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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9492/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 9492, decisa all'udienza del 8.3.2024, e vertente
TRA
in persona le legale rapp.te p.t., Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo dall'Avv.
Francesca Calabria, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via Emilio
Faà di Bruno 15
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto notarile, dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini, unitamente alla quale è domiciliato in Roma, presso la sede distrettuale, sita in Via Cesare Beccaria 29
RESISTENTE
NONCHE'
pagina 1 di 7 , quale successore a titolo universale Controparte_2
di , in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., rappresentata e difesa in virtù di procura in allegato alla memoria di costituzione dall'Avv. Antonella Pedone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in
Guidonia, Via Guerrazzi 15
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e a relative cartelle di pagamento
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti costituite, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.3.2024, la in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
097 2024 9026903692/00, per la somma complessiva di euro 20.073,74, notificatale a mezzo pec il 13.2.2024 da e, facente riferimento a Controparte_2
un avviso di addebito, il n. 397 2021 0000 1880 80000, relativo al mancato pagamento di contributi per gli anni 2015 - 18.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva la nullità della notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento in quanto effettuata da un indirizzo pec diverso da quello di risultante dal registrato all'IPA; la nullità della Controparte_2
notifica dell'atto presupposto in quanto effettuata da un indirizzo pec diverso da quello dell' risultante dal registrato all'IPA; la prescrizione della pretesa creditoria CP_1
sottostante; la violazione del legittimo affidamento del contribuente, in ragione delle erronee informazioni ricevute dall' , all'esito della presentazione di istanze di CP_1
autotutela.
pagina 2 di 7 Chiedeva, pertanto, annullarsi l'intimazione di pagamento opposta ed in ogni caso accertare la prescrizione dei crediti di cui all'AVA sottostante.
Si costituiva in giudizio , facendo rilevare: la Controparte_2
regolarità della notificazione dell'intimazione di pagamento effettuata a mezzo pec;
la regolarità della notifica dell'AVA presupposto (da provarsi in ogni caso a cura dell' , con conseguente difetto della propria legittimazione passiva al riguardo), con CP_1
conseguente intangibilità della pretesa creditoria sottostante, in ragione della mancata impugnazione nei termini dell'avviso; la mancata maturazione del termine di prescrizione quinquennale, costituendo la notifica dell'intimazione di pagamento valido atto interruttivo posto in essere entro il quinquennio dalla notifica dell'AVA.
Si costituiva altresì l' , del pari eccependo la tardività dell'opposizione in quanto CP_1
l'AVA sottostante di cui si tratta era stato ritualmente notificato e non opposto nei termini e, comunque, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
La causa veniva istruita per via documentale, quindi discussa e decisa all'udienza odierna con la presente sentenza, sulla base delle seguenti motivazioni.
*******
Deve premettersi innanzi tutto che l'intimazione di pagamento, con cui l'ente concessionario invita la parte a regolarizzare il debito derivante da precedenti cartelle esattoriali o avvisi di addebito, costituisce mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge nel caso in cui l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale.
Premesso, quindi, che l'intimazione di pagamento non può avere alcuna portata lesiva per il contribuente, costituendo, come detto, la mera comunicazione dell'esistenza di un debito, deve escludersi che il contribuente abbia un qualche interesse ad agire avverso la stessa, non potendo trarre dal suo annullamento alcun vantaggio. Se infatti le cartelle esattoriali o gli avvisi di addebito, costituenti il presupposto per l'invio dell'intimazione di pagamento, non sono stati opposti, il contribuente non può ottenere alcun vantaggio dall'eventuale annullamento dell'intimazione di pagamento (per un vizio formale o di pagina 3 di 7 notifica), in quanto sarebbe in ogni caso tenuto ad adempiere alla propria obbligazione contributiva, eventualmente a seguito di una successiva intimazione di pagamento emendata dai vizi lamentati. Se invece gli atti presupposti sono stati annullati o comunque il debito sottostante non esiste, allora l'interesse del contribuente non può essere semplicemente quello all'annullamento dell'intimazione di pagamento, bensì quello ad una pronuncia di accertamento negativo che dichiari l'inesistenza del debito.
Tanto premesso, nel caso in esame, la domanda così come proposta può invero riqualificarsi quale domanda volta all'accertamento negativo del debito sottostante.
