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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 871/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LETO FRANCESCO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MARRAS MARIA CHIARA, per procura in atti,
(codice fiscale/partita IVA n. Controparte_2
, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avv. GIOVANNI MANNINO, per procura in atti, in persona del legale Controparte_3
rapp.te por tempore, resistente,
Oggetto: Opposizione intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 29/04/2024 ha adito il Tribunale di Parte_1
Barcellona Pozzo di Gotto in seguito alla declaratoria di difetto di giurisdizione della
Corte Giustizia Tributaria di Messina in relazione all'avviso di addebito
CP_ n.59520150003642283000 (ente impositore , data di notifica indicata 22.01.2016, contenuto nella intimazione di pagamento n. 29520229005815632/000, notificata in data
01.07.2022.
L'opponente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di addebito e la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, in quanto tra l'asserita notifica del 22.01.2016 e la notifica della intimazione di pagamento (01.07.22) sarebbe comunque decorso un periodo superiore ai cinque anni.
Nella resistente di ed , la causa alla udienza del 08.01.2025, CP_1 Controparte_2
sostituita dal deposito di note scritte, è decisa come segue.
2- Preliminarmente va rilevato il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione , rammentandosi che la L. 23 dicembre 1998, n. 448, come CP_3
modificata dal DL 203/2005, conv. in l. n. 248/2005, prevede, all'art. 13, la cessione a titolo oneroso alla dei soli crediti contributivi vantati dall' già CP_3 CP_1
maturati e maturandi sino al 31.12.2008, con conseguente non applicabilità ai crediti successivi, quali quelli oggetto di causa.
3- Il ricorso è fondato e merita accoglimento
3.1- Preliminarmente si osserva che l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento può assumere qualificazione diversa a seconda del suo contenuto. Si atteggia infatti: a) come opposizione agli atti esecutivi, se con essa si deducono vizi formali dell'intimazione, della cartella /avviso di addebito o della procedura esecutiva;
b) come opposizione all'esecuzione se è diretta a far valere fatti sopravvenuti che paralizzino il potere di agire in executivis; c) come opposizione al ruolo tardiva ove, essendo mancata la notifica della cartella o dell'avviso di addebito, si intenda eccepire l'illegittimità della pretesa sostanziale avanzata dall'ente previdenziale.
3.2- In base al principio della decisione secondo la ragione più liquida, si esaminerà il motivo di censura relativa alla intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica della successiva intimazione di pagamento.
Tale doglianza è esente dal regime della decadenza processuale in quanto integrante un motivo di opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. non soggetto per la sua proposizione ad un termine perentorio (cfr. fra le ultime Cass., n. 15223/2018; n.
21384/2019).
3.3- Con riferimento al termine di prescrizione dei crediti contributivi deve applicarsi, nella specie, il termine quinquennale di prescrizione stabilito per i crediti contributivi dalla l. n. 335/1995 (art. 3, comma 9, lett.b).
Al riguardo, va data continuità all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass, SS.UU., n. 23397/2016), ribadito da successiva giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 11800/2018; n. 12200/18), secondo cui la scadenza del termine - pacificamente perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5-, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la
L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Si osserva, altresì, che l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge
8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. L'art. 11 del D.L. 31/12/2020, n. 183, convertito dalla legge 26/02/2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Quindi, in virtù della normativa dettata durante il periodo pandemico, il corso della prescrizione è stato sospeso ex lege per 311 giorni.
Non si condivide il diverso termine di sospensione del corso della prescrizione indicato
CP_ dall' e dall (541 giorni). CP_4
L'art. 68 DL n. 18/2020 così recita: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Nel contempo, l'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015 prevede che: Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento dal
8.3.2020 al 31.8.2021 e, dunque, più che una “sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
Tale “sospensione/differimento”, tuttavia, ha ad oggetto i soli contributi con termini di versamento dal 8.3.2020 al 31.8.2021 e non già quelli i cui termini di versamento scadevano precedentemente, come appunto nel caso di specie, per i quali vige esclusivamente la sospensione di cui agli artt. 37 e 11 cit, per complessivi 311 giorni.
3.4- Ora, nel caso di specie, tenendo conto della data di notifica del 22.01.2016, in assenza della dimostrazione di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, era decorso il termine di prescrizione quinquennale al momento della notifica della intimazione di pagamento in data 01.07.2022 e ciò pur considerando la sospensione del corso della prescrizione durante il periodo pandemico, che ha spostato in avanti il termine prescrizionale sino al 29.11.2021. CP_
4- Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell' in ragione dell'accoglimento della censura relativa alla prescrizione della pretesa creditoria, rispetto alla quale unico legittimo contraddittore è l'Ente impositore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 871/2024 RG, così provvede: 1) In accoglimento della opposizione, dichiara prescritto il credito portato dall'avviso di addebito n. 59520150003642283000; CP_ 2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore dell'opponente, liquidate in
€ 886,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 05/02/2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano