Articolo 3 della Legge 18 dicembre 1959, n. 1147
Articolo 2
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27 gennaio 1960
Art. 3.
La somma di lire 200.000.000 (lire duecentomilioni), di cui al precedente art. 1, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1958-59.
All'onere di cui sopra si fara' fronte con una quota delle maggiori entrate recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio predetto.
Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Entrata in vigore il 27 gennaio 1960