Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 21/05/2025, n. 9763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9763 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 09763/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10033/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
- del decreto n. -OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno il 16 aprile 2021 e notificato alla ricorrente il 16 giugno successivo, con il quale è stata respinta la sua richiesta di concessione della cittadinanza italiana;
- di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio, conseguente e/o connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora -OMISSIS-, cittadina -OMISSIS- titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, agisce per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno il 16 aprile 2021 e notificato alla ricorrente il 16 giugno successivo, con il quale è stata respinta la sua richiesta di concessione della cittadinanza italiana, presentata il 2 dicembre 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992.
2. Il gravato diniego è stato adottato dopo il rituale preavviso di rigetto del 20 febbraio 2020, riscontrato dalla ricorrente il 21 settembre 2020, atteso che l’istante negli ultimi tre anni (2017-2019) è risultata percepire un reddito inferiore ai parametri economici applicabili alle domande di cittadinanza, costituiti dalla soglia di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria indicata dall’art. 3 del decreto legge n. 382 del 1989, convertito in legge n. 8 del 1990. Tale soglia – come confermata dall’art. 2, comma 15, della legge n. 549 del 1995, che ha sostituito il testo dell’art. 8, comma 16, terzo periodo, della legge n. 537 del 1993, in materia di spesa sanitaria – è attualmente pari ad euro 8.263,31 ed è incrementata fino ad euro 11.362,05 in presenza del coniuge a carico nonché di ulteriori euro 516,00 per ogni figlio a carico. L’Amministrazione intimata ha dunque rigettato l’istanza della ricorrente rilevando, in ragione dell’insussistenza delle condizioni reddituali minime, che “… non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello privato del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana ”.
3. Per chiedere l’annullamento di tale provvedimento è dunque insorta la ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 15 settembre 2021 e depositato il 15 ottobre successivo.
Il mezzo di tutela è affidato alle seguenti censure:
“ A.- Illegittimità del provvedimento impugnato sotto i profili dell’eccesso di potere per illogicità del provvedimento e difetto assoluto del presupposto nonché difetto di istruttoria e manifesta ingiustizia ed irragionevolezza nonché violazione e falsa applicazione della Circolare del Ministero dell’Interno prot. K60.1 del 5.01.2007;
B.- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Difetto di motivazione ”.
3.1. Con il primo motivo, la ricorrente si duole del vizio di istruttoria che affliggerebbe l’avversato diniego, che sarebbe stato adottato senza tener conto della circostanza che la stessa nel periodo tra il 2014 ed il 2017 avrebbe disposto di un reddito idoneo a soddisfare i requisiti reddituali richiesti.
Quanto invece agli anni 2018 e 2019, la ricorrente sostiene che il marito non potrebbe essere considerato fiscalmente a suo carico, che il reddito familiare che avrebbe dovuto garantire per l’ammissibilità della domanda sarebbe stato pari ad € 8.263,31 oltre ad € 516,46 per ogni figlio a carico, quindi complessivamente ad € 9.296,23 e che tale cifra sommando i suoi redditi e quelli del marito sarebbe stata superata.
In sostanza la ricorrente lamenta che negli anni in questione il reddito del suo nucleo familiare sarebbe stato in effetti superiore al minimo indicato.
Con il secondo motivo parte ricorrente denunzia il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che non recherebbe alcuna indicazione delle ragioni in forza delle quali l’Amministrazione ha ritenuto di non tener conto delle osservazioni presentate nel corso del procedimento.
4. Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio, con atto di mero stile, il Ministero dell’Interno.
In vista della pubblica discussione, parte ricorrente ha depositato documentazione e la causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza straordinaria dell’11 aprile 2025.
5. Il ricorso è infondato e va respinto.
Giova premettere che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione costituisce oggetto di un provvedimento di concessione che presuppone l’esplicarsi di un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, come si desume dall'art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, a mente del quale la cittadinanza " può " essere concessa.
Ne deriva che, accertati i presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, l’Amministrazione è tenuta ad effettuare una valutazione discrezionale delle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana ed in ordine alla sua possibilità di rispettare i doveri che incombono sugli appartenenti alla comunità nazionale, compresi quelli di solidarietà economica e sociale, operando altresì una verifica di conformità dell’interesse dell’istante ad ottenere la particolare capacità giuridica legata allo status di cittadino, con l’interesse pubblico all’accoglimento di un nuovo componente dello Stato-comunità. Con il provvedimento di concessione della cittadinanza, lo straniero è infatti inserito a pieno titolo nella collettività nazionale, acquisendo tutti i diritti e doveri che competono ai suoi membri.
Tenuto conto che il conseguimento della cittadinanza italiana non costituisce un diritto soggettivo per il richiedente, l’inserimento nella comunità statale può avvenire, però, soltanto quando l’Amministrazione ritenga che il cittadino straniero possegga ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza, ovvero violare i valori identitari dello Stato (tra le tante Consiglio di Stato, sez. III, 29 settembre 2022 n. 8390 e 23 dicembre 2019, n. 8734).
