale del Comune di SS di vigilare costantemente sui minori e svolgere ogni utile iniziativa di supporto e di sostegno a beneficio degli stessi e incaricando, altresì, il consultorio familiare competente sul territorio del Comune di SS di intesa con i servizi sociali di SS.
Con riferimento alla domanda di assegnazione della casa familiare, occorre evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale è una misura, prevista dall'art. 337-sexies c.c., che risponde all'unica esigenza di tutelare l'interesse della prole a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
L'obiettivo dell'assegnazione è, infatti, solo quello di tutelare la prole e rendere meno traumatico il cambiamento della loro vita causato dalla cessazione del rapporto tra i genitori.
Alla luce delle superiori considerazioni, il Collegio conferma quanto previamente statuito in sede di adozione di provvedimenti urgenti e indifferibili, assegnando dunque l'abitazione sita in SS (En) in
Via Portaterra n. 11, alla ricorrente quale genitore collocatario.
In punto di oneri economici per il mantenimento della prole, va ricordato che, in linea di principio, “in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile,
a quello goduto in precedenza” (così Cass. 1993 n. 3363); è noto, poi, che “il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (così Cass. 1997 n. 11025 e, in motivazione, Cass. 15065/2000).
Nel caso a mani, con riferimento all'obbligo di mantenimento del padre in favore dei figli, in considerazione della contumacia del resistente e in assenza di nuovi elementi, rispetto all'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, si conferma carico del resistente l'obbligo di corrispondere a pagina 10 di 12 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli un assegno mensile pari ad € 600,00 Parte_1
(€ 300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura e l'esito della causa, che ha visto l'accoglimento integrale delle domande proposte da parte ricorrente, condanna il resistente al pagamento delle spese processuali liquidate come segue, secondo il Decreto 10 marzo
2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014 nella misura aggiornata sulla base del DM n. 147 del
13.08.2022, applicando i parametri minimi al valore della causa indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella contumacia del resistente , definendo il giudizio, così Controparte_1
statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
09.10.1979 (C.F.: ) e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
22.08.1975 e residente a[...];
- ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, celebrato ad SS il giorno 25.06.2005 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 4, parte II, Serie A, anno 2005;
- ADDEBITA la separazione al resistente sig. ; Controparte_1
- DISPONE l'affidamento super esclusivo dei minori (nata a [...] il [...]) e Per_1 Per_2
(nato a [...] il [...]), alla madre, la quale potrà esercitare la responsabilità genitoriale adottando le decisioni fondamentali relative alla salute, all'istruzione, alla residenza, e alla vita quotidiana dei minori, ivi compresa la possibilità di rivolgere istanze alla P.A. nell'interesse dei figli;
- DISCIPLINA il diritto di visita del padre in modalità protetta, secondo calendario predisposto dai
Servizi Sociali del Comune di SS, ai quali affida il compito di vigilare costantemente sui minori e di porre in essere ogni utile iniziativa di supporto e sostegno a loro beneficio;
dispone altresì che il
Consultorio Familiare competente per territorio, in intesa con i Servizi Sociali del Comune di SS, collabori per l'attuazione delle misure di protezione e di sostegno;
pagina 11 di 12 - PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli un assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- CONDANNA alla refusione delle spese processuali in favore della sig.ra Controparte_1
, da distrarsi in favore dell'avv. Vincenzo Giunta, che si è dichiarato antistatario, Parte_1
spese che liquida in € 2.906,00 (€ 851,00 fase di studio, € 602,00 fase introduttiva, € 1.453,00 fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge e se dovute.
Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio.
Si comunichi a cura della cancelleria ai servizi sociali del Comune di SS e al consultorio familiare competente sul territorio del Comune di SS.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025.
Giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice/Est.
Dott. Davide Palazzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1108/2023 R.G., avente ad oggetto ricorso giudiziale cumulativo per la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata ad SS (En) in Via Crisa n. 242, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Giunta che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
pagina 1 di 12 nato a [...] il [...] e residente a[...]
Portaterra n. 11.
