TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 6955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6955 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA GAIA MAJORANO in funzione di
Giudice del Lavoro all'udienza del 6.10.2025, tenutasi ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 25079/2024
TRA
nata ad [...] il [...], e residente in [...]di Parte_1
RI (CE) alla Via Cavoncello Vomero nr. 2 (c.f. ), CodiceFiscale_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Bernardino Noviello (p. iva;
c.f. P.IVA_1 [...]
) e con questi elett.te dom.to presso il suo studio sito in San C.F._2
AN d'RS (CE) alla via A. Diana n. 45
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/11/2024 la ricorrente agiva in giudizio al fine di vedersi riconoscere il risarcimento del danno per l'illegittimità della reiterazione di contratti a termine. Deduceva di aver lavorato alle dipendenze della convenuta come docente con plurimi contratti a termine succedutisi nel tempo dal
14/12/2017 al 30/06/2018, dal 06/11/2018 al 30/06/2019, dal 11/10/2019 al
30/06/2020, dal 07/09/2021 al 30/06/2022, dal 08/11/2022 al 30/06/2023, dal
11/09/2023 al 30/06/2024.
In diritto, richiamava la disciplina di cui all'art. 36, D.lgs. 165/2001 nonché le clausole 4 e 5 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla
Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 1999/70 del 28 giugno 1999.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno per l'illegittimità della reiterazione di contratti a termine avvenuta in danno della Sig.ra e, per l'effetto, condannare il Parte_1
a risarcire il danno subito dallo stesso nella misura di 4 Controparte_1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ammontante ad €. 2141,98 per totali €. 8567,92. 2. Condannare il
al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, per le quali il CP_2 sottoscritto avvocato si dichiara antistatario”.
Pur ritualmente evocata in giudizio non si costituiva l'Amministrazione resistente.
All'udienza del 6.10.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del . Controparte_1
In merito va fatta una premessa. La contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio, comporta l'impossibilità di presentare le proprie difese rispetto alle pretese attoree. Ciononostante, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti stranieri, il codice non considera la contumacia del convenuto quale ammissione implicita dei fatti a lui contestati, ma al contrario un contegno processuale di carattere neutro che non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non solleva, cioè, l'attore dal dovere di dimostrare i fatti che asserisce. Dal fatto della contumacia il giudice non può neppure trarre argomento di prova: essa non è infatti una sanzione per il contumace. Tuttavia, se valutata insieme ad altri elementi, la contumacia può contribuire a formare il convincimento del giudice
(Cass 22461/2015 del 4.11.2015).
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono per le ragioni che seguono.
Va rammentato che la sentenza della Corte di cassazione 20 giugno 2012 n.
10127, ha ricostruito la disciplina in materia di reclutamento del personale scolastico come un corpus speciale autonomo, sottratto alla disciplina generale di cui al d. lgs. n. 368 del 2001, già prima dell'aggiunta del comma 4 bis all'art. 10 DLG cit., sulla base delle seguenti considerazioni:
- per quanto riguarda il comparto scuola, il D. Lgs. 165/2001 sancisce all'art. 70, comma 8 che “sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni” ; ne consegue, sulla base del coordinamento delle previsioni di cui di cui al richiamato D.Lgs. 165/2001, che il sistema di reclutamento del personale della scuola, di cui al d.Lgs. n. 297/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è escluso dall'ambito di applicazione della normativa dei contratti a termine prevista per i lavoratori privati;
- la prima parte del secondo comma dell'art. 2 D.Lgs. 165/2001 stabilisce che “I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto …” ;
- la disciplina sul reclutamento del personale assunto a termine nel c.d. settore scolastico, ex d.lgs. n. 297/1994, non può ritenersi abrogata dal d.lgs. n.