Come ripetutamente evidenziato da questo Tribunale Amministrativo, la dimostrazione della disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento, nonché del regolare adempimento degli obblighi fiscali, costituisce un requisito necessario per colui che domanda la concessione dello status civitatis , traducendosi nella possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale (cfr., in termini, da ultimo, TAR Lazio, Roma, sez. V- bis , 20 gennaio 2023 n. 1102 e giurisprudenza ivi richiamata). Ciò nel quadro del complessivo giudizio prognostico che l’Amministrazione deve rendere, volto ad escludere che il richiedente possa, successivamente alla concessione della cittadinanza, creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale o, come detto, disattendere le regole di civile convivenza e gravare sulla finanza pubblica (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, sez. V- bis , 15 marzo 2022 n. 2945)
L’accertamento di una minima capacità reddituale dell’istante, pertanto, è funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato; in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
La giurisprudenza, in particolare, ha precisato che la valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto sia dei redditi già maturati al momento della presentazione della domanda, che deve essere corredata dalla dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, come prescritto dal D.M. 22 novembre 1994 (adottato in attuazione dell’art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 362 del 1994), sia dei redditi maturati successivamente alla presentazione della domanda, posto che il requisito deve essere mantenuto fino al momento del giuramento, come prescritto dall’art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 572 del 1993 (cfr., da ultimo, TAR Lazio, sez. V- bis , 14 febbraio 2022 n. 1724 e giurisprudenza ivi richiamata).
La soglia minima reddituale, non precisata dal legislatore, è stata individuata dagli atti generali dell’Amministrazione che hanno attinto alla legislazione vigente in materia di esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria in favore del cittadino italiano titolare di pensione di vecchiaia, secondo quanto specificato nella circolare del Ministero dell’interno prot. n. DLCI K.60.1, del 5 gennaio 2007. Sono stati così richiamati i parametri reddituali già ricordati, mediante i quali è fissata una soglia ritenuta congrua dalla citata giurisprudenza, indicatore di un livello di reddito tale da consentire al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale.
5.1. Tanto premesso in linea generale, venendo all’esame della fattispecie concreta, la ricorrente sostiene, anzitutto, che l’Amministrazione non avrebbe tenuto adeguatamente conto della propria capacità economica, che sarebbe dimostrata dai redditi percepiti nel periodo tra il 2014 ed il 2017 mentre, quanto al biennio 2018/2019, il reddito del nucleo familiare sarebbe stato comunque superiore al minimo previsto.
Quanto alla capacità economica dimostrata dalla ricorrente sino al 2017, il Collegio osserva che la situazione reddituale della ricorrente, come ricostruita con l’atto introduttivo del presente giudizio, denota una flessione proprio nel biennio precedente all’adozione del provvedimento di diniego. Il Collegio ritiene che tale circostanza non lasciasse alcun margine di discrezionalità all’Amministrazione nella valutazione della meritevolezza dello status visto che, come viene chiarito nel provvedimento “ il requisito della capienza reddituale deve essere continuativo e sussistere in sede di attualizzazione sino al momento del giuramento, condizione di efficacia della concessione di naturalizzazione, stante l’obbligo della permanenza dei requisiti ai sensi dell’art. 4, comma 7 del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, come confermato dall’art. 8 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 ” (sulla necessità di una duratura e costante capacità di produrre redditi adeguati cfr. TAR Lazio, sez. V stralcio, 24 aprile 2024, n. 8144 e giurisprudenza ivi richiamata).
5.2. Non coglie nel segno neanche la doglianza con cui la ricorrente sostiene che, negli anni 2018 e 2019, il reddito familiare complessivo sarebbe stato superiore a quello, come detto, considerato sufficiente ad assolvere al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi a finanziare la spesa pubblica, attraverso il prelievo fiscale funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali.
Anche a non tener conto della dubbia idoneità di parte della documentazione versata in atti dalla ricorrente per comprovare i redditi del marito (segnatamente va osservato che le dichiarazioni circa i compensi corrisposti a questo ultimo dal signor AN RE risultano, prive di data, non rese a mente del DPR n. 445/2000 e neanche autenticate), la doglianza è comunque infondata atteso che nel calcolo del reddito familiare complessivo la ricorrente include, non meglio specificate, “ prestazioni di assistenza al reddito erogate dall’INPS ”.
Il Collegio reputa che nella vicenda all’esame non vi siano ragioni per discostarsi dalla costante giurisprudenza del Giudice d’appello, che esclude ai fini del calcolo e della formazione di una soglia di reddito congrua le provvidenze poste a carico della finanza pubblica e finalizzate a supportare economicamente coloro che versano in condizioni economiche disagiate.
