Articolo 16 della Legge 14 aprile 1975, n. 128
Articolo 15
Versione
14 maggio 1975
Art. 16.
Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.

Entrata in vigore il 14 maggio 1975