368/2001; quest'ultimo provvedimento legislativo costituisce una successiva modificazione o integrazione della disciplina del contratto a termine in generale rispetto alla quale vi è la specifica previsione di esclusione, ex comma ottavo dell'art. 70 del d.lgs. 165/2001, che vale a conferire alla normativa relativa al reclutamento scolastico il connotato di specialità rispetto alla legge in generale, così da escluderne ogni incidenza da parte di successivi interventi legislativi di tal genere;
ciò in forza del principio immanente nel nostro ordinamento giuridico secondo il quale lex posterior generalis non derogat legi priori specialis ( cfr. anche Cass. 31 gennaio 2012 n. 392 );
- in senso contrario non rileva l'art. 9 del D.L. n. 70/2011, convertito in legge n.
106/2011, il quale, con il comma 18, ha aggiunto all'art. 10 del d. lgs. n.
368/2001, il comma 4 bis, in quanto tale norma non può che avere valore di interpretazione autentica per rendere chiaro ed espresso quello che si evinceva dal sistema;
trattasi di esplicitazione di un principio che, in quanto già enucleabile dal precedente sistema, non ha comportato alcuna innovazione e risponde piuttosto alla esigenza, avvertita dal legislatore, di ribadire, a fronte del proliferare di controversie sulla illegittimità delle assunzioni a termine nel settore scuola, di una regola iuris già insita nella legislazione concernente la c.d. privatizzazione del pubblico impiego.
La Corte di legittimità nella sentenza del 2012 esprime poi un giudizio di valore positivo del sistema delle supplenze in quanto rappresenta un percorso formativo - selettivo, volto a garantire la migliore formazione scolastica, attraverso il quale il personale della scuola viene immesso in ruolo in virtù di un sistema alternativo a quello del concorso per titoli ed esami;
risponde all'esigenza di bilanciare nella scuola una flessibilità in entrata, che comporta una situazione di precarietà, con una sostanziale e garantita, anche se futura, immissione in ruolo che, per altri dipendenti del pubblico impiego è ottenibile solo attraverso il concorso, e per quelli privati può risultare di fatto un approdo irraggiungibile;
soddisfa indifferibili esigenze di carattere economico che impongono -in una situazione di generale crisi economica e di deficit di bilancio facenti parte del notorio- risparmi doverosi laddove, come ha osservato il giudice delle leggi- la politica del reclutamento del personale presso le amministrazioni dello Stato è dettata in conformità del contenimento della spesa pubblica perché
l'assunzione di nuovo personale e le disponibilità economiche dello Stato devono adeguarsi al "principio di coordinamento della finanza pubblica" Cfr. Corte Cost.
17 dicembre 2004 n. 300); è funzionale alla esigenza di sopperire alla necessità della copertura dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre (L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 cit.), ovvero alla copertura dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre (L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2 cit.), ovvero ancora ad altre necessità quale quella di sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro (L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 3 cit.), tenuto conto della discrasia fisiologica che sempre sussiste tra l'organico di fatto - ossia quello che si forma all'interno dell'Istituto scolastico all'inizio dell'anno scolastico e a seguito della popolazione scolastica che risulta iscritta- e l'organico di diritto -costituito dall'insieme del corpo docente e/o del personale ATA che il assegna ad un determinato Istituto CP_1 scolastico in base alla popolazione scolastica che istituzionalmente dovrebbe essere iscritta presso quell'istituto.
Sul punto la Corte di Cassazione, con sentenza n. 22552 del 2016, ha così ricostruito il sistema delle supplenze scolastiche “Le supplenze annuali (c. 1), cosiddette su 'organico di diritto', riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto): si tratta di posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno scoperti per l'intero anno, perché relativi a sedi disagiate o comunque di scarso gradimento, per i quali non vi sono domande di assegnazione da parte del personale di ruolo. La scopertura di questi posti si manifesta dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario e immissione in ruolo;
e, verificato che sono rimasti privi di titolare, quei posti possono essere coperti, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, mediante
l'assegnazione delle supplenze. 19. Le supplenze temporanee cosiddette su
'organico di fatto' (c. 2), con scadenza al 30 giugno, cioè fino al termine dell'attività didattica, coprono posti che non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni, quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata, oppure l'aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico. Le supplenze temporanee (c. 3), sono conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono.
