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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/11/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
IO all'udienza del 6 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 289/2023 R.G. vertente
fra
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Giuseppe Parte_1 C.F._1
ED ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Picerno viale Albini 87, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito CP_1
Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come in atti;
Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 4.2.2023 e ritualmente notificato, adiva il giudice Parte_1 del lavoro ed esponeva che in data 3.12.2021 presentava domanda volta ad ottenere la pensione di anzianità anticipata – quota 100, allegando la documentazione amministrativa;
che l' CP_2 convenuto con provvedimento in data 14.2.2022 rigettava la domanda per insussistenza dei requisiti utili per la pensione anticipata e, in specie, non risultando lo svolgimento da parte della ricorrente di lavoro dipendente per almeno n. 1976 contributi settimanali. Risultavano complessivamente nel periodo dal 21.01.1978 al 31.12.2021 n. 1656 contributi settimanali di cui n. 389 nella gestione dei lavoratori dipendenti;
n. 1267 nella gestione autonoma dei coltivatori diretti e dei coloni mezzadri.
Avverso detto provvedimento presentava tempestivo ricorso amministrativo non esitato dall' . CP_1
Presupposto lo svolgimento di attività lavorativa per un periodo di tempo di gran lunga superiore ai n.1976 contributi settimanali ritenuti dall'ente previdenziale necessari per l'elargizione della prestazione pensionistica, e ritenendo erronea l'esclusione dal calcolo delle annualità contributive delle annualità regolarmente pagate dal ricorrente mediante l'adesione al beneficio di legge del saldo e stralcio -rottamazione ter, adiva il Tribunale per accertare e dichiarare il proprio diritto alla pensione di anzianità/anticipata quota 100 a far data dal 3.12.2021 e conseguentemente, domandava di CP_ condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della relativa prestazione con i ratei di pensione maturati e maturandi e con la maggior somma tra rivalutazione e interessi di legge dalle singole scadenze al saldo, con vittoria di spese e compensi da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, e domandava il rigetto del CP_1 ricorso, con vittoria di spese, deducendo la insussistenza del requisito necessario per la fruizione della prestazione domandata.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, ctu contabile, e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente, premesso il possesso del requisito contributivo, rivendica il diritto ad ottenere la pensione anticipata di anzianità – quota 100, sulla base di versamenti necessari per il raggiungimento del minimo contributivo, effettuati ex legge 145/2018 e ai benefici previsti dal relativo articolo 1, commi 184-185, in tema di saldo e stralcio dei contributi dovuti.
Dalla documentazione versata in atti non era possibile evincere gli effettivi versamenti a fini contributivi effettuati per cui si rendeva necessario nominare CTU contabile;
il dott. , Persona_2 ctu incaricato, all'esito dell'attività professionale con relazione completa ed esaustiva che il giudice ritiene di condividere, ha così concluso : il sig. : ha beneficiato della normativa del cd. saldo Pt_1
e stralcio, versando gli importi dovuti così come definiti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione;
l'estratto contributivo rimane però invariato considerando che con saldo e stralcio gli anni di contribuzione non risultano validi ai fini pensionistici.
In effetti, come correttamente rilevato dal ctu, lo stralcio dei tributi e dei contributi per cartelle inferiori a un certo importo non comporta il pagamento e dunque l'accredito, ma solo l'abbuono del debito, sicché nulla può essere accreditato in termini contributivi.
Per le ragioni esposte allora, il ricorso va rigettato perchè infondato.
3. Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 cpc attesa la valida dichiarazione reddituale in atti.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 4.2.2023 ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese irripetibili;
3) Le spese di ctu liquidate con separato decreto sono poste a carico dell' attesa CP_1
l'irripetibilità delle spese
Potenza, 6 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio IO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
IO all'udienza del 6 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 289/2023 R.G. vertente
fra
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Giuseppe Parte_1 C.F._1
ED ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Picerno viale Albini 87, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito CP_1
Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come in atti;
Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 4.2.2023 e ritualmente notificato, adiva il giudice Parte_1 del lavoro ed esponeva che in data 3.12.2021 presentava domanda volta ad ottenere la pensione di anzianità anticipata – quota 100, allegando la documentazione amministrativa;
che l' CP_2 convenuto con provvedimento in data 14.2.2022 rigettava la domanda per insussistenza dei requisiti utili per la pensione anticipata e, in specie, non risultando lo svolgimento da parte della ricorrente di lavoro dipendente per almeno n. 1976 contributi settimanali. Risultavano complessivamente nel periodo dal 21.01.1978 al 31.12.2021 n. 1656 contributi settimanali di cui n. 389 nella gestione dei lavoratori dipendenti;
n. 1267 nella gestione autonoma dei coltivatori diretti e dei coloni mezzadri.
Avverso detto provvedimento presentava tempestivo ricorso amministrativo non esitato dall' . CP_1
Presupposto lo svolgimento di attività lavorativa per un periodo di tempo di gran lunga superiore ai n.1976 contributi settimanali ritenuti dall'ente previdenziale necessari per l'elargizione della prestazione pensionistica, e ritenendo erronea l'esclusione dal calcolo delle annualità contributive delle annualità regolarmente pagate dal ricorrente mediante l'adesione al beneficio di legge del saldo e stralcio -rottamazione ter, adiva il Tribunale per accertare e dichiarare il proprio diritto alla pensione di anzianità/anticipata quota 100 a far data dal 3.12.2021 e conseguentemente, domandava di CP_ condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della relativa prestazione con i ratei di pensione maturati e maturandi e con la maggior somma tra rivalutazione e interessi di legge dalle singole scadenze al saldo, con vittoria di spese e compensi da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, e domandava il rigetto del CP_1 ricorso, con vittoria di spese, deducendo la insussistenza del requisito necessario per la fruizione della prestazione domandata.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, ctu contabile, e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente, premesso il possesso del requisito contributivo, rivendica il diritto ad ottenere la pensione anticipata di anzianità – quota 100, sulla base di versamenti necessari per il raggiungimento del minimo contributivo, effettuati ex legge 145/2018 e ai benefici previsti dal relativo articolo 1, commi 184-185, in tema di saldo e stralcio dei contributi dovuti.
Dalla documentazione versata in atti non era possibile evincere gli effettivi versamenti a fini contributivi effettuati per cui si rendeva necessario nominare CTU contabile;
il dott. , Persona_2 ctu incaricato, all'esito dell'attività professionale con relazione completa ed esaustiva che il giudice ritiene di condividere, ha così concluso : il sig. : ha beneficiato della normativa del cd. saldo Pt_1
e stralcio, versando gli importi dovuti così come definiti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione;
l'estratto contributivo rimane però invariato considerando che con saldo e stralcio gli anni di contribuzione non risultano validi ai fini pensionistici.
In effetti, come correttamente rilevato dal ctu, lo stralcio dei tributi e dei contributi per cartelle inferiori a un certo importo non comporta il pagamento e dunque l'accredito, ma solo l'abbuono del debito, sicché nulla può essere accreditato in termini contributivi.
Per le ragioni esposte allora, il ricorso va rigettato perchè infondato.
3. Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 cpc attesa la valida dichiarazione reddituale in atti.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 4.2.2023 ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese irripetibili;
3) Le spese di ctu liquidate con separato decreto sono poste a carico dell' attesa CP_1
l'irripetibilità delle spese
Potenza, 6 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio IO