Con riferimento alla pensione di invalidità, sul punto è stato efficacemente evidenziato come “… alla base del requisito reddituale vi è la necessità di accertare che il richiedente lo status di cittadino possa far fronte al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica per i servizi pubblici essenziali: la pensione di invalidità - che appunto non concorre al reddito - non deve essere dichiarata nella dichiarazione dei redditi ed è esente dal calcolo delle ritenute previdenziali e fiscali, e conseguentemente non soccorre ai fini dell'integrazione del requisito de quo (in questo senso cfr. Consiglio di Stato , sez. III, n. 6371/2018; n. 1458/2019)” (Consiglio di Stato, sez. III, 11 maggio 2023, n. 4767).
Ad analoghe conclusioni si è pervenuti con specifico riferimento a quanto percepito dallo straniero a titolo di reddito di cittadinanza, con considerazioni che il Collegio reputa sovrapponibili alla generalità delle prestazioni assistenziali “ Infatti, se la ratio del requisito è quella di valutare che l’istante sia economicamente autosufficiente, trattandosi di elemento che attiene al giudizio sull’avvenuta integrazione del richiedente nel tessuto sociale dello Stato, appare evidente che ogni erogazione a carico delle casse erariali, quale il reddito di cittadinanza – peraltro temporaneo ed ancorato a parametri mutevoli nel corso di breve tempo - debba essere escluso dal computo dei proventi percepiti ai fini del raggiungimento della predetta soglia reddituale minima ” (Consiglio di Stato, sez. III, 11 maggio 2023, n. 4767).
Alla luce di quanto esposto, considerato dunque che le citate “ prestazioni di assistenza al reddito erogate dall’INPS ” ammontavano per il 2018 ad euro 3.953,55 e per il 2019 ad euro 3.949,00 (cfr. pag. 6 del ricorso introduttivo), appare evidente che il reddito del nucleo familiare (indicato dalla ricorrente per il 2018 in € 9.752,16 e per il 2019 in € 15.359,80) vada decurtato in misura corrispondente, collocandosi così, quanto meno per il 2018, al di sotto della soglia del livello di sufficienza (€ 9.296,23) evidenziata dalla stessa ricorrente.
6. Non ha pregio neanche la censura con cui parte ricorrente si duole del vizio di motivazione che affliggerebbe il gravato diniego, stante la mancata considerazione delle osservazioni formulate nel corso del procedimento dall’interessata.
Come ribadito anche recentemente da questo Tribunale (T.A.R. Lazio, sez. V bis , sentenza 23 dicembre 2024, n. 23365) l'Amministrazione non è tenuta a svolgere una analitica confutazione delle deduzioni introdotte ai sensi dell'art. 10- bis della legge n. 241/1990, essendo sufficiente ai fini della sua giustificazione una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso (T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 15.2.2021, n. 1808), come nel caso di specie è in effetti avvenuto.
Le garanzie partecipative e gli obblighi motivazionali ex artt. 3 e 10 bis della legge n. 241/1990 non possono tradursi - a discapito dei principi procedimentali di efficacia e celerità - in un interminabile confronto dialettico con l'interessato e in un'analitica replica agli argomenti da quest'ultimo propugnati, essendo sufficienti, per la loro osservanza, il compiuto apprezzamento e la perspicua esplicazione dei presupposti fattuali e delle ragioni giuridiche che, in positivo, ossia in logica ed insuperata antitesi alle anzidette deduzioni, hanno giustificato la preannunciata determinazione sfavorevole (T.A.R. Campania - Napoli, sez. VII, 4 agosto 2020, n. 3500).
Si sottolinea al riguardo, come peraltro chiarito da costante giurisprudenza, che l’apprezzamento dell’Amministrazione su tali profili ed argomenti non è il frutto di un automatismo, di un raffronto tra una situazione documentale e il parametro normativo, il cui esito positivo implicherebbe l’adozione del provvedimento; in altri termini, la concessione della cittadinanza italiana non potrà mai essere considerata atto dovuto per l’Amministrazione, per avere lo stesso Legislatore riconosciuto alla stessa dei margini di accertamento e valutazione necessariamente estesi, giustificati dagli esiti che la concessione comporta (cfr. in termini, da ultimo TAR Lazio, sez. V bis , 26 marzo 2025, n. 6110).
7. Per le ragioni esposte in conclusione il ricorso è infondato e va respinto, con la precisazione che il diniego confermato in questa sede non impedisce alla ricorrente di reiterare la domanda di cittadinanza una volta consolidato, nel rispetto degli obblighi fiscali, il reddito minimo richiesto per l’acquisizione dello status civitatis .
8. Sussistono giuste ragioni, in considerazione della mancanza di difese scritte da parte della resistente Amministrazione e delle peculiarità della materia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Scianna | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.