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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 06/02/2026, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1078/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FRANCOLA TOMMASO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 6007/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 9358/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez. 5 e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 000000000 IRPEF-ALTRO 1994
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2277/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del contribuente chiede dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere, avendo il suo assistito ricevuto il rimborso richiesto, con condanna dell'ufficio alla rifusione delle spese processuali da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio chiede dichiararsi estinto il giudizio con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f.: CF_Ricorrente_1, ha proposto ricorso per l'esecuzione della sentenza n. 9358/2023 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, depositata il 20.11.2023, passata in giudicato.
Il ricorrente ha esposto quanto segue:
- La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sicilia, con sentenza n. 9358/2023, dichiarava il diritto del contribuente al rimborso del 90% delle imposte versate negli anni d'imposta 1990-1991-1992, quantificate in € 6.339,00.
- Il Giudice dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere e, preso atto di un parziale pagamento di € 3.975,47, comprensivo di interessi, condannava l'Agenzia delle Entrate a corrispondere al Ricorrente_1 la residua somma non corrisposta.
- La suddetta sentenza non veniva impugnata e, in data 20.06.2024, passava in giudicato.
- La sentenza veniva notificata in data 12.07.2024 all'Agenzia delle Entrate, che però non ha corrisposto quanto dovuto.
Pertanto, Ricorrente_1 ha chiesto, ai sensi dell'art. 70 D.Lgs. 546/1992, l'ottemperanza del giudicato con l'emanazione dei conseguenti provvedimenti fino all'integrale pagamento delle somme dovute;
con vittoria di spese, compensi ed onorari, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Difensore_1. Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate ha comunicato di avere già convalidato i rimborsi richiesti per gli anni 1990, 1991, 1992 e, pertanto, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese processuali. Con memoria depositata il 28.11.2025 Ricorrente_1 ha affermato di avere ricevuto dopo la notifica del ricorso le somme dovute ed ha chiesto la condanna dell'Ufficio al pagamento di spese, compensi ed onorari, con distrazione in favore del difensore, avv. Difensore_1, che ha dichiarato di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.
All'udienza dell'11 dicembre 2025 il difensore del contribuente ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere, avendo il suo assistito ricevuto il rimborso richiesto, con condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese processuali da distrarre in favore del procuratore antistatario;
il rappresentante dell'Ufficio ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio, con compensazione delle spese processuali;
indi, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo l'Agenzia delle Entrate provveduto nelle more del giudizio di ottemperanza al pagamento della somma spettante a Ricorrente_1 in forza della sentenza di questa Corte di Giustizia Tributaria n. 9358/2023, il procedimento deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Applicando il principio della soccombenza virtuale l'Agenzia delle Entrate deve essere condannata alla rifusione delle spese sostenute dal contribuente per ottenere l'esecuzione integrale della sentenza n. 9358/2023.
Applicando i valori minimi tabellari per la non complessità delle questioni giuridiche esaminate, le spese del giudizio di ottemperanza vengono liquidate in euro 707,50 oltre gli oneri accessori previsti dalla legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, dichiara estinto il giudizio di ottemperanza proposto da Ricorrente_1. Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente per il giudizio, che liquida in euro 707,50 oltre gli oneri accessori di legge.
Dispone la distrazione delle spese in favore dell'avv. Difensore_1, difensore antistatario. Così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2025. Il Giudice Unico dr. Tommaso Francola
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FRANCOLA TOMMASO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 6007/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 9358/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez. 5 e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 000000000 IRPEF-ALTRO 1994
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2277/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del contribuente chiede dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere, avendo il suo assistito ricevuto il rimborso richiesto, con condanna dell'ufficio alla rifusione delle spese processuali da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio chiede dichiararsi estinto il giudizio con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f.: CF_Ricorrente_1, ha proposto ricorso per l'esecuzione della sentenza n. 9358/2023 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, depositata il 20.11.2023, passata in giudicato.
Il ricorrente ha esposto quanto segue:
- La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sicilia, con sentenza n. 9358/2023, dichiarava il diritto del contribuente al rimborso del 90% delle imposte versate negli anni d'imposta 1990-1991-1992, quantificate in € 6.339,00.
- Il Giudice dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere e, preso atto di un parziale pagamento di € 3.975,47, comprensivo di interessi, condannava l'Agenzia delle Entrate a corrispondere al Ricorrente_1 la residua somma non corrisposta.
- La suddetta sentenza non veniva impugnata e, in data 20.06.2024, passava in giudicato.
- La sentenza veniva notificata in data 12.07.2024 all'Agenzia delle Entrate, che però non ha corrisposto quanto dovuto.
Pertanto, Ricorrente_1 ha chiesto, ai sensi dell'art. 70 D.Lgs. 546/1992, l'ottemperanza del giudicato con l'emanazione dei conseguenti provvedimenti fino all'integrale pagamento delle somme dovute;
con vittoria di spese, compensi ed onorari, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Difensore_1. Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate ha comunicato di avere già convalidato i rimborsi richiesti per gli anni 1990, 1991, 1992 e, pertanto, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese processuali. Con memoria depositata il 28.11.2025 Ricorrente_1 ha affermato di avere ricevuto dopo la notifica del ricorso le somme dovute ed ha chiesto la condanna dell'Ufficio al pagamento di spese, compensi ed onorari, con distrazione in favore del difensore, avv. Difensore_1, che ha dichiarato di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.
All'udienza dell'11 dicembre 2025 il difensore del contribuente ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere, avendo il suo assistito ricevuto il rimborso richiesto, con condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese processuali da distrarre in favore del procuratore antistatario;
il rappresentante dell'Ufficio ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio, con compensazione delle spese processuali;
indi, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo l'Agenzia delle Entrate provveduto nelle more del giudizio di ottemperanza al pagamento della somma spettante a Ricorrente_1 in forza della sentenza di questa Corte di Giustizia Tributaria n. 9358/2023, il procedimento deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Applicando il principio della soccombenza virtuale l'Agenzia delle Entrate deve essere condannata alla rifusione delle spese sostenute dal contribuente per ottenere l'esecuzione integrale della sentenza n. 9358/2023.
Applicando i valori minimi tabellari per la non complessità delle questioni giuridiche esaminate, le spese del giudizio di ottemperanza vengono liquidate in euro 707,50 oltre gli oneri accessori previsti dalla legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, dichiara estinto il giudizio di ottemperanza proposto da Ricorrente_1. Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente per il giudizio, che liquida in euro 707,50 oltre gli oneri accessori di legge.
Dispone la distrazione delle spese in favore dell'avv. Difensore_1, difensore antistatario. Così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2025. Il Giudice Unico dr. Tommaso Francola