Ebbene, nel valutare la fondatezza di tale domanda di accertamento, deve osservarsi, innanzi tutto, che la parte ricorrente ha eccepito la nullità della notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento;
eccezione la cui fondatezza rileva quindi ai fini della verifica della sussistenza di un valido atto interruttivo della prescrizione del credito sottostante.
Ora, quanto alla validità ed al perfezionamento delle notifiche via PEC, occorre rammentare che la notifica della cartella esattoriale è disciplinata dall'art. 26 DPR
602/73, il quale, nel testo in vigore in epoca antecedente alle notifiche in esame, disponeva, tra l'altro, quanto segue: “La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile”.
Successivamente tale forma di notifica è divenuta persino obbligatoria, in ragione delle modifiche apportate alla normativa sopra richiamata, dal D LGS 24 settembre 2015, n.
159 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) che ha disposto (con l'art. 14, comma 1) la modifica dell'art. 26, comma 2, DPR 602/73. Pertanto a decorrere dal
22.10.2015 “La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.
pagina 4 di 7 Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonche' di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalita', all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(INI-PEC). All'Agente della riscossione e' consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica e' eseguita esclusivamente con tali modalita' all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all' Controparte_4
all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005
n. 82.”
Nondimeno, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del d.p.r. n. 68/2005, contenente il
“Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”, espressamente richiamato dall'art. 26 cit., “La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”.
La prova della notifica via PEC è dunque assolta mediante produzione della ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dal gestore di posta elettronica e tanto sino a prova pagina 5 di 7 contraria, come recentemente chiarito dalla S.C. di Cassazione con sentenza n.
15035/2016.
Ora però la parte ricorrente non contesta di aver ricevuto detta notifica, limitandosi piuttosto a sollevare la questione della provenienza della notifica da un indirizzo pec non presente nell'elenco ufficiale "IPA" (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), ovvero E dall'indirizzo e non da Email_1
t. Email_3
Ebbene, la normativa sopra richiamata prevede che la notifica possa essere eseguita dall a mezzo Posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario Controparte_5
risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (“Ini-Pec”); con ciò prevedendo la necessità di iscrizione nei registri dell'indirizzo Pec del destinatario della notificazione e non anche dell'indirizzo Pec del mittente della stessa.
In ogni caso, si rileva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza,
l'eventuale irritualità della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata “non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa”.(v. Cass., Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018; Sezioni Unite, sentenza 18 aprile
2016, n. 7665; Cass. Sez. I, sentenza 20625/2017).
Ebbene nel caso di specie, pacifica la consegna della busta, la parte ricorrente nemmeno deduce che, dall'ipotizzata violazione delle forme legali (nella specie provenienza della notifica da un indirizzo pec di diverso da quello risultante dai pubblici registri), CP_6
sia derivata la sua mancata conoscenza degli atti notificati, non avendo, come detto, avanzato alcun concreto dubbio in relazione alla integrità o eventuale modificazione del file allegato al messaggio trasmesso per posta elettronica certificata.
pagina 6 di 7 Nel caso di specie, come detto, in difetto di contestazione della detta conformità deve ritenersi senz'altro raggiunta la prova della rituale notifica via PEC dell'intimazione di pagamento.
La parte ricorrente ha poi eccepito la nullità notifica dell'avviso di addebito sottostante all'intimazione di pagamento, sempre in ragione dell'inoltro della pec da parte dell' da un indirizzo non risultante dal registro IPA. Anche per tale eccezione CP_1
valgono tutte le considerazioni innanzi esposte;
sicché deve concludersi per la regolarità della predetta notifica.
Avuto riguardo alla regolarità della notifica dell'AVA, deve escludersi la possibilità per la parte ricorrente di contestare la regolarità della pretesa creditoria sottostante (v. eccezione di prescrizione ed eccezione di violazione dell'affidamento del contribuente), posto che la mancata opposizione nel termine perentorio di 40 giorno del predetto AVA ha reso intangibile la suddetta pretesa creditoria.
Considerate la regolarità della notifica dell'AVA (in data 16.9.2021), nonché la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento (in data 13.2.2024), deve poi ritenersi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dell'azione esecutiva, per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale tra la notifica dell'atto presupposto e quella successiva dell'intimazione di pagamento.
Per tutto quanto sin qui osservato, il ricorso in esame va rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese di lite, liquidate in euro 1.865,00, oltre IVA e CPA, in favore di ciascuna.
