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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N.901/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr.ssa Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 16 novembre 2021 da
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Thiella C.F._1
C.F. con domicilio digitale PEC C.F._2
pec e dall'avv. Stefano Busetto Email_1
C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._3
pec Email_1
- appellante - nei confronti di
difeso dall'avv. Pietro Laugelli, C.F. , giusta C.F._5
procura allegata al presente atto, con domicilio digitale PEC
Email_2
- appellato/appellante incidentale -
e contro
, C.F. , Controparte_2 C.F._6
, C.F. , e Controparte_3 C.F._7 CP_4
C.F. , tutti rappresentati e difesi giusta mandato C.F._8
depositato nel fascicolo di primo grado, dall'avv. Federico Casa, con domicilio digitale PEC e dall'avv. Email_3
Fabio Sebastiano, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._9
Email_4
- appellati -
Oggetto: appello avverso sentenza non definitiva n.56/2020 e la sentenza definitiva n.142/2021 entrambe del Tribunale di Vicenza – sezione Lavoro
In punto: risarcimento danni da infortunio.
Causa trattata all'udienza del 07 novembre 2024.
Conclusioni per parte appellante: “in totale riforma delle sentenze del
Tribunale di Vicenza n. 56 del 04.02.2020 e n. 142 pubblicata il 22.04.2021 rese nella causa rubricata al n. 1507/2017 R.G. siano respinte tutte le avverse domande e sia pertanto accertato e dichiarato che nulla è dovuto,
a qualsivoglia titolo, dal sig.
[...]
ai sig.ri , , Pt_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, quali eredi di .
[...] Persona_1
pag. 2/13 Venga disposto, in conseguenza della richiesta riforma, la restituzione delle somme versate dal sig. a seguito della c.t.u. disposta dal Tribunale Pt_1
di Vicenza, addossandone l'onere ai sig.ri , Controparte_2
, , in solido tra loro. Controparte_3 CP_4
In subordine: nella denegata ipotesi di condanna a qualsiasi titolo del sig.
, venga rideterminata la somma dovuta agli eredi di Pt_1 Per_2
secondo i parametri di calcolo esposti in parte narrativa e,
[...]
comunque, non superiore a euro 28.389,75.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria…”
Conclusioni per parte appellata / appellante in via incidentale: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia – GDL contrariis reiectis accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: preliminarmente dichiarare la nullità dell'atto di citazione per la genericità del petitum e della causa petendi;
in via preliminare di merito dichiarare la prescrizione del diritto azionato dagli attori.
In via principale rigettare tutte le domande della parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e non provate e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati eredi dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente CP_3
atto e in tutti gli scritti del primo grado.
Per l'effetto e in accoglimento dell'appello proposto con il presente ricorso riformi totalmente le sentenze del Tribunale di Vicenza - GDL n. 56/2020 e n. 142/2021 - R.G. 1507/2017 e accerti e dichiari che nulla è dovuto, a pag. 3/13 qualsivoglia titolo, dal Sig. ai Sig.ri Controparte_1 [...]
, quali eredi del Controparte_2 Controparte_3 CP_4
Sig. . Con condanna alla restituzione delle somme Persona_2
versate al C.T.U.”. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da devolvere in favore dell'avv. LAUGELLI che si dichiara antistatario.
Si chiede all'Ecc.mo Giudicante, in merito alla quantificazione delle spese, di tenere in debito conto anche tutta l'attività professionale espletata da questa difesa davanti al Tribunale ordinario, dichiaratosi incompetente, erroneamente adito da controparte. Salvo aggiungere o modificare produrre e dedurre. Salvo ogni altro diritto.”
Conclusioni per parti appellate , Controparte_2 CP_4
e : “In via preliminare Voglia la Corte d'Appello adita Controparte_3
dichiarare inammissibile l'appello proposto da parte di per Parte_1
tutte le ragioni di cui in narrativa, pronunciando ogni relativo provvedimento conseguente sia con riferimento all'appello incidentale tardivo proposto da , sia con riferimento alla conferma Controparte_1
della sentenza non definitiva n. 56/2020 Reg. Sent., emessa e pubblicata in
4 febbraio 2020, e della sentenza definitiva n. 142/2021 emessa e pubblicata in data 22 aprile 2021, dal Tribunale di Vicenza, Sezione
Lavoro.