L'attribuzione del tipo di supplenza, annuale, temporanea fino al termine delle attività didattica o temporanea per necessità contingenti, è condizionata dalla definizione delle dotazioni organiche e, dunque, dalla consistenza dei posti previsti nelle dotazioni organiche, con atto di macro-organizzazione di portata generale dall'Amministrazione scolastica”.
Rispetto a posti in organico di fatto o supplenze temporanee, la Corte di
Cassazione, con la sentenza appena citata, ha statuito che l'utilizzo dei contratti a termine non può essere di per sé considerato abusivo, salvo che sia dimostrato l'uso distorto o improprio della reiterazione, tenuto conto delle concrete circostanze. In tal caso, l'onere della allegazione e della prova, in giudizio, della concreta abusività, grava sul ricorrente, il quale non potrà limitarsi a denunciare la sola reiterazione, ma dovrà allegare le concrete modalità della medesima atte a comprovarne l'uso distorto da parte della pubblica amministrazione. (Cass. Sentenza n. 22552 del 7 novembre 2016).
Ancora, la Cassazione si è così pronunciata sulla questione con sentenza n.
37140/2021: “La Corte territoriale ha ritenuto che il ricorso dell'amministrazione ai contratti a termine relativi agli appellanti D. e S. fosse espressione di un uso improprio e distorto del potere di organizzazione del servizio. Le ragioni di tale affermazione sono tutte contenute nella laconica espressione “durata, cronologia
e tipologia” dei contratti, senza che tuttavia siano indicati elementi fattuali, diversi dalla mera reiterazione, dai quali desumere le concrete modalità di svolgimento dei singoli rapporti sì da far ritenere, sia pur presuntivamente, provata la sussistenza della vacanza e della disponibilità del posto e, quindi, l'intento elusivo e abusivo dell'amministrazione nel ricorso a tale tipologia contrattuale …
A tal fine non può ritenersi sufficiente la circostanza che le supplenze su posti vacanti in organico di fatto siano avvenute per alcuni anni (quattro per lo S. e due per la D.) presso le stesse scuole, in mancanza di ogni altro elemento quale, ad esempio, il numero di ore settimanali di ciascuna supplenza, l'identità dell'insegnamento ad essi assegnato, l'effettiva e stabile vacanza di organico atto ad evidenziare l'improprio e distorto ricorso al contratto a termine. Un tale obbligo di motivazione si imponeva a fronte di un potere riconosciuto alla stessa amministrazione di servirsi di forme di flessibilità per soddisfare le esigenze delle attività didattiche. Al riguardo vanno richiamate le considerazioni già espresse nella sentenza nella parte in cui (paragrafi 91- 95), si è affermato che Per_1
“una normativa nazionale che consenta il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per sostituire, da un lato, personale delle scuole statali in attesa dell'esito di procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo nonché, dall'altro, personale di tali scuole che si trova momentaneamente nell'impossibilità di svolgere le sue funzioni non è di per sé contraria all'accordo quadro. Infatti, la sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare, in sostanza, esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale può, in linea di principio, costituire una “ragione obiettiva” ai sensi della clausola 5, punto 1, lett. a), di tale accordo quadro (v., in tal senso, sentenze KI e a., da C-378/07 a C-380/07, EU:C:2009:250, punti 101 e
102, nonché , EU:C:2012:39, punto 30).” E ciò sul presupposto che Per_2
