Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Nr.52/2022 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 17.02.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Salvatore Tranchina, sito in Caltanissetta alla
Via Cittadella n. 1, P.zzo Effepi
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti CP_1
DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO, in forza di procura generale alle liti del 21 luglio 2015
a rogito notaio di Roma, elettivamente domiciliata a Caltanissetta, Via Val d'Aosta Persona_1
14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_2
- convenuto -
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 16.01.2022, il sig. Parte_1 proponeva opposizione e contestuale istanza di sospensione avverso l'avviso di addebito n. 592
2021 00005151 39 000 notificato in data 08.12.2021 a mezzo PEC, per la somma complessiva di €
3.309,36 comprensivo di somme aggiuntive, sanzioni per morosità, spese di notifica e oneri di riscossione, relativo a presunti contributi accertati e dovuti a titolo di “Gestione Commercianti” per il periodo da gennaio a dicembre 2019.
30/06/2015 della “Salve di AB ON & C. s.a.s.”.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente rilevava che l' non solo non ha ad oggi CP_1 adeguatamente motivato le ragioni dell'obbligatorietà di tale iscrizione ma ha proceduto motu proprio.
Argomentava altresì, l'insussistenza tanto del requisito oggettivo che del requisito soggettivo per l'iscrizione alla gestione commercianti non avendo lo stesso svolto, in maniera abituale e prevalente, attività lavorativa.
Costituitosi tempestivamente, l' chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato;
CP_1 deduceva, in particolare, che l'iscrizione alla Gestione Commercianti era avvenuta a seguito di domanda dello stesso mediante la procedura telematica CCIAA e la compilazione e trasmissione del quadro CP_3
Sul contraddittorio così instaurato, autorizzato il deposito di note, all'esito la causa è stata discussa mediante scambio di note scritte e decisa con l'adozione fuori udienza della sentenza.
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Il ricorso può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
È noto che l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 1 commi 202 e 203 della legge 662/1996 che stabilisce: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (...);
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Quindi, il primo presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è che vi sia un'attività commerciale, esercitata direttamente dal titolare o dal familiare coadiuvante o anche dal socio di società. In particolare, tutti coloro che esercitano, anche in forma societaria, le attività che,
a norma dell'art. 49, comma 1, lett. d, l. 9 marzo 1989 n. 88 rientrano nel settore terziario, ossia le attività commerciali, le attività di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari, le attività professionali ed artistiche e le relative attività ausiliarie, a decorrere dal 1° gennaio 1997, sono obbligati, in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 202, l. n. 662, cit., ad iscriversi nella c.d. “gestione commercianti”.
È poi necessario un secondo requisito, e cioè che il partecipante all'impresa commerciale fornisca il proprio personale apporto in maniera abituale e prevalente.
Sul piano processuale ciò comporta che, nei casi di iscrizione d'ufficio, l' debba CP_2
provare la sussistenza dei requisiti suddetti.
Tale assunto trova conforto nell'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 che richiama, per il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva, le regole dettate dagli artt. 442 e ss. c.p.c. e, quindi, dagli artt. 414 e ss. c.p.c.
Tra queste, coessenziali al funzionamento del processo che detti articoli cadenzano, vi è il rispetto della circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che non può ammettere deroghe per una “ineludibile tutela della certezza, celerità ed economia dei giudizi”. (cfr. Cass.
SS.UU. n. 8202 /2005; n. 11353/2004).
In altri termini, nel rito del lavoro, tutti gli elementi della contesa devono essere interamente desumibili dagli atti introduttivi del giudizio, sia per garantire i diritti della difesa che l'esercizio consapevole dei poteri del giudice.
Nel caso di specie, tuttavia, va evidenziato che l' ha allegato e documentato che CP_1
l'iscrizione di nella Gestione Commercianti è avvenuta su domanda dello stesso, Parte_1
nella quale ha dichiarato di essere tenuto all'iscrizione in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con data inizio attività 30.06.2015.
In particolare, l' a sostegno della sua allegazione, ha prodotto copia del quadro AC. CP_1
A tal proposito, è bene ricordare, che trattasi di una procedura che deve essere utilizzata da tutti i soggetti che presentano domanda di iscrizione al Registro delle Imprese e per i quali sorge l'obbligo d'iscrizione alla Gestione previdenziale dei Commercianti (quadro AC).
La compilazione del riquadro fornisce all'Istituto le informazioni necessarie per l'accertamento dei requisiti in possesso del dichiarante che determinano l'obbligo di iscrizione ai sensi della legge n. 662/96, tanto che deve essere compilato in ogni caso, ossia anche quando non si
è tenuti all'iscrizione nella gestione commercianti, specificando le ragioni.