RESISTENTE-CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero del 02/10/2025.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 27 giugno 2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del giorno 29/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2023, la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della sua separazione personale dal sig. , con il quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario ad SS il giorno 25.06.2005, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 4, parte II, Serie A, Uff. 0, anno 2005.
La ricorrente, nel rappresentare che dal matrimonio sono nati i figli: (nata a [...] il Per_1
10.01.2011) e (nato a [...] il [...]), ha riferito che il rapporto coniugale si è Per_2
progressivamente deteriorato, sino a divenire irrimediabilmente compromesso per la condotta imputabile al resistente, caratterizzata da un abuso cronico di sostanze alcoliche.
Tale dipendenza, lungi dall'essere episodica, si è protratta nel tempo ed è stata accompagnata dal rifiuto di intraprendere percorsi terapeutici efficaci, nonostante i ripetuti tentativi di riabilitazione, tutti interrotti senza esito.
Secondo quanto riferito da parte ricorrente, l'alcolismo del resistente ha inciso in maniera determinante sulla vita familiare, compromettendo il progetto di vita comune e determinando la violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale previsti dall'art. 143 c.c. La ricorrente ha infatti dovuto affrontare da sola la gestione del ménage domestico e la cura dei figli, mentre il resistente ha progressivamente abbandonato la casa coniugale, trasferendosi presso la famiglia d'origine e limitando i rapporti con i minori a contatti sporadici.
A conferma della gravità della situazione, il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, con decreto del
22 marzo 2022, ha disposto che gli incontri tra il padre e i figli avvenissero esclusivamente in modalità protetta, sotto la vigilanza dei servizi sociali.
pagina 2 di 12 Alla luce delle superiori premesse, parte ricorrente ha chiesto la separazione personale dei coniugi, con addebito alla parte resistente, nonché la corresponsione di un assegno mensile di mantenimento per la prole di importo pari a € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte ricorrente ha inoltre chiesto in via principale l'affidamento super-esclusivo dei figli, o in subordine quello esclusivo, con collocazione della prole presso la madre e la consequenziale assegnazione della casa coniugale sita ad
SS (En) in Via Portaterra n.11, di esclusiva proprietà della ricorrente.
Quanto al diritto di visita paterno, parte ricorrente ha chiesto di voler confermare le statuizioni disposte con Decreto dal Tribunale per i minorenni di Caltanissetta in data 22.03.2022, a tenore del quale “gli incontri di con i figli minori e dovranno avvenire in Controparte_1 Persona_3 Persona_4
modalità protetta, secondo calendario a cura dei servizi sociali del Comune di SS, incaricando il servizio sociale del Comune di SS di vigilare costantemente sui minori e svolgere ogni utile iniziativa di supporto e di sostegno a beneficio degli stessi. Incaricando altresì il consultorio familiare competente sul territorio del Comune di SS di intesa con i servizi sociali di SS”.
In data 28 novembre 2023 è stato depositato agli atti il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di
Caltanissetta, relativo al procedimento n. 1000071/2022, con il quale è stata dichiarata l'incompetenza territoriale dello stesso in favore dell'intestato Tribunale ordinario.
All'udienza di comparizione del giorno 24.01.2024, il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del sig. e, ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c., ha proceduto Controparte_1 all'audizione della ricorrente, la quale ha dichiarato l'assenza di possibilità di riconciliazione.
Il Giudice, preso atto della predetta dichiarazione, e rilevato che il Tribunale per i Minorenni di
Caltanissetta con decreto del 21/11/2023 aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale e disposto la trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., ha riunito il fascicolo minorile al presente procedimento e confermato i provvedimenti temporanei ed urgenti già adottati nell'interesse dei minori. In particolare, è stato disposto che gli incontri tra il resistente e i figli avvengano in modalità protetta, secondo calendario predisposto dai servizi sociali del Comune di SS, incaricati della vigilanza e del sostegno, in collaborazione con il consultorio familiare territorialmente competente.
Il giudice istruttore si è inoltre riservato sulle ulteriori richieste.