“nell'ambito di un'amministrazione che dispone di un organico significativo, come il settore dell'insegnamento, è inevitabile che si rendano spesso necessarie sostituzioni temporanee a causa, segnatamente, dell'indisponibilità di dipendenti che beneficiano di congedi per malattia, per maternità, parentali o altri. La sostituzione temporanea di dipendenti in tali circostanze può costituire una ragione obiettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro, che giustifica sia la durata determinata dei contratti conclusi con il personale supplente, sia il rinnovo di tali contratti in funzione delle esigenze emergenti, fatto salvo il rispetto dei requisiti fissati al riguardo dall'accordo quadro (v., in tal senso, sentenza Kiiciik, EU:C:2012:39, punto 31)”. “Tale conclusione si impone a maggior ragione allorché la normativa nazionale che giustifica il rinnovo di contratti a tempo determinato in caso di sostituzione temporanea persegue altresì obiettivi di politica sociale riconosciuti come legittimi. Infatti, come risulta dal punto 87 della presente sentenza, la nozione di “ragione obiettiva” che figura alla clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro comprende il perseguimento di siffatti obiettivi. Orbene, misure dirette, in particolare, a tutelare la gravidanza
e la maternità nonché a consentire agli uomini e alle donne di conciliare i loro obblighi professionali e familiari perseguono obiettivi legittimi di politica sociale
(v. sentenza , EU:C:2012:39, punti 32 e 33 nonché giurisprudenza ivi Per_2 citata)”. La Corte ha peraltro segnalato come l'insegnamento è correlato a un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione della Repubblica italiana che impone allo Stato l'obbligo di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra il numero di docenti e il numero di scolari
e tale adeguamento non può non dipendere da un insieme di fattori, taluni dei quali possono, in una certa misura, essere difficilmente controllabili o prevedibili.
Tali fattori, prosegue la Corte, impongono, nel settore dell'insegnamento, un'esigenza particolare di flessibilità che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo
Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia”.
Per tali ragioni non è riscontrabile alcun abuso da parte dell'Amministrazione convenuta nell'utilizzo dei contratti a tempo indeterminato. Nel caso di specie trattasi di supplenze su organico di fatto o temporanee, difettando la prova di aver ricoperto posti vacanti e disponibili. Infatti, la ricorrente è stata destinataria di incarichi non oltre il 30/06.
Si osserva, altresì, che seppure si volesse accedere alla nozione di danno comunitario, anche nell'ambito del precariato della scuola e nonostante la Corte di cassazione nella sentenza CASS. 1260/2015 abbia espressamente escluso che tale nozione, così come delineata nella sentenza 1260/2015, debba estendersi al precariato della scuola, tale danno non potrebbe farsi valere contro il , ma se mai contro lo Stato Italiano, non diversamente da come accade CP_2 per tutte le ipotesi di tardiva attuazione delle direttive comunitarie, giacché appunto il difetto del sistema normativo interno, secondo la Corte di giustizia, è dato proprio dalla mancanza di una misura dissuasiva.
Se, invece, si deve fare ricorso alla nozione comune di danno civilistico si deve sottolineare la assoluta genericità delle indicazioni contenute nel ricorso introduttivo che non solo non contiene alcun riferimento ad eventuali danni patrimoniali ma non contiene alcun elemento neppure indicativo di un danno esistenziale, pure rilevante sotto il profilo civilistico derivante dalla condizione di precarietà che non è neppure rappresentata nei ricorsi con le indispensabili specificazioni relative al vissuto di ciascuno dei ricorrenti, sicché non può configurarsi alcun danno esistenziale né tantomeno alcun danno di altra natura.
D'altro canto, è tale danno che, in via principale, avrebbe potuto risarcire, se solo fosse stato dedotto un pregiudizio, anche esistenziale, con riflessi sulle scelte di vita e familiari derivante dalla condizione di protrazione abusiva dei contratti a tempo determinato. Nel ricorso non vi è neppure allegato un pregiudizio di tal fatta mentre l'eventuale danno-sanzione, neppure dedotto, ammesso che sia ipotizzabile, non può che essere rivendicato nei confronti dello Stato che non ha adeguato correttamente l'ordinamento interno alle previsioni comunitarie.
Per queste ragioni il ricorso va rigettato.
La novità delle questioni trattate e la loro complessità rendono equa la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Gaia AN, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese.