Nel merito Voglia la Corte d'Appello adita, per tutto quanto esposto, rigettare l'appello proposto da parte di perché infondato in Parte_1
fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa, confermando integralmente la sentenza non definitiva n. 56/2020 Reg. Sent., emessa e pag. 4/13 pubblicata in data 4 aprile 2020, e la sentenza definitiva n. 142/2021 emessa e pubblicata in data 22 aprile 2021, dal Tribunale di Vicenza,
Sezione Lavoro.
Sempre nel merito fermo quanto sopra, per mero tuziorismo, si chiede all'adita Corte d'Appello di confermare l'accoglimento delle domande proposte in sede di prime cure dai ricorrenti nei termini di accoglimento nel merito di cui alle sentenze di prime cure: accertare la responsabilità per fatto illecito del signor ex art. 2043 c.c. e del Controparte_1
signor ex artt. 2043, 2087 e 2049 c.c. relativamente Parte_1
all'incidente avvenuto il 9.8.2007 presso l'impresa del signor e Pt_1
conseguentemente condannare in via solidale, oppure ciascuno nei limiti della sua responsabilità, i predetti convenuti a risarcire nei confronti dei ricorrenti , e i Controparte_2 Controparte_3 CP_4
danni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotti in conseguenza dell'incidente in capo al defunto signor come accertati Persona_2
e quantificati in corso di causa, come segue:
- Euro 62.664,05 a titolo di danno biologico permanente, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e annualmente rivalutata fino al saldo;
- Euro 12.433,75 a titolo di danno biologico temporaneo, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e annualmente rivalutata fino al saldo;
- Euro 1.616,78 a titolo risarcimento del danno patrimoniale emergente, oltre interessi dall'esborso al saldo;
o in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa.
pag. 5/13 Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria...”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 16 novembre 2021 Parte_1
ha impugnato la sentenza non definitiva n.56/2020 e la sentenza definitiva n.142/2021 emesse dal giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza con le quali, previo accertamento incidentale della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e , ha affermato la Controparte_1 Parte_1
responsabilità dei predetti e li ha condannati in solido tra loro a pagare in favore dei ricorrenti la somma di €.62.664,05 a titolo di “danno biologico” permanente, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e annualmente rivalutata fino al saldo;
€.12.433,75 a titolo di
“danno biologico” temporaneo, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e annualmente rivalutata fino al saldo;
e l'ulteriore somma di €.1.616,78 a titolo risarcimento del danno patrimoniale emergente, oltre interessi dall'esborso al saldo.
Con memoria deposita il 3 marzo 2023 si è costituito il signor CP_1
propendo a sua volta appello incidentale e chiedendo la riforma.
[...]
Con memoria deposita il 6 marzo 2023 si sono costituiti i signori
[...]
, e chiedendo di Controparte_2 CP_4 Controparte_3
dichiarare inammissibile respingere l'impugnazione e, quanto all'appello incidentale tardivo proposto dal signor “ogni provvedimento CP_1
conseguente”.
La causa, a seguito di un duplice rinvio d'ufficio fuori udienza, è stata discussa all'odierna udienza del 7 novembre 2024 con limitato riguardo alla questione di inammissibilità per tardività e delle conseguenziali pag. 6/13 eventuali statuizioni riguardanti anche l'appello incidentale tardivo, sulla base delle conclusioni di cui al verbale di udienza.
Motivi della decisione
1) Ai limitati fini della decisione in ordine all'eccezione di tardività dell'appello principale e delle conseguenze che tale rilievo determina sull'appello incidentale va premesso quanto di seguito precisato.
Gli attuali appellati avevano in origine promosso l'azione risarcitoria della cui fondatezza si discute avanti al giudice civile del Tribunale di Vicenza.
A seguito del rilievo con il quale entrambi i convenuti deducevano che per la domanda vi era competenza funzionale del giudice del lavoro con ordinanza del 29 settembre 2017 la causa era rimessa al Presidente del
Tribunale che riassegnava l'affare al giudice del lavoro con ordinanza del
10 aprile 2018 quest'ultimo concedeva i termini ex art.426 c.p.c. “ai sensi e per gli effetti dell'art.420 cpc”.