Roma, 9.1.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 9492, decisa all'udienza del 8.3.2024, e vertente
TRA
in persona le legale rapp.te p.t., Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo dall'Avv.
Francesca Calabria, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via Emilio
Faà di Bruno 15
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto notarile, dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini, unitamente alla quale è domiciliato in Roma, presso la sede distrettuale, sita in Via Cesare Beccaria 29
RESISTENTE
NONCHE'
pagina 1 di 7 , quale successore a titolo universale Controparte_2
di , in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., rappresentata e difesa in virtù di procura in allegato alla memoria di costituzione dall'Avv. Antonella Pedone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in
Guidonia, Via Guerrazzi 15
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e a relative cartelle di pagamento
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti costituite, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.3.2024, la in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
097 2024 9026903692/00, per la somma complessiva di euro 20.073,74, notificatale a mezzo pec il 13.2.2024 da e, facente riferimento a Controparte_2
un avviso di addebito, il n. 397 2021 0000 1880 80000, relativo al mancato pagamento di contributi per gli anni 2015 - 18.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva la nullità della notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento in quanto effettuata da un indirizzo pec diverso da quello di risultante dal registrato all'IPA; la nullità della Controparte_2
notifica dell'atto presupposto in quanto effettuata da un indirizzo pec diverso da quello dell' risultante dal registrato all'IPA; la prescrizione della pretesa creditoria CP_1
sottostante; la violazione del legittimo affidamento del contribuente, in ragione delle erronee informazioni ricevute dall' , all'esito della presentazione di istanze di CP_1
autotutela.
pagina 2 di 7 Chiedeva, pertanto, annullarsi l'intimazione di pagamento opposta ed in ogni caso accertare la prescrizione dei crediti di cui all'AVA sottostante.
Si costituiva in giudizio , facendo rilevare: la Controparte_2
regolarità della notificazione dell'intimazione di pagamento effettuata a mezzo pec;
la regolarità della notifica dell'AVA presupposto (da provarsi in ogni caso a cura dell' , con conseguente difetto della propria legittimazione passiva al riguardo), con CP_1
conseguente intangibilità della pretesa creditoria sottostante, in ragione della mancata impugnazione nei termini dell'avviso; la mancata maturazione del termine di prescrizione quinquennale, costituendo la notifica dell'intimazione di pagamento valido atto interruttivo posto in essere entro il quinquennio dalla notifica dell'AVA.
Si costituiva altresì l' , del pari eccependo la tardività dell'opposizione in quanto CP_1
l'AVA sottostante di cui si tratta era stato ritualmente notificato e non opposto nei termini e, comunque, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
La causa veniva istruita per via documentale, quindi discussa e decisa all'udienza odierna con la presente sentenza, sulla base delle seguenti motivazioni.
*******
Deve premettersi innanzi tutto che l'intimazione di pagamento, con cui l'ente concessionario invita la parte a regolarizzare il debito derivante da precedenti cartelle esattoriali o avvisi di addebito, costituisce mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge nel caso in cui l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale.
Premesso, quindi, che l'intimazione di pagamento non può avere alcuna portata lesiva per il contribuente, costituendo, come detto, la mera comunicazione dell'esistenza di un debito, deve escludersi che il contribuente abbia un qualche interesse ad agire avverso la stessa, non potendo trarre dal suo annullamento alcun vantaggio. Se infatti le cartelle esattoriali o gli avvisi di addebito, costituenti il presupposto per l'invio dell'intimazione di pagamento, non sono stati opposti, il contribuente non può ottenere alcun vantaggio dall'eventuale annullamento dell'intimazione di pagamento (per un vizio formale o di pagina 3 di 7 notifica), in quanto sarebbe in ogni caso tenuto ad adempiere alla propria obbligazione contributiva, eventualmente a seguito di una successiva intimazione di pagamento emendata dai vizi lamentati. Se invece gli atti presupposti sono stati annullati o comunque il debito sottostante non esiste, allora l'interesse del contribuente non può essere semplicemente quello all'annullamento dell'intimazione di pagamento, bensì quello ad una pronuncia di accertamento negativo che dichiari l'inesistenza del debito.
Tanto premesso, nel caso in esame, la domanda così come proposta può invero riqualificarsi quale domanda volta all'accertamento negativo del debito sottostante.