Con ordinanza del 24.01.2024, resa a scioglimento dell'udienza predetta, il Giudice ha adottato gli ulteriori provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e ha dunque disposto l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa,
pagina 3 di 12 alla quale ha altresì assegnato la casa familiare sita in SS (En) in Via Portaterra n. 11; ha confermato le modalità di visita del padre in modalità protetta, secondo quanto già disposto in sede di ordinanza a verbale;
infine, ha onerato il resistente di versare un assegno mensile pari a € 600,00 per il mantenimento dei figli, oltre rivalutazione ISTAT e il 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda, infine ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del
18.06.2024, in seguito differita al 29/04/2025.
Con ordinanza del 27 giugno 2025, resa a scioglimento dell'udienza predetta, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze, come riferite ed evidenziate da parte ricorrente e confermate all'udienza di comparizione, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione svolta dalla ricorrente, deve premettersi, in linea teorica, che in base all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia sull'addebito della separazione non è sufficiente una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo invece l'ulteriore accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una mera conseguenza di una crisi già in atto (ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass.
5283/2005).
In altri termini, la pronuncia di addebito presuppone l'accertamento della riconducibilità della crisi coniugale alla condotta di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrari ai pagina 4 di 12 doveri coniugali, e quindi della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione.
Orbene, nella fattispecie a mani, la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente è meritevole di accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., l'addebito presuppone la prova che la violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c. sia stata causa determinante della crisi coniugale.
Nel caso di specie, dall'istruttoria è emerso in modo chiaro che la crisi coniugale è stata determinata dalle condotte gravemente lesive dei doveri nascenti dal matrimonio da parte del resistente
[...]
, condotte strettamente correlate alla sua dipendenza da alcol. CP_1
Il quadro probatorio, costituito dalle dichiarazioni della ricorrente e dello stesso resistente, rese in seno al procedimento pendente innanzi al Tribunale dei Minorenni, dalle relazioni dei Servizi Sociali e del
SERT, dai verbali di audizione dei minori, consente di ricostruire una sequenza di episodi che hanno reso impossibile la prosecuzione della convivenza.
Nello specifico, nell'aprile del 2018 la ricorrente è stata costretta a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. In quella circostanza, il resistente, in evidente stato di ebbrezza, aveva assunto atteggiamenti aggressivi e intimidatori “il 26 Aprile 2018 ho chiamato il numero 112 per richiedere un intervento in quanto ero preoccupata per mio marito, il quale durante il trattamento farmacologico del
Sert, aveva ripreso a bere alcol e quindi ero preoccupata per le sue condizioni di salute;
quando quella sera ho chiamato i miei cognati per chiedere il loro aiuto, mio marito è diventato violento sia verbalmente che con tentativi di aggressione, sia fisicamente verso i suoi fratelli quando si sono presentati alla nostra abitazione che verso di me. Questo episodio è soltanto uno dei tanti eventi che sono accaduti durante in 16 anni di matrimonio” (verbale di sommarie informazioni rese dalla sig.ra in data 9.04.2021). Parte_1
Un secondo episodio, di particolare gravità, si è verificato il 7 aprile 2021. La ricorrente, rientrata presso la casa familiare, veniva affrontata dal marito che, nuovamente in stato di ebbrezza, la minacciava esplicitamente dicendo che le avrebbe fatto del male. La situazione, connotata da un clima di forte tensione e pericolo, costrinse la donna ad allontanarsi dall'abitazione insieme ai figli per tutelare la propria incolumità e quella dei minori.
Le relazioni dei Servizi Sociali, depositate nel corso del procedimento pendente presso il Tribunale dei
Minorenni, hanno confermato la persistenza dell'abuso di alcol da parte del resistente e la sua scarsa adesione ai percorsi riabilitativi proposti dal SERT, nonostante le gravi conseguenze sul piano pagina 5 di 12 familiare. È stato inoltre accertato che i figli hanno assistito a frequenti liti tra i genitori, originate dall'abuso di alcol, e hanno manifestato paura e disagio, con ripercussioni sul loro equilibrio psicologico.