Dunque, nella fattispecie in esame, risulta presumibilmente che il quadro AC è stato compilato dallo stesso ricorrente, che ha dichiarato di essere tenuto all'iscrizione alla Gestione
Commercianti, partecipando direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza dal 30.06.2015. In questa sede la parte deduce, di contro, che: “ per come da allegato ha Parte_1
conseguito in data 05.03.2018 la Laurea in Economia Aziendale;
2°) il succitato corso di studi della durata di anni 3 ha avuto inizio con il mese di settembre 2014; 3°) dal conseguimento della
c.d. laurea breve, l'odierno ricorrente ha avuto modo, dal 17.05.2018 al 14.09.2018, di perfezionale le sue conoscenze scolastiche a mezzo di un tirocinio formativo (vedi allegato) presso la ditta CSlab srl corrente in Caltanissetta Via Don Minzoni n. 231/a; 4°) successivamente e sino al
16.12.2019 lo stesso ha partecipato ad un master tenuto presso l'Università “Luigi Bocconi” di
Milano (vedi allegato) ove ha conseguito un master di primo livello in marketing e comunicazione;
4°) dal 16.12.2019 al 12.06.2020 ha effettuato un tirocinio formativo presso la “Professional
Solution s.r.l.” corrente in Milano alla Via Tolmezzo n. 15 (vedi allegato Unilav); 5°) detto tirocinio è proseguito dal 05.11.2020 e sino al 05.04.2021(vedi allegato); 6°) dal 20.12.2021 alla data odierna, con la medesima azienda ha instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con le mansioni di “Sales Analist” (vedi allegato)”.
Ora, al fine di determinare la portata del significato da ascrivere alla locuzione “con carattere di abitualità e prevalenza” e di determinare l'ambito dell'accertamento rimesso al giudice, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3240 del 12.02.2010, hanno statuito:
“In controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che esercita attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente -ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del
1995, o nella gestione esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge n.
662 del 1996 - il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento “de quo” il giudice procederà al giudizio di prevalenza - verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale - non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti”.
Quanto poi alla società in accomandita semplice, di rilievo nel caso in esame, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975,
e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti la sola dichiarazione dell'interessato, priva di valore confessorio, di svolgere attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza all'interno della s.a.s. di cui era socio accomandatario)". (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 5210 del 28.02.2017).
Ed ancora, Cass. 10566/2015 chiarisce che ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione
Commercianti “è necessario l'accertamento della partecipazione personale del soggetto al lavoro aziendale con carattere di abitualità e in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa”. V. di recente Cass. n. 2665 del 2021.
La S.C. ha poi ribadito che l'onere della prova di tali requisiti, necessari per l'iscrizione alla gestione commercianti e quindi fatti costituivi dell'obbligo contributivo, è a carico dell'Ente (cfr.
Cass. n. 5763 del 2002; Cass. n. 23600 del 2009).
Dunque, il semplice fatto di essere amministratore di una s.r.l. è insufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commerciante, che presuppone quale requisito indefettibile la partecipazione personale del socio al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (cfr. art. 3, comma 1, della Legge n. 45/1986 che rinvia ad entrambe le lettere b) e c) dell'art. 1 della L.
1397/1960).
Nella specie, il ricorrente nel periodo oggetto di accertamento (gennaio-dicembre 2019) ha sostenuto di essere iscritto per l'anno accademico 2018/2019, al corso di studi “Marketing e
Comunicazione”, presso la Facoltà di Economia di Milano, dell'Ateneo: “Università Commerciale
Luigi Bocconi” (dal 16.07.2018 al 16.12.2019 con conseguimento del titolo). CP_ L' a supporto della pretesa creditoria, ha affermato che il ha dichiarato Parte_1
Con di partecipare al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente e ha prodotto il modello con la dichiarazione di partecipazione al lavoro aziendale, privo di data certa e di indicazione del nominativo del dichiarante, nonché visura storica da cui emerge la qualità di socio accomandatario del sig. dal 30.06.2015 e due soci accomandanti, e Parte_2 Parte_3
e un “valore medio” di dipendenti pari a 9 per l'anno 2019 e non come Controparte_5 sostenuto dall'Ente: “ abbia un “valore medio” di un dipendente”, da ciò dovendosi chiaramente desumere il necessario coinvolgimento lavorativo del ricorrente nell'attività societaria, con conseguente sussistenza, anche sotto tale profilo, dei requisiti dell'abitualità e della prevalenza”. CP_ Si ritiene che le affermazioni e i documenti prodotti dall' sopra descritti, sono insufficienti ed inidonei ad assolvere l'onere, a carico dell'istituto convenuto, di dimostrare gli elementi costitutivi dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti del ricorrente nell'anno
2019 e in particolare la sua effettiva partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza.
L' non ha prodotto documentazione a riprova della iscrizione del Sig. alla CP_2 Pt_1
Gestione Commerciante dal 2015 e del pagamento dei relativi contributi dal 2015 al 2019. Il modello AC depositato (allegato alla memoria non è riferibile al ricorrente in quanto è privo di sottoscrizione, né indica il nominativo del o di altro dichiarante. Parte_1
Come si è visto, tuttavia, la qualità di socio accomandatario è di per sé insufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, essendo invece necessaria la prova dei caratteri dell'abitualità e della prevalenza, il cui onere è a carico dell' , onere che, però, non è CP_2
stato assolto, non essendo stata fornita alcuna prova circa i predetti requisiti.
Non essendo stata fornita dall' (che ne aveva l'onere) la prova non solo dell'abitualità CP_1
e prevalenza dell'attività del , ma anche della natura commerciale dell'attività ai fini Pt_1
previdenziali, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55/2014 e ss. mod. (cause di previdenza, senza attività istruttoria, di valore da € 1.101,00
a € 5.200,00), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella causa in epigrafe indicata
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 592 2021 00005151 39 000;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.000,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Caltanissetta, 14 marzo 2025
IL GOP
Maria Zammito