Napoli, 6.10.2025
Il giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA GAIA MAJORANO in funzione di
Giudice del Lavoro all'udienza del 6.10.2025, tenutasi ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 25079/2024
TRA
nata ad [...] il [...], e residente in [...]di Parte_1
RI (CE) alla Via Cavoncello Vomero nr. 2 (c.f. ), CodiceFiscale_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Bernardino Noviello (p. iva;
c.f. P.IVA_1 [...]
) e con questi elett.te dom.to presso il suo studio sito in San C.F._2
AN d'RS (CE) alla via A. Diana n. 45
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/11/2024 la ricorrente agiva in giudizio al fine di vedersi riconoscere il risarcimento del danno per l'illegittimità della reiterazione di contratti a termine. Deduceva di aver lavorato alle dipendenze della convenuta come docente con plurimi contratti a termine succedutisi nel tempo dal
14/12/2017 al 30/06/2018, dal 06/11/2018 al 30/06/2019, dal 11/10/2019 al
30/06/2020, dal 07/09/2021 al 30/06/2022, dal 08/11/2022 al 30/06/2023, dal
11/09/2023 al 30/06/2024.
In diritto, richiamava la disciplina di cui all'art. 36, D.lgs. 165/2001 nonché le clausole 4 e 5 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla
Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 1999/70 del 28 giugno 1999.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno per l'illegittimità della reiterazione di contratti a termine avvenuta in danno della Sig.ra e, per l'effetto, condannare il Parte_1
a risarcire il danno subito dallo stesso nella misura di 4 Controparte_1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ammontante ad €. 2141,98 per totali €. 8567,92. 2. Condannare il
al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, per le quali il CP_2 sottoscritto avvocato si dichiara antistatario”.
Pur ritualmente evocata in giudizio non si costituiva l'Amministrazione resistente.
All'udienza del 6.10.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del . Controparte_1
In merito va fatta una premessa. La contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio, comporta l'impossibilità di presentare le proprie difese rispetto alle pretese attoree. Ciononostante, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti stranieri, il codice non considera la contumacia del convenuto quale ammissione implicita dei fatti a lui contestati, ma al contrario un contegno processuale di carattere neutro che non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non solleva, cioè, l'attore dal dovere di dimostrare i fatti che asserisce. Dal fatto della contumacia il giudice non può neppure trarre argomento di prova: essa non è infatti una sanzione per il contumace. Tuttavia, se valutata insieme ad altri elementi, la contumacia può contribuire a formare il convincimento del giudice
(Cass 22461/2015 del 4.11.2015).
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono per le ragioni che seguono.
Va rammentato che la sentenza della Corte di cassazione 20 giugno 2012 n.
10127, ha ricostruito la disciplina in materia di reclutamento del personale scolastico come un corpus speciale autonomo, sottratto alla disciplina generale di cui al d. lgs. n. 368 del 2001, già prima dell'aggiunta del comma 4 bis all'art. 10 DLG cit., sulla base delle seguenti considerazioni:
- per quanto riguarda il comparto scuola, il D. Lgs. 165/2001 sancisce all'art. 70, comma 8 che “sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni” ; ne consegue, sulla base del coordinamento delle previsioni di cui di cui al richiamato D.Lgs. 165/2001, che il sistema di reclutamento del personale della scuola, di cui al d.Lgs. n. 297/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è escluso dall'ambito di applicazione della normativa dei contratti a termine prevista per i lavoratori privati;
- la prima parte del secondo comma dell'art. 2 D.Lgs. 165/2001 stabilisce che “I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto …” ;
- la disciplina sul reclutamento del personale assunto a termine nel c.d. settore scolastico, ex d.lgs. n. 297/1994, non può ritenersi abrogata dal d.lgs. n.