Tali condotte, protrattesi nel tempo e nonostante i tentativi di recupero, hanno reso impossibile la convivenza e determinato la rottura del vincolo coniugale, integrando la violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale e collaborazione nell'interesse della famiglia, costituendo esse stesse causa esclusiva della separazione, che pertanto deve essere addebitata al resistente, atteso il nesso causale tra la sua condotta e l'intollerabilità della convivenza.
Con riferimento alla pronunzia della decadenza dalla potestà genitoriale, richiesta dal PM e per il quale era stato avviato il procedimento VG 71/2021 presso il Tribunale dei minorenni di Caltanissetta, in seguito riunito al presente procedimento in forza del disposto ex art. 38 c.p.c, si rileva che ai sensi dell'art. 330 cod. civ., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore viola o trascura i suoi doveri ovvero abusa dei relativi poteri, ogni qualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio.
La giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n. 24708) ha chiarito che
“il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237). Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n.
29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
pagina 6 di 12 Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali.
Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass., Sez. I, 3 agosto 2023, n. 23669)”.
Tanto premesso, dalle risultanze istruttorie emerge che la relazione familiare è stata gravemente compromessa da comportamenti violenti e intimidatori del padre, riconducibili all'abuso di alcol, sia nei confronti della madre sia nei confronti dei figli (in un'occasione il si era addormentato CP_2
lasciando da soli i figli incustoditi tanto che il minore aveva chiamato impaurito la madre al Per_2
cellulare ,in un'altra occasione il resistente, in stato di ebbrezza, era caduto dalle scale tenendo in braccio la figlia , la quale nell'occasione aveva riportato una frattura). Per_1
Tali condotte hanno generato un contesto familiare disfunzionale e pregiudizievole, determinando un significativo rischio per lo sviluppo psico-emotivo dei minori.
Nonostante ciò, il Collegio ritiene non integrati i presupposti per la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c., tali da giustificare l'estromissione piena e permanente dall'esercizio della responsabilità genitoriale del CP_2
Invero, la misura della decadenza deve ritenersi eccezionale e residuale, da adottarsi solo in presenza di un pericolo concreto e attuale per la salute psicofisica del minore, non altrimenti gestibile con strumenti meno invasivi.
Nel caso di specie, i predetti presupposti non possono considerarsi sussistenti, così come evincibile dalla relazione dei servizi sociali del Comune di SS del 10.10.2023 in cui è dato leggere con riferimento al resistente “…In questi ultimi mesi non si rilevano significativi cambiamenti rispetto alla relazione padre figli connotata da contatti telefonici frequenti da parte dello stesso, dai contenuti superficiali e spesso di rimprovero dei figli per non averlo chiamato. Durante l'estate il sig. non CP_2
pagina 7 di 12 ha incontrato i figli e adducendo come motivazione l'impegno al lavoro e la Per_2 Per_1
malattia; il 7 settembre u.s. li incontra a casa dei nonni paterni a LB, per iniziativa della madre dei minori. In tutte le circostanze di incontro lo stesso ha mantenuto un comportamento rispettoso nei confronti della moglie e dei figli. Il sig. è una persona laboriosa, manifesta tuttavia un CP_2
comportamento disorganizzato attribuibile in parte alle sue condizioni psico-fisiche in parte, a suo dire alla mancata disponibilità economica oppure dell'auto e comunque non chiede aiuto ad amici e a familiari”.
Alla luce delle superiori premesse, nel caso a mani, in assenza di un pericolo concreto e attuale per la salute psicofisica dei minori, risulta invece maggiormente opportuna l'applicazione dell'affidamento super esclusivo alla madre, con conferma dunque di quanto previamente disposto con l'ordinanza del
24.01.2024.
Invero, la ricorrente, risulta essere attualmente l'unico genitore in grado di garantire stabilità, protezione e continuità affettiva ai minori, come peraltro confermato dalla relazione dei servizi sociali del Comune di SS del 10.10.2023, allegata agli atti del fascicolo del Tribunale per i minorenni di
Caltanissetta, in cui è dato leggere con riferimento alla ricorrente “La madre dei minori lavora a tempo indeterminato in una cooperativa locale e provvede in modo esclusivo al mantenimento, all'istruzione e
a tutte le esigenze dei figli, con il supporto di un'adeguata rete familiare;
è una figura competente e protettiva, provvede adeguatamente all'accompagnamento educativo dei figli nonché alla mediazione rapporti tra padre-figli. Mantiene un atteggiamento pacato anche nel dialogo con il marito;
appare determinata nella scelta delle separazione legale, disponibile ad ogni forma di collaborazione per favorire i contatti e gli incontri padre-figli.”
