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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 01/08/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 246/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Barbara Licitra PRESIDENTE
Francesca Riccardi GIUDICE RELATORE
Caterina Romiti GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 246/2025 promossa da:
(c.f. , con l'avv. CERATI ROBERTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. MARTINELLI ELENA CP_1 C.F._2
CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra Pt_1
e , a Bormio (So), il 03.09.2011, e trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune
[...] CP_1 al n. 3, Parte I, Anno 2011, alle seguenti condizioni;
1) per verrà contemplato l'affido condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_1 madre;
pertanto, le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute
pagina 1 di 3 verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso;
2) avrà diritto di tenere con sé il minore -a condizione che lo stesso lo desideri- in modalità Parte_1 libera;
3) a titolo di concorso al mantenimento di corrisponderà a , entro il giorno Per_1 Parte_1 CP_1
10 di ogni mese, la somma di € 300,00.=, e ciò fino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
la madre si obbligherà a comunicarne immediatamente la circostanza al ricorrente;
4) detto assegno verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT dell'aumento del costo della vita a partire dall'anno successivo rispetto alla data della sentenza di divorzio;
5) le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la salute e l'educazione del minore -così come esplicitate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Sondrio- verranno sostenute dai genitori in ragione del
50% ciascuno;
6) l'assegno unico e universale INPS verrà percepito integralmente da;
CP_1
7) delle detrazioni fiscali usufruiranno invece i coniugi in ragione di ½ ciascuno;
8) le parti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, essendo le stesse economicamente autosufficienti;
9) spese di lite compensate.
Con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bormio (So) di provvedere alle annotazioni di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31.03.2025 proponeva domanda di scioglimento del Parte_1 matrimonio con celebrato in Bormio (SO) il 03/09/2011, premettendo che, con sentenza CP_1
n. 121/2022 emessa in data 31.05-01.06.2022, il Tribunale per i Minorenni di Milano aveva autorizzato l'adozione, da parte del medesimo, del minore nato a [...] l'[...] da una Persona_2 precedente relazione della sig.ra e che, incardinato il giudizio di separazione nell'ambito del quale CP_1 le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni della separazione, con sentenza n. 268/2024 pubblicata in data 15.07.2024 il Tribunale di Sondrio aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dai medesimi concordate e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Il ricorrente rassegnava le conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Costituitasi ritualmente in giudizio la convenuta, i coniugi raggiungevano un accordo sulle condizioni del divorzio e pertanto i rispettivi difensori precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*** pagina 2 di 3 La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme agli interessi ed alle esigenze del figlio minorenne, non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario: pertanto, la relativa audizione può essere esclusa poiché manifestamente superflua.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato in Parte_1 CP_1
Bormio (SO) il 03.09.2011, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, Parte I, Anno 2011;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritto.
Sondrio, camera di consiglio del 29.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Barbara Licitra PRESIDENTE
Francesca Riccardi GIUDICE RELATORE
Caterina Romiti GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 246/2025 promossa da:
(c.f. , con l'avv. CERATI ROBERTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. MARTINELLI ELENA CP_1 C.F._2
CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra Pt_1
e , a Bormio (So), il 03.09.2011, e trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune
[...] CP_1 al n. 3, Parte I, Anno 2011, alle seguenti condizioni;
1) per verrà contemplato l'affido condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_1 madre;
pertanto, le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute
pagina 1 di 3 verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso;
2) avrà diritto di tenere con sé il minore -a condizione che lo stesso lo desideri- in modalità Parte_1 libera;
3) a titolo di concorso al mantenimento di corrisponderà a , entro il giorno Per_1 Parte_1 CP_1
10 di ogni mese, la somma di € 300,00.=, e ciò fino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
la madre si obbligherà a comunicarne immediatamente la circostanza al ricorrente;
4) detto assegno verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT dell'aumento del costo della vita a partire dall'anno successivo rispetto alla data della sentenza di divorzio;
5) le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la salute e l'educazione del minore -così come esplicitate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Sondrio- verranno sostenute dai genitori in ragione del
50% ciascuno;
6) l'assegno unico e universale INPS verrà percepito integralmente da;
CP_1
7) delle detrazioni fiscali usufruiranno invece i coniugi in ragione di ½ ciascuno;
8) le parti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, essendo le stesse economicamente autosufficienti;
9) spese di lite compensate.
Con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bormio (So) di provvedere alle annotazioni di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31.03.2025 proponeva domanda di scioglimento del Parte_1 matrimonio con celebrato in Bormio (SO) il 03/09/2011, premettendo che, con sentenza CP_1
n. 121/2022 emessa in data 31.05-01.06.2022, il Tribunale per i Minorenni di Milano aveva autorizzato l'adozione, da parte del medesimo, del minore nato a [...] l'[...] da una Persona_2 precedente relazione della sig.ra e che, incardinato il giudizio di separazione nell'ambito del quale CP_1 le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni della separazione, con sentenza n. 268/2024 pubblicata in data 15.07.2024 il Tribunale di Sondrio aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dai medesimi concordate e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Il ricorrente rassegnava le conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Costituitasi ritualmente in giudizio la convenuta, i coniugi raggiungevano un accordo sulle condizioni del divorzio e pertanto i rispettivi difensori precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*** pagina 2 di 3 La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme agli interessi ed alle esigenze del figlio minorenne, non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario: pertanto, la relativa audizione può essere esclusa poiché manifestamente superflua.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato in Parte_1 CP_1
Bormio (SO) il 03.09.2011, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, Parte I, Anno 2011;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritto.
Sondrio, camera di consiglio del 29.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
pagina 3 di 3