Come premesso la causa era decisa in modo non definitivo con sentenza n.56/20 del 4 febbraio 2020 e, rinviatala all'udienza del 28 febbraio 2020, per quanto interessa, le parti convenute formalizzavano espressa riserva di appello.
Seguiva agli incombenti istruttori disposti in quella sede, la pronuncia definitiva del 22 aprile 2021 (sentenza n.142 del 2021).
2) Il termine lungo ex art.327 c.p.c. risulta essersi consumato il 22 ottobre
2021 in carenza di sospensione feriale dei termini giusta la previsione di cui all'art.3 della legge n.742 del 1969 secondo cui “In materia civile,
l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell' articolo 92 dell'ordinamento giudiziario n 30 gennaio 1941, n. 12, nonché
pag. 7/13 alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del Codice di procedura civile”,
3) La natura del credito fatto valere ha evidente attinenza con il novero dei casi inerenti ai rapporti di cui all'art.409 c.p.c., essendo generato il credito dalla violazione degli obblighi di prevenzione e sicurezza ex art.2087 c.c., ricadenti sul datore di lavoro.
Al riguardo così viene riassunta nella memoria integrativa la deduzione dei ricorrenti: “Nei confronti del sig. veniva azionata la medesima Pt_1
responsabilità ex art. 2043 c.c. per aver concorso nella richiamata condotta essendo presente in occasione dei fatti, nonché responsabilità ex art. 2087 c.c., quale titolare di una posizione di garanzia nei confronti dello , avendogli personalmente commissionato il lavoro durante il CP_3
quale si verificava l'infortunio, nonché ex art. 2049 c.c. in quanto responsabile per l'attività posta in essere dal al momento del CP_1
sinistro, dato che quest'ultimo operava su indicazioni del il quale lo Pt_1
aveva adibito alla guida del muletto. Ciò posto, per quanto concerne la responsabilità ex art. 2087 c.c. alla stessa si applica la prescrizione ordinaria decennale di talché nulla questio, nel caso di specie visto e considerato che l'evento lesivo si verificava nell'agosto 2007 e indipendentemente dagli atti interruttivi della prescrizione su cui si tornerà
a breve, l'atto di citazione veniva notificato in data 20.1.2016”.
D'altra parte, lo stesso appellante principale nella propria memoria Pt_1
ex art.426 c.p.c. ricostruisce la deduzione avversaria nei seguenti termini:
“Più precisamente al sig. viene attribuita la responsabilità quale Pt_1
“titolare dell'officina meccanica in cui è avvenuto l'incidente”. Secondo gli attori, al caso di specie sarebbe applicabile l'art. 2087. Il convenuto pag. 8/13 risponderebbe altresì ai sensi del D. L.vo 81/2008 e all'art. 2043 cod. civile.”.
Coerentemente con tali deduzioni il giudice vicentino con la sentenza non definitiva n.50 ha qualificato il rapporto nei seguenti termini: “quanto poi alla assenza di titolarità in capo al sig. della la circostanza Pt_1 CP_5
risulta del tutto irrilevante, contando esclusivamente il fatto che l'attività che ha occasionato l'evento sia stata resa su suo incarico. Se, come pare dalla ricostruzione di parte ricorrente e dall'assenza di alternative ricostruzioni di parte resistente, il sig. ha richiesto ai sigg.ri Pt_1
e lo svolgimento dell'attività di carico e scarico di merce CP_1 CP_3
in una determinata giornata su promessa di un corrispettivo, senza tuttavia spendere il nome di alcuna società/impresa, il rapporto di lavoro che si è instaurato, che in assenza di allegazioni più specifiche deve presumersi di lavoro subordinato, ha riguardato le persone fisiche dei sigg.ri e;
”. CP_6 Parte_2
4) E' pur vero che la sola applicazione del rito del lavoro non determina automaticamente la regola che esclude la sospensione feriale dei termini
(da ultima Cass. n.29014 del 2024, funditus Cass. S.U. n.2145 del 2021), ma ciò riguarda i casi in cui la natura della controversia è dichiaratamente estranea al novero delle cause x art.409 c.p.c..
Diversamente vale la regola secondo cui “Alla controversia che, pur riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dall'art. 409 o dall'art. 442 cod. proc. civ., sia stata decisa con il rito ordinario, è applicabile il regime della sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale, giacché il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente pag. 9/13 dall'esattezza della relativa valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell'impugnazione, secondo il regime previsto dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.” (Sez. U, Sentenza n. 10978 del 09/08/2001,
Rv. 548916 - 01).