368/2001; quest'ultimo provvedimento legislativo costituisce una successiva modificazione o integrazione della disciplina del contratto a termine in generale rispetto alla quale vi è la specifica previsione di esclusione, ex comma ottavo dell'art. 70 del d.lgs. 165/2001, che vale a conferire alla normativa relativa al reclutamento scolastico il connotato di specialità rispetto alla legge in generale, così da escluderne ogni incidenza da parte di successivi interventi legislativi di tal genere;
ciò in forza del principio immanente nel nostro ordinamento giuridico secondo il quale lex posterior generalis non derogat legi priori specialis ( cfr. anche Cass. 31 gennaio 2012 n. 392 );
- in senso contrario non rileva l'art. 9 del D.L. n. 70/2011, convertito in legge n.
106/2011, il quale, con il comma 18, ha aggiunto all'art. 10 del d. lgs. n.
368/2001, il comma 4 bis, in quanto tale norma non può che avere valore di interpretazione autentica per rendere chiaro ed espresso quello che si evinceva dal sistema;
trattasi di esplicitazione di un principio che, in quanto già enucleabile dal precedente sistema, non ha comportato alcuna innovazione e risponde piuttosto alla esigenza, avvertita dal legislatore, di ribadire, a fronte del proliferare di controversie sulla illegittimità delle assunzioni a termine nel settore scuola, di una regola iuris già insita nella legislazione concernente la c.d. privatizzazione del pubblico impiego.
La Corte di legittimità nella sentenza del 2012 esprime poi un giudizio di valore positivo del sistema delle supplenze in quanto rappresenta un percorso formativo - selettivo, volto a garantire la migliore formazione scolastica, attraverso il quale il personale della scuola viene immesso in ruolo in virtù di un sistema alternativo a quello del concorso per titoli ed esami;
risponde all'esigenza di bilanciare nella scuola una flessibilità in entrata, che comporta una situazione di precarietà, con una sostanziale e garantita, anche se futura, immissione in ruolo che, per altri dipendenti del pubblico impiego è ottenibile solo attraverso il concorso, e per quelli privati può risultare di fatto un approdo irraggiungibile;
soddisfa indifferibili esigenze di carattere economico che impongono -in una situazione di generale crisi economica e di deficit di bilancio facenti parte del notorio- risparmi doverosi laddove, come ha osservato il giudice delle leggi- la politica del reclutamento del personale presso le amministrazioni dello Stato è dettata in conformità del contenimento della spesa pubblica perché
l'assunzione di nuovo personale e le disponibilità economiche dello Stato devono adeguarsi al "principio di coordinamento della finanza pubblica" Cfr. Corte Cost.
17 dicembre 2004 n. 300); è funzionale alla esigenza di sopperire alla necessità della copertura dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre (L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 cit.), ovvero alla copertura dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre (L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2 cit.), ovvero ancora ad altre necessità quale quella di sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro (L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 3 cit.), tenuto conto della discrasia fisiologica che sempre sussiste tra l'organico di fatto - ossia quello che si forma all'interno dell'Istituto scolastico all'inizio dell'anno scolastico e a seguito della popolazione scolastica che risulta iscritta- e l'organico di diritto -costituito dall'insieme del corpo docente e/o del personale ATA che il assegna ad un determinato Istituto CP_1 scolastico in base alla popolazione scolastica che istituzionalmente dovrebbe essere iscritta presso quell'istituto.
Sul punto la Corte di Cassazione, con sentenza n. 22552 del 2016, ha così ricostruito il sistema delle supplenze scolastiche “Le supplenze annuali (c. 1), cosiddette su 'organico di diritto', riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto): si tratta di posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno scoperti per l'intero anno, perché relativi a sedi disagiate o comunque di scarso gradimento, per i quali non vi sono domande di assegnazione da parte del personale di ruolo. La scopertura di questi posti si manifesta dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario e immissione in ruolo;
e, verificato che sono rimasti privi di titolare, quei posti possono essere coperti, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, mediante
l'assegnazione delle supplenze. 19. Le supplenze temporanee cosiddette su
'organico di fatto' (c. 2), con scadenza al 30 giugno, cioè fino al termine dell'attività didattica, coprono posti che non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni, quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata, oppure l'aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico. Le supplenze temporanee (c. 3), sono conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono.