Alla luce di quanto sopra esposto, l'attribuzione alla madre dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale – comprese le decisioni in ambito scolastico, sanitario, educativo e abitativo – risponde all'esigenza primaria di tutela dell'interesse dei figli, che invece si troverebbe gravemente compromesso in caso di coinvolgimento attivo del padre nella gestione delle loro scelte di vita.
Sul punto, è noto come il legislatore nell'art. 337 ter c.c. abbia individuato nella conservazione della bigenitorialità e, conseguentemente nel modello dell'affidamento condiviso, lo strumento prioritario con cui preservare il mantenimento di un rapporto equilibrato del figlio con entrambi i genitori a fronte della disgregazione dell'unità familiare.
Ciò non toglie che la regola dell'affidamento condiviso possa essere derogata ai sensi dell'art. 337 quater c.c. qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
pagina 8 di 12 Tale pregiudizio presuppone una prognosi negativa in ordine all'idoneità del genitore non affidatario a svolgere effettivamente il proprio ruolo e può ravvisarsi, a giudizio della giurisprudenza sia di legittimità che di merito, anche a fronte del totale disinteresse del genitore per la cura delle esigenze morali e materiali del figlio minore, sintomatico del suo sostanziale allontanamento dalla dinamica familiare e dalla quotidianità del medesimo.
Diversamente opinando, si graverebbe il genitore collocatario del difficile onere di sollecitare (e talvolta materialmente rintracciare) il genitore assente affinché quest'ultimo partecipi attivamente all'assunzione delle scelte di maggiore importanza per la vita della prole, con evidenti possibili conseguenze negative a fronte di decisioni che, nell'interesse del minore, devono necessariamente essere assunte tempestivamente.
In tali situazioni, pertanto, è doveroso derogare all'ordinario modello di affidamento condiviso secondo le modalità più opportune per tutelare l'interesse del minore, che possono andare dall'affidamento condiviso con diversa ripartizione dei doveri derivanti dall'esercizio della responsabilità genitoriale, all'affidamento esclusivo e al c.d. affidamento super esclusivo.
Quanto alla differenza tra i due modelli di affidamento monogenitoriale (l'affidamento esclusivo e il c.d. super esclusivo) occorre evidenziare, per chiarezza espositiva, come nel primo caso, le decisioni di maggior interesse per i figli devono comunque essere adottate da entrambi i genitori, mentre nel secondo modello l'esercizio concreto della responsabilità genitoriale è totalmente concentrato in capo al genitore affidatario, residuando in capo al non affidatario il dovere di vigilare sulle condizioni di vita, sulla salute, sull'educazione e sull'istruzione del figlio minore.
Ebbene, chiariti tali aspetti di ordine generale, il Collegio ritiene che, a conferma di quanto previamente disposto con l'ordinanza del 24.01.2024, nel caso di specie debba essere disposto l'affidamento super esclusivo a favore della ricorrente.
Tale misura consente di preservare la continuità educativa, affettiva e relazionale dei minori, evitando decisioni congiunte che, nella concreta dinamica familiare, si tradurrebbero in ostacolo al benessere degli stessi.