5) Nel caso di specie vi è assoluta coerenza tra rito applicato e natura della controversia, per cui non vi sono margini di opinabilità per ritenere, secondo quanto sostenuto in sede di discussione dalla difesa dell'appellante principale, che si tratti di rapporto inerente ad una responsabilità extracontrattuale ex art.2043 c.c..
6) Deriva da tale prima conclusione che l'appello incidentale tardivo deve essere dichiarato inefficace ex art.334, comma 2 c.p.c. (tra le altre
Cass.civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 29593 del 16/11/2018, Rv. 651287 – 01;
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36127 del 23/11/2021, Rv. 663078 - 01).
7) Sussistono le condizioni per gravare la parte appellante principale della misura risarcitoria prevista dall'art.96 comma 3 c.p.c. ratione temporis applicabile. Oltre ad avere resistito ingiustificatamente a fronte delle lineari ragioni che sostengono la conclusione adottata, va rimarcato che il rilievo sulla competenza funzionale era stato operato dalla stessa parte che oggi sostiene contraddittoriamente e strumentalmente l'opposto. Essa, infatti, così concludeva nella propria memoria ex art.183, comma 6 n.3, c.p.c. del
29 gennaio 2017: “Nella domanda parte attrice riconosce che trattasi di rapporto di lavoro ma che sarebbe esclusa la competenza del G.d.L perché non viene richiesto il riconoscimento del rapporto lavorativo e che, comunque, si tratterebbe solo di questioni riguardanti l'organizzazione degli uffici Giudiziari. In tutto questo però gli attori dimenticano che ai fini pag. 10/13 dell'individuazione del giudice competente ratione materiae, la determinazione della materia va compiuta alla stregua del contenuto della domanda, e cioè in base alla sostanza della pretesa e ai fatti dedotti a fondamento di questa. (v. per tutte Cass. 31/5/2010 n. 13263). La differenza, comunque, non riguarda solo gli uffici ma tutto il rito: citazione invece che ricorso, tempi e adempimenti istruttori differenti così come sono differenti i poteri del Giudicante: non è solo una questione di forme.
Pertanto si riafferma e si eccepisce come la presente controversia sia soggetta al rito di cui all'art. 409 c.p.c..”.
8) In relazione alla quantificazione del risarcimento del danno il collegio ritiene ragionevole liquidare l'importo dovuto dall'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c. in misura pari ad un terzo di quanto liquidato con le spese di lite, tenendo conto della ratio della norma, volta a sanzionare l'abuso del processo, della necessità di una commisurazione in chiave dissuasiva in rapporto alla diversa capacità economica delle parti - in questo caso si tratta di persona fisica di cui non sono meglio indicati le capacità patrimoniali -,
e della pluralità dei motivi di appello e del correlato impegno defensionale richiesto alla parte appellata, anche in relazione al comportamento processuale di parte appellante (v. sui criteri di quantificazione, Cass.
26435/2020).
9) Le spese del presente grado seguono per il principio della soccombenza,
a carico dell'appellante principale, venendo liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del
13 agosto 2022, secondo valore di causa dichiarato, in valori prossimi ai minimi, tenuto conto dell'esame della sola questione preliminare di rito.
pag. 11/13 Quanto alla posizione processuale dell'appellante incidentale , va CP_1
dato seguito all'orientamento di legittimità secondo cui “In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale.” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 33733 del 04/12/2023,
Rv. 669526 – 01, conf. Sez. 3, Ordianzna n.28258 del 2024).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello principale;
- per l'effetto dichiara inefficace l'appello incidentale tardivo proposto da
; Controparte_1
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore delle parti appellate , Controparte_2
, e liquidate in €.4.524,00 oltre iva, c pa e Parte_3 Controparte_3
al rimborso forfetario ex lege.
- compensa nel resto le spese di lite;
- condanna la parte appellante principale al risarcimento del danno ex art.96 comma 3 c.p.c. in favore delle parti appellate Controparte_2
, , e nella misura di €.1508,00.
[...] Parte_3 Controparte_3
pag. 12/13 Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 7 novembre 2024
Il Presidente est.
Gianluca Alessio
pag. 13/13