L'attribuzione del tipo di supplenza, annuale, temporanea fino al termine delle attività didattica o temporanea per necessità contingenti, è condizionata dalla definizione delle dotazioni organiche e, dunque, dalla consistenza dei posti previsti nelle dotazioni organiche, con atto di macro-organizzazione di portata generale dall'Amministrazione scolastica”.
Rispetto a posti in organico di fatto o supplenze temporanee, la Corte di
Cassazione, con la sentenza appena citata, ha statuito che l'utilizzo dei contratti a termine non può essere di per sé considerato abusivo, salvo che sia dimostrato l'uso distorto o improprio della reiterazione, tenuto conto delle concrete circostanze. In tal caso, l'onere della allegazione e della prova, in giudizio, della concreta abusività, grava sul ricorrente, il quale non potrà limitarsi a denunciare la sola reiterazione, ma dovrà allegare le concrete modalità della medesima atte a comprovarne l'uso distorto da parte della pubblica amministrazione. (Cass. Sentenza n. 22552 del 7 novembre 2016).
Ancora, la Cassazione si è così pronunciata sulla questione con sentenza n.
37140/2021: “La Corte territoriale ha ritenuto che il ricorso dell'amministrazione ai contratti a termine relativi agli appellanti D. e S. fosse espressione di un uso improprio e distorto del potere di organizzazione del servizio. Le ragioni di tale affermazione sono tutte contenute nella laconica espressione “durata, cronologia
e tipologia” dei contratti, senza che tuttavia siano indicati elementi fattuali, diversi dalla mera reiterazione, dai quali desumere le concrete modalità di svolgimento dei singoli rapporti sì da far ritenere, sia pur presuntivamente, provata la sussistenza della vacanza e della disponibilità del posto e, quindi, l'intento elusivo e abusivo dell'amministrazione nel ricorso a tale tipologia contrattuale …
A tal fine non può ritenersi sufficiente la circostanza che le supplenze su posti vacanti in organico di fatto siano avvenute per alcuni anni (quattro per lo S. e due per la D.) presso le stesse scuole, in mancanza di ogni altro elemento quale, ad esempio, il numero di ore settimanali di ciascuna supplenza, l'identità dell'insegnamento ad essi assegnato, l'effettiva e stabile vacanza di organico atto ad evidenziare l'improprio e distorto ricorso al contratto a termine. Un tale obbligo di motivazione si imponeva a fronte di un potere riconosciuto alla stessa amministrazione di servirsi di forme di flessibilità per soddisfare le esigenze delle attività didattiche. Al riguardo vanno richiamate le considerazioni già espresse nella sentenza nella parte in cui (paragrafi 91- 95), si è affermato che Per_1
“una normativa nazionale che consenta il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per sostituire, da un lato, personale delle scuole statali in attesa dell'esito di procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo nonché, dall'altro, personale di tali scuole che si trova momentaneamente nell'impossibilità di svolgere le sue funzioni non è di per sé contraria all'accordo quadro. Infatti, la sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare, in sostanza, esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale può, in linea di principio, costituire una “ragione obiettiva” ai sensi della clausola 5, punto 1, lett. a), di tale accordo quadro (v., in tal senso, sentenze KI e a., da C-378/07 a C-380/07, EU:C:2009:250, punti 101 e
102, nonché , EU:C:2012:39, punto 30).” E ciò sul presupposto che Per_2
“nell'ambito di un'amministrazione che dispone di un organico significativo, come il settore dell'insegnamento, è inevitabile che si rendano spesso necessarie sostituzioni temporanee a causa, segnatamente, dell'indisponibilità di dipendenti che beneficiano di congedi per malattia, per maternità, parentali o altri. La sostituzione temporanea di dipendenti in tali circostanze può costituire una ragione obiettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro, che giustifica sia la durata determinata dei contratti conclusi con il personale supplente, sia il rinnovo di tali contratti in funzione delle esigenze emergenti, fatto