Ebbene, nel valutare la fondatezza di tale domanda di accertamento, deve osservarsi, innanzi tutto, che la parte ricorrente ha eccepito la nullità della notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento;
eccezione la cui fondatezza rileva quindi ai fini della verifica della sussistenza di un valido atto interruttivo della prescrizione del credito sottostante.
Ora, quanto alla validità ed al perfezionamento delle notifiche via PEC, occorre rammentare che la notifica della cartella esattoriale è disciplinata dall'art. 26 DPR
602/73, il quale, nel testo in vigore in epoca antecedente alle notifiche in esame, disponeva, tra l'altro, quanto segue: “La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile”.
Successivamente tale forma di notifica è divenuta persino obbligatoria, in ragione delle modifiche apportate alla normativa sopra richiamata, dal D LGS 24 settembre 2015, n.
159 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) che ha disposto (con l'art. 14, comma 1) la modifica dell'art. 26, comma 2, DPR 602/73. Pertanto a decorrere dal
22.10.2015 “La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.
pagina 4 di 7 Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonche' di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalita', all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(INI-PEC). All'Agente della riscossione e' consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica e' eseguita esclusivamente con tali modalita' all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all' Controparte_4
all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005
n. 82.”
Nondimeno, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del d.p.r. n. 68/2005, contenente il
“Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”, espressamente richiamato dall'art. 26 cit., “La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”.
La prova della notifica via PEC è dunque assolta mediante produzione della ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dal gestore di posta elettronica e tanto sino a prova pagina 5 di 7 contraria, come recentemente chiarito dalla S.C. di Cassazione con sentenza n.
15035/2016.
Ora però la parte ricorrente non contesta di aver ricevuto detta notifica, limitandosi piuttosto a sollevare la questione della provenienza della notifica da un indirizzo pec non presente nell'elenco ufficiale "IPA" (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), ovvero E dall'indirizzo e non da Email_1
t. Email_3
Ebbene, la normativa sopra richiamata prevede che la notifica possa essere eseguita dall a mezzo Posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario Controparte_5
risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (“Ini-Pec”); con ciò prevedendo la necessità di iscrizione nei registri dell'indirizzo Pec del destinatario della notificazione e non anche dell'indirizzo Pec del mittente della stessa.
In ogni caso, si rileva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza,
l'eventuale irritualità della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata “non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa”.(v. Cass., Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018; Sezioni Unite, sentenza 18 aprile
2016, n. 7665; Cass. Sez. I, sentenza 20625/2017).
Ebbene nel caso di specie, pacifica la consegna della busta, la parte ricorrente nemmeno deduce che, dall'ipotizzata violazione delle forme legali (nella specie provenienza della notifica da un indirizzo pec di diverso da quello risultante dai pubblici registri), CP_6
sia derivata la sua mancata conoscenza degli atti notificati, non avendo, come detto, avanzato alcun concreto dubbio in relazione alla integrità o eventuale modificazione del file allegato al messaggio trasmesso per posta elettronica certificata.
pagina 6 di 7 Nel caso di specie, come detto, in difetto di contestazione della detta conformità deve ritenersi senz'altro raggiunta la prova della rituale notifica via PEC dell'intimazione di pagamento.
La parte ricorrente ha poi eccepito la nullità notifica dell'avviso di addebito sottostante all'intimazione di pagamento, sempre in ragione dell'inoltro della pec da parte dell' da un indirizzo non risultante dal registro IPA. Anche per tale eccezione CP_1
valgono tutte le considerazioni innanzi esposte;
sicché deve concludersi per la regolarità della predetta notifica.
Avuto riguardo alla regolarità della notifica dell'AVA, deve escludersi la possibilità per la parte ricorrente di contestare la regolarità della pretesa creditoria sottostante (v. eccezione di prescrizione ed eccezione di violazione dell'affidamento del contribuente), posto che la mancata opposizione nel termine perentorio di 40 giorno del predetto AVA ha reso intangibile la suddetta pretesa creditoria.
Considerate la regolarità della notifica dell'AVA (in data 16.9.2021), nonché la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento (in data 13.2.2024), deve poi ritenersi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dell'azione esecutiva, per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale tra la notifica dell'atto presupposto e quella successiva dell'intimazione di pagamento.
Per tutto quanto sin qui osservato, il ricorso in esame va rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese di lite, liquidate in euro 1.865,00, oltre IVA e CPA, in favore di ciascuna.
Roma, 9.1.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 7 di 7