Alla madre viene pertanto attribuito in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale comprensivo delle decisioni fondamentali relative alla salute, all'istruzione, alla residenza, e alla vita quotidiana dei minori, ivi compresa la possibilità di rivolgere istanze alla P.A. nell'interesse dei figli.
pagina 9 di 12 Con riferimento al diritto di visita paterno, in assenza di diversi e ulteriori elementi istruttori, il
Collegio conferma quanto statuito in via provvisoria in seno al verbale d'udienza del 24.01.2024, a tenore del quale, conformemente a quanto previsto dal decreto del 22.03.2022 del Tribunale dei
Minorenni di Caltanissetta, gli incontri del sig. con i figli minori e Controparte_1 Per_2
dovranno avvenire in modalità protetta, secondo calendario che sarà predisposto a cura dei Per_1
servizi sociali del Comune di SS, onerando il servizio sociale del Comune di SS di vigilare costantemente sui minori e svolgere ogni utile iniziativa di supporto e di sostegno a beneficio degli stessi e incaricando, altresì, il consultorio familiare competente sul territorio del Comune di SS di intesa con i servizi sociali di SS.
Con riferimento alla domanda di assegnazione della casa familiare, occorre evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale è una misura, prevista dall'art. 337-sexies c.c., che risponde all'unica esigenza di tutelare l'interesse della prole a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
L'obiettivo dell'assegnazione è, infatti, solo quello di tutelare la prole e rendere meno traumatico il cambiamento della loro vita causato dalla cessazione del rapporto tra i genitori.
Alla luce delle superiori considerazioni, il Collegio conferma quanto previamente statuito in sede di adozione di provvedimenti urgenti e indifferibili, assegnando dunque l'abitazione sita in SS (En) in
Via Portaterra n. 11, alla ricorrente quale genitore collocatario.
In punto di oneri economici per il mantenimento della prole, va ricordato che, in linea di principio, “in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile,
a quello goduto in precedenza” (così Cass. 1993 n. 3363); è noto, poi, che “il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (così Cass. 1997 n. 11025 e, in motivazione, Cass. 15065/2000).
Nel caso a mani, con riferimento all'obbligo di mantenimento del padre in favore dei figli, in considerazione della contumacia del resistente e in assenza di nuovi elementi, rispetto all'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, si conferma carico del resistente l'obbligo di corrispondere a pagina 10 di 12 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli un assegno mensile pari ad € 600,00 Parte_1
(€ 300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura e l'esito della causa, che ha visto l'accoglimento integrale delle domande proposte da parte ricorrente, condanna il resistente al pagamento delle spese processuali liquidate come segue, secondo il Decreto 10 marzo
2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014 nella misura aggiornata sulla base del DM n. 147 del
13.08.2022, applicando i parametri minimi al valore della causa indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella contumacia del resistente , definendo il giudizio, così Controparte_1
statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
09.10.1979 (C.F.: ) e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
22.08.1975 e residente a[...];
- ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, celebrato ad SS il giorno 25.06.2005 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 4, parte II, Serie A, anno 2005;
- ADDEBITA la separazione al resistente sig. ; Controparte_1
- DISPONE l'affidamento super esclusivo dei minori (nata a [...] il [...]) e Per_1 Per_2
(nato a [...] il [...]), alla madre, la quale potrà esercitare la responsabilità genitoriale adottando le decisioni fondamentali relative alla salute, all'istruzione, alla residenza, e alla vita quotidiana dei minori, ivi compresa la possibilità di rivolgere istanze alla P.A. nell'interesse dei figli;
- DISCIPLINA il diritto di visita del padre in modalità protetta, secondo calendario predisposto dai
Servizi Sociali del Comune di SS, ai quali affida il compito di vigilare costantemente sui minori e di porre in essere ogni utile iniziativa di supporto e sostegno a loro beneficio;
dispone altresì che il
Consultorio Familiare competente per territorio, in intesa con i Servizi Sociali del Comune di SS, collabori per l'attuazione delle misure di protezione e di sostegno;
pagina 11 di 12 - PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli un assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- CONDANNA alla refusione delle spese processuali in favore della sig.ra Controparte_1
, da distrarsi in favore dell'avv. Vincenzo Giunta, che si è dichiarato antistatario, Parte_1
spese che liquida in € 2.906,00 (€ 851,00 fase di studio, € 602,00 fase introduttiva, € 1.453,00 fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge e se dovute.
Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio.
Si comunichi a cura della cancelleria ai servizi sociali del Comune di SS e al consultorio familiare competente sul territorio del Comune di SS.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025.
Giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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