salvo il rispetto dei requisiti fissati al riguardo dall'accordo quadro (v., in tal senso, sentenza Kiiciik, EU:C:2012:39, punto 31)”. “Tale conclusione si impone a maggior ragione allorché la normativa nazionale che giustifica il rinnovo di contratti a tempo determinato in caso di sostituzione temporanea persegue altresì obiettivi di politica sociale riconosciuti come legittimi. Infatti, come risulta dal punto 87 della presente sentenza, la nozione di “ragione obiettiva” che figura alla clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro comprende il perseguimento di siffatti obiettivi. Orbene, misure dirette, in particolare, a tutelare la gravidanza
e la maternità nonché a consentire agli uomini e alle donne di conciliare i loro obblighi professionali e familiari perseguono obiettivi legittimi di politica sociale
(v. sentenza , EU:C:2012:39, punti 32 e 33 nonché giurisprudenza ivi Per_2 citata)”. La Corte ha peraltro segnalato come l'insegnamento è correlato a un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione della Repubblica italiana che impone allo Stato l'obbligo di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra il numero di docenti e il numero di scolari
e tale adeguamento non può non dipendere da un insieme di fattori, taluni dei quali possono, in una certa misura, essere difficilmente controllabili o prevedibili.
Tali fattori, prosegue la Corte, impongono, nel settore dell'insegnamento, un'esigenza particolare di flessibilità che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo
Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia”.
Per tali ragioni non è riscontrabile alcun abuso da parte dell'Amministrazione convenuta nell'utilizzo dei contratti a tempo indeterminato. Nel caso di specie trattasi di supplenze su organico di fatto o temporanee, difettando la prova di aver ricoperto posti vacanti e disponibili. Infatti, la ricorrente è stata destinataria di incarichi non oltre il 30/06.
Si osserva, altresì, che seppure si volesse accedere alla nozione di danno comunitario, anche nell'ambito del precariato della scuola e nonostante la Corte di cassazione nella sentenza CASS. 1260/2015 abbia espressamente escluso che tale nozione, così come delineata nella sentenza 1260/2015, debba estendersi al precariato della scuola, tale danno non potrebbe farsi valere contro il , ma se mai contro lo Stato Italiano, non diversamente da come accade CP_2 per tutte le ipotesi di tardiva attuazione delle direttive comunitarie, giacché appunto il difetto del sistema normativo interno, secondo la Corte di giustizia, è dato proprio dalla mancanza di una misura dissuasiva.
Se, invece, si deve fare ricorso alla nozione comune di danno civilistico si deve sottolineare la assoluta genericità delle indicazioni contenute nel ricorso introduttivo che non solo non contiene alcun riferimento ad eventuali danni patrimoniali ma non contiene alcun elemento neppure indicativo di un danno esistenziale, pure rilevante sotto il profilo civilistico derivante dalla condizione di precarietà che non è neppure rappresentata nei ricorsi con le indispensabili specificazioni relative al vissuto di ciascuno dei ricorrenti, sicché non può configurarsi alcun danno esistenziale né tantomeno alcun danno di altra natura.
D'altro canto, è tale danno che, in via principale, avrebbe potuto risarcire, se solo fosse stato dedotto un pregiudizio, anche esistenziale, con riflessi sulle scelte di vita e familiari derivante dalla condizione di protrazione abusiva dei contratti a tempo determinato. Nel ricorso non vi è neppure allegato un pregiudizio di tal fatta mentre l'eventuale danno-sanzione, neppure dedotto, ammesso che sia ipotizzabile, non può che essere rivendicato nei confronti dello Stato che non ha adeguato correttamente l'ordinamento interno alle previsioni comunitarie.
Per queste ragioni il ricorso va rigettato.
La novità delle questioni trattate e la loro complessità rendono equa la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Gaia AN, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese.
Napoli, 6.10.2025
Il giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia AN