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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa Sonia Carmelita Di Gesu Presidente
Dr.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 11002/2024 R.G., avente ad oggetto: Separazione personale promossa
DA
nata a [...] il [...] ( ), rappr. Parte_1 C.F._1
e dif. per mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. PAPPALARDO
FRANCA ( , presso il cui studio è elettivamente domiciliata C.F._2
Ricorrente
CONTRO
come in atti dall'Avv. SCARLATO DARIO MICHELE ( presso il cui C.F._4
studio è domiciliato
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 05.03.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ex art. 473 bis. 12 c.p.c. il 24/10/2024, Parte_1
chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da CP_1
.
[...]
Esponeva parte ricorrente di aver contratto matrimonio con in Gravina Controparte_1
di Catania il 13.09.2014, e che dall' unione sono nati i figli (n. Biancavilla il Persona_1
23.10.2010) e (n. Catania il 03/01/2010); riferiva, altresì, che l'unione era Persona_2
entrata irrimediabilmente in crisi per i motivi esposti nell'atto introduttivo.
Chiedeva, quindi, l'addebito della separazione nei confronti del marito, nonché
l'affidamento condiviso dei due figli minori con collocamento presso la madre e diritto di visita da parte del padre come da ricorso introduttivo, oltre che l'obbligo di mantenimento per i minori a carico del genitore non collocatario.
Si costituiva in data 28.02.2025, aderendo alla domanda di separazione Controparte_1
personale e precisando che, nelle more del giudizio, entrambe le parti avevano trovato un accordo circa le condizioni della separazione.
Quindi, all'udienza del 05.03.2025, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo che la separazione seguisse le condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato, e chiedendo la conversione del rito da contenzioso a consensuale.
Quindi il G.D., previa trasformazione del rito in consensuale, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il P.M. ha espresso parere favorevole alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alle statuizioni relative all' affidamento e mantenimento della prole, nonché le ulteriori statuizioni accessorie d'ordine economico, le parti in seno al verbale di udienza precisavano di aver raggiunto un accordo alle condizioni di seguito trascritte:
“
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. In relazione ai figli minorenni, i coniugi aderiscono all'affido condiviso, in applicazione dei principi sanciti dal novellato art. 155 C.c., con sua collocazione presso la madre nella casa familiare ubicata, al momento, in via Salvatore Seminara n. 4 a Gravina di Catania;
il padre potrà tenere i figli con sé per 3 giorni la settimana e, cioè, il martedì – giovedì e il venerdì dalle ore 20 alla mattina successiva allorquando accompagnerà i figli a scuola, nonché nel week end a settimane alterne dal sabato pomeriggio al lunedì mattina quando accompagnerà i figli a scuola;
quanto alle festività, le parti concordano che i minori trascorrano con ciascuno dei genitori tre giorni consecutivi nel periodo pasquale (comprensivi, ad anni alterni, della Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo), nonché tre consecutivi in quello natalizio (comprensivi, ad anni alterni, del Natale o del Capodanno), salvo diversi accordi.
Durante il periodo estivo – luglio e agosto – ciascun genitore passerà coi propri figli un periodo di giorni 20 anche non continuativo e secondo modalità da concordare entro il mese di maggio del rispettivo anno di riferimento.
3. Con riguardo all'aspetto economico, i coniugi espressamente rinunciano in via reciproca ad ogni richiesta di mantenimento per sé stessi, potendo fare affidamento sulle proprie potenzialità lavorative.
4. In considerazione dell'attuale propria capacità economica e reddituale, il Sig.
corrisponderà alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento dei figli minori e , la somma complessiva Per_1 Per_2
di € 400,00 (quattrocento/00), eu. 200,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat.
5. Il Sig. si obbliga, altresì, a corrispondere alla moglie la quota del 50% delle CP_1
spese straordinarie necessarie nell'interesse del figlio;
all'uopo, i coniugi concordano che ogni eventuale decisione di carattere medico per cure ordinarie e/o straordinarie afferenti
i minori nonché quelle relative all'istruzione dei minori stessi andranno assunte congiuntamente.
6. Le parti concordano che l'assegno unico dei figli verrà percepito interamente dalla sig.ra . Parte_1
7. I ricorrenti dichiarano di aver ripartito fra loro ogni bene in comune, e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
8. I coniugi sin d'ora si forniscono reciproco consenso al rilascio dei documenti necessari per l'espatrio dei figli minori, o iscrivere i medesimi sui rispettivi passaporti, onerandosi reciprocamente di comunicarsi con congruo preavviso ogni eventuale opportuno spostamento, indicando luogo e modalità degli stessi.”
Tali condizioni per come concordate dalle parti in seno al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, vanno integralmente condivise e recepite da questo
Collegio non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguate a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006,
n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al citato D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. In ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza le spese processuali vanno compensate tra le parti.
Il P.M. ha espresso parere favorevole alla separazione.
Stante l'esito concordato del giudizio, le spese vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA
la separazione personale dei i coniugi e alle Parte_1 Controparte_1
condizioni concordate tra le parti e riportate in parte motiva.
Ordina che sia trasmessa a cura della cancelleria la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gravina di Catania per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune suddetto atto. N. 28, P 1, anno 2014, ai sensi del DPR 396/2000.
Affida i minori e ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 Persona_2
presso la madre e regola il diritto di visita del padre come in parte motiva;
Onera del pagamento di € 400,00 per il mantenimento dei due figli minori Controparte_1
(€ 200,00 per ciascun figlio) da corrispondere alla madre nei termini di cui all'accordo sottoscritto, oltre il 50 % delle spese straordinarie, e attribuzione dell'A.U. come in parte motiva;
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il
07/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
MARIACONCETTA GENNARO SONIA CARMELITA NICOLETTA DI GESU